Fonte

RU 2002 328

Ordinanza
concernente le agevolazioni tributarie
nel traffico viaggiatori
(Ordinanza sul traffico viaggiatori)

del 30 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14 cifre2 e 6, 48 capoverso3 e 142 capoverso2 della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane,
ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le agevolazioni relative all’obbligo doganale per i viaggiatori all’atto dello sdoganamento, sempreché non siano applicabili la Convenzione del 26 giugno 19902 relativa all’ammissione temporanea e la Convenzione del 4 giugno 19543 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.

Art. 2 Oggetti personali d’uso

Sono ammessi in franchigia di dazio gli oggetti personali d’uso ai sensi dell’allegato1 importati in proporzioni adeguate:

  1. da persone domiciliate in Svizzera, sempreché esse abbiano portato seco i beni all’atto della loro uscita dal territorio doganale svizzero o abbiano dovuto acquistarli e utilizzarli all’estero per effetto di circostanze imprevedibili; oppure

  2. da persone domiciliate all’estero, sempreché esse intendano riesportare i beni dopo il loro soggiorno in Svizzera.

Per i beni nuovi o per i beni che soggiacciono a tributi d’entrata elevati, l’amministrazione delle dogane può richiedere un documento di transito e una garanzia.

Art. 3 Provviste da viaggio

La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l’uso corrispondente al consumo giornaliero di una persona è ammessa in franchigia di dazio.

RS 631.251.1

Art. 4 Quantità di bevande alcoliche e di manufatti di tabacco ammesse in franchigia

La franchigia di dazio per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco è accordata soltanto alle persone a partire da 17 anni. Sono ammesse in franchigia di dazio le seguenti quantità massime:

  1. bevande alcoliche: 1. con un tenore di alcole sino a 15% vol.2 litri e 2. con un tenore di alcole di più di 15% vol.1 litro;

  2. manufatti di tabacco: 1. sigarette 200 pezzi o 2. sigari 50 pezzi o 3. tabacco da pipa 250 grammi o 4. più prodotti in quantità proporzionale.

Art. 5 Limite di franchigia secondo il valore

I beni importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono ammessi in franchigia di dazio sino a un valore complessivo di 300 franchi per persona. Le merci ammesse in franchigia di dazio conformemente agli articoli 2-4 nonché le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco soggetti al dazio non sono presi in considerazione.

Dal limite di franchigia secondo il valore sono esclusi le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco nonché i quantitativi di prodotti agricoli soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente a tenore dell’articolo 26 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole. Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) può fissare quantità massime per altri prodotti agricoli, se le condizioni di concorrenza rischiano di essere pregiudicate.

Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi, tutta la quantità importata è assoggettata al dazio. I limiti di franchigia secondo il valore per più persone non possono essere cumulati.

Art. 6 Diritto

Alla stessa persona sono concessi solo una volta al giorno:

  1. i limiti di franchigia secondo gli articoli 3-5;

  2. le quantità di prodotti agricoli ammesse in franchigia di dazio (art.5 cpv. 2).

Art. 7 Aliquote forfettarie

I tributi d’importazione sui beni soggetti al dazio importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono calcolati in base ad aliquote forfettarie.

Le aliquote forfettarie comprendono tutti i tributi calcolati sulla stessa base del dazio. Per semplificare lo sdoganamento si possono riunire le merci in gruppi tariffali e determinare le rispettive aliquote forfettarie.

Le aliquote forfettarie sono fissate dal Dipartimento.

Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto previgente

Il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 19675 concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori è abrogato.

Le modifiche concernenti il diritto previgente sono disciplinate nell’allegato2.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art.2 cpv. 1) Oggetti personali d’uso Per oggetti personali d’uso s’intendono: 1. gli abiti; 2. gli articoli da toletta; 3. gli oggetti d’ornamento; 4. gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti di immagini; 5. i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un numero adeguato di supporti di immagini; 6. le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di supporti filmati; 7. gli strumenti musicali portatili; 8. gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono; 9. i televisori portatili; 10. le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili; 11. i computer portatili con i rispettivi supporti di dati; 12. le carrozzelle; 13. le sedie a rotelle; 14. i cannocchiali e i binocoli; 15. gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili; 16. i telefoni cellulari; i cercapersone (pager); 17. gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpinista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motorizzati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak, ecc. (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre); 18. gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni, cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas, ecc.; 19.2 armi da caccia o da sport, oppure1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni; 20. gli altri beni di natura manifestamente personale.

Allegato 2

(art.8 cpv. 2) Modifiche concernenti il diritto previgente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 luglio 19266 della legge sulle dogane

Art. 9a cpv.1 lett. a e 11

Abrogati

Art. 111 cpv.7 secondo periodo

... La franchigia doganale per gli effetti da viaggio è disciplinata nell’articolo 2 dell’ordinanza del 30 gennaio 20027 sul traffico viaggiatori.

2. Ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole

Art. 24 Traffico viaggiatori

Nel traffico viaggiatori i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.

Art. 26 Traffico viaggiatori

Nel traffico viaggiatori l’importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

  1. senza PGI nelle quantità di cui all’allegato5 e

  2. all’ADC senza computo nel contingente nelle quantità di cui all’allegato6.

L’articolo5 dell’ordinanza del 30 gennaio 20029 sul traffico viaggiatori non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente.

Allegato 5 Titolo Eccezioni all’obbligo di detenere un permesso generale d’importazione per importazioni private nel traffico viaggiatori

Allegato 6

(art. 26) Importazioni di merci per uso privato nel traffico viaggiatori Quantitativi ammessi all’importazione per giorno e persona in kg lordi o litri Prodotto Ammissione all’aliquota di dazio del contingente (ADC) Quantitativo massimo Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate complessivamente 0,5 kg Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi complessivamente3,5 kg Burro e crema di latte complessivamente1,0 kg Latte e altri prodotti a base di latte complessivamente5,0 kg Uova di volatili, in guscio2,5 kg Fiori recisi, freschi 20,0 kg Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg Frutta fresca 20,0 kg Prodotti a base di patate complessivamente2,5 kg Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg Uve per la torchiatura 20,0 kg Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere complessivamente3,0 l Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni complessivamente 20,0 l 3200 Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.