RU 1999 86
Ordinanza
concernente la viticoltura e l’importazione di vino
(Ordinanza sul vino)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 21 capoverso2, 60 capoverso4, 63, 64 capoverso2, 65 capoverso 2 e 177 capoverso1 della legge sull’agricoltura1,
ordina:
Sezione 1 Impianti viticoli
Art. 1 Superficie viticola
Per superficie viticola s’intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.
La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.
Art. 2 Nuovi impianti
Per nuovo impianto si intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.
I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:
l’altitudine;
la declività e l’esposizione del declivio;
il clima locale;
la natura del suolo;
le condizioni idrologiche del suolo;
l’importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.
Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l’obbligo dell’autorizzazione con l’obbligo della notifica.
I nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore non abbisognano dell’autorizzazione. Il Cantone può nondimeno prevedere l’obbligo di notifica.
Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.
Art. 3 Ricostituzione di superfici viticole
È considerata ricostituzione:
la superficie viticola ripiantata dopo un’interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;
l’innesto di un nuovo tipo di vitigno; o
la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche.
La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l’iscrizione nel catasto viticolo.
Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all’obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.
Il Cantone disciplina la procedura di notifica.
Art. 4 Catasto viticolo
Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:
il nome del gestore o del proprietario;
il Comune di ubicazione;
il numero di particella;
la superficie in m2;
i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi;
le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola;
se del caso l’esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.
I Cantoni possono rilevare altri dati.
Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l’articolo2 capoverso4.
Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.
Art. 5 Ammissione alla produzione commerciale di vino
Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole
sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’articolo 2 capoverso2.
sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale;
per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l’impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione.
Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l’ammissione decade.
La vendita di vino come pure di uve o di mosto d’uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.
Art. 6 Vigneti impiantati illecitamente
Il Cantone dispone l’estirpazione delle viti impiantate illecitamente.
Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.
Art. 7 Ammissione nell’elenco dei vitigni
Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:
la resa per unità di superficie;
il tenore naturale in zucchero;
il tenore globale in acidi;
la sensibilità alle malattie.
Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.
L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Sezione 2 Controllo della vendemmia
Art. 8 Oggetto
Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all’articolo2 capoverso4.
Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d’uva:
il viticoltore;
il vinificatore;
l’ubicazione o il numero di particella;
il vitigno;
il quantitativo;
il tenore naturale in zucchero.
Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall’Ufficio federale di metrologia.
I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all’80 per cento dei costi del controllo.
Art. 9 Notifica e rapporto
I Cantoni notificano all’Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
L’Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.
Sezione 3 Designazione e classificazione
Art. 10 Denominazione d’origine
La denominazione d’origine designa uve, mosti d’uva o vini di qualità riconosciuta, provenienti da un’area geografica determinata, quale il Cantone, la parte di Cantone, il Comune, il vigneto, il castello o la tenuta viticola.
I vini a denominazione d’origine possono essere prodotti esclusivamente con uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria1 (art. 14).
I Cantoni disciplinano l’utilizzazione delle denominazioni d’origine. Determinano le corrispondenti zone di produzione e gli uvaggi autorizzati.
Art. 11 Denominazione d’origine controllata
La denominazione d’origine controllata designa uve, mosti d’uva o vini di qualità riconosciuta, che adempiono, oltre alle esigenze per la denominazione d’origine, altre condizioni stabilite dai Cantoni. Esse riguardano almeno:
la delimitazione delle zone di produzione;
i vitigni;
i metodi di coltivazione;
i tenori naturali minimi in zucchero;
le rese massime per unità di superficie;
le tecniche di vinificazione e
l’analisi e l’esame organolettico.
Una denominazione di origine controllata non può essere utilizzata contemporaneamente come semplice denominazione d’origine secondo l’articolo 10.
Art. 12 Denominazione di provenienza
La denominazione di provenienza designa uve, mosti d’uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un’indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.
I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria2 (art. 14).
Se l’indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest’ultimo può definire le condizioni di produzione nell’ambito dei requisiti della categoria2.
Art. 13 Registrazione
I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d’origine e di provenienza. Lo trasmettono all’Ufficio federale.
L’Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.
Art. 14 Classificazione
Per la classificazione in categorie, le partite d’uva devono raggiungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:
Vitigni bianchi Vitigni rossi Categoria 1 14,8% (60° Oe) 15,8% (65° Oe) Categoria 2 14,4% (58° Oe) 15,2% (62° Oe) Categoria 3 13,6% (55° Oe) 14,4% (58° Oe)
La resa per la categoria1 è limitata come segue:
Vitigni bianchi Vitigni rossi 1,41,121,2 0,96
I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie2 e 3.
In caso di limitazione della resa secondo il peso dell’uva, i Cantoni possono prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all’articolo 16.
I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.
Art. 15 Trattamento separato secondo le qualità
Uve, mosti d’uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie.
Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari.
Art. 16 Declassamento
Le partite d’uva, i mosti d’uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure classificati in una categoria inferiore.
Sezione 4 Certificazione della qualità per l’esportazione
Art. 17
L’Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d’uva, succhi d’uva e vini destinati all’esportazione.
Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.
Sezione 5 Importazione
Art. 18 Eccezioni all’obbligo del permesso d’importazione
Non abbisognano del permesso generale di importazione:
le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.1000, 2150 e 2950 come pure i mosti d’uva della voce di tariffa 2204.3000;
le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell’ambito del “contingent particulier”;
le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l’articolo 22.
Art. 19 Tolleranze d’importazione per le spedizioni
I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d’uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all’aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d’importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lordi.
Art. 20 Condizioni speciali per l’assegnazione di quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d’uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso2, solo a persone che:
effettuano l’importazione a titolo commerciale; e
adempiono gli obblighi secondo l’articolo 68 della legge sull’agricoltura e dell’ordinanza del 28 maggio 19974 sul controllo del commercio dei vini.
Le quote del contingente doganale per il “contingent particulier” sono assegnate solo a persone che:
importano i vini in recipienti con una capacità superiore a2 l; e
forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.
Art. 21 Assegnazione delle quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il “contingent particulier” secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d’uva.
Le quote del contingente doganale per il “contingent particulier” pari a 10 000 hl l’anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell’11 giugno 19655 concernente l’amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
Art. 22 Importazioni provenienti dai propri vigneti
Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all’ADC se:
le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a2 l;
viene presentato all’Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all’ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall’autorità estera competente.
Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
Art. 23 Provvedimenti in caso di esaurimento del contingente doganale
Se è imminente l’esaurimento del contingente doganale, l’Ufficio federale incarica l’Amministrazione federale delle dogane di riscuotere l’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC).
Il giorno in cui il contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente è ripartito proporzionalmente alle importazioni effettuate in quello stesso giorno. L’Ufficio federale incarica l’Amministrazione delle dogane di rimborsare quanto pagato o di prelevare i dazi dovuti.
Sezione 6 Fondo viticolo
Art. 24
L’Ufficio federale amministra il fondo viticolo.
Nell’ambito dei crediti autorizzati, il fondo viticolo è destinato a finanziare in modo complementare:
i provvedimenti volti a mantenere le superfici viticole, in particolare i pagamenti diretti a favore dei terreni in forte pendenza o a terrazze;
la promozione dello smercio di prodotti della viticoltura secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla promozione dello smercio; la promozione dello smercio di vino si limita all’esportazione;
i costi per la certificazione della qualità secondo l’articolo 17 non coperti dell’Ufficio federale.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 25 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.
Art. 26 Disposizioni transitorie per l’importazione
Il contingente doganale per il vino bianco è ripartito fino al 31 dicembre 2000 secondo lo Statuto del vino del 23 dicembre 19717. L’Ufficio federale pubblica il bando d’asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Stabilisce il termine per le offerte e i quantitativi massimi.
I risultati dell’asta sono pubblicati dal servizio competente a rilasciare i permessi nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Sono pubblicati:
il nome e la sede o il domicilio dell’importatore;
il quantitativo assegnato.
Il contingente doganale per il vino rosso è ripartito fino al 31 dicembre 2000 secondo lo Statuto del vino. Sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione delle dogane, l’Ufficio federale può incaricare quest’ultima immediatamente prima dell’esaurimento del contingente doganale di riscuotere l’ADFC. L’Ufficio federale decide circa l’ammissione all’aliquota di dazio del contingente. Incarica l’Amministrazione delle dogane di rimborsare quanto pagato o di prelevare i dazi dovuti.
Art. 27 Fondo viticolo precedente
I mezzi del fondo viticolo precedente sono trasferiti nel nuovo fondo viticolo al 1° gennaio 1999.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.