RU 2000 2847
Ordinanza
concernente la legge sulla responsabilità
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 dicembre 19581 concernente la legge sulla responsabilità è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 e 3
Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.
Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso la Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato.
Art. 6 cpv. 3
Abrogato
II
Modifica del diritto vigente L’allegato1 dell’ordinanza del 3 febbraio 19932 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificato come segue:
Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazione e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità amministrative competenti ...
Dipartimento federale delle finanze Commissione di ricorso in materia di personale federale Commissione di ricorso in materia di contribuzioni