Fonte

RU 2002 3346

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.

500 15 000 0,754

000 19 200 0,772

200 21 300 0,790

300 23 400 0,808

400 25 500 0,826

500 27 600 0,844

600 29 700 0,879

700 31 800 0,915

800 33 900 0,951

900 36 000 0,987

000 38 100 1,023

100 40 200 1,059

200 42 300 1,113

300 44 400 1,167

400 46 500 1,221

500 48 600 1,274

600 50 700 1,328

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 59 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.

Art. 13 cpv.1

Il sussidio d’assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 28 franchi il giorno ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 18 franchi il giorno se di grado medio e a 7 franchi il giorno se di grado esiguo. Se il minorenne è collocato in un istituto, l’assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a

franchi per notte.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz