Fonte

941.221.1

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare

del 15 agosto 1986 (Stato 30 luglio 2002)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9, capoverso2, della legge federale del 9 giugno 19772 sulla metrologia (legge sulla metrologia); visti gli articoli5, 7–11, 14, 16, capoverso3, 27, 31 capoverso2, e 32 dell’ordinanza del 17 dicembre 19843 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio e dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,6 ordina:

Sezione 1 Generalità

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le prescrizioni tecniche concernenti l’ammissione e la verificazione degli strumenti per pesare.

Art. 2 Unità

Le seguenti unità di massa devono essere utilizzate per le indicazioni poste sugli strumenti per pesare: microgrammo (µg) milligrammo (mg) grammo (g) chilogrammo (kg) tonnellata (t) carato metrico (ct) RU 1986 2013

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).

Art. 3 Condizioni di riferimento

I seguenti valori sono ritenuti condizioni di riferimento per la verificazione degli strumenti per pesare: Temperatura: 20°C Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni: 8000 kg/m3 Massa volumetrica dell’aria: 1,2 kg/m3

I pesi campioni o i carichi conosciuti utilizzati per la verificazione non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo del limite di tolleranza dello strumento per pesare da verificare.

Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, s’intende per:

  1. Strumenti per pesare Strumenti di misura che servono a determinare la massa o altre grandezze per le quali la massa è determinante, utilizzando l’azione della forza di gravità.

  2. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Strumenti per pesare che necessitano dell’intervento di un operatore per la pesatura – ad esempio per il carico e lo scarico. Questi permettono l’osservazione diretta dei risultati della pesatura, sia tramite l’indicazione (con o senza scala), sia tramite l’impressione. Il termine di «indicazione» è utilizzato in questa ordinanza per l’indicazione e per l’impressione. Nella presente ordinanza gli strumenti per pesatura destinati alla pesatura e all’etichettatura dei preimballaggi aleatori sono considerati strumenti per pesare a funzionamento non automatico, anche se il carico e l’operazione di pesatura sono automatici.

  3. Strumenti per pesare a funzionamento automatico Strumenti per pesare che si mettono in funzione ed effettuano l’operazione della pesatura senza l’intervento dell’operatore.

  4. Strumenti per pesare a divisioni multiple Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con molte portate parziali e molti valori di divisione (e). La selezione delle portate è effettuata automaticamente o a mano, in relazione al carico applicato.

  5. Portata massima (Max) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Capacità massima di pesatura, prescindendo dalla capacità massima di un eventuale dispositivo di tara additivo.

  6. Portata minima (Min) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Valore del carico al disotto del quale le pesate possono essere viziate di un errore relativo troppo grande.

  7. Campo di pesatura (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Intervallo compreso tra la portata minima e la portata massima.

h. Divisione reale (d) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Vale espresso in unità di massa – della differenza tra i valori corrispondenti a due graduazioni consecutive per un’indicazione analogica; – della differenza tra due indicazioni consecutive per un’indicazione numerica.

  1. Divisione di verificazione (e) (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) Valore espresso in unità di massa, utilizzato per la classificazione degli strumenti per pesare e la definizione dei limiti di tolleranza.

  2. Strumenti per pesare a nastro a funzionamento automatico (SPB) Strumenti per pesare per determinare la massa di un prodotto trasportato da un nastro durante un certo lasso di tempo, senza frazionamento sistematico della suddetta massa e senza interruzione del movimento del nastro.

  3. Portata di un SPB Quantità di un prodotto trasportato e pesato durante un determinato lasso di tempo.

  4. Portata massima e portata minima (Qmax, Qmin) di un SPB Portata massima e portata minima per le quali lo strumenti per pesare soddisfa le esigenze metrologiche.

  5. Quantità minima di consegna e di ricezione di un SPB La massa minima totalizzata, di un prodotto al disotto della quale il risultato può essere viziato di un errore superiore agli errori tollerati per ogni portata compresa tra la portata massima e la portata minima.

Classi di precisione

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono suddivisi in quattro classi di precisione: Simboli d’identificazione

Gli strumenti per pesare a nastro sono suddivisi in due classi di precisione:

Simboli d’identificazione

2

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico della classe e gli strumenti per pesare a nastro della classe2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali da costruzione e immondizie. L’Ufficio federale di metrologia e accreditamento7 (Ufficio) può accordare delle eccezioni particolarmente nel campo dei controlli stradali o nel commercio dei beni a buon mercato.

Sezione 2 Ammissione alla verifica

Art. 6 Ammissione generale

Nelle classi e i seguenti strumenti per pesare sono oggetto di ammissione generale ai sensi dell’articolo11 dell’ordinanza sulle verificazioni:

  1. bilance a giogo semplice uguali o a rapporto di 1:10 o 1:100;

  2. bilance semplici a pesi cursori (romane);

  3. basculle a pesi cursori non eccedenti la portata di5 t;

  4. bilance Roberval e bilance Béranger;

  5. basculle decimali e centesimali.

Questi strumenti per pesare possono essere presentati direttamente alla verificazione a condizione che la loro costruzione soddisfi le direttive dell’Ufficio e che siano forniti di un segno distintivo (marchio d’identificazione del costruttore) riconosciuto dall’Ufficio. L’Ufficio compila e pubblica un registro dei marchi di fabbrica riconosciuti.

Art. 7 Ammissione di modello

Gli strumenti per pesare di cui non viene fatta menzione nell’articolo 6 capoverso 1 devono – sotto riserva delle prescrizioni degli articoli11 a 13 dell’ordinanza sulle verificazioni – subire un’ammissione di modello da parte dell’Ufficio al fine di poter essere presentati alla verificazione.

Sono esenti dall’ammissione di modello gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali esiste un attestato di ammissione CE giusta l’allegato II numero 1.4 o un attestato sulla verificazione individuale CE giusta l’allegato II numero4.2 della direttiva 90/384/CEE8 del Consiglio del 20 giugno 1990 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Per questi strumenti la documentazione tecnica relativa al tipo prevista nell’allegato III della direttiva 90/384/CEE è tenuta a disposizione su domanda dell’Ufficio.9

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del

giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p. 1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p. 1.

Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).

L’Ufficio acconsente all’ammissione solo se la costruzione e le qualità metrologiche degli strumenti corrispondono allo stato attuale della tecnica come viene descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). L’Ufficio emana direttive a questo proposito.

Generalmente, l’ammissione è accordata solo se il richiedente può dimostrare che gli strumenti per pesare possono essere mantenuti efficienti e, se necessario, riparati in Svizzera entro un termine ragionevole. L’Ufficio può accordare eccezioni in particolare se il numero degli strumenti in servizio è limitato.

Il bollettino d’ammissione regola lo spazio per i piombi e per le indicazioni segnaletiche degli strumenti.

L’Ufficio pubblica l’ammissione di un modello nel Foglio federale e nei Comunicati ai verificatori e attribuisce i marchi d’ammissione con un numero d’ordine.

Il marchio d’ammissione e il numero d’ordine devono essere apposti sullo strumento per pesare. Sono esenti da quest’obbligo gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali è stato allestito un attestato per l’ammissione di modello giusta il capoverso 1bis.10

Sezione 3 Limiti di tolleranza

Art. 8 Limiti di tolleranza applicabili al momento delle verificazioni iniziali e successive degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

I limiti di tolleranza indicati ai capoversi2 e 3 sono validi per i carichi crescenti e decrescenti, essendo lo strumento azzerato per un carico nullo. Per gli strumenti per pesare che dispongono di un dispositivo di tara, i limiti di tolleranza sono applicabili al carico netto per ogni possibile valore di tara. L’errore del carico di prova è compreso nei limiti di tolleranza per lo strumento. Per gli strumenti a divisioni multiple, i limiti di tolleranza sono applicabili ad ogni campo di pesatura conformemente ai sensi del presente articolo.

I limiti di tolleranza indicati sotto sono applicabili agli strumenti per pesare verificati presso il costruttore o il venditore: per gli strumenti a indicazione non numerica, questi si applicano anche alla verificazione nel luogo d’uso. Nel caso d’indicazione numerica essi non includono l’errore positivo o negativo derivato dall’arrotondamento dei risultati, per eccesso o per difetto, dal numero intero della divisione più vicina. ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 50 000 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 60 000 e escluso fino a 200 000 e incluso ± 1,5 e per i carichi superiori a 200 000 e

Nuovo testo del per. introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).

± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 5000 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 5000 e escluso fino a 20 000 e incluso ± 1,5 e e per i carichi superiori a 20 000 e ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 500 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 500 e escluso fino a 2000 e incluso ± 1,5 e per i carichi superiori a 2000 e ± 0,5 e per i carichi compresi tra 0 fino a 50 e incluso ± 1,0 e per carichi compresi tra 50 e escluso fino a 200 e incluso ± 1,5 e per i carichi superiori a 200 e

per gli strumenti delle classi , e a indicazione numerica, verificati nel loro luogo di collocazione, i limiti di tolleranza, compreso l’errore d’arrotondamento, sono i seguenti: ±1e per i carichi compresi tra 0 fino a 5000 e incluso ±2e per i carichi superiori a 5000 e ±1e per i carichi compresi tra 0 fino a 500 e incluso ±2e per i carichi superiori a 500 e ±1e per i carichi compresi tra 0 fino a 50 e incluso ±2e per i carichi superiori a 50 e

Art. 9 Limiti di tolleranza applicabili al momento delle verificazioni iniziali e successive agli strumenti per pesare a nastro a funzionamento automatico (SPB)

I limiti di tolleranza per ogni carico, totalizzato uguale o superiore alla totalizzazione minima sono i seguenti (prima delle prove lo strumento sarà azzerato durante la marcia a vuoto): Classe 1 0,5% del carico totalizzato per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per i SPB a indicazione analogica 0,5% + 1d (d = divisione del dispositivo indicatore) per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per gli SPB a indicazione numerica Classe 2 1,0% del carico totalizzato per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per i SPB a indicazione analogica 1,0% + 1d (d = divisione del dispositivo indicatore) per ogni portata compresa tra il 20% e il 100% della portata massima per gli SPB a indicazione numerica

L’errore degli strumenti per pesare utilizzati per il controllo non è incluso nel limite di tolleranza.

Art. 10 Limiti di tolleranza al momento dei controlli

(limiti di tolleranza in servizio) Per i controlli al di fuori delle verificazioni iniziali o successive viene applicato il doppio dei limiti di tolleranza fissati agli articoli 8 capoverso2 e 9 capoverso 1.

Sezione 4 Verificazione, bollatura, piombatura

Art. 11 Validità della verificazione

Le verificazioni successive devono avere luogo:

  1. ogni sei mesi per gli strumenti per pesare destinati a imprimere la quantità il prezzo unitario e il prezzo di vendita sui preimballaggi aleatori, ad eccezione delle bilance di cassa con stampante che servono solo occasionalmente alla pesatura dei preimballaggi aleatori;

  2. ogni anno per gli 1. strumenti per pesare che servono al controllo dei preimballaggi nelle stazioni di riempimento e di confezione;

2. pesa assi utilizzati dalla polizia per i controlli stradali; 3. strumenti per la pesatura delle vendemmie o degli alimenti liquidi; 4. strumenti per pesare nei mattatoi; 5. strumenti per pesare utilizzati sui mercati pubblici;

c. ogni tre anni per gli 1. strumenti per pesare non soggetti all’esame di ammissione di modello secondo l’articolo 6; 2. strumenti per pesare a pesi cursori con portata superiore a5 t; 3. strumenti per pesare utilizzati nelle aziende agricole;

d. ogni due anni per gli altri strumenti per pesare a condizione che non venga fissato un altro termine nel bollettino di ammissione.

La verificazione di uno strumento per pesare è valida solo per le pese effettuate entro il campo di pesatura, rispettivamente al disotto della quantità minima di consegna

Art. 12 Regime dell’obbligo di verificazione

Fatta eccezione per gli strumenti per pesare della classe , gli strumenti soddisfano l’obbligo di essere verificati se sono bollati ufficialmente e se le parti importanti per l’esattezza della pesatura sono sigillate.

Gli strumenti della classe sono considerati verificati se sono bollati al momento della verificazione iniziale e se sono presenti i pesi campioni prescritti dall’ammissione di modello. Questi sono sottoposti all’ispezione generale secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 25 giugno 198011 che definisce i compiti e la competenza dei Cantoni in materia di metrologia (O sugli Uffici di verificazione).

Le parti degli strumenti per pesare e gli apparecchi addizionali esenti dall’obbligo di essere verificati secondo l’articolo4 capoverso2 dell’ordinanza sulle verificazioni, devono essere provvisti di un’indicazione indelebile e ben leggibile, come ad esempio «teleindicazione non verificata ufficialmente», «stampante non verificata ufficialmente», ecc.

Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico giusta l’articolo 7 capoverso 1bis l’obbligo della verificazione iniziale è rispettato se è possibile esibire una dichiarazione di conformità del fabbricante stabilita conformemente all’allegato II numeri2.1,3.2 o 4.1 della direttiva 90/384/CEE12 e se gli strumenti per pesare sono stati provvisti del marchio di conformità e delle iscrizioni previste nell’allegato IV della direttiva 90/384/CEE.13

Art. 13 Comunicazione della messa in funzione

Il costruttore, all’occasione il venditore o l’utilizzatore, devono avvisare in tempo l’ufficio cantonale di verificazione competente per la prima messa in funzione o per la dislocazione di uno strumento per pesare (già verificato o meno): nel caso si tratti di strumenti ad ammissione individuale o ad ammissione con validità limitata, l’Ufficio deve essere ugualmente avvisato.

Art. 14 Marchiatura e piombatura da parte dei verificatori

Gli strumenti per pesare sono verificati, bollati e piombati dai verificatori secondo le prescrizioni degli articoli 7 e 8 dell’ordinanza sugli Uffici di verificazione.

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, GU n. L 189 del 20 febbraio 1990, p. 1, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 27 luglio 1993, GU n. L 220 del 30 agosto 1993, p. 1.

Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 17 mag. 2002 (RU 2002 2136).

Sezione 5 Procedure d’esame

Art. 15

I dettagli delle procedure d’esame applicabili al momento delle verificazioni saranno fissati dall’Ufficio nelle prescrizioni di servizio per i verificatori.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le disposizioni seguenti:

  1. gli articoli 9 capoverso2, 10, 67 a 77 e 80 a 88 del regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 191214 concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio;

  2. il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 192515 concernente l’ammissione di bilance a inclinazione alla verificazione e alla bollatura ufficiali.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Gli strumenti per pesare che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere ancora presentati alla verificazione iniziale durante i due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Gli strumenti per pesare che sono stati verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere presentati alla verificazione successiva.

Al momento delle verificazioni successive degli strumenti per pesare a pesi cursori, la divisione di verificazione e può essere considerata come uguale a 10 d se lo strumento ha subìto la verificazione iniziale il più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

[CS 10 11; RU 1970 936 art. 35 cpv.2, 1971 1796 art. 15 cpv.2; RU 1973 450 art. 23 2228 art. 34, 1986 2013 art. 16 lett. a 2022 art. 17. RU 1991 1306 art. 9]

[CS 10 84, 1952 631, 1955 743, 1963 617, 1980 915 art. 19 lett. b, 1982 2053, 1985 56

art. 31 cpv. 1 lett. e]