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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente

AS 1999 2748 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 ago 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-2748/it/ordinanza-sull-utilizzazione-di-organismi-nell-ambiente

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161),

Atto di base di: Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (RS 814.911)

RU 1999 2748

Ordinanza
sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente
(Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA)

del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29b capoverso3, 29c capoversi2 e 3, 29e capoversi2 e 3, 29g, 38 capoverso3, 39 capoverso1, 41 capoverso2, 44 capoverso3, 46 capoversi2 e 3, 48 capoverso2 e 59b della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 29a capoversi2 e 3 nonché 29d della legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie (LEp); in esecuzione dell’articolo19 della Convenzione del 5 giugno 19923 sulla diversità biologica; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,
ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 0.451.43
  2. [2] RS 818.101
  3. [39] RS 814.911; RU 1999 2748
  4. [1] RS 814.01
  5. [41] RS 814.911; RU 1999 2748
  6. [44] RS 814.01
  7. [46] RS 910.1
  8. [19] RS 916.151
  9. [4] RS 946.51

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo e l’ambiente, in particolare la fauna e la flora nonché le loro biocenosi e i loro biotopi, dagli effetti dannosi o molesti derivanti dall’utilizzazione di organismi nell’ambiente. Essa si propone inoltre di conservare la diversità biologica e la fertilità del suolo.

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza regola l’utilizzazione di organismi, in particolare di organismi geneticamente modificati o patogeni, nell’ambiente.

Per l’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi si applica l’ordinanza del 25 agosto 19995 sull’impiego confinato.

Per la protezione dei lavoratori in caso di utilizzazione di microrganismi si applica l’ordinanza del 25 agosto 19996 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi.

RS 814.911

Per la messa in commercio di organismi patogeni, ma non geneticamente modificati, destinati ad essere utilizzati come prodotti per il trattamento delle piante nell’agricoltura, vale l’ordinanza del 23 giugno 19997 sui prodotti fitosanitari.

La presente ordinanza non si applica all’utilizzazione di organismi negli esperimenti clinici sull’uomo nonché all’utilizzazione di organismi patogeni, ma non geneticamente modificati, soggetti alle seguenti disposizioni:

  1. allegato I dell’ordinanza del 5 marzo 19628 sulla protezione dei vegetali;

  2. allegato 1 dell’ordinanza del 28 aprile 19829 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo;

  3. allegato 1 dell’ordinanza del 25 gennaio 198210 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale;

  4. allegato 2 dell’ordinanza del 30 novembre 199211 sulla protezione delle essenze forestali.

Footnotes

  1. [5] RS 814.912; RU 1999 2783
  2. [6] RS 832.321; RU 1999 2826
  3. [7] RS 916.161; RU 1999 2045
  4. [8] RS 916.20
  5. [9] RS 916.22
  6. [10] RS 916.201
  7. [11] RS 921.541

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. organismi: entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante e microrganismi; sono loro equiparati anche le miscele e gli oggetti che contengono tali entità;

  2. microrganismi: entità microbiologiche, in particolare batteri, alghe, funghi, protozoi, virus e viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i parassiti, i prioni nonché il materiale genetico biologicamente attivo;

  3. organismi geneticamente modificati: organismi il cui materiale genetico è stato modificato con tecniche di modificazione genetica giusta l’allegato1 in modo da non essere riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o ricombinazione naturale;

  4. utilizzazione degli organismi nell’ambiente: qualsiasi attività intenzionale con organismi, in seguito alla quale, secondo le norme o come di consueto, vengono immessi organismi nell’ambiente, in particolare l’utilizzazione, il trattamento, la moltiplicazione, la modifica, l’attuazione di emissioni sperimentali, la messa in commercio, il trasporto, il deposito o lo smaltimento;

  5. messa in commercio: qualsiasi fornitura di organismi a terzi all’interno del Paese, ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente. Non è immissione in commercio la fornitura ai fini dell’attuazione di emissioni sperimentali.

Capitolo 2 Esigenze relative all’utilizzazione di organismi nell’ambiente

Sezione 1 Esigenze generali

Art. 4 Obbligo di diligenza

Chi utilizza organismi nell’ambiente deve impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi, i loro metaboliti e rifiuti non possano mettere in pericolo l’uomo e l’ambiente.

Devono in particolare essere rispettate le relative prescrizioni nonché le istruzioni e raccomandazioni del fornitore.

Art. 5 Controllo autonomo per la messa in commercio

Chi intende mettere in commercio organismi per utilizzarli nell’ambiente deve valutarne i possibili effetti sull’uomo o sull’ambiente e giungere alla conclusione giustificata che tali organismi, quando vengono utilizzati nell’ambiente, non possono danneggiare l’uomo e l’ambiente.

A tale scopo è necessario valutare segnatamente i seguenti aspetti:

  1. la capacità di sopravvivenza, la diffusione e la riproduzione degli organismi nell’ambiente;

  2. le possibili interazioni degli organismi con altri organismi e con le biocenosi nonché le ripercussioni sugli spazi vitali.

Art. 6 Informazione dell’acquirente

Chi mette in commercio o esporta organismi destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve comunicare all’acquirente:

  1. la designazione nonché le proprietà degli organismi in relazione alla salute e all’ambiente;

  2. la maniera in cui, utilizzando tali organismi nell’ambiente secondo le prescrizioni e le istruzioni, non siano messi in pericolo l’uomo e l’ambiente.

Sezione 2 Emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati

o patogeni

Art. 7 Obbligo dell’autorizzazione

Chi intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi geneticamente modificati, patogeni o altri organismi considerati potenzialmente pericolosi giusta l’articolo5 dell’ordinanza del 25 agosto 199912 sull’impiego confinato, necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).

Non necessitano di un’autorizzazione le emissioni sperimentali:

  1. con organismi geneticamente modificati o patogeni la cui messa in commercio quale prodotto fitosanitario, concime o materiale di moltiplicazione vegetale è già stata autorizzata;

  2. con microrganismi non geneticamente modificati che sono patogeni per piante, funghi o licheni, se rispettano i criteri dell’allegato2.

I richiedenti devono avere un domicilio o una sede legale in Svizzera.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata nel numero di copie richiesto. Occorre inviare il numero richiesto di altre copie destinate all’informazione del pubblico e contenenti almeno i dati giusta l’articolo34 capoverso5.

Footnotes

  1. [12] RS 814.912; RU 1999 2783
  2. [34] RS 916.445.2

Art. 8 Criteri d’autorizzazione

Emissioni sperimentali sono ammissibili se non vi è da attendersi che possano:

  1. arrecare danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l’ecosistema interessato;

  2. provocare l’estinzione involontaria di una specie qualsiasi di organismi;

  3. nuocere in maniera grave o duratura all’equilibrio delle sostanze nell’ambiente;

  4. danneggiare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell’ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo;

  5. provocare la diffusione duratura di proprietà indesiderate in altri organismi.

Le emissioni sperimentali in spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione sono ammissibili soltanto se l’utilizzazione degli organismi nell’ambiente serve ad evitare o eliminare effetti nocivi o molesti per l’uomo, la fauna, la flora o l’ambiente.

Sono spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione:

  1. le zone in cui la natura è protetta, in base al diritto federale o cantonale, per quanto le relative prescrizioni non dispongano altrimenti;

  2. le acque superficiali e una striscia larga tre metri lungo tali acque;

  3. le acque sotterranee e la zona di captazione S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee (art.29 cpv.2 dell’ordinanza del 28 ottobre 199813 sulla protezione delle acque);

  4. i boschi.

Le emissioni sperimentali con organismi patogeni per l’uomo dei gruppi3 e 4 ai sensi dell’articolo6 dell’ordinanza del 25 agosto 199914 sull’impiego confinato sono vietate in ogni caso.

Footnotes

  1. [29] RS 921.541
  2. [13] RS 814.201
  3. [14] RS 814.912; RU 1999 2783

Art. 9 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per un’emissione sperimentale deve contenere i dati necessari alla valutazione dei possibili rischi per l’uomo e l’ambiente, segnatamente:

  1. per organismi geneticamente modificati, i dati giusta l’allegato II della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 199015 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, rispettivamente per organismi patogeni, ma non geneticamente modificati, le indicazioni giusta l’allegato3.1 della presente ordinanza;

  2. i dati, i risultati e le valutazioni di altre emissioni sperimentali paragonabili con gli stessi organismi; in tal caso è possibile riferirsi a dati o risultati di un altro richiedente, nella misura in cui quest’ultimo abbia dato il proprio consenso per scritto;

  3. una valutazione dei rischi giusta l’allegato4;

  4. un piano di sorveglianza che consenta di rilevare per tempo possibili effetti nocivi o molesti per l’uomo e l’ambiente durante e dopo l’emissione sperimentale;

  5. la prova che sia rispettato l’obbligo di fornire garanzie.

Può essere presentata un’unica domanda se l’emissione sperimentale viene effettuata più volte o in luoghi diversi con gli stessi organismi per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato.

Può essere chiesta una procedura di autorizzazione semplificata (art. 21) se è già stata autorizzata un’emissione sperimentale con possibili effetti sull’uomo o sull’ambiente paragonabili, segnatamente se concerne gli stessi organismi. In ogni caso va presentata una valutazione dei rischi giusta l’allegato4.

La domanda va completata se emergono nuove conoscenze che potrebbero richiedere una nuova valutazione dei rischi.

Art. 10 Obbligo di fornire garanzie

Il richiedente deve fornire sufficienti garanzie finanziarie in merito all’accertamento, alla protezione da o all’eliminazione di eventuali effetti nocivi o molesti.

Deve essere garantita la responsabilità civile prevista dalla legge (art. 59a LPAmb) per un ammontare di20 milioni di franchi.

L’obbligo di fornire garanzie può essere adempiuto mediante:

GUCE n. L 117 dell’8 maggio 1990, p. 15 segg. Modificata dalle direttive: – 94/15/CE (GUCE n. L 103 del 22 aprile 1994, p. 20); – 97/35/CE (GUCE n. 169 del 18 giugno 1997, p. 72). Ottenibile presso: UFAFP, 3003 Berna.

  1. la stipulazione di un’assicurazione presso un istituto assicurativo titolare di un’autorizzazione d’esercizio in Svizzera;

  2. il deposito di garanzie equivalenti.

La Confederazione e i suoi istituti ed enti di diritto pubblico nonché i Cantoni sono esentati dall’obbligo di fornire garanzie.

Footnotes

  1. [20] RS 916.161; RU 1999 2045

Art. 11 Modifiche e nuove conoscenze

Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare immediatamente all’UFAFP:

  1. le modifiche delle condizioni di sperimentazione;

  2. nuove conoscenze che potrebbero richiedere una nuova valutazione dei rischi.

Nel contempo occorre verificare le misure elencate nell’autorizzazione e prendere i provvedimenti necessari per la protezione dell’uomo e dell’ambiente.

L’UFAFP informa i servizi specializzati interessati (art.18 cpv. 4).

Footnotes

  1. [18] RS 921.541

Art. 12 Resoconto

Al più tardi entro 90 giorni dalla conclusione dell’emissione sperimentale il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’UFAFP un resoconto. Il resoconto comprende segnatamente i dati e i risultati relativi agli effetti dell’emissione sperimentale sull’uomo e sull’ambiente.

L’UFAFP informa i servizi specializzati interessati.

Sezione 3 Messa in commercio di organismi geneticamente modificati o patogeni

Art. 13 Obbligo dell’autorizzazione e procedura di autorizzazione determinante

Chi intende mettere in commercio, ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente, organismi geneticamente modificati o patogeni, per la prima volta o per un nuovo tipo di impiego, necessita di un’autorizzazione.

A seconda dell’impiego previsto, l’autorizzazione è rilasciata da uno dei seguenti uffici federali nell’ambito della procedura d’autorizzazione determinante nel caso specifico:

Impiego previsto Autorità competente Procedura d’autorizzazione determinante

a. Prodotti immunobiologici Ufficio federale Ordinanza del 23 agosto 198916 destinati al settore umano della sanità pubblica concernente i prodotti immuno- (UFSP) biologici Impiego previsto Autorità competente Procedura d’autorizzazione determinante

  1. Derrate alimentari UFSP Ordinanza del 1° marzo 199517 sulle derrate alimentari

  2. Materiale di moltiplicazione UFAFP Ordinanza del 30 novembre vegetale destinato all’impiego 199218 sulla protezione delle esclusivo nell’economia fore- essenze forestali stale

  3. Materiale di moltiplicazione Ufficio federale Ordinanza del 7 dicembre vegetale per tutti gli impieghi dell’agricoltura 199819 sulle sementi (UFAG)

  4. Prodotti per il trattamento UFAG Ordinanza del 23 giugno 199920 delle piante che contengono sui prodotti fitosanitari organismi geneticamente modificati

  5. Concimi UFAG Ordinanza del 26 gennaio 199421 sui concimi

  6. Alimenti per animali UFAG Ordinanza del 26 maggio 199922 sugli alimenti per animali

  7. Prodotti immunobiologici Ufficio federale Ordinanza del 27 giugno 199523 per il settore veterinario di veterinaria (UFV) concernente i prodotti immunobiologici per uso veterinario

  8. Tutti gli altri impieghi UFAFP Ordinanza del 25 agosto 1999 previsti sull’emissione deliberata nell’ambiente

Footnotes

  1. [16] RS 812.111
  2. [17] RS 817.02
  3. [21] RS 916.171
  4. [22] RS 916.307
  5. [23] RS 916.445.2

Art. 14 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, che deve essere presentata nell’ambito della procedura d’autorizzazione determinante, dev’essere completata con i seguenti dati (dati sull’ambiente) al fine di poter valutare i rischi della messa in commercio per l’uomo e per l’ambiente:

  1. per gli organismi geneticamente modificati, i dati giusta gli allegati II e III della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 199024 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, rispettivamente per organismi patogeni, ma non geneticamente modificati, i dati giusta l’allegato3.2 della presente ordinanza;

  2. i dati e i risultati di ricerche precedenti con gli stessi organismi relative agli effetti sull’uomo o l’ambiente; in tal caso è possibile riferirsi a dati o risultati

GUCE. n. L 117 dell’8 maggio 1990, p. 15, modificata dalle direttive: – 94/15/CE (GUCE n. L 103 del 22 aprile 1994, p. 20); – 97/35/CE (GUCE n. 169 del 18 giugno 1997, p. 72). Ottenibile presso UFAFP, 3003 Berna.

di un altro richiedente, nella misura in cui quest’ultimo abbia dato il proprio consenso per scritto;

  1. eventuali autorizzazioni e valutazioni di autorità estere relative a emissioni sperimentali e alla messa in commercio degli stessi organismi;

  2. una valutazione dei rischi giusta l’allegato4;

  3. un piano di sorveglianza che consenta di rilevare per tempo possibili effetti della messa in commercio nocivi o molesti per l’uomo e l’ambiente durante o dopo l’emissione sperimentale; tra questi effetti vanno annoverate anche le conseguenze indirette e tardive della messa in commercio;

  4. il nome commerciale degli organismi e le condizioni particolari per la messa in commercio prevista;

  5. una proposta in merito all’informazione degli acquirenti (art.6 e 16) e riguardo all’eventuale imballaggio degli organismi;

  6. i dati riguardanti il settore d’utilizzazione climatico o geografico adeguato;

  7. i riferimenti alle misure che si possono adottare in caso di utilizzazione abusiva degli organismi e di emissione nell’ambiente diversa da quella prevista.

I richiedenti devono avere un domicilio o una sede legale in Svizzera.

I dati giusta il capoverso1 devono essere inoltrati nel numero di copie richiesto. Occorre inviare il numero richiesto di altre copie destinate all’informazione del pubblico e contenenti almeno i dati giusta l’articolo34 capoverso5.

Art. 15 Nuove conoscenze

Il detentore dell’autorizzazione deve comunicare immediatamente all’autorità competente nuove conoscenze che potrebbero richiedere una nuova valutazione dei rischi.

Nel contempo occorre verificare le misure elencate nell’autorizzazione e prendere i provvedimenti necessari per la protezione dell’uomo e dell’ambiente.

Art. 16 Caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati

Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati deve informare l’acquirente, per mezzo di una caratterizzazione ben visibile o in un’altra forma equivalente, che si tratta di tali organismi.

Non sono necessarie le indicazioni giusta il capoverso1 per miscele o oggetti:

  1. che contengono organismi geneticamente modificati solo in piccole quantità che non si possono evitare con la prudenza abituale;

  2. che non contengono organismi geneticamente modificati o ne contengono tutt’al più solo tracce; in tal caso all’acquirente può essere fornita l’informazione che le miscele o gli oggetti non contengono organismi geneticamente modificati.

Restano salve le disposizioni in merito alla caratterizzazione di organismi geneticamente modificati giusta la legislazione sulle derrate alimentari e la legislazione sulle sostanze ausiliarie dell’agricoltura.

Sezione 4 Esportazione di organismi geneticamente modificati

Art. 17

Chi intende esportare per la prima volta, in un determinato Paese, organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente deve:

  1. dapprima notificarlo al Paese importatore e

  2. inviare all’UFAFP una copia della notificazione.

Occorre fornire al Paese importatore le seguenti indicazioni:

  1. il nome e l’indirizzo dell’importatore;

  2. la designazione degli organismi geneticamente modificati;

  3. la descrizione della modifica genetica e delle proprietà degli organismi geneticamente modificati;

  4. indicazioni riassuntive sui possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente nel Paese importatore;

  5. la data della prevista importazione;

  6. il numero degli organismi o i volumi di coltura nonché le condizioni fisiche;

  7. tutte le esigenze per garantire un’utilizzazione sicura nell’ambiente, incluse tutte le misure per l’eliminazione sicura e per la soluzione dei casi d’emergenza.

Va tenuto un registro di tali esportazioni, classificate in base al tipo e alla quantità degli organismi e ai Paesi di destinazione, che deve essere messo a disposizione dell’autorità su richiesta.

Capitolo 3 Compiti delle autorità

Sezione 1 Autorizzazione di emissioni sperimentali

Art. 18 Controllo dei documenti della domanda, pubblicazione e informazione

L’UFAFP controlla se la documentazione inoltrata per la valutazione della domanda è completa. Per quanto necessario, restituisce i documenti al richiedente perché li completi o li rielabori.

Pubblica sul Foglio federale il deposito della domanda, appena questa è completa, e provvede affinché gli atti non confidenziali possano essere consultati per un periodo di30 giorni:

  1. presso l’UFAFP;

  2. nel Comune in cui è prevista l’emissione sperimentale.

Durante il termine di consultazione, chiunque può esprimersi sugli atti. Tale parere non conferisce diritti di parte più estesi di quelli previsti dalla legge federale sulla procedura amministrativa25.

Nel contempo l’UFAFP inoltra la domanda per parere entro50 giorni ai seguenti servizi specializzati:

  1. all’UFSP, all’UFV e all’UFAG;

  2. alla Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB) e alla Commissione federale d’etica per l’ingegneria genetica nel settore non umano (CENU);

  3. al servizio specializzato designato dal Cantone interessato.

Su richiesta informa il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) e l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Può partecipare a incontri d’informazione aperti al pubblico o organizzarli se lo ritiene necessario o su richiesta del Cantone.

Footnotes

  1. [30] RS 916.151
  2. [25] RS 172.021
  3. [50] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 19 Rilascio dell’autorizzazione

L’UFAFP esamina e valuta la domanda tenuto conto dei pareri ricevuti, segnatamente quelli della CFSB e del servizio specializzato del Cantone. Rilascia l’autorizzazione generalmente entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito nel Foglio federale se:

  1. dalla valutazione della domanda, segnatamente dalla valutazione dei rischi, risulta che in base allo stato della scienza e all’esperienza, l’emissione sperimentale non può mettere in pericolo l’uomo e l’ambiente;

  2. l’UFSP, l’UFV e l’UFAG, in base alla valutazione della domanda, segnatamente alla valutazione dei rischi, danno il loro consenso all’attuazione dell’emissione sperimentale.

Se nell’esame della domanda risulta che i documenti forniti sono insufficienti, l’UFAFP può chiedere ulteriori informazioni al richiedente; in tal caso il termine si prolunga di conseguenza.

L’UFAFP fa dipendere l’autorizzazione dalle esigenze e dagli oneri necessari alla protezione dell’uomo e dell’ambiente. In particolare può:

  1. esigere che la zona di sperimentazione sia contrassegnata, delimitata o protetta in modo particolare;

  2. ordinare, a spese del richiedente, oltre al piano di sorveglianza (art.9 cpv. 1 lett. d), una sorveglianza della zona di sperimentazione e dei dintorni durante e dopo l’emissione sperimentale, nonché il prelievo e l’analisi di campioni;

  1. ordinare, a spese del richiedente, che l’attuazione e la sorveglianza dell’emissione sperimentale vengano controllate da un gruppo d’accompagnamento (art. 27);

  2. chiedere rapporti intermedi.

L’UFAFP informa i servizi specializzati interessati sulla decisione concernente l’autorizzazione e la pubblica sul Foglio federale. Tiene a disposizione per consultazione durante30 giorni gli atti non confidenziali che sono alla base della decisione.

Art. 20 Nuove conoscenze

Se, dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’UFAFP o uno dei servizi specializzati interessati acquisisce nuove conoscenze in merito ai rischi connessi con l’emissione sperimentale, l’UFAFP può ordinare in qualsiasi momento le misure necessarie. In particolare può esigere che:

  1. la valutazione dei rischi (art.9 cpv.1 lett. c) venga rielaborata;

  2. le condizioni in cui avviene la sperimentazione vengano modificate;

  3. l’esperimento venga bloccato temporaneamente o, se necessario, definitivamente e, per quanto possibile, venga ripristinata la situazione di partenza.

Consulta al riguardo i servizi specializzati interessati.

Art. 21 Procedura di autorizzazione semplificata

L’UFAFP effettua una procedura di autorizzazione accelerata e semplificata dal punto di vista del contenuto se sono soddisfatte le esigenze di cui all’articolo9 capoverso3.

In particolare può:

  1. rinunciare a chiedere la presentazione di una domanda completa;

  2. rinunciare alla pubblicazione del deposito della domanda sul Foglio federale;

  3. abbreviare i termini per i pareri.

Sezione 2 Autorizzazione di messa in commercio

Art. 22 Controllo dei documenti riguardanti la domanda

L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo13 controlla che la domanda d’autorizzazione contenga tutti i dati sull’ambiente (art. 14 cpv. 1). Se necessario, restituisce i documenti al richiedente perché li completi.

Sottopone i dati sull’ambiente per parere:

  1. all’UFSP e all’UFAFP; nonché

  2. all’UFV e all’UFAG, se rientrano nell’ambito della loro competenza.

Art. 23 Trasmissione e pubblicazione dei dati sull’ambiente

L’UFAFP trasmette per parere alla CFSB e alla CENU i dati sull’ambiente.

Pubblica sul Foglio federale il deposito della domanda quando sono disponibili tutti i dati per la valutazione e tiene a disposizione durante30 giorni gli atti non confidenziali per consultazione.

Durante il termine di consultazione, chiunque può esprimersi sugli atti. Tale parere non conferisce diritti di parte più estesi di quelli previsti dalla legge federale sulla procedura amministrativa26.

Footnotes

  1. [26] RS 172.021

Art. 24 Rilascio dell’autorizzazione

L’autorità competente rilascia l’autorizzazione se:

  1. sono soddisfatte le esigenze poste dalla procedura d’autorizzazione determinante;

  2. dalla valutazione dei dati sull’ambiente, segnatamente dalla valutazione dei rischi, risulta che in base allo stato della scienza e all’esperienza la messa in commercio non può mettere in pericolo l’uomo e l’ambiente;

  3. l’UFSP e l’UFAFP e, eventualmente, l’UFV e l’UFAG danno il loro consenso alla messa in commercio.

Gli uffici, prima di dare il loro consenso, possono chiedere l’attuazione di un’emissione sperimentale se i dati sull’ambiente non dimostrano in misura sufficiente che si può procedere alla messa in commercio senza che siano messi in pericolo l’uomo e l’ambiente. Possono far dipendere il loro consenso da determinati oneri. Segnatamente possono:

  1. limitare l’utilizzazione degli organismi o sottoporla a determinate condizioni;

  2. esigere dal richiedente che, oltre al piano di sorveglianza (art.14 cpv.1 lett.

  3. e) , effettui a proprie spese altri accertamenti al fine di riconoscere possibili effetti ritardati per l’uomo o l’ambiente e presenti un rapporto in merito.

L’autorizzazione rispettivamente il consenso in base alla valutazione dei dati sull’ambiente è limitata a dieci anni. L’autorizzazione è prorogata di dieci anni se l’autorità competente, tenuto conto di eventuali nuove conoscenze, giunge alla conclusione che le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso1 lettere b e c sono ancora adempiute.

Art. 25 Nuove conoscenze

Se un ufficio il cui consenso al rilascio dell’autorizzazione è necessario in base alla valutazione dei dati sull’ambiente acquisisce successivamente nuove conoscenze al riguardo, esso può esigere in particolare che l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione:

  1. modifichi gli oneri della messa in commercio;

  2. se necessario, sospenda temporaneamente o definitivamente la messa in commercio;

  3. in casi gravi, ordini il richiamo degli organismi messi in commercio.

Se l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione acquisisce tali conoscenze, essa ne informa immediatamente gli uffici che devono dare il loro consenso.

Sezione 3 Sorveglianza dell’utilizzazione di organismi nell’ambiente

Art. 26 Sorveglianza dell’obbligo di diligenza

I Cantoni sorvegliano l’osservanza dell’obbligo di diligenza nell’utilizzazione di organismi nell’ambiente.

Se il controllo dà adito a contestazioni, il Cantone interessato ordina le misure necessarie.

Art. 27 Sorveglianza delle emissioni sperimentali

L’UFAFP sorveglia l’attuazione delle emissioni sperimentali.

A tale scopo può istituire un gruppo d’accompagnamento nel quale può essere in particolare rappresentato il Cantone in cui si effettua l’emissione sperimentale. Il gruppo d’accompagnamento:

  1. controlla sul posto, mediante campioni prelevati a caso, l’attuazione dell’emissione sperimentale e redige un verbale in proposito;

  2. comunica per scritto all’UFAFP il risultato della sorveglianza.

L’UFAFP informa i servizi specializzati e il richiedente del risultato della sorveglianza.

Art. 28 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) secondo altre disposizioni

Il controllo successivo (sorveglianza del mercato) è effettuato:

  1. per i prodotti immunobiologici destinati all’uomo, secondo l’ordinanza del 23 agosto 198927 concernente i prodotti immunobiologici;

  2. per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, secondo la legge del 9 ottobre 199228 sulle derrate alimentari;

  3. per il materiale di moltiplicazione vegetale destinato a un impiego esclusivo nell’economia forestale, secondo l’ordinanza del 30 novembre 199229 sulla protezione delle essenze forestali;

  1. per il materiale di moltiplicazione vegetale destinato a tutti gli altri impieghi, secondo l’ordinanza del 7 dicembre 199830 sulle sementi;

  2. per i prodotti per il trattamento delle piante che contengono organismi geneticamente modificati, secondo l’ordinanza del 23 giugno 199931 sui prodotti fitosanitari;

  3. per i concimi, secondo l’ordinanza del 26 gennaio 199432 sui concimi;

  4. per gli alimenti per animali, secondo l’ordinanza del 26 maggio 199933 sugli alimenti per animali;

  5. per i prodotti immunobiologici impiegati nel settore veterinario, secondo l’ordinanza del 27 giugno 199534 concernente i prodotti immunobiologici per uso veterinario.

L’autorità competente informa l’UFAFP e l’UFSP riguardo alle decisioni da essa emanate, se si rifanno alle norme della presente ordinanza.

Footnotes

  1. [27] RS 812.111
  2. [28] RS 817.02
  3. [31] RS 916.161; RU 1999 2045
  4. [32] RS 916.171
  5. [33] RS 916.307

Art. 29 Controllo successivo (sorveglianza del mercato) secondo la presente ordinanza

Per il controllo successivo (sorveglianza del mercato) di organismi messi in commercio che non vengono controllati giusta l’articolo28 la competenza spetta ai Cantoni.

I Cantoni controllano, sulla base di campioni prelevati a caso o su richiesta dell’UFAFP, segnatamente se:

  1. sono rispettate le prescrizioni sull’informazione dell’acquirente (art. 6);

  2. è autorizzata la messa in commercio di organismi geneticamente modificati o patogeni;

  3. sono rispettati gli oneri connessi all’autorizzazione per la messa in commercio;

  4. gli organismi geneticamente modificati sono contrassegnati correttamente (art. 16);

  5. sono rispettate le misure ordinate dall’UFAFP giusta il capoverso4.

Se dal controllo emerge che sono state violate le disposizioni del capoverso2 lettere b-e, il Cantone nel quale il fornitore ha il domicilio o la sede legale ordina le misure necessarie e ne informa l’UFAFP.

Se dal controllo emerge che sono state violate le disposizioni del capoverso2 lettera a oppure altre disposizioni della presente ordinanza relative alla messa in commercio, il Cantone ne informa l’UFAFP. Questi intraprende i chiarimenti necessari, in particolare verifica che il controllo autonomo sia stato effettuato secondo le prescrizioni e ordina le misure necessarie.

I campioni, i mezzi e i metodi di rilevazione necessari al controllo devono essere messi gratuitamente a disposizione delle autorità competenti.

Se dal controllo emerge che sono state violate le disposizioni della presente ordinanza, il responsabile deve assumersi le spese del controllo. L’autorità incaricata del controllo provvede a inoltrargli direttamente la fattura.

Art. 30 Sorveglianza dell’esportazione ai sensi della presente ordinanza

L’UFAFP controlla il rispetto delle disposizioni relative all’esportazione di organismi geneticamente modificati (art. 17).

Se il controllo dà adito a contestazioni, esso ordina le misure necessarie d’intesa con gli uffici federali competenti.

Art. 31 Sorveglianza del controllo autonomo

Per gli organismi che giusta la presente ordinanza possono essere messi in commercio senza autorizzazione, l’UFAFP può chiedere al fornitore la prova del controllo autonomo (art. 5) ed esigere documenti se ha motivo di supporre che gli organismi messi in commercio possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente. Fissa al fornitore una scadenza adeguata. Consulta dapprima l’UFAG se si tratta di organismi importanti per l’agricoltura.

L’UFAFP può:

  1. esigere che il controllo autonomo venga esaminato entro un dato termine e, se necessario, completato o corretto;

  2. definire la forma e il contenuto delle informazioni destinate all’acquirente, segnatamente le indicazioni relative alle proprietà degli organismi nonché le raccomandazioni e le istruzioni per la loro utilizzazione;

  3. esigere che vengano tolte iscrizioni e informazioni inappropriate o fuorvianti.

Se il fornitore non rispetta quanto ordinatogli entro il termine impartito, l’UFAFP può vietare la messa in commercio degli organismi in questione.

L’UFAFP informa i Cantoni sulle misure ordinate.

Sezione 4 Lotta contro gli organismi

Art. 32

Se compaiono organismi nocivi all’ambiente, e segnatamente agli animali e alle piante, i Cantoni possono ordinare le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza.

I Cantoni informano l’UFAFP della comparsa di tali organismi e della lotta contro di essi.

Restano salve le disposizioni di altri atti normativi federali che regolano la lotta contro organismi nocivi.

Sezione 5 Acquisizione, elaborazione e pubblicazione dei dati

Art. 33 Rilevazioni

L’UFAFP effettua le rilevazioni necessarie per valutare il carico ambientale provocato da determinati organismi, da determinate proprietà degli organismi o da un determinato materiale genetico.

I risultati delle rilevazioni sono accessibili al pubblico e possono essere pubblicati in estratto o integralmente, a condizione che non siano confidenziali.

Art. 34 Riservatezza dei dati

Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di essere protetto. Se li trasmettono ad altre autorità, li designano in quanto tali.

È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse alla tutela del segreto d’affari e di fabbricazione.

Chi invia una documentazione alle autorità deve:

  1. indicare i dati da trattare in modo confidenziale; e

  2. motivare l’interesse alla tutela del segreto.

Qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto l’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. Se la sua valutazione è in contrasto con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto.

I seguenti dati non sono in alcun caso confidenziali:

  1. il nome e l’indirizzo dei responsabili delle emissioni sperimentali o della messa in commercio;

  2. la descrizione generale degli organismi e delle loro proprietà;

  3. l’obiettivo dell’emissione sperimentale o dell’impiego cui sono destinati gli organismi messi in commercio;

  4. l’indicazione approssimativa del luogo d’emissione;

  5. i metodi e i piani per la sorveglianza degli organismi geneticamente modificati o patogeni nell’ambiente e per le misure d’emergenza;

f. il riassunto della valutazione dei rischi, compresa la valutazione dei prevedibili effetti patogeni ed ecologici importanti, e delle basi scientifiche utilizzate a tale scopo.

Art. 35 Elenchi

L’UFAFP tiene un elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzate. Dall’elenco deve risultare se, dove, quando, da chi e con che cosa è stata effettuata un’emissione sperimentale.

L’UFAFP tiene inoltre un elenco degli organismi geneticamente modificati la cui messa in commercio è stata autorizzata. I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente ordinanza gli comunicano i dati necessari.

L’elenco non deve contenere dati confidenziali ed è accessibile al pubblico. Può essere pubblicato integralmente o in estratti.

Sezione 6 Emolumenti

Art. 36 Obbligo di pagare emolumenti

Chi chiede una prestazione o una decisione dell’UFAFP giusta la presente ordinanza deve pagare un emolumento. Le spese sono calcolate a parte.

Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 37 Calcolo degli emolumenti

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni:

  1. autorizzazione e sorveglianza delle emissioni sperimentali;

  2. autorizzazione e parere in merito alla messa in commercio.

Fissa l’ammontare dell’emolumento:

  1. all’ora, per le prestazioni non previste nel tariffario;

  2. alla pagina, per i lavori di scrittura.

Per l’esame delle domande di riconsiderazione possono essere riscossi emolumenti fino al 50 per cento delle aliquote fissate.

Per le prestazioni non previste nel tariffario, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.

Art. 38 Spese

Sono considerate spese i costi supplementari in relazione alla singola prestazione, segnatamente:

  1. gli onorari versati in virtù dell’ordinanza del 12 dicembre 199635 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;

  2. le spese per l’assunzione delle prove, per le indagini scientifiche, per esami particolari o per la raccolta di documenti;

  3. le spese di porto e di telefono nel traffico internazionale;

  4. le spese di trasferta e di trasporto;

  5. le spese dei lavori che l’UFAFP affida a terzi.

Footnotes

  1. [35] RS 172.311

Art. 39 Esigibilità

L’emolumento è esigibile:

  1. 30 giorni dopo fatturazione all’assoggettato;

  2. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione su ricorso passa in giudicato.

Il termine di pagamento è di30 giorni dall’esigibilità.

Sezione 7 Direttive, formazione e perfezionamento

Art. 40

L’UFAFP può, se necessario, emanare direttive per l’esecuzione della presente ordinanza, segnatamente in merito all’esecuzione e alla registrazione dei controlli autonomi nonché al contenuto e all’estensione dell’informazione degli acquirenti. Consulta previamente l’UFSP, l’UFV, l’UFAG, la CFSB e i Cantoni.

In collaborazione con l’UFSP, provvede affinché siano organizzate periodicamente manifestazioni destinate alla formazione e al perfezionamento di persone che svolgono compiti che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 41 Disposizioni transitorie

Gli organismi che non soddisfano le esigenze relative alla caratterizzazione di organismi geneticamente modificati (art. 16) possono ancora essere messi in commercio fino al 30 aprile 2000.

