831.201
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
del 17 gennaio 1961 (Stato 3 dicembre 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 86 capoverso2 della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI),4 ordina:
Capo primo Le persone assicurate e i contributi
Art. 1 Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributi
Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli articoli
a 43 dell’O del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAV)5. Sono riservate le disposizioni speciali sull’assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all’estero.
Art. 1bis6 Aliquota dei contributi
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli16 e 21 OAVS7 i contributi sono calcolati come segue:
RU 1961 29
Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Giusta detta disposizione, i titoli marginali sono stati accentrati.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3346).
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.
500 15 000 0,754
000 19 200 0,772
200 21 300 0,790
300 23 400 0,808
400 25 500 0,826
500 27 600 0,844
600 29 700 0,879
700 31 800 0,915
800 33 900 0,951
900 36 000 0,987
000 38 100 1,023
100 40 200 1,059
200 42 300 1,113
300 44 400 1,167
400 46 500 1,221
500 48 600 1,274
600 50 700 1,328
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 59 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
Capo secondo: L’integrazione A. I provvedimenti sanitari
Art. 28 Genere dei provvedimenti
Sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l’articolo 12 LAI, in particolare gli interventi chirurgici, fisio e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato.
Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un’importanza secondaria. Per la
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l’inizio della paralisi.9
Se, trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno, può essere evidentemente migliorata o mantenuta.10
Non sono considerati provvedimenti sanitari, secondo l’articolo 12 LAI, in specie le cure per ferite, infezioni e malattie interne o parassitarie.11
Se la cura è eseguita in uno stabilimento, l’assicurazione assume anche le spese per i trattamenti destinati alla cura vera e propria del male per il periodo di degenza in quanto questa serva prevalentemente all’esecuzione di provvedimenti integrativi.12
Art. 3 Infermità congenite
L’elenco delle infermità congenite previste nell’articolo 13 LAI è oggetto di un’ordinanza speciale.
Art. 3bis13 Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali
Se la degenza in uno stabilimento o in una casa di cura serve all’esecuzione simultanea di provvedimenti sanitari e di altro genere previsti dall’assicurazione, quest’ultima assume le spese per il vitto e l’alloggio a condizione che i provvedimenti sanitari debbano essere eseguiti in uno stabilimento di cura.
Art. 3ter14 Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura
Se l’esecuzione di provvedimenti sanitari esige che il vitto e l’alloggio siano presi fuori di uno stabilimento o di una casa di cura, l’assicurazione concede le prestazioni secondo l’articolo 90 capoversi3 e 4. Sono salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2).
Art. 415 Cure a domicilio
Se l’assistenza per le cure a domicilio dovute all’invalidità supera, per oltre tre mesi, quanto normalmente esigibile, l’assicurazione rimborsa le spese per il personale d’assistenza supplementare necessario fino a un limite massimo valutato caso per caso.
Nuovo testo del per.2 giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
Introdotto dal n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
Primitivo cpv.3.
Primitivo cpv. 4.
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1991 (RU 1991 1422).
Se le cure supplementari dovute all’invalidità eccedono in media due ore al giorno, o una sorveglianza costante è necessaria, si può ritenere come adempito ciò che è normalmente esigibile.
Il limite di rimborso è fissato per ogni caso in funzione dell’assistenza necessaria. Esso corrisponde in caso di assistenza molto elevata al totale, in caso di assistenza elevata ai tre quarti, in caso di intensità media alla metà e in caso di assistenza poco elevata a un quarto del montante massimo della rendita di vecchiaia semplice secondo l’articolo 34 capoverso3 della legge federale del 20 dicembre 194616 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L’assistenza è considerata come:
molto importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di otto ore al giorno;
importante, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di sei ore al giorno;
d’intensità media, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di quattro ore al giorno;
di poca intensità, quando delle cure intensive sono necessarie mediamente per una durata minima di due ore al giorno o quando una sorveglianza costante è necessaria.
Art. 4bis17 Analisi e medicamenti
L’assicurazione assume le spese delle analisi, dei medicamenti e delle specialità farmaceutiche indicati secondo comprovata scienza medica e atti a integrare l’assicurato in modo semplice e conforme allo scopo.
Art. 4ter18 Assunzione dei costi in caso di nascita all’estero
Per i bambini ai sensi dell’articolo 9 capoverso3 lettera b LAI nati invalidi all’estero, l’assicurazione per l’invalidità assume le prestazioni in caso di infermità congenita durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui avrebbero dovuto essere accordate in Svizzera.
Introdotto dal n. I dell’O del7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).
B. I provvedimenti professionali
Art. 519 Prima formazione professionale
È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.
Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.20
Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell’invalido con quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l’assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall’invalidità.21
Entrano nell’ambito delle spese sopportate dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.22
Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.23
Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;
per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettera c.24
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1980 (RU 1980 1972).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).
Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038).
Art. 625 Riformazione professionale
Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa dell’invalidità, una nuova formazione professionale è assimilata alla riformazione professionale, purché l’ultimo reddito conseguito durante l’interrotta formazione sia stato superiore all’indennità giornaliera massima per persone sole prevista all’articolo 24 capoverso 2bis LAI, ivi compresi i supplementi interi ai sensi degli articoli 24bis e 25 LAI.
Se l’assicurato ha diritto alla riformazione professionale, l’assicurazione assume le spese di formazione e quelle di vitto e alloggio nel centro di formazione.
Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;
per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettera c.26
Art. 6bis27 Servizio di collocamento; spese suppletive
L’assicurazione assume le spese per abiti da lavoro e utensili personali, il cui acquisto sia reso necessario dal cambiamento di professione dovuto all’invalidità, quando il datore di lavoro non è tenuto a sopportarle. Le spese di sostituzione, pulizia e riparazione non sono assunte.
Se per il cambiamento del posto di lavoro dovuto all’invalidità l’assicurato è costretto a traslocarsi, l’assicurazione sopperisce alle necessarie spese di trasporto.
Art. 7 Aiuto in capitale
Un aiuto in capitale può essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all’integrazione e domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le qualità psichiche necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, in quanto si diano i presupposti economici di un’attività duratura sufficiente all’esistenza dell’assicurato e una bastevole garanzia per il finanziamento.
L’aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece si possono concedere impianti aziendali o prestare garanzie.28
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
C.29 I provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale e per l’assistenza prestata ad assicurati grandi invalidi prima del compimento del 20° anno d’età I. Insegnamento specializzato
Art. 8 Sussidio per le spese scolastiche
L’assicurazione accorda un sussidio per le spese scolastiche agli assicurati che a cagione di un danno alla salute non soddisfano le esigenze della scuola pubblica e necessitano quindi di un insegnamento specializzato regolare adeguato ai bisogni dell’invalido ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LAI.
L’insegnamento specializzato inizia a livello di scuola dell’infanzia e, se necessario, può essere continuato oltre l’obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento del 20° anno d’età.
Secondo la presente ordinanza, per scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell’infanzia e ai livelli primario e secondario I, l’insegnamento scolastico impartito nelle classi regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre forme d’insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l’insegnamento impartito dopo la scuola dell’obbligo a livello secondario II, il quale serve a colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme particolari d’insegnamento che fanno parte della scuola pubblica.
Il sussidio per le spese scolastiche è assegnato:
agli assicurati deboli di mente, il cui quoziente d’intelligenza non supera 75;
agli assicurati ciechi o la cui acutezza visiva binoculare rimane inferiore a 0,3 dopo correzione;
agli assicurati sordi e deboli d’udito con una perdita uditiva media dell’orecchio migliore di almeno 30 db nell’audiogramma tonale o una perdita uditiva equivalente nell’audiogramma vocale;
agli assicurati portatori di un grave handicap fisico;
agli assicurati con gravi difficoltà d’eloquio;
agli assicurati con gravi disturbi di comportamento;
agli assicurati i cui danni alla salute presi separatamente non adempiono integralmente le condizioni poste nelle lettere a-f, ma cumulandoli non permettono la frequentazione della scuola pubblica.
Il sussidio alle spese scolastiche ammonta a 44 franchi al giorno.30
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133). Per gli art 8 a 12 vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
Art. 8bis Sussidio per le spese di pensione
L’assicurazione versa un sussidio per le spese di pensione, vitto e alloggio fuori casa, se esse sono dovute alla frequentazione della scuola speciale.
Il sussidio ammonta:
a 35 franchi al giorno per vitto e alloggio fuori casa, oppure
a7 franchi per pasto principale, nel caso in cui solo i pasti siano presi fuori casa.
Il sussidio ammonta a:
56 franchi per pernottamento nell’internato:
7 franchi per il pasto di mezzogiorno nell’esternato.31
Art. 8ter Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica
L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari a completare l’insegnamento specializzato.
la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e;
l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c;
i provvedimenti necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera a;
la ginnastica speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c.
Art. 8quater Assegni speciali per i trasporti
L’assicurazione assume le spese del trasporto necessario per la frequentazione della scuola speciale e per l’applicazione dei provvedimenti previsti all’articolo 8ter capoverso2. Le spese sono rimborsate per recarsi presso l’agente esecutore appropriato più vicino. Se l’assicurato sceglie un agente esecutore più distante, dovrà assumersi le spese supplementari.
Sono rimborsate:
le spese corrispondenti al costo dei tragitti più diretti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche, oppure
le spese del trasporto organizzato dalla scuola speciale o dalle persone che esercitano l’autorità parentale sull’assicurato.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
Oltre alle spese rimborsate conformemente al capoverso2 lettere a e b, sono rimborsate anche le spese di trasporto per una persona indispensabile che accompagna l’assicurato.
Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni. L’Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.
II. Provvedimenti che permettono la frequentazione della scuola pubblica
Art. 9 Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica
L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari per permettere la frequentazione della scuola pubblica.
la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e;
l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c.
Art. 9bis Assegni speciali per i trasporti
L’assicurazione assume le spese di trasporto rese necessarie in seguito ad un grave handicap fisico o della vista per l’esecuzione di provvedimenti di cui all’articolo 9 così come per permettere la frequentazione della scuola pubblica. L’articolo 8quater è applicabile per analogia.
Art. 9ter Sussidio per le spese di pensione
Se, a causa di un handicap fisico o della vista, il trasporto da e per la scuola pubblica appropriata più vicina non è possibile, l’assicurazione versa un sussidio secondo l’articolo 8bis quando l’assicurato alloggia e consuma i pasti fuori casa.
Se, per garantire il passaggio dalla scuola speciale alla scuola pubblica, si rende necessario, oltre alla frequentazione della scuola pubblica, un soggiorno nell’internato di una scuola speciale, l’assicurazione versa un sussidio secondo l’articolo 8bis capoverso2 lettera a al massimo durante un anno.
III. Provvedimenti di preparazione all’insegnamento in scuole speciali e nella scuola pubblica
Art. 10 Assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica
L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica.
la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e;
l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c;
l’educazione precoce per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere a–g.
Art. 11 Assegni speciali per i trasporti
L’assicurazione assume le spese di trasporto necessarie per l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 capoverso2. L’articolo 8quater è applicabile per analogia.
IV. Indennizzo forfettario ai Cantoni
Art. 12
Se il Cantone in cui l’assicurato è domiciliato gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l’assicurazione può adempiere al suo obbligo di fornire le prestazioni mediante il versamento di un indennizzo forfettario al Cantone di domicilio, senza far valere diritti individuali presso l’assicurazione. Convenzioni corrispondenti saranno concluse dall’Ufficio federale a nome della Confederazione.
Se il Cantone in cui l’assicurato è domiciliato non gli accorda le prestazioni previste negli articoli 9-11, l’assicurato può far valere il suo diritto presso l’ufficio dell’assicurazione per l’invalidità (detto qui di seguito: ufficio AI) competente secondo gli articoli 65-67. Se vi è un diritto a prestazioni, il rimborso delle spese avviene conformemente alla convenzione stipulata tra l’Ufficio federale e il Cantone di domicilio.
V. Assistenza ai minorenni grandi invalidi
Art. 1332
Il sussidio d’assistenza per minorenni grandi invalidi ammonta a 28 franchi il giorno ove la grande invalidità sia di grado elevato, a 18 franchi il giorno se di grado medio e a7 franchi il giorno se di grado esiguo. Se il minorenne è collocato in un istituto, l’assicurazione versa un sussidio supplementare alle spese di pensione pari a
franchi per notte.33
Il rimborso delle spese di viaggio è escluso.
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3346).
D. I mezzi ausiliari
Art. 1434 Elenco dei mezzi ausiliari.
L’elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell’articolo 21 LAI è oggetto di un’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (detto qui di seguito «Dipartimento») che emana disposizioni complementari riguardanti:35
la consegna di mezzi ausiliari;
i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d’immobili rese indispensabili dall’invalidità;
i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l’assicurato al posto di un mezzo ausiliario.
Art. 15 e 1636
E. Le indennità giornaliere
Art. 1737 Periodo istruttorio
L’assicurato che, per almeno2 giorni consecutivi, si sottopone a un esame prescritto dall’ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un’indennità giornaliera per ogni giorno d’esame.
Art. 17bis 38 Giorni non consecutivi
L’assicurato che si sottopone a un provvedimento d’integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un’indennità giornaliera:
per i giorni d’integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d’integrazione;
per i giorni d’integrazione e per quelli intercalari se l’incapacità lavorativa è almeno del50 per cento nell’abituale attività.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1980 (RU 1980 1972).
Abrogati dal n. I dell’O del 19 nov. 1976 (RU 1976 2650).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I
Art. 18 Periodo di attesa in generale
L’assicurato la cui incapacità di lavoro è almeno del50 per cento e che deve attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione imminenti ha diritto ad un’indennità giornaliera per il periodo d’attesa.39
Il diritto all’indennità è riconosciuto nel momento in cui l’ufficio AI, fondandosi sui suoi accertamenti, constata l’opportunità di provvedimenti d’integrazione, al più tardi però quattro mesi dopo la presentazione della domanda.40
I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d’integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa.
Art. 19 Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego
L’assicurato non ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell’impiego è preceduta da una prima formazione professionale o da una riformazione professionale, egli continua a ricevere, per60 giorni al massimo, l’indennità giornaliera fino allora assegnatagli.41
Gli assicurati che beneficiano dell’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.42
Art. 2043 Periodo d’avviamento
L’assicurato che, costretto ad abbandonare l’attività lucrativa a causa dell’invalidità, non riceve ancora, al nuovo posto di lavoro procuratogli dall’ufficio AI, il salario, che presumibilmente percepirà alla fine del periodo d’avviamento ha diritto, durante l’avviamento, a un’indennità giornaliera per 180 giorni al massimo.
Art. 20bis 44 Persone senza attività lucrativa con capacità lavorativa limitata
Gli assicurati senza attività lucrativa che, durante l’integrazione, possono svolgere ancora i loro lavori abituali hanno diritto alla metà dell’indennità giornaliera se presentano una incapacità lavorativa di almeno la metà, ma inferiore ai due terzi; essi hanno diritto all’indennità giornaliera intera se presentano una incapacità al lavoro di almeno due terzi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Art. 20ter 45 Indennità giornaliera e rendita d’invalidità
Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita continua ad essere pagata invece dell’indennità giornaliera.
Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente, ivi compresi i supplementi eventuali, a un trentesimo dell’ammontare della rendita.46
e 4 ...47
Art. 20quater 48
Art. 20quinquies 49 Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno
Gli assicurati che beneficiano di un’indennità giusta la legge federale del 25 settembre 195250 sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile51 (LIPG) non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 21 Principio di calcolo
Riservato l’articolo 24 capoversi2 e 2bis LAI, per il calcolo dell’indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia, le disposizioni dell’ordinanza del 24 dicembre 195952 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG).53
Se l’ultimo periodo di piena attività dell’assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l’assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione.54
Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721).
Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell’O del 12 set. 1984 (RU 1984 1186).
Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
Ove l’assicurato eserciti un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità giornaliera, incluso il supplemento per l’integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest’attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l’articolo 21bis capoverso 4.55
...56
Art. 21bis57 Calcolo dell’indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili
L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione professionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa e frequentano una scuola speciale o si sottopongono a provvedimenti medici d’integrazione, corrisponde di regola a un trentesimo del salario mensile medio degli apprendisti. Quest’ultimo è attualizzato ogni anno in base all’indice dei salari nominali dell’Ufficio federale di statistica. I supplementi giusta gli articoli 24bis e 25 LAI sono compresi in questi importi.58
Per gli assicurati che, causa l’invalidità, hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un’altra, l’indennità giornaliera, compresi i supplementi, ammonta, se del caso, a un trentesimo dell’ultimo reddito mensile conseguito durante l’interrotta formazione professionale. È riservato l’articolo 6 capoverso2.
Gli assicurati in prima formazione professionale, i quali, senza pregiudizio alla salute, avrebbero terminato la formazione e si troverebbero già inseriti nella vita attiva, ricevono l’indennità giornaliera più alta ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2bis LAI, oltre agli interi supplementi ai sensi degli articoli 24bis e 25 LAI.
Dall’indennità giornaliera calcolata secondo i capoversi 1 a3 o secondo l’articolo
capoverso2 sono dedotti:
59 un trentesimo del reddito mensile dell’attività lucrativa, conseguito dall’assicurato durante la formazione professionale;
il valore del vitto, fissato conformemente all’articolo 11 OAVS60, se l’assicurazione per l’invalidità lo assume.
Art. 21ter 61 Diritto agli assegni per assistenza
I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi civili danno diritto a assegni per assistenza.
Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione .
Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).
Art. 21quater 62 Obbligo di mantenimento o di assistenza
Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente dall’assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o, qualora sorga soltanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con regolarità dall’assicurato.
Art. 21quinquies 63 Prestazioni di mantenimento o di assistenza
Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono:
le prestazioni in denaro o in natura che l’assicurato fornisce per il mantenimento delle persone di cui all’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI;
il controvalore del lavoro non remunerato che l’assicurato fornisce in favore di dette persone.
Se l’assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assistite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni devono essere valutate al massimo all’80 per cento del suo reddito intero; da questa somma dev’essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle disposizioni dell’OAVS64. Se il coniuge o i figli dell’assicurato vivono anch’essi nella comunione domestica, l’importo delle deduzioni dev’essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l’importo delle deduzioni se l’assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni molto modeste.
Il controvalore del lavoro non remunerato dev’essere stimato dalla cassa di compensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.
Art. 21sexies 65 Persone bisognose di assistenza
Sono considerate bisognose di assistenza:
66 le persone alle quali l’assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso nei confronti dell’autorità competente, contributi di mantenimento ai sensi degli articoli 125-132 del Codice civile67 o contributi di assistenza ai sensi degli articoli 328 e 329 dello stesso Codice;
le altre persone mantenute o assistite dall’assicurato e il cui reddito mensile non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all’assicurato o convivono tra di loro, non supera i seguenti importi:
Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).
Fr. 1. prima persona 2120 2. seconda persona 1480 3. ognuna delle ulteriori persone 850
Per l’applicazione del capoverso 1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più persone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i limiti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore a quello dell’assicurato vi vengono aggiunti; l’obbligo di mantenimento è poziore all’obbligo di assistenza e l’obbligo legale di assistenza è poziore all’obbligo morale.
Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano interamente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bisognose di assistenza.
Art. 21septies 68 Reddito computabile
Per reddito ai sensi dell’articolo 21sexies capoverso 1 lettera b si intende l’intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pensioni conformemente all’ultima tassazione dell’imposta federale diretta o a una corrispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali. Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o dall’infermità delle persone mantenute o assistite.
In mancanza di una tassazione fiscale o se l’assicurato fa valere che la persona mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di integrazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito determinante. Gli articoli 11 a 18 dell’ordinanza del 15 gennaio 197169 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) si applicano per analogia.
Art. 21octies 70 Riduzione degli assegni per assistenza
Gli assegni per assistenza sono ridotti se:
superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell’assicurato, calcolata conformemente all’articolo 21quinquies e convertita in un importo giornaliero;
nei casi previsti dall’articolo 21sexies capoverso 1 lettera b superano, addizionati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.
Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).
Art. 2271 Tavole
Per determinare le indennità giornaliere, l’Ufficio federale appronta tavole d’uso obbligatorio, con importi arrotondati a vantaggio dell’assicurato.
Art. 22bis 72 Supplemento per l’integrazione
Il supplemento per l’integrazione, per vitto ed alloggio di cui l’assicurato deve sopportare le spese durante l’integrazione, è determinato secondo gli importi stabiliti nell’articolo 11 OAVS73.
L’invalido che dall’assicurazione riceve alloggio gratuito, ma che deve pagare per una pigione durante l’integrazione, ha diritto al supplemento per l’alloggio.
Art. 22ter 74 Supplemento per persone sole
Il supplemento secondo l’articolo 24bis LAI ammonta a 12 franchi per giorno.
F. Disposizioni diverse75
Art. 22quater 76 Diritto ai provvedimenti d’integrazione
Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere della stessa.
Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione obbligatoria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di
anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori sia assicurato facoltativamente o obbligatoriamente in virtù dell’articolo 1a capoversi 1 lettera c o 3 LAVS77 oppure, in virtù di una convenzione internazionale, per un’attività lucrativa all’estero.78
Sono fatti salvi gli articoli 6 capoverso2 e 9 capoverso 3 LAI.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Introdotto dal n. III dell’O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1835 2030).
Originariamente avanti l’art. 23
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Art. 2379 Rischio dell’integrazione
L’assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura derivanti da malattie e da infortuni cagionatigli da provvedimenti d’integrazione o d’accertamento se sono stati ordinati dall’ufficio AI, o se, per motivi validi, sono stati eseguiti prima della deliberazione dell’ufficio.80
L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d’infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d’integrazione o d’accertamento eseguito in un ospedale, in una scuola o in un centro professionale o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.
L’assicurato che si ammala nel corso di un provvedimento d’integrazione o d’accertamento, eseguito in un ospedale o in un centro professionale e assunto interamente dall’AI, ha diritto al risarcimento delle spese di cura durante tre settimane al massimo a condizione che il trattamento curativo venga applicato nell’uno o nell’altro di questi stabilimenti.
Se un assicurato domanda un provvedimento d’integrazione la cui esecuzione implica certi pericoli, l’assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarcimento delle spese di cura di cui al capoverso 1. Rimane salvo l’articolo64 capoverso 4 LPGA.81
...82
Se l’assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura secondo i capoversi 1,
e 3, l’indennità giornaliera gli viene assegnata durante il trattamento curativo alle medesime condizioni richieste nel corso dell’integrazione.
...83
Art. 23bis 84 Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette
all’assicurazione obbligatoria
Se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero.
L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d’emergenza all’estero.
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).
Se un provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.
Art. 23ter 85 Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone
soggette all’assicurazione facoltativa
L’assicurazione assume le spese per i provvedimenti d’integrazione effettuati all’estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti, la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un’attività lucrativa.
Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l’assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all’estero se le possibilità di successo di tali provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano.
Art. 24 Diritto di opzione e convenzioni
La competenza per emanare le prescrizioni circa il riconoscimento ai sensi dell’articolo 26bis capoverso 2 LAI è delegata al Dipartimento.86
Le convenzioni giusta l’articolo 27 LAI sono conchiuse dall’Ufficio federale.
Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d’integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell’assicurazione, nel senso dell’articolo 26bis capoverso
LAI, e le tariffe stabilite importi massimi nel senso dell’articolo 27 capoverso 3 LAI.87 Capo terzo: Le rendite e l’assegno per i grandi invalidi A. Il diritto alla rendita I. Determinazione dell’invalidità
Art. 25 Principio
Sono considerati redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS88, esclusi tuttavia:89
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata;
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro;
90 le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (LIPG91 e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.92 2 Ambedue i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un’azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all’importanza della sua collaborazione.
Art. 26 Assicurati senza formazione professionale
Se l’assicurato non ha potuto, a cagione dell’invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l’età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari:93 Dopo ... anni compiti Prima ... anni compiti Tasso in per cento
70
25 80
30 90
10094
Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell’invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava.
Art. 26bis 95 Assicurati in corso di formazione
L’invalidità d’un assicurato in corso di formazione è valutata secondo l’articolo 27 capoverso 1, se non si può ragionevolmente esigere ch’egli svolga un’attività lucrativa.
...96
Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 60).
Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Art. 2797 Persone senza attività lucrativa
L’invalidità degli assicurati senza attività lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
Art. 27bis 98 Assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale
o collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge
In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata secondo l’articolo 16 LPGA. Ove si consacrassero inoltre alle loro mansioni consuete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA, l’invalidità è fissata conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività.99 In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione nell’azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.
II. Disposizioni diverse
Art. 28 Rendite e integrazione
Il diritto alla rendita non sorge finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti d’integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti d’integrazione e può esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa.100
...101
L’assunzione delle spese per vitto e alloggio è considerata preponderante per la soppressione della rendita d’invalidità ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 LAI,
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).
Nuovo testo dei per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 quando l’assicurazione sopperisce interamente alle spese per vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana.102
Art. 28bis 103 Caso di rigore104
È dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965105 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.106
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile.107
Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali. L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI108 non è applicabile nella determinazione dei casi di rigore.109
Art. 29110 Incapacità al guadagno permanente
I presupposti dell’invalidità al guadagno in modo permanente sono compiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba intervenire in futuro.
Art. 29bis 111 Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita
Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e che l’assicurato, nel susseguente periodo di3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.
102 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 103 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1088). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 110 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 111 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).
Art. 29ter 112 Interruzione dell’incapacità al lavoro
Vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 29 capoverso
LAI, allorché l’assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.
Art. 30113 Diritto alla rendita completiva
Sono parificate alle persone che esercitano un’attività lucrativa:
i disoccupati che beneficiano di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
le persone che beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere dopo aver cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio.
Art. 30bis 114 Coniugi separati
Due coniugi sono considerati separati ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 LAI qualora:
abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisone giudiziaria;
sia pendente un’azione di divorzio o di separazione;
se la separazione di fatto dura da almeno un anno senza interruzione; o
se è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.
Art. 31115
B. Le rendite ordinarie
Art. 32116 Calcolo
Gli articoli 50–53bis OAVS117 sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione per l’invalidità.
La riduzione delle due rendite di una coppia secondo l’articolo 37 capoverso 1bis LAI è disciplinata secondo il diritto del coniuge che presenta il grado di invalidità più alto.
112 Primitivo art. 29. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 114 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
Art. 32bis 118 Basi di calcolo in caso di risorta invalidità
Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l’assicurato. Se nel frattempo, il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l’invalidità o è deceduto, l’articolo 29quinquies LAVS119 è applicabile.
Art. 33120 Supplemento al reddito annuo medio
Se la persona invalida ha raggiunto l’età indicata di seguito, l’aumento del reddito annuo medio secondo l’articolo 36 capoverso 3 LAI è di:
Per cento meno di 23 100
90
80
70
60
50 28–29 40 30–31 30 32–34 20 35–38 10 39–45 5 più di 45 0
Art. 33bis 121 Riduzione delle rendite per figli
La riduzione delle rendite per figli secondo l’articolo 38bis LAI è retta dall’articolo
Art. 33ter 123 Calcolo anticipato della rendita
Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d’invalidità.
Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS124.
118 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 121 Introdotto dal n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). 123 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2635).
C. Le rendite straordinarie
Art. 34125
L’articolo 54bis OAVS126 è applicabile per analogia alla riduzione delle rendite straordinarie per figli secondo l’articolo 40 capoverso 2 LAI.
D. L’assegno per grandi invalidi
Art. 35127 Inizio ed estinzione
Il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.
L’assicurato non ha diritto all’assegno quando soggiorna, durante almeno 24 giorni nel corso di un mese civile, in uno stabilimento per l’esecuzione dei provvedimenti previsti agli articoli 12, 13, 16, 17, 19 oppure 21 LAI.128 Questa restrizione non s’applica agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell’articolo 36 capoverso3 lettera d.129
Se, in seguito, il grado di invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88bis.130 Se uno degli altri presupposti al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.131
Art. 36132 Calcolo
La grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido, vale a dire quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede133 inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 129 Ultimo per. introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 130 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, necessita:
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita o
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
La grande invalidità è di grado esiguo se l’assicurato, pure munito di mezzi ausiliari, è costretto a ricorrere:
in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita o abbisogna
di una sorveglianza personale permanente o
134 in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità o
135 allorquando, a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.
Art. 37136 Importo
L’assegno mensile per grandi invalidi ammonta all’80 per cento se la grande invalidità137 è di grado elevato, al 50 per cento se è di grado medio, e, se è di grado esiguo, al 20 per cento della rendita semplice di vecchiaia minima, secondo l’articolo
capoverso 2 LAVS138.
...139
Art. 38140 Esclusione del diritto alle indennità giornaliere e agli assegni per grandi invalidi
Le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati, né ridotti o soppressi per colpa dell’assicurato.
134 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 135 Introdotta dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 137 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 139 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Abrogato dal n. I dell’O 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985
Art. 39141
E. Rapporto con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare142
Art. 39bis 143
Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l’assegno per grandi invalidi dell’AI all’assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.
Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all’assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l’importo dell’assegno per grandi invalidi che l’AI avrebbe dovuto pagare all’assicurato se non si fosse infortunato.
Non ha diritto all’indennità giornaliera dell’AI l’assicurato al beneficio d’indennità giornaliera o di rendita dell’assicurazione militare durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione.
...144
Art. 39ter 145
L’articolo 79quater OAVS146 è applicabile per analogia all’esercizio, da parte dell’assicurazione, del regresso contro terzi responsabili secondo l’articolo 52 LAI.
142 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I 143 Nuovo testo giusta l’art. 144 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202). 144 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell’O 145 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Capo quarto: L’organizzazione A.147 Gli uffici AI I. Competenza
Art. 40
Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente:
l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio;
l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso2 se gli assicurati sono domiciliati all’estero.
Per la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni.
L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura.
In caso di conflitto di competenza, l’Ufficio federale designa l’ufficio AI competente.
II. Compiti
Art. 41
L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:
ricevere, controllare e registrare le richieste;
ricevere le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relative al diritto alle prestazioni (art. 77);
trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;
148 notificare le comunicazioni, le decisioni e le decisioni su opposizione come pure la relativa corrispondenza;
controllare l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati;
cooperare alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
fornire informazioni;
conservare gli incarti AI;
prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi di diritto amministrativo.
149 valutare l’invalidità delle persone che chiedono una prestazione complementare secondo l’articolo 2c lettera b LPC150.
Gli uffici AI cantonali e comuni tengono, in collaborazione con gli uffici del lavoro, una lista dei posti vacanti concernenti il loro campo d’attività.
L’Ufficio federale assicura che gli uffici AI cantonali e comuni dispongano dei servizi necessari per l’adempimento dei loro compiti.
III. Questioni finanziarie
Art. 42
La cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI provvede al servizio dei fondi degli uffici AI cantonali e comuni.
IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero
Art. 43
Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero» s’è costituito presso l’Ufficio centrale di compensazione.
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni necessarie in materia d’organizzazione.
B.151 Casse di compensazione
Art. 44 Competenza
Gli articoli 122 a 125bis OAVS152 sono applicabili per analogia per determinare la cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi.
149 Introdotta dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). 151 Originario tit. avanti l’art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Art. 45 Passaggio da una cassa all’altra
L’articolo 125 OAVS153 è applicabile per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere, le rendite e gli assegni per grandi invalidi.
Se una rendita dell’assicurazione per l’invalidità è sostituita con una dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la competenza per fissare le prestazioni e notificare le decisioni passa dall’ufficio AI alla cassa di compensazione che era competente finora per versare la rendita.
Art. 46 Conflitto di competenza
In caso di conflitto di competenza l’Ufficio federale designa la cassa di compensazione competente.
Art. 47 a64
Abrogati Capo quinto: La procedura A. La richiesta
Art. 65 Modulo di richiesta e allegati
Chiunque fa valere un diritto a prestazioni dell’assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di richiesta e concederle l’autorizzazione ad assumere ulteriori informazioni.154
Il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli uffici designati dall’Ufficio federale.
L’assicurato deve corredare la richiesta del certificato di assicurazione e, se è il caso, di quello della moglie, degli eventuali libretti delle marche e di una carta d’identità.155
Art. 66156 Legittimazione
Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l’assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura.
154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912). Questa modificazione sostituisce quella risultante dall’art. 144 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202).
Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall’obbligo di mantenere il segreto nei confronti degli organi assicurativi, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla verifica del diritto alle prestazioni o per il regresso contro terzi responsabili. Se non è stato designato un rappresentante legale, questa decisione può essere presa dalle altre persone legittimate a far valere il diritto.
Art. 67157 Presentazione
La richiesta dev’essere presentata all’ufficio AI competente giusta l’articolo 40.
Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all’ufficio AI.
La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell’ufficio AI.
Art. 68158 Pubblicazioni
Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l’attenzione sulle prestazioni dell’assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.
B. L’istruttoria
Art. 69159 In generale
L’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l’articolo 44.
Se tali condizioni sono adempite, l’ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l’attività, la capacità di lavoro e l’idoneità all’integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi. ...160
Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.
Gli uffici AI non eseguono esami medici sull’assicurato. L’Ufficio federale, tuttavia, può accordare agli uffici AI, che istituiscono servizi medici comuni nell’ambito di progetti pilota limitati nel tempo, la competenza di eseguire esami medici sugli 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 160 Per. abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721).
assicurati nell’ambito di tali servizi, al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.161
Art. 70162
Art. 71163
Art. 72164
Art. 72bis 165 Centri medici d’accertamento
L’Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d’accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l’organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese.
Art. 73166
Art. 73bis 167
C. La determinazione delle prestazioni
Art. 74168 Deliberazione dell’ufficio AI
Terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni.
Art. 74bis
Art. 74ter 169 Assegnazione delle prestazioni senza decisione
Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di una decisione (art. 58 LAI):
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo. 165 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284). 167 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Abrogato dal n. I dell’O 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 169 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I
provvedimenti sanitari;
provvedimenti d’ordine professionale;
provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per l’assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI);
mezzi ausiliari;
rimborso delle spese di viaggio;
rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni.
Art. 74quater 170 Comunicazione delle deliberazioni
L’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la deliberazione emanata giusta l’articolo 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notificazione di una decisione.
Art. 75171
Art. 76172 Notificazione della decisione
La decisione è notificata segnatamente:173
all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale;
174 alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro;
alla cassa di compensazione competente, se si dispone una prestazione in denaro;
all’Ufficio centrale di compensazione, nella misura in cui non si tratti di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi;
175 al competente assicuratore contro gli infortuni o all’assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni;
agli agenti esecutori;
i medici i quali, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o fatto una perizia per incarico dell’assicurazione, qualora lo chiedano espressamente e l’assicurato vi acconsenta;
170 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
176 al competente assicuratore-malattie, se è tenuto a versare prestazioni;
177 al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso2 e 70 LPGA. Ove la competenza non sia definita, la decisione sarà notificata all’ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all’istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.
Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi, l’articolo 70 OAVS178 è applicabile per analogia.
Art. 77179 Obbligo di informare
L’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto, delle condizioni personali e, eventualmente, economiche dell’assicurato.
D. Pagamento delle prestazioni180 I. Provvedimenti d’integrazione, d’accertamento e spese di viaggio
Art. 78181 Pagamento
L’assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell’ufficio AI, le spese dei provvedimenti d’integrazione stabiliti da quest’ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall’articolo 48 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.182
...183
Le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione se questi furono ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito. ...184.185 176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 177 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721). 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 181 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 184 Per. abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721). 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Le spese dei provvedimenti d’integrazione, eccettuate le indennità giornaliere, come pure quelle d’accertamento e di viaggio sono pagate dall’Ufficio centrale di compensazione. Sono riservati gli articoli 79bis,94 e 95.186
Di regola, il pagamento è fatto all’agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l’accertamento.
Se il pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego.
Le fatture degli organi d’esecuzione e delle persone in contatto permanente con l’assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.187
Art. 79188 Presentazione delle fatture
I fornitori di prestazioni possono inviare le fatture concernenti le spese di cui all’articolo 78:
all’Ufficio centrale di compensazione mediante trasmissione elettronica di dati; o
all’ufficio AI competente che trasmette in seguito le fatture all’Ufficio centrale di compensazione.
L’ufficio AI verifica se le fatture sono giustificate e l’Ufficio centrale di compensazione verifica la loro concordanza con eventuali convenzioni. L’Ufficio centrale di compensazione effettua il pagamento delle fatture.
I dati necessari alla verifica delle fatture sono trasmessi elettronicamente dall’ufficio AI all’Ufficio centrale di compensazione o dall’Ufficio centrale di compensazione all’ufficio AI.
Se una fattura è contestata o se dev’essere fatta valere una richiesta di restituzione, l’ufficio AI emana le necessarie decisioni.
L’Ufficio federale emana direttive in merito alla presentazione, alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle fatture.
Art. 79bis 189 Regolazione particolare della competenza
L’Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione della conformità ad eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.
186 Nuovo testo del per.2 giusta il n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 187 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Nuovo testo giusta il n. I 188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1998, in vigore dal 15 ago. 1998 (RU 1998 1839). 189 Introdotto dal n. 2 dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I II. Indennità giornaliere
Art. 80 Pagamento
1 Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS190.191 ’Ufficio federale può, in certi casi, affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d’integrazione.192
Acconti possono essere pagati a domanda, se l’assicurato o i suoi congiunti abbisognano d’indennità giornaliere a scadenze più brevi.193
...194
Art. 81195 Attestato
L’istituto, o la persona, presso il quale l’assicurato è sottoposto a provvedimenti d’integrazione o a esami oppure esegue un avviamento professionale, deve attestare, su modulo ufficiale e a destinazione dell’ufficio AI, il numero di giorni che danno diritto all’indennità giornaliera. Il periodo di attesa per il quale è dato un diritto all’indennità giornaliera è attestato dall’ufficio AI competente. Se il diritto all’indennità giornaliera dipende dal grado d’incapacità al lavoro, l’ufficio AI deve procurarsi, ove occorra, un’attestazione medica.
L’attestato dev’essere rilasciato prima del termine di pagamento. Terminata l’applicazione di provvedimenti prescritti o spirato il termine per il quale è dato il diritto all’indennità giornaliera, l’attestato deve essere trasmesso senza indugio all’ufficio AI.
Art. 81bis 196 Conteggio dei contributi
Gli articoli 21a e 21b OIPG197 si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 21a capoversi 1 e 2 OIPG è parimenti applicabile per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).
191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 196 Introdotto dal n. III dell’O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1851).
III. Rendite e assegni per grandi invalidi
Art. 82198 Pagamento
Gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS199 sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.
Art. 83 Misure di garanzia
L’articolo 74 OAVS200 è applicabile, per analogia, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi.
La cassa di compensazione deve inoltre verificare periodicamente che l’assicurato soddisfi le condizioni economiche del diritto alle rendite d’invalidità nei casi di rigore.201 IV. Disposizioni comuni
Art. 84202
Art. 85 Ricupero e restituzione
L’articolo 77 OAVS203 è applicabile, per analogia, al pagamento di indennità giornaliere, di rendite e di assegni per grandi invalidi, non riscossi204. Sono riservate la prescrizione e la preclusione giusta l’articolo 48 LAI.
Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per rendite e assegni per grandi invalidi è applicabile l’articolo 88bis capoverso2.205
Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 207 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I
Art. 85bis 208 Versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno
effettuato anticipi
I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS209. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’Ufficio AI.
Sono considerati anticipi le prestazioni:
liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo;
versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
Gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.
E. La revisione della rendita e dell’assegno per grandi invalidi
Art. 86210
Art. 87 Motivo di revisione
...211
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità.212
Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.213 208 Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925). 212 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
Ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso3.
Art. 88 Procedura
La procedura di revisione è avviata dall’ufficio AI che alla data dell’inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d’ufficio ai sensi dell’articolo 40.214
...215
L’ufficio AI comunica il risultato del riesame alla competente cassa di compensazione. L’ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l’assicurato ha chiesto una modificazione.216
Sono applicabili, per analogia, gli articoli 66 e 69 a 76.
Art. 88a217 Modificazione del diritto
Se la capacità al guadagno dell’assicurato migliora o la grande invalidità di cui è affetto si attenua, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
In caso di aggravamento dell’incapacità al guadagno o della grande invalidità, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.
Art. 88bis 218 Effetto
L’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più presto:
se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.219 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 217 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 218 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
La riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto:
220 il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo77.
Capo sesto:221 Rapporti con l’assicurazione contro le malattie
Art. 88ter 222 Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell’articolo 11 LAMal
Se l’assicurato di un assicuratore-malattie ai sensi dell’articolo 11 LAMal (assicuratore-malattie) chiede all’assicurazione provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l’assicuratore-malattie interessato o un ufficio di collegamento.
Art. 88quater 223 Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso
degli assicuratori-malattie
All’assicuratore-malattie che ha informato l’ufficio AI o la cassa di compensazione competenti di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni.
e 3 ...224
Art. 88quinquies 225
220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 221 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 222 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102). 223 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.102). 224 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721).
Capo settimo226: Disposizioni diverse
Art. 89227 Disposizioni dell’OAVS applicabili
Salvo disposizioni contrarie della LAI o della presente ordinanza, i capi IV e VI, come anche gli articoli 205 a 214 OAVS228 sono applicabili per analogia.
Art. 89bis 229
Art. 89ter 230
Art. 90231 Spese di viaggio in Svizzera
Sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi dell’articolo
della legge federale, quelle per recarsi presso l’agente esecutore qualificato più vicino. Se l’assicurato sceglie un agente esecutore più distante, deve assumersi le spese supplementari.
Sono rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l’itinerario più diretto. Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le piccole spese per tragitti nel raggio locale.232
Oltre alle spese di trasporto, l’assicurazione rimborsa il viatico e le indispensabili spese accessorie, in particolare, le spese di viaggio per una persona che deve necessariamente accompagnare l’assicurato. Nel caso di viaggi di congedo o per visite, non viene accordato nessun viatico.233 226 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 229 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 3038). Abrogato dal n. I dell’O 230 Originario art. 89bis. Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456). Abrogato dal n. I de l’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2907). 231 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977
Il viatico ammonta a:
Fr.
quanto l’assenza dal domicilio dura da cinque a otto ore 11.50 il giorno
quando l’assenza dal domicilio supera le otto ore 19.— il giorno
per il pernottamento fuori di casa 37.50 la notte.234
Per viaggi con mezzi di trasporto delle imprese pubbliche sono concessi buoni. L’Ufficio federale designa gli uffici autorizzati a consegnare buoni per viaggi. Sono inoltre applicabili gli articoli 78 e 79.
Art. 90bis 235 Spese di viaggio all’estero
I sussidi per le spese di viaggio dalla Svizzera all’estero e viceversa, come pure all’estero sono fissati dall’Ufficio federale in ogni singolo caso.
Art. 91236 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento
Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l’assicurazione versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un’indennità giornaliera pari al 30 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981237 sull’assicurazione contro gli infortuni.
Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l’assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all’articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all’estero sono fissati dall’Ufficio federale in ogni singolo caso.
Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi:
all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
all’assicurazione contro l’invalidità;
alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
all’assicurazione contro la disoccupazione.
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 347) 235 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Art. 92238 Vigilanza materiale
La vigilanza giusta l’articolo 64 LAI è esercitata dal Dipartimento o, per suo incarico, dall’Ufficio federale. L’Ufficio federale impartisce istruzioni agli organi incaricati dell’applicazione dell’assicurazione al fine di garantirne l’uniformità in generale e in casi singoli.
L’Ufficio federale garantisce la formazione del personale specializzato degli uffici AI.
L’Ufficio federale controlla periodicamente la gestione degli uffici AI e provvede a correggere le manchevolezze riscontrate.
Gli uffici AI devono presentare all’Ufficio federale un rapporto annuale sulla loro gestione, conforme alle istruzioni impartite dallo stesso.
Art. 92bis 239 Vigilanza amministrativa e finanziaria
L’Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa e finanziaria degli uffici AI in modo globale e particolare.
Esso esercita una vigilanza globale mediante l’approvazione:
dei regolamenti e dell’organizzazione degli uffici AI;
dell’organigramma con la classificazione finale del personale, che si effettua secondo: 1. le norme cantonali, per il personale degli uffici AI cantonali; 2. le norme del Cantone di sede, per il personale degli uffici AI comuni; 3. le norme valide per il personale federale, per il personale dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
L’Ufficio federale esercita la vigilanza particolare mediante:
il controllo e l’approvazione del bilancio preventivo degli uffici AI per l’anno successivo; questo bilancio deve essere trasmesso all’Ufficio federale entro il 30 settembre;
l’approvazione dello stato dei costi dell’ufficio AI.
L’articolo 43 capoverso2 è applicabile alla vigilanza amministrativa e finanziaria dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 239 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Art. 93240 Contabilità
La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell’ufficio AI. La contabilità dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è tenuta dalla cassa svizzera di compensazione.
La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l’ufficio AI. L’Ufficio federale emana istruzioni in proposito.
La cassa di compensazione è tenuta a mettere a disposizione dell’Ufficio federale i documenti necessari all’esercizio della sorveglianza particolare degli uffici AI giusta l’articolo 92bis capoverso3.241
Art. 93bis 242 Rimborso delle spese
Sono imputabili le spese risultanti da una gestione razionale dell’assicurazione. L’Ufficio federale decide sulle spese rimborsabili per ogni caso particolare.
La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti realizzati a favore dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 93ter 243 Locali per gli organi d’esecuzione
La Confederazione può acquistare o costruire, in nome dell’assicurazione invalidità e a carico dei conti ordinari dell’AI, i locali necessari per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi per i conti d’esercizio.244
La contabilizzazione dell’operazione e l’iscrizione dei locali nei conti ordinari dell’AI spetta all’Ufficio federale e all’Amministrazione federale delle finanze (Centrale di compensazione).245
Inoltre, per l’acquisto o la costruzione di locali da parte della Confederazione, si applicano le prescrizioni generali, in particolare quelle dell’ordinanza del 28 marzo 1990246 sulla delegazione di competenza e dell’ordinanza del 18 dicembre 1991247 sulle costruzioni federali.
240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 241 Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). 242 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 243 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 246 [RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv.3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c] 247 [RU 1992 366, 1997 2779 n. II 6. RU 1996 1167 all. n. 1 lett. a]. Vedi ora: O del 14 dic. sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21).
Art. 94248 Spese di amministrazione delle casse di compensazione
Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d’amministrazione, secondo le stesse aliquote dell’AVS, presso i datori di lavoro, le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e quelle senza attività lucrativa.
Il Dipartimento stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione alle spese d’amministrazione delle casse di compensazione.
Art. 95 Spese dei servizi specializzati
Gli specialisti (art. 59 cpv. 2 LAI) chiamati a collaborare con un ufficio AI presentano a quest’ultimo un attestato riguardante l’adempimento dell’incarico, a destinazione dell’Ufficio federale.249
...250
L’Ufficio federale determina l’importo rimborsabile che sarà pagato dall’Ufficio centrale di compensazione con riserva del capoverso 4.251
L’Ufficio federale può affidare agli uffici AI la verificazione degli attestati e il pagamento degli importi.252 Capo ottavo253: Il promovimento dell’aiuto agli invalidi A. I sussidi alle istituzioni di aiuto agli invalidi I. Sussidi a uffici del lavoro, uffici di orientamento professionale e servizi specializzati
Art. 96 a 98254
II. Sussidi per la costruzione
Art. 99 Centri di integrazione e stabilimenti
I sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di centri e stabilimenti, pubblici o privati di utilità pubblica, sono assegnati a condizione che questi:
a. 255 eseguiscano i provvedimenti d’integrazione previsti dall’assicurazione almeno per metà dei casi o durante la metà delle giornate complessive di sog- 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 251 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 252 Introdotto dal n. 2 dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I 253 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 254 Abrogati dal n. I dell’O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). 255 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1980 (RU 1980 1972).
giorno. Le scuole speciali devono eseguire i provvedimenti d’istruzione scolastica speciale dell’assicurazione almeno per un terzo dei casi o durante un terzo del totale delle giornate di soggiorno;
256 siano, in generale, necessari all’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione previsti dall’assicurazione;
siano aperti a tutte le persone che soddisfano alle condizioni, d’età, di sesso e d’invalidità, e non perseguano uno scopo lucrativo;
siano diretti da persone competenti.
Possono essere assegnati sussidi anche se il centro o lo stabilimento eseguisce i provvedimenti d’integrazione in una sola divisione, a condizione che per tale reparto siano soddisfatti i presupposti secondo il capoverso 1.257
I sussidi ammontano al massimo a un terzo delle spese computabili.258
Art. 100259 Laboratori per l’occupazione permanente d’invalidi; case per invalidi e centri giornalieri260
Sono assegnati sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di:
261 laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati per la maggior parte invalidi i quali, nelle condizioni usuali, non possono esercitare un’attività lucrativa o, professionalmente, non sono suscettibili di integrazione. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti di questi laboratori devono rispondere alle esigenze degli invalidi e consentire loro di esercitare un’attività sensata. I laboratori non destinati a occupare in permanenza e per la maggior parte invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di occupazione si applichi in larga misura anche agli invalidi;
262 case pubbliche o private d’utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare invalidi. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti di queste case devono rispondere alle esigenze degli invalidi e agevolare o consentire loro l’integrazione professionale, l’esercizio della professione, come pure un’organizzazione giudiziosa del tempo libero. Le case non destinate soprattutto a ospitare invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi 256 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1980 (RU 1980 1972).
257 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 258 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’O2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5518). 259 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). 262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2927).
qualora il loro sistema di assistenza si applichi in larga misura anche agli invalidi;
263 case pubbliche o private d’utilità pubblica destinate soprattutto a ospitare occasionalmente invalidi per il loro tempo libero e che, per l’attrezzatura e la possibilità di collegamenti, rispondono alle loro esigenze;
264 centri giornalieri pubblici o riconosciuti di utilità pubblica che accolgono soprattutto invalidi e permettono loro di incontrarsi e di partecipare ai programmi di occupazione e al tempo libero per loro organizzati.
Se versati a norma dell’articolo 104ter, i sussidi possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.265
I sussidi ammontano al massimo a:
266 un terzo delle spese computabili per gli stabilimenti e i centri menzionati nel capoverso 1 lettere a–b;
267 un quarto delle spese computabili per le case e i centri giornalieri secondo il capoverso 1 lettere c e d.
I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l’esistenza di un bisogno specifico per i laboratori, le case e i centri giornalieri menzionati al capoverso 1. L’Ufficio federale emana direttive in proposito.268
Art. 101 Spese computabili
Per tutti gli istituti di cui agli articoli 99 e 100, sono prese in considerazione le spese:
d’acquisto di immobili, esclusi i terreni;
di costruzione, di ampliamento o di rinnovo di immobili;
d’acquisto di apparecchiature indispensabili in vista della creazione, conformemente alla pianificazione del bisogno, di posti nuovi, supplementari o che corrispondono ad una nuova concezione.269 1bis Per gli istituti esistenti di cui agli articoli 99 e 100 capoverso 1 lettera a, sono prese in considerazione anche le spese per il rinnovo o per il completamento di 263 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2927).
264 Introdotta dal n. I dell’O del7 lug. 1982 (RU 1982 1284). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2927). 265 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). 266 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’O2 del 29 nov. 1995 conc. le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5518). 267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 268 Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005). 269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1998 apparecchiature. Tuttavia, tali spese sono prese in considerazione solo nella misura in cui la spesa per unità raggiunga il limite massimo fissato dal Dipartimento.270
Le spese destinate soltanto in parte agli scopi indicati negli articoli 99 e 100 sono considerate proporzionatamente.
Le spese per l’istituzione di posti di lavoro decentralizzati di laboratori di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a non sono considerate spese computabili.271
Art. 102272 Presentazione ed esame della richiesta
Le richieste di sussidio per i progetti menzionati all’articolo 101 capoverso 1 devono essere inoltrate all’autorità competente del Cantone d’insediamento. Essa esamina le richieste per quanto riguarda il bisogno e le trasmette all’Ufficio federale accompagnate da una domanda motivata. L’Ufficio federale emana le direttive relative ai documenti necessari.273
L’Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare, circa la necessità, la funzionalità e l’urgenza del progetto, considerando anche l’ammontare delle spese. L’esame dei problemi di costruzione è fatto dall’Ufficio federale della costruzione e della logistica274. Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.
Art. 103275 Decisione276
I sussidi sono di massima versati soltanto se la loro concessione è stata decisa per scritto dall’Ufficio prima dell’acquisizione del terreno, della costruzione, dell’ingrandimento e del rinnovamento di edifici o dell’acquisizione di attrezzature. Una decisione scritta precedente non è necessaria se seri svantaggi dovessero risultare dalla sua attesa o in caso di investimenti di minore importanza.277
Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.278
La decisione di accordare il sussidio è presa dall’Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari il montante del sussidio può già essere fissato nella decisione mediante un accordo preliminare delle parti interessate. In tal caso l’evoluzione dell’indice del costo della costruzione come pure modificazioni indispensabili del progetto durante i lavori, possono essere riservate.279 270 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133). 271 Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). 272 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005). 274 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 275 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594, 1975 900). 276 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 277 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 3038). 278 Originario cpv. 1. 279 Originario cpv.2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).
L’assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.280
Art. 104 Rendiconto e pagamento
Eseguito il progetto, dev’essere presentato all’Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.
Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese provate e ammesse, e poi è pagato.
Art. 104bis 281 Restituzione dei sussidi
I sussidi devono essere restituiti, quando le costruzioni sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale. L’ammontare da rimborsare è diminuito del 4 per cento per ogni anno di utilizzazione conforme alla destinazione prevista.282
La restituzione deve essere richiesta dall’Ufficio federale entro cinque anni dall’alienazione.
... 283
Art. 104ter 284 Contratto di prestazioni
L’Ufficio federale può accordare sussidi agli istituti di cui all’articolo 100 capoversi 1 lettere a, b e d e 1bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.
L’Ufficio federale può versare i sussidi al Cantone se:
tale procedura è approvata dal Cantone, dall’istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all’articolo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede nel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi; e
il Cantone si impegna nei confronti dell’Ufficio federale a versare anticipatamente all’istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all’Ufficio federale il rimborso senza interessi dell’importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all’istituto.
Trattandosi di istituti che non assistono in prevalenza invalidi, il versamento dei sussidi è retto imperativamente dal capoverso2.
Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso2.
280 Originario cpv.3. 281 Introdotto dal n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594, 1975 900). 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 284 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).
III. Sussidi per spese d’esercizio
Art. 105285 Centri d’integrazione e stabilimenti
Sono assegnati sussidi per le spese di esercizio ai centri e agli stabilimenti che soddisfano i requisiti dell’articolo 99, in quanto le spese d’esercizio per provvedimenti integrativi a carico dell’assicurazione non siano coperte dalle prestazioni previste negli articoli 12 a 20 LAI e, se trattasi di provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale e per l’assistenza per minorenni, dalle partecipazioni, presunte dall’assicurazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei genitori.
Per le spese scoperte sono assegnati sussidi fino a 30 franchi per giorno di pensione, di scuola o di formazione per assicurato se frequenta una scuola speciale e fino a 15 franchi se frequenta un centro d’integrazione.286 Se rimane un disavanzo, l’assicurazione assegna un sussidio supplementare fino alla metà di quest’ultimo, ma al massimo di 15 franchi al giorno.287
Per le scuole speciali, il numero effettivo di giorni di pensione o di scuola può essere aumentato, quando una scuola deve diminuire l’effettivo delle sue classi per motivi pedagogici oppure per l’indennizzo di provvedimenti di natura pedagogicoterapeutica secondo l’articolo 8ter capoverso2, così come per provvedimenti di consulenza, di sostegno e di promozione per gli assicurati che frequentano la scuola pubblica secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere b, c e d. L’Ufficio federale emana direttive in proposito.288
Art. 106289 Laboratori per l’occupazione permanente d’invalidi, case per invalidi e centri giornalieri290
Ai laboratori che soddisfano i requisiti dell’articolo 100 capoverso 1 lettera a sono assegnati sussidi per le loro spese suppletive d’esercizio, cagionate dall’occupazione d’invalidi.
Alle case che soddisfano le esigenze dette all’articolo 100 capoverso 1 lettera b, sono assegnati sussidi per le spese suppletive d’esercizio derivanti dall’alloggio dato agli invalidi e che non possono essere coperte con prestazioni individuali dell’assicurazione o con prestazioni dei poteri pubblici date al sol scopo di coprire queste spese.291 285 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 288 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3133). 289 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 291 Introdotto dal n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
Ai centri giornalieri che soddisfano le esigenze dette all’articolo 100 capoverso 1 lettera d sono assegnati sussidi per le spese suppletive d’esercizio derivanti dall’organizzazione del tempo libero per gli invalidi.292
Se versati a norma dell’articolo 107bis, i sussidi per le spese d’esercizio possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.293
I sussidi corrispondono alle spese suppletive secondo i capoversi 1–3; non devono tuttavia superare le maggiori uscite computabili. I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso 1 ettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni.294 Il Dipartimento emana le necessarie direttive di esecuzione.295 296
I sussidi sono assegnati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l’esistenza di un bisogno specifico. L’Ufficio federale emana direttive in proposito.297
Art. 107298 Decisione
I sussidi per le spese d’esercizio sono assegnati dopo presentazione dei conti annuali verificati.
Le domande di sussidio devono essere presentate all’Ufficio federale entro 6 mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
L’Ufficio federale esamina le domande e stabilisce le spese computabili e l’importo dei sussidi. L’assegnazione del sussidio può essere vincolata a condizioni e oneri. 4I beneficiari hanno l’obbligo di informare, in ogni tempo, l’Ufficio federale sull’uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l’esercizio ed esaminare la contabilità.
292 Introdotto dal n. I dell’O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284). 293 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). 294 Per. introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). 295 Per. introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). 296 Originario cpv.2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005). 297 Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 1005). 298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
Art. 107bis 299 Contratto di prestazioni
L’Ufficio federale può accordare sussidi per le spese di esercizio agli istituti di cui all’articolo 100 capoversi 1 lettere a, b e d e 1bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.
L’Ufficio federale può versare i sussidi per le spese d’esercizio al Cantone se:
tale procedura è approvata dal Cantone, dall’istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all’articolo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede in quel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi;
il Cantone si impegna nei confronti dell’Ufficio federale a versare anticipatamente all’istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all’Ufficio federale il rimborso senza interessi dell’importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all’istituto.
Trattandosi di istituti che non assistono soprattutto invalidi, il versamento dei sussidi per le spese d’esercizio è retto imperativamente dal capoverso2.
Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso2.
B. I sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi e ai centri di formazione del personale specializzato I. Associazioni centrali
Art. 108300 Diritto ai sussidi
Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.
L’Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.
299 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). 300 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Art. 108bis 301 Prestazioni computabili
Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:
consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari;
corsi per invalidi o i loro familiari;
corsi per il perfezionamento professionale degli specialisti e del personale di segretariato di organizzazioni di aiuto privato agli invalidi;
prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi.
L’Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l’acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.
Art. 108ter 302 Condizioni
Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bis è provato. L’Ufficio federale emana direttive a questo scopo.
Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L’Ufficio federale emana direttive a questo scopo.
Art. 108quater 303 Calcolo e ammontare dei sussidi
Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l’ammontare dei sussidi.
Art. 109304 Sussidi per le spese di trasporto e l’accompagnamento a domicilio
Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di trasporto delle persone gravemente handicappate che non possono utilizzare i trasporti pubblici. I sussidi sono versati soltanto in vista di favorire a queste persone il contatto con l’ambiente.
Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell’ambito dell’accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo quattro ore d’assistenza per invalido e per settimana.
Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l’ammontare dei sussidi. Questi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.
301 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). 302 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). 303 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). 304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico. L’Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l’acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.
Gli articoli 108ter e 110 capoversi 1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.
Art. 109bis 305
Art. 110306 Procedura
Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all’Ufficio federale. L’Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.
L’Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.307
I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all’anno.
Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.
L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’Ufficio federale sull’utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i conti.
II. Centri di formazione specialistica
Art. 111308 Diritto ai sussidi
Hanno diritto ai sussidi i centri pubblici o privati di utilità pubblica, come pure altre istituzioni pubbliche o private309 di utilità pubblica, per l’istruzione e il perfezio- 305 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 912). Abrogato dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). 306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 308 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 namento del personale specializzato nell’integrazione professionale, aperti a tutte le persone che soddisfano ai requisiti di età e di formazione.
È considerato personale specializzato nell’integrazione professionale:
310 il personale addetto all’istruzione scolastica speciale e all’educazione degli assicurati invalidi che non hanno ancora compiuto il ventesimo anno di età, e per l’assistenza dei minorenni grandi invalidi;
il personale che si occupa dell’orientamento, della formazione professionale, del collocamento degli invalidi, di tenerli occupati e dell’organizzazione dell’impiego del loro tempo libero;
il personale addetto all’ergoterapia e alla terapia occupazionale nell’ambito dell’integrazione professionale degli invalidi.
Art. 112 Spese computabili
Sono computabili i salari determinanti, secondo la LAVS311 e gli oneri sociali, per quanto detti oneri siano necessari alla formazione o al perfezionamento adeguato degli specialisti dell’integrazione professionale. L’Ufficio federale stabilisce l’importo delle spese computabili.312
Le spese computabili possono essere calcolate empiricamente per i corsi regolari destinati soltanto in parte alla formazione e al perfezionamento del personale specializzato nell’integrazione professionale.
Per i corsi non regolari sono assegnati sussidi soltanto se l’Ufficio federale ne ha approvato il programma e il preventivo prima dell’inizio del corso stesso.
Art. 113313 Importo dei sussidi
I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili secondo l’articolo 112.
I sussidi per corsi occasionali non devono superare l’eccedente delle spese computabili.314 III. ...315
Art. 114316
I centri di formazione degli specialisti che intendono ottenere un sussidio, devono, con la prima domanda, chiedere all’Ufficio federale il riconoscimento del loro diritto 310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4382). 312 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 1980 (RU 1980 1972). 313 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). 314 Introdotto dal n. II dell’O del5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172). 315 Soppresso dal n. I dell’O del 2 feb. 2000 (RU 2000 1199). 316 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti l’organizzazione, il programma d’attività e la situazione finanziaria.317
Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo l’articolo 113 sulla base dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati.318
Il conteggio del corso va presentato all’Ufficio federale entro tre mesi dalla fine del corso e i conti annuali entro sei mesi dalla fine dell’anno di esercizio. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.319
L’Ufficio federale esamina le indicazioni date e stabilisce l’importo dei sussidi. Per spese urgenti possono essere concessi pagamenti anticipati e, eccezionalmente, mutui infruttiferi. L’assegnazione di sussidi e la concessione di mutui possono essere vincolate a condizioni e oneri.320
I beneficiari sono tenuti d’informare, in ogni tempo, l’Ufficio federale sull’uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di esaminare la contabilità.321 Capo nono322: Disposizioni finali e transitorie
Art. 115323
Art. 116324
Art. 117 Entrata in vigore e esecuzione
La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa à applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore.
...325
Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato dell’esecuzione.
317 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 319 Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). 320 Originario cpv3. 321 Introdotto dal n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972 (RU 1972 2507). Abrogato dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). 322 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
Disposizione finale della modificazione del 7 luglio 1982326 Le modificazioni dell’articolo 48 capoversi3 e 4 OAVS327 si applicano per analogia ai casi d’assicurazione che si sono realizzati prima dell’entrata in vigore. Tuttavia prestazioni riguardanti tali casi sono versate solo su richiesta e a partire dall’entrata in vigore.
Disposizioni finali della modificazione del 21 gennaio 1987328
Se il diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 21bis nasce all’entrata in vigore della presente modificazione, da questa stessa data la rendita corrente si estingue. È applicabile l’articolo 20ter capoverso2.
Le nuove disposizioni degli articoli73 capoverso3 e 74 capoverso 2 LAI sono applicabili ai sussidi fissati secondo un conto di gestione o di costruzione registrato al 31 dicembre 1986 o a una data ulteriore.
I sussidi per l’esercizio di stabilimenti e laboratori che applicano provvedimenti sanitari stazionari sono versati per l’ultima volta per l’anno d’esercizio 1987.
Disposizioni finali della modificazione del 1° luglio 1987329
Il nuovo tenore dell’articolo 28 LAI vale pure, dalla sua entrata in vigore, per le rendite versate a persone residenti all’estero. La Cassa svizzera di compensazione esamina d’ufficio se essa può concedere una prestazione assistenziale giusta l’articolo 76 LAI ai cittadini svizzeri il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento. Fino al termine dell’esame queste persone riscuotono la rendita precedente.
I sussidi giusta l’articolo 72 LAI 330 sono pagati l’ultima volta per l’esercizio 1987.
Disposizione finale della modificazione del 15 giugno 1992331 La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione interessata a partire dall’entrata in vigore della legge cantonale d’applicazione rispettivamente a partire dall’istituzione dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
330 Per il testo dell’art. 72, abrogato, vedi RU 1959 845, 1968 29.
Disposizione finale della modificazione del 27 settembre 1993332 Le nuove disposizioni dell’articolo 21bis capoversi 1 e 4 lettera a sono applicabili per la determinazione d’indennità giornaliere il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore di questa modificazione.
Disposizione finale della modificazione del 29 novembre 1995333 Gli annunci di progetto completi e correttamente formulati, presentati all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 dicembre 1995, possono, se di interesse particolare, essere sussidiati con un importo pari alla metà delle spese computabili, secondo la prassi in vigore fino a tale data.
Disposizione finale della modificazione del 28 febbraio 1996334 A partire dal 1° luglio 1996, la prova di bisogno ai sensi dell’articolo 106 capoverso
dovrà essere fornita dalle nuove istituzioni o dalle istituzioni per le quali sono state previste modificazioni concettuali o quantitative. A partire dal 1° gennaio 1998, la prova di bisogno sarà necessaria per ogni istituzione che presenterà una richiesta.
Disposizione finale della modificazione del 25 novembre 1996335 I costi delle prestazioni accordate ai sensi degli attuali articoli 8-12 sono presi a carico dell’assicurazione al massimo fino alla scadenza della garanzia di pagamento.
Disposizione finale della modificazione del 30 ottobre 1996336
A partire dall’entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell’articolo 108 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.
Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell’articolo 108 dev’essere fornita per tutte le offerte di servizi.
Disposizione finale della modificazione del 2 febbraio 2000337
Il sussidio versato in virtù dell’articolo 108quater a un partner contrattuale corrisponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l’esercizio 1998, adattato all’indice annuale dei prezzi in base alla stima dell’Amministrazione federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter.
L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del supplemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un supplemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per le prestazioni di cui all’articolo 108bis.
L’Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all’1 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per le prestazioni di cui all’articolo 108bis.
Per prestazioni nuove o più estese secondo l’articolo 109, è disponibile per il 2001 una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all’1 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per prestazioni di tal genere.
Disposizione finale della modificazione del 4 dicembre 2000338
Per i provvedimenti d’integrazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e dell’ordinanza del 26 maggio 1961339 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero, in vigore fino al 31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.
Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d’integrazione sono applicabili anche ai casi in cui l’evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.
La durata di applicazione dell’articolo69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a tre anni.