631.251.1
Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori (Ordinanza sul traffico viaggiatori)
del 30 gennaio 2002 (Stato 12 marzo 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 cifre2 e 6, 48 capoverso3 e 142 capoverso2 della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina le agevolazioni relative all’obbligo doganale per i viaggiatori all’atto dello sdoganamento, sempreché non siano applicabili la Convenzione del 26 giugno 19902 relativa all’ammissione temporanea e la Convenzione del 4 giugno 19543 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.
Art. 2 Oggetti personali d’uso
Sono ammessi in franchigia di dazio gli oggetti personali d’uso ai sensi dell’allegato1 importati in proporzioni adeguate:
da persone domiciliate in Svizzera, sempreché esse abbiano portato seco i beni all’atto della loro uscita dal territorio doganale svizzero o abbiano dovuto acquistarli e utilizzarli all’estero per effetto di circostanze imprevedibili; oppure
da persone domiciliate all’estero, sempreché esse intendano riesportare i beni dopo il loro soggiorno in Svizzera.
Per i beni nuovi o per i beni che soggiacciono a tributi d’entrata elevati, l’amministrazione delle dogane può richiedere un documento di transito e una garanzia.
Art. 3 Provviste da viaggio
La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l’uso corrispondente al consumo giornaliero di una persona è ammessa in franchigia di dazio.
Art. 4 Quantità di bevande alcoliche e di manufatti di tabacco ammesse in franchigia
La franchigia di dazio per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco è accordata soltanto alle persone a partire da 17 anni. Sono ammesse in franchigia di dazio le seguenti quantità massime:
bevande alcoliche: 1. con un tenore di alcole sino a 15% vol. 2 litri e 2. con un tenore di alcole di più di 15% vol. 1 litro;
manufatti di tabacco: 1. sigarette 200 pezzi o 2. sigari 50 pezzi o 3. tabacco da pipa 250 grammi o 4. più prodotti in quantità proporzionale.
Art. 5 Limite di franchigia secondo il valore
I beni importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono ammessi in franchigia di dazio sino a un valore complessivo di 300 franchi per persona. Le merci ammesse in franchigia di dazio conformemente agli articoli 2-4 nonché le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco soggetti al dazio non sono presi in considerazione.
Dal limite di franchigia secondo il valore sono esclusi le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco nonché i quantitativi di prodotti agricoli soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente a tenore dell’articolo 26 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole. Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) può fissare quantità massime per altri prodotti agricoli, se le condizioni di concorrenza rischiano di essere pregiudicate.
Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi, tutta la quantità importata è assoggettata al dazio. I limiti di franchigia secondo il valore per più persone non possono essere cumulati.
Art. 6 Diritto
Alla stessa persona sono concessi solo una volta al giorno:
i limiti di franchigia secondo gli articoli 3-5;
le quantità di prodotti agricoli ammesse in franchigia di dazio (art. 5 cpv. 2).
Art. 7 Aliquote forfettarie
I tributi d’importazione sui beni soggetti al dazio importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono calcolati in base ad aliquote forfettarie.
Le aliquote forfettarie comprendono tutti i tributi calcolati sulla stessa base del dazio. Per semplificare lo sdoganamento si possono riunire le merci in gruppi tariffali e determinare le rispettive aliquote forfettarie.
Le aliquote forfettarie sono fissate dal Dipartimento.
Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto previgente
Il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 19675 concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori è abrogato.
Le modifiche concernenti il diritto previgente sono disciplinate nell’allegato2.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.
[RU 1967 774]
Oggetti personali d’uso
Per oggetti personali d’uso s’intendono: 1. gli abiti; 2. gli articoli da toletta; 3. gli oggetti d’ornamento; 4. gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti di immagini; 5. i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un numero adeguato di supporti di immagini; 6. le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di supporti filmati; 7. gli strumenti musicali portatili; 8. gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono; 9. i televisori portatili; 10. le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili; 11. i computer portatili con i rispettivi supporti di dati; 12. le carrozzelle; 13. le sedie a rotelle; 14. i cannocchiali e i binocoli; 15. gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili; 16. i telefoni cellulari; i cercapersone (pager); 17. gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpinista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motorizzati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak, ecc. (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre); 18. gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni, cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas, ecc.; 19. 2 armi da caccia o da sport, oppure 1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni; 20. gli altri beni di natura manifestamente personale.
Modifiche concernenti il diritto previgente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 10 luglio 19266 della legge sulle dogane
Art. 9a cpv. 1 lett. a e 11 Abrogati
Art. 111 cpv.7 secondo periodo ...
2. Ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle importazioni agricole
Art. 24 ...
Art. 26 ...
Allegato 5 Titolo ...
Allegato 6 ...