RU 2001 2197
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale
per l’Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi
del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l’abrogazione
di taluni atti legislativi
(Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers
per l’Amministrazione federale)
del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli39 capoverso3 e 42 capoverso2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:
Art. 1 Entrata in vigore e applicazione del nuovo diritto
La LPers entra in vigore il 1° gennaio 2002 per l’Amministrazione federale, le unità amministrative decentralizzate, le commissioni federali di ricorso e d’arbitrato, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento.
L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale della Confederazione (ordinanza quadro LPers) si applica all’Amministrazione federale, alle unità amministrative decentralizzate nonché alle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato.
L’ordinanza quadro LPers si applica parimenti al Tribunale federale e ai Servizi del Parlamento, per quanto il Tribunale federale o l’Assemblea federale non abbiano emanato disposizioni d’esecuzione relative alla LPers derogatorie.
Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’ordinamento dei funzionari
Le seguenti disposizioni dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 (OF) permangono in vigore:
articolo 6 capoverso3, per quanto siffatta disposizione autorizzi il Consiglio federale a disciplinare il passaggio del personale federale al regime del nuovo rapporto di lavoro;
articolo 14a;
articolo 36 capoverso2, per quanto siffatta disposizione serva a determinare gli stipendi e le pensioni dei magistrati nonché dei professori dei PF.
Art. 3 Non applicazione del diritto vigente
Il diritto d’esecuzione relativo all’OF4 non è più applicato all’Amministrazione federale, alle unità amministrative decentralizzate nonché alle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato, per quanto esso contraddica la LPers o l’ordinanza quadro LPers.
Il diritto d’esecuzione relativo all’OF non è più applicato al Tribunale federale e ai Servizi del Parlamento, per quanto il Tribunale federale o l’Assemblea federale non dichiarino che esso rimane applicabile in quanto diritto d’esecuzione relativo alla LPers.
Art. 4 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’Allegato.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 4) Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 3 giugno 19915 sull’aumento del salario reale del personale federale nel 1991; 2. regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19596; 3. regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19647; 4. regolamento degli impiegati del 10 novembre 19598; 5. ordinanza del 18 ottobre 19959 sulle misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazioni nell’Amministrazione generale della Confederazione; 6. ordinanza del 30 gennaio 199110 sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dei servizi d’informazione dei dipartimenti; 7. ordinanza del 25 febbraio 198111 sui rapporti d’impiego dei collaboratori personali dei capi di dipartimento; 8. ordinanza del 31 marzo 199312 concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali; 9. ordinanza del 9 dicembre 199613 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell’Amministrazione generale della Confederazione; 10. ordinanza del 18 dicembre 199614 sullo stipendio dei funzionari fuori classe;
11. regolamento dei funzionari del settore dei PF del 13 dicembre 199915; 12. regolamento degli impiegati del settore dei PF del 13 dicembre 199916; 13. ordinanza dell’11 dicembre 200017 concernente il versamento di un assegno unico al personale dell’Amministrazione generale della Confederazione nel 2001; 14. decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 197218 sull’elenco delle funzioni; 15. ordinanza del 15 dicembre 198819 sulla classificazione delle funzioni; 16. ordinanza del 3 maggio 200020 concernente la nomina e la riconferma dei funzionari dell’Amministrazione generale della Confederazione per il periodo amministrativo 2001–2004 (Ordinanza sulla nomina); 17. ordinanza del 26 marzo 198021 sull’orario di lavoro nell’amministrazione federale; 18. ordinanza del 2 dicembre 197422 sull’attività insegnativa degli agenti dell’amministrazione generale della Confederazione (Ordinanza sull’attività insegnativa); 19. ordinanza del 16 settembre 198723 sui titoli di trasporto per i viaggi di servizio (Ordinanza sui titoli di servizio); 20. ordinanza dell’8 gennaio 197124 sulle commissioni disciplinari; 21. ordinanza del 18 ottobre 199525 concernente l’indennità di rincaro al personale federale e ai beneficiari di pensioni della Confederazione; 22. ordinanza del 4 ottobre 198826 concernente il pagamento al personale federale di un’indennità straordinaria nel 1988; 23. ordinanza del 18 dicembre 199527 sulla concessione di indennità di rappresentanza ad agenti della Confederazione accreditati presso le missioni multilaterali a Ginevra; 24. ordinanza dell’8 settembre 196428 concernente la Commissione paritetica consultiva per le questioni del personale;
25. ordinanza del 3 settembre 197529 concernente le commissioni del personale nell’Amministrazione generale della Confederazione; 26. ordinanza del 18 ottobre 199530 sull’istanza paritetica di ricorso conformemente all’ordinamento dei funzionari; 27. ordinanza del 12 settembre 195831 concernente il Servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione; 28. ordinanza del 2 dicembre 199632 sulla posizione giuridica degli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione a titolo principale e del capo dell’armamento (Ordinanza sulla posizione giuridica); 29. ordinanza del 21 novembre 199033 concernente il Corpo degli istruttori (OI).
II
Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza dell’11 agosto 199934 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo
Art. 12 cpv.2 lett. c
Egli è segnatamente competente per:
c. autorizzare il personale di segretariato in virtù dell’articolo23 della legge del 24 marzo 200035 sul personale federale (LPers) a esercitare attività accessorie o cariche pubbliche;
Art. 14
Abrogato
2. Ordinanza del 30 dicembre 195836 concernente la legge sulla responsabilità
Art. 5 cpv.1 e 4
L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 200037 sul personale federale (LPers) e le disposizioni d’esecuzione statuisce sul regresso contro un impiegato (art.7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art.
della legge).
L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.
Art. 7
La competenza di autorizzare il perseguimento penale di impiegati (art.15 della legge) che non sono menzionati nell’articolo2 capoverso1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)38, è data al Ministero pubblico della Confederazione. Prima di decidere, quest’ultimo richiede il parere della direzione dell’ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico della Confederazione presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:
sono interessati impiegati di cui all’articolo2 capoverso 1 OPers;
sono interessate persone di cui all’articolo1 lettere d e f della legge;
l’inchiesta dev’essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;
l’autorizzazione dev’essere negata;
l’importanza particolare del caso lo richiede.
Quando, in virtù dell’articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193439 sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impiegato per un delitto politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.
3. Ordinanza del 9 dicembre 199640 relativa alla Commissione della parità dei sessi
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura della Commissione peritale dell’amministrazione federale in virtù dell’articolo6 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 199841 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ad eccezione del settore dei PF.
Le Ferrovie federali svizzere, la Posta Svizzera e il Consiglio dei PF istituiscono una propria commissione peritale per il loro personale.
4. Ordinanza del 3 febbraio 199342 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Art. 8 cpv.2
Il rapporto di lavoro dei giudici a tempo pieno è retto dalla legge del 24 marzo 200043 sul personale federale (LPers) e dalle disposizioni d’esecuzione. L’articolo 4 capoverso 3 LPers concernente il sistema di valutazione fondato su colloqui con il collaboratore e la retribuzione corrispondente alla prestazione non è applicabile.
Art. 11 cpv.4
Il rapporto di lavoro del personale delle segreterie è retto dalla legge del 24 marzo 200044 sul personale federale (LPers) e dalle disposizioni di esecuzione.
5. Ordinanza del 6 dicembre 199945 sul settore dei Politecnici federali
Art. 2 cpv.2 e 3
Abrogati
Art. 7
Abrogato
Art. 8 cpv.1 e 3
Il Consiglio dei PF è competente per tutti i provvedimenti disciplinari nei riguardi di professori.
Abrogato
Art. 8a Decisioni in materia di rapporti di lavoro
Le decisioni di prima istanza del Consiglio dei PF in materia di rapporti di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di personale.
6. Ordinanza del 2 dicembre 199146 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio
Art. 1,, 4-7 e 10-152
Abrogati
Art. 16a
Gli articoli3 e 8 sono applicabili nei limiti dell’articolo16.
7. Ordinanza del 20 settembre 199947 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (Ordinanza sui servizi d’istruzione, OSI)
Art. 100a Promozione al grado di aiutante sottufficiale
I futuri sottufficiali di professione che rivestono il grado di furiere o sergente maggiore sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver compiuto il corso d’istruzione di base I presso la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito, senza ulteriori condizioni. Il conferimento di una funzione del grado di aiutante sottufficiale presso la truppa non è necessario.
Essi prestano i servizi d’istruzione delle formazioni (SIF) nei primi sette anni di funzione (modello di base) o quattro anni di funzione (modello d’eccezione) come sottufficiale superiore, di regola, in qualità di furiere o sergente maggiore dell’unità di truppa.
Adempiono il rimanente del totale obbligatorio di giorni di servizio in servizi d’istruzione delle formazioni come insegnanti della truppa conformemente alla loro formazione specifica di istruttore. La loro incorporazione militare si fonda sull’impiego.
Art. 100b Promozione al grado di aiutante di stato maggiore
I sottufficiali di professione che rivestono il grado di aiutante sottufficiale sono promossi al grado di aiutante di stato maggiore dopo aver compiuto l’istruzione supplementare secondo le disposizioni dell’ordinanza del DDPS del 6 dicembre 199648 sulla Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. Il conferimento di una funzione di aiutante di stato maggiore presso la truppa non è necessario.
La promozione ha luogo ogni volta il 1° gennaio o il 1° luglio.
I sottufficiali di professione promossi al grado di aiutanti di stato maggiore secondo la presente disposizione sono di regola incorporati nella riserva di personale. Il capo delle forze terrestri disciplina i dettagli d’intesa con il comandante delle Forze aeree.
I giorni d’istruzione prestati in corsi di stato maggiore, corsi di condotta e corsi tecnici nonché nell’istruzione supplementare secondo il capoverso1 sono computati fino a45 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
Art. 100c Assistenti degli addetti alla difesa
I sottufficiali di professione previsti come assistenti di un addetto alla difesa che non hanno ancora il grado di aiutante di stato maggiore, possono rivestire tale grado per il tempo in cui esercitano la loro funzione.
Il capo dello Stato maggiore generale regola l’istruzione.
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