FF 1999 7585
Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra
Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell’energia atomica dall’altra
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:
Art. 1
1 Sono approvati i seguenti accordi:
a. Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica; b. Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; c. Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; d. Accordo sul commercio di prodotti agricoli; e. Accordo sul trasporto aereo; f. Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; g. Accordo sulla libera circolazione delle persone. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2 L’Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referendum: a. il rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone; b. l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati che al momento della sua accettazione appartenevano alla Comunità europea.
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale
del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 2 FF 1999 5092
Approvazione degli accordi settoriali. DF
Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.3).
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 FF 1999 7585