Fonte

172.221.101

Regolamento dei funzionari (1) (RF 1)
(RF 1)

del 10 novembre 1959 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’ordinamento dei funzionari3 (legge); visti gli articoli 42 capoverso 1 e 61 capoversi 2 a 4 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione4;5 ordina:

Preambolo

Art. 16

Nel presente regolamento s’intende:

– per Dipartimenti, i Dipartimenti e la Cancelleria federale, senza l’Amministrazione delle dogane;7 – per Tribunali federali, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni; – ...8 – ...9 RU 1959 1137

Nuovo tit. giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135). Per questa modificazione, alla locuzione «presente ordinanza» è stata sostituita nel testo quella di «presente regolamento».

Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116,

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 115).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Lemma abrogato dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Lemma abrogato dal n. 1 dell’all. del R dei funzionari del settore dei PF del13 dic. 1999 (RS 172.221.106.1) – per Cassa pensioni, l’istituto di previdenza della Confederazione per i lavoratori secondo l’ordinanza del 24 agosto 199410 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC);11 – per INSAI, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; – per LAINF, la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni12; – per AD, l’assicurazione contro la disoccupazione13 (altrimenti LAD); – per AVS, l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; – per AI, l’assicurazione per l’invalidità; – per IPG, l’ordinamento sull’indennità per perdita di guadagno14; – LDL, la legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici15;16 – per legge sul lavoro, la legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio17; – per aziende industriali, le aziende industriali di cui all’articolo 5 della legge sul lavoro; i Dipartimenti, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, possono parificare altre aziende a quelle industriali, per quanto concerne l’applicazione del presente regolamento; – per statuti della CPC, l’ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione.18 19

Il presente regolamento è applicabile ai funzionari dei Dipartimenti, ...20 dell’Amministrazione delle dogane e dei Tribunali federali. Non è applicabile ai funzionari dei servizi di carriera e dei servizi generali del Dipartimento federale degli affari esteri per i quali l’obbligo di accettare un trasferimento all’estero costituiva una condizione di nomina.21

Ai funzionari giusta il capoverso 2 primo periodo, il cui luogo di servizio si trova nella zona di confine dell’estero, è applicabile il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 196422. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari d’intesa con l’unità organizzativa preposta a questi funzionari (Dipartimenti, ... Amministrazione delle dogane).23

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987 (RU 1988 7). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Espressione stralciata dal n. 1 dell’all. del R dei funzionari del settore dei PF del13 dic. 1999 (RS 172.221.106.1). Di tale modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Qualora il regolamento dei funzionari dichiari il Dipartimento competente per una decisione, decide il Dipartimento preposto al funzionario.24

I rinvii tra parentesi accanto ai numeri degli articoli si riferiscono agli articoli della legge.25

Capo I Disposizioni generali

Art. 2 (3) Pubblico concorso

È considerato pubblico concorso ogni bando di concorso pubblicato nel bollettino dei posti vacanti della Confederazione «Die Stelle, L’emploi, Il posto».26

Nell’avviso di concorso sono indicati i requisiti particolari cui i candidati devono soddisfare. Va lasciato un termine sufficiente per concorrere.

Ogni posto vacante deve essere messo pubblicamente a concorso. Il Dipartimento federale delle finanze ne disciplina le modalità. Stabilisce in quali circostanze un posto non deve essere messo a concorso.27

I Tribunali federali disciplinano la messa a concorso per il proprio settore.28

Art. 3 (4) Requisiti per la nomina

I Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane ...29 determinano i requisiti per la nomina alle singole funzioni che dipendono da loro. Sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell’articolo 11 capoverso 2.

Art. 430 Competenza per la nomina

Il Consiglio federale nomina i funzionari fuori classe.

I Dipartimenti disciplinano la competenza per la nomina degli altri loro funzionari.

...31

I Tribunali federali disciplinano la competenza per la nomina dei loro funzionari (art. 5 cpv. 2 OF nonché art. 7 cpv. 2 organizzazione giudiziaria32.

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Originario cpv. 4.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Espressione stralciata dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Art. 4a33 Altre competenze

Qualora il presente regolamento assegni la competenza di decidere all’autorità eleggente, i Dipartimenti e ... decidono nel rispettivo settore nei casi in cui, giusta l’articolo 4 capoverso 1, l’autorità eleggente è il Consiglio federale.

Qualora il presente regolamento non disciplini la competenza di decidere, i Dipartimenti, ... e i Tribunali federali emanano per il rispettivo settore un regolamento che determina le competenze.

I Dipartimenti, ... e i Tribunali federali possono, nel regolamento che determina le competenze giusta il capoverso 2, dichiarare competente un’istanza subordinata all’autorità eleggente per le decisioni che, secondo il presente regolamento, spettano a tale autorità.

Art. 534 (5) Decisione di nomina

Al funzionario la nomina è notificata con una decisione. Devono esservi indicati la funzione, il luogo di servizio, la data dell’entrata in servizio, gli obblighi particolari, il grado di occupazione, la classe di stipendio e la rimunerazione.

All’atto della prima nomina il funzionario riceve, con la decisione, l’ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari 1 e gli statuti della CPC35.36

La riconferma secondo l’articolo 57 della legge avviene con una decisione generale. La riconferma con riserve e la non riconferma devono essere notificate al funzionario con una decisione.

Art. 637 (7) Incompatibilità

I funzionari tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile, essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.

Art. 738 (8) Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo di informare

l’amministrazione

Il luogo di servizio è quello assegnato al funzionario.39

Fatto salvo il capoverso3, l’autorizzazione di abitare fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero.

Qualora il servizio lo esiga, la scelta del domicilio è prescritta oppure vincolata a condizioni se si trova fuori del luogo di servizio.40

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

L’autorità eleggente è competente per l’assegnazione del luogo di servizio (cpv. 1) e del domicilio (cpv. 3).41

Il funzionario deve indicare al servizio da cui dipende il proprio stato civile, il proprio indirizzo e tutti i fatti determinanti per la retribuzione; è parimenti tenuto a notificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento.42

Il Consiglio federale emana disposizioni speciali per il corpo degli istruttori.43 Art. 7a44 (9) Trasferimento, assegnazione di un’altra occupazione

Il trasferimento o l’assegnazione di un’altra occupazione per ragioni di servizio o di ordine economico deve essere annunciato al funzionario con sufficiente anticipo. Il trasferimento deve essere notificato con decisione formale.

Il trasferimento viene deciso dall’autorità eleggente.45

Se il funzionario viene trasferito nel settore di un’altra autorità eleggente, l’autorità eleggente finora competente per il funzionario decide il trasferimento d’intesa con la nuova autorità eleggente.46

Qualora non venga espressamente deciso altrimenti, il trasferimento è valido per il resto del periodo amministrativo.47

Art. 848 (10) Durata del lavoro

La durata settimanale normale del lavoro è, in media, di:

  1. 41 ore per i funzionari occupati a tempo pieno;

  2. meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per i funzionari occupati a tempo parziale.49 1bis Di regola, i funzionari occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana e i funzionari occupati a tempo parziale il numero di ore corrispondente al loro tasso d’occupazione. Il tempo di lavoro così svolto in più è compensato con cinque giorni di compensazione per anno civile, parificati ai giorni di vacanza.50 2 Se situazioni particolari, come la stagione o le condizioni atmosferiche, esigono un aumento della durata del lavoro, i Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane possono prolungare la durata settimanale del lavoro di 4 ore al massimo. Provvedono entro un anno a una corrispondente compensazione.51

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Originario cpv. 4.

Originario cpv. 5.

Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 3).

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 3).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

È possibile concordare con il funzionario che effettui:

  1. il tempo di lavoro sotto forma di media annua;

  2. fino al 5 per cento della durata del lavoro secondo il capoverso 1bis in più o in meno;

  3. il tempo di lavoro sotto forma di orario di lavoro in gruppo.52 2ter Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità degli accordi previsti nel capoverso 2bis.53 3 Per i funzionari degli uffici doganali e del corpo delle guardie di confine, la cui durata di lavoro è ripartita secondo i principi della LDL54, le pause fuori del luogo di servizio sono considerate, nella misura del 30 per cento, come lavoro. Le pause nel luogo di servizio sono considerate lavoro nella misura del 20 per cento, se in un turno di servizio sono previste più di due pause.

Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luogo di lavoro esterno e il ritorno, nonché da un posto di lavoro all’altro sono considerati tempo di lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il computo dei tempi di viaggio nel caso di viaggi di servizio all’estero e la limitazione della compensazione nel caso di viaggi di servizio in Svizzera.

Al funzionario è assegnato, per il servizio tra le 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento.55

Al funzionario è assegnato, per il servizio notturno tra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se il funzionario ha incominciato il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale il funzionario compie 55 anni.56

I supplementi giusta i capoversi 5 e 6 non sono concessi ai funzionari che hanno diritto al supplemento secondo l’articolo 50 capoverso3.57 Art. 8a58 Determinazione dell’orario di lavoro

L’orario di lavoro per i funzionari dei dipartimenti, ... della Direzione generale delle dogane, come anche delle direzioni circondariali delle dogane, è stabilito nell’ordinanza del 26 marzo 198059 sull’orario di lavoro nell’amministrazione federale.

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 3).

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 3).

Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 102).

Introdotto dal n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 102).

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 102).

Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Del rimanente, l’orario di lavoro è stabilito, dopo aver udito i funzionari:

  1. dalla Direzione generale delle dogane, secondo i principi della legge sulla durata del lavoro, per i funzionari: 1. degli uffici doganali; 2. del corpo delle guardie di confine, nella misura in cui il servizio lo consenta;

  2. dai Dipartimenti e ... d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, e dalla Direzione generale delle dogane, per i funzionari cui è applicabile una durata settimanale speciale del lavoro (art. 8 cpv. 2).

Art. 8b60 Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare

In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o d’urgenza, il servizio può ordinare al funzionario di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro aggiuntivo superiore a 2 ore al giorno dev’essere convenuto con il funzionario interessato, occupato a tempo parziale.

Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale lavora occasionalmente:

  1. più della durata settimanale di lavoro convenuta, ma non più di 42 ore;

  2. più della durata giornaliera di lavoro convenuta, ma non più di 8,4 ore.

Il lavoro supplementare è dato quando il funzionario deve lavorare più di 8,4 ore per giorno o più di 42 ore per settimana oppure in un giorno di congedo.

Il lavoro supplementare non deve superare 2 ore al giorno, salvo nei giorni di congedo o in caso di emergenza, come forza maggiore, perturbazione dell’esercizio o altra perturbazione imprevista del decorso amministrativo. Nei giorni di congedo o nei giorni di lavoro incompleti, la durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente10,4 ore.

Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono di regola venir compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il periodo del compenso dev’essere convenuto con il funzionario. Se il compenso non può avvenire entro un congruo termine, al funzionario dev’essere versata un’indennità in contanti. Essa ammonta, per il lavoro aggiuntivo, al 100 per cento della rimunerazione oraria. Per il lavoro supplementare, l’indennità in contanti è stabilita secondo l’articolo 52 capoverso 1.

Per anno civile, possono essere indennizzate in contanti complessivamente 150 ore al massimo di lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare.

Sull’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro supplementare. Le ore in esubero decadono alla fine dell’anno senza indennizzo né compensazione. Quando ordinano ore di lavoro aggiuntivo o supplementare, i servizi badano affinché esse possano essere

Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

compensate prima della fine dell’anno se il loro numero supera i massimi di cui ai capoversi 6 e 6bis. In singoli casi motivati l’autorità eleggente può autorizzare una dilazione del giorno di scadenza non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.61 62

Le disposizioni della LDL concernenti lo svolgimento e la compensazione del lavoro straordinario sono applicabili ai funzionari il cui orario di lavoro è stabilito secondo i principi di tale legge.63

Art. 964 (10) Giorni di riposo

Il funzionario ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile.65

Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l’Ascensione, il giorno della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un giorno di lavoro.66

Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2:

  1. è inferiore a 63 giorni, il funzionario ha diritto di beneficiare dei giorni di riposo mancanti, che possono di regola essere presi liberamente e sono parificati ai giorni di vacanza;

  2. è superiore a 63 giorni, il numero dei giorni di compensazione giusta l’articolo 8 capoverso 1bis è ridotto proporzionalmente.67 3 Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, il lavoro termina un’ora prima degli altri giorni feriali.

Il funzionario che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell’anno ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corrispondente alla durata del servizio.68

I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane regolano la compensazione dei giorni di riposo, se il lavoro di domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso per motivi di servizio.69

...70

La Direzione generale delle dogane stabilisce il diritto ai giorni di riposo e il loro godimento per i funzionari degli uffici doganali e del corpo delle guardie di confine, secondo le norme della LDL, con riserva del capoverso 1.

Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 1994 (RU 1994 364).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 3).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 3).

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 3).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 3).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport71 stabilisce il diritto ai giorni di riposo e il loro godimento per gli istruttori assegnati alle scuole e ai corsi militari.

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in particolare:

  1. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi agli agenti occupati a tempo parziale;

  2. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso di assenza dal servizio;

  3. la chiusura di uffici e di aziende immediatamente prima o dopo giorni festivi e il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.72

Art. 1073 (11) Formazione

La Confederazione promuove la formazione di tutti i collaboratori proponendo corsi, accordando congedi e partecipando alle spese. Per la formazione professionale essa concede per principio un congedo pagato e assume le spese. Se la formazione reca vantaggi personali anche ai collaboratori, essa accorda un congedo pagato e assume le spese, purché la formazione sia nel suo interesse.

Il Consiglio federale dirige la formazione nell’Amministrazione generale della Confederazione per mezzo di linee direttive e mediante il programma di legislatura.

La Cancelleria federale e i Dipartimenti, ... e l’Amministrazione delle dogane come pure gli Uffici federali stabiliscono le competenze nei rispettivi ambiti.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari, segnatamente il congedo a scopo di formazione, l’assunzione delle spese e l’obbligo di rimborso. Esso istituisce una commissione intesa a promuovere la formazione (Commissione per la formazione).

L’Ufficio federale del personale coordina la formazione all’interno dell’Amministrazione generale della Confederazione. In questo ambito emana le istruzioni necessarie all’esecuzione.

I collaboratori sono tenuti a seguire una formazione corrispondente alle loro attitudini e ad adattarsi all’evoluzione delle esigenze. Nell’ambito del loro mandato, essi hanno diritto ad un adeguato sviluppo delle loro conoscenze professionali e personali.

Qualora i collaboratori si dimettano dal servizio entro quattro anni dal termine di una formazione, la Confederazione può esigere il rimborso delle spese che ha assunto.

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 dic. 1993 (RU 1994 2).

Art. 11 (12) Promozioni

Non si faranno promozioni se non quando vi sia una funzione superiore da occupare o un determinato funzionario abbia permanentemente da compiere un lavoro corrispondente a una funzione superiore a quella da lui tenuta.

Sono determinanti le prescrizioni circa le nomine e le promozioni stabilite in applicazione dell’ordinanza del 15 dicembre 198874 concernente la classificazione delle funzioni.75

Le autorità indicate nell’articolo 4 sono competenti a decidere se le condizioni previste nei capoversi 1 e 2 sono soddisfatte. I Tribunali federali regolano la competenza per ciò che li concerne.

Art. 12 (14) Esercizio di cariche pubbliche

Il funzionario che desidera esercitare una carica pubblica deve chiederne il permesso per la via di servizio. Il permesso non è necessario quando il funzionario sia obbligato da una disposizione del diritto federale ad assumere la carica pubblica affidatagli o sia scelto a far parte di un ufficio elettorale o di scrutinio.

Nel permesso, sono indicate le condizioni alle quali esso è concesso. In caso di rifiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono comunicati al funzionario.

L’autorità eleggente è competente per il permesso.76

Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per l’esercizio di una carica pubblica, deve chiedere in tempo utile un congedo. Questo va concesso se e per quanto il servizio permette l’assenza. Se l’assenza supera quindici giorni all’anno, il servizio competente giusta il capoverso3, stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti lo stipendio, i giorni di riposo o le vacanze.77

Art. 1378 Occupazioni accessorie

Sono incompatibili con la funzione secondo l’articolo15 capoverso 1 della legge le occupazioni accessorie che:

  1. compromettono la tutela del segreto d’ufficio o gli interessi della Confederazione;

  2. anche se non ricadono nell’ambito delle disposizioni dell’articolo15 capoverso 2 della legge, sono cagione di concorrenza sleale all’artigianato, all’industria, al commercio o ad altre professioni;

  3. mettono in pericolo la vita o la salute del funzionario oppure;

  4. assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1217).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1619).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Indipendentemente dal grado di occupazione, il funzionario deve chiedere, per la via di servizio, un’autorizzazione per:

  1. le occupazioni accessorie a scopo lucrativo;

  2. la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo;

  3. la partecipazione alla direzione di un’associazione o istituzione che si prefigge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.

L’autorizzazione può essere concessa:

  1. se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra l’interesse del servizio e gli interessi connessi con l’occupazione accessoria;

  2. per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se: 1. il funzionario è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e 2. se la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire necessaria la collaborazione del funzionario alla sua direzione;

  3. per qualsiasi occupazione accessoria a scopo lucrativo, qualora, con riserva della lettera a, la Confederazione non sia in grado di offrire un’occupazione a tempo pieno al funzionario occupato a tempo parziale.

L’autorità eleggente è competente per il permesso.79 Art. 13a80 Obbligo di cessione

Il funzionario esercitante un’occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti assegnatigli deve fornire al servizio preposto tutte le indicazioni necessarie sul reddito conseguito.

Se il reddito conseguito da tale attività e il suo stipendio di cui all’articolo 36 della legge superano complessivamente il 110 per cento dell’importo massimo della sua classe di stipendio, il funzionario deve versare l’eccedenza alla Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il versamento dell’eccedenza.

Se la Confederazione ha un interesse essenziale all’esercizio di un’occupazione accessoria, il funzionario può essere liberato interamente o parzialmente dall’obbligo di cessione. Al riguardo è competente l’autorità eleggente.81

Art. 1482 (16) Invenzioni dei funzionari

La concessione di un’indennità o di una ricompensa al funzionario che abbia fatto un’invenzione compete all’autorità eleggente.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Art. 15 (17) Alloggi di servizio

L’alloggio di servizio è quello assegnato al funzionario per ragioni di servizio. Il funzionario non può esigere l’assegnazione di un alloggio di servizio, né, ove tale assegnazione gli sia revocata, un risarcimento.

Il compenso per l’alloggio di servizio è stabilito, considerando gli affitti in uso nella località, come anche i vantaggi e gli inconvenienti particolari dell’alloggio.

Oltre al compenso previsto nel capoverso 2, il funzionario deve pagare le spese per l’energia elettrica, il gas e il riscaldamento, calcolate secondo il consumo effettivo; se questo non può essere accertato, egli pagherà una somma complessiva. Il consumo normale dell’acqua è compreso nel compenso previsto al capoverso 2.

I lavori speciali, non compresi nelle incombenze della funzione, che fossero richiesti al locatario d’un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equamente retribuiti.

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le condizioni alle quali è sottoposto l’uso degli alloggi di servizio e i relativi compensi. I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane disciplinano i particolari.83 84

I Tribunali federali regolano l’uso degli alloggi di servizio per i propri funzionari e determinano i relativi compensi, secondo i criteri stabiliti nei capoversi 1 a 4.

Art. 16 (17) Alloggi dati in affitto dall’amministrazione

Quando l’amministrazione fornisce a un funzionario un alloggio non considerato di servizio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.

Art. 17 (18) Uniforme

Il funzionario riceve un’uniforme:

  1. se deve essere reso riconoscibile nelle relazioni con il pubblico;

  2. se è particolarmente esposto alle intemperie;

  3. se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale gli abiti.

Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nelle lettere b e c siano adempite, il pagamento di un’indennità può sostituire la consegna dell’uniforme.

Sono riservate le disposizioni speciali sull’uso dell’uniforme militare come uniforme di servizio.

I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane emanano le prescrizioni particolareggiate sulla fornitura e l’uso delle uniformi. I Tribunali federali regolano, per ciò che li concerne, la fornitura e l’uso delle uniformi.85

Nuova frase giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Art. 18 (19) Agevolazioni

I criteri, secondo i quali potranno essere concesse in alcuni servizi determinate agevolazioni, come facilitazioni di viaggio, sono stabiliti dal Consiglio federale.

Art. 19 (20) Classificazione degli uffici

Per uffici, nel senso dell’articolo 20 della legge, si intendono in particolare gli uffici doganali principali e secondari. 86

All’inizio del primo e del terzo anno di ciascun periodo amministrativo, gli uffici sono assegnati alle varie classi, secondo la loro importanza. Per la classificazione fanno stato le norme stabilite nell’articolo 38 capoverso 2 della legge.

Gli uffici, che non soddisfano più alle condizioni richieste per la classe in cui si trovano, sono retrocessi nella classe inferiore, all’inizio del successivo periodo di classificazione di due anni.

Si deve rinunciare alla retrocessione, quando sia prevedibile che presto saranno adempite di nuovo le condizioni giustificanti la classificazione attuale.

In caso di retrocessione d’un ufficio, il funzionario conserva la sua qualificazione e rimane nella medesima classe di stipendio. Presentandosene l’occasione, egli deve essere trasferito a una funzione corrispondente per grado a quella tenuta fino ad allora.

I Dipartimenti e la Direzione generale delle dogane ..., d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, emanano, fondandosi sulle norme enunciate sopra, le disposizioni particolareggiate concernenti la classificazione degli uffici.

Art. 20 (26) Divieto di accettare regali

Di principio, sono considerati regali, nel senso dell’articolo 26 della legge, tutte le liberalità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in particolare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi. Sono considerati altri profitti, i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare o tali da procurare, a chi li riceve, un profitto particolare, cui, normalmente, non ha diritto.

Il capoverso 1 non concerne le gratificazioni modeste aventi carattere di mancia usuale e di cortesia. Qualora sia richiesto dalla natura del servizio o dall’indipendenza del funzionario, i Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane ... possono parimente vietare l’accettazione di tali prestazioni.

I Tribunali federali regolano l’applicazione dell’articolo 26 della legge per quanto li concerne.

Art. 21 (28) Obbligo di testimoniare

Il funzionario è tenuto a chiedere, per la via di servizio, il permesso di deporre in giudizio, previsto nell’articolo 28 della legge.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Se è necessario, il servizio competente si fa indicare dall’autorità giudiziaria gli argomenti sui quali il funzionario sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale o solo per taluni argomenti.

L’autorità eleggente è competente a concedere il permesso di deporre in giudizio.87

L’articolo 28 della legge e i capoversi 1, 2 e 3 qui sopra sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.

I Tribunali federali regolano la competenza per quanto li concerne.

Art. 22 Responsabilità del funzionario per danni cagionati

La responsabilità del funzionario che ha cagionato un danno alla Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate giusta la legge sulla responsabilità88.89

Art. 2390 (51) Valutazione e attestato di servizio

Per assicurare il promovimento professionale dei funzionari e migliorare le condizioni di lavoro, i superiori valutano regolarmente le prestazioni lavorative, il comportamento e il modo di collaborazione dei funzionari cui sono preposti.

Per la valutazione del personale valgono le seguenti regole:

  1. deve fondarsi su fatti singolarmente determinabili. Dev’essere comunicata per scritto al funzionario che ne è oggetto e discussa con lui;

  2. 91 ha luogo generalmente ogni anno, ma almeno una volta ogni biennio, e prima di ogni modificazione fondamentale del rapporto di servizio (provvedimenti di stipendio dipendenti dalla prestazione, modificazioni essenziali del capitolato degli oneri, nuova subordinazione ecc.). Il funzionario può, di moto proprio, domandare una valutazione;

  3. l’interessato può chiedere che la valutazione venga verificata dal prossimo superiore più elevato e può farsi assistere;

  4. 92 il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni sulla valutazione del personale; disciplina le deroghe alla valutazione periodica del personale.

Per i funzionari dei Dipartimenti, gli attestati di servizio sono compilati, di regola, dal capo dell’Ufficio. Questi può demandare la competenza a servizi subordinati. ... la Direzione generale delle dogane e i Tribunali federali disciplinano la competenza per il loro settore.93

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Nuova frase giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812).

Capo II Disposizioni disciplinari

Art. 24 (31) Genere e grado della misura94

Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del funzionario, come anche dell’estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Per lievi mancanze ai doveri di servizio95, non si infligge una misura disciplinare, quando un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento sia sufficiente.

La revoca delle facilitazioni di viaggio è inflitta particolarmente in caso d’abuso delle stesse.

La responsabilità disciplinare del funzionario si prescrive in un anno dalla scoperta dell’atto reprensibile e, in ogni caso, in tre anni dall’ultima violazione dei doveri di servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare (art.22 cpv. 2 e 3 della legge sulla responsabilità96.

Art. 25 (31) Inflizione di misure disciplinari

In caso di retrocessione, lo stipendio è ridotto almeno di quanto esso superi il massimo della funzione, cui il funzionario è retrocesso.

Lo stipendio può essere ridotto durevolmente, per il periodo amministrativo o per un tempo più breve, nei limiti delle somme previste per la funzione. Trascorso il termine stabilito, il funzionario ha di nuovo diritto allo stipendio di prima.

La riduzione o la soppressione dell’aumento ordinario dello stipendio può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare, deve essere specificato se e quando il funzionario riacquisterà il diritto di cui viene privato.

Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni.97

Art. 26 (31 cpv. 5) Collocamento in posizione provvisoria

Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere provvisoriamente in servizio la persona di cui si tratta.

Il collocamento in posizione provvisoria ha l’effetto di togliere al funzionario la garanzia tanto dell’impiego per il periodo amministrativo quanto dello stipendio legale. Finché dura siffatto provvedimento, non sono, di regola, assegnati gli aumenti ordinari di stipendio. In caso di buon comportamento, tali aumenti possono essere assegnati di nuovo, dopo un anno, per l’inizio dell’anno civile seguente. Per il rima-

Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

nente, al rapporto di servizio provvisorio sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sul rapporto di servizio dei funzionari, salvo espressa disposizione contraria dell’autorità eleggente.98

L’autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavviso scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni caso, va comunicato per scritto all’interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, conformemente all’articolo 43 degli statuti della CPC99.100

Art. 27101 (33) Autorità disciplinari di prima istanza

1Le autorità disciplinari di prima istanza sono:

  1. i Tribunali federali, per tutte le misure disciplinari nell’ambito della loro amministrazione;

  2. qualora costituiscano unità amministrative (art. 58 cpv. 1 LOA102), i gruppi, gli uffici e i servizi dei Dipartimenti, i servizi subordinati alla Cancelleria federale e le autorità di comando militare, per le misure disciplinari dell’ammonizione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione provvisoria dall’ufficio, inflitte a funzionari di rango inferiore a quello di direttore o di vicedirettore;

  3. per il resto, i Dipartimenti, la Cancelleria federale, la Segreteria generale dell’Assemblea federale e la Direzione generale delle dogane per tutte le misure disciplinari nei loro ambiti, per le quali il diritto federale non designi un’istanza inferiore competente.

...103

Art. 28 (32) Inchiesta disciplinare

L’apertura di un’inchiesta disciplinare dev’essere comunicata al funzionario, con indicazione della mancanza di doveri di servizio104 imputatagli. Il funzionario deve essere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore.

L’interrogatorio dell’incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono messi a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze.

Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269). 102 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 104 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

L’inchiesta disciplinare è compiuta dal titolare del potere disciplinare o, per suo ordine, da uno o più funzionari appositamente incaricati. L’autorità disciplinare competente può affidare l’inchiesta a persone estranee all’amministrazione.105

Art. 29 (32) Difesa dell’incolpato

Quando l’istanza disciplinare competente ritiene chiusa l’inchiesta, ne comunica il risultato all’incolpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il caso, il suo mandatario può consultare gli atti, sui quali la decisione disciplinare sarà fondata. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente.

L’incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d’inchiesta. Su tale domanda, decide l’istanza disciplinare competente.

Se viene ordinata un’inchiesta completiva, il risultato è comunicato all’incolpato o, se è il caso, al suo mandatario, perché si pronunci in merito.

Art. 30106 (32) Decisione disciplinare

La decisione disciplinare contiene l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l’indicazione dei rimedi di diritto.

Nell’indicazione dei rimedi di diritto si menziona pure il luogo ove l’incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso.

L’istanza disciplinare può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso interposto contro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 PA107.

Art. 31108 Altre prescrizioni per la procedura di prima istanza

La procedura disciplinare di prima istanza è del rimanente disciplinata secondo le regole generali di procedura amministrativa (art. 7 e segg. PA109 ).

Art. 32110 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 58 e 59 OF nonché dalle disposizioni generali sulla procedura federale.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 106 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74). 108 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269).

Art. 33 a 35111

Art. 36112 Disposizioni complementari per la procedura di ricorso113

L’istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell’autorità inferiore offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60 cpv. 1 OF).114

L’istanza di ricorso fa completare, se necessario, l’inchiesta. È applicabile l’articolo 29 capoverso3.

Qualora l’istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l’articolo 30 capoverso 2.115

Art. 37 Responsabilità penale

Se una violazione dei doveri di ufficio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, gli atti sono trasmessi, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico della Confederazione:

  1. dal capo del Dipartimento o dal cancelliere della Confederazione;

  2. dal presidente del Tribunale federale o del Tribunale federale delle assicurazioni;

  3. dalla Direzione generale delle dogane;

  4. ...116 3 Se sono adempite le condizioni previste nell’articolo 52 della legge, il servizio competente, giusta il capoverso 2, può immediatamente esonerare il funzionario dal servizio, per provvedimento preventivo.

Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il procedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L’ulteriore procedura è disciplinata dalla legge sulla responsabilità117.

111 Abrogati dal n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269). 112 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269). 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269). 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269).

Capo III Ordinamento degli stipendi

Art. 38118 119 (39) Stipendio iniziale

Lo stipendio iniziale è stabilito dall’autorità eleggente.

Per determinare lo stipendio iniziale sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l’esperienza, le capacità, l’età nonché la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio può essere inferiore all’importo minimo della classe determinante; per coloro che hanno superato i 20 anni la diminuzione può ammontare al massimo al 10 per cento.

Il Dipartimento federale delle finanze emana direttive concernenti la determinazione degli stipendi iniziali.

Art. 39120 (40) Aumento ordinario dello stipendio

L’aumento ordinario dello stipendio corrisponde a un ottavo della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della classe di stipendio determinante, se le prestazioni corrispondono completamente alle esigenze. Per le classi di stipendio più basse il Dipartimento federale delle finanze può accordare un aumento più elevato. 121

Per prestazioni che corrispondono in gran parte alle esigenze, esso può essere ridotto a un dodicesimo.122

Per prestazioni che superano di gran lunga le esigenze, esso può essere aumentato a un sesto. Il numero degli aumenti ordinari dello stipendio secondo il presente capoverso non deve superare quello degli aumenti ordinari secondo il capoverso 2 e degli aumenti dello stipendio rifiutati giusta il capoverso 4.123

Per prestazioni che non corrispondono alle esigenze (insufficienti), l’aumento ordinario dello stipendio viene rifiutato (art. 45 cpv. 2bis OF).

Se il funzionario, il 1° gennaio, non ha ancora svolto un anno di servizio intero, l’aumento ordinario dello stipendio ammonta, per ogni mese intero di servizio, a un dodicesimo dell’importo dell’aumento determinante.

Se il funzionario, nell’anno civile precedente, ha ottenuto un congedo non pagato di durata superiore a un mese civile ovvero 30 giorni, l’aumento ordinario dello stipendio è concesso soltanto per i mesi in cui egli ha ricevuto lo stipendio intero.

Se il funzionario ha cagionato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, ovvero ha ritardato la guarigione intenzionalmente o per grave negligenza, l’aumento ordinario dello stipendio è soppresso o ridotto in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio.

118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 119 Vedi tuttavia le disp. fin. dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 121 Vedi tuttavia le disp. fin. dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 122 Vedi tuttavia le disp. fin. dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 123 Vedi tuttavia le disp. fin. dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

Il funzionario promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto, a contare da questa data, all’aumento ordinario solo se lo stipendio precedente era inferiore al massimo della classe di stipendio, cui egli era assegnato prima della promozione.

L’autorità eleggente è competente per le decisioni secondo i capoversi 1 a 7.

Art. 40124 (41) Aumento straordinario dello stipendio

L’aumento straordinario dello stipendio, nel caso di promozione a una classe di stipendio superiore, corrisponde, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della nuova classe giusta l’articolo 39 capoverso 1.125

Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari, sino all’importo massimo della classe di stipendio determinante solo qualora:

  1. lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso;

  2. si tratti di conservare al servizio della Confederazione una persona di capacità eminenti.

Se il funzionario ha compiuto 60 anni, invece di una promozione, per principio, gli è versato un assegno non assicurato adeguato al rincaro.

L’autorità eleggente decide se siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e stabilisce, se del caso, l’importo dell’aumento straordinario dello stipendio.

Art. 41126 127(37) Indennità di residenza e indennità complementari

L’indennità di residenza ammonta all’anno a un massimo di 4100 franchi, l’indennità complementare a un massimo di 2500 franchi (indice 119,0 punti).

Il Dipartimento federale delle finanze suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto ad una indennità di residenza. Gli importi figurano nell’allegato 1 conformemente all’articolo 54d.

Se l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è maggiore di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio.

L’indennità complementare è disciplinata da una ordinanza speciale (O sull’indennità complementare128).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 125 Questo capoverso entra in vigore soltanto il 1° gen. 1997. Vedi tuttavia le disp. fin. del

dic. 1999 alla fine del presente testo. 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 127 Vedi tuttavia le disp. fin. del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo. 128 [RU 1989 41, 1990 231 n. II, 1983 2771, 199410 n. I 1. RU 1995 532]

Art. 42129 (42) Indennità di soggiorno all’estero

Il funzionario, il cui luogo di servizio è nella zona di confine estera, ha diritto ad un’indennità di soggiorno all’estero.130 Essa è stabilita conformemente all’articolo 37 della legge e all’articolo 41 del presente regolamento, tenuto conto anche delle spese particolari cagionate dal soggiorno all’estero del funzionario e della sua famiglia.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il diritto del funzionario secondo il capoverso 1.

...131

Art. 43132 (43, 43a, 43b) Assegni sociali

Il funzionario deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli assegni sociali.

Determinante per il diritto all’assegno di matrimonio o di nascita è il grado di occupazione del funzionario al momento in cui l’evento ha luogo. Se il grado di occupazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l’assegno di matrimonio è versato, con riserva dell’articolo 44 capoverso 2, proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione. Se il grado d’occupazione è ridotto durante la gravidanza, l’assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado d’occupazione prima della riduzione.

Art. 44 (43 cpv. 1) Assegni per matrimonio

Il diritto all’assegno unico per matrimonio nasce con la celebrazione del matrimonio civile.

In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento dovuto a colpa del funzionario, prima che questi sia al servizio della Confederazione da almeno cinque anni, l’assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per ogni anno di servizio mancante; le frazioni di un anno sono considerate come anno di servizio mancante...133 134 129 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 23 giu. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 600). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8). 133 Frase abrogata dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135).

Art. 45135

Art. 45a136 (43 cpv.3 e 4) Disposizioni complementari relative all’assegno familiare

Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l’articolo 43 capoverso 3 OF, l’assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario.137

Il funzionario ha diritto all’assegno familiare anche se in virtù del divieto del cumulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto.

L’assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell’articolo 46 capoverso3 o 46d capoverso 1, il diritto all’assegno per i figli è dimezzato. Viene parimenti versato senza riduzione se il diritto all’assegno per i figli è temporaneamente soppresso durante un’interruzione della formazione secondo l’articolo 46a capoverso 2.138

L’invalidità è presunta (art. 43 cpv.3 lett. b della legge) se sussiste il diritto a una rendita intera d’invalidità.

Se il diritto all’assegno per i figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l’assegno familiare giusta l’articolo 43 capoverso 4 OF è versato per altri sei mesi anche se, per principio, il funzionario non vi avrebbe più diritto.139

Ha un obbligo di assistenza (art. 43 cpv.3 lett. c della legge) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell’assistenza dev’essere attestata da un servizio ufficiale competente.

Art. 46140 (43a e 43b cpv. 2 lett. a) Diritto all’assegno per i figli; principi

Il funzionario ha diritto a un assegno per i seguenti figli di cui ha la custodia;

  1. i figli con i quali ha un rapporto di filiazione;

  2. gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabilmente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione.

Per i figli tra il 18° e il 25° anno compiuto, incapaci di guadagnare o in fase di formazione, il funzionario riceve l’assegno anche se non ne ha la custodia.

Il funzionario ha inoltre diritto all’assegno se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi ammontanti almeno al doppio dell’assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l’importo semplice, non però quello doppio dell’assegno, ha diritto alla metà dell’assegno.141 136 Introdotto dal n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 141 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8).

Art. 46a142 (43a cpv.3 lett. a) Diritto all’assegno per i figli durante la formazione

Per formazione s’intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematicamente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Trattasi in particolare:

  1. del tirocinio e del perfezionamento professionale;

  2. di scuole e corsi, purché l’insegnamento comprenda almeno12 ore per settimana;

  3. di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione professionale o di altri studi.

La formazione è considerata interrotta e il diritto all’assegno decade:

  1. se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adempia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il diritto all’assegno decade a contare dal settimo mese;

  2. 143 durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima e dopo dette assenze di servizio vi è un diritto all’assegno, per ogni 30 giorni di indennità conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952144 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile durante un anno civile è soppresso un assegno mensile. Non è tenuto conto delle frazioni di 30 giorni;

  3. dall’inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o infortunio.

Se il figlio riceve un reddito durante la formazione, il diritto all’assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l’articolo 46d. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso di interruzione considerata formazione, dev’essere calcolato, per questo periodo, il reddito mensile medio.

Art. 46b145 (43b cpv. 2) Concorso di diritti all’assegno per i figli

Se più funzionari fanno valere il diritto all’assegno per lo stesso figlio, è pagato al massimo l’importo di un assegno intero. I funzionari aventi diritto si accordano per stabilire i beneficiari e l’importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere a un accordo, decide l’autorità eleggente.146 142 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230). 145 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 146 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, non è pagato l’assegno intero, il funzionario ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione. È riservato l’articolo 46e.

Art. 46c147 (43a cpv.3 lett. a) Diritto all’assegno per i figli nel caso d’incapacità di guadagnare

È considerato incapace di guadagnare il figlio che la commissione dell’AI ha dichiarato completamente incapace di guadagnare.

Il diritto all’assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell’articolo 46d capoverso 1.

Art. 46d148 (43a cpv. 2 e 3 lett. a) Limiti di reddito per il diritto all’assegno per i figli149

Il diritto all’assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di formazione oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace di guadagnare, consegue un reddito mensile superiore all’importo annuo dell’assegno determinante. Se questo reddito supera l’importo di10 assegni mensili, ma non l’importo annuo dell’assegno, il diritto è ridotto della metà.

Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente:

a. Sono computati: 1. il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredicesima mensilità, come anche gli importi preassegnati come le gratificazioni, le prestazioni in natura, le mance ecc.; 2. i contributi del datore di lavoro per il vitto e l’alloggio; 3. il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati come segue: prima colazione: fr. 2.– pasti principali, ciascuno: fr. 5.– pernottamento: fr. 4.– 4. le prestazioni dell’AD; 5. il salario e le indennità versate in caso di malattia; 6.150 le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’AI, compreso il supplemento d’integrazione; 7. e 8 ...151 147 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 148 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8). 151 Abrogati dal n. I dell’O del17 apr. 1991 (RU 1991 1145).

b. Sono dedotti: 1. le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati, escluse le tasse d’esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigibili; 2. un importo globale di 480 franchi il mese, per il vitto e l’alloggio, se il figlio abita fuori casa.

Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell’attività lucrativa esercitata.

Art. 46e152 (43b cpv. 1) Diritto a un assegno intero per i figli nel caso di occupazione a tempo parziale153 Sono considerati casi speciali, che danno diritto al funzionario occupato a tempo parziale a un assegno intero per i figli, quelli in cui l’interessato prova che non può altrimenti pretendere un assegno e che ha stabilmente in custodia e provvede da solo all’educazione di un figlio:154

  1. al cui mantenimento sopperisce;

  2. per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano dell’AVS/AI o secondo la LAINF.

Se il funzionario non fa valere il diritto all’assegno spettante al figlio oppure non destina l’assegno al mantenimento di quest’ultimo, l’assegno può essere pagato direttamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un’autorità. È competente l’autorità eleggente.

Art. 46g156 (43a cpv.3 lett. b) Obbligo di annuncio Il funzionario deve annunciare per scritto alla sua unità amministrativa ogni mutazione dei presupposti del diritto all’assegno per i figli.

Art. 47157 (44 cpv. 1 lett. a)Indennità per viaggi di servizio

In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio, il funzionario ha diritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.

152 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 155 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 156 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 1075).

Fatto salvo il capoverso 8, l’indennità ammonta a:

Per funzionari Prima colazione Pasto principale Pernottamento e prima cola- Spese accessorie zione Fr. Fr. Fr. Fr.

di tutte le 7.– 25.– 61.– 12.50 classi .... Condizioni per l’indennità partenza prima partenza prima – pernotta- Se l’assenza dura delle 6.30 delle12.45 mento fuori del più di: e senza inden- o delle 19.00 luogo di – 5 ore e il nità per o rientro dopo domicilio funzionario non il pernotta- le13.00 – 50% se il ha diritto a mento o le 19.30 funzionario un’indennità pernotta in per pasto un edificio del principale servizio – 11 ore e il funzionario ha diritto solamente a un’indennità per pasto principale –15 ore e il funzionario non ha diritto a un’indennità per il pernottamento

Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi debitamente motivati e su presentazione della ricevuta. La decisione è di competenza degli uffici federali, della Cancelleria federale, ...158 e della Direzione generale delle dogane.159

La durata dell’assenza che dà diritto all’indennità per le spese accessorie inizia alle 6.30 del giorno di ritorno.

Se la Confederazione o un terzo (partner d’affari) si assume le spese del pasto o del pernottamento, il funzionario non ha diritto all’indennità per il pasto; invece dell’indennità di pernottamento, al funzionario è versata un’indennità per le spese accessorie. L’assunzione delle spese da parte della Confederazione o di un terzo è considerata come indennità effettivamente versata.

Il funzionario cui l’adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. La competenza è disciplinata conformemente al capoverso3.

158 Espressione stralciata dal n. 1 dell’all. del R dei funzionari del settore dei PF del13 dic. 1999 (RS 172.221.106.1). 159 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269).

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari delle indennità di rimborso spese. Fissa inoltre le indennità per l’utilizzazione di veicoli privati nonché per i viaggi all’estero e per la partecipazione a conferenze internazionali.

I Dipartimenti, ... e la Direzione federale delle dogane disciplinano, d’intesa con il Dipartimento federale della finanze, il diritto all’indennità nei casi in cui è giustificata un’aliquota in deroga al capoverso 2, segnatamente:160

  1. per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio o di domicilio;

  2. per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale;

  3. per i funzionari occupati permanentemente fuori del luogo di servizio o in qualità di personale ambulante;

  4. per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova;

  5. per le assenze che non comportano spese supplementari o comportano spese supplementari minime;

  6. per il corpo d’istruzione.

Art. 48161

Art. 49 (44 cpv. 1 lett. c) Rifusione delle spese di trasloco

In caso d’assegnazione d’un altro luogo di servizio, il funzionario ha diritto alla rifusione delle spese di trasloco; è riservato l’articolo31 capoverso 1 numero 5 della legge.

La rifusione è regolata conformemente alle norme stabilite dal Dipartimento federale delle finanze. Entro questi limiti, i Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane decidono, nel singolo caso, l’importo della rifusione.

Non è dato diritto alla rifusione, quando il mutamento del luogo di servizio sia stato disposto prevalentemente in considerazione di condizioni personali fatte valere dal funzionario. Tuttavia, anche in questo caso, le spese di trasloco possono essere rifuse, interamente o in parte, nei limiti del capoverso 2.

Al funzionario, che sia tenuto, per motivi degni di considerazione, a conservare temporaneamente il suo precedente domicilio, può essere concessa, per un tempo limitato, un’indennità appropriata per le spese suppletive. Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni per la concessione dell’indennità. I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane disciplinano la competenza nel proprio settore.162 163

Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni che determinano le condizioni e la misura, nelle quali saranno parimente rifuse le spese di trasloco, al momento in cui il funzionario entra al servizio della Confederazione.

160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 162 Nuova frase giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

Il Consiglio federale emana disposizioni speciali per il Corpo degli istruttori.

I Tribunali federali regolano la rifusione delle spese di trasloco per i loro funzionari.

Art. 49a164 (44 cpv. 1 lett. b) Indennità per orario di lavoro irregolare

È pagata un’indennità per orario di lavoro irregolare se:

  1. il funzionario entra in servizio tra le ore 6 e le 6.30 (comprese);

  2. il funzionario presta servizio ininterrottamente tra le ore12 e le13 o tra le 18.30 e le 19.30;

  3. la pausa meridiana o serale dura meno di un’ora e cade interamente o parzialmente nelle ore indicate alla lettera b. L’indennità ammonta ogni volta a franchi 4,50165.166 2 I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane designano la cerchia dei funzionari aventi diritto all’indennità e disciplinano i casi speciali d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.167 3 Il diritto all’indennità, ai sensi del capoverso 1, non esiste qualora:

  1. 168 il funzionario abbia diritto all’indennità spese per assenza di servizio;

  2. il funzionario abbia diritto il sabato ad un’indennità per servizio notturno fra le 18 e le 20;

  3. il funzionario abiti in fabbricati di servizio e possa consumare i pasti in famiglia durante le ore indicate al capoverso 1.169

Art. 50170 (44 cpv. 1 lett. d) Indennità per il servizio domenicale

e notturno171

L’indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. 172 Con riserva del capoverso3, essa ammonta, per ogni ora di lavoro, a un terzo dello stipendio orario massimo della classe di stipendio cui appartiene il funzionario, ma almeno della quarta classe.173 Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità, 164 Introdotto dal n. I del DCF del3 apr. 1962, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1962 288). Nuova numerazione giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135). 165 Nuovo ammontare giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1991 (RU 1992 3). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973 (RU 1974 1). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 1075). 169 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74). 170 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 115). 171 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del3 apr. 1962, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1962 288). 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 173 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8).

occorre addizionare i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all’ora intera superiore.174

L’indennità per il servizio notturno è pagata per l’intervallo dalle ore 20 alle ore 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta, fatto salvo il capoverso3, a franchi 5,80175 l’ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità occorre addizionare, per ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tra le ore 20 e le 6, il sabato a contare dalle ore 18, e arrotondarli all’ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di3 ore se la pausa supera tale durata.176

I funzionari che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato o come passeggeri di un veicolo di servizio senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto ad un’indennità. Questa disposizione non si applica ai funzionari il cui orario di lavoro è stabilito secondo i principi della LDL.177

Ai funzionari delle aziende industriali è pagato, per il servizio domenicale e notturno giusta i capoversi 1 e 2, un supplemento del 50 per cento dello stipendio orario. Sono eccettuati i funzionari dei servizi amministrativi e tecnici.178

I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane ... delimitano la cerchia dei funzionari aventi diritto alle indennità e, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplinano i casi particolari.

Art. 51 (44 cpv. 1 lett. e) Indennità per impiego simultaneo in diversi servizi

Se il funzionario è occupato simultaneamente in diversi servizi dell’Amministrazione federale e gliene deriva un aumento di lavoro e di responsabilità, egli ha diritto a un’indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L’indennità non può superare un quarto dello stipendio.

L’autorità eleggente decide in merito alla concessione dell’indennità. Se il Consiglio federale è l’autorità eleggente, decide il Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.179

I Tribunali federali regolano la concessione dell’indennità, nei limiti del capoverso 1, per i loro funzionari.

174 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74). 175 Nuovo ammontare giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1991 (RU 1992 3). 176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1973 (RU 1974 1). 177 Introdotto dal n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Art. 52180 (44 cpv. 1 lett. f) Indennità per lavoro supplementare e per

prestazioni di servizio straordinario181

L’indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 8b) ammonta, per ora, al 125 per cento dello stipendio orario. I funzionari assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 possono compensare il lavoro supplementare solo con tempo libero.182

Le indennità periodiche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall’autorità eleggente. Essa può versare indennità periodiche ai funzionari delle classi di stipendio 17-31 soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.183

Le indennità uniche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall’autorità eleggente. Se il Consiglio federale è l’autorità eleggente, decide il Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.184

I Tribunali federali determinano le indennità per il lavoro supplementare e le prestazioni di servizio straordinario dei loro funzionari secondo i principi stabiliti nei capoversi 1 e 2.185

Gli esercizi d’intervento del corpo aziendale dei vigili del fuoco, che hanno luogo fuori delle ore di lavoro, possono essere rimunerati con soldo fino a otto ore per anno e per funzionario. I Dipartimenti stabiliscono l’importo del soldo d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.186

Art. 53 (44 cpv. 1 lett. g) Indennità per la supplenza in una funzione

assegnata a una classe superiore

Il funzionario, che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua, ha diritto a un’indennità. Egli non ha diritto all’indennità, se tale occupazione rientra nei suoi doveri di servizio o non importa esigenze notevolmente maggiori di quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l’istruzione del funzionario. 187

Di regola, l’indennità per l’occupazione in una funzione appartenente a una classe superiore importa, per ciascun giorno lavorativo, 1/250 dell’aumento straordinario dello stipendio, previsto nell’articolo 40 capoverso 1, per la promozione a questa funzione. 188

L’autorità eleggente decide in merito al diritto all’indennità e all’importo della stessa.189 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8). 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 184 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987 (RU 1988 7). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 185 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987 (RU 1988 7). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 186 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 187 Vedi tuttavia le disp. fin. dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 188 Vedi tuttavia le disp. fin. dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo. 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Essa può versare indennità eccedenti i limiti del capoverso 2 soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.190

I Tribunali federali regolano l’indennità per supplenza ai loro funzionari conformemente alle norme stabilite nei capoversi 1 e 2.

Art. 54 (44 cpv. 2) Premi e ricompense

Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente per:

  1. proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell’amministrazione o nell’esercizio;

  2. la prevenzione di infortuni e di danni nel servizio;

  3. la scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali.191 2 Al funzionario possono essere pagati premi di prestazione per lavori eseguiti a determinate condizioni.192 Il funzionario ha però diritto almeno allo stipendio corrispondente alla sua funzione; l’indennità di residenza, l’indennità complementare e gli assegni sono pagati in più.193 Il premio di prestazione è pure pagato durante le vacanze, ma non in caso di assenza per altri motivi o d’impiego temporaneo in lavori che non danno diritto a siffatta ricompensa.194 3 L’autorità eleggente decide in merito all’assegnazione e all’importo di premi e di ricompense. Essa può versare premi superiori a 2000 franchi soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.195 Art. 54a196 Pagamento della tredicesima mensilità 1 La tredicesima parte dello stipendio è pagata come segue:

  1. in novembre, la parte cui il funzionario ha diritto per i mesi da gennaio a novembre;

  2. in dicembre, la parte cui il funzionario ha diritto per il mese di dicembre. Al funzionario che lascia il servizio della Confederazione prima del mese di novembre la tredicesima mensilità è pagata con l’ultimo stipendio mensile, proporzionatamente alla durata d’attività.197 1bis In casi motivati il Dipartimento federale delle finanze può derogare al disciplinamento di cui al capoverso 1.198 190 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 193 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 194 Introdotto dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 115). 195 Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 196 Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135). 197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 1982, in vigore dal 1° lug. 1982 (RU 1982 938). 198 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 726).

Per stabilire il diritto alla tredicesima parte dello stipendio si tiene conto dell’entrata in servizio e del recesso dal medesimo, nonché delle modificazioni e delle riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno.

Se lo stipendio è ridotto in seguito ad assenza per malattia od infortunio, la tredicesima parte è calcolata in base allo stipendio non ridotto. Tuttavia, ove lo stipendio sia ridotto o soppresso ai sensi dell’articolo 55 capoverso 5 è determinante lo stipendio ridotto.

Art. 54b199 Diritto all’indennità di residenza, all’indennità complementare e agli assegni in caso di invalidità parziale Il funzionario il cui stipendio è fissato in base all’articolo 45 capoverso 4 della legge riceve l’intero ammontare dell’indennità di residenza e dell’indennità complementare, compreso l’assegno pagato nelle zone limitrofe dell’estero, come pure gli interi assegni sociali.

Art. 54c200 Pagamento dello stipendio, dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare e degli assegni201 La retribuzione è versata su un conto del funzionario oppure, a richiesta del medesimo, in un’altra forma di moneta scritturale.

Art. 54d202 Comunicazione della retribuzione La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione determinante. Il Dipartimento federale delle finanze pubblica in modo appropriato gli importi vigenti (inclusa la compensazione del rincaro).

Art. 54e203 (45 cpv. 2bis) Soppressione dell’aumento ordinario e reale dello stipendio

L’aumento reale degli importi secondo l’articolo 36 capoverso 4 OF, nonché l’aumento ordinario dello stipendio secondo l’articolo 40 OF non sono accordati ai funzionari le cui prestazioni sono insufficienti.204

È competente l’autorità eleggente.205

Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa206 e notifica per scritto la decisione al funzionario, indicando i motivi e i mezzi legali.

199 Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del

giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 200 Introdotto dal n. I dell’O del 24 set. 1979 (RU 1979 1287). 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 202 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 203 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 1991 (RU 1991 1078). 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

La decisione comporta, per il funzionario, la soppressione integrale dell’aumento reale o ordinario dello stipendio.

La decisione disciplina la soppressione dell’aumento ordinario e dell’aumento reale dello stipendio rispettivamente secondo gli articoli 40 e 36 capoverso 4 OF. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.207 Art. 54f208 (44 cpv. 1bis) Ricompensa accordata per prestazioni personali eccezionali

L’autorità eleggente può ricompensare prestazioni personali eccezionali uniche o fornite durante un determinato periodo da un funzionario o da un gruppo.

Le ricompense vanno limitate ogni anno a un gruppo ristretto di beneficiari. Possono essere accordate a singole persone o a gruppi. Le ricompense ammontano almeno a 500 franchi e al massimo a 5000 franchi per persona oppure, sotto forma di premi spontanei (doni in natura), a 200 franchi al massimo per persona.

Il Consiglio federale stabilisce annualmente con il preventivo l’importo disponibile a tale scopo. Di regola, questo importo è determinato in funzione della somma degli stipendi del personale permanente e di quello ausiliario di cui all’articolo 36 OF. È fatta salva l’approvazione del credito da parte delle Camere federali.

Nel concedere una ricompensa si può tenere adeguatamente conto di altri provvedimenti di natura salariale, gestionale e di sviluppo, quali segnatamente aumenti ordinari e straordinari dello stipendio, indennità giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera f OF, congedo per formazione ecc.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.

Art. 55209 (45 cpv. 5 lett. a e b) Diritto allo stipendio in caso di assenza per

malattia o infortunio

In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2–7, allo stipendio, all’indennità di residenza e all’indennità complementare, all’indennità di soggiorno all’estero come pure all’assegno familiare e a quelli per i figli.210 Ove egli non soddisfi l’obbligo d’informare, prescritto nell’ordinanza del 12 settembre 1958211 concernente il servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, lo stipendio, dopo che il funzionario sia stato inutilmente richiamato, può essere ridotto o soppresso. ...212.213

Se l’assenza dal servizio dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato;

l’ammontare dello stipendio ridotto e dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero come pure dell’assegno familiare e di quello per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni 207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 208 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 209 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 115). 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 212 Ultimo per. abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1217). 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135).

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui il funzionario avrebbe diritto in caso di invalidità secondo gli articoli 39-41 degli statuti della CPC.214 Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se il certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause.215

Lo stipendio non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l’assenza dal servizio è dovuta a un infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF) o a una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche per altri motivi degni di riguardo.216

Al funzionario che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento, è pagato lo stipendio intiero; negli altri casi, la frazione di stipendio, per la quale non è fornita una prestazione di servizio, è ridotta conformemente al capoverso 2.

Il diritto va ridotto o soppresso, se il funzionario ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, oppure si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un’azione temeraria. Può essere ridotto o rifiutato se il funzionario ha commesso un crimine o un delitto. Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 LAINF e nell’articolo 65 della legge federale del 19 giugno 1992217 sull’assicurazione militare.218

Le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché le misure di previdenza di cui all’articolo 62, eccedono il diritto intiero a prestazioni giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi.219 220

Il diritto è ridotto, secondo i principi dell’istituto assicurativo, se il funzionario soggiorna in uno stabilimento di cura a spese dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI. Qualora il soggiorno ospedaliero avvenga a spese della Confederazione, l’articolo17 capoverso 2 della LAINF221 è applicabile. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che il funzionario, a cagione delle prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI, non 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 218 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 219 Nuova frase giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del13 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 221 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

è tenuto a pagare all’AVS/AI/IPG/AD/INSAI. Le direttive pertinenti sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze.222

...223

L’autorità eleggente è competente in merito alla riduzione o alla soppressione del diritto.224

Art. 56225 (45 cpv. 5 lett. a)Diritto allo stipendio in caso di assenza per

servizio obbligatorio226

In caso di assenze dovute a servizio militare o civile obbligatorio in Svizzera, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa.227

Il funzionario che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dalla Confederazione per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un quarto dello stipendio, dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare e dell’indennità di soggiorno all’estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei12 mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un quinto della restituzione. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi di ripetizione e di complemento non devono essere rimborsate.228

Se il funzionario presta servizio volontario o deve scontare fuori del servizio una pena d’arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario oppure, ricevendo l’intero stipendio, approfitterebbe abusivamente dell’Amministrazione federale, il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso. Spetta all’autorità eleggente o, se questa è il Consiglio federale, al Dipartimento decidere in merito alla riduzione o alla soppressione.229

In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto allo stipendio è disciplinato secondo l’articolo 55.230

Le prestazioni di servizio negli organi della protezione civile sono parificate al servizio militare.

Art. 57 (45) Computo nello stipendio di prestazioni dell’assicurazione

militare, dell’INSAI, dell’AI e di prestazioni di previdenza della Confederazione in caso di infortuni professionali231

Se il funzionario ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare, a rendite di invalidità dell’INSAI oppure di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 225 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230). 230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230). 231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

a prestazioni dell’AI o di previdenza giusta l’articolo 62, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo stipendio secondo i capoversi 2-6.232

Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sullo stipendio del funzionario se quest’ultimo è ancora in grado di svolgere integralmente la sua funzione, o altre funzioni equivalenti, e se la sua invalidità non supera il15 per cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti ai primi

per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni che superano il15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere eccezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari.233

Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sullo stipendio qualora il funzionario sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l’entità delle prestazioni di servizio ridotte. Si prescinde dal computo per quanto lo stipendio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembravano certi.234

Il computo previsto nel capoverso3 deve essere totalmente o parzialmente tralasciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1.235

Le disposizioni dei capoversi 2,3 e 4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite, di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell’entrata al servizio della Confederazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute.

Le prestazioni di previdenza della Confederazione, di cui all’articolo 62, non devono superare, stipendio compreso, il guadagno determinante giusta l’articolo 62 capoverso3.236

L’autorità eleggente decide, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa il computo previsto nel capoverso 2 ultimo periodo e nei capoversi 3-6.237

Art. 58238 (49) Gratificazione per anzianità di servizio

La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzianità di servizio comprende tutto il periodo che il funzionario ha compiuto in un rapporto di servizio con la Confederazione, con un’istituzione ripresa dalla Confederazione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.239 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 238 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1619). 239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941).

Per il calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero, degli assegni familiari e di quelli per i figli.240

La gratificazione è pagata alla scadenza oppure unitamente allo stipendio del mese in cui il funzionario compie il periodo di servizio determinante.

La gratificazione è accordata al funzionario sotto forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito il funzionario. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.241

Per il 25° e il 40° anno di servizio il funzionario può ricevere, se lo desidera, un oggetto con dedica invece della somma in contanti o del congedo pagato secondo il capoverso 4.242

La cerchia dei superstiti è definita secondo l’articolo59 capoverso 1.243

Il pagamento della gratificazione può, mediante decisione, essere negato in parte o interamente al funzionario la cui prestazione o il cui comportamento sia insufficiente.244

L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.245

Art. 59 (47) Godimento ulteriore dello stipendio

Sono considerati superstiti, nel senso dell’articolo 47 della legge, il coniuge, i parenti consanguinei in linea retta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri, il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui il funzionario si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. L’autorità eleggente o, se questa è il Consiglio federale, il Dipartimento designa i beneficiari di ogni singolo caso.246

Se il funzionario o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione o dall’AVS un’indennità, invece della rendita, è applicabile, per analogia, l’articolo 47 capoverso 3 OF.247

Le domande intese a ottenere il godimento ulteriore dello stipendio giusta l’articolo 47 capoverso 2 della legge, devono essere presentate al servizio, presso il quale il funzionario lavorava da ultimo.

240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 giu. 1991 (RU 1991 1380 1642). 241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 243 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). 244 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 941). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 245 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 246 Nuovo testo del per. 2 giusta l’art. 1 dell’all. dell’O del13 gen. 1993 sul settore dei Politecnici (RS 414.110.3). 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Spetta all’autorità eleggente o, se questa è il Consiglio federale, al Dipartimento ..., decidere sulla concessione del godimento ulteriore dello stipendio nel senso del capoverso3...248 249

Capo IV Vacanze e congedi

Art. 60250 (50) Vacanze

Il funzionario ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti:

  1. sino alla fine dell’anno civile in cui compie il 20° anno di età 5 settimane

  2. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 21° anno di età 4 settimane

  3. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 50° anno di età 5 settimane

  4. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 60° anno di età 6 settimane.

Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l’andamento del servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo.

Devono, di principio, essere prese nell’anno civile in cui sorge il pertinente diritto.

Possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.

Se il funzionario inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio.

Sono ridotte in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio, se durante un anno civile il funzionario è assente dal servizio per un periodo superiore a:

  1. 90 giorni a causa di malattia, infortunio o servizio obbligatorio;251 per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;

  2. 30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 61 cpv. 3).

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità in particolare per:

  1. la competenza di assegnare vacanze;

  2. il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze;

  3. l’interruzione delle vacanze;

  4. la scadenza del diritto alle vacanze;

  5. il pagamento delle vacanze in contanti;

248 Frase abrogata dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230).

  1. il modo di calcolo del diritto alle vacanze per il funzionario che inizia o lascia il servizio o che ne è assente;

  2. il diritto alle vacanze e il loro godimento per i funzionari occupati a tempo parziale;

  3. il computo nello stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.

Art. 61252 (45 cpv. 5 e 50 cpv. 2) Congedi

Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debitamente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente.253

Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale della Confederazione.

La funzionaria ha diritto a un congedo maternità pagato

  1. di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il suo secondo anno di servizio;

  2. di due mesi in tutti gli altri casi. Ove lo desideri, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo immediatamente prima del parto.254 3 Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili consecutivi o un mese civile nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il congedo giova manifestamente all’interesse della Confederazione.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo.

L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.

Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a un anno, può essere concesso soltanto d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.255

È fatta salva l’ordinanza del 31 marzo 1993256 sull’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali.257 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1997 230). 254 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1217). 255 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 257 Introdotto dall’art.13 cpv. 1 dell’O del31 mar. 1993 concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali, in vigore dal 1° mag. 1993 (RS 172.221.104.3).

Capo V Misure di previdenza a favore dei funzionari

Art. 62 (48 cpv. 6) Previdenza in caso d’infortunio professionale e non

professionale258

In caso d’infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF) che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia professionale (art. 9 LAINF) parificabile ad un infortunio professionale, sorge il diritto alle prestazioni seguenti:259

  1. 260 per l’invalido: in caso d’incapacità totale al lavoro, fino alla morte, il 100 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso3; in caso d’incapacità parziale, la quota corrisponde al grado d’invalidità secondo la LAI;

  2. 261 per il coniuge superstite e gli orfani: una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35-37 degli statuti della CPC e al guadagno determinante secondo il capoverso3; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capoverso3 degli statuti della CPC;

  3. 262 per le spese del funerale: 2500 franchi;

  4. ...263

  5. ...264 2 Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:

  1. le rendite e indennità giornaliere versate dall’assicurazione militare, dall’IN- SAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti nel capoverso 1;

  2. le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo presumibile del quale il funzionario viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi;

258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1996 (RU 1997 299). 259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

  1. le rendite dell’AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata;

  2. i redditi riscossi dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capoverso 1 lettera c degli statuti della CPC.265 266 3 Il Dipartimento federale delle finanze definirà il guadagno determinante e il guadagno presunto perso.267 4 e 5 ...268

...269

Non v’è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, quando l’infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dall’infortunato o dai suoi superstiti. Se l’infortunio è dovuto a negligenza grave dell’infortunato o dei suoi superstiti, le prestazioni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della colpa.

La Confederazione assicura i funzionari presso l’INSAI contro le conseguenze degli infortuni non professionali (INP). I premi INP sono assunti per due terzi dai funzionari e per un terzo dalla Confederazione.270

È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno delle prestazioni dell’Amministrazione previste in questo articolo.

L’autorità eleggente è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.271

Art. 63272 (48)

Art. 64273 (56) Prestazioni volontarie ai funzionari non rieletti o licenziati

per loro colpa

Le domande intese all’ottenimento delle prestazioni, previste nell’articolo 56 della legge274, devono essere presentate al servizio, presso il quale il funzionario lavorava da ultimo. Il servizio trasmette la richiesta al Dipartimento federale delle finanze, corredandola di un rapporto.

265 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 266 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 267 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del12 ott. 1962 (RU 1962 1283). 268 Abrogati dal n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135). 271 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 273 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 115). 274 Attualmente: Ordinamento dei funzionari.

Il Dipartimento federale delle finanze fissa le prestazioni e risolve parimente circa il riadeguamento o la soppressione di una prestazione periodica, ove le circostanze venissero a mutare. Esso ordina parimente il pagamento delle prestazioni e le informazioni richieste al beneficiario.

Capo VI Modificazione e scioglimento del rapporto di servizio

Art. 65275 (52) Sospensione del funzionario

La sospensione del funzionario è decisa dall’autorità eleggente oppure, se questa è il Consiglio federale, dal Dipartimento. Il diritto allo stipendio, all’indennità di residenza e agli assegni, come anche la privazione totale o parziale di questo diritto, sono disciplinati d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze...276

Art. 66277 (53) Passaggio in un altro servizio o scioglimento del rapporto

di servizio a domanda del funzionario

Se un funzionario desidera passare in un altro servizio, nel quadro dell’Amministrazione generale della Confederazione, la disdetta non è necessaria.278 Se il passaggio avviene nell’ambito di un’altra autorità eleggente, le due autorità eleggenti convengono la data d’entrata in servizio nella nuova funzione, d’intesa con il funzionario. Il passaggio è autorizzato al più tardi nei termini previsti nell’articolo 53 della legge.

Se un funzionario, per il quale l’autorità eleggente è il Consiglio federale, domanda lo scioglimento del rapporto di servizio, il Dipartimento ... è competente ad accettare tale domanda, in quanto non si tratti di un capo di un ufficio279.

Art. 67 (54) Scioglimento per soppressione della funzione

I Dipartimenti e ... d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, sono competenti a stabilire l’indennità in caso di scioglimento del rapporto di servizio per soppressione della funzione.

I Tribunali federali regolano questa competenza per ciò che li concerne.

Art. 68 (55) Modificazione e scioglimento per motivi gravi

L’autorità eleggente, che intende modificare o sciogliere per un motivo grave, il rapporto di servizio d’un funzionario prima della scadenza del periodo amministrativo, deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla questione della colpa.

275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 276 Frase abrogata dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 277 Nuovo testo giusta il n. I del 29 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2699). 278 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 279 Nuova denominazione giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 135).

Se il rapporto di servizio è sciolto per un motivo grave prima della scadenza del periodo amministrativo e il funzionario non rimane occupato in altra qualità al servizio della Confederazione, l’autorità eleggente comunica per scritto al funzionario se il provvedimento valga come licenziamento per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.280

Art. 69281 (57) Mancata riconferma

Quando l’autorità eleggente non intende rinnovare il rapporto di servizio, essa comunica per scritto al funzionario se questo provvedimento valga come mancata riconferma per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.

Capo VII:282 Protezione giuridica

Art. 70 Autorità competenti di prima istanza

Per decisioni in materia di rapporti di servizio sono competenti in prima stanza:

  1. i Tribunali federali nell’ambito della loro amministrazione;

  2. 283 il Consiglio federale, nella misura in cui sia l’autorità eleggente e il diritto federale conferisca tale competenza all’autorità eleggente; è fatto salvo l’articolo 4a capoverso 1;

  3. 284 per il resto, ... e i Dipartimenti secondo i regolamenti che stabiliscono le competenze ai sensi dell’articolo 4a capoversi 2 e 3, nonché la Direzione generale delle dogane, nella misura in cui il diritto federale non designi un’istanza inferiore competente.

Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla competenza delle autorità disciplinari di prima istanza (art. 27).

Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera del funzionario decide in prima istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP285; art. 19 statuti CPC).286

Art. 71 Procedura di prima istanza

L’autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA287.

280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269). 283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067). 286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istanza, in particolare la procedura disciplinare (art. 28 segg.), la procedura per la riconferma e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia medica amministrativa.

Art. 72 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF, nonché secondo le disposizioni generali sulla procedura federale.

Art. 73288 Prescrizione

Le pretese pecuniarie del funzionario verso la Confederazione derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se il funzionario non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata alla sua unità amministrativa (art. 58 cpv. 1 LOA289) all’attenzione dell’autorità competente per decidere.

Le pretese pecuniarie della Confederazione verso il funzionario derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l’autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest’ultima.

La prescrizione è determinata secondo il diritto federale sulla responsabilità (art.

20, 21 e 23 della legge sulla responsabilità290 per pretese derivanti dalla responsabilità per danni e secondo la legge federale del 25 giugno 1982291 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 41 LPP; art. 11 cpv. 4 statuti CPC) per pretese nei confronti della Cassa pensioni della Confederazione.292

Art. 74

...

288 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 269). 289 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Capo VIII Ufficio federale del personale, commissione paritetica, commissioni del

personale, servizio medico

Art. 75293 (63) Competenza dell’Ufficio federale del personale

L’Ufficio federale del personale è autorizzato a mettersi in contatto diretto con le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche con collettività, società e privati, per i compiti della sua attività.

L’Ufficio federale del personale, se presiede conferenze di coordinamento o gruppi di lavoro, può comunicare ai Dipartimenti, ... e alla Direzione generale delle dogane, in forma di direttive o di istruzioni, le decisioni adottate, affinché ne provvedano all’esecuzione. Ne sorveglia l’applicazione.

Art. 76294 (64) Campo d’attività dell’Ufficio federale del personale

L’Ufficio del personale ha le attribuzioni seguenti:

  1. esamina tutti gli affari che, secondo la presente ordinanza o altri atti della Confederazione in materia di personale, rientrano nel campo d’attività del Dipartimento federale delle finanze;

  2. elabora, fa applicare e sorveglia una politica del personale intesa ad assicurare il reclutamento, il promovimento professionale e il mantenimento in funzione di un effettivo idoneo e volonteroso, ed ha riguardo per i problemi delle comunità linguistiche;

  3. coordina le questioni di principio in materia di qualificazione del lavoro, di classificazione delle funzioni e di promozioni; tratta i pertinenti temi nell’Amministrazione generale della Confederazione;

  4. esamina e valuta, a domanda degli uffici federali competenti, gli affari individuali in materia di personale, in particolare i casi limite o i casi speciali;

  5. dirige e coordina l’allestimento del preventivo del personale (crediti ed impieghi) per l’Amministrazione generale della Confederazione, sorveglia l’evoluzione degli oneri di personale e degli effettivi, elabora il preventivo delle spese di personale, gestisce e coordina l’informatica in materia di banche dei dati concernenti il personale e di trattamento dei salari;

  6. dà il preavviso sui provvedimenti importanti concernenti l’organizzazione degli Uffici federali, tenuto conto delle loro incidenze sulla politica del personale;

  7. studia le questioni di principio inerenti alla sistemazione dei posti di lavoro e alla natura del lavoro;

  8. conclude contratti con istituti d’insegnamento e privati per la formazione specialistica e il perfezionamento professionali del personale dell’Amministrazione generale della Confederazione;

293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7). 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 7).

  1. dirige il servizio preposto alle questioni inerenti all’eguaglianza dei diritti tra uomo e donna nell’Amministrazione generale della Confederazione;

  2. tiene una statistica del personale federale e ne valuta i dati e procede ad indagini sulla situazione del personale e la sua retribuzione nei Cantoni, nei Comuni, nell’economia privata e nelle amministrazioni pubbliche all’estero;

  3. dà il preavviso, a richiesta dei servizi competenti, su domande e ricorsi concernenti i rapporti di servizio delle persone occupate dalla Confederazione;

  4. 295 valutazione delle decisioni giusta l’articolo 72;

  5. pubblica, per il personale, le informazioni relative ai rapporti di servizio;

  6. fornisce informazioni, riguardo a questioni generali e di massima in materia di personale, a uffici, come anche a organizzazioni del personale e ai loro organi;

  7. 296 cura le relazioni con le organizzazioni mantello delle associazioni del personale della Confederazione e dirige i negoziati con queste organizzazioni. Restano salvi i negoziati che i Dipartimenti, la Direzione generale delle dogane

  8. .. conducono nel proprio settore;

  9. 297 e attua programmi nel settore dello sviluppo del personale e dell’organizzazione e adatta le pertinenti misure dei dipartimenti e degli uffici agli obiettivi del programma di legislatura;

  10. 298 promuove la competenza specifica dei servizi di gestione e organizzazione;

  11. 299 coordina il ricorso ad esperti esterni in questioni di gestione e di organizzazione;

  12. 300 collabora ai progetti organizzativi di base, segnatamente a livello dipartimentale e interdipartimentale;

  13. 301 loro richiesta, consiglia e assiste le unità amministrative della Confederazione in questioni di gestione e organizzazione e in altre questioni economicoaziendali;

  14. 302 coordina le questioni fondamentali relative al rapporto di servizio nonché il reperimento e la valutazione delle informazioni utili a tale scopo.

Tutte le questioni fondamentali o concernenti casi individuali in materia di personale che sono trattate dal Dipartimento federale delle finanze o d’intesa con lo stesso sono di competenza dell’Ufficio federale del personale, nella misura in cui il Dipartimento federale delle finanze non abbia fatta salva la propria competenza.303 295 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del12 dic. 1988 (RU 1989 8). 296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 297 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1736). 298 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1736). 299 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1736). 300 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1736). 301 Introdotta dal n. I dell’O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1736). 302 Introdotta dal n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 303 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5067).

Art. 77 (65 e 66) Commissione paritetica

Un’ordinanza speciale del Consiglio federale regola la nomina, il funzionamento e le attribuzioni della commissione paritetica per le questioni del personale.

Art. 78 (67) Commissioni del personale

L’istituzione, nei Dipartimenti ... di commissioni del personale è riservata a speciali decreti del Consiglio federale.

La Direzione generale delle dogane emana, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni più particolareggiate concernenti l’istituzione di commissioni del personale per la sua amministrazione.304

Art. 79 (68) Servizio medico

L’istituzione del servizio medico nell’Amministrazione generale della Confederazione, i compiti e le attribuzioni degli organi sanitari e degli uffici dell’Amministrazione federale, come anche gli obblighi dei funzionari che si assentano dal servizio per malattia o per infortunio sono regolati in una speciale ordinanza del Consiglio federale.

Capo IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 80305

...306

Le prestazioni accordate dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali, accaduti innanzi il 1° gennaio 1984, o per le malattie professionali manifestatesi innanzi tale data, sono stabilite secondo il previgente diritto. I diritti che il funzionario ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il 1° gennaio 1984.307

Art. 81308

Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni esecutive necessarie.

304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993 (RU 1993 2812). 307 Introdotto dal n. I dell’O del12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 394). 308 Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell’8 gen. 1971 (RU 1971 74).

Art. 82309

Art. 83

Riservati i capoversi 2 e 3, il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1959 e sostituisce l’ordinanza del 26 settembre 1952310 sul rapporto di servizio dei funzionari dell’Amministrazione generale della Confederazione (Regolamento dei funzionari I).

e 3 ...311

Art. 84312

Disposizioni finali dell’11 dicembre 2000313 Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001

L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota (381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.

Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante.

L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000.

Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la supplenza:

  1. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e

  2. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.

L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso 1.

310 [RU 1952 677, 1956 842, 1958 251; RS 170.321 art. 8 cpv. 2 lett. a]