RU 2002 3346
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è modificata come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.
500 15 000 0,754
000 19 200 0,772
200 21 300 0,790
300 23 400 0,808
400 25 500 0,826
500 27 600 0,844
600 29 700 0,879
700 31 800 0,915
800 33 900 0,951
900 36 000 0,987
000 38 100 1,023
100 40 200 1,059
200 42 300 1,113
300 44 400 1,167
400 46 500 1,221
500 48 600 1,274
600 50 700 1,328
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 59 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28-30 OAVS si applicano per analogia.
Art. 13 cpv.1
Il sussidio d’assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 28 franchi il giorno ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 18 franchi il giorno se di grado medio e a 7 franchi il giorno se di grado esiguo. Se il minorenne è collocato in un istituto, l’assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a
franchi per notte.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |