RU 2002 3371
Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA)
del 6 ottobre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 112 capoverso1, 114 capoverso1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 19902;
visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 19913, del 17 agosto 19944 e del 26 maggio 19995; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 19996,
decreta:
Capitolo 1 Campo d’applicazione
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:
definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;
definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell’ambito delle assicurazioni sociali;
armonizza le prestazioni;
disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.
Art. 2 Campo d’applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali
Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Non pubblicato nel Foglio federale; cfr. Boll. Uff. 1999 N 1241 e 1244.
Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali
Art. 3 Malattia
È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
Art. 4 Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
Art. 5 Maternità
La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.
Art. 6 Incapacità al lavoro
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Art. 7 Incapacità al guadagno
È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra7 in considerazione.
Art. 8 Invalidità
È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Gli assicurati minorenni non attivi sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.
Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC)
Art. 9 Grande invalidità
È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
Art. 10 Salariati
È considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
Art. 11 Datore di lavoro
È considerato datore di lavoro chi impiega salariati.
Art. 12 Indipendenti
È considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato.
Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente.
Art. 13 Domicilio e dimora abituale
Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–
del Codice civile8.
Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive9 per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.
Capitolo 3 Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi
Sezione 1 Prestazioni in natura
Art. 14
Sono prestazioni in natura segnatamente le cure medico-farmaceutiche, i mezzi ausiliari, i provvedimenti individuali di prevenzione e d’integrazione, le spese di trasporto e le prestazioni analoghe che sono forniti o rimborsati dalle singole assicurazioni sociali.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)
Sezione 2 Prestazioni pecuniarie
Art. 15 In generale
Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, gli assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la sostituzione di una prestazione in natura a carico dell’assicurazione.
Art. 16 Grado d’invalidità
Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
Art. 17 Revisione della rendita d’invalidità e di altre prestazioni durevoli
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
Art. 18 Importo massimo del guadagno assicurato
Per le assicurazioni sociali che accordano prestazioni pecuniarie fissate in percentuale del guadagno assicurato, il Consiglio federale fissa l’importo massimo di quest’ultimo.
Art. 19 Versamento di prestazioni pecuniarie
In generale le prestazioni pecuniarie periodiche sono pagate mensilmente.
Le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità giornaliere.
Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile. Una prestazione che ne sostituisce un’altra precedente è versata solo per il mese successivo.
Se il diritto a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, possono essere versati anticipi.
Art. 20 Garanzia d’impiego appropriato
Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se
egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo22 capoverso2.
Sezione 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni
Art. 21
Se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli10 temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Le prestazioni pecuniarie11 dovute ai congiunti o ai superstiti dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso1. Per l’altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso2.
Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
Se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i congiunti ai sensi del capoverso3.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)
Sezione 4 Disposizioni speciali
Art. 22
Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
I versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
Art. 23 Rinuncia a prestazioni
L’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
L’assicuratore deve confermare per scritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.
Art. 24
Il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
Se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue.
Art. 25 Restituzione
Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
Art. 26 Interessi di mora e interessi compensativi
I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Sempre che l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Capitolo 4 Disposizioni generali di procedura
Sezione 1 Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto
Art. 27 Informazione e consulenza
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.
Art. 28 Collaborazione nell’esecuzione
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare12 tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)
Art. 29 Rivendicazione del diritto alle prestazioni
Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale interessata.
Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l’accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.
Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.
Art. 30 Trasmissione obbligatoria
Tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Art. 31 Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Art. 32 Assistenza giudiziaria e amministrativa
Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per:
determinare, modificare o restituire prestazioni;
prevenire versamenti indebiti;
fissare e riscuotere i contributi;
intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciiprocamente assistenza.
Art. 33 Obbligo del segreto
Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione delle leggi d’assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Sezione 2 Procedura in materia di assicurazioni sociali
Art. 34 Parti
Sono considerate parti le persone i cui diritti o obblighi derivano dall’assicurazione sociale nonché le persone, le organizzazioni o le autorità che dispongono di un rimedio giuridico contro la decisione di un assicuratore o di un organo esecutivo dello stesso livello.
Art. 35 Competenza
L’assicuratore esamina d’ufficio la propria competenza.
L’assicuratore che si reputa competente lo dichiara in una decisione formale qualora una parte ne contesti la competenza.
L’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza.
Art. 36 Ricusazione
Le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione.
Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell’interessato.
Art. 37 Rappresentanza e patrocinio
La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda.
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante.
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
Art. 38 Computo e sospensione dei termini
Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.
Art. 39 Osservanza dei termini
Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
Art. 40 Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza
Il termine legale non può essere prorogato.
Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate.
Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
Art. 41 Restituzione per inosservanza
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Art. 42 Diritto di audizione
Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Art. 43 Accertamento
L’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.
Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia13.
Art. 44 Perizia
Se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
Art. 45 Spese d’accertamento
L’assicuratore assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente.
L’assicuratore indennizza la parte, nonché le persone chiamate a fornire informazioni per le eventuali perdite di guadagno e spese.
Le spese possono essere addossate alla parte che, nonostante un’ingiunzione, ha impedito in modo ingiustificato l’inchiesta oppure l’ha ostacolata.
Art. 46 Gestione degli atti
Per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali, l’assicuratore registra in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti.
Art. 47 Consultazione degli atti
Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti:
l’assicurato per i dati che lo riguardano;
le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge;
le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d’assicurazione sociale14, per i dati necessari per adempiere tale compito;
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)
d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell’assicurazione sociale.
Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati.
Art. 48 Presa in considerazione di atti segreti
Un atto il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere usato contro di essa solo qualora l’assicuratore gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale riguardante la contestazione e le abbia permesso di pronunciarsi e di fornire controprove.
Art. 49 Decisione
Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.
Art. 50 Transazioni
Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
I capoversi1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso.
Art. 51 Procedura semplificata
Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.
L’interessato può esigere entro un anno dall’insorgere del diritto alla prestazione che sia emanata una decisione.
Art. 52 Opposizione
Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
Art. 53 Revisione e riconsiderazione
Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
L’assicuratore può tornare15 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Art. 54 Esecuzione
Le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se:
non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso;
possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo;
l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso16 è stato revocato.
Le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l’articolo80 della legge federale dell’11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 55 Regole particolari di procedura
Le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)
La procedura dinanzi a un’autorità federale è retta dalla legge sulla procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali.
Sezione 3 Contenzioso
Art. 56 Diritto di ricorso
Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Art. 57 Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Art. 58 Competenza
È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione.
L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni.
Art. 59 Legittimazione
Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Art. 60 Termine di ricorso
Il ricorso deve essere interposto entro30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.
Gli articoli 38–41 sono applicabili per analogia.
Art. 61 Regole di procedura
Fatto salvo l’articolo1 capoverso3 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore20 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all’udienza;
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento;
le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Art. 62 Tribunale federale delle assicurazioni
Il ricorso di diritto amministrativo può essere interposto presso il Tribunale federale delle assicurazioni contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni giusta la legge federale del 16 dicembre 194321 sull’organizzazione giudiziaria.
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC)
Per l’esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analogia l’articolo54.
Capitolo 5 Regole di coordinamento
Sezione 1 Coordinamento delle prestazioni
Art. 63 In generale
Le regole di coordinamento della presente sezione si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali.
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità sono considerate insieme come un’unica assicurazione sociale.
Il coordinamento delle prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge interessata.
Art. 64 Cura medica
La cura medica è assunta esclusivamente da un’unica assicurazione sociale nella misura in cui le prestazioni sono prescritte dalla legge.
Se le condizioni della singola legge sono soddisfatte, la cura medica, nei limiti legali e nel seguente ordine è a carico:
dell’assicurazione militare;
dell’assicurazione contro gli infortuni;
dell’assicurazione per l’invalidità;
dell’assicurazione contro le malattie.
L’assicuratore sociale tenuto a versare prestazioni assume da solo e illimitatamente i costi della cura ospedaliera anche se il danno alla salute è solo parzialmente riconducibile a un evento assicurato di cui è tenuto ad assumere la copertura.
L’assicuratore sociale tenuto a versare prestazioni prende inoltre a carico i danni alla salute per i quali in generale non deve rispondere se essi insorgono nel corso di una cura medica ospedaliera e non possono essere curati separatamente.
Art. 65 Altre prestazioni in natura
Le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, secondo le disposizioni della singola legge e nel seguente ordine, sono assunte:
dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
dall’assicurazione contro le malattie.
Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi
Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità;
dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 67 Cura medica e prestazioni pecuniarie
Se il beneficiario d’indennità o di una rendita soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, l’assicuratore tenuto ad assumere la cura medica può, tenendo conto degli oneri familiari dell’assicurato, dedurre un importo fisso per le spese di mantenimento nello stabilimento. Questa deduzione può essere effettuata sull’indennità o sulla rendita.
Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all’assegno è soppresso.
Art. 68 Indennità giornaliere e rendite
Salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali.
Art. 69 Sovraindennizzo
Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assi- curato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita.
Art. 70 Prestazione anticipata
L’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.
Sono tenute a versare prestazioni anticipate:
per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le malattie;
per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;
per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni;
per le rendite la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP23 è contestata: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP.
L’avente diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in considerazione.
Art. 71 Diritto di ricorso reciproco
L’assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.
Sezione 2 Regresso
Art. 72 Principio
All’insorgere dell’evento assicurato l’assicuratore è surrogato, fino all’ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili.
Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell’assicuratore.
Ai diritti passati all’assicuratore sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato; per il diritto di regresso dell’assicuratore, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento i cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile, l’assicuratore è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall’assicuratore per quanto riguarda il suo diritto di regresso.
Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sull’esercizio del diritto di regresso. Può in particolare ordinare che in caso di regresso contro un responsabile non titolare di un’assicurazione di responsabilità civile, i diversi assicuratori che partecipano al regresso facciano valere le loro pretese da un unico assicuratore. Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza verso l’esterno nel caso in cui gli assicuratori interessati non giungano a un’intesa.
Art. 73 Estensione
L’assicuratore è surrogato nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti solo nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
Tuttavia, se l’assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l’articolo21 capoversi1 e 2, i diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti passano all’assicuratore nella misura in cui le prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
I diritti che non passano all’assicuratore restano acquisiti all’assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere recuperata unicamente una parte dell’indennità dovuta dai terzi, l’assicurato e i suoi superstiti hanno un diritto preferenziale su questa parte.
Art. 74 Classificazione dei diritti
I diritti passano all’assicuratore per le prestazioni di uguale natura.
Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
il rimborso delle spese di guarigione e d’integrazione da parte dell’assicuratore e del terzo;
l’indennità giornaliera e l’indennizzo per incapacità al lavoro;
le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece e l’indennizzo per incapacità al guadagno;
le prestazioni per grandi invalidi e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti dalla grande invalidità;
l’indennità per menomazione dell’integrità e l’indennità per riparazione morale;
le rendite per superstiti e le indennità per perdita di sostegno;
le spese funerarie e le spese connesse con il decesso.
Art. 75 Limitazione del diritto di regresso
L’assicuratore può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge dell’assicurato, i parenti dell’assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l’assicurato unicamente se hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.
La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell’assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.
Capitolo 6 Disposizioni varie
Art. 76 Autorità di vigilanza
Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione delle assicurazioni sociali e ne rende regolarmente conto.
In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell’assicurazione conforme alla legge.
Art. 77 Contenuto dei rapporti e statistiche
Le istituzioni di assicurazione sociale devono fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni di cui esse hanno bisogno per controllare la loro attività e per compilare statistiche significative. Devono inoltre consegnare loro un rapporto e il bilancio annuale.
Art. 78 Responsabilità
Gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari.
L’autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all’amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all’articolo19 della legge del 14 marzo 195824 sulla responsabilità.
Per le procedure di cui ai capoversi1 e 3 si applicano le disposizioni della presente legge. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3–9, 11, 12, 20 capoverso1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un’istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell’ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale25.
Art. 79 Disposizioni penali
Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale26 nonché l’articolo 6 della legge del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo e l’articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193428 sulla procedura penale federale.
L’azione penale spetta ai Cantoni.
Art. 80 Esenzione fiscale degli assicuratori
Gli assicuratori e gli organi d’esecuzione sono esentati dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni nella misura in cui il loro reddito e la loro sostanza servono esclusivamente all’applicazione dell’assicurazione sociale, ad accordare o a garantire prestazioni delle assicurazioni sociali.
I documenti utilizzati nell’applicazione dell’assicurazione sociale per corrispondere con gli assicurati o con terzi e altre organizzazioni sono esenti da tasse ed emolumenti pubblici. La riscossione dei contributi dovuti secondo la legge non è sottoposta alla tassa federale di bollo sui premi d’assicurazione.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 81 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Emana le necessarie disposizioni.
Art. 82 Disposizioni transitorie
Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d’invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell’assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l’articolo21 capoversi1 e 2, al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
I Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente.
Art. 83 Modifica del diritto vigente
Gli articoli esposti in allegato sono abrogati o modificati.
Prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea federale può modificare l’allegato, tramite ordinanza, per adattarlo a modifiche apportate ed entrate in vigore nelle leggi in questione dalla promulgazione della presente legge.
Art. 84 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
L’articolo83 capoverso2 entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettato che sia in votazione popolare.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 | Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 |
|---|---|
Il presidente: Schmid Carlo | Il presidente: Seiler |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.29
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Conformemente all'articolo84 capoverso2, l'articolo83 capoverso2 entra in vigore il 1° marzo 2001.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge del 23 marzo 196230 sui rapporti fra i Consigli (LRC) visti gli articoli 64bis,85 numeri1, 10 e 11,93 capoverso1 e 122 della Costituzione federale31, ...
Art. 43 cpv.3 lett. g
Nei messaggi e nei rapporti indica:
g. per i progetti nel settore delle assicurazioni sociali, il rapporto con la legge federale del 6 ottobre 200032 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
2. Legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa (PA) visto l’articolo 103 della Costituzione federale34, ...
Art. 1 cpv.3 secondo periodo
... È fatto salvo l’articolo97 capoverso2 della legge federale del 20 dicembre 194635 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso1, 173 capoverso2 e 192 capoverso2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Art. 3 lett. dbis
Non sono regolate dalla presente legge:
dbis. la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200036 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
3. Legge del 18 marzo 198337 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) visto l’articolo 24quinquies della Costituzione federale38, ...
Art. 9 cpv.1
Sono garantiti i diritti spettanti, in virtù della presente legge, al danneggiato assicurato a norma della legge federale del 20 marzo 198139 sull’assicurazione contro gli infortuni. Gli assicuratori hanno diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 200040 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
4. Legge federale del 19 dicembre 195841 sulla circolazione stradale (LCStr) visti gli articoli 34ter, 37bis,64 e 64bis della Costituzione federale42, ...
Art. 80
Assicurazione obbligatoria La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo contro gli 198143 sull’assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le infortuni spettano in virtù della presente legge.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli90 e 118 capoverso2 lettera c della
Queste disposizioni corrispondono agli articoli82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
5. Legge federale del 21 dicembre 194844 sulla navigazione aerea (LNA) visti gli articoli36 e 37ter della Costituzione federale45, ...
Art. 77 cpv.1
I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge del 20 marzo 198146 sull’assicurazione contro gli infortuni. L’assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 200047 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
6. Legge del 6 ottobre 199548 sul servizio civile (LSC) visto l’articolo18 capoverso1 della Costituzione federale49, ...
Art. 53 cpv.2 lett. b
Abrogata 7. Legge federale del 20 dicembre 194650 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) visto l’articolo 34quater della Costituzione federale51, ...
Queste disposizioni corrispondono agli articoli87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Parte prima Assicurazione
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 200052 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
La LPGA non è applicabile, ad eccezione degli articoli32 e 33, alla concessione di prestazioni assistenziali per gli Svizzeri all’estero (art. 92) e alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).
Capo primo a: Persone assicurate
Art. 1a
Art. 1 vigente
Art. 2 cpv.1
I cittadini svizzeri all’estero, che non sono assicurati conformemente all’articolo 1a, possono assicurarsi se non hanno ancora compiuto i50 anni.
Art. 14 cpv.3 e 4 lett. c–e
Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA53. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo49 capoverso 1 LPGA.
Il Consiglio federale emana prescrizioni su:
il pagamento di contributi arretrati;
il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’articolo 24 LPGA.
abrogata
Art. 16 cpv.1 secondo periodo e 3 secondo periodo
... In deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA54, trattandosi di contributi secondo gli articoli6, 8 capoverso1 e 10 capoverso1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta. ...
... Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, in deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all’imposta predetta è passata in giudicato.
Art. 18 cpv.1 secondo periodo e 2 primo periodo
... Secondo periodo: abrogato
Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA55 in Svizzera. ...
Art. 20 rubrica e cpv.1
Esecuzione forzata e compensazione delle rendite
Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.
Art. 22bis cpv.2 e 3
In deroga all’articolo 20 LPGA56, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:
su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.
Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso2.
Art. 22ter cpv.2 secondo e terzo periodo
... Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA57 come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.
Art. 41 cpv.1
In deroga all’articolo69 capoversi2 e 3 LPGA58, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, su- perino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ultima.
Art. 42 cpv.1 primo periodo
Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA59 in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. ...
Art. 43 cpv.3
In deroga all’articolo69 capoversi2 e 3 LPGA60, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
Art. 43bis cpv.1 primo periodo e 5 primo periodo
Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA61 in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. ...
Le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 195962 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. ...
Art. 43ter cpv.1
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA63 in Svizzera, che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per provvedere autonomamente alla cura della propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.
Art. 44 Pagamento di rendite parziali all’estero
Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate in deroga all’articolo19 capoversi1 e 3 LPGA64 una volta all’anno posticipatamente in dicembre. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.
Art. 45
Art. 46 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi
Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell’articolo24 capoverso1
Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.
Art. 47 –48sexies
Art. 49 Regola
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA66, dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.
Art. 50 Limitazione dell’obbligo del segreto
In deroga all’articolo 33 LPGA67, l’obbligo del segreto non sussiste nei confronti delle autorità incaricate dell’esecuzione di leggi fiscali che chiedono informazioni per l’applicazione di dette leggi. Le informazioni possono essere fornite unicamente per il periodo posteriore all’entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 199068 sull’imposta federale diretta, compreso il periodo di calcolo che precede detta entrata in vigore.
Art. 52 Responsabilità
Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.
Se il diritto al risarcimento del danno deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prescrive una prescrizione più lunga, vale quest’ultimo termine.
In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA69, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
Art. 55 cpv.1
Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all’articolo 78 LPGA70 e all’articolo70 della presente legge.
Art. 57 cpv.2 lett. h
Il regolamento deve contenere disposizioni su:
h. la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA71 e l’articolo 70 della presente legge.
Art. 63 cpv. 5
Le casse di compensazione possono, con l’autorizzazione del Consiglio federale e sotto la responsabilità delle associazioni fondatrici o dei Cantoni giusta l’articolo 78 LPGA72 e l’articolo70 della presente legge, affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto giusta gli articoli 33 LPGA e 50 della presente legge. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri.
Art. 64 cpv.6
In deroga all’articolo 35 LPGA73, le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.
Art. 66 cpv.1
Art. 70 Responsabilità per danni
Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196874 sulla procedura amministrativa.
Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA75 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statuisce mediante decisione.
La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
nel caso del capoverso1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato;
nel caso del capoverso2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato.
I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.
I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederaizone.
Art. 71a Responsabilità
Per la responsabilità è applicabile per analogia l’articolo70 capoversi 1–3.
Art. 72 cpv.1
Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA76, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.
Art. 84 Foro speciale
In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA77, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
Art. 85
Art. 85bis cpv.1 e 2
In deroga all’articolo58 capoverso 2 LPGA78, i ricorsi di persone all’estero sono federale può prevedere una diversa competenza.
Art. 86 Tribunale federale delle assicurazioni
Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso secondo l’articolo 85bis può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la legge federale del 16 dicembre 194379 sull’organizzazione giudiziaria.
Art. 90 Notifica di sentenze passate in giudicato e dichiarazioni di non doversi procedere
Le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale:
al Ministero pubblico della Confederazione;
alla cassa di compensazione che ha avviato l’indagine penale.
Art. 93,, 95a e 9694
Art. 97 Revoca dell’effetto sospensivo
La cassa di compensazione può, nella sua decisione, togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l’articolo55 capoversi 2–4 della legge federale federale del 20 dicembre 196880 sulla procedura amministrativa.
Art. 107 cpv.1
Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA81 e i sussidi previsti nell’articolo69 capoverso2 della presente legge.
Art. 110 Esenzione fiscale
Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è esonerato dalle imposte secondo l’articolo 80 LPGA82; è fatta salva la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l’attività amministrativa del Fondo di compensazione.
Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977 (9a revisione AVS) lett. e
e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili Gli articoli 72–75 LPGA83 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione AVS) lett. a cpv.2
a. Assoggettamento 2 Le persone, giusta l’articolo 1a capoverso3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’adesione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.
8. Legge federale del 19 giugno 195984 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) visto l’articolo 34quater della Costituzione federale85, ...
Parte prima L’assicurazione
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 200086 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a–70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Gli articoli32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).
Capo primo a: Persone assicurate
Art. 1a
Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, conformemente agli articoli 1a e 2 della legge federale del 20 dicembre 194687 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sono assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo.
Art. 3 cpv.2
I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS88 sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla
Art. 4 cpv.1
L’invalidità (art. 8 LPGA90 può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Art. 5 Casi speciali
Gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni, i quali prima di subire un danno alla loro salute fisica o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può esigere l’esercizio di alcuna attività lucrativa, sono considerati invalidi sulla base dell’articolo8 capoverso 3 LPGA91.
Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa , sono considerate invalide sulla base dell’articolo8 capoverso 2 LPGA.
Art. 6 cpv.2
Fatto salvo l’articolo 9 capoverso3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA92 in Svizzera, e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero.
Art. 7 Rifiuto e diminuzione delle prestazioni
In deroga all’articolo21 capoverso 1 LPGA93, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono rifiutati né diminuiti.
Art. 8 cpv.4
I provvedimenti d’integrazione di cui al capoverso3 lettere a–d sono prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 14 LPGA94.
Art. 9 cpv.3
Gli stranieri di età inferiore a 20 anni compiuti con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA95 in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione, se essi stessi adempiono le condizioni di cui all’articolo6 capoverso2 o se:
all’insorgere dell’invalidità, il padre o la madre è assicurato e, come straniero, ha pagato i contributi almeno per un anno intero oppure ha risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni; e se
essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.
Art. 10 rubrica e cpv.2
Inizio del diritto
Art. 13 cpv.1
Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art.3 cpv. 2 LPGA96.
Art. 20 cpv.1 primo periodo
Ai minorenni, considerati grandi invalidi ai sensi dell’articolo 9 LPGA97, che hanno compiuto i due anni e che non sono collocati in un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti previsti negli articoli 12, 13, 16,19 o 21, è assegnato un sussidio di assistenza. ...
Art. 22 cpv.1 primo periodo
L’assicurato ha diritto, durante l’integrazione, a un’indennità giornaliera, se l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA98 nella sua attività abituale raggiunge almeno il50 per cento. ...
Art. 28 cpv.1 secondo periodo, 1ter primo periodo,2 e 3
... Concerne soltanto il testo francese
Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA99 in Svizzera. ...
Il Consiglio federale disciplina la determinazione dell’invalidità in casi speciali, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi. Esso può derogare all’articolo 16 LPGA.
Art. 29 cpv.1
Il diritto alla rendita secondo l’articolo28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:
presenta un’incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA100 pari almeno al 40 per cento, oppure
è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il40 per cento in media.
Art. 30 Estinzione del diritto
Il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto.
Art. 31
Art. 34 cpv.1 primo periodo e lettera b,4 e 5
Le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA101 esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché a quest’ultimo non spetti una rendita di vecchiaia o d’invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l’altro coniuge:
b. ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.
In deroga all’articolo 20 LPGA, la rendita completiva va versata al coniuge che non ne ha diritto:
su sua richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia;
su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.
Nei casi di cui al capoverso4, sono fatte salve disposizioni contrarie del giudice civile.
Art. 35 cpv.4
La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA102 e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
Art. 38bis cpv.1
In deroga all’articolo69 capoversi2 e 3 LPGA103, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.
Art. 40 cpv.2
In deroga all’articolo69 capoversi2 e 3 LPGA104, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS.
Art. 41
Art. 42 cpv.1 e 2
Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA105 in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. L’assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato compie i18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l’articolo40 capoverso 1 LAVS106, oppure del mese in cui essa raggiunge l’età del pensionamento. L’articolo 43bis LAVS rimane applicabile.
Art. 44 Relazione con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l’assicurazione militare
Il Consiglio federale stabilisce se, e in quale misura, un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità spetta gli assicurati aventi diritto a una rendita dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o all’indennità di malattia oppure a una rendita dell’assicurazione militare.
Art. 45bis e 46
Art. 47 Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite
In deroga all’articolo19 capoverso 3 LPGA107, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d’integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l’inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l’indennità giornaliera. Quest’ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell’importo della rendita.
Se una rendita sostituisce l’indennità giornaliera, in deroga all’articolo19 capoverso 3 LPGA la rendita è versata senza riduzioni anche per il mese in cui termina il diritto all’indennità giornaliera. Per contro, in questo mese l’indennità giornaliera è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.
Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate, in deroga all’articolo19 capoversi1 e 3 LPGA, in un’unica volta annualmente e posticipatamente nel mese di dicembre. L’avente diritto può esigere il versamento mensile.
Art. 48 Ricupero di prestazioni
Il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all’articolo24 capoverso 1 LPGA108.
Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.
Il Consiglio federale può limitare il diritto al ricupero per determinati provvedimenti d’integrazione eseguiti prima della decisione, in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA.
Art. 49
Art. 50 Esecuzione forzata e compensazione
Il diritto alla rendita non sottostà all’esecuzione forzata.
Per la compensazione è applicabile per analogia l’articolo 20 capoverso2
Art. 51 cpv.1
Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all’assicurato.
Art. 52 Limitazione del regresso
In deroga all’articolo 72 LPGA110, in caso di versamento di una mezza rendita per un caso di rigore (art.28 cpv. 1bis), l’assicurazione fa valere i diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo soltanto sino a concorrenza del quarto di rendita dovuto indipendentemente dall’esistenza di un caso di rigore.
Art. 53 Principio
Gli uffici AI applicano l’assicurazione sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA111 e in collaborazione con gli organi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 55 cpv.2
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni nell’ambito della composizione delle controversie riguardo alla competenza territoriale e derogare in tale contesto all’articolo 35 LPGA112.
Art. 58 Assegnazione di prestazioni senza decisione
Il Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’articolo49 capoverso 1 LPGA113, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA sia applicabile anche per determinate prestazioni rilevanti.
Art. 59a Responsabilità
Le pretese di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA114 devono essere fatte valere presso l’ufficio AI; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Art. 60 cpv.3
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla composizione delle controversie in materia di competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA115.
Art. 64 cpv.1
Gli uffici AI applicano la presente legge sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA116. L’articolo 72 LAVS117 si applica per analogia.
Art. 66 Disposizioni applicabili della LAVS
Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le prescrizioni della LAVS118 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’assunzione di costi e le tasse postali, l’Ufficio centrale di compensazione, il numero d’assicurato e l’effetto sospensivo. L’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA119 è limitato in virtù dell’articolo 50 LAVS. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l’articolo 78 LPGA e per analogia secondo gli articoli52, 70 e 71a LAVS.
Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari
In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA120, i ricorsi contro decisioni degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. LAVS121 sono applicabili per analogia.
Art. 75bis Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’ufficio federale competente secondo gli articoli73 e 74 può essere interposto ricorso, entro30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per l’invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.
Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l’organizzazione e la procedura.
Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 79 cpv.1
Nel Fondo di compensazione previsto nell’articolo 107 LAVS122 sono conteggiate tutte le entrate, di cui all’articolo77, e tutte le uscite, di cui agli articoli 4–51,66, 67 e 71–76 nonché le uscite causate da regressi di cui agli articoli 72–75 LPGA123.
Art. 81
Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977 (9a revisione AVS) lett. e
e. Responsabilità dell’assicurazione e regresso nei confronti dei terzi responsabili L’articolo 11 LAI e gli articoli 72–75 LPGA124 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
9. Legge federale del 19 marzo 1965125 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) visto l’articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e l’articolo 11 capoverso1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale126, ...
1. Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000127 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Gli articoli32 e 33 LPGA sono applicabili alle prestazioni di istituzioni di utilità pubblica di cui alla sezione 2.
1a. Prestazioni dei Cantoni
Art. 1a Norma
La Confederazione concede sussidi ai Cantoni che, in virtù di disposizioni proprie conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni complementari ai 126 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso6 e 196 numero 10 della beneficiari di rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell’assicurazione per l’invalidità (AI).
Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte prestazioni, queste sono parimenti considerate nell’ambito della presente legge.
Al Cantone di domicilio del beneficiario spetta la competenza di stabilire e versare la prestazione complementare.
È fatta salva ai Cantoni la competenza di accordare prestazioni di assicurazione o d’aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabilirne le particolari condizioni d’assegnazione. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è vietata.
Art. 2 cpv.1, 2 frase introduttiva e 4
I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA128 che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a–2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.
Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: ...
Le prestazioni complementari devono essere rifiutate durevolmente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell’articolo21 capoversi1 o 2 LPGA.
Art. 3 cpv.2
La prestazione di cui al capoverso1 lettera a è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA129. Il rimborso di cui al capoverso1 lettera b è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Art. 3a cpv. 7 lett. f
Il Consiglio federale disciplina:
f. il pagamento di arretrati, anche in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA130, nonché altri particolari sui presupposti del diritto alle prestazioni, salvo che la presente legge non ne attribuisca la competenza ai Cantoni;
Art. 3d cpv. 5
L’articolo 20 LPGA131 si applica per analogia.
Art. 6 cpv.2 e 3
I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.
Il pagamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell’AVS o dell’AI.
Art. 6a Responsabilità per danni
In deroga all’articolo 78 LPGA132, la responsabilità per danni è retta dal diritto cantonale.
Art. 7, e 9a8
Art. 9b Effetto sospensivo
L’articolo 97 LAVS133 è applicabile per analogia.
Art. 12 Sicurezza delle prestazioni
Le prestazioni nel senso della presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.
Art. 12a e 13
Art. 14 cpv.1
Nell’ambito della vigilanza di cui all’articolo 76 LPGA134, il Consiglio federale provvede al coordinamento dell’attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pubblica e verifica l’uso dei sussidi accordati loro.
Art. 16a Esclusione del regresso
Gli articoli 72–75 LPGA135 non sono applicabili.
10. Legge federale del 25 giugno 1982136 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) visto l’articolo 34quater della Costituzione federale e l’articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale137, ...
Art. 34 cpv.2
Art. 34a Coordinamento e prestazione anticipata
Il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni.
Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo66 capoverso2 della legge federale del 6 ottobre 2000138 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo54 della legge federale 19 giugno 1992139 sull’assicurazione militare.
La prestazione anticipata è retta dagli articoli70 e 71 LPGA.
11. Legge federale del 18 marzo 1994140 sull’assicurazione malattie (LAMal) visto l’articolo 34bis della Costituzione federale141, ...
Titolo 1 Applicabilità della LPGA
137 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000142 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35–40 e 59);
tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43–55);
riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico (art.65 e 66);
liti tra assicuratori (art. 87);
procedure dinnanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).
Titolo 1a Disposizioni generali
Art. 1a Campo d’applicazione
La presente legge disciplina l’assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa.
L’assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:
malattia (art. 3 LPGA143;
infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni;
maternità (art. 5 LPGA).
Art. 2
Art. 3 cpv.3 frase introduttiva e lett. a
Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare alle persone che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale
Art. 16 e 17
Art. 18 cpv. 7 secondo periodo
... Beneficia dell’esenzione fiscale secondo l’articolo 80 LPGA145.
Art. 21 Vigilanza
La vigilanza ai sensi dell’articolo 76 LPGA146 si estende agli assicuratori e all’istituzione comune (art. 18).
Ai fini dell’esercizio della vigilanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l’applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Gli assicuratori devono inviare all’Ufficio federale i rapporti e i conti annui.
Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può, secondo la natura e la gravità dell’infrazione:
prendere le misure atte a ristabilire l’ordine legale, addebitandone le spese all’assicuratore;
proporre al Dipartimento il ritiro dell’autorizzazione di esercitare l’assicurazione sociale malattie.
L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo 12 capoverso2 soggiace alla sorveglianza dell’Ufficio federale delle assicurazioni private giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione.
Sono salve le disposizioni speciali sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati.
Art. 27 Infermità congenite
Per le infermità congenite (art.3 cpv. 2 LPGA147 che non sono coperte dall’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.
Art. 41 cpv.3 secondo periodo
... In questo caso, il diritto di regresso giusta l’articolo 72 LPGA148 si applica per analogia al Cantone di domicilio. ...
Art. 42 cpv.1 terzo periodo e 6
... In deroga all’articolo22 capoverso 1 LPGA149, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.
In deroga all’articolo29 capoverso 2 LPGA, per rivendicare il diritto alle prestazioni non è necessario alcun formulario.
Art. 52 cpv.2
In materia di infermità congenite (art.3 cpv. 2 LPGA150, le terapie che figurano nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità sono riprese nelle disposizioni e negli elenchi allestiti secondo il capoverso1.
Art. 57 cpv.6 ultimo periodo
... Se l’assicurato non si accorda in merito con l’assicuratore, la decisione spetta, in deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA151, al tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo89.
Art. 63 cpv.1
L’assicuratore versa un congruo indennizzo per l’associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure per un’autorità d’assistenza che assumono compiti nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione malattie. In deroga all’articolo28 capoverso 1 LPGA152, tale norma è applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro.
Art. 68 cpv.3
Gli articoli 11–16 sono applicabili per analogia.
Art. 72 cpv.2 primo periodo,3, 5 primo periodo e 6
Il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA153. ...
L’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.
Qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo giusta l’articolo78 della presente legge e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. ...
L’articolo19 capoverso 2 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
Art. 73 cpv.1
Ai disoccupati, in caso d’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA154 superiore al 50 per cento, è pagata l’intera indennità giornaliera e, in caso d’incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al massimo del50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d’assicurazione o di accordi contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d’incapacità lavorativa.
Titolo prima dell’art.78
Titolo 4 Disposizioni particolari concernenti il coordinamento,
la responsabilità e il regresso
Art. 78 Coordinamento delle prestazioni
Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento delle indennità giornaliere e provvede affinché le prestazioni dell’assicurazione sociale malattie o la rispettiva concomitanza con quelle di altre assicurazioni sociali non comportino un sovrindennizzo per gli assicurati o per i fornitori di prestazioni, in particolare in caso di degenza ospedaliera.
Art. 78a Responsabilità per danni
Le pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA155 devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Titolo prima dell’art.79
Art. 79 Limitazione del regresso
La limitazione del regresso secondo l’articolo75 capoverso 2 LPGA156 non è applicabile.
Titolo prima dell’art.80
Titolo 5 Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso,
disposizioni penali
Art. 80 rubrica e cpv.1 e 2
Procedura semplificata
Le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA157. Questa disposizione è applicabile, in deroga all’articolo49 capoverso 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità.
Art. 81
Art. 82 Assistenza amministrativa
Su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per:
esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo41 capoverso3;
stabilire la riduzione dei premi giusta l’articolo65.
Art. 83
Titolo prima dell’art.85
Art. 85 Opposizione (art. 52 LPGA158
L’assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su opposizione all’esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.
Art. 86 Ricorso (art. 56 LPGA159
L’assicuratore non può subordinare il diritto dell’assicurato di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all’esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.
Art. 87 Controversie tra assicuratori
In caso di controversie tra assicuratori, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone ove ha sede l’assicuratore convenuto.
Art. 88
Art. 91 Tribunale federale delle assicurazioni
Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali e della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo la legge federale del 16 dicembre 1943160 sull’organizzazione giudiziaria.
Art. 93 lett. b
È punito con l’arresto o con la multa chiunque intenzionalmente:
b. si sottrae all’obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell’articolo 32 LPGA161 e dell’articolo82 della presente legge;
Art. 95
12. Legge federale del 20 marzo 1981162 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) visto l’articolo 34bis della Costituzione federale163, ...
Titolo primo Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000164 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
diritto sanitario e tariffe (art. 53–57);
iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a).
Titolo primo a: Persone assicurate
Capitolo 1 Assicurazione obbligatoria
Art. 1a
Art. 1 vigente
Art. 7 cpv.1 frase introduttiva
Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA165 di cui è vittima l’assicurato: ...
Art. 8 cpv.1
Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA166 che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.
Art. 9 cpv.1 primo periodo e 3 secondo periodo
Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA167 causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale. ...
... Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA).
Art. 15 cpv.3 primo periodo
Nel fissare l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’articolo 18 LPGA168, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi. ...
Art. 16 cpv.1
Ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA169 in seguito a infortunio.
Art. 17 cpv.1 primo periodo e 2
In caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA170, l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. ...
Art. 18 Invalidità
L’assicurato invalido (art. 8 LPGA171 a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d’invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall’articolo 16 LPGA.
Art. 19 cpv.1 terzo periodo e cpv.2 secondo periodo
Art. 20 cpv.2 primo periodo
All’assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all’articolo 69 LPGA172, alla differenza tra il90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale. ...
Art. 21 cpv.2 secondo periodo
Art. 22 Revisione della rendita
In deroga all’articolo17 capoverso 1 LPGA173, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono65 anni e le donne62.
Art. 26 cpv.1 e 2
In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA174, l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi.
Art. 27 terzo periodo
... Alla revisione dell’assegno (art. 17 LPGA175 si applica per analogia l’articolo22.
Art. 29 cpv. 5 e 6 terzo periodo
La rendita o l’indennità unica può essere ridotta o rifiutata, in deroga all’articolo21 capoverso 2 LPGA176, al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli.
Terzo periodo: abrogato
Art. 30 cpv.3 quarto periodo
Art. 31 cpv.4 primo periodo
Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all’articolo 69 LPGA177, alla differenza tra il90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all’ammontare previsto nel capoverso1. ...
Titolo prima dell’art.36
Capitolo 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari
Art. 36 rubrica
Concorso di diverse cause di sinistri
Titolo prima dell’art.37
Art. 37 cpv.2 e 3
In deroga all’articolo21 capoverso 1 LPGA178, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.
Art. 38
Titolo prima dell’art.39
Art. 39 Pericoli straordinari e atti temerari
Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all’articolo21 capoversi 1–3 LPGA179.
Titolo prima dell’art.40
Art. 40
Titolo prima dell’art.41
Art. 41
Art. 42 Entità del regresso
In caso di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA180, l’articolo73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell’articolo37 capoversi 2 e 3 oppure dell’articolo39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l’assicurato ha provocato il danno per propria colpa.
Art. 43 e 44
Titolo prima dell’art. 45
Capitolo 4 Determinazione e concessione delle prestazioni
Sezione 1 Constatazione dell’infortunio
Art. 45 cpv.2
Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l’assicuratore appena è a conoscenza dell’infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA181 o la morte.
Art. 47 Autopsia
Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l’assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l’autopsia o altre misure analoghe. L’autopsia non può essere ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichiarazione del defunto.
Art. 48 cpv.2
Art. 49 Versamento delle indennità giornaliere
Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro.
Art. 50 Compensazione
I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d’indennità giornaliere dell’AVS/AI, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all’AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.
Titolo prima dell’art.51
Art. 51 e 52
Art. 54a Obbligo del fornitore di prestazioni di informare
Il fornitore di prestazioni deve presentare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure fornirgli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l’economicità della prestazione.
L’assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica.
Art. 61 cpv.3 primo periodo
Esso soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 76 LPGA182. ...
Art. 67
Art. 71 Esenzione fiscale limitata
In deroga all’articolo80 capoverso 1 LPGA183, gli assicuratori sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest’ultime servano esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge.
Art. 74 e 78
Art. 79 cpv.1
Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA184 provvedono all’applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse prendono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l’allestimento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 85 cpv. 5
La vigilanza sull’attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA185.
Art. 94
Titolo prima dell’art.96
Titolo ottavo: Disposizioni diverse
Capitolo 1 Esecuzione forzata e responsabilità civile
Art. 96 –99
Art. 100 Esecuzione forzata dei conteggi dei premi
I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell’articolo 54 LPGA186.
Art. 101 Responsabilità per danni
Le domande di risarcimento di cui all’articolo 78 LPGA187 devono essere inoltrate all’assicuratore; esso statuisce mediante decisione.
Art. 102
Art. 103 Assicurazione militare
Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l’indennità per menomazione dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all’articolo65 lettera a LPGA188 – le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all’intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall’assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull’obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera.
Art. 104 Altre assicurazioni sociali
Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali.
Titolo prima dell’art. 105
Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali
Capitolo 1 Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione
Art. 105 Opposizione contro i conteggi dei premi
I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA189.
Art. 105a Esclusione dell’opposizione
Se vi è pericolo nel ritardo, l’organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA190. È fatto salvo il ricorso previsto nell’articolo 109.
Art. 106 Termine speciale di ricorso
In deroga all’articolo 60 LPGA191, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.
Art. 107 e 108
Art. 109 cpv.1 lett. c e cpv.2
La commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni giudica i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:
c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, in deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA192.
La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968193 sulla procedura amministrativa.
Art. 110 Tribunale federale delle assicurazioni
Il ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni può essere interposto anche contro le sentenze e le decisioni prese in applicazione degli articoli57 e 109.
Art. 114 e 115
13. Legge federale del 19 giugno 1992194 sull’assicurazione militare (LAM) visti gli articoli18 capoverso2, 20, 22bis capoverso6, 27quinquies capoverso1 e 34bis della Costituzione federale195, ...
Capitolo 1 Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000196 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22–27).
Capitolo 1a Presupposti della responsabilità della Confederazione
Sezione 1 Campo d’applicazione
Art. 1a
Art. 1 vigente
Art. 2 cpv.1 primo periodo e cpv.2
Le persone designate nell’articolo 1a capoverso1 lettera b, dopo il pensionamento, possono assicurarsi facoltativamente presso l’assicurazione militare per le affezioni provocate da malattie o infortuni. ...
Gli assicurati volontari hanno diritto alle prestazioni conformemente agli articoli 16 e 19–21.
195 Queste disposizioni corrispondono agli articoli59 capoverso 5,60 capoversi1 e 2, 61 capoverso 5,68 capoverso3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Art. 3 cpv.1 e 2
L’assicurazione si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2.
L’assicurazione è sospesa durante il periodo in cui l’assicurato esercita un’attività lucrativa ed è assicurato obbligatoriamente secondo l’articolo 1a della legge federale del 20 marzo 1981197 sull’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 9 cpv.2
In deroga all’articolo26 capoverso 2 LPGA198, è dovuto un interesse sulle prestazioni esclusivamente in caso di comportamento dilatorio o illecito dell’assicurazione militare.
Art. 10 cpv.2
Se istituti d’assistenza sociale pubblici o privati hanno accordato all’avente diritto, prima dell’assunzione del caso, sussidi per il mantenimento o qualsiasi altro aiuto a carico dell’assicurazione militare, quest’ultima deve, in deroga all’articolo22 capoverso 2 LPGA199, rimborsare loro interamente o parzialmente tali spese, entro i limiti delle prestazioni dovute.
Art. 11 rubrica, cpv.1 e 3
Compensazione
Le restituzioni di indennità giornaliere e rendite dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione malattie e di prestazioni complementari dell’AVS/AI possono essere compensate con prestazioni esigibili.
Art. 12 cpv. 1–3
In deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA200, anche se non vi è dipendenza dall’assistenza pubblica, l’assicurazione militare può prendere provvedimenti affinché le sue prestazioni pecuniarie siano impiegate principalmente per il sostentamento dell’assicurato o delle persone alle quali questi deve provvedere.
Art. 13 Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva
Se i congiunti dell’assicurato, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita dell’assicurazione, l’indennità giornaliera o la rendita d’invalidità deve essere loro versata, interamente o in parte, durante l’esecuzione della pena e della misura, ove, senza questa prestazione, verrebbero a trovarsi nel bisogno.
Art. 14 e 15
Art. 18 cpv.1, 2 e 5
Sono considerati ragionevolmente esigibili ai sensi dell’articolo21 capoverso4 e dell’articolo43 capoverso 2 LPGA202, in particolare, i provvedimenti sanitari necessari per scopi diagnostici o che promettono con grande probabilità un miglioramento notevole.
Abrogato
Art. 20 cpv.1
Se l’assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l’affezione assicurata o la grande invalidità (art. 9 LPGA203 provoca spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l’assicurazione militare gli concede un’indennità.
Art. 28 cpv.3 primo periodo e 4
In deroga all’articolo 6 LPGA204, il grado dell’incapacità al lavoro è determinato generalmente dal rapporto fra il guadagno che l’assicurato può ancora ragionevolmente conseguire e il guadagno che avrebbe ottenuto nella professione o nelle funzioni esercitate senza l’affezione da cui è stato colpito. ...
È assicurato il guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo dell’incapacità al lavoro se non fosse insorta l’affezione assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta l’articolo43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale competente.
Art. 29 cpv.2 primo periodo
In deroga all’articolo19 capoverso 2 LPGA205, l’indennità giornaliera può essere integralmente versata al datore di lavoro a favore del salariato. ...
Art. 31 Deduzione in caso di ricovero e mantenimento a spese dell’assicurazione militare
Qualora l’assicurazione militare copra i costi di vitto e alloggio, l’indennità giornaliera può essere ridotta tenendo conto degli oneri familiari dell’assicurato.
Art. 33 cpv.1 primo periodo e 3
Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA206 hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e adeguati per conservare o per migliorare la rimanente capacità al guadagno (art. 7 LPGA) o l’integrazione sociale. ...
Art. 40 cpv.1, 3 e 4
L’indennità giornaliera è sostituita da una rendita d’invalidità, se dalla continuazione della cura non v’è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e se l’affezione, dopo l’integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità, art. 8 LPGA207.
È assicurato il guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito durante il periodo d’invalidità se non fosse insorta l’affezione assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta l’articolo43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale competente.
Abrogato
Art. 41 cpv.4 secondo periodo
... Solo se le probabilità di realizzazione sono elevate, le nuove ipotesi di guadagno nell’ambito di una revisione della rendita (art. 17 LPGA208 possono essere considerate.
Art. 44 e 45
Art. 47 cpv.2
In deroga all’articolo17 capoverso 1 LPGA209, è esclusa la revisione della rendita di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d’invalidità.
Art. 65 rubrica e cpv.1 e 2
Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente
Se le prestazioni sono ridotte in virtù dell’articolo21 capoverso 1 LPGA210, l’indennità giornaliera e le rendite d’invalidità o per superstiti possono essere ridotte, in deroga all’articolo21 capoversi 1-3 LPGA, al massimo di un terzo se e fintanto che il coniuge o i figli hanno diritto al mantenimento.
Art. 66 frase introduttiva
La riduzione delle prestazioni assicurative prevista nella presente legge e nell’articolo 21 LPGA211 concerne: ...
Art. 67 Principi
In caso di surrogazione dell’assicurazione militare si applicano gli articoli 72–75
Nel caso di danno causato nell’ambito di attività di servizio di militari, funzionari federali, persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72–75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.
Art. 68 e 69
Art. 70 secondo periodo
... È fatto salvo il disciplinamento sul regresso verso terzi di cui agli articoli 72–75
Art. 71 Coordinamento
Ove un’affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera, semiospedaliera e ambulatoria è a carico dell’assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art.3 cpv. 1).
La stessa norma è applicabile ai mezzi ausiliari e ai provvedimenti d’integrazione, come anche al diritto alle indennità giornaliere nel caso di incapacità al lavoro.
Art. 72 –74
Art. 75 Assicurazione contro le malattie
Nel caso di concorso di indennità giornaliere conformemente alla presente legge con prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994214 sull’assicurazione malattie, le indennità dell’assicurazione militare sono poziori.
Art. 76 Assicurazione contro gli infortuni
Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa una frazione delle rendite, delle indennità per menomazione dell’integrità e per grande invalidità, nonché – in deroga all’articolo65 lettera a LPGA215 – per spese funerarie corrispondente alla parte dell’intero danno a suo carico. Tutte le altre prestazioni incombono esclusivamente all’assicuratore tenuto direttamente a fornirle secondo la legislazione applicabile.
Art. 77 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
In caso di concorso di una rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi (art. 47) e di una rendita AVS, non vi è, in deroga all’articolo 69 LPGA216, alcuna riduzione per sovraindennizzo.
Art. 79 Previdenza professionale
Le rendite per coniugi e per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo54 non possono esser computate qualora siano dovute prestazioni conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982217 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Titolo prima dell’art.81
Capitolo 4 Organizzazione, amministrazione, finanziamento e responsabilità
Art. 82a Responsabilità per danni
Le domande di risarcimento conformemente all’articolo 78 LPGA218 devono essere fatte valere dinanzi all’assicurazione militare; quest’ultima statuisce mediante decisione.
Titolo prima dell’art.83
Capitolo 5 Disposizioni speciali relative alla procedura e all’amministrazione
della giustizia
Sezione 1 Obbligo speciale di notificazione
Art. 83 cpv.3 e 4
Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale dell’obbligo di notificazione della persona che pretende prestazioni conformemente ai capoversi1 e 2 come pure all’articolo 31 LPGA219 cagioni spese supplementari all’assicurazione militare.
Titolo prima dell’art.85
Sezione 2 Particolarità relative alla procedura
Art. 85 –87
Art. 88 Audizione di testimoni
L’assicurazione militare può ordinare a terzi soggetti all’obbligo di notificare la deposizione di una testimonianza formale e la produzione di documenti. Questo vale anche se la persona che pretende prestazioni non ha dato l’autorizzazione di cui all’articolo28 capoverso 3 LPGA220.
Art. 89 –92
Art. 93 Perizia (art. 44 LPGA221
Se l’assicurazione militare e il richiedente o i suoi congiunti non possono accordarsi sulla scelta del perito, l’assicurazione militare emana una decisione incidentale impugnabile.
Art. 95 –103
Titolo prima dell’art. 104
Sezione 3 Particolarità relative al contenzioso
Art. 104 Termine
In deroga all’articolo60 capoverso 1 LPGA222, le decisioni su opposizione prese in base alla presente legge sono impugnabili entro tre mesi con ricorso al competente tribunale cantonale delle assicurazioni. Nel caso di decisioni incidentali, il termine di ricorso è di dieci giorni.
Art. 105 Competenza in caso di domicilio all’estero
Se il ricorrente è domiciliato all’estero, la competenza spetta, in deroga all’articolo58 capoverso 2 LPGA223, al tribunale delle assicurazioni del suo Cantone di origine o del Cantone nel quale ha avuto l’ultimo domicilio in Svizzera, oppure a quello di un altro Cantone convenuto fra le parti.
Art. 106
Titolo prima dell’art. 107
Art. 107 Ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni
Le decisioni dei tribunali arbitrali sono impugnabili, entro30 giorni, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 112 cpv.1
Le rendite di invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano a essere versate secondo il diritto vigente. È fatta salva la revisione conformemente all’articolo 17 LPGA224.
14. Legge federale del 25 settembre 1952225 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG) visti gli articoli 22bis capoverso6, 34ter capoverso1 lettera d,64 e 64bis della Costituzione federale226, ...
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000227 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Capo primo a: Indennità
I. Diritto all’indennità
Art. 1a Aventi diritto all’indennità
Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di soldo.
Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995228 sul servizio civile.
226 Queste disposizioni corrispondono agli articoli59 capoverso4, 61 capoverso4, 122 capoverso1 e 123 capoverso 1della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un’indennità, giusta l’articolo46 della legge federale del 17 giugno 1994229 sulla protezione civile.
I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta l’articolo8 della legge federale del 17 marzo 1972230 che promuove la ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995231, sono equiparati alle persone di cui al capoverso1.
Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».
Art. 2 Compensazione
I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale del 20 dicembre 1946232 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS») e dalla legge federale del 20 giugno 1952233 sugli assegni familiari nell’agricoltura, possono essere compensati con le indennità dovute in forza della presente legge.
Art. 3 Prescrizione
In deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA234, il diritto all’indennità si prescrive entro cinque anni dalla fine del servizio per il quale è dovuta.
Art. 17 cpv.2 secondo periodo
... Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all’articolo 35 LPGA235.
Art. 18 cpv.2
L’indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell’articolo 51 LPGA236. In deroga all’articolo49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.
Art. 19 cpv.1 e 2 lett. b e c
L’indennità è pagata alla persona prestante servizio, ad eccezione dei seguenti casi:
se la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza, le indennità concesse per le persone aventi diritto all’assistenza o al mantenimento possono, su richiesta, essere pagate, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA237, agli interessati stessi se non dipendono dalla pubblica assistenza o ai loro rappresentanti legali.
abrogata
Art. 20
Art. 21 cpv.2 e 3
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili le norme della legge sull’AVS238 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’Ufficio centrale di compensazione e il numero d’assicurato. L’obbligo del segreto sancito dall’articolo 33 LPGA239 è limitato in virtù dell’articolo 50 LAVS. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è disciplinata negli articoli 78 LPGA e 52,70 e 71a LAVS.
In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995240, quella dei contabili dell’organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994241 sulla protezione civile.
Art. 23 rubrica e cpv.1
Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA242
L’articolo72 della legge sull’AVS243 si applica per analogia.
Art. 24 Particolarità concernenti il contenzioso
In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA244, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione. LAVS245 sono applicabili per analogia.
Art. 27 cpv.3 secondo periodo
... Gli articoli 11 e 14–16 della legge sull’AVS246 sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA247 che vi figurano.
Art. 29 Disposizioni applicabili
Le disposizioni della legge sull’AVS248 concernenti l’effetto sospensivo, l’assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.
15. Legge federale del 20 giugno 1952249 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) visti gli articoli 31bis capoverso3 lettera b e 64bis della Costituzione federale250, ...
I. Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000251 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
250 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Ia. Assegni familiari
1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli
Art. 1a Persone aventi diritto
Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati.
I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda;
i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio.
I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA252. Il Consiglio federale può, tuttavia, ordinare il pagamento degli assegni anche per i figli residenti all’estero e stabilire, in tale caso, la riserva della reciprocità.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.
Art. 11 e 12
Art. 14 cpv.2 e 3
In deroga all’articolo19 capoverso 1 LPGA253, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente ai piccoli contadini occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno ai piccoli contadini occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.
Se gli assegni familiari non sono usati a favore delle persone cui sono destinati, queste o i loro rappresentanti legali possono, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA, chiederne il versamento diretto anche se non dipendono dall’assistenza pubblica.
Art. 17
Art. 18 cpv.3
Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS254, comprese le rispettive deroghe alla LPGA255.
Art. 22 Particolarità concernenti il contenzioso
In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA256, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione. LAVS257 sono applicabili per analogia.
Art. 25 Applicabilità della legge sull’AVS
Per quanto la presente legge e la LPGA258 non contengano tutte le disposizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS259. L’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA è limitato dall’articolo 50 LAVS. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli52, 70 e 71a LAVS.
16. Legge del 25 giugno 1982260 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) visti gli articoli 34ter capoverso1 lettere a, e nonché 34novies della Costituzione fede- ...
Titolo primo Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000262 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’articolo 21 LPGA non è applicabile.
261 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso1 lettere a, c nonché 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Ad eccezione degli articoli32 e 33, la LPGA non si applica né alle disposizioni sulla concessione di sussidi per corsi (art. 62–64) né ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 72b–75).
Titolo 1a Scopo
Art. 1a
Art. 1 vigente
Art. 2 cpv.1 e cpv.2 lett. b
È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):
il salariato (art. 10 LPGA263 che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946264 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l’articolo 12 LAVS.
Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:
b. i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capoverso2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952265 sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.
Art. 6 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS
Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla
Art. 12 Stranieri residenti in Svizzera
In deroga all’articolo 13 LPGA267, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.
Art. 13 cpv.2 lett. c,d
Sono parimente computati:
i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA268 o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;
le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.
Art. 14 cpv.1 e 2 primo periodo
Dall’adempimento del periodo di contribuzione è esonerato colui che, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), non è stato vincolato, per più di 12 mesi complessivamente, da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento;
malattia (art. 3 LPGA269, infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA);
soggiorno in uno stabilimento per l’esecuzione delle pene d’arresto in una casa d’educazione al lavoro oppure in uno stabilimento analogo.
Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, a cagione di separazione o di divorzio, di invalidità (art. 8 LPGA) o di morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. ...
Art. 20 cpv.3 e 4
In deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA270, il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Parimenti, in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
Abrogato
Art. 22 cpv.2 lett. c
Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
c. non sono invalidi (art. 8 LPGA271.
Art. 23 cpv.1 secondo periodo
... L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA272 corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. ...
Art. 28 cpv.1 primo periodo
Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA273, infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. ...
Art. 53 cpv.3
Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue in deroga all’articolo24 capoverso 1 LPGA274.
Art. 55 cpv.2
Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo25 capoverso 1 LPGA275, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.
Art. 82 rubrica e cpv.1 e 5
Responsabilità verso la Confederazione
Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che gli organi o gli impiegati della sua cassa provocano mediante atti punibili o la violazione di disposizioni, intenzionale o dovuta a negligenza grave.
La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
Art. 82a Responsabilità verso gli assicurati e i terzi
Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGA276 vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione.
La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
Art. 83 cpv.1 lettere f e r
L’ufficio di compensazione:
decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art.82,
decide in deroga all’articolo 35 LPGA277 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali.
Art. 85 cpv.1 lett. e
I servizi cantonali:
e. decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli81 capoverso2 e 95 capoverso3;
Art. 85a
Art. 85d Responsabilità verso la Confederazione
Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un atto punibile o alla violazione di prescrizioni intenzionale o dovuta a negligenza grave.
L’ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante decisione formale.
I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.
La responsabilità si estingue qualora l’ufficio di compensazione non pronunci una decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
Art. 85e Responsabilità dei Cantoni verso gli assicurati e i terzi
Gli assicurati e i terzi presentano la domanda di risarcimento dei danni di cui all’articolo 78 LPGA278 all’autorità cantonale competente; essa statuisce mediante decisione.
La responsabilità si estingue se il danneggiato non chiede il risarcimento entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
Art. 88 cpv.1 lett. d nonché cpv. 3–5
I datori di lavoro:
d. soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio.
Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l’ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare all’eccezione della prescrizione.
Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.
La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA279 è esclusa.
Art. 89a Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione
Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA280 contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS281. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.
Art. 92 cpv. 5 primo periodo
Ai titolari delle casse di disoccupazione sono rimborsate, dal fondo di compensazione, le spese computabili per lo svolgimento dei loro compiti (art. 81); al riguardo, è tenuto debitamente conto delle spese fisse e dei rischi di responsabilità dei titolari delle casse (art.82 e 82a). ...
Art. 94 Compensazione
I crediti fondati sulla presente legge e le ripetizioni di rendite e di indennità giornaliere dell’AVS, dell’assicurazione per l’invalidità, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell’AVS/AI e di assegni familiari legali possono essere compensati con prestazioni esigibili dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 95 Restituzione di prestazioni
La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA282 ad eccezione dei casi di cui all’articolo55.
La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.
Art. 96 –98 e 99
Titolo prima dell’art. 100
Titolo settimo: Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici
Art. 100 Principi
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli36 capoverso4, 45 capoverso4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all’articolo49 capoverso 1 LPGA283, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.
In deroga all’articolo52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio.
Art. 101 Autorità speciale di ricorso
Le decisioni e le decisioni su ricorso dell’UFIAML284, nonché le decisioni dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate, in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA285, davanti alla commissione di ricorso del DFE. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968286 sulla procedura amministrativa.
Le decisioni della commissione di ricorso del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943287 sull’organizzazione giudiziaria.
284 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento dell’economia; RS 172.216.1; RU 2000 187).
Art. 102 Legittimazione speciale di ricorso
Contro le decisioni dei servizi cantonali, anche l’UFIAML288 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.
Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l’UFIAML e i servizi cantonali hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 103, 104 e 108
Art. 110 Vigilanza
Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA289 provvedono segnatamente all’applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.
288 Ora: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» (art. 5 dell’ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento dell’economia; RS 172.216.1; RU 2000 187).
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