RU 2002 1640
Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)
Modifica del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bis lett. b
Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso1:
b. gli assicurati di cui all’articolo1 capoverso 2 lettera d ed e OAMal, ad eccezione dei frontalieri con attività lucrativa in Svizzera e dei loro familiari.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |