RU 2001 1505
Legge federale
che modifica il decreto federale concernente il controllo
del sangue, dei suoi derivati e degli espianti
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 19981,
decreta:
I
Il decreto federale del 22 marzo 19962 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti è modificato come segue:
Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso2 e 69 della Costituzione federale3; ...
Art. 4 Obbligo generale di diligenza
Chi tratta sangue, suoi derivati o espianti deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza, affinché la salute della popolazione e in particolare delle persone che donano o ricevono tali prodotti non sia messa in pericolo.
Art. 18 Obbligo di notifica e di autorizzazione per espianti umani
Chiunque preleva, conserva, mette in commercio o trapianta espianti umani deve informarne il servizio federale competente.
Chiunque importa o esporta espianti umani o, dalla Svizzera, li mette in commercio all’estero, necessita di un’autorizzazione d’esercizio del servizio federale competente.
Art. 18a Espianti animali
Il trapianto sull’essere umano di espianti animali necessita di un’autorizzazione del servizio federale competente.
Gli espianti animali possono essere trapiantati sull’essere umano nell’ambito di una sperimentazione clinica se, con un’elevata probabilità, si può escludere un rischio d’infezione per la popolazione e se v’è d’attendersi un’utilità terapeutica del trattamento.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Gli espianti animali possono essere trapiantati sull’essere umano nell’ambito di un trattamento standard se, secondo lo stato della scienza e della tecnica, si può escludere un rischio d’infezione per la popolazione e se l’utilità terapeutica del trattamento è dimostrata sulla base di sperimentazioni cliniche.
Art. 19 Esame obbligatorio
Chiunque esercita un’attività di cui agli articoli 18 o 18a deve sincerarsi che l’espianto, il donatore o l’animale dal quale è stato prelevato siano stati esaminati per verificare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.
Art. 20 cpv.1 lett. b e cpv. 3
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il trattamento di espianti. Stabilisce segnatamente:
b. i presupposti per ottenere l’autorizzazione (art. 18 cpv.2 e 18a) nonché la procedura di autorizzazione;
Il Consiglio federale disciplina gli obblighi del titolare dell’autorizzazione per il trapianto sull’essere umano di espianti animali. Stabilisce segnatamente:
l’obbligo di effettuare controlli medici costanti del ricevente di un espianto animale;
l’obbligo di informare immediatamente le autorità competenti qualora accerti fatti rilevanti per la protezione della salute;
l’obbligo di registrare tutti i dati rilevanti per la protezione della salute e di metterli a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta;
la durata di conservazione dei dati registrati.
Art. 20a Misure di protezione straordinarie
Se il titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 18a informa le autorità competenti di avere accertato un fatto che potrebbe essere rilevante per la protezione della salute della popolazione o di singole persone, le autorità competenti ordinano immediatamente tutte le misure necessarie.
Art. 33 cpv.1 lett. a
Chiunque intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l’articolo 32:
a. compie senza autorizzazione atti per i quali è necessaria un’autorizzazione o non soddisfa gli oneri connessi a un’autorizzazione (art. 5, 6, 18 cpv.2 e
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.4
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2001.
23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |