RU 2002 1527
Decreto federale
che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera
da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati
membri o la Comunità europea dell’energia atomica dall’altra
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992,
decreta:
Art. 1
Sono approvati i seguenti accordi:
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica3;
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici3;
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità3;
Accordo sul commercio di prodotti agricoli3;
Accordo sul trasporto aereo3;
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3;
Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2
L’Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referendum:
il rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;
l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati che al momento della sua accettazione non appartenevano alla Comunità europea.4
Non ancora pubblicato nella RU:
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.
Art. 3
Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.5. Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz Esito della votazione popolare Il presente decreto è stato accettato dal popolo il 21 maggio 2000.6
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |