Fonte

211.112.1

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

del 1° giugno 1953 (Stato 18 dicembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli40, 44 capoverso2, 48 e 103 del Codice civile2 (CC),3 ordina:

Capo primo Disposizioni generali

Art. 1 I. Competenza legislativa 1. Confederazione

La Confederazione emana le disposizioni sul servizio dello stato civile, con riserva della competenza attribuita ai Cantoni.

Art. 2 2. Cantoni

I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione nell’ambito del diritto federale, in particolare circa l’organizzazione degli uffici dello stato civile, i rapporti di servizio delle persone operanti nel settore dello stato civile e la vigilanza sugli uffici dello stato civile da parte delle autorità cantonali.4

Allorché la presente ordinanza parla dell’autorità competente, questa è designata dal Cantone (tit. fin. art. 54 cpv. 1 CC).

I Cantoni possono emanare altre disposizioni d’esecuzione sulle materie non disciplinate dalla legge e dalla presente ordinanza.

Le disposizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nel settore dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione (art. 49 cpv. 3 CC).5 RU 1953 645

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Art. 3 II. Circondari e sedi

I Cantoni delimitano i circondari dello stato civile e designano la sede degli uffici.

I circondari dello stato civile devono essere fissati in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione che garantisca un’esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione deve essere almeno del40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell’ambito dello stato civile (art. 44 cpv. 1 CC). La gestione di due o più uffici dello stato civile da parte della stessa persona è retta dall’articolo 10 capoverso 4.6

Le modificazioni dei circondari o i trasferimenti di sede di un ufficio devono sempre essere notificati al Consiglio federale.

Art. 4 III. Prescrizioni di servizio 1. Locali

I Cantoni vigilano affinché gli uffici dispongano di un locale decoroso per la celebrazione dei matrimoni e di locali adatti per l’esercizio delle altre funzioni.

...7

Art. 5 2. Sicurezza

I Cantoni vigilano affinché i registri, i documenti giustificativi e i supporti elettronici di dati siano conservati in luogo sicuro nell’ufficio dello stato civile e prendono provvedimenti ai fini di poterli mettere al sicuro in caso di pericolo. Si preoccupano particolarmente di salvaguardarli dal fuoco, dall’acqua e dai furti.9

I locali dove sono conservati i registri e i documenti giustificativi depositati dagli ufficiali dello stato civile (art. 57) devono soddisfare ai medesimi requisiti e non devono trovarsi nello stesso edificio in cui ha sede un ufficio dello stato civile.10

I Cantoni provvedono affinché le iscrizioni avvenute nei registri dello stato civile siano tutelate mediante riproduzione su microfilm e conservazione degli stessi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana le prescrizioni necessarie.11

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 2030).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988

Introdotto dal n. I del DCF dell’8 gen. 1965 (RU 1965 38).

Art. 612 3. Materiale

I Cantoni vigilano affinché gli uffici dello stato civile siano provvisti del materiale necessario e ricevano immediatamente le pubblicazioni ufficiali destinate al servizio dello stato civile.

Per i moduli dello stato civile e la loro scritta sono determinanti le prescrizioni della Confederazione (art. 184).

Art. 713 4. Registri

I Cantoni provvedono affinché gli uffici posseggano gli originali dei registri dello stato civile tenuti nel loro circondario da almeno 120 anni.

Si accertano che gli originali dei registri non più in possesso degli uffici dello stato civile e che risalgono almeno all’anno 1850, siano conservati in luogo sicuro e che le persone interessate possano prenderne conoscenza con i dovuti riguardi.

Art. 814 5. Orario d’ufficio

L’ufficiale dello stato civile stabilisce l’orario d’apertura del proprio ufficio dello stato civile d’intesa con l’autorità cantonale di vigilanza e lo rende noto.

Art. 9 6. Lingua ufficiale

I registri sono tenuti nella lingua ufficiale designata dal Cantone.15

Se l’ufficiale dello stato civile e le persone che compaiono davanti a lui non possono comprendersi, sarà fatto capo a un interprete, a spese degli interessati; questa circostanza dev’essere annotata nel registro.

L’ufficiale dello stato civile rende attento l’interprete sul suo obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. L’articolo 12 sull’astensione è applicabile per analogia.16

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5270).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028).

Art. 10 IV. Ufficiali dello stato civile e supplenti 1. Organizzazione

Per ogni circondario sono nominati uno o più ufficiali dello stato civile. Se per un circondario vi sono più ufficiali, uno di essi dev’essere designato come capo dell’ufficio.

Per ogni circondario sono nominati uno o più supplenti.

In caso di impedimento tanto dell’ufficiale dello stato civile quanto dei suoi supplenti, l’autorità competente designa un supplente straordinario.

Un ufficiale dello stato civile e i suoi supplenti ordinari o straordinari possono essere competenti per più di un circondario dello stato civile, nella misura in cui in tal modo si raggiunga un tasso minimo di occupazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1bis.17

In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare, su richiesta dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, deroghe al tasso minimo d’occupazione giusta l’articolo 3 capoverso 1bis se è garantita un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.18

Art. 1119 2. Nomina ed elezione

Per la nomina o l’elezione di un ufficiale dello stato civile o del supplente sono richiesti: 1. la cittadinanza svizzera; 2. l’esercizio dei diritti civili; 3. una buona cultura generale; 4. una formazione di base completa nel settore dello stato civile.

I Cantoni possono stabilire altre condizioni.

Art. 12 3. Astensione

L’ufficiale dello stato civile o il suo supplente non può procedere a un’operazione (iscrizione, autenticazione, formalità di matrimonio, ecc.) che concerne la sua persona, uno dei suoi ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, oppure il coniuge di queste persone, la sua fidanzata o il suo fidanzato, ovvero una persona della quale sia il tutore, l’adottato o l’adottante.

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Art. 13 4. Verifica della competenza e dell’identità 4a. Prova di dati non controversi

Prima di compiere qualunque atto inerente alle sue funzioni, l’ufficiale della stato civile esamina d’ufficio se è competente a procedere.

Quando si presenti una persona che gli è sconosciuta, l’ufficiale dello stato civile deve accertarne l’identità.

Il dichiarante è tenuto a fornire le prove del fatto che l’ufficiale dello stato civile deve iscrivere. Se egli non è in grado di farlo, se le sue indicazioni sono incomplete oppure appaiono incerte, l’ufficiale dello stato civile fa d’ufficio le indagini richieste, se necessario con l’intervento dell’autorità di vigilanza.

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni: 1. la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso; 2. in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non sono controversi.

L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

Art. 14 5. Obbligo di autenticazione

L’ufficiale dello stato civile attesta, se richiesto, l’autenticità della firma delle persone che davanti a lui hanno fatto dichiarazioni in materia di stato civile.

Art. 1521 6. Segreto d’ufficio

I collaboratori di un ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio per quanto concerne i dati personali. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

È fatta salva la divulgazione di dati personali in virtù di particolari prescrizioni.

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998

Art. 1622

Art. 17 V. Vigilanza 1. Autorità di vigilanza 1a. Ufficio federale dello stato civile

Il servizio dello stato civile è sottoposto alla vigilanza delle autorità designate dai Cantoni.

Il servizio dello stato civile, la sorveglianza che su di esso esercitano i Cantoni, e la tenuta degli archivi cantonali dello stato civile stanno sotto la vigilanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sul servizio dello stato civile.

L’Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonomamente i seguenti affari: 1. emanazione d’istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi; 2. ispezione degli uffici di stato civile, delle autorità cantonali di vigilanza e degli archivi cantonali dello stato civile; 3. scambio e ottenimento degli atti di stato civile; 4. adempimento degli altri compiti menzionati nella presente ordinanza.

Ai fini dello scambio e dell’ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le ambasciate e i consolati svizzeri nonché con autorità e uffici esteri.

Art. 18 2. Ispezioni rapporti

Le autorità cantonali di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, le ispezioni hanno luogo ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.24

Esse fanno rapporto ogni due anni al Dipartimento federale di giustizia e polizia, segnatamente su: 1. l’adempimento delle sue incombenze ai sensi dell’articolo 45 capoverso 2 CC;

Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 2. l’emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni cantonali; 3. la modifica dei circondari dello stato civile; 4. la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risultati delle ispezioni e le misure adottate; 5. la giurisprudenza di base in materia di stato civile; 6. l’adempimento di compiti e gli sviluppi per i quali esiste un obbligo particolare di rapporto, come nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati (art.177f cpv. 2); 7. gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.25

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fa eseguire ispezioni nei Cantoni per mezzo del suo Ufficio dello stato civile.

Art. 1926 3. Protezione giuridica a. Principi procedurali

Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

La procedura davanti alle autorità federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa27 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria28.

Art. 2029 b. Rimedi giuridici

Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all’autorità cantonale di vigilanza.

Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell’autorità cantonale di vigilanza è ammesso il ricorso a una o più autorità cantonali, in ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria.

Contro le decisioni in materia di stato civile l’Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso alle autorità cantonali di ricorso e contro

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 le decisioni cantonali di ultima istanza può presentare ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Le decisioni su ricorso cantonali e le decisioni di prima istanza degli ufficiali dello stato civile e delle autorità cantonali di vigilanza, alle quali è attribuita un’importanza fondamentale, devono essere notificate all’Ufficio federale dello stato civile all’attenzione dell’Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche altre decisioni.

Art. 21 4. Intervento d’ufficio

Le autorità di vigilanza del Cantone sono tenute a intervenire d’ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati, a prendere i provvedimenti che le circostanze esigono, dato il caso a spese del Comune, del distretto o del Cantone.

Lo stesso diritto spetta alle autorità di vigilanza della Confederazione, qualora l’autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere dei provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 19 e 20.30

Art. 22 5. Destituzione e rieleggibilità civile

L’autorità cantonale di vigilanza pronuncia, d’ufficio o a domanda esclusa di un uf- dell’autorità federale di vigilanza, la destituzione dell’ufficiale dello ficiale dello stato stato civile o del supplente che si è dimostrato incapace di esercitare le sue funzioni o che non adempie più le condizioni previste per l’eleggibilità nell’articolo 11; se è il caso, essa ne esclude la rielezione.

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 19 e 20.31

Art. 2332

Art. 24 VI. Consegna dell’ufficio 1. Cambiamento del titolare

In caso di cambiamento del titolare, la consegna dell’ufficio al nuovo titolare è fatta da un delegato dell’autorità cantonale di vigilanza, in presenza del precedente ufficiale dello stato civile o del suo supplente.

Della consegna è steso un processo verbale, nel quale devono essere indicati i registri, i documenti giustificativi e il materiale d’ufficio consegnato al nuovo titolare; il processo verbale informa circa lo stato degli affari dell’ufficio.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028).

Una copia del verbale è trasmessa all’autorità cantonale di vigilanza e una copia resta agli atti dell’ufficio.

Art. 25 2. Modificazione del circondario

In caso di divisione o di fusione di circondari dello stato civile, l’autorità cantonale di vigilanza prende i provvedimenti necessari per la consegna degli uffici. Della consegna è steso un processo verbale, di cui una copia è consegnata a ciascuno degli ufficiali dello stato civile interessati.

L’autorità cantonale di vigilanza provvede affinché gli ufficiali successori ricevano gli originali o le copie dei registri del loro circondario.

Art. 2633 VII. Servizio dello stato civile all’estero

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

La protezione giuridica è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa34 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria35. L’Ufficio federale dello stato civile esercita la vigilanza.

Capo secondo: Tenuta dei registri

Art. 27 A. Registri I. Specie

L’ufficiale dello stato civile tiene i registri seguenti:

1. come registri particolari: – il registro delle nascite, – il registro delle morti, – il registro dei matrimoni e – il registro dei riconoscimenti; 2.36 il registro delle famiglie. È fatto salvo l’articolo 113 capoversi

e 4.37

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 265).

L’Ufficio federale dello stato civile tiene un repertorio centrale delle adozioni. Se la tenuta di questo repertorio è effettuata con l’ausilio di mezzi informatici in una banca dati elettronica, l’ufficio disciplina l’accesso e provvede affinché il sistema informatico sia protetto grazie ad adeguate misure tecniche e organizzative contro elaborazioni e consultazioni non autorizzate. I dati sono classificati come degni di particolare protezione (art. 268b CC).38

I Cantoni hanno facoltà di prescrivere la tenuta di altri repertori.39

Art. 2840 II. ...

Art. 2941 III. Divulgazione di dati personali 1. Aventi diritto a. In generale b. Ricerca

Ognuno ha diritto di conoscere i dati personali che concernono il suo stato civile.

La divulgazione di dati a rappresentanti legali o convenzionali si effettua nei limiti dei loro poteri.

La divulgazione di dati personali ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere si effettua su richiesta e nella misura in cui è indispensabile all’esercizio dei loro compiti legali.

La divulgazione di dati personali a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare per iscritto la divulgazione di dati personali ai fini di una ricerca scientifica non riguardante persone, purché non sia possibile ottenere i dati dalla persona interessata o non si possa ragionevolmente pretenderlo. Essa impone gli oneri previsti dal diritto in materia di protezione dei dati, obbligando in particolare i destinatari a: 1. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento; 2. comunicare i dati soltanto con il consenso dell’autorità cantonale di vigilanza;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998

Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006).

3. pubblicare i risultati del trattamento in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate.

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare per iscritto la divulgazione di dati personali ai fini di una ricerca riguardante persone purché non sia possibile ottenere i dati dalla persona interessata o non si possa ragionevolmente pretenderlo. L’autorizzazione è vincolata a oneri allo scopo di garantire la protezione dei dati.

Art. 3043 2. Forme 3. Consultazione dei registri 4. Pubblicazione di fatti di stato civile

La divulgazione di dati personali avviene mediante:

1. comunicazioni (in particolare giusta gli art. 106 e 120 segg.); 2. estratti (art. 138 segg.); 3. copie (art. 143 e 144); 4. iscrizioni nel libretto di famiglia (art. 146 segg.); 5. informazioni scritte; 6. informazioni orali agli uffici dello stato civile, alle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile e all’Ufficio federale dello stato civile.

La divulgazione è sottoposta alle prescrizioni particolari dell’articolo 138 capoversi2 a 4.

L’autorità cantonale di vigilanza può eccezionalmente permettere per iscritto la consultazione dei registri dello stato civile se la divulgazione di dati giusta l’articolo 30 non può essere ragionevolmente pretesa. L’autorizzazione è vincolata agli oneri richiesti per garantire la protezione dei dati.

1ICantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti e delle celebrazioni dei matrimoni.46

Non è pubblicata:

1. la nascita, su richiesta di un genitore; 2. la morte, su richiesta di uno stretto congiunto;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998

Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 3.47 la celebrazione del matrimonio su richiesta del fidanzato o della fidanzata.

Art. 3148 IV. Forma 1. Redazione e misure di sicurezza49

I registri sono tenuti in un solo esemplare.

L’autorità cantonale di vigilanza, nei casi in cui non è garantita la sicurezza della conservazione dei registri (art. 5), ordina le necessarie misure di sicurezza.

Art. 3250 2. Rilegatura e conservazione

I registri sono tenuti in forma di volume o, con l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza, in fogli sciolti con scrittura a macchina.

I registri tenuti nella forma dei fogli sciolti sono conservati dentro solide copertine e, alla chiusura del volume, vanno rilegati.

I fogli con le iscrizioni cancellate non possono essere tolti dal registro.

Art. 3351 3. Numerazione a. Pagine

Le pagine o i fogli prestampati su un solo lato di pagina dei registri sono numerati progressivamente prima di essere utilizzati.52

Sul lato interno della copertina, o sul frontespizio, va certificato il numero delle pagine del volume.

Art. 3453 b. Volumi

I volumi di un registro sono numerati progressivamente.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Art. 3554 4. Indice delle persone 4a. Atto d’origine ed elenco delle interdizioni

Ogni registro comprende un indice delle persone alle quali si riferiscono le iscrizioni contenenti le indicazioni seguenti: 1. cognome; 2. cognome precedente il primo matrimonio; 3. nomi; 4. sesso; 5. data di nascita; 6. luogo di nascita; 7. data dell’evento; 8. luogo dell’evento; 9. luogo d’attinenza; 10. riferimenti.

L’autorità cantonale di vigilanza può ordinare l’omissione delle indicazioni seguenti: 1. Registri particolari:

  1. luogo di nascita;

  2. luogo dell’evento;

  3. luogo d’attinenza. 2. Registro delle famiglie:

  4. luogo di nascita;

  5. data dell’evento;

  6. luogo dell’evento;

  7. luogo d’attinenza, se il circondario dello stato civile comprende un unico comune.

L’indice delle persone deve essere compilato in ordine alfabetico dei cognomi.

Esso è continuamente aggiornato.

In caso di modifica o di cambiamento del nome, il nuovo nome deve essere parimenti inserito nell’indice.

L’autorità cantonale di vigilanza può permettere la registrazione delle indicazioni complementari seguenti nell’indice delle persone del registro delle famiglie:

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006).

1. data del rilascio e luogo di deposito dell’atto d’origine (O del

dic. 198056 concernente l’atto d’origine); 2. data dell’interdizione e della sua revoca (art. 136 cpv. 3).

Art. 3657 5. Registri particolari

Le iscrizioni fatte nei registri particolari durante l’anno civile sono numerate in ordine progressivo.

Alla fine dell’anno civile è attestato il numero delle iscrizioni dell’anno trascorso.

Art. 3758 6. Registro delle famiglie

Il registro delle famiglie può, con l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza, essere tenuto anche sotto forma di schedario.

Ogni pagina di un volume, o ogni scheda, costituisce un foglio del registro delle famiglie.

L’autorità cantonale di vigilanza, invece della numerazione progressiva, può autorizzare un altro sistema di classificazione delle schede.

Art. 3859

Art. 39 B. Iscrizioni I. In generale 1. Contenuto

Le iscrizioni e annotazioni marginali non devono contenere nulla di estraneo alla destinazione del registro.

Art. 4060 2. Esecuzione

L’iscrizione è fatta in caratteri latini.

Le iscrizioni devono essere eseguite con cura, senza raschiature e correzioni.

Per l’elaborazione elettronica dei dati valgono inoltre le disposizioni speciali degli articoli 177e a 177m.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988

Art. 4161 3. Abbreviazioni

Le iscrizioni devono essere fatte senza abbreviazioni; sono eccettuate le designazioni dei Cantoni e, nel registro delle famiglie, l’indicazione dei mesi.

Art. 42 4. Ore del giorno

Le ore vanno contate da 0 a 24.

Art. 43 5. Cognomi e nomi a. Principi62 b. Diritto estero

I cognomi e i nomi vanno iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori. È riservato l’articolo40 capoverso 1.63

Se la persona coniugata, o che è stata sposata, non porta il cognome che aveva innanzi il primo matrimonio, questo cognome, preceduto dal participio passato «nata(o)», dev’essere aggiunto a quello attuale.64

È vietato omettere nomi, tradurli o modificarne l’ordine.65

Titoli e gradi non sono iscritti.66 I Cantoni possono prevedere che i casi in cui il diritto estero è, o potrebbe essere, applicabile al nome siano esaminati dall’autorità cantonale di vigilanza.

Art. 4468 6. Nomi delle località

I nomi delle località svizzere vanno iscritti secondo l’elenco ufficiale dei Comuni e dei circondari dello stato civile della Svizzera. Alla località è aggiunto il nome del Cantone, abbreviato o fra parentesi se in tutte lettere, a meno che non sia escluso qualsiasi dubbio.

I nomi di località estere devono essere iscritti come sono registrati nei documenti probatori. Il nome delle località deve essere seguito

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988

Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Introdotto dal n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 2030).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 dall’indicazione fra parentesi del distretto, del dipartimento o della provincia, e dello Stato.

La traduzione dei nomi di località è ammessa, purché sia usuale.

Art. 45 7. Cittadinanza degli stranieri

Le iscrizioni concernenti gli stranieri devono indicare la cittadinanza, il luogo d’immatricolazione e, nel caso in cui è iscritta la data di nascita, anche il luogo di nascita.69

L’apolide è indicato come tale con l’aggiunta della cittadinanza precedente e, se è iscritta la data di nascita, anche con l’indicazione del luogo di nascita.70

Nel caso in cui né la cittadinanza né la qualità di apolide siano accertate, l’ufficiale dello stato civile chiede istruzioni all’autorità cantonale di vigilanza.

Art. 4671 II. Registri particolari 1. Ordine delle iscrizioni

Nei registri particolari, i fatti di stato civile sono, per principio, iscritti in ordine cronologico.

La successione delle iscrizioni delle nascite e delle morti è regolata dall’ordine delle notifiche fatte all’ufficio dello stato civile.

Art. 47 2. Modo di far l’iscrizione

Negli spazi rimasti in bianco dopo l’iscrizione sono tirate righe orizzontali. I Cantoni possono prevedere, in vece di tali righe, appositi segni finali.72

Se gli spazi tra le rubriche stampate non bastano, l’ufficiale dello stato civile scrive tra le linee.

Le rubriche superflue sono cancellate.

Qualora un fatto da indicare nell’iscrizione non sia noto, l’ufficiale dello stato civile ne fa menzione nello spazio ad esso destinato.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Per.2 introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Art. 48 3. Firma

L’ufficiale dello stato civile e le altre persone tenute a firmare un’iscrizione appongono la loro firma autografa. ...73

Se una persona tenuta ad apporre la propria firma non è in grado o si rifiuta di farlo, l’ufficiale attesta questa circostanza nel registro.

Art. 49 4. Chiusura dell’iscrizione

Apposta che sia la firma da parte degli interessati, anche l’ufficiale firma l’iscrizione.

Con questa firma l’iscrizione è chiusa, e da questo momento essa non può essere modificata che in conformità dell’articolo 50.

Art. 50 5. Rettificazione e complementi

Le inesattezze scoperte prima della firma sono rettificate in calce all’iscrizione, nello spazio precedente a quello riservato alla firma.

L’autorità di vigilanza rettifica d’ufficio errori di un’iscrizione chiusa che dipendono da disattenzione o sbaglio manifesti. Gli uffici dello stato civile sono tenuti a notificare tali fatti all’autorità di vigilanza.74

Negli altri casi la rettificazione è fatta per ordine del giudice (art. 42 CC).75

L’iscrizione incompleta, ma già chiusa, è completata per ordine del giudice o dell’autorità di vigilanza, non appena fornite le indicazioni mancanti.

Le rettificazioni o i complementi ordinati dal giudice o dall’autorità di vigilanza sono annotati in margine all’iscrizione.

Art. 51 6. Cancellazione

La cancellazione di un’iscrizione avviene per ordine del giudice o dell’autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza ordina la cancellazione di un’iscrizione nei casi previsti dalla presente ordinanza (art. 73, 85 e 107), come pure qualora l’iscrizione sia manifestamente del tutto erronea, invalida o superflua.76

La cancellazione è annotata in margine al registro particolare e l’iscrizione è cancellata.

Per. abrogato dal n. I dell’O del 18 ago. 1999 (RU 1999 3028).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Art. 52 7. Altre annotazioni marginali a. Casi

Oltre alle rettificazioni, ai complementi e alle cancellazioni, nei margini dei registri particolari e dei loro secondi esemplari sono annotati: 1.77 nel registro delle nascite: il riconoscimento e l’adozione nonché il loro annullamento, l’accertamento della paternità, il matrimonio successivo dei genitori e l’annullamento del rapporto di filiazione nei confronti del marito della madre nonché il cambiamento del nome e il cambiamento di sesso; 2. nel registro delle morti: la revoca della dichiarazione di scomparsa e della constatazione di una morte; 3.78 nel registro dei matrimoni i seguenti fatti sopravvenuti durante il matrimonio rispetto ad un coniuge: il riconoscimento e l’adozione, nonché il loro annullamento, l’accertamento della paternità, il matrimonio successivo dei genitori e l’annullamento del rapporto di filiazione nei confronti del marito della madre.

Art. 53 b. Forma

L’annotazione marginale è collocata nel margine largo della pagina o sul retro non stampato del foglio; l’iscrizione iniziale non è modificata.79

L’annotazione marginale deve contenere solo le indicazioni essenziali.

Previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza è possibile utilizzare un bollo. L’annotazione marginale viene datata e firmata dall’ufficiale dello stato civile.80

Art. 54 III. Registro delle famiglie 1. In generale

Per le iscrizioni nel registro delle famiglie sono determinanti gli articoli 113 a 118.

Art. 55 2. Rettificazione e cancellazione

La rettificazione o la cancellazione di un’iscrizione nel registro delle famiglie, fondata su un’iscrizione in un registro particolare, deve esse-

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 re preceduta dalla rettificazione o dalla cancellazione di quest’ultima (art. 50 e 51).

Le rettificazioni e le cancellazioni possono essere fatte soltanto per ordine del giudice o dell’autorità di vigilanza.

Gli ufficiali dello stato civile procedono tuttavia di propria iniziativa alla rettificazione o alla cancellazione se: 1. ricevono comunicazione della rettificazione o della cancellazione di un’iscrizione in un registro particolare; 2. l’errore constatato nel registro delle famiglie deriva da un errore di trascrizione sia dell’iscrizione in un registro particolare del loro circondario, sia di una comunicazione ufficiale, o ancora di un atto pubblico.81

Le rettificazioni e le cancellazioni sono iscritte in luogo adatto e secondo una forma appropriata.

Art. 56 C. Documenti giustificativi I. Classificazione

Ogni documento giustificativo deve recare il numero dell’iscrizione, l’indicazione dell’anno e del registro cui si riferisce.

L’ufficiale dello stato civile deve conservare, in incartamenti distinti o in classificatori numerati per annate, i documenti corrispondenti ai rispettivi registri, per quanto detti documenti non debbano essere trasmessi all’autorità incaricata di conservarli. I documenti giustificativi del registro delle famiglie possono essere classificati anche nell’ordine dei fogli del registro.

Art. 57 II. Deposito

Gli atti provenienti dall’estero che si riferiscono a cittadini svizzeri e non appartengono all’incartamento di un matrimonio devono essere consegnati all’ufficio cantonale di deposito entro la fine di gennaio dell’anno seguente.

L’autorità cantonale di vigilanza può dispensare dall’obbligo di consegna gli uffici dello stato civile che offrono sufficiente garanzia per la conservazione dei documenti.

Art. 58 III. Durata della conservazione

I documenti appartenenti all’incartamento di un matrimonio, i documenti provenienti dall’estero e gli atti di adozione devono essere conservati per ottant’anni, gli altri documenti giustificativi per cinquant’anni. Se i documenti sono microfilmati, gli originali possono essere

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028) distrutti dopo vent’anni col consenso dell’autorità cantonale di vigilanza.82

I Cantoni possono stabilire un termine di conservazione più lungo.

Capo terzo: Del registro delle nascite

Art. 59 I. Oggetto dell’iscrizione

Nel registro delle nascite sono iscritti le nascite e gli aborti avvenuti dopo il sesto mese di gravidanza.

Il rinvenimento di un infante esposto, abbandonato e di filiazione ignota o incerta (trovatello) è parimente iscritto nel registro delle nascite.

Per l’adottato si procede a una nuova iscrizione in uno speciale sovraffoglio.83

Art. 60 II. Nascita in Svizzera 1. Competenza

La nascita avvenuta in Svizzera è iscritta nel registro del circondario in cui ha avuto luogo.

La nascita avvenuta in un veicolo in viaggio è iscritta nel registro del circondario in cui la madre ha abbandonato il veicolo.

Art. 6184 2. Obbligo di notificazione

È tenuto a notificare la nascita il direttore dell’ospedale o dello stabilimento in cui essa è avvenuta. Tuttavia, anche il padre è autorizzato a notificarla presentando un certificato di nascita rilasciato dall’ospedale o dallo stabilimento; se non è coniugato con la madre, egli può però farlo soltanto se ha riconosciuto il figlio prima della nascita o se lo riconosce al momento della notificazione.

Se la nascita non avviene in un ospedale o in uno stabilimento, la notificazione dev’essere fatta, nell’ordine seguente, da: il marito della madre, la levatrice, il medico, qualunque altra persona che sia stata presente al parto, e da ultimo la madre. Il padre, se non è coniugato con costei, è autorizzato a notificare la nascita alle condizioni menzionate nel capoverso 1.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977

Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977

Se la notificazione non è stata fatta da nessuna di dette persone e la nascita giunge a conoscenza dell’autorità di polizia, spetta a quest’ultima provvedere alla notificazione.

Art. 6285 3. Notificazione a. Personale o per mandato

Chi è tenuto alla notificazione in virtù dell’articolo 61 deve farla in persona.

Il direttore dell’ospedale e dello stabilimento può tuttavia, assumendone la responsabilità, dar l’incarico di far la notificazione a un suo ausiliario avvertendo però per iscritto l’ufficiale dello stato civile che egli ha conferito a tale persona questo mandato.

Il marito della madre e la madre medesima possono, assumendone la responsabilità, incaricare per iscritto un terzo di fare la notificazione.

Art. 63 b. Orale o scritta

Il medico, il direttore dell’ospedale o dello stabilimento o il suo mandatario fanno la notificazione a voce o per iscritto.86

L’autorità di polizia la fa per iscritto.

Art. 64 c. Orale

Le altre persone fanno la notificazione a voce.

Art. 65 notificazione

4. Termine per la 1 Chi è tenuto a notificare una nascita deve far la notificazione entro tre giorni da che la nascita è avvenuta. La madre fa la notificazione non appena sia in grado di eseguirla.

L’ufficiale dello stato civile riceve anche la notificazione tardiva. Se sono trascorsi più di sei mesi tra la nascita e la notificazione, l’ufficiale chiede una decisione dell’autorità di vigilanza.

L’ufficiale dello stato civile annuncia all’autorità di vigilanza le persone che non hanno adempito, in tempo utile, l’obbligo della notificazione (art. 182 cpv. 1 n. 3).

Art. 66 5. Nati morti

Alla notificazione di un infante nato morto dopo il sesto mese di gravidanza deve essere allegato un certificato del medico o della levatrice attestante che l’infante all’atto della nascita era morto.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977

I Cantoni possono esigere il certificato medico per ogni nascita di un infante nato morto.

Art. 67 6. Contenuto dell’iscrizione

Il registro delle nascite deve contenere:

1.87 il giorno, il mese (in lettere), l’anno, l’ora e i minuti della nascita; 2.88 il luogo della nascita; 3.89 a. per infanti nati vivi: cognome, nomi e sesso;

b. per infanti nati morti: il sesso; cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 69 cpv. 1) lo auspicano; 4.90 il cognome, i nomi, il luogo di attinenza e il luogo di domicilio del padre e della madre. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, devono inoltre essere indicati la data della nascita e i genitori della madre; se il bambino è riconosciuto, devono parimente essere iscritti la data della nascita e i genitori del padre. Per gli stranieri devono inoltre essere aggiunte le indicazioni previste nell’articolo 45; 5. se la notificazione è fatta a voce: il cognome, i nomi e il luogo di domicilio del dichiarante, con indicazione della qualità in cui egli fa la notificazione; se la notificazione è fatta per iscritto: la designazione dello stabilimento o dell’autorità che fa la notificazione oppure, quando questa sia fatta da un medico, il suo cognome, i nomi e il domicilio, con indicazione della qualità in cui egli fa la notificazione; 6. la data dell’iscrizione.

Nascite plurime o infanti nati morti devono essere designati come tali.91

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995

L’ufficiale dello stato civile dà lettura dell’iscrizione al dichiarante;

l’iscrizione è poi firmata dal dichiarante e dall’ufficiale dello stato civile. Se la notificazione è stata fatta per iscritto, al posto della dicitura «Letto e confermato» si annotano le parole «Notificazione scritta».92

Art. 6893

Art. 69 7. Nomi del figlio

I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio (art.

301 cpv. 4 CC); se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi del figlio spetta alla madre.94

I nomi devono essere comunicati all’ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita.95

L’ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi comunicati che evidentemente ledano gli interessi del bambino.96

...97

Art. 7098

Art. 7199 III. ...

Art. 72 IV. Trovatello 1. Iscrizione

Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l’autorità competente.100

L’autorità competente impone al trovatello un cognome e i nomi, e fa la notificazione all’ufficiale dello stato civile.

La notificazione deve indicare il luogo, cioè il Comune e la contrada (via, numero della casa, fattoria, frazione, ecc.), il tempo e le circostanze del rinvenimento, il sesso del trovatello, la sua presunta età, i segni fisici di riconoscimento, gli abiti e gli oggetti trovati presso di lui.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994

Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

L’ufficiale dello stato civile iscrive nel registro delle nascite le indicazioni previste nel capoverso 3, escluse quelle relative agli abiti e agli altri oggetti.

Art. 73 2. Rettificazione e cancellazione V. Figlio adottivo 1. Principio 2. Contenuto del sovraffoglio

Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, ne va fatta annotazione, per ordine dell’autorità cantonale di vigilanza, in margine all’iscrizione del luogo del rinvenimento.

Se la nascita non è ancora stata iscritta nel luogo dove è avvenuta, l’autorità cantonale di vigilanza ordina questa iscrizione.

Se la nascita è stata iscritta nel luogo di nascita, l’autorità cantonale di vigilanza ordina la cancellazione dell’iscrizione fatta nel luogo del rinvenimento.

L’adozione è annotata, per ordine dell’autorità cantonale di vigilanza, in margine all’iscrizione nel registro delle nascite.

All’iscrizione originale è allora sostituito un sovraffoglio.

Il sovraffoglio deve contenere:

1.103 il giorno, il mese (in lettere), l’anno, l’ora e i minuti della nascita; 2. il luogo della nascita; 3.104 il nuovo cognome, i nomi e il sesso dell’adottato; 4. ...105 5.106a.107 in caso di adozione congiunta da parte di coniugi (art. 264a cpv. 1 CC): il cognome, i nomi, il luogo di attinenza e il luogo di domicilio del padre adottivo e della madre adottiva;

101 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 102 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

  1. in caso di adozione congiunta da parte del coniuge del padre o della madre dell’adottando (art. 264a cpv. 3 CC): il cognome, i nomi, il luogo di attinenza e il luogo di domicilio dell’adottante e del suo coniuge;

  2. 108 in caso di adozione singola (art. 264b CC): il cognome, i nomi, il luogo di attinenza, la data di nascita, i genitori e il luogo di domicilio dell’adottante; 6. la data dell’iscrizione e l’indicazione dell’ordine dell’autorità cantonale di vigilanza.

Per gli stranieri, le indicazioni previste nell’articolo 45 devono essere aggiunte a quelle del capoverso 1 numero 5.109

Art. 73c 3. ... 4. Scioglimento dell’adozione

...

Lo scioglimento dell’adozione è annotato, per ordine dell’autorità cantonale di vigilanza, in margine al sovraffoglio; quest’ultimo è allora levato dal registro delle nascite e conservato insieme ai documenti giustificativi.

Inoltre, lo scioglimento dell’adozione è annotato, per ordine dell’autorità cantonale di vigilanza, in margine all’iscrizione di nascita originale.

Capo quarto: Del registro delle morti

Art. 74 I. Oggetto dell’iscrizione

Nel registro delle morti sono iscritte le morti.111

Gli infanti nati morti non devono essere iscritti.

Art. 75 II. Morte in Svizzera 1. Competenza

La morte di una persona nella Svizzera è iscritta nel registro del circondario dov’è avvenuta.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 109 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 110 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

Allorché è rinvenuto il cadavere di una persona senza che sia possibile accertare dov’essa è morta, la morte è iscritta nel registro del circondario dov’è stato rinvenuto il cadavere.

Se la morte è avvenuta in un veicolo in viaggio, essa è iscritta nel registro del circondario dove il cadavere è stato levato dal veicolo.

Art. 76 2. Obbligo della notificazione a. Morte di persona nota

Sono tenuti a fare la notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di una persona nota: il coniuge, i figli e i loro coniugi, quindi, successivamente, il parente più prossimo del defunto, presente nel luogo, il capo dell’azienda domestica dov’è avvenuta la morte o dove fu rinvenuto il cadavere, e infine ogni persona che abbia assistito alla morte o rinvenuto il cadavere.

Se la morte o il rinvenimento del cadavere sono avvenuti in uno stabilimento sanitario o penitenziario, in una casa d’internamento o in uno stabilimento analogo, la notificazione dev’essere fatta dal direttore dello stabilimento.

Se la notificazione non è stata fatta da nessuna di queste persone e la morte o il rinvenimento di un cadavere giunge a conoscenza dell’autorità di polizia, spetta a quest’ultima provvedere alla notificazione.

Art. 77 b. Morte di persona ignota

Chiunque ha assistito alla morte di una persona ignota o ne rinviene il cadavere è tenuto a informarne senza indugio l’autorità di polizia.

L’autorità di polizia fa la notificazione all’ufficiale dello stato civile.

La notificazione deve contenere tutte le indicazioni previste nell’articolo 84 capoverso 1 numeri 1 a 4, nonché la descrizione degli abiti e degli altri oggetti trovati presso il cadavere.

Art. 78112 3. Notificazione a. personale, nei confronti del Comune o per mandato

La persona tenuta alla notificazione giusta l’articolo 76 capoverso 1 lo fa lei stessa presso l’ufficio dello stato civile o eventualmente presso il servizio amministrativo designato dal comune di domicilio del defunto se il decesso è sopraggiunto in questo comune, e che l’ufficio dello stato civile non vi ha sede.

Essa può, sotto propria responsabilità, autorizzare per iscritto un terzo a fare la notificazione.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

Art. 79 b. Orale o scritta

Il medico, il direttore dello stabilimento o il suo mandatario fanno la notificazione a voce o per iscritto.

Il servizio amministrativo competente del comune di domicilio del defunto, previsto dall’articolo 78 capoverso 1, e l’autorità di polizia fanno la notificazione per iscritto.113

Art. 80 c. Orale

Le altre persone fanno la notificazione a voce.

Art. 81 4. Termine per la notificazione

I casi di morte e i rinvenimenti di cadavere devono essere notificati all’ufficiale dello stato civile entro due giorni da che sono avvenuti.

L’ufficiale dello stato civile riceve anche la notificazione tardiva. Se sono trascorsi più di dieci giorni tra la morte e la notificazione, l’ufficiale domanda una decisione dell’autorità di vigilanza

L’ufficiale dello stato civile annuncia all’autorità di vigilanza le persone che non hanno adempito, in tempo utile, l’obbligo della notificazione (art. 182 cpv. 1 n. 3).

Art. 82 5. Certificato di morte

Il dichiarante deve presentare un certificato di morte rilasciato dal medico curante, dal medico chiamato dopo la morte, oppure dalla persona ufficialmente designata per la constatazione dei decessi. Il certificato è conservato come documento giustificativo.

Art. 83 6. Morte di persona nota

Circa la morte o il rinvenimento del cadavere di persona nota, il registro deve contenere: 1.114 il giorno, il mese (in lettere), l’anno, l’ora e i minuti in cui la morte o il rinvenimento del cadavere è avvenuto; 2.115 il luogo dove la morte o il rinvenimento del cadavere è avvenuto;

113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 3.116il cognome, i nomi e, se necessario, i soprannomi, il luogo di attinenza, la data di nascita e il luogo di domicilio del defunto; per gli stranieri, inoltre, le indicazioni previste dall’articolo 45; 4.117 i cognomi e i nomi dei genitori del defunto; 5.118lo stato civile del defunto, se del caso con il cognome, i nomi, il luogo di attinenza e quello di domicilio del coniuge superstite ovvero il cognome e i nomi dell’ex-coniuge nonché la data dello scioglimento del matrimonio; 6. se la notificazione è fatta a voce: il cognome, i nomi e il luogo di domicilio del dichiarante, con indicazione della qualità in cui egli fa la notificazione; se la notificazione è fatta per iscritto: la designazione dello stabilimento o dell’autorità che fa la notificazione oppure, quando questa sia fatta da un medico, il suo cognome, i nomi e il domicilio, con indicazione della qualità in cui egli fa la notificazione; 7. la data dell’iscrizione.

L’ufficiale dello stato civile dà lettura dell’iscrizione al dichiarante;

l’iscrizione è poi firmata dal dichiarante e dall’ufficiale dello stato civile. Se la notificazione è stata fatta per iscritto, al posto della dicitura «Letto e confermato» si annotano le parole «Notificazione scritta».119

Art. 84 7. Morte di persona ignota a. Contenuto

Circa la morte o il rinvenimento del cadavere di persona ignota, il registro deve contenere: 1.120il giorno, il mese (in lettere), l’anno, l’ora e i minuti della morte o del rinvenimento del cadavere, con l’indicazione delle circostanze in cui la morte o il rinvenimento del cadavere sono avvenuti; 2.121il luogo dove la morte o il rinvenimento del cadavere è avvenuto; 3. il sesso e la presunta età del defunto;

116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 4. i segni fisici di riconoscimento del defunto; 5. l’autorità di polizia che ha fatto la notificazione; 6. la data dell’iscrizione.

L’iscrizione è firmata dall’ufficiale dello stato civile; le parole «Letto e confermato» stampate nel registro sono cancellate.

Art. 85 b. Completamento, rettificazione e cancellazione

Se più tardi è stabilita l’identità del defunto, l’iscrizione è completata o rettificata per ordine dell’autorità cantonale di vigilanza o del giudice.

Se la morte è avvenuta in un luogo che non sia quello del rinvenimento del cadavere, l’autorità cantonale di vigilanza ordina l’iscrizione nel luogo della morte e la cancellazione dell’iscrizione nel luogo del rinvenimento del cadavere.

Art. 86 8. Sepoltura o cremazione

La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo pel cadavere possono aver luogo solo dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

In casi eccezionali, l’autorità competente può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo pel cadavere prima che sia stata fatta la notificazione allo stato civile; in questo caso essa provvede che la notificazione sia fatta più presto possibile.

Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo pel cadavere sono avvenuti senza il permesso dell’autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l’iscrizione nel registro delle morti può essere fatta solo per ordine dell’autorità di vigilanza.

Art. 87 a 91122

Capo quinto: Del registro dei matrimoni

Art. 92 I. Oggetto dell’iscrizione

Nel registro dei matrimoni sono iscritte le celebrazioni dei matrimoni.

122 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ago. 1999 (RU 1999 3028).

Art. 93 II. Matrimonio celebrato in Svizzera 1. Competenza

Il matrimonio è iscritto nel registro dei matrimoni del circondario dello stato civile in cui è stato celebrato.123

Art. 94124 2. Iscrizione

Il registro dei matrimoni deve contenere: 1. il giorno, il mese (in lettere) e l’anno della celebrazione; 2. il luogo della celebrazione; 3. per entrambi gli sposi: il cognome, i nomi, lo stato civile, il luogo di attinenza, il luogo e la data di nascita, il cognome e i nomi dei genitori e il loro domicilio; inoltre, se uno degli sposi è già stato coniugato, il cognome e i nomi del coniuge precedente come pure la data dello scioglimento del matrimonio; per gli stranieri, inoltre, le indicazioni previste dall’articolo 45; 4. il cognome, i nomi e il luogo di domicilio dei testimoni; 5. la constatazione che il matrimonio è stato concluso; 6. il cognome del marito e della moglie dopo il matrimonio; 7. il cognome, i nomi, il luogo e la data di nascita di eventuali figli in comune dei coniugi; 9. i luoghi di attinenza della moglie dopo il matrimonio; 10.125 le firme (art. 159 cpv. 4).

Art. 95126

Capo sesto: Del registro delle legittimazioni

Art. 96 a 101127

123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068). 127 Abrogati dal n. I dell’O del 12 gen. 1977 (RU 1977 265).

Capo settimo: Del registro dei riconoscimenti

Art. 102128 I. Riconoscimento da parte del padre 1. Oggetto dell’iscrizione

Nel registro dei riconoscimenti è documentato il riconoscimento dei figli, da parte del padre, che stanno in rapporto di filiazione soltanto con la madre.

Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio.129

Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo.

Art. 103130 2. Condizioni particolari

Se l’autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei suoi genitori o del tutore131. Il consenso dev’essere dato per iscritto; le firme devono essere autenticate.

Nel caso l’autore del riconoscimento, o il figlio, non siano cittadini svizzeri, i Cantoni possono prevedere che i documenti vengano sottoposti per esame all’autorità cantonale di vigilanza.132

Art. 104133 3. Competenza e procedura

È competente a documentare i riconoscimenti mediante atto pubblico, a scelta degli interessati, l’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio o di attinenza dell’autore del riconoscimento o della madre o del luogo di nascita del figlio.

La dichiarazione di riconoscimento è fatta a voce presentando gli atti necessari, allestiti da meno di sei mesi, per l’autore del riconoscimento e per la madre e, se del caso, il consenso secondo l’articolo 103 capoverso 1. Inoltre, per il figlio già nato, sono da produrre documenti rilasciati da meno di un mese.134

Prima di ricevere la dichiarazione mediante atto pubblico, l’ufficiale dello stato civile ricorda all’autore del riconoscimento che, mediante il riconoscimento medesimo, si stabilisce il rapporto di filiazione tra il padre ed il figlio (art. 252 cpv. 2 CC).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 129 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

Art. 105 4.135 Iscrizione

Il registro dei riconoscimenti deve contenere:

1. il luogo e la data dell’atto pubblico; 2.136 per l’autore del riconoscimento: il cognome, i nomi, il luogo di attinenza e la data di nascita, nonché il cognome e i nomi dei genitori e il loro luogo di domicilio; per gli stranieri, inoltre, le indicazioni dell’articolo 45; 3.137 per la madre:

  1. le indicazioni del numero2 al momento della nascita del figlio;

  2. inoltre, se del caso, il cognome e il domicilio che al momento del riconoscimento fossero diversi da quelli al momento della nascita del figlio; 4.138 per il figlio: il cognome, i nomi, nonché il luogo e la data di nascita.

L’ufficiale dello stato civile dà lettura dell’iscrizione all’autore del riconoscimento; l’iscrizione è poi firmata dall’autore del riconoscimento e dall’ufficiale dello stato civile.

Art. 106139 5. Comunicazione alla madre e al figlio

Indipendentemente dalle comunicazioni previste negli articoli 120 capoverso 1 numero 4 e 125 capoverso 1 numero 4, l’ufficiale dello stato civile che ha documentato il riconoscimento comunica il fatto alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a a 260c del Codice civile svizzero.

Art. 107140 6. Annullamento del riconoscimento

In caso di annullamento del riconoscimento, l’iscrizione è cancellata su ordine dell’autorità cantonale di vigilanza.

135 Nuova numerazione giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977 (RU 1977 265). 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977

Art. 108141 II. Riconoscimento da parte della madre

Nel registro dei riconoscimenti sono inoltre documentati i riconoscimenti, da parte della madre straniera, dei figli nati in Svizzera, sempreché la legge del Paese d’origine della madre subordini il rapporto di filiazione a un siffatto riconoscimento.

È competente a documentare questo riconoscimento mediante atto pubblico l’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita del figlio.

L’iscrizione e fatta modificando in modo corrispondente le rubriche del registro.

Art. 109 a 112142

Capo ottavo: Del registro delle famiglie

Art. 113 1. In generale

Il registro delle famiglie è tenuto dall’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza.143

Se il circondario comprende più Comuni, è tenuto un registro per ciascuno di essi.

I Cantoni possono disporre che i registri delle famiglie di circondari vicini siano tenuti da un solo ufficiale dello stato civile.144

I Cantoni possono anche affidare la tenuta centralizzata dei registri delle famiglie del loro territorio, o di parti di esso, a un funzionario subordinato all’autorità cantonale di vigilanza.145

Quando la tenuta del registro delle famiglie è centralizzata secondo le disposizioni dei capoversi 3 o 4, i Cantoni possono prescrivere che copie dei fogli del registro delle famiglie siano distribuite agli ufficiali dello stato civile di tutti i Comuni del loro circondario.146 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 142 Abrogati dal n. I dell’O del 12 gen. 1977 (RU 1977 265). 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 145 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 146 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285).

Art. 114147 2. Oggetto delle iscrizioni a. Attinenti b. Non attinenti

Nel registro delle famiglie sono iscritti tutti gli attinenti di un Comune.

La persona attinente di più Comuni è iscritta nel registro delle famiglie di ciascuno di essi.

Il figlio di genitori uniti in matrimonio, entrambi titolari di un foglio, è iscritto sul foglio del padre.

Il coniuge del titolare di un foglio nonché i figli nati da un matrimonio di una titolare di un foglio con uno straniero, che non sono attinenti, sono pure iscritti nel registro delle famiglie.149

I figli che non possiedono l’attinenza del padre sono iscritti anche sul suo foglio.

Nel caso della naturalizzazione di uno straniero, i figli non compresi nella naturalizzazione non sono iscritti....150

Art. 115 3. Titolare del foglio

All’attinente del Comune, che non abbia già un foglio proprio, è intestato un foglio del registro delle famiglie nei seguenti casi: 1.151 in caso di matrimonio (art. 102 CC):

  1. al marito svizzero;

  2. alla moglie svizzera, al luogo in cui ha mantenuto l’attinenza; 2.152 in caso di divorzio (art. 119 CC): alla donna, al luogo di attinenza del marito divorziato; 3.153 in caso di nullità del matrimonio (art. 109 CC): alla donna, al luogo di attinenza del marito; 4.154 in caso di nascita di un figlio:

147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 148 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 150 Per.2 abrogato dal n. I dell’O del 17 giu. 1991 (RU 1991 1594). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

  1. alla madre nubile;

  2. 155 alla vedova la quale non abbia un foglio proprio, sempre che non esista nessun rapporto di filiazione tra il bambino e il marito deceduto; 5.156 in caso di riconoscimento di un figlio (art. 260 CC) o di accertamento giudiziale della paternità (art. 261 CC): al padre celibe; 6. ...157 7.158 in caso di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC): alla madre la quale non abbia un foglio proprio; 8.159 in caso di adozione (art. 264 segg. CC):

  3. al padre adottivo celibe o alla madre adottiva nubile;

  4. 160 alla moglie o vedova che adotta da sola, le quali non abbiano un foglio proprio;

  5. all’adottato celibe (nubile) che non ha ottenuto la cittadinanza dei genitori adottivi; 9.161 in caso di acquisto della cittadinanza: alla persona naturalizzata o riconosciuta svizzera che non può essere iscritta sul foglio del padre o della madre. 2 Un foglio può parimente essere intestato:

1. in caso di cambiamento del cognome; 2. al figlio che porta un cognome o possiede una cittadinanza diversi da quelli dei suoi genitori.162

In caso di cambiamento di sesso, alla persona interessata è intestato un nuovo foglio purché disponesse già di un foglio proprio. 163 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 163 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068).

Art. 116 4. Descrizione del foglio a. In generale b. Intestazione

Nell’intestazione del foglio sono indicati il cognome e le attinenze del titolare e il numero progressivo del foglio (art. 116a).164

La parte sinistra del testo del foglio è riservata allo stato della famiglia (art. 117 cpv. 1), la parte destra ai cambiamenti di stato civile e all’iscrizione dei fatti in virtù dei quali una persona è stralciata dallo stato della famiglia (art. 117 cpv. 2).

In calce al foglio può essere annotata, per le persone naturalizzate o reintegrate, la cittadinanza anteriore o una attinenza che non esiste più al momento dell’apertura del foglio.165

Nell’intestazione sono indicati l’attinenza con la causa dell’acquisto e, se c’è stata una decisione d’acquisto, la data della stessa. Eventuali ulteriori attinenze sono iscritte senza queste indicazioni supplementari.

I cambiamenti di nome e d’attinenza sono trascritti senza indicazione del motivo.

Art. 117167 c. Testo 4bis. Foglio successivo

Nella parte sinistra del testo sono iscritti:

A. Per il titolare del foglio e per il suo coniuge 1. il luogo e la data della nascita; 2. i rinvii a fogli precedenti; 3. i nomi e la filiazione; inoltre, se del caso, il cognome e i nomi del coniuge precedente, con la data dello scioglimento del matrimonio; 4. inoltre, per il coniuge, il cognome e l’attinenza; 5. il luogo e la data del matrimonio; B. Per i figli 6. il luogo e la data di nascita. I figli nati morti non sono iscritti; 7. il cognome, i nomi, il possesso o non possesso dell’attinenza e, se necessario, il sesso; 8. eventuali menzioni concernenti la filiazione;

164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 166 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 9. per i figli riconosciuti o per i figli la cui paternità è stata accertata dal giudice, anche la data del riconoscimento o alla quale la sentenza è passata in giudicato; inoltre: il cognome, i nomi, l’attinenza e i genitori della madre; il cognome, i nomi, l’attinenza i genitori del padre; 10. in caso di adozione inoltre: la menzione «adottato».

Nella parte destra del testo sono iscritti:

1.168 in caso di divorzio e di nullità del matrimonio: la data alla quale la sentenza è passata in giudicato e, se del caso, il rinvio al foglio successivo; 2. in caso di ripresa di un cognome precedente dopo il divorzio o la dichiarazione di nullità del matrimonio: il cognome ripreso e la data della dichiarazione; 3. a. in caso di nuove nozze di una vedova: nel foglio del marito precedente: il luogo e la data del matrimonio, nonché il cognome, i nomi e l’attinenza del marito; inoltre, se del caso, la menzione della perdita dell’attinenza o il rinvio al foglio successivo;

b. 169 in caso di nuove nozze di una donna divorziata con uno svizzero che non ha lo stesso luogo d’origine del marito divorziato: nel foglio aperto in seguito al divorzio nel luogo d’origine del marito divorziato: il luogo e la data del matrimonio, nonché il cognome, i nomi e l’attinenza del marito; inoltre la menzione della perdita dell’attinenza; 4. in caso di matrimonio di un figlio: il luogo e la data del matrimonio, nonché il cognome, i nomi e l’attinenza del coniuge; inoltre il rinvio al foglio successivo o la menzione della perdita dell’attinenza; 5. in caso di morte o di rinvenimento di cadavere: il luogo e la data;

168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 6. 170in caso di dichiarazione di scomparsa: data alla quale la sentenza è passata in giudicato, nonché la data a contare dalla quale la dichiarazione di scomparsa e di scioglimento del matrimonio ha effetto; 7. in caso d’annullamento di una dichiarazione di scomparsa: la data alla quale la sentenza è passata in giudicato; 8. a. in caso di nascita di un figlio di una madre nubile: nel foglio dei genitori della madre:

b. in caso di nascita di un figlio di una vedova: nel foglio del marito defunto: 9. in caso di riconoscimento o di accertamento giudiziale della paternità: nel foglio dei genitori del padre celibe: 10. in caso di annullamento del riconoscimento: la data alla quale la sentenza è passata in giudicato; inoltre, nella parte sinistra del testo, sono cancellate le iscrizioni concernenti il figlio; la data alla quale la sentenza è passata in giudicato; inoltre, nella parte sinistra del testo, sono cancellate le iscrizioni concernenti il riconoscimento; 11. in caso di susseguente matrimonio dei genitori: la menzione del matrimonio; inoltre il figlio è iscritto nuovamente nella parte sinistra del testo; la menzione del matrimonio; inoltre sono cancellate le iscrizioni concernenti il figlio nella parte sinistra del testo e, se del caso, il figlio è iscritto nuovamente; 12. in caso di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre: nel foglio del marito della madre: la data alla quale la sentenza è passata in giudicato; inoltre, per la moglie, è fatta menzione del figlio con rinvio al foglio successivo e, nella parte sinistra del testo, sono cancellate le iscrizioni concernenti il figlio; 13. in caso di adozione:

170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999

  1. nel foglio dei genitori per sangue: la menzione «adottato da terzi»; inoltre, nella parte sinistra del testo, sono cancellate le iscrizioni concernenti il figlio;

  2. nel foglio dei genitori del padre adottivo celibe o della madre adottiva nubile o in quello del marito della madre adottiva: 14. in caso di scioglimento dell’adozione:

  3. nel foglio dei genitori adottivi: la data alla quale la sentenza è passata in giudicato; inoltre, nella parte sinistra del testo, sono cancellate le iscrizioni concernenti il figlio;

  4. nel foglio dei genitori per sangue: la data alla quale la sentenza è passata in giudicato; inoltre è cancellata la menzione «adottato da terzi» e il figlio è iscritto nuovamente nella parte sinistra del testo; 15. in caso di cambiamento del nome; il nuovo nome e la data della decisione; 16. in caso di acquisto dell’attinenza per decisione: la nuova attinenza e la data d’acquisto; 17. in caso di perdita dell’attinenza per decisione: la data della perdita; 18.171 in caso di cambiamento di sesso: tra parentesi, la data alla quale la sentenza è passata in giudicato ed eventualmente il rinvio al foglio successivo.

Per il coniuge del titolare di un foglio, sono aggiornati tutti i cambiamenti di stato civile, di nome e d’attinenza, fino allo scioglimento del matrimonio.172

Per i figli che non possiedono l’attinenza del titolare di un foglio, dopo la loro iscrizione nel foglio sono menzionati soltanto i fatti di stato civile che annullano il rapporto di filiazione (cpv.2 n. 10, 12–14).173

I fatti di stato civile avvenuti dopo l’apertura di un foglio successivo, fermo restando il capoverso2, sono iscritti soltanto in questo foglio.

171 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068). 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 174 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285).

La costituzione o l’annullamento del rapporto di filiazione sono iscritti, dopo l’apertura del foglio successivo, anche nel foglio precedente.

Art. 118 5. Base dell’iscrizione

L’apertura di un foglio e le iscrizioni in fogli esistenti sono fatte in base alle indicazioni dei registri particolari del Comune d’attinenza, alle comunicazioni ufficiali di altri uffici dello stato civile o di altre autorità, ad atti pubblici, o infine per ordine del giudice o dell’autorità di vigilanza. Per gli atti provenienti dall’estero è riservato l’articolo 137.

...175

Art. 119 6. Documenti giustificativi 7. Cancellazioni177

Le comunicazioni ufficiali, gli atti pubblici, nonché le decisioni dell’autorità di vigilanza su cui si fondano le iscrizioni costituiscono i documenti giustificativi del registro delle famiglie.

Il documento giustificativo non è necessario allorché l’ufficiale dello stato civile provvede alla trascrizione nel registro delle famiglie di un’iscrizione contenuta in un registro particolare del proprio ufficio.

Su ordine dell’autorità di vigilanza sono cancellati:

1.178 il foglio intestato alla madre nubile (art. 115 cpv. 1 n. 4 lett. a): in caso di adozione del figlio da parte di terzi; 2.179 il foglio intestato a un figlio (art. 115 cpv. 1 n. 4 lett. b e 7) :

  1. in caso di matrimonio dei genitori;

  2. in caso di adozione da parte di terzi;

  3. in caso di apertura di un foglio per la madre al luogo di attinenza acquistato per matrimonio, dopo lo scioglimento dello stesso per sentenza giudiziale (art. 115 cpv. 1 n. 2 e 3) o dopo che la stessa si è risposata con uno straniero (art. 115 cpv. 1 n. 1 lett. b) ; 3. il foglio intestato a un padre celibe (art. 115 cpv. 1 n. 5):

  4. in caso di annullamento del riconoscimento;

176 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 265). 177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987

b. in caso di adozione del figlio da parte di terzi.

In tutti questi casi, sul foglio precedente dev’essere inoltre cancellata la menzione del figlio e il rinvio al foglio cancellato e, se del caso, iscritto il matrimonio.

Se un padre celibe o una madre nubile sposa la madre o il padre di suo figlio, nel foglio dei suoi propri genitori è cancellata la menzione del figlio (art. 117 cpv.2 n. 8a e 9) ed iscritto il matrimonio.180

Sono riservate le cancellazioni di cui all’articolo 55.

Capo nono: Delle comunicazioni

Art. 120181 I. Ufficiale dello stato civile 1. Comunicazioni ad autorità svizzere dello stato civile a. Oggetto182

Gli uffici dello stato civile fanno le seguenti comunicazioni dei fatti di stato civile che hanno iscritto nei registri particolari:183 1.184 la nascita, esclusi i nati morti, agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e di domicilio del padre e della madre; al luogo di attinenza della madre coniugata con il padre svizzero non è fatta nessuna comunicazione; 2.185 la morte, agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e di domicilio del defunto e, se del caso, del luogo di attinenza e di domicilio del coniuge superstite; 3.186 il matrimonio, agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e di domicilio di ambedue gli sposi; il matrimonio dei genitori di un figlio in comune deve essere inoltre comunicato all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita del figlio e, se lo stesso ha raggiunto il dodicesimo anno di età o è deceduto, all’autorità cantonale di vigilanza; 4.187 il riconoscimento, agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e di domicilio del padre e della madre e del luogo di na- 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285).

scita del figlio; il riconoscimento del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di uno deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza. Inoltre, sono fatte le comunicazioni previste nell’articolo 106; 5. ...188

Nelle comunicazioni, si omette la riga negli spazi rimasti in bianco. È riservato l’articolo 129 capoverso2. Nel registro si annota a chi le comunicazioni sono state fatte.

Art. 121 b. Più Comuni di attinenza

Se la persona cui si riferisce la comunicazione è attinente di più Comuni svizzeri, la comunicazione è fatta all’ufficio dello stato civile di ciascuno di essi.

Art. 122189 c. Comunicazioni alle autorità estere

I fatti di stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali straniere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.

Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono in principio essere comunicati soltanto dagli aventi diritto (art. 29 cpv. 1,

e 4) sotto forma di estratti (art. 138 segg.).190 Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d’ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 138a).

Le comunicazioni giusta il capoverso 1 sono trasmesse dall’ufficiale dello stato civile direttamente all’Ufficio federale dello stato civile all’attenzione della rappresentanza estera, nella misura in cui la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.

Art. 123191 d. Comunicazione delle annotazioni marginali

L’annotazione marginale in un registro particolare della rettificazione, del completamento o della cancellazione di un’iscrizione è comunicata dall’ufficiale dello stato civile che l’ha fatta agli ufficiali dello stato civile ai quali si doveva a suo tempo comunicare l’iscrizione. È riservato l’articolo 135 capoverso2.

189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972

Art. 124 e. Termine

Le comunicazioni devono essere fatte nel termine di otto giorni.

Art. 125192 2. Comunicazioni per altri scopi a. Alle autorità tutorie

L’ufficiale dello stato civile comunica alle autorità tutorie i seguenti fatti di stato civile da lui iscritti nei registri particolari:

1.193 nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio: all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre; 2.194 nascita di un figlio entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio dei genitori: all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio; 3. iscrizione di un trovatello: all’autorità tutoria del luogo di rinvenimento; 4.195 riconoscimento di un figlio minorenne: all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio; 5.196 morte del padre o della madre esercitante l’autorità parentale: all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio. 6. ...197

Se non vi è domicilio in Svizzera, le comunicazioni prescritte dal capoverso 1 sono fatte all’autorità tutoria del luogo di attinenza. L’articolo 121 è applicabile per analogia.

Art. 126198 b. Al caposezione bbis. All’Ufficio federale dei rifugiati

L’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza trasmette ogni anno al caposezione militare del suo circondario, prima dell’inizio dei lavori preparatori per il reclutamento, l’elenco degli attinenti in età di essere reclutati.

L’ufficiale dello stato civile che iscrive la morte di un cittadino svizzero in età di prestare servizio militare o di essere reclutato ne informa il caposezione del luogo di domicilio del defunto. Se non vi è domici- 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 lio in Svizzera, la comunicazione è fatta al caposezione del luogo di attinenza.

L’ufficio dello stato civile comunica all’Ufficio federale dei rifugiati le iscrizioni effettuate in un registro particolare, vale a dire nascite, riconoscimenti di figli, matrimoni e morti concernenti persone che richiedono l’asilo, sono ammesse temporaneamente o sono riconosciute quali rifugiati.

Art. 127200 c. All’Ufficio federale di statistica d. Alle autorità dell’AVS-AI dbis. Avvisi di morte alle rappresentanze estere

L’ufficio dello stato civile che procede a un’iscrizione nel registro particolare o nel registro delle famiglie comunica all’Ufficio federale di statistica i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993201 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

L’ufficiale dello stato civile del luogo di morte comunica tutte le morti da lui documentate all’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

L’ufficiale dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d’origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 apr. 1963204 sulle relazioni consolari).

L’avviso deve avvenire senza indugio e contenere, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:

  1. cognome;

  2. nomi;

  3. sesso;

  4. luogo e data della nascita;

  5. luogo e data della morte.

199 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006). 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 202 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 203 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1594).

Art. 128205 e. Ad altri uffici

Sono riservati gli obblighi dell’ufficiale dello stato civile di fare le comunicazioni e le notifiche in virtù del diritto federale e cantonale.

Ai destinatari delle comunicazioni o delle notifiche si applicano pure i principi concernenti il segreto d’ufficio (art. 15).

Art. 129206 3. Scrittura

Le comunicazioni riproducono le iscrizioni nella lingua in cui è tenuto il registro.207

L’autorità cantonale di vigilanza può permettere l’uso della fotocopia o di altri procedimenti tecnici di riproduzione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia dà in merito le istruzioni necessarie.208

Per l’utilizzazione di dati memorizzati elettronicamente valgono inoltre le disposizioni speciali degli articoli 177e a 177m209.210

Le comunicazioni secondo l’articolo 125 e quelle implicanti la decorrenza di un termine per il destinatario sono notificate contro ricevuta o per lettera raccomandata.211

Art. 130 II. Autorità giudiziarie

L’autorità giudiziaria comunica:

1.212 la sentenza constatante la nascita o la morte, agli uffici dello stato civile del luogo di nascita o di morte, nonché del luogo di attinenza e di domicilio; la constatazione della morte di una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; 2. la sentenza constatante il matrimonio, agli uffici dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, nonché del luogo di attinenza e di domicilio di ambedue i coniugi;

205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 206 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 13 set. 1960, in vigore dal 1° gen. 1961 (RU 1960 978). 207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 211 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 3.213 la sentenza dichiarante la scomparsa o revocante la dichiarazione di scomparsa, all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza; per una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge, nonché all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni; 4.214 la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC) agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e del luogo di domicilio svizzero di ambedue i coniugi al momento della pronuncia, nonché all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni; 5.215 le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC), agli uffici dello stato civile del luogo di attinenza e di domicilio; per una persona coniugata, inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; 6.216 la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio; inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del padre e della madre come pure del luogo di nascita del figlio; l’accertamento della paternità di un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di un figlio deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 7.217 la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art.

256 CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio minorenne; inoltre, all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del marito e della madre come pure del luogo di nascita del figlio; l’annullamento del rapporto di filiazione di un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di un figlio deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 8.218 la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv.

e 260a CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio del fi- 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 glio minorenne e all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 9.219 la sentenza di scioglimento dell’adozione (art. 269 segg. CC), all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio minorenne e all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 9a.220 la sentenza di cambiamento di sesso all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede; 10.221 l’iscrizione, la rettificazione e la cancellazione di dati in un registro (art. 42 CC) all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede.

La comunicazione è fatta dopo che la sentenza è passata in giudicato, in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi trascritti in base a atti di stato civile, come pure il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.

...222

Il riconoscimento di un figlio davanti al giudice (art. 260 cpv. 3 CC) è comunicato all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio, inoltre all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del padre e della madre come pure del luogo di nascita del figlio; il riconoscimento di un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età o di un figlio deceduto, inoltre, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede. Sono pure fatte le comunicazioni secondo l’articolo 106. La comunicazione deve contenere la data della dichiarazione di riconoscimento e i dati personali rilevati da documenti di stato civile.223

Art. 131224 III. Autorità amministrative

L’autorità amministrativa competente comunica:

1.225 i cambiamenti dell’attinenza comunale o cantonale, l’acquisto della cittadinanza svizzera secondo la procedura ordinaria nonché la perdita della cittadinanza svizzera 219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 220 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 223 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 1977 (RU 1977 265). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 all’ufficio dello stato civile del precedente e del nuovo luogo di attinenza, come pure a quello del luogo di domicilio. Il cambiamento dell’attinenza di una persona coniugata dev’essere comunicato anche all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; 1bis.226 acquisto della cittadinanza svizzera e la reintegrazione in tale cittadinanza mediante decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia all’autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile del Cantone di attinenza. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia cura la comunicazione alle autorità del luogo di domicilio; 2. a.227 cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC) all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio nonché, suppletivamente: – i cambiamenti del cognome di una persona coniugata all’ufficio dello stato civile dei luoghi di attinenza e del domicilio svizzero del coniuge; – i cambiamenti del cognome con conseguente cambiamento del diritto di cittadinanza e d’attinenza (art. 271 cpv.

3 CC) all’ufficio dello stato civile del precedente e del nuovo luogo di attinenza; – i cambiamenti dei nomi all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Il cambiamento del nome di un cittadino svizzero in età di essere reclutato o di prestare servizio militare sono comunicati anche all’autorità militare del Cantone di domicilio e, in caso di domicilio all’estero, all’autorità militare del Cantone di attinenza;

b. 228 i cambiamenti di cognome di fidanzati in vista del matrimonio (art. 30 cpv. 2 CC) all’ufficio dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 148); in caso di matrimonio all’estero, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile dei Cantoni di attinenza.

Le decisioni di cui al capoverso 1 devono indicare i dati personali completi degli interessati, rilevati da documenti di stato civile.

226 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999

Art. 132229 IV. Altre autorità IVa. Comunicazioni dei tribunali e delle autorità amministrative sotto forma di fotocopie

I tribunali e le autorità amministrative competenti a norma del diritto cantonale comunicano: 1. l’adozione (art. 264 segg. CC), all’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile della loro sede. Questa autorità provvede per la trasmissione all’Ufficio federale dello stato civile e, all’occorrenza per il tramite delle altre autorità cantonali di vigilanza competenti, in particolare agli uffici dello stato civile del luogo di nascita, del precedente e del nuovo luogo di attinenza, dell’eventuale diverso luogo di attinenza dei genitori del sangue, così come al luogo di domicilio dell’adottante e dell’adottato; 2. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte, all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede. La comunicazione è fatta in forma di estratto del testamento dall’autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC); 3. l’interdizione e la sua revoca, all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza.

Le decisioni e gli atti previsti nel capoverso 1 devono indicare i dati personali completi degli interessati, rilevati da documenti di stato civile.

Le comunicazioni giusta gli articoli 130–132 possono essere fatte sotto forma di fotocopie.

Le stesse devono essere munite del bollo originale del tribunale o dell’autorità amministrativa nonché della firma originale del funzionario autorizzato.

Art. 133 V. Comunicazioni di privati VI. Trattamento delle comunicazioni 1. da parte dell’autorità cantonale di vigilanza

Gli interessati possono notificare all’autorità cantonale di vigilanza del luogo di attinenza i fatti di stato civile e le loro modificazioni che non sono stati ufficialmente comunicati.

L’autorità cantonale di vigilanza provvede per la loro iscrizione in base ai documenti giustificativi ch’essa ritiene necessari.

229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 230 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384).

L’autorità cantonale di vigilanza, in base alle comunicazioni ricevute, provvede a che siano effettuate le necessarie comunicazioni supplementari.

Art. 134232 2. da parte di ufficiali di stato civile in generale233

Prima di trascrivere una comunicazione l’ufficiale dello stato civile la esamina in base ai suoi registri. In caso di divergenza con le sue iscrizioni, ne informa immediatamente il mittente affinché si possano fare le necessarie rettificazioni.

Art. 135 3.234 da parte del tenitore dei registri particolari

Nei registri particolari, le comunicazioni devono essere annotate in margine entro otto giorni, conformemente all’articolo 52.

Dove i registri particolari sono tenuti o sono stati tenuti in due esemplari e uno di essi si trova presso l’ufficio cantonale di deposito, l’ufficiale dello stato civile che riceve la comunicazione ne informa entro otto giorni detto ufficio che la trascrive immediatamente.

Le comunicazioni all’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio servono per la tenuta del controllo degli abitanti. I Cantoni disciplinano i rapporti tra gli uffici dello stato civile e quelli per il controllo degli abitanti.

Le sentenze o decisioni previste nell’articolo 130 capoverso 1 numeri

e 2 sono trascritte nei registri particolari del luogo d’attinenza, se la nascita, la morte o la celebrazione del matrimonio hanno avuto luogo all’estero.

Art. 136 tenitore del registro delle famiglie

4.235 da parte del 1 Nel registro delle famiglie, le comunicazioni sono trascritte entro otto giorni

...236 231 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 234 Originario n. 2. 235 Originario n. 3.

Il tenitore del registro delle famiglie tiene un elenco dei casi di interdizione e di revoca dell’interdizione che gli sono comunicati (art. 132 cpv. 1 n. 3).237

Art. 137 5.238 Trascrizione di documenti esteri a.239 in generale b. Cittadini di più Cantoni 238 Originario n. 4. c. Obbligo di comunicare

I documenti provenienti dall’estero sono trascritti soltanto su ordine dell’autorità cantonale di vigilanza.240

I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se essi non sono accompagnati da una traduzione certificata conforme in lingua tedesca, francese o italiana, o almeno da un riassunto certificato conforme, in una di queste lingue, del contenuto essenziale del documento.

L’autorità cantonale di vigilanza provvede alla traduzione dei documenti redatti in una lingua straniera, per quanto ciò sia necessario e possibile.

Le spese di traduzione di un documento che non sia redatto in una delle lingue ufficiali svizzere sono di regola messe a carico del privato che ha presentato il documento.

...241

L’autorità cantonale di vigilanza, che riceve un documento estero concernente un cittadino del Cantone che abbia l’attinenza anche di un altro Cantone, prende contatto, ove sia in dubbio circa la trascrizione di detto documento estero, con l’autorità di vigilanza di codesto altro Cantone.

Se le due autorità di vigilanza non hanno lo stesso parere circa la possibilità di trascrivere il documento, è determinante il parere dell’autorità del Cantone di origine, giusta l’articolo22 capoverso 3 del Codice civile svizzero.243

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana le necessarie istruzioni.

237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 239 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 24 gen. 1967 (RU 1967 193). 240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 242 Introdotto dal n. I del DCF del 24 gen. 1967 (RU 1967 193). Nuova numerazione giusta il

n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 L’autorità cantonale di vigilanza, se ordina la trascrizione, dispone nel contempo affinché siano fatte le comunicazioni prescritte dalla presente ordinanza per i fatti di stato civile avvenuti in Svizzera.

Capo decimo: Rilascio di documenti245

Art. 138246 I. In generale II. Estratti 1. Trasmissione ufficiale di estratti ad autorità este-

L’ufficio dello stato civile, basandosi sul registro particolare e sul registro delle famiglie, rilascia i seguenti documenti: 1. estratti; 2. attestazioni e certificati; 3. copie.

I documenti stabiliti in base ai registri delle famiglie tenuti regionalmente o centralmente (art. 113 cpv. 3 e 4) sono rilasciati esclusivamente dalla persona responsabile della tenuta di detto registro.

Se l’ordinanza del 31 maggio 1996247 sui moduli dello stato civile e la relativa scritta prevede un modulo per il documento da rilasciare, occorre far uso di tale modulo.

Dati personali corrispondenti a iscrizioni cancellate o ricoperte come anche a parti cancellate di un’iscrizione possono essere divulgati soltanto con il permesso dell’autorità cantonale di vigilanza.

A richiesta di una rappresentanza diplomatica o consolare estera, un estratto può eccezionalmente essere trasmesso d’ufficio anche se non lo prevede una convenzione internazionale (art. 122).

La richiesta è indirizzata all’Ufficio federale dello stato civile.

L’autorità estera deve provare che:

a. 250 nonostante i dovuti sforzi non ha potuto ottenere l’informazione desiderata dall’avente diritto (art. 29);

244 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 248 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1594). 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

  1. la persona legittimata rifiuta d’informare, senza motivi validi, segnatamente per sottrarsi a una disposizione legale svizzera o estera;

  2. si applicano nei suoi confronti prescrizioni in materia di protezione dei dati comparabili a quelle della Svizzera;

  3. rispetta il principio della reciprocità.

L’Ufficio federale dello stato civile richiede l’estratto direttamente all’ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite, a meno che non si tratti di un atto di morte sollecitato da un’autorità dello Stato d’origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963251 sulle relazioni consolari. L’ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all’Ufficio federale all’attenzione della rappresentanza estera.252

Non sono percepiti emolumenti.

Art. 139253 2. Lingua254

Gli estratti riproducono le iscrizioni nella lingua in cui è tenuto il registro.

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare un ufficio dello stato civile a riprodurre in estratti iscrizioni in un’altra lingua nazionale; in capo a tali estratti deve essere allora annotato in quale lingua il registro è tenuto.

Art. 140255 3. Contenuto a. Principio b. Estratti dai registri particolari c. Estratti del registro delle famiglie d. Atti di famiglia abbreviati

Gli estratti riproducono l’essenziale dell’iscrizione e delle eventuali annotazioni marginali.

Su richiesta sono allestiti estratti completi o abbreviati dai registri particolari.

252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 255 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 256 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006).

Le annotazioni marginali sono inserite nell’estratto nella misura in cui hanno un effetto sulle indicazioni da fornire. Sono tralasciate le annotazioni marginali che si annullano reciprocamente.

Sono tralasciate le seguenti indicazioni:

1. per l’atto di nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio: la data di nascita e la filiazione dei genitori; 2. per l’atto di matrimonio: l’eventuale menzione di figli comuni, il nome dei coniugi precedenti e la data di scioglimento del precedente matrimonio.

Estratti dal registro delle nascite per persone adottate sono allestiti in base al sovraffoglio.

Su richiesta sono allestiti estratti del registro delle famiglie sotto forma di certificati individuali di stato civile e di atti di famiglia, completi o abbreviati, nonché sotto forma di atti abbreviati di nascita, di morte e di matrimonio.

Le menzioni «(legittimato)» e «(adottato)» nonché quelle in calce al foglio sono tralasciate.

Su richiesta sono inoltre tralasciate le indicazioni seguenti:

1. negli atti di famiglia, il motivo e la data dell’acquisto della cittadinanza; 2. nei certificati individuali di stato civile, i nomi dei genitori ed eventualmente il nome del coniuge attuale o precedente nonché la data del matrimonio o del suo scioglimento.

Gli atti di famiglia abbreviati riproducono parti del contenuto delle iscrizioni di un foglio del registro delle famiglie. Essi riflettono lo stato di una registrazione a una certa epoca nell’ambito della loro particolare destinazione.

Devono essere esplicitamente designati come atti di famiglia abbreviati; essi contengono indicazioni sull’uso al quale sono destinati e sulla data dello stato che riflettono.

257 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006). 258 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006).

Art. 141 4. Forma259

...260

Le disposizioni concernenti le iscrizioni (art. 39–45 e 47) sono applicabili anche agli estratti; è ammessa261 la scrittura a macchina. Per l’utilizzazione di dati conservati elettronicamente valgono inoltre le disposizioni speciali degli articoli 177e–177m262.263

L’autorità cantonale di vigilanza può permettere l’uso della fotocopia e di altri procedimenti tecnici di riproduzione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia dà in merito le necessarie istruzioni.264

Art. 142265

Art. 143266 III. Copie 1. di iscrizioni

Con il consenso dell’autorità cantonale di vigilanza l’ufficio dello stato civile può rilasciare copie complete di iscrizioni dei registri particolari o di fogli dei registri delle famiglie.

Le copie riproducono l’intero testo del foglio del registro delle famiglie o dell’iscrizione di un registro particolare, comprese le eventuali annotazioni marginali. È fatto salvo l’articolo 187.

Su richiesta l’ufficio dello stato civile rilascia copie che riproducono le annotazioni marginali concernenti cambiamenti del nome, ma che per il resto certificano lo stesso contenuto degli estratti (art. 140a).

La riproduzione fotomeccanica o fotoelettronica di un’iscrizione ha lo stesso valore della copia se è attestata la sua conformità con l’originale (art. 145).

Art. 144267 2. di documenti giustificativi

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare l’ufficio dello stato civile o l’ufficio cantonale di deposito (art. 57) a rilasciare copie autenticate di documenti giustificativi da loro custoditi.

259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 263 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 264 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 266 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

Se al documento giustificativo è allegata una traduzione in una lingua nazionale, è possibile rilasciare, su richiesta, all’avente diritto una copia della traduzione.

Art. 145 IV. Dichiarazione di conformità268 V. Attestazione della cittadinanza271

Gli estratti e le copie devono recare la data, essere certificati conformi mediante la firma e muniti del bollo dell’ufficio.269

Gli estratti e le copie hanno la stessa forza probatoria che i registri e i documenti originali.

A richiesta delle rappresentanze svizzere diplomatiche o consolari all’estero, l’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza rilascia l’attestazione della cittadinanza in base al registro delle famiglie. L’Ufficio federale dello stato civile dà in merito le necessarie istruzioni.

Eventuali altri luoghi di attinenza sono parimente citati nelle attestazioni della cittadinanza..

Capo decimobis: Libretto di famiglia272

Art. 146273 a. Scopo274

Nei rapporti con le autorità amministrative, il libretto di famiglia serve come documento giustificativo circa la composizione di una famiglia.

Art. 147275 b. Ottenimento c. Competenza278 d. Contenuto per i coniugi g. Verificazione

Gli sposi sono tenuti a procurarsi il libretto di famiglia.

A richiesta, il libretto di famiglia è rilasciato anche a una persona precedentemente coniugata, al genitore non coniugato con l’altro geni- 268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 270 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 271 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 272 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006). 273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 tore oppure al genitore che ha adottato singolarmente (art. 264b CC).276

Il libretto di famiglia è consegnato subito dopo la celebrazione del matrimonio dall’ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione se uno dei coniugi è domiciliato in Svizzera o è cittadino svizzero.279

Successivamente, come anche nei casi citati nell’articolo 147 capoverso2, il libretto di famiglia per cittadini svizzeri è compilato dall’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza, sulla scorta del registro delle famiglie e, per gli stranieri che presentano certificati di uffici di stato civile o decisioni d’autorità, dietro autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, a cura dell’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio.280

Il libretto di famiglia per i coniugi contiene le seguenti indicazioni:

1.282 per i coniugi: luogo e data del matrimonio, cognomi e nomi, stato civile precedente al matrimonio e luogo di attinenza dopo il matrimonio, luogo e data di nascita, inoltre cognomi e nomi dei genitori; 2.283 per i figli in comune: cognome e nomi, luogo di attinenza o menzione di esclusione dell’attinenza, inoltre luogo e data di nascita; 3. cambiamenti di stato civile, di nome e di attinenza come anche morte dei coniugi e dei figli celibi.

Gli infanti nati morti sono iscritti su domanda dei genitori. Dall’iscrizione deve risultare il fatto del parto con infante morto.284 276 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 277 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 278 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 279 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 281 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5270).

I figli che stanno in rapporto di filiazione con un solo genitore e il matrimonio dei figli non sono iscritti.285

Se il libretto di famiglia è compilato dopo lo scioglimento del matrimonio, detto scioglimento dev’essere citato.286

e. Contenuto 1 Il libretto di famiglia rilasciato al genitore non coniugato con l’altro negli altri casi288 genitore o che ha adottato singolarmente contiene le seguenti indicazioni:289 1.290 per il titolare: cognome e nomi, stato civile, luogo di attinenza, luogo e data di nascita come anche cognomi e nomi dei genitori; 2.291 per i figli: cognome e nomi, luogo di attinenza o menzione dell’esclusione dell’attinenza; inoltre luogo e data di nascita, come pure cognome e nomi dell’altro genitore; 3. cambiamenti di stato civile, di nome e di attinenza come anche morte del titolare e dei figli celibi. 1bis Gli infanti nati morti sono iscritti su domanda del genitore al quale è intestato il libretto di famiglia. Dall’iscrizione deve risultare il fatto del parto con infante morto.292 2 I figli nati da un matrimonio e il matrimonio dei figli non sono iscritti.293

f. Iscrizioni 1 L’ufficiale dello stato civile trascrive d’ufficio nel libretto di famiglia suppletive le iscrizioni che ha fatto nei suoi registri dopo il rilascio del libretto. Ove ciò fosse omesso, l’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza può iscrivere le modificazioni fondandosi sul registro delle fa- 285 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 287 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 288 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 291 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 292 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5270). 293 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 294 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664).

miglie.295 Per gli stranieri, ogni altro ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione, sulla scorta di atti dello stato civile e di decisioni di un’autorità. Queste iscrizioni suppletive devono essere munite del bollo dell’ufficio.

Nel libretto di famiglia di stranieri, l’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio dell’interessato può, dietro autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, trascrivere i fatti di stato civile avvenuti all’estero, per i quali sono presentati certificati di uffici di stato civile o decisioni di autorità.296

I Cantoni emanano le istruzioni necessarie per garantire l’aggiornamento del libretto di famiglia.297 Se sussistono dubbi circa l’esattezza delle iscrizioni, il libretto di famiglia può essere consegnato all’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza per verificazione e eventuale completamento.

Capo undecimo:299 Del matrimonio

Art. 148 A. Procedura preparatoria I. Competenza

L’esecuzione della procedura preparatoria spetta:

1. all’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero del fidanzato o della fidanzata; 2. all’ufficio dello stato civile dove è prevista la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all’estero.

I cambiamenti ulteriori di domicilio non modificano la competenza.

Art. 149 II. Inoltro della domanda

I fidanzati inoltrano la domanda all’ufficio dello stato civile competente.

I fidanzati dimoranti all’estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

295 Nuovo testo del per.2 giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 297 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 298 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 299 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999

Art. 150 III. Informazioni e consigli ai fidanzati

Gli uffici dello stato civile e le rappresentanze svizzere competenti informano e consigliano i fidanzati in particolare su: 1. l’ottenimento dei documenti necessari relativi ai loro dati personali; 2. le dichiarazioni relative all’adempimento dei requisiti del matrimonio; 3. la scelta del cognome dopo la celebrazione del matrimonio.

I fidanzati devono collaborare per gli accertamenti.

Art. 151 IV. Documenti

Alla domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano: 1. i certificati del loro attuale domicilio a meno che non sia già noto all’ufficio dello stato civile; 2. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (fidanzati precedentemente coniugati: cognome del coniuge precedente e data dello scioglimento del matrimonio) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza; 3. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune; 4. se interdetti, suppletivamente il consenso scritto del rappresentante legale; 5. se entrambi stranieri e se non sono adempiute tutte le condizioni per la celebrazione del matrimonio secondo il diritto svizzero (art. 94–96 CC), anche la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio rilasciata dallo Stato d’origine di uno dei fidanzati e l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza (art. 164).

I documenti non devono di norma essere stati rilasciati da più di sei mesi.

I fidanzati che hanno la cittadinanza svizzera devono di norma produrre documenti svizzeri. Se documenti concernenti persone che non hanno la cittadinanza svizzera non sono allestiti in una lingua nazionale svizzera, è applicabile per analogia l’articolo 137 capoversi 2–4.

Non è necessaria la presentazione di documenti comprovanti fatti che risultano già dal registro delle famiglie tenuto dall’ufficio dello stato civile che esegue la procedura preparatoria.

Art. 152 V. Dichiarazioni

I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:

1. i dati della domanda per l’esecuzione della procedura preparatoria e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi; 2. non sono sotto tutela; 3. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani consanguinei o uterini, e che non vi sia tra loro affinità in linea discendente; 4. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio antecedente.

L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.

Art. 153 VI. Esame della domanda

L’ufficio dello stato civile esamina se:

1. è data la sua competenza; 2. la domanda è stata depositata nella forma richiesta; 3. esistono i documenti e le dichiarazioni necessarie; 4. è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art.

CC; identità; maggiore età; capacità di discernimento; se del caso consenso di una persona che svolge la funzione di tutore); 5. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 CC: parentela e affinità in linea discendente; art. 96 CC: matrimonio antecedente).

Ordina se del caso chiarimenti supplementari e può chiedere che i fidanzati vi partecipino.

Art. 153a b. Esame e completazione

Se l’atto di pubblicazione contiene errori, l’ufficiale dello stato civile cooperante li segnala senza indugio, per farli rettificare, all’ufficiale dirigente. L’atto di pubblicazione deve essere ciò non di meno affisso.

L’ufficiale dello stato civile cooperante del luogo d’attinenza risponde, a tergo dell’atto, alle domande:

a. 300 se la sposa svizzera, che è stata coniugata, precedentemente possedeva l’attinenza di un Comune del suo circondario: 1. già prima del matrimonio iniziale;

300 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2. l’ha acquistata con il matrimonio; o 3. l’ha acquistata soltanto dopo la celebrazione del primo matrimonio; in questo caso devono essere indicati il motivo e la data d’acquisto dell’attinenza nonché lo stato civile al momento dell’acquisto;

b. se uno degli sposi è sotto tutela.

L’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza, se accerta che uno degli sposi è una persona adottata, ne informa immediatamente l’ufficiale dello stato civile dirigente.

Art. 154 VII. Chiusura della procedura preparatoria

L’ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

Se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che può essere celebrato il matrimonio. Concorda i dettagli dell’esecuzione oppure, su richiesta, rilascia l’autorizzazione a celebrare il matrimonio in un altro circondario dello stato civile (art. 156).

Se i requisiti del matrimonio non sono soddisfatti o permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio o di emettere un’autorizzazione a celebrarlo in un altro circondario.

Art. 155 VIII. Termini

Il matrimonio è celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che il rispetto del termine di dieci giorni impedisca la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio. Competente è anche l’ufficiale dello stato civile del circondario dove il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 156 IX. Autorizzazione e celebrare il matrimonio

Con l’autorizzazione a celebrare il matrimonio sulla base dell’articolo 154 capoverso2 i fidanzati possono far celebrare il matrimonio in un altro circondario svizzero dello stato civile.

I termini sono retti dall’articolo 155 e devono essere indicati sull’autorizzazione a celebrare il matrimonio.

Art. 157 X. Esecuzione completa in forma scritta della procedura preparatoria in casi eccezionali

Se i fidanzati provano che non può essere manifestamente preteso da loro o da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura preparatoria, gli ufficiali dello stato civile ammettono tale procedura nella forma scritta.

Se entrambi i fidanzati risiedono all’estero ed entrambi non possiedono la cittadinanza svizzera, l’autorità cantonale di vigilanza decide nel quadro dell’autorizzazione conformemente all’articolo 163.

Se è autorizzata l’esecuzione scritta della procedura preparatoria, i fidanzati che si trovano all’estero, possono consegnare le dichiarazioni di cui all’articolo 152 alla competente rappresentanza svizzera.

Art. 158 B. Celebrazione del matrimonio I. Luogo

Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 154 cpv. 2).

Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio (art. 156).

L’ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

Art. 159 II. Forma della celebrazione

Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento scelti dai fidanzati.

L’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda: «N. N. dichiarate voi di voler prendere N.N. per vostra moglie?» «N.N. dichiarate voi di voler prendere N.N per vostro marito?»

Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l’ufficiale dello stato civile dichiara: «Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio.»

Subito dopo la celebrazione l’iscrizione nel registro dei matrimoni preparata in precedenza, è firmata dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile.

Art. 160 III. Prescrizioni organizzative particolari

Per motivi organizzativi, l’ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

La garanzia della comprensione linguistica per l’esecuzione della cerimonia si basa sull’articolo 9 capoversi2 e 3. Se uno dei fidanzati è sordomuto deve essere assistito da un interprete, a meno che la celebrazione avvenga per scritto; questa circostanza è annotata nel registro.

Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l’accordo di tutti i fidanzati.

La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica.

Art. 161 IV. Incartamento del matrimonio

La domanda d’esecuzione della procedura preparatoria (art. 149), i documenti presentati (art. 151), le dichiarazioni (art. 152), gli atti dell’esame (art. 153) e la decisione concernente il risultato della procedura preparatoria (art. 154) costituiscono l’incartamento del matrimonio.

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la restituzione di documenti dell’incartamento del matrimonio. Le prescrizioni concernenti la divulgazione di dati personali sono applicabili per analogia all’incartamento del matrimonio (art. 29, 29a, 30, 144 e 145).

Art. 162 C. Matrimoni di cittadini stranieri I. In generale

Nel caso in cui uno dei fidanzati non possiede la cittadinanza svizzera, i Cantoni possono stabilire che gli atti della procedura preparatoria siano trasmessi per esame all’autorità cantonale di vigilanza.

Art. 163 II. Domicilio all’estero

L’autorità cantonale di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv.2 della legge federale del 18 dicembre 1987301 sul diritto internazionale privato, LDIP).

La domanda deve essere presentata all’ufficio dello stato civile previsto per la celebrazione del matrimonio, allegando: 1. la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP) e 2. i documenti di cui all’articolo 151, esclusa l’autorizzazione secondo l’articolo 164.

L’autorità cantonale di vigilanza decide su questa domanda e su un’eventuale autorizzazione per la celebrazione del matrimonio a norma del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 164) nonché sull’esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 157).

Art. 164 III. Condizioni a norma del diritto estero

Quando i presupposti secondo il diritto svizzero (art. 94–96 CC) per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri non sono adempiuti, l’autorità cantonale di vigilanza autorizza la celebrazione se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 44 cpv. 2 LDIP) e se il matrimonio è compatibile con l’ordine pubblico svizzero.

Art. 165 D. Certificati di capacità al matrimonio

Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all’estero, questo è rilasciato su domanda dei fidanzati.

La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 148–154 e 157). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

Art. 166 a 177 1. Prima del matrimonio 2. In seguito allo scioglimento giudiziale del matrimonio a. Competenza b. Procedura 3. Applicazione del diritto nazionale 309 RS 291 1. Dichiarazione di mezzi informatici 1bis. Obbligo dell’autorizzazione

Abrogati Capo dodicesimo302: Dichiarazioni concernenti il cognome

La sposa può dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome anteposto a quello coniugale (art. 160 cpv.2 e 3 CC). Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv.

CC).

Competente ad accogliere la dichiarazione è l’ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d’esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio.304 Per matrimoni da contrarre all’estero la dichiarazione può essere fatta alla rappresentanza svizzera o all’ufficio dello 302 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 303 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987 (RU 1987 285). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1383). 304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 stato civile del luogo d’attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.

La firma è autenticata.

Per i matrimoni da contrarre all’estero, l’ufficio dello stato civile consegna alla persona dichiarante una copia della dichiarazione e invia un esemplare della stessa all’autorità cantonale di vigilanza.

Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome col matrimonio può, entro un anno dallo scioglimento giudiziale del matrimonio, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CC i. c. con l’articolo 119 cpv. 1 CC).306

Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l’estero le rappresentanze svizzere.

Se sono prodotti documenti esteri, l’ufficiale dello stato civile richiede dapprima l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza.

L’ufficiale dello stato civile esamina, fatto salvo l’articolo 177b capoverso 3, l’ammissibilità della dichiarazione in base ai documenti presentati, autentica la firma del dichiarante, gli consegna una copia della dichiarazione e ne trasmette un esemplare agli uffici dello stato civile dei luoghi di attinenza e di domicilio del dichiarante.

Nel caso la dichiarazione sia fatta a una rappresentanza svizzera all’estero, l’autorità cantonale di vigilanza provvede all’invio delle comunicazioni agli uffici dello stato civile del luogo d’attinenza e del luogo di domicilio svizzero del dichiarante.

Nel caso dell’iscrizione in un registro particolare di un fatto di stato civile che lo concerna personalmente, lo svizzero domiciliato all’estero o lo straniero può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile che vuole che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP309). Per il potere d’esame dell’autorità cantonale di vigilanza vale l’articolo 43a.

305 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 307 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 285). 308 Introdotto dal n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 2030).

In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all’estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all’autorità cantonale di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

Nel caso che uno svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall’articolo 177a o 177b, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

Per il figlio incapace di discernimento la dichiarazione è fatta dai genitori; se un solo genitore esercita l’autorità parentale, egli soltanto può fare la dichiarazione.

Capo dodicesimobis310: Elaborazione elettronica dei dati

Gli uffici dello stato civile dichiarano tempestivamente all’autorità cantonale di vigilanza l’intenzione di utilizzare mezzi informatici per l’elaborazione elettronica di dati personali.

L’autorità cantonale di vigilanza esamina se un’autorizzazione è indispensabile giusta l’articolo 177ebis capoverso 1 o 4 e fornisce le istruzioni necessarie per dare inizio alla procedura.

L’introduzione dell’elaborazione elettronica dei dati personali nonché il cambiamento o la modifica del sistema di elaborazione sottostanno al consenso dell’autorità cantonale di vigilanza.

L’autorità cantonale di vigilanza esamina se il sistema e la struttura organizzativa permettono lo svolgimento impeccabile dei compiti previsti e se il sistema informativo è protetto grazie ad adeguate misure tecniche e organizzative contro elaborazioni e consultazioni non autorizzate.

Tutti i dati conservati sono considerati degni di particolare protezione fintantoché non verrà allestita una protezione differenziata per l’accesso al sistema in funzione dei diversi dati o delle diverse collezioni di dati.

L’impiego di sistemi elettronici di elaborazione dei dati senza memorizzazione permanente dei dati sottostà parimenti all’obbligo dell’autorizzazione. L’autorità cantonale di vigilanza disciplina in particolare l’accesso ai dati provvisoriamente memorizzati e la loro cancellazione 310 Introdotto dal n. I dell’O del28 nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 2030). 311 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 312 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006).

dopo il termine dell’iscrizione o della procedura di pubblicazione, il più tardi però sei mesi dopo l’introduzione dei dati.

Art. 177f 2. Obbligo di notifica

L’autorità cantonale di vigilanza notifica all’Ufficio federale dello stato civile le autorizzazioni date in un circondario dello stato civile per l’elaborazione elettronica dei dati o per il cambiamento del sistema di elaborazione, indicando il sistema, gli apparecchi, le raccolte di dati previste e il loro contenuto, nonché il diritto di accedere al sistema e le misure prese nei confronti di utilizzazioni non autorizzate.

Nel rapporto annuale di attività (art. 18 cpv. 2) l’autorità cantonale di vigilanza si esprime in particolare anche sullo stato dell’elaborazione elettronica dei dati e sulle esperienze fatte in questo settore.

Art. 177g 3. Accesso

Solo l’ufficiale dello stato civile e i collaboratori dell’ufficio dello stato civile autorizzati possono immettere e modificare dati o interrogare dati memorizzati.

Gli articoli 30a e 30b si applicano per analogia alla consultazione dei dati e alla pubblicazione dei fatti di stato civile.313

Art. 177h 4. Qualità del registro

Nel caso di iscrizioni e annotazioni marginali memorizzate elettronicamente, è considerato registro secondo l’articolo27 capoverso 1 esclusivamente uno scritto leggibile senza mezzi tecnici ausiliari.

L’iscrizione nel registro particolare è chiusa quando è stata apposta la firma (art. 49 cpv. 2); le annotazioni marginali devono pure essere firmate (art. 53 cpv. 3).

L’iscrizione nel registro delle famiglie è chiusa quando può essere letta senza mezzi tecnici ausiliari sul foglio aperto secondo l’articolo 115.

Art. 177i 5. Comunicazioni a. In generale

Le comunicazioni, gli estratti, le copie, i certificati e le attestazioni redatti in base a dati conservati elettronicamente devono essere controllati, prima della firma, per quel che concerne la loro conformità con i registri secondo l’articolo 177h.

Non è permessa la trasmissione diretta di dati personali memorizzati elettronicamente, da un impianto di elaborazione di dati dell’ufficio dello stato civile a un altro. Restano riservati i capoversi 3 e 4.

313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997

D’intesa con l’autorità cantonale di vigilanza, l’Ufficio federale dello stato civile può autorizzare singoli uffici di stato civile, a titolo di prova, a trasferire elettronicamente dati personali non stampati ad altri uffici di stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza. L’Ufficio federale stabilisce le condizioni per ogni caso esaminato e verifica se l’autorità che riceve i dati li protegge da elaborazioni e consultazioni non autorizzate.

D’intesa con l’autorità cantonale di vigilanza, l’Ufficio federale dello stato civile può autorizzare un ufficio dello stato civile a trasmettere regolarmente per via elettronica all’Ufficio federale di statistica dati non stampati a titolo di comunicazione, in virtù dell’articolo 127. Il rilascio dell’autorizzazione presuppone in particolare la prova che il sistema d’informazione sia protetto grazie ad adeguate misure tecniche e organizzative contro elaborazioni e consultazioni non autorizzate.314

Art. 177k b. Consegna di supporti di dati

D’intesa col destinatario, invece di un testo su carta può essere consegnato un supporto elettronico di dati contenente esclusivamente le informazioni prescritte per quel che concerne:

  1. le comunicazioni all’Ufficio federale di statistica secondo l’articolo 127;

  2. 315 la pubblicazione di fatti dello stato civile giusta l’articolo 30b;

  3. le comunicazioni e gli avvisi previsti dal diritto cantonale quando lo stesso ammette questo genere di consegna.

D’intesa con l’autorità cantonale di vigilanza l’Ufficio federale dello stato civile può, per altre comunicazioni e avvisi previsti dal diritto federale, autorizzare, a titolo di prova, singoli uffici dello stato civile a consegnare, invece di testi su carta, un supporto elettronico di dati esclusivamente con contenuti prescritti. L’Ufficio federale stabilisce le condizioni per ogni singolo caso ed esamina se il destinatario protegge i dati da elaborazioni e consultazioni non autorizzate.

...316

Art. 177l 6. Moduli

Le disposizioni dell’ordinanza del 31 maggio 1996317 sui moduli dello stato civile e la relativa scritta devono essere applicate anche quando si stampano dati elaborati elettronicamente.318

Quando il testo del modulo è stampato contemporaneamente al testo dell’iscrizione, deve essere apposto il bollo a secco dell’ufficio. Il testo del modulo deve essere stampato in caratteri differenti da quelli dell’iscrizione.

Art. 177m 7. Repertorio delle persone

Se per i registri del circondario dello stato civile è tenuto un repertorio delle persone unicamente per mezzo dell’elaborazione elettronica dei dati, ogni volume del registro terminato deve disporre di un repertorio a sé stante, da potersi leggere senza mezzi tecnici ausiliari.

Nel caso che il circondario dello stato civile comprenda più comuni, per ogni registro delle famiglie deve essere possibile la produzione di un repertorio delle persone separato.

Capo tredicesimo:319 ...

Art. 178 a 180

Capo quattordicesimo320: Delle disposizioni penali

Art. 181321

Art. 182322

È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli articoli 61, 65, 72, 76 e 81.

L’ufficiale dello stato civile è tenuto a denunciare le violazioni all’autorità cantonale di vigilanza.

I Cantoni designano l’autorità competente a giudicare le violazioni.

314 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 315 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 319 Capo dodicesimo originario. 320 Capo tredicesimo originario. 322 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999

Art. 183323

Capo quindicesimo324: Disposizioni transitorie e finali

Art. 184325 I. Moduli e scritta

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fissa i moduli utilizzabili nelle pratiche dello stato civile.

Disciplina segnatamente la qualità della carta, il formato e il testo prestampato dei moduli.

Può disporre che espressioni appartenenti a lingue straniere siano sostituite da una serie di cifre (codificazione) convenute a livello internazionale.

Disciplina le esigenze applicabili ai procedimenti di scritta a garanzia della leggibilità e della persistenza della scrittura.

Art. 185 II. Disposizioni transitorie 1. Registro delle famiglie a. Nei Cantoni che hanno vecchi registri delle famiglie

Nei Cantoni che tenevano già prima del 1929 un registro delle famiglie conforme pel suo contenuto alle disposizioni della presente ordinanza, i vecchi fogli delle famiglie e delle persone ivi iscritte possono essere continuati. Se però a una famiglia o a una persona deve essere intestato un nuovo foglio, questo va stabilito conformemente alla presente ordinanza, con riferimento al foglio corrispondente del vecchio registro.

Per gli estratti di vecchi registri delle famiglie, non conformi per il loro contenuto alle prescrizioni della presente ordinanza, deve essere usato solamente il nuovo modulo.

Art. 186 b. Negli altri Cantoni

Qualora siano comunicati cambiamenti dello stato civile, del nome o del luogo di attinenza di una persona che non ha ancora il suo foglio e non è ancora iscritta in nessun foglio, ad essa va intestato un foglio nuovo in base alle indicazioni contenute nei vecchi registri B e ai documenti sui quali queste indicazioni si fondano.

Tali atti costituiscono i documenti giustificativi del registro delle famiglie.

324 Capo quattordicesimo originario. 325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995

Art. 187 2. Estratti e copie a. Del registro delle morti

Negli estratti e nelle copie dei registri delle morti tenuti prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 18 maggio 1928326 sul servizio dello stato civile non deve essere indicata la causa della morte.

Art. 188 b. Di vecchi registri dello stato civile 3. Adozioni secondo il diritto anteriore

Solo l’ufficiale dello stato civile è competente a rilasciare estratti dei registri dello stato civile del suo circondario, tenuti prima dell’anno 1876 e che egli conserva.

Gli estratti di registri conservati altrove sono rilasciati dall’autorità civile che li conserva.

Possono essere rilasciati estratti e copie del vecchio registro B solamente con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

Per le iscrizioni, le comunicazioni, gli estratti e le copie concernenti persone adottate prima dell’entrata in vigore della legge federale del 30 giugno 1972328 che modifica il Codice civile svizzero, s’applicano ancora le seguenti disposizioni della presente ordinanza, nel tenore del 1° giugno 1953:

articolo 83 capoverso 1 numero 4,

articolo 94 capoverso 1 numero 3,

articolo 115 capoverso2 numero 3,

articolo 117 capoversi 1 numero 9 e 2 numeri 16 e 17,

articolo 120 capoverso2 numero 1,

articolo 131 capoverso 1 numero2,

articolo 132 capoverso 1 numero 1,

articolo 138 capoverso2, 4. Rapporti di filiazione secondo il diritto previgente 5. Iscrizioni e aperture di fogli fatte prima del 1° gennaio 1988 a. Registro delle famiglie b. Atti di nascita c. Atti di famiglia

...329

La soggezione al nuovo diritto di adozioni pronunciate secondo il diritto anteriore è riservata (art. 12b tit. fin. CC).

I registri di legittimazione tenuti fino al 31 dicembre 1977 devono essere chiusi conformemente all’articolo 36.

Con l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza, i registri dei riconoscimenti tenuti fino a tale data dagli ufficiali dello stato civile 326 [CS 2 453]. L’O menzionata è entrata in vigore il 1° gen. 1929. 327 Introdotto dal n. I dell’O del27 nov. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2664). 328 Questa L è entrata in vigore il 1° apr. 1973 (RU 1972 2663). 329 Ultima riga abrogata dal n. I dell’O del 25 mag. 1994 (RU 1994 1384). 330 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 265).

possono essere continuati fino a chiusura del volume, dopo debita modificazione delle indicazioni ivi stampate.

L’indicazione della professione e la designazione «legittimo», «naturale» e «legittimato», iscritte nei registri secondo il diritto previgente, sono tralasciate negli estratti. Lo stesso vale per le annotazioni marginali, fatte secondo il diritto previgente, nel registro delle nascite e nel registro dei matrimoni circa i cambiamenti di nome, nonché per le annotazioni marginali nel registro dei matrimoni circa lo scioglimento giudiziale del matrimonio.

Per i figli nati innanzi il 1° gennaio 1978, negli estratti del registro delle famiglie dev’essere in ogni caso indicato il cognome.

Nel registro delle famiglie, i fogli aperti prima del 1° gennaio 1988 sono tenuti secondo le prescrizioni in vigore da questa data.

Quando si procede all’iscrizione, nella parte sinistra del testo, di un avvenimento modificante il cognome o l’attinenza o di un figlio, le indicazioni concernenti il cognome e l’attinenza di tutte le persone non riportate su un altro foglio sono completate secondo le prescrizioni in vigore dal 1° gennaio 1988.

Negli atti di nascita per figli i cui genitori sono iscritti come non uniti in matrimonio, sono tralasciati i seguenti dati iscritti prima del 1° gennaio 1988: stato civile della madre e del padre così come nome dell’attuale o del precedente coniuge e data dello scioglimento del matrimonio.

Negli atti di famiglia rilasciati sulla base di fogli aperti prima del 1° gennaio 1988, questo fatto dev’essere menzionato.

Art. 188f 334 6. Dichiarazione concernente il cognome 7. Dichiarazione di mezzi informatici 8. Annotazione del cambiamento di nomi nel registro delle nascite 9. Dichiarazione dell’uomo concernente il cognome

La donna maritatasi prima del 1° gennaio 1988 può dichiarare, entro il 31 dicembre 1988, in Svizzera a ogni ufficiale dello stato civile e all’estero alla rappresentanza svizzera, di voler anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio (art. 8a tit. fin. CC).

331 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1987 285). 332 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1987 285). 333 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1987 285). 334 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1987 285).

Per la procedura e le comunicazioni valgono le disposizioni dell’arti-

Gli uffici dello stato civile dichiarano all’autorità cantonale di vigilanza i mezzi informatici impiegati il 1° gennaio 1998 per l’elaborazione elettronica dei dati personali, e che non sono oggetto di un’autorizzazione rilasciata o richiesta in virtù dell’articolo 177e nel tenore del 28 novembre 1988336; ciò vale anche se i dati non sono memorizzati in modo permanente. La dichiarazione deve essere fatta il più tardi entro il 31 luglio 1998.

L’autorità cantonale di vigilanza esamina se è necessaria un’autorizzazione giusta l’articolo 177ebis capoverso 1 o 4, e fornisce le necessarie istruzioni per dare inizio alla procedura.

I cambiamenti di nomi, avvenuti tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1994, sono annotati, dietro richiesta, a margine nel registro delle nascite. La decisione relativa al cambiamento di nomi è presentata all’ufficio dello stato civile competente.

Se gli sposi sono stati autorizzati, avanti il 1° luglio 1994, a portare dopo la celebrazione del matrimonio il cognome della sposa come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC nella versione del 5 ottobre 1984339) l’uomo può, fino al 30 giugno 1995, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio.

L’uomo domiciliato in Svizzera che porta il cognome della sposa in applicazione del diritto estero può anche fare una siffatta dichiarazione.

Competente ad accogliere la dichiarazione sono l’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o quello del luogo di attinenza dell’uomo.

L’ufficio dello stato civile che riceve una dichiarazione in applicazione dei capoversi 1 o 2, ne esamina la ricevibilità sulla base dei documenti prodotti, legalizza la firma del dichiarante, gli consegna una 335 Introdotto dal n. I dell’O del28 nov. 1988 (RU 1988 2030). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006). 337 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384). 338 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1384).

copia della dichiarazione e invia un esemplare della stessa agli uffici dello stato civile dei luoghi di domicilio e di attinenza dei due coniugi.

10. Indice delle A partire dal 1° gennaio 2006 gli indici esistenti delle persone devono persone essere tenuti secondo le nuove prescrizioni (art.35 e 35a nel tenore del 13 agosto 1997341).

11. Migliora- 1 I circondari dello stato civile devono essere esaminati e, se del caso, mento delle dimensioni dei cir- adeguati entro il 31 dicembre 2005 secondo le esigenze di cui agli articondari dello coli 3 capoverso 1bis e 10 capoverso 4. stato civile

In casi particolarmente motivati il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prorogare tale termine su richiesta dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile se è garantita un’esecuzione tecnicamente corretta.

12. Annotazione 1 I cambiamenti di sesso avvenuti prima del 1° gennaio 2002 sono andel cambiamento di sesso nel regi- notati, su richiesta, a margine del registro delle nascite. stro delle nascite

L’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile in cui è tenuto il registro delle nascite è competente per ricevere la richiesta.

13. Tenuta 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con i elettronica dei registri dello Cantoni, prepara la tenuta completamente elettronica a livello naziostato civile nale dei registri dello stato civile mediante una banca dati centrale.

La direzione del progetto spetta all’Ufficio federale di giustizia, cui competono segnatamente i seguenti compiti: 1. elabora le concezioni per l’informatica, l’organizzazione, la gestione, il finanziamento e il rilevamento elettronico dei dati dello stato civile conservati in forma cartacea (rilevamento retroattivo); 2. dirige la realizzazione delle parti centrali del sistema;

340 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ago. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2006). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 342 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3028). 343 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068). 344 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3068).

3. attua i progetti pilota e designa le autorità dello stato civile partecipanti; 4. dirige l’introduzione e la diffusione del sistema.

Nel corso dei progetti pilota, lo stato civile è inoltre iscritto nei registri esistenti secondo le attuali regole. Unicamente tale iscrizione rimane vincolante ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del CC.

Con l’introduzione del nuovo sistema, i dati iscritti elettronicamente divengono vincolanti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del CC. Se tutti i dati di una persona sono ripresi dai registri delle famiglie esistenti, l’iscrizione che la concerne va chiusa formalmente e deve rinviare al nuovo sistema. Nel nuovo sistema si rinvia ai riferimenti nei registri delle famiglie esistenti.

L’Ufficio federale dello stato civile emana le istruzioni per la registrazione tecnica necessarie ai progetti pilota nonché all’introduzione e alla diffusione del nuovo sistema.

Art. 189 III. Entrata in vigore

La presente ordinanza, che abroga l’ordinanza del 18 maggio 1928345 sul servizio dello stato civile, entra in vigore il 1° gennaio 1954.

345 [CS 2 453]