Fonte

910.13

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

del 7 dicembre 1998 (Stato 28 maggio 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi 4 e 5, 74 capoversi 4 e 5, 75 capoverso2 e 177 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Titolo 1 Disposizioni generali

Capitolo 1 Tipi di pagamenti diretti

Art. 1

I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali e i contributi ecologici.

Per pagamenti diretti generali s’intendono:

  1. i contributi di superficie;

  2. i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo;

  3. i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione;

  4. i contributi di declività.

Per contributi ecologici s’intendono:

  1. i contributi per la compensazione ecologica;

  2. i contributi per la produzione estensiva di cereali e colza;

  3. i contributi per l’agricoltura biologica;

  4. i contributi per la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze.

RU 1999 229

Capitolo 2 Diritto ai contributi

Art. 2 Gestori aventi diritto ai contributi

Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore di un’azienda il quale ha il domicilio civile in Svizzera.

Non hanno diritto ai pagamenti diretti:

  1. le persone giuridiche;

  2. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni;

  3. i gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova.

Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se:

  1. nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;

  2. gestiscono l’azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell’azienda;

  3. nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e

  4. il valore contabile della sostanza dell’affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.3 4 Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto

a. da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante: 1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure 2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.;

b. da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone: 1. svolge una funzione dirigenziale, oppure 2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.4

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l’azienda da una persona giuridica e che: 1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure 2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.5

Art. 3 Azienda pastorizia

Nel caso di aziende pastorizie, il pastore ha diritto ai pagamenti diretti per la superficie agricola utile necessaria ad assicurare la base foraggera al proprio bestiame detenuto durante il foraggiamento invernale.

Art. 4 Superfici che danno diritto ai pagamenti diretti

Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali e serre con fondamenta fisse.

Le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare danno diritto unicamente a contributi di superficie, contributi per l’agricoltura biologica e contributi per la produzione estensiva di cereali e colza. Le quote dei contributi ammontano al 75 per cento delle quote nazionali.

Nel caso di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione viene computata unicamente la superficie coltivata per tradizione familiare nella zona limitrofa estera.

Le superfici all’estero non coltivate per tradizione familiare non danno diritto a pagamenti diretti.

Capitolo 3 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Sezione 1 Prestazioni ecologiche

Art. 5 Congrua detenzione degli animali da reddito

Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali in materia di produzione agricola devono essere rispettate.

Art. 6 Bilancio di concimazione equilibrato

I cicli degli elementi nutritivi devono essere possibilmente chiusi e il numero degli animali da reddito va adattato alle condizioni locali.

Il bilancio degli elementi nutritivi deve mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.

Introdotto dal n. I dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

La quantità di fosforo e di azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.

Art. 7 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica

Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda.

Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero 3.1 dell’allegato.

Gli alberi giusta l’articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell’allegato sono computabili nella misura di un’ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.

Gli alberi presi in considerazione giusta il capoverso 3 non possono rappresentare più della metà della superficie di compensazione ecologica secondo il capoverso1.

Lungo corsi d’acqua in superficie, siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, dev’essere creata una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.

Art. 8 Avvicendamento disciplinato delle colture

Le rotazioni colturali devono essere impostate in modo da prevenire parassiti e malattie.

Le quote delle colture e le rotazioni colturali devono essere concepite in modo da evitare il più possibile l’erosione, la compattazione del suolo e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti per il trattamento delle piante.

Art. 9 Adeguata protezione del suolo

Per adeguata protezione del suolo s’intende in particolare la prevenzione dell’erosione e dell’uso eccessivo di sostanze chimiche.

La protezione del suolo è favorita mediante una copertura ottimale del suolo, mediante misure atte a impedire l’erosione a valle e mediante l’uso di concimi e di prodotti per il trattamento delle piante rispettosi del suolo.

Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante

Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, va data la priorità all’utilizzazione di meccanismi naturali di regolazione e ai procedimenti biologici e meccanici.

Nel caso di provvedimenti fitosanitari diretti devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di avvertimento. Per la selezione dei prodotti per il trattamento delle piante si ricorre a criteri decisionali basati sul profilo dei rischi.

Determinati tipi di intervento o di prodotti per il trattamento delle piante sono prescritti o vietati conformemente all’allegato.

Art. 11 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica è data se:

  1. le prescrizioni degli articoli 3, 6–16 e 38–39 dell’ordinanza del 22 settembre 19976 sull’agricoltura biologica sono rispettate; e

  2. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l’articolo 7 e il numero 3 dell’allegato sono soddisfatte.

Art. 12 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più aziende assieme

Il Cantone può autorizzare che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sia fornita, integralmente o in parte, da più aziende assieme, se:

  1. i loro centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e

  2. la collaborazione è disciplinata contrattualmente.

Art. 13 Scambio di superfici

Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che si sono annunciate per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Art. 14 Regole tecniche

Le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sono descritte nell’allegato.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può riconoscere regole conformi alle prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o a prescrizioni almeno equivalenti.

Art. 15 Eccezioni

Colture secondarie su superfici il cui totale non supera le 20 are possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

In caso di forza maggiore, il Cantone può tollerare inadempienze alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Il caso di forza maggiore deve essere notificato per scritto all’autorità cantonale competente, allegando le relative prove, entro dieci giorni dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza.

Sono in particolare considerati casi di forza maggiore:

  1. la morte del gestore;

  2. l’espropriazione di una parte importante della superficie dell’azienda se questa espropriazione non era prevedibile il giorno della presentazione della domanda;

  3. la distruzione degli edifici dell’azienda destinati alla stabulazione;

  4. una catastrofe naturale grave o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che danneggia in modo importante la superficie dell’azienda;

  5. una epizoozia che colpisce interamente o parzialmente l’effettivo degli animali dell’azienda;

  6. gravi danni alle colture dovuti a malattie, a parassiti o a condizioni meteorologiche straordinarie.

Sezione 2 Prova

Art. 16

Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all’autorità cantonale la prova che gestisce l’intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o alle regole riconosciute dall’Ufficio federale.

L’attestazione di un’organizzazione di controllo designata dal Cantone o di un servizio accreditato dall’Ufficio federale di metrologia e accreditamento7 conformemente alla norma EN 45004 vale come prova.

Capitolo 4 Valori limite relativi ai pagamenti diretti, limitazione

e graduazione dei pagamenti

Art. 17 Superficie utile minima necessaria

I pagamenti diretti sono versati unicamente al gestore che dirige un’azienda di almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti conformemente all’articolo 4; questo limite è di 50 are per le aziende con colture speciali e di 30 are per le aziende con vigneti situati in zone in forte pendenza e zone terrazzate.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del

giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 18 Volume di lavoro minimo necessario

I pagamenti diretti sono versati unicamente se l’azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,3 unità standard di manodopera.

Per il calcolo delle unità standard di manodopera ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sulla terminologia agricola sono presi in considerazione:

  1. le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 4;

  2. gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28 e 29, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento;

  3. le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli articoli 35, 54 e 57.9

Art. 19 Limiti d’età

Non sono versati pagamenti diretti ai gestori che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione.

Se un’azienda è gestita da una società di persone, è determinante l’età del gestore più giovane. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.10

Art. 20 Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali

Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente:

Classe di dimensione Superficie che dà diritto Effettivo di animali che dà diritto Riduzione ai pagamenti diretti ai pagamenti diretti della quota del contributo

fino a 30 ha fino a 45 UBG 0%

oltre 30 fino a60 ha oltre 45 fino a 90 UBG 25 %

oltre60 fino a 90 ha oltre 90 fino a 135 UBG 50 %

oltre 90 ha oltre 135 UBG 100 %

Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la produzione estensiva di cereali e colza, contributi per l’agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l’uscita regolare all’aperto.

Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Art. 2111 Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera

L’ammontare massimo dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera è di

000 franchi.

Le unità standard di manodopera sono calcolate in base all’articolo 18 capoverso2.

Art. 2212 Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante

La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di

000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 30 000 franchi per gestori coniugati.

La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi.

Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 120 000 franchi.

Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.

Per reddito determinante del gestore ai sensi dell’articolo2 capoverso 3 s’intendono il reddito determinante in base al capoverso1 e l’utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo dividendo.

Art. 23 Limitazione dei pagamenti diretti in base alla sostanza determinante

La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 200 000 franchi per unità standard di manodopera e 200 000 franchi per i gestori coniugati.14

La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da una sostanza determinante di 800’000 franchi fino a una sostanza determinante di un milione di franchi. La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra la sostanza determinante del gestore e l’importo di 800 000 franchi.

Se la sostanza determinante supera un milione di franchi, non vengono versati pagamenti diretti.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.15

Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell’articolo2 capoverso 3 s’intendono la sostanza determinante in base al capoverso1 e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del capitale sociale.16

Art. 2417 Tassazione

Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’importo del pagamento diretto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

Art. 25 Valori limite, graduazioni e limitazioni dei pagamenti diretti nel caso di comunità aziendali

Nel caso di comunità aziendali i contributi sono calcolati in base al numero delle aziende associate. Le superfici e gli animali sono suddivisi equamente fra le aziende associate.

Il diritto ai contributi decade per l’azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite d’età.

I contributi per un’azienda associata sono ridotti o negati se:

  1. 18 il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure

  2. la sostanza determinante del gestore supera il limite della sostanza.

Art. 2619 Manodopera propria dell’azienda

Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda devono essere svolti da manodopera propria dell’azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Titolo 2 Pagamenti diretti generali

Capitolo 1 Contributo di superficie

Art. 2720 Contributi di superficie

Il contributo di superficie ammonta a 1200 franchi all’anno per ettaro.

Un contributo supplementare di 400 franchi all’anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.

Capitolo 2 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano

foraggio grezzo

Art. 28 Diritto ai contributi

Ha diritto ai contributi chi detiene nella sua azienda almeno un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) consistente in animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

I contributi sono versati per animali da reddito che consumano foraggio grezzo detenuti nell’azienda durante il periodo di foraggiamento invernale.

Art. 29 Effettivo di animali determinante

Il detentore di animali da reddito ha diritto ai contributi per gli animali che all’atto della rilevazione dell’effettivo di bestiame nel giorno di riferimento erano detenuti nella sua azienda almeno dal 1° gennaio dell’anno di contribuzione. Questa condizione non si applica per:

  1. vitelli acquistati;

  2. giovani animali nati nell’azienda;

  3. animali per i quali si può dimostrare che hanno sostituito quelli venduti o macellati per necessità durante questo periodo.

I vitelli da ingrasso sono considerati per il calcolo dei contributi soltanto se nell’azienda sono tenute vacche. Per una vacca tenuta il giorno di riferimento si computano al massimo quattro vitelli da ingrasso.

Art. 30 Limitazione dei contributi

I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita:

  1. nella zona campicola, nella zona intermedia ampliata e 2,0 UGBFG nella zona intermedia

  2. nella zona collinare 1,6 UBGFG

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

  1. nella zona di montagna I 1,4 UBGFG

  2. nella zona di montagna II 1,1 UBGFG

  3. nella zona di montagna III 0,9 UBGFG

  4. nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG

  5. ... 21 2 Se gli animali sono estivati, l’effettivo degli animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d’estivazione. Il supplemento d’estivazione, espresso in percentuale degli animali estivati convertiti in UBGFG, ammonta al:

  6. 25 per cento per60 a 90 giorni d’estivazione

  7. 30 per cento per 91 a 120 giorni d’estivazione

  8. 35 per cento per oltre 120 giorni d’estivazione 3 Non sono considerate le comunità per la detenzione di animali intese a eludere la limitazione dei contributi.

Art. 31 Deduzione per il latte commercializzato

Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.22

L’anno lattiero trascorso è determinante per le quantità di latte. Se la produzione lattiera è interrotta fra il 1° gennaio e il giorno di riferimento dell’anno di contribuzione, la quantità di latte determinante equivale a un terzo del latte commercializzato nel corso dell’anno lattiero trascorso. Non vi è deduzione per il latte commercializzato se la produzione di latte è interrotta prima del 1° gennaio dell’anno lattiero trascorso. Se la produzione lattiera è avviata o ripresa prima del giorno di riferimento, si fa capo proporzionalmente al contingente lattiero dell’anno lattiero in corso.23

Non sono considerate le comunità per la detenzione di animali intese a eludere questa riduzione.

Art. 32 Contributi

Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue: Fr.

  1. per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 900

  2. per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 400 2 Per il calcolo del contributo sono considerate innanzitutto le UBGFG giusta il capoverso1 lettera a.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 1139).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Capitolo 3 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili

di produzione

Art. 33 Diritto ai contributi

Ha diritto ai contributi chi:

  1. gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e

  2. detiene nella sua azienda almeno un’UBGFG giusta l’articolo 28 capoverso2.

Per il calcolo dei contributi è determinante l’effettivo di animali giusta l’articolo29.

I contributi sono versati per un massimo di 20 UBGFG per azienda.24

Art. 34 Contributi

Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui:

Fr.

  1. nella zona collinare 260

  2. nella zona di montagna I 440

  3. nella zona di montagna II 690

  4. nella zona di montagna III 930

  5. nella zona di montagna IV 1190 2 Se la superficie che dà diritto ai pagamenti diretti si estende su più zone, la quota del contributo è calcolata in rapporto alle parti di superficie per zona.

Capitolo 4 Contributi di declività

Sezione 1 Contributi di declività generali

Art. 35 Diritto ai contributi

I contributi di declività generali sono versati per superfici che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l’articolo 4 nella regione di montagna e nella zona collinare con una declività pari o superiore al 18 per cento (zone declive e zone in forte pendenza).

Non sono versati contributi di declività generali per:

a. siepi, boschetti campestri e rivieraschi;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 1139).

  1. pascoli;

  2. vigneti.

I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura più di 50 are per azienda e più di 5 are per particella.

Art. 36 Importo dei contributi

Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

  1. per le zone declive, 18–35 per cento di declività 370

  2. per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di declività 510

Sezione 2 Contributi di declività per vigneti

Art. 37 Diritto ai contributi

Contributi di declività per vigneti sono versati per zone in forte pendenza e zone terrazzate con almeno 30 per cento di declività naturale del terreno.

Per zone terrazzate s’intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità mediante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni:

  1. le superfici presentano un terrazzamento minimo;

  2. l’area della zona terrazzata ammonta ad almeno un ettaro;

  3. l’altezza dei muri di sostegno misura almeno un metro. Non vengono computati muri in cemento convenzionali.

L’Ufficio federale stabilisce i criteri per la classificazione delle zone terrazzate.

Se all’interno di un’area vi sono superfici non coltivate o con lieve declività, i contributi vengono versati al massimo per il 10 per cento di esse, ma al massimo per

I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura più di 10 are per azienda e più di2 are per particella.

Art. 38 Importo dei contributi

Il contributo di declività annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

  1. per vigneti in zone in forte pendenza, 30–50 per cento di declività 1500

  2. per vigneti in zone in forte pendenza con oltre il 50 per cento di declività 3000

  3. per vigneti in zone terrazzate, 30 per cento e oltre di declività 5000 2 I contributi per zone in forte pendenza e per zone terrazzate non sono cumulabili.

Sezione 3 Determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi

di declività

Art. 39

I Cantoni determinano le superfici in zone declive e le zone terrazzate di una regione viticola per le quali sono versati contributi.

Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.

Titolo 3 Contributi ecologici

Capitolo 1 Compensazione ecologica

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 40 Principio

Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per:

  1. prati sfruttati in modo estensivo;

  2. prati sfruttati in modo poco intensivo;

  3. terreni da strame;

  4. siepi, boschetti campestri e rivieraschi;

  5. maggesi fioriti;

  6. maggesi da rotazione;

  7. fasce di colture estensive in campicoltura;

  8. alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

Possono essere versati contributi per analisi ed esperimenti volti a migliorare la qualità delle superfici di compensazione ecologica.

Chi annuncia superfici di compensazione ecologica per l’ottenimento dei contributi è responsabile della registrazione di tutte le superfici di compensazione ecologica della sua azienda su un piano corografico o su una carta. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi non devono essere registrati.

Art. 41 Limiti dettati dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio

Il rapporto fra i contributi di cui nel presente capitolo e le indennità previste dagli articoli 17 e 18 dell’ordinanza del 16 gennaio 199125 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è disciplinato dall’articolo 19 OPN.26

Non sono versati contributi secondo il presente capitolo per le superfici sottoposte a obblighi di protezione della natura in virtù degli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN, se non è stato concluso un accordo con i loro gestori o proprietari in vista di un indennizzo adeguato.

Art. 42 Esclusione dai contributi

Non vengono versati contributi:

  1. per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante problematiche (ad es. romici, stoppioni o «cardi dei campi», avena selvatica, agropiro o «gramigna»);

  2. per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che non sono situati né sulla superficie agricola utile propria né su quella affittata;

  3. per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione non appropriata o da una temporanea utilizzazione non agricola.

Art. 43 Altri gestori che hanno diritto ai contributi

I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell’articolo2 hanno diritto ai contributi per la compensazione ecologica.

I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù degli articoli 22 o 23, o i cui pagamenti diretti sono ridotti in virtù di questi stessi articoli, hanno diritto almeno ai contributi per la compensazione ecologica.

I contributi per la compensazione ecologica sono versati per al massimo il 50 per cento della superficie agricola utile di queste aziende.

Sezione 2 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo,

terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Art. 44 Condizioni generali

Le singole superfici devono misurare almeno 5 are.

Le superfici devono essere gestite nel modo indicato per un periodo di almeno sei anni dopo la notifica.

Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 1 dell’O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, i Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per la gestione indicata se:

  1. la stessa superficie viene impiantata in un altro luogo come superficie di compensazione ecologica conformemente al capitolo 1; e

  2. il nuovo impianto favorisce la biodiversità e la protezione delle risorse naturali.

La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame per motivi di protezione della natura.

Art. 45 Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo estensivo

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Il primo sfalcio è autorizzato:27

  1. il 15 giugno, al più presto, nella zona di pianura;

  2. il 1° luglio, al più presto, nelle zone di montagna I e II;

  3. il 15 luglio, al più presto, nelle zone di montagna III e IV.

Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.28

Le superfici possono essere soltanto falciate; l’ultima crescita può tuttavia servire al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia:

  1. il 15 settembre, al più presto, nella zona di pianura e nelle zone di montagna I e II;

  2. il 1° settembre, al più presto, nelle zone di montagna III e IV;

Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, o per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l’ordinanza del 4 aprile 200129 sulla qualità ecologica, il servizio cantonale per la protezione della natura può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi2 e 3.30

Nuovo testo giusta l’art. 22 n. 1 dell’O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Introdotto dall’art. 22 n. 1 dell’O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

Nel caso di superfici con una composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

Per la risemina dev’essere utilizzata una miscela di graminacee e specie erbacee con aggiunta di fiori di prato raccomandata dalle stazioni federali di ricerche o un’adeguata semente con fiorume.

Art. 46 Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo poco intensivo

Non devono essere utilizzati prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

L’apporto di azoto è autorizzato soltanto per mezzo di letame o composto. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili sistemi per spandere il liquame completo, è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo 15 kg N per ettaro e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio. Per ettaro e all’anno è ammessa una concimazione con al massimo 30 kg di azoto assimilabile.

Per il resto, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell’articolo 45 capoversi 2–5.

Art. 47 Condizioni e oneri particolari per i terreni da strame

Non possono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si applicano le date di utilizzazione ivi stabilite.

Art. 48 Condizioni e oneri particolari per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi

Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.

La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata almeno ogni tre anni conformemente alle date previste all’articolo 45 capoverso2 e vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all’articolo 45 capoverso 3. Se essa confina con i pascoli, vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all’articolo 45 capoverso2.

Nelle siepi, nei boschetti campestri e rivieraschi e sulle fasce di superficie inerbita o da strame non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sulle fasce di superficie inerbita o da strame sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono essere curati adeguatamente. La cura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo.

Art. 49 Contributi

Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue: Fr.

  1. nella zona campicola e nelle zone intermedie 1500

  2. nella zona collinare 1200

  3. nelle zone di montagna I e II 700

  4. nelle zone di montagna III e IV 450 2 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è fissato come segue: Fr.

  1. nella regione di pianura 650 francs

  2. nelle zone di montagna I e II 450 francs

  3. nelle zone di montagna III e IV 300 francs.

...31

Sezione 3 Maggesi fioriti, maggesi da rotazione e fasce di colture estensive

in campicoltura

Art. 50 Condizioni e oneri per i maggesi fioriti

Per maggesi fioriti si intendono le superfici:

  1. seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche;

  2. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

  3. situate nella regione di pianura; e

  4. larghe almeno 3 m.

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Un maggese fiorito deve sussistere nello stesso luogo per almeno due e al massimo sei anni.

La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

Art. 51 Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione

Per maggesi da rotazione si intendono le superfici:

  1. seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche;

  2. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

  3. situate nella regione di pianura; e

  4. che misurano almeno6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are.

Le superfici devono essere seminate prima del 15 settembre dell’anno precedente quello di contribuzione e mantenute tali fino al 15 febbraio dell’anno seguente quello di contribuzione (maggese da rotazione annuale) oppure seminate prima del 30 aprile dell’anno di contribuzione e mantenute tali fino al 15 settembre di due anni dopo quello di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.32

Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.

Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo.

Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. L’autorità cantonale può concedere un’autorizzazione speciale per combattere le malerbe con sostanze chimiche.

I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d’afflusso Z giusta l’articolo29 dell’ordinanza del 28 ottobre 199833 sulla protezione delle acque.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Art. 52 Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura

Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:

  1. situate nella regione di pianura;

  2. larghe almeno 3 m e al massimo 12 m;

  3. che si trovano sull’intera lunghezza delle colture campicole; e

  4. seminate con cereali, colza, girasole o leguminose a granelli.

Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.

È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici e sostanze chimiche ad ampio raggio. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere una lotta meccanica contro le malerbe sull’intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l’anno corrispondente.

Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

Le colture impiantate sulle fasce di colture estensive in campicoltura devono essere trebbiate una volta giunte a maturazione.

Art. 53 Contributi

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

  1. per i maggesi fioriti 3000

  2. per i maggesi da rotazione 2500

  3. 34 per le fasce di colture estensive in campicoltura 1500

Sezione 4 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Art. 54

Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s’intendono:

  1. alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto;

  2. castagni e noci in selve curate.

L’altezza del tronco deve essere di almeno1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno1,6 m per gli altri alberi da frutto.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi di meno di cinque anni.

Per poter chiedere un contributo, l’azienda deve contare almeno 20 alberi che danno diritto ai contributi.

Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.

Capitolo 2 Produzione estensiva di cereali e colza

Art. 55 Condizioni e oneri

Per produzione estensiva di cereali e colza s’intende la loro coltivazione senza alcun impiego di:

  1. regolatori della crescita;

  2. fungicidi;

  3. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e

  4. insetticidi.35 2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per:

  5. frumento, segale, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali; oppure

  6. avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali conformemente alle lettere a e b; oppure

  7. colza.36 3 Il raccolto per l’estrazione di granelli dev’essere effettuato a maturazione avvenuta.

Le superfici delle singole culture devono comprendere almeno 20 are per particella.

Art. 56 Contributo

Il contributo ammonta a 400 franchi annui per ettaro.

Capitolo 3 Agricoltura biologica

Art. 57 Principio

La Confederazione concede contributi ai gestori che applicano nell’azienda le disposizioni degli articoli 3, 6–16 e 38–39 dell’ordinanza del 22 settembre 199737 sull’agricoltura biologica.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Un gestore che rinuncia all’agricoltura biologica, non può richiedere i relativi contributi nei due anni successivi.

Art. 5838 Contributi

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr.

  1. per le colture speciali 1200

  2. per la rimanente superficie coltiva aperta 800

  3. per la rimanente superficie agricola utile 200

Capitolo 4 Detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa

delle loro esigenze

Art. 59 Principio

La Confederazione concede contributi ai gestori che tengono animali da reddito in stalle particolarmente idonee alla specie o che fanno regolarmente uscire gli animali all’aperto.

I contributi sono versati unicamente se le categorie di animali annunciate per il programma corrispondente comprendono almeno un’unità di bestiame grosso.

Se determinate categorie di animali sono annunciate per l’ottenimento dei contributi giusta gli articoli60 o 61, tutti gli animali che appartengono a queste categorie devono essere tenuti secondo le pertinenti regole.

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) definisce le categorie di animali, tenendo conto della propensione degli animali a formare gruppi.

Art. 60 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali s’intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:

  1. nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi;

  2. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e

  3. che dispongono di sufficiente luce diurna naturale.

Il DFE stabilisce le esigenze relative ai sistemi di detenzione e alla detenzione delle singole categorie di animali.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Può:

  1. prescrivere una durata minima d’ingrasso per il pollame da ingrasso e stabilire come deve essere documentato l’accesso del pollame all’area con clima esterno;

  2. vietare interventi dolorosi sugli animali;

  3. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni;

  4. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle dimensioni minime.

Art. 61 Uscita regolare all’aperto

L’uscita regolare all’aperto significa che:

  1. agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l’uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l’uscita all’aperto per almeno13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento invernale;

  2. ai suini è concessa l’uscita per tre giorni alla settimana; e

  3. ai conigli nonché al pollame da reddito è concessa l’uscita quotidiana.

Pascolo, corte, area con clima esterno e stalla rispondono ai bisogni degli animali.

Il DFE emana prescrizioni concernenti l’uscita per le singole categorie di animali.

Stabilisce le esigenze in materia di pascolo, corte, area con clima esterno e stalla nonché di detenzione delle singole categorie di animali.

Può:

  1. prescrivere una durata minima d’ingrasso per il pollame da ingrasso;

  2. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni;

  3. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle prescrizioni sull’uscita o alle dimensioni minime.

Stabilisce come deve essere documentata l’uscita.

Art. 62 Contributi

Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: Fr.

  1. 39 bovini, caprini e conigli 90

  2. 40 suini 155

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

  1. 41 ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280

  2. 42 polli da ingrasso e tacchini 180 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue: Fr.

  1. 43 bovini, equini, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli 180

  2. 44 suini 155

  3. 45 ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamenti (razze ovaiole 280 e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso)

  4. 46 polli da ingrasso e tacchini 280

Titolo 4 Procedura

Capitolo 1 Domanda, termini, dati e controlli

Art. 63 Domanda

I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all’autorità designata dal Cantone di domicilio.

Art. 64 Dati

A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199847 sui dati agricoli, il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare:

  1. i tipi di pagamenti diretti giusta l’articolo1 di cui fa richiesta;

  2. la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta il titolo 1 capitolo 3;

  3. le superfici, per le quali richiede contributi conformemente alla LPN48;

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

Introdotto dal n. II dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

Introdotto dal n. II dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2513).

  1. le variazioni della superficie e gli indirizzi delle aziende interessate (vecchio e nuovo gestore);

  2. la conferma dell’esattezza dei dati da parte del richiedente e del servizio di controllo.

Il Cantone allestisce liste riassuntive dei pagamenti diretti per l’insieme del territorio cantonale. L’Ufficio federale emana le direttive in merito.

Il Cantone invia ogni anno all’Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati. L’Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

Art. 65 Termine di domanda e di notifica

La domanda per ottenere i pagamenti diretti va inoltrata all’autorità competente tra il 15 aprile e il 15 maggio.

I Cantoni possono fissare un termine per la domanda nell’ambito dei termini di cui al capoverso1.

I programmi della produzione estensiva, dell’agricoltura biologica, della detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze e della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate devono essere notificati al più tardi entro il 31 agosto dell’anno precedente quello di contribuzione.

Art. 66 Controlli

Per l’esecuzione dell’ordinanza i Cantoni possono ricorrere a organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura, l’attività di controllo esercitata da tali organizzazioni.

I gestori che richiedono contributi per l’agricoltura biologica secondo il titolo 3 capitolo 3, devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato giusta l’articolo 28 o 29 dell’ordinanza del 22 settembre 199749 sull’agricoltura biologica. I Cantoni sorvegliano i controlli. Gli enti di certificazione mettono a disposizione dei Cantoni i documenti necessari per decidere del contributo.

Il Cantone o l’organizzazione verifica i dati forniti dal gestore, l’osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi.

I Cantoni dispongono affinché ognuno dei provvedimenti menzionati nella presente ordinanza nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente al capitolo 3 siano controllati nel corso dell’anno di contribuzione in:

  1. tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti;

  2. tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei controlli dell’anno precedente; e

  3. almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso.

Nel caso di irregolarità o di dati inesatti riscontrati durante il controllo, il Cantone o l’organizzazione informa immediatamente il gestore. In caso di contestazione dei risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i successivi tre giorni lavorativi, che il Cantone o l’organizzazione proceda, entro48 ore, a un ulteriore controllo dell’azienda.

Su indicazione dell’Ufficio federale, i Cantoni stendono ogni anno un rapporto sull’attività di controllo e sulle sanzioni irrogate.

Capitolo 2 Contributo, conteggio e versamento

Art. 67 Contributo e conteggio

Il Cantone stabilisce il diritto ai contributi del richiedente e determina il contributo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Le disposizioni dell’articolo29 sul numero determinante di animali da reddito che consumano foraggio grezzo si applicano anche al calcolo degli altri contributi (SSRA, URA). Per quanto concerne gli animali da reddito che non consumano foraggio grezzo, è determinante il numero medio degli animali detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.50

Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199851 sui dati agricoli.

Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all’articolo 20.

Per calcolare l’importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine:

  1. limitazione in base all’unità standard di manodopera;

  2. riduzioni del contributo conformemente all’articolo 70;

  3. limitazione in base al reddito imponibile e alla sostanza determinante.

Art. 68 Versamento dei pagamenti diretti

L’Ufficio federale controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest’ultimo l’importo totale approvato.

I contributi che non possono essere versati decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale.

Il Cantone paga i contributi ai richiedenti al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione. Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente, al massimo, al 50 per cento dell’intero importo o del contributo concesso l’anno precedente e richiederne il versamento anticipato all’Ufficio federale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

Il Cantone comunica entro il 1° dicembre dell’anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell’anno seguente il conteggio finale con le distinte di pagamento relative a tutti i tipi di pagamenti diretti.

Capitolo 3 Ritiro della domanda, sanzioni amministrative

e notificazione di decisioni

Art. 69 Ritiro della domanda

Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l’autorità competente designata dal Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.

Art. 70 Riduzione e diniego dei contributi

I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

  1. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere;

  2. ha ostacolato i controlli;

  3. non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda;

  4. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esigenze impostegli;

  5. non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell’ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

L’inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso1 lettera e va constatata con una decisione definitiva.

In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare il versamento di contributi per cinque anni al massimo.

Art. 71 Notifica di decisioni

I Cantoni notificano le loro decisioni su ricorso all’Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta.

Titolo 5 Disposizioni finali

Art. 72 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

Se necessario, si avvale di altri uffici federali interessati.

Vigila sull’esecuzione nei Cantoni.

Art. 73 Disposizioni transitorie

Ai gestori che nel 1998 hanno ottenuto un contributo conformemente all’ordinanza del 20 dicembre 198952 sui contributi ai detentori di vacche e hanno diritto ai contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo in base al titolo 2 capitolo 2, è versato, per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, un contributo corrispondente almeno all’importo dei contributi per vacche e vitelli d’ingrasso pagati nel 1998; questo contributo è ridotto annualmente del cinque per cento. In caso di modifica sostanziale della situazione dell’azienda, il diritto a contributi più elevati decade.

Il periodo durante il quale sono versati contributi per prati sfruttati in modo estensivo, per prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestione, per prati sfruttati in modo poco intensivo, per terreni da strame, per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per maggesi fioriti in base all’ordinanza del 24 gennaio 199653 sui contributi a fini ecologici, è computato sul periodo obbligatorio giusta l’articolo 44 capoverso2 e l’articolo 50 capoverso 3, sempreché dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza le superfici continuino a essere gestite in modo corrispondente.

Le aziende che non possono provare che le esigenze ecologiche sono rispettate, ricevono i pagamenti diretti fino al 31 dicembre 2001. Per queste aziende il contributo di superficie secondo l’articolo 27 capoverso1 ammonta a 400 franchi per ettaro, mentre non è accordato il contributo supplementare di cui al capoverso2.54

Alle persone giuridiche sono versati i pagamenti diretti soltanto fino al 31 dicembre 2000.

Per i prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestione conformemente agli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 24 gennaio 1996 sui contributi a fini ecologici, per i quali sono stati versati contributi nel 1998, sono versati contributi di 3000 franchi per ettaro fino alla scadenza del periodo obbligatorio di sei anni, al massimo però fino al 31 dicembre 2000.

Per il 1999 la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è soddisfatta se:

[RU 1990 46, 1991 434, 1993 879 all. 3 n. 35 1667, 1994 2064, 1996 777, 1998 6]

[RU 1996 1007 1839 art. 12, 1997 2498 art. 35]

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232).

  1. l’intera azienda è gestita secondo le regole riconosciute della produzione integrata o dell’agricoltura biologica conformemente all’ordinanza sui contributi a fini ecologici del 24 gennaio 1996; b le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione sulla protezione degli animali sono rispettate; e

  2. le esigenze di cui all’articolo 7 concernenti la compensazione ecologica sono soddisfatte.

Nel 1999 può essere computato al massimo il due per cento di materie prime rinnovabili quale quota adeguata di superfici di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso1. Sono computabili la canapa quale materia prima rinnovabile e le piante da fibra secondo l’articolo1 capoverso1 lettere a e c dell’ordinanza del 7 dicembre 199855 sui contributi nella campicoltura, nonché i semi oleosi giusta l’articolo 17 capoverso2 della stessa ordinanza.

Per i maggesi verdi conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza del 2 dicembre 199156 sull’orientamento della produzione vegetale, per i quali il periodo obbligatorio termina il 15 agosto 1999, per il 1999 è versato un contributo di 2000 franchi per ettaro.

I bilanci delle sostanze nutritive allestiti sulla base del modulo delle centrali di consulenza di Lindau (LBL-KIP) e Losanna (SRVA-PIOCH) «Stima dell’equilibrio della concimazione» nella versione del 1998 o mediante metodi di calcolo equivalenti sono riconosciuti fino 31 dicembre 2003 al massimo.57

Art. 74 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

[RU 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688 all.2 n. 5, 1995 920 5518 art. 1 n. 2, 1996 770, 1998 690]

Introdotto dal n. I dell’O del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Allegato58 (Titolo1, capitolo 3) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche

Disposizioni generali 1.1 Principio Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Serve anche come base per riconoscere le regole di organizzazioni specializzate.

1.2 Registrazioni Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Esse devono comprendere soprattutto i dati seguenti:

  1. superficie dell’azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle;

  2. elenco delle particelle con dati concernenti le colture, la lavorazione del terreno, la concimazione e la protezione dei vegetali;

  3. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;

  4. altre registrazioni nella misura in cui siano utili allo scopo perseguito.

Bilancio di concimazione equilibrato 2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

La concimazione azotata e fosforica è valutata mediante un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l’apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di consulenza di Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» dedotto dalle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura, versione 2001» delle Stazioni di ricerche agronomiche o mediante metodi di calcolo equivalenti.

In caso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che comportano un aumento dell’effettivo di animali, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

Aggiornato dal n. II dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 232) e del21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3539).

Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati.

Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento. L’azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio (15 % per animali che consumano foraggio grezzo, 20 % per i suini e 30 % per il pollame). Il60 per cento dell’azoto restante è ritenuto assimilabile.

In frutticoltura e viticoltura è permesso spargere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo sull’arco di più anni sotto forma di fanghi di depurazione essiccati, composto e calce. Tutto l’azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell’apporto di azoto dell’anno di applicazione.

Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all’insieme dell’azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile:1,7 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona campicola e nelle zone intermedie;1,4 UBGF/ha nella zona collinare; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna I;1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono superati i valori limite citati.

2.2 Analisi del suolo

Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all’articolo 46 e i pascoli perenni.

Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell’organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli e la portata delle analisi.

L’Ufficio federale è competente per il riconoscimento dei laboratori e dei metodi di analisi. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente un elenco dei laboratori e dei metodi d’analisi riconosciuti.

Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica

Nel caso di aziende con superfici all’estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda gestita nel Paese.

Nell’assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.

Lungo i sentieri devono essere mantenute strisce inerbite di almeno 0,5 metri di larghezza.

Sulle fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti per il trattamento delle piante. Salvo su una fascia di 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se:

  1. condizioni tecniche particolari lo richiedono (p. es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure

  2. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.

Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso 5 sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti per il trattamento delle piante.

3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso1, sempreché siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Devono far parte della superficie aziendale nonché essere situate entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione ed essere di proprietà del gestore o da lui affittate. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all’articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 199859 sulla terminologia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all’articolo 42 capoverso1.

3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto i contributi Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 capitolo 1.

3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto i contributi 3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo Pascoli magri. – Nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione) – Dimensione minima delle singole superfici: 20 are – Utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all’anno (sfalcio di pulizia autorizzato). – Prodotti per il trattamento delle piante (PTP): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi). – Sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un’utilizzazione di tipo non estensivo. – Vanno sottratte dalla superficie totale quelle parti che denunciano, sulla base della presenza di piante indicatrici, sintomi di sovraccarico e calpestio o che fungono da aree di attesa.

3.1.2.2 Pascolo boschivo Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi). – Nessuna concimazione minerale azotata. – Concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.

– PTP solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (ordinanza sulle foreste60. – Solo la quota di pascolo è computabile.

3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi sempreché non diano diritto ai contributi giusta l’art. 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci. Si applicano le prescrizioni giusta l’articolo 54 con le seguenti eccezioni: – non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda; – gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso1.

3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni. – Distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m. – Nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m. – Computo di1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

3.1.2.5 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi sempreché non diano diritto ai contributi giusta l’art. 48) Siepi basse, siepi arbustive (arbusti o alberi indigeni e adatti al luogo), siepi arboree, siepi frangivento, boschetti, rive e scarpate boscate. – Fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 m di larghezza lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Eccezione: siepi, boschetti campestri e rivieraschi al limite della SAU nonché di strade, sentieri, muri, corsi d’acqua. La fascia di superficie inerbita o da strame di 3 m di larghezza è obbligatoria su un solo lato. – Nessuna concimazione.

– PTP: solo trattamento pianta per pianta sulla fasce di superficie inerbita o da strame. – Le superfici che sono state classificate dall’autorità cantonale come bosco non sono computabili.

3.1.2.6 Fossati umidi, stagni, pozze Specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale. – Fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza senza concimazione né PTP.

3.1.2.7 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione. – Fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PTP. – Cura delle superfici ruderali: ogni2 o 3 anni in autunno.

3.1.2.8 Muri a secco Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale). – Altezza minima: 50 cm. – Fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PTP. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un’unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di1,5 m.

3.1.2.9 Sentieri e accessi naturali non consolidati – Ubicati permanentemente nello stesso luogo. – Rivestimento naturale (erba, terra, ghiaia). – Parte inerbita del sentiero: almeno un terzo della superficie (senza calcolare la fascia di superficie inerbita o da strame). – Nessuna concimazione né PTP sul sentiero e sulle fasce di superficie inerbita o da strame. – Fasce di superficie inerbita o da strame: almeno1 m su ogni lato della superficie carrozzabile, non può trattarsi di terreni aperti. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m. Per i sentieri al limite della superficie aziendale:1,5 m.

3.1.2.10 Vigneti con una elevata biodiversità – Copertura del suolo: flora spontanea ricca di specie con un minimo di biodiversità adatta al luogo. Questa condizione deve essere definita a livello cantonale. – PTP: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi). – Solo concimazione organica e concimi autorizzati nella viticoltura biologica. – Cura (sfalcio, intervallo fra gli sfalci) e cura del suolo devono essere stabiliti a livello cantonale. – Deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia.

3.1.2.11 Altre superfici di compensazione ecologica Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra. Condizioni e autorizzazioni vanno fissate dalle autorità cantonali preposte alla protezione della natura.

Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1 Numero di culture

Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno 4 colture diverse all’anno.

Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere addizionate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.

Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2 Quota massima delle colture principali

Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: %

  1. cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66

  2. frumento e spelta 50

  3. mais 40

  4. mais con sottosemine, semina su lettiera dopo il sovescio invernale, 50 colture intercalari o prato artificiale

  5. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60

  6. avena 25

  7. barbabietola 25

  8. patata 25

  9. colza e girasole 25

  10. favetta 25

  11. soia 25 m tabacco 25

  12. pisello proteico 15 2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno2 anni.

4.3 Riconoscimento di regole equivalenti

Se l’Ufficio federale riconosce regole che disciplinano, al posto di una quota massima delle colture principali, le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al punto 4.2 non sia superata.

Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al punto 4.3 o viceversa al più presto una volta trascorsi

anni.

4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture in orticoltura

In pieno campo la pausa di coltivazione tra due colture principali della stessa famiglia deve durare almeno 24 mesi.

Per colture principali s’intendono le colture che occupano il suolo per più di

settimane o più colture brevi della stessa famiglia nel corso dell’anno. Gli spinaci autunnali, la valerianella svernante e il cicorino svernante non sono considerati come colture principali.

I piani di avvicendamento delle colture devono coprire almeno 3 anni.

Protezione adeguata del suolo 5.1 Principio

Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte che si trovano nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I devono raggiungere per le stesse un indice medio di protezione del suolo ponderato in funzione della superficie di almeno 50 punti per le colture campicole e 30 punti per le colture orticole.

Le date di riferimento sono il 15 novembre e il 15 febbraio.

Le aziende con colture campicole e orticole devono raggiungere un indice misto ponderato in funzione della superficie.

Se il 15 novembre l’intera superficie delle terre aperte è coperta da una coltura autunnale sviluppatasi normalmente oppure da sovesci invernali o colture intercalari seminati prima del 1° settembre e la cui raccolta non è prevista prima del 15 febbraio, non è necessario raggiungere l’indice di protezione del suolo di cui ai capoversi1 e 3.

5.2 Indice di protezione del suolo per la campicoltura

Le colture autunnali sono valutate come segue: punti

  1. maggese fiorito, maggese da rotazione, semina fino al 31 agosto o dal 2° inverno 100

  2. maggese fiorito, maggese da rotazione, semina fra il 1° e il 30 settembre 50

  3. colza 80

  4. orzo autunnale, triticale, segale (inclusa segale da taglio verde), avena autunnale 50

  5. frumento autunnale, spelta 40

  6. pisello autunnale, favetta autunnale 40

  7. se la semina ha luogo senza aratura, salvo dopo patate, mais, tabacco più 20

Le colture primaverili sono valutate come segue:

Coltura precedente che copre il suolo fino al 15 novembre 15 febbraio punti punti

  1. prato artificiale 80 100

  2. maggese fiorito, maggese da rotazione (primavera) – 100

  3. mais con sottosemine, prati a mais 80 100

  4. colture intercalari, sovesci: – semina prima del 31 agosto 80 100 – semina tra il 1° settembre e il 30 settembre nonché leguminose pure 40 70

  5. terreno incolto coperto da stoppie trinciate di mais 20 20

  6. terreno incolto con paglia di cereali lavorata al massimo una volta dopo il raccolto 20 30

  7. senza coltura precedente che copre il suolo 0 0 5.3 Indice di protezione del suolo per l’orticoltura 1 Le colture autunnali sono valutate come segue: punti

  1. cavolo, cavolo di Bruxelles 80

  2. fragole (un anno) 60

  3. spinaci autunnali 60

  4. porro, coste 60

  5. cipolla autunnale, cicorino 60

  6. valerianella, prezzemolo, portulaca 60

  7. scorzonera, topinambur, pastinaca 40

Le colture primaverili sono valutate come segue:

Coltura precedente che copre il suolo fino al 15 novembre 15 febbraio punti punti

  1. apparato radicale intatto dopo la raccolta 10 30

  2. colture intercalari, sovesci: – semina prima del 31 agosto 80 100 – semina tra il 1° settembre e il 30 settembre nonché leguminose pure 40 70

  3. senza coltura precedente che copre il suolo 0 0 5.4 Protezione contro l’erosione 1 Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l’erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedimenti adeguati s’intendono in particolare l’inerbimento di strisce larghe almeno 3 metri lungo le vie di passaggio nel caso di terre aperte e in pendenza oppure l’evacuazione o l’incanalamento delle acque superficiali per prevenire l’erosione a valle.

Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche riconosciute, emanate da organizzazioni specializzate, per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante 6.1 Prescrizioni generali

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.

Eccezion fatta per i casi di epidemia, deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura nei seguenti casi: impiego di regolatori della crescita per i cereali, impiego di fungicidi per la colza e impiego di prodotti per il trattamento delle piante sulla base di autorizzazioni speciali.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura, la foraggicoltura e l’orticoltura

L’impiego di erbicidi in pre-emergenza, di insetticidi da irrorare e di granulati insetticidi e nematocidi è autorizzato solo nei seguenti casi:

Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare Granulati 1. Cereali Trattamento su tutta la super- Solo con autorizzazione Nessuno. ficie per orzo, avena, segale, speciale.* triticale autunnali seminati prima del 10 ottobre solo con autorizzazione speciale.* 2. Colza Autorizzato il trattamento su Una volta raggiunta la soglia Nessuno. tutta la superficie. nociva, contro pulci di terra, punteruolo e meligete; contro altri insetti solo con autorizzazione speciale.* 3. Mais Trattamento sulla fila. Solo con autorizzazione spe- Solo con autociale.* rizzazione speciale.* 4. Patata Trattamento sulla fila. Trat- Una volta raggiunta la soglia Nessuno. tamento su tutta la superficie nociva, contro la dorifora: autorizzato per varietà sensi- preparati a base di Bacillusbili alla metribuzina, patate thuringiensis e inibitori della da semina, patate coltivate crescita; contro altri insetti sotto plastica. solo con autorizzazione speciale.* 5. Barba- Trattamento sulla fila. Una volta raggiunta la soglia Solo con autobietola nociva con Pirimicarb contro rizzazione spegli afidi; contro altri insetti ciale.* solo con autorizzazione speciale.* 6. Pisello Autorizzato il trattamento su Una volta raggiunta la soglia Nessuno. proteico, tutta la superficie. nociva con aficidi specifici favette, (ad es. Pirimicarb, Pymetrosoia, zin) contro gli afidi; contro girasole, altri insetti solo con autoriztabacco zazione speciale.* Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare Granulati 7.

Ortaggi Autorizzato il trattamento su Se è possibile ricorrere a Autorizzati, ad tutta la superficie metodi selettivi, essi vanno eccezione della preferiti, tenendo conto della disinfezione possibilità di rendere resi- chimica del stenti gli ortaggi ai relativi suolo in pieno agenti patogeni; contro altri campo insetti conformemente al “Manuale per gli ortaggi” 8. Superfi- Autorizzato il trattamento con erbicidi pianta per pianta. Trattamento selettivo su cie inerbita tutta la superficie autorizzato solo per prati artificiali oppure con un’autorizzazione speciale* nel quadro di un piano di risanamento su più anni.

* Autorizzazioni speciali: vedi punto6.4.

L’impiego di erbicidi non selettivi in pre-emergenza o prima della semina o della piantagione di una coltura è autorizzato per semine su lettiera, semine a strisce o semine dirette di colture principali.

L’impiego di esche contro lumache, agrotidi o tipule è autorizzato in tutte le colture solo in caso di apparizione manifesta di danni o se, in base a catture effettuate, appare chiaro che si raggiunge la soglia nociva. Possono essere trattate solo le superfici infestate o minacciate.

L’impiego di chlormequat (CCC) e cloruro di colina (CC) sui cereali è vietato.

6.3 Prescrizioni per altre colture speciali e superfici riservate a esperimenti

Colture speciali: oltre ai capoversi 1–2 del punto6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.

Le restrizioni non sono applicate sulle superfici riservate a esperimenti che servono alla messa a punto di metodologie.

6.4 Autorizzazioni speciali

I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari. Allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi coinvolti. Annualmente inoltrano gli elenchi all’Ufficio federale.

Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate in casi debitamente motivati, sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione chiaramente delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza.

Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.

Deroghe per la produzione di sementi e piante Sono applicabili le seguenti regole:

1. Cereali da semina – Pausa di sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: coltivazione al massimo due anni di coltivazione di seguito – Protezione dei autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di vegetali prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà 2. Patate da semina – Protezione dei autorizzati aficidi specifici e olii su prebase e base vegetali 3. Mais da semina – Pausa di semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo coltivazione 5 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per 3 anni altri metodi di coltivazione: al massimo 3 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per

anni – Protezione autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie fitosanitaria 4. Semi di graminacee e trifoglio – Pausa di graminacee: al massimo 3 anni di coltivazione di seguito, coltivazione successivamente interruzione per due anni. Trifoglio: al massimo2 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di leguminose per2 anni – Concimazione norme di concimazione (per ha) per graminacee: 200 kg N, norme di concimazione (per ha) per trifoglio: 0 kg N, – Protezione dei per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono vegetali essere utilizzati gli erbicidi autorizzati sulle superfici inerbite. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una ecologica distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.