RU 2001 2513
Ordinanza
concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova, OU)
Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle uova è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 21 capoverso2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 21 capoverso2 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari (LDerr),
Art. 2 Assegnazione delle quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.
Art. 3 e 4
Abrogati
Art. 8 Assegnazione delle quote del contingente doganale
Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.
Art. 9
Abrogato
Art. 13, rubrica e cpv. lett. a e d nonché cpv.12
Impiego dei mezzi finanziari
La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova serve:
al finanziamento completivo dei pagamenti diretti a favore delle aziende che detengono ovaiole in modo particolarmente rispettoso degli animali conformemente all’articolo 76 LAgr;
al versamento di contributi d’investimento a favore delle aziende con sistemi di detenzione particolarmente rispettosi degli animali.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) amministra la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova, decide delle domande di contributi sulla base dei mezzi finanziari disponibili e versa i contributi ai beneficiari.
Art. 13a Contributo d’investimento
Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell’articolo2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 OPD ricevono un contributo d’investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).
Non viene versato alcun contributo d’investimento per stalle con meno di una unità di bestiame grosso (UBG) e se per la ristrutturazione o la costruzione sono stati concessi crediti d’investimento giusta l’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui miglioramenti strutturali.
Il contributo d’investimento ammonta a 600 franchi per UBG, al massimo tuttavia alla metà dei costi di costruzione.
La domanda dev’essere presentata all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori utilizzando il modulo previsto a tal fine e fornendo informazioni utili. Dal 1o ottobre 2006 non potranno più essere presentate domande.
L’Ufficio federale versa il 50 per cento del contributo d’investimento dopo l’inizio dei lavori e il rimanente 50 per cento a progetto di costruzione ultimato. Il richiedente deve provare all’Ufficio federale l’inizio e la conclusione del progetto di costruzione inoltrando un’attestazione scritta della competente autorità comunale.
Art. 15 cpv.1 e 5
Su domanda, i produttori di uova che soddisfano le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 OPD6 ricevono, per tre anni nel periodo 1997-2003, un contributo di riconversione, che ammonta a7.50 franchi l’anno per gallina ovaiola, prelevato dalla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. Hanno diritto ai contributi esclusivamente i produttori di uova che già prima del 2002 avevano ricevuto almeno una volta un contributo di riconversione.
Abrogato
Art. 16 -18
Abrogati
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 dicembre 19987 sui pagamenti diretti (OPD) è modificata come segue:
Art. 62 cpv.1 lett. c e d nonché cpv.2 lett. c e d
Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue:
ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280 franchi
polli da ingrasso e tacchini 180 franchi.
Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue:
ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamenti (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280 franchi
polli da ingrasso e tacchini 280 franchi.
III
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.
L’articolo 13a è applicabile fino al 31 dicembre 2006.
21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |