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RU 1999 2036

Ordinanza sui veleni
(OV)

Modifica del 23 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 settembre 19831 sui veleni è modificata come segue:

Ingresso, primo lemma visti gli articoli 3a capoverso4, 6 capoverso3, 15a, 21 capoverso2, 23 capoverso 3 e 39 capoverso2 della legge del 21 marzo 19692 sui veleni (legge sui veleni, LV);

Titolo prima dell’art.1

Capitolo 1 Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1a Eccezioni per le materie ausiliarie dell’agricoltura

Gli articoli 4-12 e 15 capoversi 2-4 LV nonché i capitoli2 e 3 (art. 3-17 e 18-38) e la sezione 2 del capitolo 4 (art. 42-48) della presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 38b capoverso2, non si applicano alle materie ausiliarie dell’agricoltura che, in applicazione dell’articolo 3a LV, sono state iscritte nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 17a.

Le disposizioni della legge sui veleni o della presente ordinanza che sono da mettere in relazione con la lista dei veleni, con una classe di tossicità o con la definizione di veleno sono applicabili per analogia, ove la presente ordinanza non disponga diversamente.

Art. 2, inserire rispettando l’ordine alfabetico

Materie ausiliarie dell’agricoltura Prodotti impiegati nella produzione agricola o prodotti menzionati nell’articolo 158 capoverso2 della legge sull’agricoltura3 con un campo di impiego non agricolo comparabile. Per materie ausiliarie dell’agricoltura si intendono in particolare i concimi e i prodotti fitosanitari.

Capitolo 2a Lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura di cui all’articolo 3a LV

Art. 17a Iscrizione nella lista

L’Ufficio federale decide d’ufficio l’iscrizione di un prodotto nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura qualora l’Ufficio federale dell’agricoltura abbia deciso, in applicazione dell’articolo 160 capoverso7 della legge sull’agricoltura4, che tale prodotto può essere importato e immesso in commercio liberamente, e se:

  1. esso contiene sostanze attive identiche con uguale concentrazione nonché con lo stesso tipo di formulazione di una materia ausiliaria dell’agricoltura iscritta nella lista dei veleni;

  2. non vi sono indizi inequivocabili che la sua composizione chimica non è identica a una materia ausiliaria dell’agricoltura iscritta nella lista dei veleni;

  3. esso è ammesso come materia ausiliaria dell’agricoltura in un paese in cui le prescrizioni relative alla classificazione, alla caratterizzazione, all’imballaggio e all’esecuzione garantiscono un livello di protezione che sia almeno comparabile con quello previsto dalla legislazione svizzera sui veleni;

  4. l’indicazione relativa alla pericolosità e la designazione delle sostanze attive sono menzionate sull’imballaggio originale del prodotto almeno in una delle lingue ufficiali svizzere;

  5. esso soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LV, in particolare ove non vi siano indizi relativi a rischi inammissibili per la salute che il commercio con tale prodotto comporta;

  6. i diritti del primo dichiarante (art. 6) secondo l’allegato 1C dell’Accordo OMC del 15 aprile 19945 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, in particolare secondo il suo articolo 39, non siano violati dall’iscrizione del prodotto nella lista.

L’Ufficio federale, per verificare se un prodotto estero adempie i requisiti e risponde ai criteri di cui all’articolo1 lettere a-e, si basa sulle indicazioni che si trovano sull’imballaggio o nell’elenco delle materie ausiliarie dell’agricoltura del paese di provenienza. L’Ufficio federale prende in considerazione altre indicazioni di cui dispone o di cui è stato messo a conoscenza.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Art. 17b Contenuto della decisione e pubblicazione della stessa

La decisione dell’Ufficio federale è pubblicata nel Foglio federale e menziona:

  1. la marca del prodotto;

  2. il paese di provenienza;

  1. il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in commercio o del fabbricante nel paese di provenienza;

  2. il numero di ammissione eventualmente attribuito al prodotto nel paese di provenienza;

  3. la designazione di tutte le sostanze attive contenute nel prodotto, incluse la loro percentuale;

  4. il tipo di formulazione;

  5. eventuali oneri per il commercio con il prodotto stabiliti nell’interesse della protezione della salute dall’Ufficio federale;

  6. il numero d’ordine attribuito al prodotto dall’Ufficio federale.

Art. 17c Modifiche della lista

Se i requisiti e i criteri determinanti di cui all’articolo 17a non sono più adempiti per l’iscrizione di un prodotto nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura, l’Ufficio federale decide i necessari adeguamenti, incluso un eventuale stralcio del prodotto dalla lista.

Qualora gli effetti di un prodotto stralciato dalla lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura rappresentino un serio pericolo per la salute, l’Ufficio federale può ordinare agli importatori di richiamare questo prodotto importato e di riesportarlo o distruggerlo. Se gli importatori responsabili non ottemperano a questo obbligo si procede a loro spese al richiamo del prodotto, nonché alla sua confisca e distruzione senza indennizzo.

Art. 17d Pubblicazione di un elenco aggiornato

L’Ufficio federale pubblica periodicamente insieme all’Ufficio federale dell’agricoltura un elenco aggiornato delle materie ausiliarie dell’agricoltura che sono state iscritte con decisione passata in giudicato nelle liste di cui all’articolo 17a nonché all’articolo 15 dell’ordinanza del 23 giugno 19996 sui prodotti fitosanitari.

Capitolo 3a Commercio con materie ausiliarie dell’agricoltura

Art. 38a Importazione

Possono essere importate in Svizzera solo materie ausiliarie dell’agricoltura il cui imballaggio e la cui caratterizzazione sono conformi alle prescrizioni che fanno stato nel paese di provenienza. Sono fatte salve le deroghe derivanti da scritte supplementari relative all’imballaggio di cui all’articolo 48c.

Chiunque intenda importare tali prodotti deve avere il domicilio o la sede d’affari in Svizzera.

L’importatore deve annunciare entro due giorni lavorativi all’Ufficio federale ogni importazione con i seguenti dati:

  1. nome, indirizzo e numero di telefono dell’importatore;

  2. la marca del prodotto rispettivamente la sua designazione commerciale (art.

  3. il numero d’ordine (art. 17b lett. h);

  4. le dimensioni del contenitore;

  5. la quantità globale importata;

  6. lo scopo dell’importazione («uso proprio» o «fornitura»);

  7. la data dell’importazione.

Art. 38b Principi per il commercio

Il commercio con prodotti iscritti nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura è consentito unicamente negli imballaggi originali, fatto salvo l’articolo 48c, messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel paese di provenienza e in osservanza degli oneri (art. 17b lett. g).

L’Ufficio federale può prescrivere che la fornitura a titolo professionale sia permessa unicamente ai titolari di un’autorizzazione generale. In tal caso gli articoli 31 a 35 si applicano per analogia.

I prodotti possono essere forniti unicamente se sul loro imballaggio sono apposti il nome e l’indirizzo dell’importatore svizzero (art. 48c cpv. 2).

Essi non possono essere messi in vendita servisol.

Art. 38c Clausola di salvaguardia

Se sussiste il sospetto che un prodotto iscritto nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura espone a grave e imminente pericolo la salute, l’Ufficio federale prende le opportune misure. In particolare esso può vietare provvisoriamente il commercio del prodotto finché sia chiarita la questione.

Art. 42 cpv.6

Per le bombole aerosol si applica, oltre alla presente ordinanza, anche l’ordinanza del 26 giugno 19957 concernente le bombole aerosol.

Sezione 2b Caratterizzazione e imballaggio di materie ausiliarie dell’agricoltura

Art. 48c

Non possono essere apportati cambiamenti all’imballaggio originale dei prodotti, inclusa la caratterizzazione, che sono iscritti nella lista delle materie ausiliarie dell’agricoltura, nella misura in cui essi non concernono indicazioni o elementi destinati esclusivamente a contraddistinguere i canali di distribuzione.

L’importatore può fornire i prodotti da lui importati unicamente se ha apposto sull’imballaggio la designazione «Importatore svizzero ...», seguita dal suo nome e dal suo indirizzo. Queste indicazioni devono essere ben visibili e applicate in modo stabile all’imballaggio, e rimanere leggibili durante l’impiego normale del prodotto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 1999.

23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin