Fonte

Modifica: Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (RS 120.3, 1999-487), Ordinanza sul censimento federale della popolazione del 2000 (RS 431.112.1, 1999-138), Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21, 1999-154), Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (RS 919.117.71, 1999-70), Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia (RS 360.3, 1998-2337-2337-2337), Ordinanza sul registro dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (RS 955.18, 1998-2297-2297-2297), Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS 955.23, 1998-905-905-905), Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata (RS 360.2, 1998-43-43-43), Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti (RS 812.121.7, 1996-2287-2287-2287), Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) dell’11 dicembre 1995 (RS 172.056.11, 1996-518-518-518), Ordinanza concernente il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva (RS 511.11, 1994-2446-2446-2446), Ordinanza sull’organizzazione della statistica federale (RS 431.011, 1993-2093-2093-2093), Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1, 1993-2100-2100-2100), Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903, 1993-2253-2253-2253), Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11, 1993-1962-1962-1962), Ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (RS 823.114, 1993-242-242-242), Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (RS 142.315, 1992-2425-2425-2425), Ordonnance concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale (RS 172.010.59, 1991-1288-1288-1288), Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) dell’11 giugno 1990 (RS 611.01, 1990-996-996-996)

RU 2000 1227

Ordinanza
concernente l’informatica e la telecomunicazione
nell’Amministrazione federale
(Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)

del 23 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli43 e 47 della legge federale 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto dell’ordinanza

La presente ordinanza disciplina i principi dell’organizzazione, della gestione e del coordinamento, nonché i compiti e le competenze della pianificazione e dell’impiego dell’informatica e della telecomunicazione nell’Amministrazione federale (informatica dell’Amministrazione federale).

Il Consiglio federale emana istruzioni per disciplinare i dettagli, in particolare per quanto riguarda i compiti degli organi e delle unità amministrative, le disposizioni inerenti alla sicurezza informatica e la gestione finanziaria.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo2 capoversi1 e 2 LOGA.

Altre autorità federali, unità amministrative decentrate (art.2 cpv. 3 LOGA), organizzazioni e persone al di fuori dell’Amministrazione federale a cui sono affidati compiti amministrativi (art.2 cpv. 4 LOGA) nonché servizi esterni vicini all’amministrazione che intendono usufruire di prestazioni di servizio (altre unità) possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e le direttive che si basano su di essa. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del diritto federale in materia di organizzazione.

La presente ordinanza non si applica alla gestione finanziaria dell’informatica dell’esercito.

RS 172.010.58

Art. 3 Direttive informatiche

Le direttive informatiche dell’Amministrazione federale comprendono la strategia, i processi, le architetture e gli standard informatici nonché la sicurezza e il controlling informatici.

Esse sono vincolanti per le unità amministrative nel campo d’applicazione dell’ordinanza.

Le direttive informatiche non valgono per l’informatica dei sistemi d’arma e dei sistemi di condotta e d’impiego dell’esercito.

Capitolo 2 L’organizzazione dell’informatica dell’Amministrazione federale

Sezione 1 Il Consiglio informatico

Art. 4 Responsabilità del Consiglio informatico

Il Consiglio informatico (CIC) è un organo di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento dell’Amministrazione federale e ha la responsabilità strategica complessiva dell’informatica dell’Amministrazione federale e delle altre unità di cui all’articolo2 capoverso2. Le sue decisioni sono vincolanti.

Art. 5 Composizione del CIC

Il CIC si compone di un rappresentante nominato da ogni dipartimento e dalla Cancelleria federale nonché del segretario generale del Dipartimento federale delle finanze in veste di presidente.

Il CIC decide sulla partecipazione di unità che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e le direttive che ne derivano.

Il CIC delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. Decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente non vota. In caso di parità decide quest’ultimo.

Il presidente della Conferenza dei gestori informatici (CGI) nonché il rappresentante dell’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e il rappresentante dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) sono membri permanenti del CIC. Essi hanno voto consultivo.

Art. 6 Il Comitato per la sicurezza informatica

Il Comitato per la sicurezza informatica (C-SI) è un organismo specifico che, su mandato del CIC, svolge compiti specifici nel settore della sicurezza informatica. Nel C-SI sono rappresentati gli incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Con un membro ciascuno vi sono rappresentati anche il Controllo federale delle finanze, l’Incaricato federale della protezione dei dati, l’Archivio federale, il Servizio di sicurezza dell’Amministrazione federale, l’Organo strategia informatica della Confederazione, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 7 L’Organo strategia informatica della Confederazione

L’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) è l’organo di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento del CIC.

L’OSIC elabora le direttive informatiche a destinazione del CIC di cui assicura l’attuazione delle decisioni mediante un controlling adeguato.

L’OSIC istituisce uno Stato maggiore speciale «Sicurezza dell’informazione», nel quale sono rappresentati i dipartimenti e la Cancelleria federale. Possono essere coinvolti servizi esterni all’Amministrazione federale.

Al di fuori dell’Amministrazione federale l’OSIC collabora in particolare con servizi coinvolti nell’elaborazione di direttive, pianificazioni e misure atte a garantire e a migliorare la sicurezza informatica in Svizzera.

Sezione 2 Beneficiari di prestazioni

Art. 8

I beneficiari di prestazioni sono i dipartimenti, le unità amministrative e altri servizi che per svolgere i loro compiti fruiscono di prestazioni informatiche.

Sono responsabili dell’impiego dell’informatica nel proprio settore.

I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono la forma concreta del loro sistema di approvvigionamento di prestazioni.

Nel quadro della loro competenza i beneficiari di prestazioni possono allestire centri di competenza specifici.

Ad eccezione delle prestazioni di cui all’articolo11, per le necessarie prestazioni fanno principalmente capo ai fornitori di prestazioni del proprio dipartimento.

Beneficiari e fornitori di prestazioni stabiliscono le loro necessità ed esigenze nel settore informatico nonché le modalità di approvvigionamento di prestazioni in accordi sulle prestazioni. Tali accordi devono instaurare condizioni simili a quelle di mercato e favorire la trasparenza nell’informatica presso l’Amministrazione federale.

Sezione 3 Fornitori di prestazioni

Art. 9 Responsabilità

I fornitori di prestazioni sono unità amministrative che forniscono prestazioni nel settore dell’informatica.

Sono responsabili della fornitura delle prestazioni informatiche nel quadro delle direttive informatiche e delle decisioni del CIC nonché conformemente ai rispettivi accordi sulle prestazioni.

Art. 10 Organizzazione

Ogni dipartimento dispone di un fornitore di prestazioni al massimo. Il dipartimento ne stabilisce l’organizzazione e lo integra nella struttura direttiva del Dipartimento.

I dipartimenti possono annettere i propri fornitori di prestazioni a unità sovradipartimentali. I dipartimenti ne stabiliscono l’organizzazione.

Art. 11 Compiti dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione in veste di ufficio di collegamento

Su mandato del Dipartimento federale delle finanze, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) fornisce prestazioni interdipartimentali a favore dei beneficiari di prestazioni, in osservanza delle direttive informatiche e della tutela degli interessi generali dell’Amministrazione federale.

Nell’ambito dei suoi compiti l’UFIT collabora con le organizzazioni informatiche dei Cantoni e con altre amministrazioni pubbliche.

In osservanza della tutela degli interessi generali dell’Amministrazione federale, l’UFIT può offrire le proprie prestazioni anche a servizi vicini all’amministrazione.

Art. 12 Conferenza dei gestori informatici

La Conferenza dei gestori informatici è l’organo di coordinamento dei fornitori di prestazioni. Essa si compone di un rappresentante nominato per ogni fornitore di prestazioni dipartimentale. Il direttore dell’UFIT ne assume la presidenza.

La Conferenza dei gestori informatici decide sulla rappresentanza di unità che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e le direttive che ne derivano.

Sezione 4 Revisione informatica

Art. 13

La revisione informatica delle attività del CIC, dell’OSIC, dei beneficiari e dei fornitori di prestazioni è svolta secondo i principi della vigilanza delle finanze della Confederazione.

Essa è svolta dal Controllo federale delle finanze.

I dipartimenti e la Cancelleria federale possono proporre al Controllo delle finanze la revisione informatica di determinati oggetti.

Capitolo 3 Sicurezza informatica

Art. 14 Protezione dei mezzi informatici e dei dati

I servizi competenti devono proteggere i mezzi informatici e i dati per la cui riservatezza, disponibilità, integrità e dimostrabilità è responsabile la Confederazione.

Il rilevamento e la verifica degli oggetti da proteggere è compito permanente delle competenti unità amministrative.

Art. 15 Prescrizioni relative alla sicurezza informatica

Il CIC regola in dettaglio le istruzioni del Consiglio federale concernenti la sicurezza informatica.

Le unità amministrative stabiliscono in funzione della minaccia quali misure di sicurezza devono essere adottate per la protezione dei dati, delle applicazioni e dei sistemi.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell’allegato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.

23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogate le seguenti ordinanze: 1. l’ordinanza dell’11 dicembre 19892 concernente l’istituzione di un Ufficio federale dell’informatica e disciplinante il coordinamento dell’informatica presso l’Amministrazione federale; 2. l’ordinanza del 10 giugno 19913 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federale.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1° dicembre 19994 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS)

Art. 20 cpv.1

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 20006 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

2. Ordinanza del 18 novembre 19927 concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER)

Art. 12 cpv.1 secondo periodo

... Il Dipartimento emana, in collaborazione con l’Organo strategia informatica della Confederazione, le istruzioni concernenti le esigenze poste alla sicurezza dei dati e ne cura il coordinamento.

3. Ordinanza del 14 dicembre 19988 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

Art. 18 cpv.2

Esso acquista beni e prestazioni affini nei seguenti settori: mobilio, casalinghi, articoli d’ufficio, pubblicazioni, stampati e burotica. Sempreché non siano da attribuire al fabbisogno dell’esercito, esso acquista beni e prestazioni affini nonché prestazioni generali per il settore dei mezzi informatici e di telecomunicazione.

Art. 20 cpv.2 frase introduttiva

Fatta salva l’ordinanza del 23 febbraio 20009 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF), l’UFCL può sbrigare in modo autonomo tutte le operazioni conformemente agli articoli18 e 19. Si tratta segnatamente di: ...

Art. 22 cpv.2 secondo periodo

... È fatta salva l’OIAF.

4. Ordinanza dell’11 dicembre 199510 sugli acquisti pubblici (OAPub)

Art. 66 cpv.1 ultimo periodo

... Il delegato per la strategia informatica della Confederazione è membro permanente della CA.

Art. 68 cpv.2

Il Consiglio informatico è un comitato permanente di specialisti della CA. Gli spetta la gestione autonoma del settore dei servizi informatici. I suoi compiti e la sua composizione sono disciplinati nell’ordinanza del 23 febbraio 200011 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

5. Ordinanza del 19 novembre 199712 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata (Ordinanza ISOK)

Art. 20 cpv.1

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199313 relativa febbraio 200014 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

6. Ordinanza del 28 settembre 199815 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia (Ordinanza-FAMP)

Art. 20

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199316 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 200017 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

7. Ordinanza del 14 giugno 199318 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Art. 20

In conformità agli articoli 8–10, gli organi federali responsabili prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone di cui vengono trattati i dati. Collaborano con l’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) se il trattamento dei dati è automatizzato.

Gli organi federali responsabili annunciano dall’inizio all’Incaricato federale ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L’annuncio all’Incaricato federale si svolge tramite l’OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest’ultimo.

L’Incaricato federale e l’OSIC collaborano nel quadro delle attività relative alle misure tecniche. L’Incaricato federale consulta l’OSIC prima di raccomandare misure del genere.

Per il resto è applicabile l’ordinanza del 23 febbraio 200019 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

Art. 36 n. 1 e 2

Abrogati

8. Ordinanza del 30 giugno 199320 sull’organizzazione della statistica federale

Art. 10 cpv.2

La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge e da quelle della sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 23 febbraio 200021 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF) nonché da quelle dell’ordinanza del 14 giugno 199322 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

9. Ordinanza del 30 giugno 199323 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Allegato

Ufficio federale delle strade, «Censimenti svizzeri della circolazione stradale» Partecipanti all’inchiesta: Ufficio federale di statistica, Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione, Uffici cantonali del genio civile 10. Ordinanza del 13 gennaio 199924 sul censimento federale della popolazione del 2000

Art. 25 cpv.3

Per questi compiti, i centri di servizi sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza, della legge federale del 26 giugno 199825 sul censimento federale della popolazione, della LStat, della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati, dell’ordinanza del 14 giugno 199327 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché alle disposizioni della sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 23 febbraio 200028 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

11. Ordinanza del 30 giugno 199329 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 15

La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199330 relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle del capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 200031 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

12. Ordinanza del 17 agosto 199432 concernente il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva (ORL)

Art. 7 cpv.2

I dati dell’esame delle attitudini fisiche sono valutati ogni anno a fini statistici; l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione assicura l’assistenza tecnica necessaria.

13. Ordinanza dell’11 giugno 199033 sulle finanze della Confederazione (OFC)

Art. 38 cpv.3

La firma elettronica è valida. L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche, d’intesa con l’Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.

14. Ordinanza del 26 giugno 199634 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti (Ordinanza DOSIS)

Art. 18 cpv.1

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199335 relativa febbraio 200036 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

15. Ordinanza del 14 dicembre 199237 sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA)

Art. 2 cpv.2 e 3

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) assicura la manutenzione e la gestione del sistema sul piano tecnico fino alla sua sostituzione.

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199338 relativa febbraio 200039 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

Art. 10 primo periodo

Tutti i dati attivi nonché quelli del sistema d’informazione archiviati presso l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione possono essere utilizzati a scopi statistici per adempiere i compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro. ...

16. Ordinanza del 7 dicembre 199840 sui dati agricoli

Art. 11 cpv.3

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione presta all’Ufficio federale assistenza tecnica per lo sviluppo e l’esercizio dei sistemi d’informazione.

Art. 19

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199341 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 200042 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

17. Ordinanza del 20 agosto 199843 sul registro dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD)

Art. 13

La salvaguardia della sicurezza dei dati e la verbalizzazione automatica della loro elaborazione sono rette dall’ordinanza del 14 giugno 199344 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 200045 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

18. Ordinanza del 16 marzo 199846 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Art. 17 cpv.1

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 199347 relativa febbraio 200048 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

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