514.511
Ordinanza 514.511 concernente il materiale bellico
(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
del 25 febbraio 1998 (Stato 17 aprile 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 3, 15 capoverso2, 17 capoverso 3, 20 capoversi 3, 26, 29, 30, 31, 43 e 47 della legge federale del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB); nonché l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina le autorizzazioni di principio e le autorizzazioni specifiche per la fabbricazione, la mediazione, l’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico nonché l’autorizzazione per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni.
L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai punti franchi svizzeri e ai territori fuori della linea doganale svizzera.
Art. 2 Materiale bellico
(art. 5 LMB) Per materiale bellico si intendono i beni elencati nell’allegato1.
Sezione 2 Autorizzazione di principio
Art. 3 Domanda
(art. 9 LMB) Alla domanda di autorizzazione di principio devono essere allegati:
a. un elenco del materiale bellico per il quale è richiesta l’autorizzazione;
RU 1998 808
le autorizzazioni federali o cantonali eventualmente necessarie conformemente alla legislazione sulle armi;
un estratto del registro di commercio;
un estratto del registro d’imposta;
un estratto del registro delle esecuzioni;
per le persone fisiche, un certificato di domicilio.
Art. 4 Ritiro e revoca
(art. 11 LMB)
L’autorizzazione di principio per la fabbricazione è ritirata se non è stata utilizzata per cinque anni.
Le autorizzazioni di principio per il commercio e la mediazione sono ritirate se non sono state utilizzate per tre anni.
Se l’autorizzazione di principio è revocata, ritirata o, per altri motivi, è divenuta priva d’oggetto, il materiale bellico detenuto dal titolare dell’autorizzazione è realizzato o liquidato sotto la sorveglianza del Segretariato di Stato dell’economia (Seco)3.
Sezione 3 Autorizzazioni specifiche
Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
(art. 22 LMB) In caso di autorizzazione per affari con l’estero e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB occorre considerare:
il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale;
la situazione all’interno del Paese destinatario, segnatamente in relazione al rispetto dei diritti umani;
gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo;
il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;
la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 4 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 6 Autorizzazione di mediazione
(art. 15 seg. LMB)
Chi, in Svizzera, fabbrica materiale bellico in un’officina propria, può svolgere attività di mediazione senza un’autorizzazione specifica soltanto se l’autorizzazione di principio per la mediazione è stata rilasciata per prodotti analoghi a quelli fabbricati nello stabilimento di produzione.
Per la mediazione di materiale bellico verso gli Stati di cui all’allegato2 occorre un’autorizzazione di principio ma non un’autorizzazione specifica; i mediatori a titolo professionale devono tuttavia essere in possesso di un’autorizzazione di principio.
Art. 7 Autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni
(art. 20 seg. LMB) Non è necessaria alcuna autorizzazione specifica per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», o il conferimento di diritti sugli stessi beni verso gli Stati di cui all’allegato2.
Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali
La fornitura da e per rappresentanze diplomatiche e consolari nonché da e per organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è equiparata all’importazione e all’esportazione.
Art. 9 Agevolazioni per partecipanti a manifestazioni di tiro
Non sono sottoposte ad autorizzazione le armi provvisoriamente importate o esportate da un tiratore svizzero o straniero al fine di partecipare a gare o esercitazioni di tiro.
Art. 9a4 Agevolazioni per agenti di scorta incaricati dallo Stato
Le armi da fuoco portatili e la relativa munizione che agenti di scorta incaricati dallo Stato esportano o fanno transitare in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati non sottostanno né all’obbligo di autorizzazione né all’obbligo di denunzia.
Art. 9b5 Procedura semplificata
Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare oppure trasportare in transito armi da fuoco portatili e la relativa munizione necessita, per ogni arma e relativa munizione, unicamente di
Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RS 514.541).
un’autorizzazione d’esportazione o di transito. Detta autorizzazione è valida per un anno e dà diritto a ripetuti passaggi della frontiera.
L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco portatili con la relativa munizione nell’ambito di detta attività sono rette dalla legislazione sulle armi.
Sezione 4 Certificati di importazione
Art. 10 Certificato di importazione
Su richiesta scritta dell’importatore, il Seco rilascia, assieme all’autorizzazione di importazione, un certificato di importazione ufficiale per l’importazione di materiale bellico se:
lo Stato che fornisce il materiale bellico lo richiede esplicitamente; e
il richiedente è domiciliato sul territorio doganale svizzero ed è iscritto in un registro di commercio svizzero o del Liechtenstein.
Esso può subordinare il rilascio di certificati di importazione alla presentazione di prove relative all’importazione prevista (copie delle ordinazioni ecc.), nonché all’utilizzazione finale del materiale bellico.
Esso vigila sulle importazioni di beni per i quali ha rilasciato i certificati di importazione.
Art. 11 Oneri
L’importatore deve importare il materiale bellico per il quale è stato rilasciato un certificato di importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere prorogato su richiesta scritta e motivata.
Egli deve dimostrare al Seco l’avvenuta importazione mediante la bolletta doganale originale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione della bolletta doganale. Le importazioni provvisorie con il Carnet ATA o carta di passo non sono considerate sdoganamenti.
Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente
Se il materiale bellico per il quale è stato rilasciato il certificato di importazione non è importato in Svizzera, il certificato deve essere restituito al Seco.
Se il certificato di importazione non può più essere richiesto all’autorità estera o se solo una parte del materiale bellico notificato è importato, l’importatore deve darne comunicazione scritta al Seco entro il termine fissato per l’importazione del materiale.
Sezione 5 Procedura d’autorizzazione
Art. 13 Autorità di rilascio
Fatti salvi i capoversi2, 2bis e 3, il Seco è l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni.6
L’Ufficio federale di polizia7 è l’autorità preposta al rilascio di autorizzazioni di fabbricazione e di importazione per munizioni e componenti di munizioni per armi da fuoco portatili ai sensi della legge federale del 25 marzo 19778 sugli esplosivi. La procedura è retta dall’ordinanza del 26 marzo 19809 sugli esplosivi.
L’Ufficio centrale Armi è l’autorità preposta al rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da fuoco portatili, parti essenziali di armi da fuoco portatili, munizioni ed elementi di munizioni per armi da fuoco portatili. La procedura è retta dall’ordinanza sulle armi del 21 settembre 199810. 11
È fatta salva la competenza per il transito nell’ambito di sorvoli (art. 3a dell’O del 17 ott. 198412 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo).
Art. 14 Procedura
(art. 29 LMB)
Il Seco decide delle domande di autorizzazione di principio, dopo aver sentito l’Ufficio federale di polizia.
Per le autorizzazioni di affari con l’estero (art. 22 LMB) e la conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB decide il Seco d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il Seco decide inoltre d’intesa con:
i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento;
l’Ufficio federale dell’energia se sono in gioco interessi in materia nucleare.
I servizi interessati decidono quali domande ai sensi del capoverso2 sono rilevanti ai fini della politica estera o di sicurezza e vanno pertanto sottoposte alla decisione del Consiglio federale.
Nuovo testo giusta l’art. 50 cpv.2 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.541).
Nuova espressione giusta il n. II 6 dell’all. dell’O del 17 nov. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 172.213.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[RU 1980 536, 1990 1982, 1998 993, 2000 187 art. 21 n. 9 291 all. n. II8. RU 2001 334
art. 120 ]. Vedi ora l’O del 27 nov. 2000 (RS 941.411).
Introdotto dall’art. 50 cpv.2 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.541).
Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda ai sensi dei capoversi2 e 3, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio federale.
In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, i servizi interessati possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare il Seco a decidere autonomamente.
Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità
Le autorizzazioni di principio e le autorizzazioni specifiche non sono trasferibili.
Le autorizzazioni di importazione, di esportazione e di transito sono valide dodici mesi e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.
Art. 16 Sdoganamento
Le operazioni di sdoganamento al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito sono rette dalle disposizioni previste dalla normativa doganale.
Sezione 6 Controllo e disposizioni amministrative
Art. 17 Contabilità
Sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico come pure la conclusione di contratti giusta l’articolo 20 LMB deve essere tenuta una contabilità. Essa deve permettere di accertare in ogni momento:
le entrate, le uscite, le scorte di materiale bellico;
i nomi e gli indirizzi dei fornitori, dei clienti e dei contraenti;
le date e gli oggetti delle transazioni commerciali.
I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili:
le fatture dei fornitori;
le copie delle fatture inviate ai clienti e ai contraenti; in caso di pagamento in contanti, una dichiarazione firmata dal cliente con la quale certifica di aver ricevuto la merce;
i contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali, «know-how» compreso, concernenti materiale bellico.
Art. 18 Obbligo di diligenza
Chi ha l’obbligo di tenere la contabilità deve accertarsi, prima di consegnare il materiale o di trasferire i beni immateriali, «know-how» compreso, dei dati personali e dell’indirizzo del cliente o del contraente sulla base di un documento ufficiale d’identità, se quest’ultimo gli è sconosciuto.
Art. 19 Controllo
Il Seco esegue i controlli.
Il controllo al confine compete agli organi doganali. Le autorizzazioni di importazione, esportazione e transito devono essere presentate agli organi doganali.
Art. 20 Esame da parte dell’Ufficio federale di polizia
L’Ufficio centrale dell’Ufficio federale di polizia per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico è tenuto in particolare a:
verificare l’arrivo delle forniture nel luogo di destinazione previsto e autorizzato;
eseguire indagini di polizia giudiziaria per determinare se vi sono state infrazioni.
Art. 2113 Misure amministrative
A chi non rispetta le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione e ai certificati di importazione oppure le prescrizioni o le disposizioni emanate in virtù della legislazione sul materiale bellico l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può ritirare le autorizzazioni rilasciate, può rifiutare di prorogarle o di rinnovarle o di rilasciare, per un periodo determinato, nuove autorizzazioni e certificati di importazione.
Sezione 7 Emolumenti
Art. 22 Emolumenti
(art. 31 LMB)
Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:
500 franchi per un’autorizzazione di principio;
250 franchi per la successiva revisione, l’adeguamento o il rilascio di una nuova autorizzazione di principio;
0,8 per cento del valore dei beni, ma almeno a 50 franchi e al massimo a 5000 franchi per le autorizzazioni di importazione o di esportazione;
200 franchi per le autorizzazioni di fabbricazione, di mediazione e di transito nonché per le autorizzazioni necessarie per la conclusione di un contratto giusta l’articolo 20 LMB;
200 franchi più le spese effettive di omologazione secondo la fattura dell’ufficio di controllo per le omologazioni giusta l’articolo 25 capoverso2 lettera c.
Nuovo testo giusta l’art. 50 cpv.2 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.541).
Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso1 lettere a, b, d ed e possono essere aumentati al massimo della metà.
Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.
Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’amministrazione federale delle dogane o ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein.
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 23 Esecuzione
Il Seco esegue la presente ordinanza.
Le informazioni relative alla legislazione sul materiale bellico sono fornite dal Seco.
Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 10 gennaio 197314 sul materiale bellico è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie
Fino all’entrata in vigore della legislazione federale sulle armi sono applicabili le disposizioni seguenti:
non sono rilasciate autorizzazioni di principio per il commercio di armi per il tiro a raffiche;
i Cantoni possono autorizzare l’acquisto di singole armi per il tiro a raffiche nell’ambito delle legislazioni federale e cantonale sulle armi. Essi vigilano sulle collezioni di tali armi;
non sono richieste autorizzazioni per la ricarica, per proprio uso, di munizione destinata al tiro sportivo. Sono salve le disposizioni concernenti le munizioni d’ordinanza.
Fino all’entrata in vigore della legislazione federale sulle armi il Seco è competente per:
a. rilasciare autorizzazioni specifiche per l’importazione da parte di privati, che agiscono a titolo non professionale, di armi da fuoco portatili, considerate materiale bellico;
[RU 1973 120 256, 1978 199, 1980 536 art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 n. II, 1997 17 art. 38 n. 2]
rilasciare autorizzazioni di principio ai destinatari in Svizzera per la mediazione professionale di armi da fuoco portatili, dei loro componenti e delle relative munizioni;
ordinare l’omologazione per distinguere tra un’arma da fuoco portatile semiautomatica e un’arma per il tiro a raffiche; se l’arma in questione è commercializzata, il richiedente può essere tenuto a lasciare in deposito un’arma a scopo comparativo presso l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione.
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
Allegato 115 (art. 2) Elenco del materiale bellico I beni elencati nel presente elenco quale allegato all’ordinanza sul materiale bellico provengono dalla cosiddetta «Munitions List» (ML) del Regime Wassenaar. I numeri delle singole voci corrispondono a quelli della ML. Tutti i beni non contenuti nel presente elenco ma che figurano nella ML rientrano, in quanto «beni militari speciali», nel campo di applicazione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202).
Indice Voce Descrizione dei beni KM 1 Armi da fuoco portatili di ogni calibro KM 2 Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1) KM 3 Munizioni per le armi di cui al punto KM1, 2 o 12 KM 4 Bombe, siluri, razzi, missili KM 5 Materiale per la direzione del tiro KM 6 Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri KM 7 Gas lacrimogeni e agenti antisommossa KM 8 Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti KM 9 Navi da guerra KM 10 Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili KM 11 Apparecchiature elettroniche KM 12 Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità KM 13 Materiali o costruzioni speciali o di protezione KM 14 (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo KM 15 (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo KM 16 Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti KM 17 Altre apparecchiature (robot, ecc.) KM 18 (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo KM 19 Sistemi d’arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)
Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2454).
KM 20 Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori KM 21 Software KM 22 (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo KM 1 Armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia:
delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente riconoscibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento;
delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica;
delle armi da fuoco portatili e die fucili a ripetizione a munizione a percussione periferica;
delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili. Il punto KM1.d. sottopone a autorizzazione anche le armi seguenti: 1. moschetti, fucili e carabine anteriori al 1890 e loro riproduzioni; 2. rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riproduzioni.
I punti KM1.a. – KM1.d. sottopongono a autorizzazione anche armi appositamente progettate per munizioni a salve, non in grado di sparare alcuna munizione di cui al punto KM 3.
Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1), lanciatori e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati:
cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari e cannoni senza rinculo; Il punto KM2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio e loro componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per uno die materiali contemplati nel punto KM2.a.
lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiale pirotecnico. Il punto KM2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.
Descrizione dei beni Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM1, KM2 o KM 12 1. I componenti appositamente progettati comprendono:
pezzi in metallo o plastica quali inneschi a percussione, rivestimenti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metallici per munizioni;
dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi di accensione;
dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una volta sola;
contenitori di combustibile per cariche;
sottomunizioni compresi le bombe, le mine di ridotte dimensioni e i proiettili a guida terminale. 2. Il punto KM 3 non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata.
Bombe, siluri, razzi, missili nonché apparecchiature e accessori connessi, appositamente progettati a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati: Bombe, siluri, granate, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione, prodotti pirotecnici militari, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno die beni contemplati nel punto KM 4). Il punto KM 4 comprende: 1. granate fumogene, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi; 2. ugelli detonatori di missili e ogive di vettori di rientro.
Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati
traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, apparati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli armamenti;
sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integrazione di sensori (sensor integration equipment).
Comprende in particolare anche i traguardi di puntamento, i calcolatori di bombardamento, gli apparati di puntamento e i sistemi destinati al controllo degli armamenti.
KM 6 Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento Nota tecnica: Ai sensi del punto KM 6 il termine «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi. 1. Il punto KM 6 comprende:
i veicoli corazzati con o senza armamento appositamente progettati o modificati a fini di combattimento (inclusi anche i carri armati di soccorso o di ricupero);
altri veicoli di qualsiasi tipo, appositamente progettati o modificati per l’impiego di armi (per es. veicoli da combattimento con o senza armamento, muniti di supporti per armi, di attrezzature per il collocamento di mine o il lancio di munizioni di cui al punto KM 4);
veicoli cingolati appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
2. Per progettazione o modifica appositamente a fini di combattimento di uno dei veicoli terrestri summenzionati si intende la modifica strutturale, elettrica o meccanica che concerne uno o più componenti appositamente progettati. Tali componenti comprendono:
i copertoni a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
i sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici azionati dall’interno del veicolo in moto;
la protezione blindata di parti importanti (per es. serbatoi per il carburante o cabine);
speciali rinforzi strutturali per il montaggio di supporti di armi.
3. Il punto KM 6 non sottopone ad autorizzazione i veicoli civili o i furgoni blindati per il trasporto di valori.
Gas lacrimogeni e agenti antisommossa: 1. CA: cianuro di bromobenzile (CAS 5798-79-8); 2. CS: o-clorobenzilidenmalononitrile (CAS 2698-41-1); 3. CN: fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CAS 532-27-4); 4. CR: dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (CAS 257-07-8). 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione:
bromoacetato di etile;
bromuro di xilile;
bromuro di benzile;
ioduro di benzile;
bromo acetone;
bromuro di cianogeno;
bromo-metiletilchetone;
cloro-acetone;
iodacetato di etile;
iodacetone.
2. Non sono sottoposti a autorizzazione i gas lacrimogeni o altri agenti antisommossa imballati singolarmente e utilizzati per autodifesa.
KM 8 Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti:
a. esplosivi e propellenti che rispondono ai parametri seguenti: 1. qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 Gpa (340 kbar); 2. esplosivi organici in grado di produrre pressioni di detonazione di 25 Gpa (250 kbar) o più, stabili a temperature di 250 °C (523 K) o più per un periodo uguale o superiore a
minuti; 3. propellenti solidi (UN Class1.1) con impulso teorico specifico (in condizioni normali maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio; 4. propellenti solidi (UN Class1.3) con impulso teorico specifico di 230 secondi per composti non alogenati, maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati e maggiore di 266 secondi per composti metallizzati; 5. propellenti per bocche da fuoco dotati di forza costante maggiore di 1200 kjoule/kg; 6. esplosivi, propellenti o materiali pirotecnici che possono mantenere un tasso di combustione costante maggiore di
mm al secondo nelle condizioni di pressione normale di 6,89 Mpa (68,9 bar) alla temperatura di 21 °C (294 K); oppure 7. propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo maggiore del 5 % a -40 °C (233 K);
prodotti pirotecnici militari;
altre sostanze come segue:
1. combustibili per aeromobili appositamente progettati a fini militari; 2. materiali militari contenenti agenti gelificanti per combustibili idrocarbonati appositamente concepiti per i lanciafiamme o le munizioni incendiarie, quali stearati metallici o palmitati (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e geli- 3. ossidanti liquidi costituiti da acido nitrico fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro di ossigeno o che ne contengono. I combustibili per aeromobili sottoposti a autorizzazione del punto KM8.c.1. sono prodotti finiti e non loro componenti.
KM 9 Navi da guerra e accessori come segue nonché loro componenti appositamente progettati a fini di combattimento:
navi da combattimento o navi appositamente progettate o modificate per l’attacco o per la difesa (di superficie o sottomarine), trasformate o meno in vista della loro utilizzazione commerciale, indipendentemente dal loro stato di manutenzione e di servizio e dalla presenza o meno di sistemi di lancio di armi o di una corazzatura e loro carene o parti di carene;
motori come segue:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini aventi le due caratteristiche seguenti:
potenza di uscita di1,12 MW (1500 CV) o più;
velocità di rotazione di 700 giri/min o più;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi le caratteristiche seguenti:
potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1000 CV);
immersione rapida;
raffreddati a liquido; e
ermetici;
3. motori diesel amagnetici con potenza di uscita di 37,3 KW (50 CV) o più e amagnetici per oltre il 75 % della massa. Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, come segue:
aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro componenti appositamente progettati;
altri aeromobili, appositamente progettati o modificati a fini di attacco militare;
motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati;
aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli aerei con guida a distanza (RPVs, remotely piloted air vehicles) e veicoli autonomi programmabili, appositamente progettati o modificati a fini di combattimento e loro lanciatori, supporti a terra e apparecchiature associate per il comando e il controllo.
1. Il punto KM10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini militari che:
non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari; e
sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante.
2. Il punto KM10.c. non sottopone ad autorizzazione:
i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, autorizzati dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere utilizzati su aeromobili civili, nonché loro componenti appositamente progettati;
i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati.
3. Ai sensi dei punti KM10.b. e KM10.c. relativi ai componenti appositamente progettati e materiali associati per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati a fini di combattimento, sono compresi soltanto i componenti militari e i materiali militari associati necessari alla modifica. 4. Il punto KM10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricognizione.