Gli organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente possono ancora essere esportati fino al 31 ottobre 2000 senza notificazione al Paese importatore (art. 17). Una copia della notificazione va inviata all’UFAFP entro tale data.

Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1999.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Allegato 1

(art.3 lett. c) Definizione delle tecniche di modificazione genetica

Sono considerate tecniche di modificazione genetica segnatamente:

  1. le tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici mediante le quali, grazie all’inserzione di molecole di acido nucleico ottenute all’esterno di un organismo, si formano in un virus, in un plasmide batterico o in un altro sistema vettore nuove combinazioni di materiale genetico che vengono a loro volta incorporate in un organismo ospite, nel quale non sono presenti in condizioni naturali, ma nel quale sono capaci di riprodursi;

  2. le tecniche mediante le quali in un organismo viene incorporato direttamente materiale genetico che è stato ottenuto all’esterno dell’organismo, segnatamente la microiniezione, la macroiniezione e la macroincapsulazione nonché l’elettroporazione e l’impiego di microproiettili;

  3. le tecniche di fusione cellulare o di ibridazione durante le quali, con l’ausilio di metodi non presenti in condizioni naturali, mediante fusione di due o più cellule vengono ottenute cellule che presentano nuove combinazioni di materiale genetico.

Alle tecniche di modificazione genetica è equiparata l’autoclonazione di organismi patogeni. Essa consiste nell’eliminazione di sequenze di acidi nucleici dalla cellula di un organismo e in un’inserzione totale o parziale di tali acidi nucleici o di un equivalente sintetico (eventualmente dopo un trattamento enzimatico o meccanico preventivo) in cellule della stessa specie, o in cellule strettamente imparentate sul piano filogenetico e che sono in grado di scambiarsi reciprocamente materiale genetico attraverso processi fisiologici naturali.

Non sono considerate tecniche di modificazione genetica l’autoclonazione di organismi non patogeni nonché le tecniche seguenti se non sono connesse all’impiego di molecole ricombinanti di acido nucleico o di organismi geneticamente modificati:

  1. la mutagenesi;

  2. la fusione di cellule e di protoplasti di microrganismi procarioti che si scambiano reciprocamente materiale genetico attraverso processi fisiologici naturali;

  3. la fusione di cellule e di protoplasti di cellule eucariote, compresi l’ottenimento di ibridomi e la fusione di cellule vegetali;

  4. la fecondazione in vitro;

  5. i processi naturali come la coniugazione, la trasduzione o la trasformazione;

  6. il cambiamento del grado di ploidia, compresa l’aneuploidia, e l’eliminazione di cromosomi.

Allegato 2

(art.7 cpv.2 lett. b) Criteri Non necessitano di un’autorizzazione le emissioni sperimentali con microrganismi non geneticamente modificati che sono patogeni per piante, funghi o licheni, se tali microrganismi:

  1. non sono patogeni per gli animali e per l’uomo;

  2. sono ampiamente diffusi come specie in Svizzera (endemici);

  3. non causano danni a popolazioni non bersaglio;

  4. in base allo stato delle conoscenze non provocano malattie nelle specie di piante, funghi o licheni contenuti nelle Liste rosse della Svizzera;

  5. non figurano nell’elenco giusta l’allegato1 dell’ordinanza del 5 marzo 196236 sulla protezione dei vegetali;

  6. come isolati, non presentano resistenze contro prodotti fitosanitari utilizzati in Svizzera, eccetto che tali resistenze siano diffuse in Svizzera; e

  7. come isolati, non presentano virulenze specifiche con le quali possono evitare resistenze naturali o indotte delle piante utili, eccetto che tali virulenze siano molto diffuse in Svizzera.

Footnotes

  1. [36] RS 916.20

Allegato 3

(art.9 e 14) Dati per domande di autorizzazione relative ad organismi patogeni, ma non geneticamente modificati Osservazioni

1 Nell’elenco qui di seguito figurano i dati richiesti per la domanda d’autorizzazione di un’emissione sperimentale (art. 9) o per la messa in commercio (art. 14) di organismi patogeni, ma non geneticamente modificati.

2 In casi giustificati, singoli dati possono essere omessi o sostituiti con altri dello stesso contenuto o più adeguati.

La quantità e il grado di precisione dei singoli dati dipendono dalla situazione.

Allegato 3.1

(art.9 cpv.1 lett. a) Domande d’autorizzazione per emissioni sperimentali

1 Informazioni generali

Nome e indirizzo del richiedente (azienda o istituto);

nome, qualifica ed esperienza dei responsabili scientifici;

designazione del progetto, compreso l’obiettivo;

informazione e risultati di esperimenti precedenti (emissioni, serre, camere climatiche, microcosmi).

2 Designazione e caratterizzazione degli organismi

Denominazione scientifica e altri nomi;

dati tassonomici;

marcatori fenotipici e genetici;

proprietà patologiche, ecologiche e fisiologiche: 241 patogenicità; 242 resistenza o sensibilità agli antibiotici nonché ad altre sostanze specifiche; 243 capacità di sopravvivenza, durata di una generazione, tipo di riproduzione, vie della diffusione biologica; 244 partecipazione a processi ambientali; 245 diffusione geografica e spazio vitale naturale.

3 Esecuzione dell’emissione sperimentale

31 Descrizione dell’emissione sperimentale, inclusi i metodi e la quantità degli organismi da emettere;

programma dell’emissione sperimentale;

interventi nel terreno destinato alla sperimentazione, prima, durante e dopo l’emissione sperimentale;

misure di protezione degli addetti durante l’emissione sperimentale;

tecniche per l’inattivazione degli organismi alla fine della sperimentazione.

4 Luogo dell’emissione sperimentale

41 Posizione geografica, superficie del terreno destinato alla sperimentazione e descrizione delle immediate vicinanze;

caratteristiche climatiche, geologiche e pedologiche del terreno destinato alla sperimentazione e delle immediate vicinanze;

flora e fauna, comprese le piante utili, gli animali utili e le specie migratrici;

descrizione dell’ecosistema.

5 Possibili effetti sull’ambiente

Effetti sui processi biogeochimici;

effetti sugli organismi bersaglio;

effetti sugli organismi non bersaglio;

altri effetti eventualmente rilevanti;

danni a lungo o breve termine che possono risultare da tali effetti.

6 Misure di sicurezza

Tecniche di sorveglianza: 611 metodi di sorveglianza degli organismi; 612 specificità, sensibilità e affidabilità dei metodi; 613 durata e frequenza della sorveglianza.

Misure preventive: 621 metodi e tecniche per impedire o ridurre al minimo la diffusione degli organismi al di fuori del terreno destinato alla sperimentazione; 622 metodi e tecniche di protezione del terreno dall’intrusione di persone non autorizzate; 623 metodi e tecniche per impedire che altri organismi penetrino nel terreno.

Smaltimento dei rifiuti: 631 genere e quantità dei rifiuti prodotti; 632 possibili pericoli; 633 descrizione della tecnica di smaltimento prevista.

Piani d’emergenza: 641 metodi e tecniche di controllo degli organismi in caso di diffusione imprevista; 642 metodi di decontaminazione delle aree colpite; 643 metodi di eliminazione o trattamento di piante, animali, suoli, ecc., esposti alla diffusione degli organismi; 644 metodi di isolamento dell’area esposta alla diffusione; 645 piani di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente nel caso sorgano effetti indesiderati.

Allegato 3.2

(art.14 cpv.1 lett. a) Domande di autorizzazione per la messa in commercio

1 Informazioni generali

Nome e indirizzo del richiedente (azienda o istituto);

designazione del progetto, compreso l’obiettivo.

2 Designazione e caratterizzazione degli organismi

Denominazione scientifica e altri nomi;

dati tassonomici;

marcatori fenotipici e genetici;

proprietà patologiche, ecologiche e fisiologiche: 241 patogenicità; 242 resistenza o sensibilità agli antibiotici nonché ad altre sostanze specifiche; 243 capacità di sopravvivenza, durata di una generazione, tipo di riproduzione, vie della diffusione biologica; 244 partecipazione a processi ambientali; 245 diffusione geografica e spazio vitale naturale.

3 Possibili effetti sull’ambiente

Effetti sui processi biogeochimici;

effetti sugli organismi bersaglio;

effetti sugli organismi non bersaglio;

altri effetti eventualmente rilevanti;

danni a lungo o breve termine che possono risultare da tali effetti.

4 Misure di sicurezza

Proposte per una sorveglianza specifica: 411 metodi per la sorveglianza degli organismi; 412 specificità, sensibilità e affidabilità dei metodi; 413 durata e frequenza della sorveglianza.

Misure preventive: Metodi e tecniche per impedire o ridurre al minimo la diffusione degli organismi al di fuori della zona di sperimentazione.

Smaltimento dei rifiuti: 431 genere e quantità dei rifiuti prodotti; 432 possibili pericoli; 433 smaltimento da parte dell’acquirente conformemente alle disposizioni.

Piani d’emergenza: 441 metodi e tecniche per il controllo degli organismi in caso di diffusione imprevista; 442 metodi per la decontaminazione di spazi vitali colpiti; 443 metodi per l’eliminazione o il trattamento di piante, animali, suoli, ecc., esposti alla diffusione degli organismi; 444 piani per la protezione dell’uomo e dell’ambiente nel caso sorgano effetti indesiderati.

Allegato 4

(art.9 e 14) Valutazione dei rischi Osservazione La valutazione dei rischi deve essere scientifica e continuativa e basarsi su dati sperimentali scientifici e tecnici, pubblicazioni scientifiche, risultati di calcoli e analisi dettagliate.

1 Determinazione del potenziale di danno degli organismi

Va determinato il potenziale di danno degli organismi che, in caso di una loro utilizzazione nell’ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi o molesti sull’uomo o l’ambiente. Occorre tenere conto segnatamente:

  1. delle proprietà degli organismi;

  2. dell’esperienza relativa all’utilizzazione di tali organismi;

  3. delle modificazioni genetiche;

  4. delle interazioni con l’ambiente.

Le basi di tale rilevazione sono costituite dai dati di cui agli articoli9 e 14.

2 Determinazione dell’entità dei danni

L’entità dei possibili danni va rilevata in base al potenziale di danno degli organismi. Occorre considerare segnatamente se:

  1. sono colpiti solo singoli individui o tutta la popolazione di una specie;

  2. sono colpite specie protette o utili;

  3. viene modificata una funzione dell’ecosistema;

  4. gli effetti sono limitati nel tempo o sono di lunga durata;

  5. i danni sono reversibili o irreversibili.

Se possibile, occorre quantificare l’entità dei danni.

3 Determinazione della probabilità d’insorgenza dei danni

Occorre determinare la probabilità che in caso di utilizzazione nell’ambiente sorgano danni per l’uomo o l’ambiente. Occorre tenere conto segnatamente:

  1. delle proprietà dell’ambiente interessato;

  2. delle interazioni tra gli organismi emessi e l’ambiente interessato;

c. del tipo e dell’entità dell’utilizzazione nell’ambiente, in particolare del numero probabile degli organismi da emettere.

Se possibile, occorre quantificare la probabilità d’insorgenza.

4 Determinazione delle misure di sicurezza necessarie

Le misure necessarie a garantire la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente devono essere determinate in base:

  1. al potenziale di danno constatato degli organismi;

  2. all’entità constatata dei possibili danni;

  3. alla probabilità constatata d’insorgenza dei danni.

Occorre in particolare definire misure atte a delimitare nel tempo e nello spazio l’utilizzazione nell’ambiente, segnatamente:

  1. misure di sorveglianza e di controllo;

  2. misure di smaltimento dei rifiuti;

  3. piani d’emergenza.

5 Valutazione dei rischi

Il rischio legato alla prevista utilizzazione degli organismi nell’ambiente deve essere valutato in base all’entità e alla probabilità d’insorgenza dei possibili danni, tenuto conto delle misure di sicurezza.

Allegato 5

Modifica del diritto vigente 1. L’ordinanza del 23 agosto 198937 concernente i prodotti immunobiologici è modificata come segue:

Art. 12 cpv.2 lett. m

La documentazione deve contenere:

m. i dati giusta l’articolo14 dell’ordinanza del 25 agosto 199938 sull’emissione deliberata nell’ambiente (dati sull’ambiente), nella misura in cui il prodotto contiene organismi geneticamente modificati o patogeni.

Footnotes

  1. [38] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 13 cpv.1 lett. m

1 Sul contenitore e sull’imballaggio del prodotto immunobiologico devono figurare almeno:

m. l’etichettatura ai sensi dell’articolo16 dell’ordinanza del 25 agosto 199939 sull’emissione deliberata nell’ambiente, nella misura in cui il prodotto contiene organismi geneticamente modificati o patogeni.

Art. 14 cpv.1

L’Ufficio federale sottopone il prodotto immunobiologico a perizia e verifica che siano soddisfatte le esigenze per la sua registrazione. Se il prodotto contiene organismi geneticamente modificati o patogeni, l’Ufficio federale dirige e coordina la procedura di registrazione tenendo conto dell’ordinanza del 25 agosto 199940 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Footnotes

  1. [40] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 15 cpv. 1bis

Se si tratta di un prodotto immunobiologico contenente organismi geneticamente modificati o patogeni, devono essere inoltre soddisfatte le esigenze giusta l’ordinanza del 25 agosto 199941 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

2. L’ordinanza del 1° marzo 199542 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Footnotes

  1. [42] RS 817.02

Art. 15 cpv. 2-4

Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che contengono organismi giusta il capoverso1 o che sono da essi ricavati e destinati ad essere venduti ai consumatori, necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio federale. Esso dirige e coordina la procedura di autorizzazione tenendo conto dell’ordinanza del 25 agosto 199943 sull’emissione deliberata nell’ambiente, se si tratta di derrate alimentari, additivi e sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o che li contengono.

L’autorizzazione è concessa se:

  1. in base allo stato attuale della scienza può essere escluso un pericolo per la salute;

  2. per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o che li contengono, oltre alle condizioni della presente ordinanza sono soddisfatte le esigenze giusta l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente;

  3. per prodotti ricavati da OMG, sono soddisfatte le esigenze giusta la legge del 7 ottobre 198344 sulla protezione dell’ambiente, la legge del 18 dicembre 197045 sulle epidemie, la legge del 29 aprile 199846 sull’agricoltura nonché la legge del 1° luglio 199647 sulle epizoozie e la legge del 9 marzo 197848 sulla protezione degli animali.

Il DFI regola la procedura di autorizzazione in un’ordinanza.

Footnotes

  1. [43] RS 814.911; RU 1999 2748
  2. [45] RS 818.101
  3. [47] RS 916.40
  4. [48] RS 455

3. L’ordinanza del 7 dicembre 199849 sulle sementi è modificata come segue:

Art. 9a Varietà geneticamente modificate

Le sementi e le piante di una varietà geneticamente modificata possono essere messe in commercio e utilizzate solo se la varietà è stata autorizzata.

Se per la coltivazione viene utilizzata una varietà geneticamente modificata, anche le varietà da essa risultanti sono considerate geneticamente modificate, tranne nei casi in cui è provato che la modificazione genetica non vi è più contenuta.

Per una varietà che già figura nel catalogo delle varietà, ma che in seguito viene geneticamente modificata, è necessaria una nuova autorizzazione.

Le sementi e il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate che non devono essere messi in commercio come varietà necessitano parimenti di un’autorizzazione.

Art. 9b Procedura d’autorizzazione per le varietà geneticamente modificate

Le domande d’autorizzazione per le varietà geneticamente modificate devono essere presentate all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

Oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, i documenti relativi alla domanda devono soddisfare anche le esigenze di cui all’articolo14 dell’ordinanza del 25 agosto 199950 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

L’Ufficio federale dirige e coordina la procedura d’autorizzazione tenuto conto dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se in tal modo non vengono messi in pericolo l’uomo e l’ambiente; consulta previamente l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio.

L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione per la messa in commercio soltanto se:

  1. sono soddisfatte le esigenze poste dalla presente ordinanza e da quella sull’emissione deliberata nell’ambiente;

  2. la messa in commercio della varietà è stata autorizzata dalle autorità competenti anche come derrata alimentare o alimento per animali.

Art. 17 cpv. 4bis

La caratterizzazione di sementi e piante di una varietà geneticamente modificata deve soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, anche le esigenze di cui all’articolo16 dell’ordinanza del 25 agosto 199951 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

4. L’ordinanza del 23 giugno 199952 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Footnotes

  1. [51] RS 814.911; RU 1999 2748
  2. [52] RS 916.161; RU 1999 2045

Art. 10 cpv. 2-4

La documentazione relativa alla domanda deve soddisfare, oltre alle esigenze della presente ordinanza, anche quelle giusta l’articolo14 dell’ordinanza del 25 agosto 199953 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

L’Ufficio federale dirige e coordina la procedura d’autorizzazione tenuto conto dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se in tal modo non vengono messi in pericolo l’uomo o l’ambiente; consulta previamente l’UFAFP e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione per la messa in commercio se:

  1. sono soddisfatte le esigenze poste dalla presente ordinanza e da quella sull’emissione deliberata nell’ambiente;

  2. l’UFSP approva la messa in commercio in virtù della legge sulle derrate alimentari54.

Footnotes

  1. [53] RS 814.911; RU 1999 2748
  2. [54] RS 817.0

Footnotes

  1. [49] RS 916.151

5. L’ordinanza del 26 gennaio 199455 sui concimi è modificata come segue:

Art. 11 cpv.1 lett. c e 3

Per la messa in commercio di concimi:

c. composti di o contenenti organismi geneticamente modificati o patogeni, è richiesta un’autorizzazione.

Per la messa in commercio di concimi composti di o contenenti organismi e già figuranti nella lista di cui all’articolo8, ma che sono stati in seguito geneticamente modificati, è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 12a Procedura d’autorizzazione per organismi geneticamente modificati

Le domande d’autorizzazione per i concimi composti di o contenenti organismi geneticamente modificati devono essere presentate alla Stazione.

Oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, i documenti relativi alla domanda devono soddisfare anche le esigenze di cui all’articolo14 dell’ordinanza del 25 agosto 199956 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

L’Ufficio dirige e coordina la procedura d’autorizzazione tenuto conto dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se in tal modo non vengono messi in pericolo l’uomo e l’ambiente; consulta previamente l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio.

L’Ufficio rilascia l’autorizzazione per la messa in commercio solo se sono soddisfatte le esigenze poste dalla presente ordinanza e da quella sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Footnotes

  1. [56] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 19 cpv. 1bis

La designazione dei concimi composti di o contenenti organismi geneticamente modificati deve soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, anche le esigenze di cui all’articolo16 dell’ordinanza del 25 agosto 199957 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

6. L’ordinanza del 26 maggio 199958 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Footnotes

  1. [57] RS 814.911; RU 1999 2748
  2. [58] RS 916.307

Art. 6 cpv.2 lett. b e 4

Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono ammessi sulla lista degli alimenti OMG per animali se:

b. soddisfano le esigenze poste dall’ordinanza del 25 agosto 199959 sull’emissione deliberata nell’ambiente, nel caso in cui le materie prime e gli alimenti semplici siano composti di o contengano organismi geneticamente modificati.

Il Dipartimento stabilisce le esigenze per i documenti della domanda. Tali documenti devono inoltre comprendere le indicazioni dell’allegato dell’ordinanza del 19 novembre 199660 concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG nonché i dati giusta l’articolo14 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, quando le materie prime e gli alimenti semplici sono composti di o contengono organismi geneticamente modificati.

Footnotes

  1. [59] RS 814.911; RU 1999 2748
  2. [60] RS 817.021.35

Art. 17 cpv.3

Gli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati possono essere omologati soltanto se, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, sono soddisfatte le esigenze dell’ordinanza del 25 agosto 199961 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Footnotes

  1. [61] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 18 cpv.2

I documenti delle domande relative agli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati, devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall’articolo14 dell’ordinanza del 25 agosto 199962 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

7. L’ordinanza del 27 giugno 199563 concernente i prodotti immunobiologici per uso veterinario è modificata come segue:

Footnotes

  1. [62] RS 814.911; RU 1999 2748
  2. [63] RS 916.445.2

Art. 11 cpv.2 lett. l

La documentazione deve contenere almeno:

l. i dati giusta l’articolo14 dell’ordinanza del 25 agosto 199964 sull’emissione deliberata nell’ambiente, sempre che il prodotto contenga organismi geneticamente modificati o patogeni;

Footnotes

  1. [64] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 12 cpv. 1bis

Se contiene organismi geneticamente modificati o patogeni, il prodotto deve inoltre soddisfare le esigenze giusta l’ordinanza del 25 agosto 199965 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Footnotes

  1. [65] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 13 cpv.1 secondo periodo

... Se il prodotto contiene organismi geneticamente modificati o patogeni, l’Ufficio federale dirige e coordina la procedura di registrazione tenuto conto dell’ordinanza del 25 agosto 199966 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Footnotes

  1. [66] RS 814.911; RU 1999 2748

Art. 26 cpv.2

Se il prodotto contiene organismi geneticamente modificati, la presentazione dello stesso deve soddisfare le esigenze giusta l’articolo16 dell’ordinanza del 25 agosto 199967 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Footnotes

  1. [67] RS 814.911; RU 1999 2748

Footnotes

  1. [55] RS 916.171

Footnotes

  1. [37] RS 812.111