Fonte

RU 2002 1640

Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)

Modifica del 22 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2bis lett. b

Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso1:

b. gli assicurati di cui all’articolo1 capoverso 2 lettera d ed e OAMal, ad eccezione dei frontalieri con attività lucrativa in Svizzera e dei loro familiari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz