Fonte

RU 1999 2402

Ordinanza
sulle infermità congenite
(OIC)

Modifica del 25 giugno 1999

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite,
ordina :

I

L’elenco contenuto nell’articolo 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite è modificato come segue:

Art. N. 195, 327

195 Lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione 327 Angioedema ereditario

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999.

25 giugno 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss 1613