RU 2000 2953
Regolamento dei funzionari (1)
(RF 1)
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19591 è modificato come segue:
Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001
L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota (381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.
Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante.
L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000.
Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso1 è dato unicamente se la supplenza:
non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e
è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.
L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso1.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |