RU 2000 1835
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)
Modifica del 5 luglio 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 4 cpv.2, periodo introduttivo, nonché lett.c e d, cpv. 3 e 4
Se sono adempite le condizioni d’entrata giusta l’articolo1 e segnatamente se è garantita la partenza dal Paese entro i termini previsti, per l’entrata in vista di un soggiorno che non superi tre mesi e il cui scopo è conforme all’articolo 11 capoverso1 lettere a – f, non necessitano inoltre di un visto:
i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un permesso di residenza durevole rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d’America; il permesso di residenza deve essere comprovato mediante un documento (titolo di soggiorno) valido e debitamente protetto contro le falsificazioni;
i titolari di un visto di Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia.
In una pertinente istruzione e in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l’Ufficio indica i titoli di residenza (cpv. 2 lett. c) e i visti di Schengen (cpv. 2 lett. d) riconosciuti.
Precedente capoverso 3
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2000.
5 luglio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |