Fonte

RU 2001 1009

Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 16 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi è modificata come segue:

Art. 3 Spray

(art.4 cpv.1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa, contenenti sostanze delle classi di tossicità1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 19692 sui veleni.

Art. 4 Dispositivi che producono un elettrochoc

(art.4 cpv.1 lett. e LArm) I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non sono conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19973 sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l’Ufficio centrale Armi.

Art. 5 lett. a n. 1 e b

Sono considerate parti essenziali di armi:

  1. Concerne solo il testo francese.

  2. nelle rivoltelle: 1. il telaio, 2. la canna;

Titolo prima dell’art.6

Abrogato

Art. 6 Coltelli e pugnali

(art.4 cpv.1 lett. c LArm)

I coltelli sono considerati armi se:

  1. hanno una lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; e

  2. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e

  3. la lama ha una lunghezza superiore a5 cm.

I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita e di lunghezza inferiore a 30 cm, che:

  1. è simmetrica; o

  2. è asimmetrica e presenta un dorso a sega oppure munito di uncini o denti.

Titolo prima dell’art.7

Sezione 2 Restrizioni e divieti

Art. 7 Divieti concernenti coltelli e pugnali

(art.5 cpv.1 lett. b LArm)

Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione nonché l’importazione di:

  1. pugnali giusta l’articolo6 capoverso2 lettera a;

  2. coltelli la cui lama si apre grazie a un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;

  3. coltelli a farfalla.

Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l’acquisto, la mediazione e l’importazione, l’esportazione o il transito, è vietato il porto di:

  1. pugnali giusta l’articolo6 capoverso2 lettera b;

  2. pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri;

  3. coltelli che possono essere resi pronti all’uso grazie a un meccanismo non automatico azionabile con una sola mano.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 Divieto per i cittadini di determinati Stati

(art.7 cpv. 1 LArm)

L’acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:

  1. Repubblica Federale di Jugoslavia;

  2. Croazia;

  1. Bosnia-Erzegovina;

  2. Macedonia;

  3. Turchia;

  4. Sri Lanka;

  5. Algeria;

  6. Albania.

L’Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un’autorizzazione d’acquisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L’autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l’articolo 30.

Le persone che chiedono un’autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi con i seguenti allegati:

  1. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;

  2. copia di un documento ufficiale di legittimazione;

  3. motivazione scritta della domanda.

L’Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.

Art. 10 cpv.1 periodo introduttivo e cpv.2

Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: ...

L’autorità controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempite.

Art. 11 Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d’acquisto

(art. 8 cpv. 4 LArm)

L’autorità competente può rilasciare un permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

L’acquirente deve confermare con la firma sul permesso d’acquisto la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma.

Art. 13 Obbligo di diligenza

(art. 9, 10 e 15 LArm)

Se per l’acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d’acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso2 della legge.

Se non vi sono indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento quando l’acquirente:

  1. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell’articolo 110 numeri2 e 3 del Codice penale4; oppure

  2. presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.

Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale dall’acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.

L’estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al contratto scritto.

Art. 14 cpv.1 lett. c

I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi:

c. armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;

Art. 16 cpv.1

Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma vietata giusta l’articolo5 capoverso 1 lettera a della legge, si deve chiedere all’Ufficio centrale Armi la relativa omologazione.

Art. 17 cpv.3

L’Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi industriali o per collezioni. L’autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri.

Art. 18 cpv.1 periodo introduttivo e lett. e nonché cpv.2 e 4

Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

e. piani dei locali commerciali e relative indicazioni.

L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.

Il titolare di una patente di commercio di armi valida all’estero che intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera.

Art. 22 cpv.1 e 2

Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’importazione, d’esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia della patente di commercio di armi, all’Ufficio centrale Armi.

L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.

Art. 23 cpv.1 e 2

Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un’autorizzazione di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi.

L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.

Art. 24 Autorizzazione d’importazione

(art. 25 cpv. 1 LArm)

Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

  1. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;

  2. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda un’attestazione giusta l’articolo 12 capoverso3 della legge.

L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.

L’autorizzazione consente l’importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. È valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

Art. 25 Autorizzazione d’esportazione e di transito

(art. 25 cpv. 2 LArm)

Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia di un documento ufficiale di legittimazione, all’autorità competente.

L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.

L’autorizzazione è valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

Art. 25a Autorizzazione d’importazione, d’esportazione e di transito per agenti di scorta

Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco portatili con la relativa munizione, necessita unicamente di un’autorizzazione d’importazione.

L’autorizzazione d’importazione dà diritto all’importazione e alla riesportazione ripetute di un’unica arma con la relativa munizione. L’autorizzazione è valida per un anno.

L’esportazione e la reimportazione nonché il transito di armi da fuoco portatili con la relativa munizione sono rette dalle disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

Art. 26 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione

(art. 25 cpv. 4 LArm) L’autorizzazione d’importazione o d’esportazione non è necessaria per:

  1. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali;

  2. gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati;

  3. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e la reimportano;

  4. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e la riesportano.

Art. 27 Eccezioni all’obbligo di denunzia al momento dell’importazione o dell’esportazione

(art. 23 LArm) Sono esentati dall’obbligo di denunzia secondo l’articolo6 della legge del 1° ottobre 19255 sulle dogane:

a. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali, se le armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 19906 relativa all’ammissione temporanea;

  1. gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, se importano o riesportano la loro arma con la relativa munizione;

  2. le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero, se la reimportano e se non si tratta di materiale bellico;

  3. le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera, se la riesportano e se non si tratta di materiale bellico.

Art. 29 Permesso di porto di armi

(art. 27 LArm)

Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo all’autorità competente con i seguenti allegati:

  1. copia di un documento ufficiale di legittimazione;

  2. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;

  3. due fotografie recenti formato passaporto.

L’autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, i candidati sono ammessi agli esami.

La parte pratica dell’esame è obbligatoria soltanto per le armi da fuoco portatili.

Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l’esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all’esame teorico, se le prescrizioni legali non hanno subito modifiche significative e non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l’uso dell’arma.

Art. 30 Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici, agenti di scorta incaricati dallo Stato e al personale di compagnie di navigazione aerea estere

(art. 27 cpv. 5 LArm)

L’Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

In occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, l’Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di scorta incaricati dallo Stato.

L’Ufficio centrale Armi può rilasciare a compagnie di navigazione aerea estere permessi quadro per l’esercizio di mansioni di sicurezza. Il permesso quadro disciplina i luoghi d’impiego, il tipo di armi, la collaborazione con le autorità locali e la portata delle mansioni di sicurezza, in particolare:

  1. l’esercizio di mansioni di sicurezza negli aeroporti;

  2. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;

  1. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;

  2. la protezione delle succursali.

Sulla base di un permesso quadro giusta il capoverso3, l’Ufficio centrale Armi rilascia a dipendenti di tali compagnie di navigazione aerea permessi di porto di armi. Prima del rilascio, può richiedere le informazioni necessarie.

Art. 32 cpv.2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e le autorizzazioni (art. 10 cpv.1, 18 cpv.1, 22 cpv.1, 23 cpv.1, 24 cpv.1, 25 cpv.1, 25a cpv.1, 29 cpv.1 e 47 cpv. 4). I moduli possono essere richiesti alle autorità cantonali competenti o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 35 periodo introduttivo e lett. a, b, c n. 1, g nonché l-t

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:

  1. permesso d’acquisto di armi per: Fr. 1. armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi pirotecnici 20.– 2. spray per l’autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.– 3. armi da fuoco portatili 50.– 4. altre armi 50.– 5. parti essenziali di armi 20.–

  2. proroga dell’autorizzazione d’importazione, esportazione o transito o del permesso d’acquisto di armi 10.–

  3. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di: 1. pugnali e coltelli ai sensi dell’articolo 7 della presente ordinanza 20.–

  4. attestazione dell’Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm) 50.–

  5. autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni al titolare di una patente di commercio di armi 150.–

  6. autorizzazione di transito, a titolo professionale, di armi o munizioni a un’impresa di trasporti 50.–

  7. autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo non professionale, di armi o munizioni 50.–

  8. autorizzazione d’importazione di armi e munizioni ad agenti di scorta (art. 25a OArm) 100.–

  1. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame) 200.–

  2. autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3 OArm) 50.–

  3. autorizzazione dell’Ufficio centrale Armi a cittadini di determinati Stati (art. 9 cpv. 2 OArm) 50.–

  4. permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 3 OArm) 500.–

  5. permesso di porto di armi al personale di compagnie di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 4 OArm) 50.–

Art. 40 Compiti

(art. 39 LArm)

L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. gestisce una banca dati automatizzata sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 14 LArm);

  2. gestisce una banca dati sulla revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA, art. 30 e 31 LArm);

  3. gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche di armi e munizioni;

  4. verifica l’autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm);

  5. rilascia attestazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso4 della legge;

  6. rilascia e rinnova le autorizzazioni d’importazione, esportazione e transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 LArm);

  7. rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 30 capoversi3 e 4 della presente ordinanza;

  8. effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm);

  9. presta consulenza ai cittadini e all’amministrazione (art. 39 cpv. 2 LArm);

  10. esegue omologazioni e controlli di armi;

  11. effettua controlli ai sensi dell’articolo 33 capoverso3 della presente ordinanza;

  12. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione, in particolare riceve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;

  13. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;

  14. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, tutti i moduli legalmente previsti.

L’Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso1 lettere c, d e

j. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.

Art. 41 Diritto d’accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA

Soltanto l’Ufficio centrale Armi ha il diritto d’accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA.

Art. 42 Contenuto della DEWA e della DEBBWA

La DEWA contiene i dati seguenti:

  1. cognome, nome, cognome alla nascita, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro dell’acquirente;

  2. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma nonché data dell’alienazione;

  3. data della registrazione nella banca dati.

Oltre ai dati menzionati nel capoverso1, la DEBBWA contiene i dati seguenti:

  1. circostanze che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione;

  2. circostanze che hanno giustificato il sequestro;

  3. altre decisioni in merito alle armi sequestrate.

Art. 43 titolo e periodo introduttivo

Comunicazione dei dati della DEWA e della DEBBWA I dati della DEWA e della DEBBWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali: ...

Art. 45 periodo introduttivo

Sono cancellati dalla DEWA e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone: ...

Art. 46 cpv. 2-4

Le autorità doganali comunicano alle autorità che rilasciano autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d’importazione, esportazione o transito. Su richiesta, forniscono all’Ufficio centrale Armi informazioni sull’importazione, esportazione o transito di armi.

Se nel corso di controlli constatano infrazioni secondo l’articolo 33 della legge, le autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla competente polizia cantonale.

Se l’intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, le autorità doganali, d’intesa con essa, stendono il verbale di accertamento e lo trasmettono, in- sieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l’apertura di un procedimento penale.

Art. 47 cpv. 2-4

La revoca di autorizzazioni cantonali e il sequestro di armi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi.

Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo informa le autorità federali preposte all’esecuzione della legislazione sul materiale bellico.

Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l’articolo 13 della legge.

Art. 48 cpv.1 e 3

I permessi cantonali eccezionali (art.5 cpv.3, 19 cpv.2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri.

Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un’autorizzazione per l’importazione o la mediazione di più di un’arma, di più di una parte essenziale di arma o di più di un accessorio di arma a condizione che:

  1. dette persone possano comprovare che tali armi, parti essenziali o accessori di armi sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità ai sensi dell’articolo2 capoverso1 della legge e di ditte addette alla sicurezza; oppure

  2. dette persone possano comprovare che coloro che hanno fatto l’ordinazione sono in possesso di un’autorizzazione eccezionale per le armi, parti essenziali o accessori di armi in questione.

Art. 50 n. 3

3. L’ordinanza del 25 febbraio 19987 concernente il materiale bellico è modificata come segue:

Art. 9a Agevolazioni per agenti di scorta incaricati dallo Stato

Le armi da fuoco portatili e la relativa munizione che agenti di scorta incaricati dallo Stato esportano o fanno transitare in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati non sottostanno né all’obbligo di autorizzazione né all’obbligo di denunzia.

Art. 9b Procedura semplificata

Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare oppure trasportare in transito armi da fuoco portatili e la relativa munizione necessita, per ogni arma e relativa munizione, unicamente di un’autorizzazione d’esportazione o di transito. Detta autorizzazione è valida per un anno e dà diritto a ripetuti passaggi della frontiera.

L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco portatili con la relativa munizione nell’ambito di detta attività sono rette dalla legislazione sulle armi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001. Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA (art. 40 cpv.1 lett. b, 41-43 e 45) valgono fino al 31 dicembre 2003.

16 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2583 Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.