Fonte

172.221.105

Ordinanza sullo stipendio dei funzionari fuori classe

del 18 dicembre 1996 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 36 capoverso2 dell’ordinamento dei funzionari1, ordina:

Art. 1 Categorie di stipendio

La fuori classe prevista nell’ordinamento dei funzionari2 comprende sette categorie di stipendio. Gli importi massimi (indice dicembre 1996) sono:

Fr. Fr.

Categoria I 301 438 Categoria V 205 315 Categoria II 250 993 Categoria VI 190 390 Categoria III 235 610 Categoria VII 175 639 Categoria IV 220 383

Art. 2 Determinazione dello stipendio

All'atto della nomina o della promozione a una funzione fuori classe, lo stipendio è determinato in modo da corrispondere almeno al maggiore dei due importi seguenti:

  1. stipendio secondo l'articolo1, diminuito di 16 884 franchi;

  2. stipendio prima della promozione, aumentato di 12 469 franchi, ma sino al massimo della categoria corrispondente.

Lo stipendio iniziale di un funzionario che ha compiuto i 55 anni oppure che finora svolgeva la funzione di vicedirettore od occupava un posto analogo può essere stabilito a un importo superiore a quello indicato nel capoverso1. Non può però superare l'importo massimo della categoria corrispondente.

Art. 3 Eccezioni

Il Consiglio federale o l'autorità eleggente, con il consenso del Consiglio federale, può stabilire eccezionalmente lo stipendio a un livello superiore all'importo massimo della categoria considerata; lo stipendio non può però superare in nessun caso la somma di 310 296 franchi.

RU 1997 307

Art. 4 Aumento ordinario dello stipendio

L’aumento ordinario dello stipendio ammonta a 5628 franchi l’anno, sino al raggiungimento dell’importo massimo della categoria corrispondente.

Art. 53 Deroghe valide per il 2001 per gli effettivi dell’amministrazione generale della Confederazione

La deduzione conformemente all’articolo2 capoverso1 lettera a è di 20 667 franchi.

L’aumento conformemente all’articolo2 capoverso1 lettera b è di 9663 franchi.

Per il 2001, l’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 4 è di 4362 franchi.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 giugno 19914 sullo stipendio dei funzionari fuori classe è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2000 (RU 2000 2959).

[RU 1991 1407 1642]