Apparecchiature elettroniche, non specificate dal presente elenco, appositamente progettate a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati Il punto KM 11 comprende:
le apparecchiature di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM), comprese le apparecchiature elettroniche di disturbo e contro disturbo, cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure;
le apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori e i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei in ricevitori sonar.
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) come segue nonché loro componenti appositamente progettati: Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fallire la missione. 1. Il punto KM12 comprende le seguenti apparecchiature qualora siano appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia cinetica ad alta velocità:
sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità maggiori di1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica (electric armour), di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione e di manipolazione del combustibile, interfacce elettriche fra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando della torretta;
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno prodotto;
cercatori per autoguida, sistema di guida e propulsione per il cambiamento di direzione (accelerazione laterale) per proiettili. 2. Il punto KM12 sottopone ad autorizzazione i sistemi d’arma che impiegano uno dei seguenti metodi di propulsione:
elettromagnetico;
elettrotermico;
a plasma;
a gas leggeri; o
chimico (se usato in combinazione con uno dei metodi menzionati nelle lettere da a a d). 3. Il punto KM12 non sottopone ad autorizzazione la tecnologia relativa all’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. 4. per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sotto-calibri o utilizzanti solo propulsione chimica, e loro munizioni, confronta i punti KM1, KM2, KM 3 e KM 4.
KM 13 Materiali o costruzioni speciali o di protezione e loro componenti come segue:
piastre blindate, come segue: 1. fabbricate per adempiere una norma militare o una specificazione militare; o 2. adatte a fini di combattimento;
costruzioni di materiali metallici e non metallici o relative combinazioni, appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari. Il punto KM 13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o costruire rifugi militari (shelters).
KM 14 (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo KM 15 (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo KM 16 Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti la cui utilizzazione in un bene sottoposto ad autorizzazione può essere determinata in base alla composizione, alla geometria o alla funzione e che sono appositamente progettati per un bene contemplato nei punti KM1, KM2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM10, Km12 o KM 19 KM 17 Altre apparecchiature, materiali e biblioteche come segue nonché loro componenti appositamente progettati:
a. robot, controllori di robot e dispositivi di estremità di robot, appositamente progettati a fini di combattimento;
biblioteche (banche dati tecniche parametriche), appositamente progettate a fini di combattimento con i materiali contemplati dal presente elenco;
apparecchiature di produzione di energia e di propulsione nucleare, compresi i reattori nucleari, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
Nota tecnica: Ai sensi del punto KM 17 per «biblioteca» (banca dati tecnica parametrica) si intende una collezione di informazioni tecniche a carattere militare la cui consultazione permette di aumentare le prestazioni dei materiali e dei sistemi militari.
(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo Sistemi d’arma ad energia diretta come segue e loro componenti appositamente progettati:
sistemi a laser appositamente progettati per distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
sistemi a radiofrequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione.
1. I sistemi d’arma ad energia diretta di cui al punto KM 19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:
laser a impulsi o a onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella effettuata con munizioni convenzionali;
acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.
2. Il punto KM 19 comprende le apparecchiature seguenti se appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia diretta:
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza e di manipolazione combustibile;
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio;
sistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione;
apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di puntamento del fascio;
apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro i bersagli multipli;
Descrizione dei beni
ottiche adattive e dispositivi di coniugazione di fase (phase conjugators);
iniettori di corrente per fasci di ioni di idrogeno negativi;
componenti di acceleratore (accelerator components) qualificati per impiego spaziale;
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi (negative ion beam funnelling equipment);
apparecchiature per il controllo e l’orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;
nastri qualificati per impiego spaziale per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.
Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e a superconduttori, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni da combattimento terrestri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al presente elenco, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a -170°C (103 K); Il punto KM 20.a. comprende i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.
b. apparecchiature elettriche e superconduttori (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni da combattimento terrestri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al presente elenco e in grado di funzionare durante il moto. Il punto KM 20.b. non sottopone a autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.
Software come segue: Software, appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di beni contemplati dal presente elenco. (Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo Allegato 216 (art. 6 e 7) Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB Argentina Australia Austria Belgio Canada Repubblica Ceca Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Grecia Irlanda EIRE Italia Lussemburgo Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Spagna Stati Uniti d’America Svezia Ungheria
Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2454).