RU 2002 2136
Ordinanza
sugli strumenti per pesare
Modifica del 17 maggio 2002
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 19861 sugli strumenti per pesare è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare Ingresso visto l’articolo 9, capoverso2, della legge federale del 9 giugno 19772 sulla metrologia (legge sulla metrologia); visti gli articoli5, 7–11, 14, 16, capoverso3, 27, 31 capoverso2, e 32 dell’ordinanza del 17 dicembre 19843 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio e dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
Art. 7 cpv. 1bis e 6 secondo periodo
Sono esenti dall’ammissione di modello gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali esiste un attestato di ammissione CE giusta l’allegato II numero1.4 o un attestato sulla verificazione individuale CE giusta l’allegato II numero4.2 della direttiva 90/384/CEE6 del Consiglio del 20 giugno 1990 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Per questi strumenti la documentazione
Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p.1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p.1.
tecnica relativa al tipo prevista nell’allegato III della direttiva 90/384/CEE è tenuta a disposizione su domanda dell’Ufficio.
... Sono esenti da quest’obbligo gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali è stato allestito un attestato per l’ammissione di modello giusta il capoverso 1bis.
Art. 12 cpv.4
Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico giusta l’articolo 7 capoverso 1bis l’obbligo della verificazione iniziale è rispettato se è possibile esibire una dichiarazione di conformità del fabbricante stabilita conformemente all’allegato II numeri2.1,3.2 o 4.1 della direttiva 90/384/CEE7 e se gli strumenti per pesare sono stati provvisti del marchio di conformità e delle iscrizioni previste nell’allegato IV della direttiva 90/384/CEE.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2002.
17 maggio 2002 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold
Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p.1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p.1.