RU 2001 3068
Ordinanza
sullo stato civile
(OSC)
Modifica del 24 ottobre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° giugno 19531 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 17a
1a. Ufficio 1 L’Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonofederale dello stato civile mamente i seguenti affari: 1. emanazione d’istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi; 2. ispezione degli uffici di stato civile, delle autorità cantonali di vigilanza e degli archivi cantonali dello stato civile; 3. scambio e ottenimento degli atti di stato civile; 4. adempimento degli altri compiti menzionati nella presente ordinanza.
Ai fini dello scambio e dell’ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le ambasciate e i consolati svizzeri nonché con autorità e uffici esteri.
Art. 52 n. 1
Oltre alle rettificazioni, ai complementi e alle cancellazioni, nei margini dei registri particolari e dei loro secondi esemplari sono annotati: 1. nel registro delle nascite: il riconoscimento e l’adozione nonché il loro annullamento, l’accertamento della paternità, il matrimonio successivo dei genitori e l’annullamento del rapporto di filiazione nei confronti del marito della madre nonché il cambiamento del nome e il cambiamento di sesso;
Art. 94 n. 10
Il registro dei matrimoni deve contenere: 10. le firme (art. 159 cpv. 4).
Art. 115 cpv. 2bis
In caso di cambiamento di sesso, alla persona interessata è intestato un nuovo foglio purché disponesse già di un foglio proprio.
Art. 117 cpv.2 n. 18
Nella parte destra del testo sono iscritti:
18. in caso di cambiamento di sesso: tra parentesi, la data alla quale la sentenza è passata in giudicato ed eventualmente il rinvio al foglio successivo.
Art. 130 cpv.1 n. 9a
L’autorità giudiziaria comunica:
9a. la sentenza di cambiamento di sesso all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede;
Art. 188m
12. Annotazione 1 I cambiamenti di sesso avvenuti prima del 1° gennaio 2002 sono andel cambiamento di sesso nel regi- notati, su richiesta, a margine del registro delle nascite. stro delle nascite 2 L’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile in cui è tenuto il registro delle nascite è competente per ricevere la richiesta.
Art. 188n
13. Tenuta 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con elettronica dei registri dello i Cantoni, prepara la tenuta completamente elettronica a livello naziostato civile nale dei registri dello stato civile mediante una banca dati centrale.
La direzione del progetto spetta all’Ufficio federale di giustizia, cui competono segnatamente i seguenti compiti: 1. elabora le concezioni per l’informatica, l’organizzazione, la gestione, il finanziamento e il rilevamento elettronico dei dati dello stato civile conservati in forma cartacea (rilevamento retroattivo); 2. dirige la realizzazione delle parti centrali del sistema;
3. attua i progetti pilota e designa le autorità dello stato civile partecipanti; 4. dirige l’introduzione e la diffusione del sistema.
Nel corso dei progetti pilota, lo stato civile è inoltre iscritto nei registri esistenti secondo le attuali regole. Unicamente tale iscrizione rimane vincolante ai sensi dell’articolo 9 capoverso1 del Codice ci-
Con l’introduzione del nuovo sistema, i dati iscritti elettronicamente divengono vincolanti ai sensi dell’articolo 9 capoverso1 del Codice civile. Se tutti i dati di una persona sono ripresi dai registri delle famiglie esistenti, l’iscrizione che la concerne va chiusa formalmente e deve rinviare al nuovo sistema. Nel nuovo sistema si rinvia ai riferimenti nei registri delle famiglie esistenti.
L’Ufficio federale dello stato civile emana le istruzioni per la registrazione tecnica necessarie ai progetti pilota nonché all’introduzione e alla diffusione del nuovo sistema.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
24 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |