RU 2000 416
Legge federale
concernente adeguamenti procedurali
alla nuova Costituzione federale
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19991,
decreta:
I
Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale sulla procedura amministrativa2 Ingresso ... visto l’articolo 103 della Costituzione federale3; ...
Art. 72 lett. d
Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:
d. delle ultime istanze cantonali.
Art. 73
Abrogato
Art. 79 cpv.1
Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all’Assemblea federale se una legge federale lo prevede.
2. Legge federale sull’organizzazione giudiziaria4 Ingresso ... visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale5; ...
Art. 87
Ricorso contro 1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudecisioni pregiudiziali e inci- diziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione dentali notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.
Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.
Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.
Art. 100 cpv.1 lett. d n. 5
Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:
d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile: 5. le decisioni concernenti la gratuità dell’equipaggiamento dei militari.
Art. 102 lett. c
Abrogata
Art. 154
c. Eccezioni in In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindemateria di con- re, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e testazioni di di- dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né ritto pubblico esiste un interesse pecuniario.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso1, 177 capoverso3, 187 capoverso1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.6
La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |