312.0
Legge federale sulla procedura penale
(PP)
del 15 giugno 1934 (Stato 28 dicembre 2001)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1929, decreta:
Parte prima Organizzazione giudiziaria federale in materia penale
I. Dell’ordinamento dei tribunali penali
Art. 13
La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti: 1. ...4 2. ...5 3. 6 la Corte penale federale, composta di cinque giudici del Tribunale federale, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali; 4. la Camera d’accusa di tre giudici, i quali non possono appartenere alla Corte penale federale; 5. la Corte di cassazione incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa; 6. 7 la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revisione delle sentenze stesse.
RU 50 769 e CS 3 286
[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [FF 1999 7454]:
art. 123, 188 e 189) della Cost. federale del apr. 1999. (RS 101)18
Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
È fatta salva la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da una decisione del procuratore generale della Confederazione di giudicare le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell’Amministrazione federale secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo8.9
Art. 210
Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per due anni civili, quelli che compongono le autorità penali indicate nell’articolo 1 capoverso 1 numeri 3–5.11
Per lo stesso periodo, il Tribunale federale designa il presidente della Camera d’accusa e quello della Corte di cassazione.
La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo caso.12
La Corte di cassazione straordinaria è composta, del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici del Tribunale federale più anziani per elezione, purché non appartengano nè alla Camera d’accusa nè alla Corte penale federale.
Ciascun giudice del Tribunale federale può essere tenuto a fungere in una sezione penale.
Art. 3 e 413
Art. 514
Art. 615
II. Della competenza dei tribunali penali16
Art. 7
Il Tribunale federale conosce, in materia penale, di tutte le cause che la legislazione federale pone nella sua competenza.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Abrogati dal n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).
Per la competenza dei tribunali penali vedi anche gli art. 340 a 344 CP (RS 311.0).
Art. 8
Il Tribunale federale è tenuto parimente a giudicare le cause penali che gli sono deferite dalla legislazione di un Cantone. Le disposizioni su quest’attribuzione di competenza devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea federale.
Art. 917
Art. 10
La Corte penale federale conosce: 1. ...18 2.19 delle cause penali secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo20, il cui giudizio è deferito dal Consiglio federale al Tribunale federale; 3. delle domande di riabilitazione nei casi di sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione;
4. ...21
Art. 1122
La Camera d’accusa esercita la vigilanza sul procuratore generale nella sua funzione di capo della polizia giudiziaria, nonché sulle indagini di polizia giudiziaria e sull’istruzione preparatoria. Decide inoltre sui reclami presentati contro il procuratore generale e contro il giudice istruttore, nonché sull’ammissione dell’accusa davanti alle Corti penali della Confederazione.
Art. 1223
La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, e le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale. È riservato l’articolo 275bis
La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso di sette giudici:
1. i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale; 2.24 le domande di revisione delle sentenze della Corte penale federale.
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. al DPA, in vigore dal l° gen. 1975 (RS 313.0).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione III. Del giudice istruttore
Art. 13
Il Tribunale federale nomina, a scrutinio segreto e per sei anni, un giudice istruttore e due supplenti per ciascuna delle regioni di lingua tedesca, francese ed italiana.
Esso nomina, occorrendo, giudici istruttori straordinari.
Il giudice istruttore designa un segretario per ogni singolo caso.
IV. Del procuratore generale della Confederazione
Art. 14
Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale.25
Egli presenta le sue richieste e conclusioni secondo il proprio convincimento.
Art. 15
Il procuratore generale dirige le indagini della polizia giudiziaria. Sostiene l’accusa davanti ai tribunali della Confederazione. Può intervenire davanti ai tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo26.27
Art. 16
Il procuratore generale può farsi rappresentare dai sostituti.28 È autorizzato a farsi rappresentare da incaricati speciali davanti ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni nei procedimenti giusta la legge federale sul diritto penale amministra-
Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa uno o più rappresentanti del procuratore generale; quest’ultimo può incaricarli di sostenere l’accusa nel dibattimento o già nell’istruzione preparatoria.31 La durata delle sue funzioni è di quattro anni.32
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992
Il Consiglio federale può designare, per casi speciali, altri rappresentanti del Ministero pubblico.
Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indipendentemente da istruzioni dell’autorità di nomina. Nella loro attività, anche gli incaricati speciali nonché i rappresentanti di cui ai capoversi 2 e 3 non sono vincolati a istruzioni del procuratore generale.33 V. Della polizia giudiziaria
Art. 1734
La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale e sottostà all’alta vigilanza della Camera d’accusa del Tribunale federale.35
Essa è esercitata: dai ministeri pubblici dei Cantoni; dai funzionari ed impiegati di polizia della Confederazione e dei Cantoni; dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni.
Di regola, la polizia giudiziaria della Confederazione opera di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso dà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo e lo stadio dell’inchiesta lo consentano.36 VI. Della delegazione di giurisdizione
Art. 1837
Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale conformemente all’articolo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale38.
Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale sia delegata all’autorità federale o alle autorità cantonali.
Dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere delegato, in via eccezionale, alle
Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).
autorità cantonali. In questo caso, il procuratore generale sostiene l’accusa dinanzi al tribunale cantonale.
La Camera d’accusa del Tribunale federale decide sulle contestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali sorte nell’applicazione dei capoversi 1-3.
Dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340bis del Codice penale40. In questo caso, egli sostiene l’accusa dinanzi al tribunale cantonale.
Egli può delegare l’istruzione, l’accusa e il giudizio di procedimenti semplici alle autorità cantonali.
L’articolo18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.
Parte seconda: Procedura penale federale
Capo primo Disposizioni generali
I. Dell’attribuzione di competenza
Art. 19 a 2141
Art. 22
La giurisdizione che giudica l’autore principale è pure competente a giudicare i compartecipi al reato.
II. Della sede e della pubblicità dei dibattimenti
Art. 2342
Il presidente della Corte penale federale designa il luogo del dibattimento.
Introdotto dal n. II della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4611).
Abrogati(o) dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione
Art. 2443
I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Confederazione sono pubblici.
Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall’interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.
Le deliberazioni e le votazioni non sono pubbliche.
III. Delle attribuzioni disciplinari e della polizia delle udienze
Art. 25
Chiunque, essendo chiamato a cooperare, non importa in che qualità, ad un procedimento penale federale, viola i suoi doveri legali o tiene un contegno sconveniente, può essere condannato dal tribunale o dal giudice istruttore a una multa disciplinare fino a trecento franchi o all’arresto fino a ventiquattro ore. La pena dell’arresto può essere fatta eseguire immediatamente.
Inoltre, i testimoni ed i periti che, citati, omettono di comparire senza sufficiente giustificazione, possono essere tradotti davanti al giudice; i periti che non adempiono il loro ufficio o non lo adempiono in tempo utile possono essere sostituiti.
Oltre a ciò, i contravventori possono essere condannati a pagare tutte le spese cagionate dalla loro mancanza.
Rimane salva l’azione penale.
Art. 26
Il presidente mantiene la tranquillità e l’ordine durante l’udienza. Può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano alle sue ingiunzioni e, dato il caso, farle immediatamente arrestare fino a ventiquattro ore. Può parimente ordinare di procedere temporaneamente a porte chiuse quando ciò sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell’ordine.
Tanto le parti, i loro rappresentanti e patrocinatori quanto i testimoni e i periti sono posti sotto la salvaguardia del presidente.
Il giudice istruttore ha le stesse attribuzioni che il presidente.
Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).
IV. Dell’assistenza giudiziaria44
Art. 2745
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assistono nell’adempimento dei loro compiti le autorità incaricate di perseguire e di giudicare le cause di diritto penale federale; devono in particolare dare loro le informazioni necessarie e permettere loro di consultare gli atti ufficiali che possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale.
L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri, se:
lo esigono interessi pubblici importanti o interessi manifestamente degni di protezione di una persona interessata, o
vi si oppone il segreto professionale (art. 77).
L’accesso automatizzato diretto a dati personali contenuti in sistemi informatizzati può essere autorizzato soltanto se una specifica base legale lo consente.
Le organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di tali compiti, obbligate a prestare assistenza alla stessa stregua delle autorità.
Sulle contestazioni tra autorità amministrative federali decide il Dipartimento preposto o il Consiglio federale; sulle contestazioni tra Confederazione e Cantoni, la Camera d’accusa del Tribunale federale.
In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352 e seguenti del Codice penale46 e l’articolo18 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria47.
I Cantoni sono tenuti a cooperare gratuitamente all’esercizio della giustizia penale da parte della Confederazione. La cassa del tribunale rimborsa però le spese necessarie per i periti e i testimoni e per l’allestimento delle aule d’udienza o d’istruzione, come pure le spese di mantenimento delle persone detenute in carcere preventivo.
...49
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Originario art. 27
Art. 28
Il Cantone nel quale la Corte penale federale è chiamata a sedere mette a sua disposizione locali adatti. Esso è pure tenuto a preparare le stanze nelle quali il giudice istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.50
Guardie, scorte e carcerieri sono forniti, a richiesta del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale, dall’autorità del Cantone dove si svolge il procedimento federale.
Art. 29
Gli individui arrestati sono rinchiusi nelle carceri giudiziarie cantonali.
Per il trattamento e la sorveglianza di essi, il carceriere deve uniformarsi agli ordini del presidente della giurisdizione federale o del giudice istruttore federale.
IV.bis51 Del trattamento di dati personali
Art. 29bis
I dati personali possono essere trattati soltanto in quanto essi siano necessari ai fini del perseguimento o del giudizio.
I dati personali sono raccolti anche presso la persona interessata o in modo per questa riconoscibile, eccetto che l’istruzione ne sia compromessa o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.
Se dati personali sono raccolti in modo non riconoscibile per la persona interessata, questa deve esserne successivamente informata, eccetto che vi si oppongano interessi rilevanti ai fini del perseguimento penale o ne risulti un dispendio eccessivo di lavoro.
I dati personali possono essere utilizzati nel quadro di un altro procedimento qualora esistano elementi concreti per presumere che essi potrebbero apportare chiarimenti.
I dati personali inesatti sono rettificati immediatamente dagli organi competenti al più tardi alla chiusura delle indagini preliminari o dell’istruzione preparatoria. Le autorità, alle quali sono stati comunicati dati inesatti o contestati, devono essere informate immediatamente della rettifica o della menzione circa la contestazione
Per i dati che non sono più necessari, si applica l’articolo21 della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati.
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione
Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 V. Delle citazioni e dei processi verbali
Art. 30
La citazione è firmata dall’autorità che la emette. Essa indica: la persona citata, designata nel modo più esatto che sia possibile mediante il suo nome, la sua professione ed il suo domicilio; il giorno e l’ora nonché il luogo della comparizione; la qualità in cui la persona citata deve comparire (imputato, testimonio o perito); la data in cui l’atto è stato steso; le conseguenze della mancata comparizione.
Art. 31
Di regola, la citazione è intimata per mezzo della Posta svizzera nella forma prescritta per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere raggiunta dalla Posta svizzera.53
Il latore consegna alla persona citata una copia della citazione e ne attesta l’avvenuta intimazione sul duplicato.
In assenza della persona citata, la citazione è consegnata, in busta chiusa, ad una persona della stessa abitazione.
Queste disposizioni si applicano parimente alle altre notificazioni giudiziarie.
Art. 32
Quando la persona citata non ha domicilio conosciuto in Isvizzera o se per altra ragione la citazione non può essere intimata, questa vien pubblicata nel Foglio federale e, se l’autorità che la emana lo ritiene opportuno, nel Foglio ufficiale cantonale o in altri giornali.
Art. 33
Il processo verbale è steso seduta stante. Esso indica il luogo, il giorno e l’ora dell’operazione, i nomi delle persone che vi hanno preso parte, le richieste delle parti, le decisioni e le ordinanze emanate; contiene anche una relazione dell’operazione e delle formalità legali compiute.
Il processo verbale è firmato dal giudice o funzionario che dirige l’operazione e dal segretario.
Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).
VI. Delle parti e della difesa
Art. 34
Sono parti, a norma della presente legge: l’imputato, il procuratore generale e ogni persona lesa che si costituisca parte civile.
Art. 35
L’imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi un difensore. Il procuratore generale e il giudice lo rendono attento su siffatto diritto all’inizio del primo interrogatorio.54
Il presidente del tribunale può, in via eccezionale, permettere che un imputato sia assistito al dibattimento da due difensori.
Sono ammessi come difensori gli avvocati che esercitano la loro professione in un Cantone ed i professori di diritto delle università svizzere.
In via eccezionale, il tribunale può permettere ad avvocati stranieri di assistere un imputato al dibattimento, ove vi sia reciprocità.
Ove la legge non disponga altrimenti, i diritti dell’imputato possono essere esercitati tanto da lui personalmente quanto dal suo difensore, a condizione che l’imputato non vi si opponga esplicitamente.
Art. 36
Quando un imputato sia incarcerato o non possa difendersi da sè per la sua giovinezza od inesperienza oppure per altre ragioni, il giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, de’ suoi desideri, a meno che l’imputato stesso non ne scelga uno.
È pure designato un difensore d’ufficio all’imputato che per indigenza non è in grado di provvedere alla propria difesa.
La difesa di più imputati può essere affidata ad una sola persona, in quanto ciò sia compatibile con la missione della difesa.
...55
Art. 37
Durante l’istruzione preparatoria, il difensore d’ufficio è nominato dal giudice istruttore; durante la procedura delle indagini, dal procuratore generale.56
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Egli conserva generalmente il proprio incarico per il seguito del procedimento. In via eccezionale, il presidente del tribunale può designare un altro difensore d’ufficio, se ragioni particolari lo giustifichino.
Art. 3857
L’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106) o dal giudice istruttore (art. 121).
I costi dell’indennità al difensore d’ufficio sono a carico della cassa federale.
VII. Dell’interrogatorio dell’imputato
Art. 39
L’imputato è citato in iscritto per l’interrogatorio, sotto comminatoria della comparizione forzata in caso di inobbedienza ad una citazione regolare.
Art. 40
Il giudice stabilisce, nel primo interrogatorio, le generalità e altre circostanze personali dell’imputato e, all’occorrenza, ordina le indagini necessarie.
Il giudice indica all’imputato il fatto che gli è attribuito. Lo invita a spiegarsi sull’imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a completare, chiarire o rettificare l’esposizione e ad eliminare le contraddizioni.
Art. 41
È vietata al giudice ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera o domanda capziosa. Di mezzi siffatti non può particolarmente valersi per indurre l’imputato a fare delle confessioni.
Se l’imputato rifiuta di rispondere, si procede oltre nell’istruzione.
Art. 42
Se l’imputato confessa il fatto, il giudice lo invita a spiegarne minutamente le circostanze ed a dire i suoi moventi.
Art. 43
Il processo verbale deve enunciare le circostanze della causa secondo il racconto dell’imputato, i fatti ammessi da quest’ultimo, quelli che egli contesta e quelli che afferma. Esso deve pure indicare le prove dell’imputato.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Le dichiarazioni dell’imputato vi sono inserite in persona prima. Le interrogazioni non vi sono trascritte se non in quanto possano giovare alla chiarezza del verbale stesso.
VIII. Del carcere preventivo
Art. 44
L’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico e ricorra inoltre una delle condizioni seguenti: 1. se esiste presunzione della sua imminente fuga; la fuga è segnatamente presunta come imminente quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Isvizzera; 2. se determinate circostanze fanno presumere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria.
Art. 45
Sono competenti ad emettere l’ordine di arresto: 1.58 prima dell’istruzione preparatoria, il procuratore generale e le autorità competenti in virtù del diritto cantonale; essi devono conformarsi alle prescrizioni della presente legge; 2. durante l’istruzione preparatoria, il giudice istruttore; 3. nel seguito del procedimento, il tribunale adito o il suo presidente.
Art. 46
L’ordine d’arresto dev’essere dato in iscritto.
Esso designa esattamente l’imputato ed indica il fatto che gli si attribuisce, le disposizioni penali applicabili, nonché il motivo dell’arresto.
Esso viene intimato all’imputato al momento dell’arresto o immediatamente dopo.
Il processo verbale enuncia i fatti sui quali si fonda l’ordine di arresto.
Art. 4759
L’imputato arrestato è tradotto senza indugio dinanzi all’autorità che ha emesso l’ordine di arresto; dev’essere interrogato sui fatti entro le 24 ore dopo l’arresto.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Qualora persistesse un motivo dell’arresto, il procuratore generale ordina senza indugio la comparizione dell’imputato dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale competente per statuire sull’arresto, oppure dinanzi al giudice istruttore federale e presenta domanda di conferma dell’arresto. Se l’ordine di arresto è stato emesso dal giudice istruttore federale, quest’ultimo procede conformemente al capoverso 3.
Dopo la comparizione, l’autorità giudiziaria interroga senza indugio l’imputato. Offre a quest’ultimo l’opportunità di confutare il sospetto nei suoi confronti e i motivi dell’arresto. Se l’imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indigente, l’autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d’ufficio nella procedura di arresto.
L’autorità giudiziaria decide entro 48 ore dalla comparizione circa il proseguimento o la fine del carcere preventivo. Essa comunica per scritto la decisione agli interessati e ne indica sommariamente i motivi, anche se la decisione è già stata notificata verbalmente.
L’imputato arrestato è senza indugio reso attento al diritto di designare un difensore (art. 35 segg.), di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà (art. 52) e, a condizione che non vi si oppongano gli interessi irrinunciabili dell’indagine, di avvertire la famiglia o altre persone di riferimento.
Art. 48
L’arrestato è separato dai detenuti per condanna. È sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo dell’arresto e a mantenere la disciplina nelle carceri.
Ha diritto di farsi somministrare il vitto a proprie spese.
Art. 49
Il giudice provvede a che la carcerazione sia regolarmente eseguita. L’autorità cantonale competente vigila pure a che le norme sulla carcerazione siano osservate.
Art. 50
L’imputato dev’essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno determinato l’arresto. Gli si può far obbligo d’impegnarsi per iscritto di ottemperare a ogni citazione che gli fosse notificata nel luogo da lui designato.
Art. 51
La Camera d’accusa deve essere informata di ogni arresto o di ogni rilascio in libertà ordinato nel corso dell’istruzione preparatoria.
Se intende mantenere oltre14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’articolo 44 numero 2, il giudice istruttore, prima della scadenza di questo termine, deve presentare alla Camera d’accusa la richiesta di proroga dell’arresto.60
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Le presenti disposizioni si applicano anche nella procedura delle indagini per ogni carcere preventivo ordinato esclusivamente a causa di pericolo di collusione (art. 44
n. 2).61
Art. 52
L’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà.
Se il giudice istruttore o il procuratore generale respinge la domanda, l’imputato ha il diritto di reclamo alla Camera di accusa...62.63
Art. 53
L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua pena.
Art. 54
La cauzione consiste nel deposito di danaro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale federale o in una fideiussione.
Il giudice determina l’importo e la natura della cauzione, tenendo conto della gravità dell’imputazione e delle condizioni economiche dell’imputato. La cauzione mediante fideiussione dev’essere approvata dalla Camera d’accusa.
Art. 55
Nonostante la prestata cauzione, l’imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi di fuga, se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è svincolata.
Art. 56
Il fideiussore rimane liberato se ha dato notizia al giudice di un tentativo di fuga dell’imputato in tempo utile per renderne ancora possibile l’arresto.
Art. 57
La cauzione è svincolata se viene a cessare il motivo della carcerazione, se l’istruttoria è chiusa con la dichiarazione di non doversi procedere, se l’imputato è assolto o se si presenta per scontare la pena.
Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1992 (RU 1993 1993; FF 1990 III 1001).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
Art. 58
La cauzione diventa esigibile allorché l’imputato si sottrae al procedimento penale o all’espiazione della condanna a pena privativa della libertà dandosi alla fuga o tenendosi nascosto.
Art. 59
La decisione circa lo svincolo o l’esigibilità della cauzione spetta all’autorità presso cui pende la causa o che ne sia stata investita da ultimo.
Art. 60
La cauzione riscossa è destinata innanzitutto a pagare le spese, poi a risarcire i danni e infine a pagare la multa. L’eccedenza è devoluta alla cassa del Tribunale federale, ma viene restituita immediatamente al condannato se si presenta prima dello spirare del termine di prescrizione.
Art. 61
A richiesta, il giudice ha diritto di concedere all’imputato assente dal paese un salvacondotto. La concessione può essere subordinata a determinate condizioni.
Il salvacondotto cessa d’esser valido allorché l’imputato è condannato ad una pena privativa della libertà o le condizioni della concessione non sono più adempite.
Art. 62
Gli agenti della polizia giudiziaria hanno il diritto di fermare provvisoriamente il presunto colpevole se vi sia pericolo nel ritardo.
Il fermato è condotto senza indugio da un giudice o funzionario competente ad emettere un ordine d’arresto. Questi interroga immediatamente il presunto colpevole e decide se debba essere incarcerato o messo in libertà.
Art. 63
Ha parimente il diritto di fermare un presunto colpevole ogni persona che sia richiesta dagli agenti della polizia giudiziaria di prestar loro aiuto in caso di resistenza. Lo stesso diritto spetta a chi è testimonio d’un crimine o delitto ovvero sopraggiunge immediatamente dopo la sua perpetrazione.
L’autore fermato dev’essere immediatamente consegnato alla polizia.
Art. 64
Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato. Nella pubblicazione si dovrà designare l’imputato nel modo più esatto possibile, e si indicherà pure a chi debba essere condotto.
IX. Del sequestro, delle perquisizioni, della confisca e della sorveglianza 64
Art. 65
Gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a consegnarli a richiesta dell’autorità competente. Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca.65
Trattandosi di fondi, alle stesse condizioni può essere ordinato un blocco del registro fondiario; il blocco è iscritto nel registro fondiario.66
Art. 6667
Alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del 6 ottobre 200068 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Il giudice istruttore e, prima dell’avvio dell’istruzione preliminare, il procuratore generale possono ordinare l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg. CP69. Per le condizioni e la procedura si applica per analogia la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Art. 66bis a 66quater 70
Art. 66quinquies 71
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).
Per. introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).
Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogati dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).
Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).
Art. 67
Se è probabile che in un’abitazione o in altri locali si trovi nascosto l’imputato o che vi si possano rintracciare elementi di prova o tracce del reato, il giudice dispone la perquisizione domiciliare. In caso di necessità, l’imputato può essere sottoposto ad una perquisizione personale.
Il giudice può affidare la perquisizione ad un funzionario della polizia giudiziaria che sia competente secondo il diritto cantonale.
Nei soli casi di pericolo imminente, si potrà procedere ad una perquisizione in tempo di notte.
Art. 68
Alla perquisizione è invitata ad assistere la persona che occupa l’abitazione da perquisire o, in assenza di questa persona, uno de’suoi congiunti o un abitante della casa o un vicino. Vi può inoltre essere chiamato un membro di un’autorità comunale o un funzionario del Comune.
Art. 69
Se si tratta di perquisizione di carte, si deve aver cura che il segreto di carattere privato venga rispettato nella maggior misura possibile e che il segreto professionale contemplato nell’articolo 77 sia salvaguardato.
In particolar modo le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione.
Se possibile, il detentore delle carte deve essere messo in grado di indicarne il contenuto prima della perquisizione. S’egli si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull’ammissibilità di essa spetta alla Camera d’accusa fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.
Art. 70
Gli oggetti sequestrati o custoditi in luogo sicuro devono venire inventariati esattamente. Copia dell’inventario è consegnata agli interessati. Gli oggetti custoditi in luogo sicuro sono contrassegnati da un sigillo ufficiale od in altro modo.
Art. 7172
Prima che sia aperta l’istruzione preparatoria, il procuratore generale o gli agenti della polizia giudiziaria che ne hanno la competenza in virtù della legislazione cantonale possono ordinare un sequestro o una perquisizione.
Art. 7273
Art. 73
Quando le investigazioni sono sospese, la competenza per la confisca di oggetti e valori spetta al procuratore generale. Egli comunica all’interessato la decisione per scritto, con indicazione sommaria dei motivi.74
La decisione di confisca è impugnabile, entro 10 giorni, con ricorso alla Camera di accusa.75 IXbis.76 Della perquisizione, dell’esame medico e delle misure d’identificazione delle persone
Art. 73bis 77
La polizia giudiziaria può perquisire una persona, se:
sono soddisfatte le premesse di un arresto;
vi è il sospetto che la persona ha con sé oggetti che devono essere messi al sicuro;
è indispensabile per l’accertamento dell’identità; o
la persona si trova manifestamente in uno stato che le impedisce di intendere e di volere e la perquisizione è indispensabile alla sua protezione.
La polizia giudiziaria può perquisire una persona al fine di ricercare armi, utensili pericolosi o materiale esplosivo se, date le circostanze, lo esige la sicurezza degli agenti di polizia o dei terzi.
La perquisizione deve essere attuata da una persona dello stesso sesso o da un medico, eccetto che tale misura non possa essere differita.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale, in vigore dal 1° ott. 1979 (RU 1979 1170 1179; FF 1976 I 479, II 1545).
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Il giudice può ordinare l’esame fisico o psichico dell’imputato, ove sia necessario per:
accertare i fatti; o
rilevare la capacità di discernimento, l’idoneità a partecipare a dibattimenti o a sopportare una detenzione, oppure la necessità di prendere un provvedimento.
Nella procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria79, compete al procuratore generale della Confederazione ordinare un esame fisico o psichico.
Una persona non imputata può essere esaminata contro il proprio volere soltanto se si tratta di accertare un fatto rilevante che non può essere chiarito altrimenti.
L’esame dev’essere attuato da un medico o da un’altra persona qualificata. Violazioni dell’integrità fisica possono avvenire soltanto se è escluso qualsiasi rischio di pregiudizio.
In caso di grave indizio di reato, la polizia giudiziaria può ordinare un prelievo di sangue o di urina.
Art. 73quater80 La polizia giudiziaria può sottoporre a misure d’identificazione:
l’imputato, se lo esige l’assunzione delle prove;
altre persone, onde chiarire l’origine di tracce.
X. Dei testimoni e delle vittime81
Art. 74
Di regola, nessuno può sottrarsi all’obbligo di testimoniare.
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC).
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime
Art. 7582
Possono rifiutare di testimoniare:
i parenti e gli affini dell’imputato in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, inoltre il coniuge, anche divorziato, ed il fidanzato dell’imputato, i genitori adottivi ed i figli adottivi;
le persone nei confronti delle quali, secondo l’articolo 27bis del Codice penale83, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare.
Art. 76
Il giudice deve avvertire il testimonio della facoltà di rifiutare di deporre, facendo menzione dell’avvertimento nel processo verbale.
Se il testimonio si è dichiarato nondimeno disposto a deporre, ha facoltà di revocare questa dichiarazione nel corso del suo interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.
Art. 77
Non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.
Art. 78
Nessun funzionario può, senza il consenso dell’autorità da cui dipende, essere interrogato come testimonio intorno ad un segreto d’ufficio o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili a questo proposito le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.
Art. 79
Il testimonio può rifiutare di deporre su domande la cui risposta potrebbe esporre lui stesso od uno dei suoi prossimi congiunti, nel senso dell’articolo75, a procedimento penale o a grave disonore. Il giudice deve astenersi dal porre scientemente domande siffatte.
Art. 80
Di regola, i testimoni sono citati mediante un atto scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente l’adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118 120; FF 1999 6784).
Art. 81
Ciascun testimonio dev’essere sentito fuori della presenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l’imputato.
Art. 82
Il giudice avverte il testimonio dell’obbligo di dire la verità in tutta coscienza e di nulla dissimulare; gli rammenta le conseguenze del rifiuto di testimoniare e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza; lo avverte inoltre che può essere costretto a confermare la sua dichiarazione con giuramento o affermazione solenne.
Art. 83
Ove il giudice constati che una delle norme degli articoli 76 o 82 non è stata ottemperata, egli deve riparare l’omissione e domandare al testimonio se vuol rifiutare o modificare la sua deposizione. Se non è possibile riparare l’omissione o se il testimonio rifiuta o modifica la sua deposizione, la testimonianza primitiva dev’essere considerata come nulla.
Deve pure essere considerata come nulla la deposizione richiesta al testimonio in violazione dell’articolo 77.
Art. 84
Il giudice stabilisce le generalità e altre circostanze personali del testimonio e determina particolarmente i suoi vincoli coll’imputato e colla parte lesa, in quanto possano influire sulla sua credibilità.
Egli deve constatare se esistono circostanze che danno al testimonio il diritto di rifiutare la sua deposizione.
Egli non ha il diritto di domandare al testimonio se sia già stato condannato. Se si afferma che in un caso determinato sia stata pronunciata una pena non radiata dal casellario giudiziario, il giudice può interrogare a questo proposito il testimonio, ove lo reputi indispensabile per valutare la sua credibilità.
Art. 85
Il testimonio deve fare oralmente un’esposizione continuata distinguendo esattamente ciò ch’egli sa per averlo constatato personalmente e ciò che egli ha udito da terzi.
Se la sua deposizione è incompleta, oscura o contraddittoria, il giudice pone domande particolari.
Il giudice non deve fare le sue interrogazioni in modo da influire sulle risposte del testimonio. Gli è proibito di formulare domande capziose.
Le deposizioni vengono inserite nel processo verbale nel loro tenore essenziale.
Art. 86
Il tribunale, d’ufficio o a domanda di parte, può costringere il testimonio a confermare la sua deposizione con giuramento o, se lo chiede, con affermazione solenne.
Per il giuramento la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Giuro d’aver detto in tutta coscienza la pura verità e di non aver nulla dissimulato».84
Dopo di ciò il testimonio alzando la mano destra pronuncia le parole: «Lo giuro, così come è vero che desidero che Dio mi sia propizio».85
Per l’affermazione solenne la formula che il presidente legge al testimonio è la seguente: «Consapevole del mio dovere di dire la verità, affermo che la mia deposizione è sincera e senza reticenze».
Dopo di ciò il testimonio tende la mano destra al giudice e pronuncia le parole: «Lo affermo». Il giuramento e l’affermazione solenne non possono essere imposti: 1. alle persone che sono autorizzate a rifiutare di deporre; 2. alle persone che non hanno compiuto gli anni diciotto; 3. alle persone incapaci di discernimento, nonché a quelle la cui percezione sensitiva o la cui memoria sia molto debole; 4. alle persone che sono state private dei loro diritti politici da una sentenza penale.
Art. 87
Di regola, i testimoni non sono obbligati a confermare con giuramento o affermazione solenne la loro deposizione se non al dibattimento. Possono essere costretti a farlo in precedenza quando sia presumibile che tornerà impossibile o particolarmente difficile procedere al loro interrogatorio durante il dibattimento.
Art. 88
Il giudice può far arrestare fino a ventiquattro ore il testimonio che senza motivo legale rifiuta di deporre ovvero di confermare con giuramento o con affermazione solenne la sua deposizione. L’arresto cessa tosto che lo scopo ne sia conseguito.
Se il testimonio persiste senza motivo legale nel suo rifiuto di deporre ovvero di confermare con giuramento o affermazione solenne la sua deposizione, il giudice lo punisce con una multa disciplinare fino a trecento franchi o con l’arresto fino a dieci giorni. Il testimonio deve pagare le spese cagionate dal suo rifiuto.
Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.
Nei testi tedesco e francese i cpv. 2 e 3 costituiscono un solo capoverso.
Art. 88bis 86
La protezione e i diritti della vittima sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da5 a 7,8 capoverso 2 e 10 della legge federale del 4 ottobre 199187 concernente l’aiuto alle vittime di reati.
Il procuratore generale può interrogare i testimoni prima dell’apertura dell’istruzione preparatoria.
Gli articoli 74-88bis si applicano per analogia.
XI. Delle ispezioni oculari e delle perizie
Art. 89
Il giudice ordina un’ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.
Quando vi sia probabilità di trovare tracce del reato nel luogo dove è stato commesso, il giudice procede senz’indugio all’ispezione oculare.
L’ispezione dev’essere fatta, possibilmente, in presenza dell’imputato, del difensore, del procuratore generale e della parte lesa.
Art. 90
Il processo verbale dell’ispezione oculare deve dare un’idea quanto più possibile esatta dell’oggetto ispezionato.
Occorrendo, il processo verbale sarà corredato di disegni, piani e fotografie.
Art. 91
Ogni qualvolta l’opera di periti possa contribuire a far luce sulle circostanze della causa, il giudice ordina una perizia.
Si assumeranno dei periti, quando esistano dubbi sulla responsabilità dell’imputato. Questi può, su parere d’un medico, essere mandato in osservazione in un manicomio.
Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).
Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308
Art. 92
Il giudice nomina uno o più periti e comunica il loro nome alle parti.
Di regola, nessuno è tenuto ad accettare l’ufficio di perito. In via eccezionale, quando le circostanze lo esigano, il giudice può rendere obbligatorio l’ufficio di perito.
Art. 93
I periti promettono di prestare la loro opera secondo scienza e coscienza.
Art. 94
Il giudice designa l’oggetto della perizia.
Egli può permettere ai periti di esaminare gli atti e autorizzarli, per chiarire le circostanze della causa, a rivolgere domande, sotto la sua direzione, ai testimoni ed all’imputato.
Art. 95
Se è possibile, i periti fanno mettere immediatamente a verbale le loro constatazioni. Di regola, danno il loro parere per iscritto.
Art. 96
Tanto il giudice quanto le parti hanno il diritto di domandare schiarimenti ai periti.
Il giudice può, specialmente quando i periti non sono concordi nelle loro constatazioni o nelle loro conclusioni o se le loro constatazioni o le loro relazioni sono incomplete, ordinare, d’ufficio o a richiesta di parte, nuove indagini o una nuova perizia da eseguirsi dai medesimi periti o da altri.
XII. Della lingua da usarsi nel dibattimento
Art. 9789
Il dibattimento davanti alla Corte penale federale si svolge nella lingua dell’imputato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi dubbi decide il presidente.
Davanti alla Corte penale federale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in una delle tre lingue ufficiali.
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Art. 98
Di regola, quando persone che non conoscono la lingua nella quale si svolge il dibattimento debbano partecipare ad un’operazione della procedura, si ricorrerà ad un interprete. Le dichiarazioni o deposizioni importanti sono inserite nel processo verbale anche nella lingua in cui sono state fatte.
Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.
XIII. Dell’esclusione e della ricusa, dei termini e della restituzione
Art. 99
L’esclusione e la ricusa di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge federale del 22 marzo 189390 sull’organizzazione giudiziaria federale.
Le disposizioni sull’esclusione e sulla ricusa si applicano anche ai periti ed agli interpreti.
Capo secondo: Procedura I. Delle indagini preliminari della polizia giudiziaria
Art. 100
Chiunque può denunciare i reati perseguibili d’ufficio in virtù della legislazione federale.
Le denunzie devono essere presentate per iscritto od oralmente al Ministero pubblico della Confederazione o a un agente della polizia giudiziaria. Ne deve essere steso processo verbale.
Se non vi è motivo per l’apertura di una procedura delle indagini, il procuratore generale decide di non dare seguito alla denunzia.91
Ne devono essere informati la persona denunciata, se è nota, e il denunciante.92
La decisione è notificata alla vittima ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199193 concernente l’aiuto alle vittime di reati. La vittima può impugnare la decisione, entro dieci giorni, con ricorso alla Camera d’accusa del Tribunale federale.94
[RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod.20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169]. Ora: sono retti dall’OG (RS 173.110).
Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308
Art. 10195
In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina per scritto l’apertura della procedura delle indagini.
Il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili.
Se il reato è punibile soltanto a querela di parte, dev’esserne attesa la presentazione; sono fatti salvi i provvedimenti conservativi urgenti.
Art. 101bis 96
La polizia giudiziaria può richiedere informazioni orali o scritte o interrogare persone tenute a dare informazioni. Chi ha il diritto di rifiutare la testimonianza deve prima essere avvertito della facoltà di non deporre.
Art. 10297
L’imputato e la parte lesa possono chiedere al procuratore generale di procedere ad atti d’indagini.
Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli18 capoversi 1 e 2 e 18bis capoverso 2.
Art. 102bis 98
Ogni persona può chiedere al Ministero pubblico della Confederazione quali dati che la concernono sono trattati dalla polizia giudiziaria.
Il procuratore generale della Confederazione può rifiutare l’informazione se:
questa potrebbe compromettere le indagini;
lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione; o
lo esigono interessi preponderanti di un terzo.
Ogni persona interessata può esigere che la polizia giudiziaria rettifichi dati inesatti99.
La prova dell’esattezza dei dati dev’essere fornita dalla polizia giudiziaria. Se non può essere provata né l’esattezza né l’inesattezza, ne vien fatta menzione negli atti.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
Testo rettificato dalla commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC).
Art. 102ter 100
Se il procuratore generale della Confederazione respinge una domanda d’informazione, rettifica o distruzione, il richiedente può impugnare entro dieci giorni la decisione con ricorso alla Camera d’accusa del Tribunale federale.
Art. 102quater 101
Prima che sia aperta l’istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicati alle autorità e agli organi seguenti:
al Consiglio federale;
agli organi di polizia giudiziaria, alle autorità giudiziarie nonché ad altre autorità amministrative federali e cantonali incaricate di compiti di polizia102, se essi hanno bisogno dei dati per un procedimento;
agli organi preposti alla protezione dello Stato e alla sicurezza militare;
agli organi di polizia giudiziaria e ad altri organi amministrativi incaricati di compiti di polizia degli Stati esteri, nell’ambito dell’articolo 19 della legge federale del 19 giugno 1992103 sulla protezione dei dati;
all’Incaricato federale della protezione dei dati;
all’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui i dati siano necessari allo svolgimento dei suoi compiti nell’ambito delle leggi federali sull’assistenza giudiziaria in materia penale o nella misura in cui i dati devono essere registrati nel sistema di ricerche automatizzato RIPOL;
al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se deve rilasciare l’autorizzazione necessaria per il perseguimento penale di un funzionario, come pure all’autorità preposta al funzionario, che deve prendere posizione in merito all’autorizzazione.
La comunicazione può essere rifiutata, limitata o vincolata ad oneri come in caso di assistenza giudiziaria (art. 27 cpv. 2 e 3).
Dati possono essere comunicati ad altre autorità o a persone private al fine di prevenire un pericolo imminente.
Sono salve le disposizioni in materia d’assistenza giudiziaria contenute in altre leggi in senso formale giusta l’articolo 3 lettera k della legge federale del 19 giugno 1992104 sulla protezione dei dati.
100 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 101 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 102 Testo rettificato dalla commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC).
Art. 103
Le operazioni della polizia giudiziaria, particolarmente gli arresti e le perquisizioni, sono soggette alle disposizioni della presente legge, anche quando esse siano eseguite dalla polizia cantonale.
Il diritto dell’imputato arrestato di conferire col proprio difensore e il diritto di partecipare all’assunzione di prove sono retti dai principi applicabili all’istruzione preparatoria (art. 116-118).105
Art. 104
Il procuratore generale dirige le indagini preliminari.
Gli agenti della polizia giudiziaria gli fanno immediatamente rapporto, in via di servizio, intorno alle loro indagini e prendono le sue istruzioni.
Art. 105
Se si tratta di reati politici, la risoluzione per promuovere l’azione giudiziaria spetta al Consiglio federale. Fino a questa risoluzione, il procuratore generale prende, in unione cogli agenti della polizia giudiziaria, le misure provvisionali necessarie.
Art. 105bis 106
Gli atti della polizia giudiziaria possono essere impugnati con ricorso al procuratore generale.
Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Camera d’accusa secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214- 219.107
... 108
Art. 106
Se non vi sono ragioni per aprire l’istruzione preparatoria, il procuratore generale sospende le indagini. L’imputato deve essere informato della sospensione. Si può rinunciare alla notifica soltanto se:
il perseguimento penale o altri importanti interessi pubblici lo esigano, o
terze persone siano altrimenti esposte a grave pericolo.109 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 106 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993
Notifica parimenti questa sospensione alla vittima di un reato secondo l’articolo
della legge federale del 4 ottobre 1991110 concernente l’aiuto alle vittime di reati. Contro la sospensione delle indagini la vittima può ricorrere entro dieci giorni alla Camera d’accusa del Tribunale federale.111
Le spese straordinarie cagionate dalle dette indagini vanno a carico della cassa federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide le contestazioni.
Art. 107112
Se la causa compete alla giurisdizione cantonale o se il procuratore generale deferisce alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di un caso di competenza della Corte penale federale, il procuratore generale trasmette gli atti all’autorità cantonale competente.
Art. 107bis 113
Al termine della procedura federale o cantonale, il Ministero pubblico della Confederazione distrugge o archivia gli atti, nella misura in cui non debbano essere consegnati all’Archivio federale.
Il Ministero pubblico della Confederazione può utilizzare gli atti archiviati presso i suoi servizi o nell’Archivio federale per un’altra procedura e per scopi impersonali qualora esistano elementi concreti per presumere che tali atti potrebbero apportare chiarimenti.
Il Consiglio federale regola le modalità.
II. Dell’istruzione preparatoria
Art. 108
Il procuratore generale ordina al giudice istruttore di aprire l’istruzione preparatoria. Nella sua richiesta egli designa la persona dell’imputato e il reato di cui la s’incolpa. Comunica al giudice istruttore gli atti delle indagini preliminari e gli elementi di prova.
Il procuratore generale può ordinare che l’istruzione sia aperta anche contro uno sconosciuto.
111 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 113 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1993
Art. 109
Se il giudice istruttore decide di aprire l’istruzione preparatoria, ne dà avviso alla Camera d’accusa.
Art. 110
Se il giudice istruttore dubita dell’ammissibilità di un’istruzione preparatoria, egli provoca una decisione della Camera d’accusa. Questa decide dopo aver udito il procuratore generale.
Se si tratta di reati politici, la risoluzione del Consiglio federale ha effetto obbligatorio per il giudice istruttore.
Art. 111
Il giudice istruttore può, d’ufficio o a richiesta del procuratore generale, estendere l’istruzione preparatoria ad altri fatti e ad altre persone. Deve far indicare negli atti i motivi di questa estensione e portarli a conoscenza del procuratore generale e della Camera d’accusa.
Art. 112
Se l’imputato non può essere raggiunto dal giudice istruttore, questi ha il diritto, col consenso del procuratore generale, di sospendere provvisoriamente l’istruzione preparatoria. In caso di divergenza di opinioni, decide la Camera d’accusa.
Art. 113
Il giudice istruttore prosegue le sue indagini quanto occorra al procuratore generale per decidere se debba mettere l’imputato in istato d’accusa o sospendere l’istruzione.
Egli raccoglie i mezzi di prova per il dibattimento.
Art. 114
Il processo verbale deve essere letto alle persone che hanno partecipato all’operazione. Esse lo sottoscrivono dopo avervi apportate le rettifiche e le aggiunte che loro fossero suggerite dalla lettura.
Se questa lettura fa nascere dubbi sull’esattezza del processo verbale, si deve procedere ad una nuova audizione.
Se qualcuno ricusa di sottoscriversi, ne vien fatta menzione nel verbale con indicazione del motivo.
Art. 115
L’imputato, la parte lesa ed il procuratore generale possono chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti d’istruzione.114 Lo stesso diritto spetta alla parte lesa nella misura necessaria per la tutela delle sue ragioni civili.
Il giudice istruttore decide sulle richieste delle parti.
Art. 116
Il procuratore generale ha il diritto di esaminare gli atti. Quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere l’esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza.
Art. 117
L’imputato detenuto è autorizzato a conferire a voce e per iscritto col proprio difensore. Il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o far cessare per un tempo determinato queste comunicazioni quando l’interesse dell’istruzione lo esiga.
Art. 118
Il giudice istruttore può, nella misura compatibile col buon andamento dell’istruzione, permettere al procuratore generale, al difensore e alla parte lesa di assistere all’interrogatorio dell’imputato. Alle stesse condizioni può permettere alle parti di esser presenti all’assunzione di prove.
Art. 119
Quando il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria, fissa alle parti un termine entro il quale possono chiedere un completamento d’istruzione. Su queste richieste, decide egli stesso.
Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l’imputato, occorrendo, sotto sorveglianza.
Decise tutte le richieste, il giudice istruttore chiede l’istruzione preparatoria dandone avviso alla Camera d’accusa e trasmettendo al procuratore generale gli atti accompagnati dal suo rapporto finale.
Art. 120115
Il procuratore generale può, nel corso dell’istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento. Egli deve motivare brevemente questa decisione e comunicarla al giudice istruttore. Quest’ultimo sospende allora l’istruzione riferendosi alla decisione motivata del procuratore generale e ne informa la Camera 114 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime 115 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime d’accusa, il procuratore generale, l’imputato, la parte lesa nonché la vittima di un reato secondo l’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991116 concernente l’aiuto alle vittime di reati.
Contro la sospensione dell’istruzione la parte lesa può ricorrere entro dieci giorni alla Camera d’accusa del Tribunale federale. Anche la vittima può presentare ricorso, indipendentemente dal fatto che faccia valere pretese civili.
In caso di sospensione dell’istruzione preparatoria, il giudice istruttore è competente in merito alla confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli comunica per scritto la decisione all’interessato e ne indica sommariamente i motivi.117
La decisione di confisca può essere impugnata, entro dieci giorni, con ricorso alla Camera d’accusa.118
Art. 121
La cassa federale sopporta le spese dell’istruzione sospesa. Il giudice istruttore può metterle totalmente o parzialmente a carico dell’imputato, s’egli abbia determinato per sua colpa l’apertura dell’istruzione o se abbia con raggiri intralciato notevolmente il procedimento.
Art. 122
All’imputato che è messo al beneficio della dichiarazione di non doversi procedere è assegnata, se ne fa domanda, un’indennità per pregiudizio risultante dal carcere preventivo o da altri atti dell’istruzione. L’indennità può essere negata qualora l’imputato abbia provocato o intralciato le operazioni dell’istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza.
Se il procedimento è stato provocato da dolo o da grave negligenza del denunziante o della parte lesa, questi possono essere condannati a rimborsare, in tutto o in parte, l’indennità alla Confederazione.
Il giudice istruttore sottopone gli atti, insieme con la sua proposta, alla Camera d’accusa, la quale decide. E’ dato modo al procuratore generale ed alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.
Queste disposizioni si applicano altresì alla procedura per le indagini preliminari.
Art. 123
Se si scoprono nuove prove o nuovi fatti che rendono verosimile la colpevolezza dell’imputato, il procuratore generale può ordinare la riapertura dell’istruzione.
117 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308 118 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3308
Art. 124
Il procuratore generale deve prendere in custodia gli atti dell’istruzione sospesa. Questi atti non possono essere esaminati se non allo scopo di salvaguardare un legittimo interesse. Se il procuratore generale ne rifiuta l’esame, la Camera d’accusa decide.
III. Della messa in istato d’accusa
Art. 125
Se vi sono indizi sufficienti di reità a carico dell’imputato, il procuratore generale emette l’atto d’accusa.
Art. 126
L’atto d’accusa deve indicare: 1. l’accusato; 2. il reato imputatogli, co’ suoi elementi di fatto e di diritto; 3. le disposizioni applicabili della legge penale; 4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento; 5. la giurisdizione competente.
Art. 127
Il procuratore generale trasmette alla Camera d’accusa l’atto di accusa accompagnato dall’incartamento e da un rapporto esplicativo. Notifica l’atto d’accusa e il rapporto in copia ad ogni accusato e al suo difensore.
L’accusato ed il suo difensore hanno il diritto di prendere conoscenza degli atti completi; l’accusato, occorrendo, sotto sorveglianza.
L’accusato può presentare, entro dieci giorni, un memoriale a propria difesa alla Camera d’accusa. Il procuratore generale, nell’intimargli l’atto d’accusa, avverte l’accusato di questo diritto. Il presidente della Camera d’accusa può prorogare questo termine.
Art. 128
La Camera d’accusa esamina se i risultati dell’istruzione preparatoria giustificano che si metta in istato di accusa l’imputato e se la giurisdizione designata nell’atto d’accusa è competente.
Art. 129
Se è necessario chiarire meglio le circostanze della causa, la Camera d’accusa ordina un completamento d’istruzione. A questo uopo essa rinvia gli atti al giudice istruttore.
Se questo completamento viene a modificare nella loro essenza le risultanze, il procuratore generale ha il diritto di ritirare l’accusa o di presentare un nuovo atto d’accusa.
Art. 130
Se la Camera d’accusa valuta la natura giuridica del caso altrimenti che l’atto d’accusa, il suo presidente ne informa le parti e dà loro modo di presentare un memoriale a questo riguardo.
Se essa ordina in seguito di modificare l’accusa, il procuratore generale presenta un nuovo atto d’accusa.
Art. 131
Se la Camera d’accusa ritiene che non sia il caso di dar corso all’accusa, desiste dal procedimento con un decreto motivato. Essa decide se sia dovuta un’indennità all’accusato.
La Camera d’accusa deferisce, se ne è il caso, la causa all’autorità cantonale competente a promuovere un’azione penale.
Art. 132
Se la Camera d’accusa dà corso all’accusa, essa trasmette gli atti alla giurisdizione competente.119
Il decreto di rinvio non è motivato.
Art. 133
Il decreto della Camera d’accusa che dà corso o si oppone all’accusa vien comunicato al procuratore generale, all’accusato e alla parte lesa.
Art. 134
Se nuove prove o nuovi fatti rendono verosimile la colpevolezza dell’accusato, la Camera d’accusa può, a richiesta del procuratore generale, chiedere la riapertura dell’istruzione.
119 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110).
IV. 120 Della preparazione del dibattimento ...
Art. 135121
Dopo il deposito dell’atto d’accusa, la Corte penale federale designa il suo presidente.
Art. 136122
Se l’accusato non ha ancora un difensore, il presidente lo avverte che ha il diritto di provvederselo e gli designa, se è il caso, un difensore d’ufficio.
Art. 137
Il presidente fissa all’accusato e alla parte lesa un termine per indicare i mezzi di prova. Sì l’uno che l’altra sono tenuti a precisare nei loro memoriali i fatti che suffragano di prove. ...123
Il presidente porta a conoscenza del procuratore generale i memoriali presentati dalle altre parti e gli fissa un termine per completare l’esposizione delle prove indicate nell’atto d’accusa.
Le parti hanno il diritto di esaminare gli atti; l’accusato, occorrendo, sotto sorveglianza. Il presidente prende le disposizioni necessarie.
Art. 138
Il presidente può ordinare d’ufficio la citazione di testimoni o di periti o l’assunzione di altre prove in vista del dibattimento.
Egli può rifiutare di citare testimoni o periti ovvero respingere altri mezzi di prova, se non li ritiene pertinenti. Le parti hanno, in questo caso, il diritto di rinnovare le loro richieste alla Corte.
Il presidente comunica alle parti la sua ordinanza circa le prove.
Art. 139
Se si prevede che una prova non potrà essere prodotta al dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimonio, o se è indicato di far eseguire prima del processo un’ispezione dall’autorità giudiziaria, il presidente o la Corte può ordinare che questa prova sia raccolta prima del dibattimento dalla Corte o per mezzo di uno o più 120 Nuovo testo. giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle 121 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 122 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 123 Ultimo per. abrogato dal n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 312.5).
giudici delegati o incaricati. È data facoltà, se possibile, alle parti di assistere all’operazione. Se non vi assistono, deve essere loro comunicato il processo verbale prima del dibattimento.
Art. 140
Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale federale.124
Egli stabilisce il luogo, il giorno e l’ora d’apertura del dibattimento.
Emette le citazioni; di regola, queste sono notificate al più tardi sette giorni prima del dibattimento.
L’accusato a piede libero è citato sotto comminatoria d’essere tradotto con la forza pubblica se rimane assente senza una giustificazione sufficiente.
Art. 141125
La Corte penale federale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, istituire dibattimenti distinti per singoli accusati.
...126
Art. 142 a 145
V. Del dibattimento127
Art. 146
Il presidente dirige il dibattimento e prende le disposizioni che non sono riservate alla Corte.
Il presidente e la Corte devono far emergere con tutti i mezzi legali la verità.
Art. 147
I giudici devono assistere al dibattimento per tutta la sua durata. L’accusato non può assentarsi dall’udienza se non col permesso o per ordine del presidente.
La Corte può, in via eccezionale, dispensare l’accusato dall’obbligo di comparire e permettergli di farsi rappresentare da un difensore.
124 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 125 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 127 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Art. 148
Il dibattimento avviene anche in assenza dell’accusato. Il difensore deve esservi nondimeno ammesso.
Se la Corte reputa necessaria la comparsa personale dell’accusato, rinvia il dibattimento. Essa raccoglie nondimeno le prove la cui produzione non consenta dilazione.
Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiedere per iscritto alla Corte penale federale, entro il termine di dieci giorni a contare da quello in cui ha avuto notizia della sentenza, che questa sia revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento.
La richiesta non sospende l’esecuzione della sentenza che se la Corte o il suo presidente lo ordini.
Art. 149
Se il difensore non si presenta al dibattimento, questo viene dalla Corte rimandato. È riservato l’articolo 25.
Art. 150
Il dibattimento ha luogo senza interruzioni. Il presidente può peraltro ordinare delle brevi sospensioni.
Art. 151
Aperto il dibattimento, il presidente invita l’accusato a dichiarare le sue generalità: nome, età, professione, domicilio e luogo d’origine.
Art. 152
Dopo l’appello dei testimoni e dei periti, il presidente invita i testimoni a ritirarsi nella sala loro riservata, vietando loro di intrattenersi sulla causa.
I periti assistono al dibattimento.
Fatto l’appello, il presidente può licenziare testimoni o periti per un tempo determinato.
Art. 153
Fatto l’appello dei testimoni, il presidente fa leggere l’atto d’accusa dal cancelliere.
Art. 154
Ciò fatto, il presidente chiede alle parti se desiderano proporre eccezioni circa la competenza o la composizione della Corte ovvero altre questioni pregiudiziali.
Resta riservato il diritto delle parti di proporre, sino alle fine del dibattimento, l’eccezione della cosa giudicata e quella di prescrizione, nonché gli incidenti per vizi di procedura che risultassero soltanto nel corso successivo del dibattimento stesso.
Art. 155
Risolte le questioni pregiudiziali, il presidente invita l’accusato a spiegarsi sui capi d’accusa.
Se l’accusato contraddice le sue dichiarazioni precedenti, queste possono essergli contrapposte.
Se l’accusato non compare, può essere data lettura delle sue dichiarazioni anteriori.
Art. 156
Se l’accusato confessa in modo fededegno il reato imputatogli nell’atto di accusa, la Corte può, col consenso del procuratore generale e dell’accusato, rinunciare interamente o in parte all’assunzione delle prove.
Art. 157
Se è necessaria l’assunzione di prove, il presidente avverte anzitutto le parti ch’esse hanno diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova indicati prima del dibattimento.
Questo diritto può essere esercitato fino all’esaurimento della procedura probatoria. La Corte vigila tuttavia a che il dibattimento non sia prolungato senza necessità.
La Corte può, sino alla fine del dibattimento, ordinare d’ufficio l’assunzione di altre prove.
Art. 158
Il presidente stabilisce l’ordine nel quale le prove devono essere assunte. Egli interroga i testimoni ed i periti.
Di regola, i testimoni citati a richiesta dell’accusato o del difensore sono interrogati da ultimo.
Art. 159
I giudici, il procuratore generale, la parte lesa, il difensore e l’accusato possono, per mezzo del presidente, fare ai testimoni e ai periti domande atte a chiarire circostanze della causa. Il presidente può accordare la facoltà di rivolgere direttamente queste domande. Nella stessa guisa, possono essere poste domande all’imputato.
La Corte decide le contestazioni circa l’ammissibilità di una domanda.
Art. 160
Se un testimonio non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, o se si mette in contraddizione con la precedente deposizione, può essergli letto il corrispondente brano della sua deposizione.
Art. 161
I periti esprimono oralmente il loro parere. Possono consultare le loro relazioni.
La Corte può far allontanare l’accusato dalla sala d’udienza, quando sia da temere che dando in presenza di lui un parere sul suo stato fisico o mentale, gliene possa derivare pregiudizio nella salute.
Art. 162
La Corte decide se e in quale misura le testimonianze e le perizie debbano essere inserite nel processo verbale.
Art. 163
Il presidente non può congedare i testimoni e i periti prima della chiusura del dibattimento, senza il consenso delle parti.
Art. 164
Sarà data lettura dei documenti e dei processi verbali relativi alle ispezioni oculari.
Se un testimonio, un perito od un accusato è morto o se, per una ragione perentoria, non gli è possibile comparire nel dibattimento, può essere data lettura delle sue dichiarazioni.
Art. 165
Se, durante il dibattimento, il procuratore generale emette un nuovo atto d’accusa motivato da un altro reato dell’accusato, la Corte penale può, col consenso di questo, giudicare nello stesso tempo il nuovo reato, purché essa ne sia competente.
Art. 166
Se il procuratore generale si convince nel corso del dibattimento che il fatto costituisce un altro reato o che è punibile con una pena maggiore di quanto avesse ammesso, egli può rettificare l’accusa. La Corte sente a questo proposito le parti. Essa aggiorna, d’ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all’accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.
Art. 167
Esaurita l’assunzione delle prove, il procuratore generale motiva le proprie conclusioni circa la colpevolezza e la pena.
Ha, in seguito, la parola la parte civile. Il procuratore generale è autorizzato, col consenso di essa, a rappresentarla.
Successivamente prende la parola la difesa.
Ogni parte ha diritto alla replica. Se per diversi accusati si presentano più difensori, il presidente può dar loro la parola una seconda volta, anche se il procuratore generale rinunzia alla replica.
L’accusato ha per ultimo la parola.
Art. 168
Se non è il caso di altri provvedimenti, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e ordina di procedere immediatamente alla deliberazione della sentenza.
La Corte pronuncia o l’assoluzione o la condanna dell’accusato. Se, per ragioni di procedura, l’accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.
La sentenza deve essere pronunciata a maggioranza.
Art. 169
La Corte non si pronuncia che sul fatto indicato nell’accusa.
Non deve tener conto che delle risultanze del dibattimento.
Sull’attendibilità e sul valore delle prove raccolte, la Corte decide secondo il suo libero convincimento.
Art. 170
Se la Corte reputa che il fatto costituisce un altro reato o è punibile con una pena maggiore di quella prevista dall’accusa, il presidente ne informa l’accusato avvertendolo che può difendersi da questa imputazione. La Corte aggiorna, d’ufficio o a richiesta, il dibattimento, se reputa che all’accusa o alla difesa sia necessaria una più ampia preparazione.
Art. 171
La Corte deduce dalla pena privativa della libertà il carcere preventivo sofferto, in quanto esso o il suo prolungamento non sia stato determinato dal contegno del condannato dopo il reato. In caso di condanna alla sola multa, essa può tener conto in equa misura della durata del carcere preventivo.
È considerata come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell’istruttoria o per ragioni di sicurezza.
Art. 172
Le spese processuali vanno, di regola, a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte.
La Corte decide se e in quale misura più condannati rispondano solidalmente delle spese.
In caso di sospensione del procedimento secondo l’articolo 168, la Confederazione assume, di regola, le spese a proprio carico.
Art. 173
L’accusato assolto può essere condannato a pagare le spese causate dalla sua mancata comparsa ad un atto di procedura.
La Corte lo può anche condannare a pagare interamente o in parte delle spese, s’egli abbia determinato per sua colpa l’apertura dell’istruzione o se abbia con raggiri intralciato notevolmente il procedimento.
Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso di sospensione del procedimento, nel senso dell’articolo 168.
Art. 174
Se la Corte respinge le pretese della parte civile, essa la può condannare a pagare le spese di procedura che sono state causate dall’esame delle pretese stesse.
Art. 175
Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l’accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a quest’ultima interamente o in parte le proprie spese.
Se le pretese della parte civile sono respinte, questa deve, a richiesta dell’accusato, rimborsare una parte adeguata delle spese delle parti.
...128
Art. 176
In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell’articolo 122 capoverso 1, sull’assegnazione di un’indennità all’accusato assolto.
Art. 177
Se il procedimento è stato provocato con dolo o per negligenza grave del denunciante, la Corte può condannarlo a rimborsare alla Confederazione, in tutto od in parte, le spese processuali e le indennità. Essa lo invita in precedenza, se è possibile, a far valere le sue ragioni.
Art. 178
Il presidente pronuncia la sentenza in udienza pubblica, dà lettura del dispositivo, comunica la parte essenziale dei considerandi e avverte le parti del diritto di ricorrere in cassazione entro dieci giorni dall’intimazione della sentenza. Il ricorso va presentato al presidente della Corte di cassazione.
Art. 179
La sentenza deve indicare:
1. il luogo e la data dei dibattimenti; 2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell’imputato e del suo difensore, della parte civile e del suo patrocinatore o rappresentante; 3. il reato specificato nell’atto di accusa; 4. le conclusioni delle parti.
La sentenza deve enunciare:
1. in caso di condanna:
i fatti ritenuti provati;
in quali di questi fatti sono stati ravvisati del reato;
le circostanze che determinano la misura della pena;
le disposizioni della legge che sono state applicate;
il dispositivo; 2. in caso di assoluzione:
la constatazione che il fatto imputato all’accusato non risulta provato o non è punibile;
il dispositivo; 3. in caso di sospensione:
le circostanze che motivano la sospensione;
il dispositivo.
La sentenza deve contenere, in tutti e tre i casi, una decisione motivata concernente le spese e le conclusioni della parte civile.
Art. 180
La redazione della sentenza con i considerandi deve essere compiuta, di regola, entro i dieci giorni da quando fu pronunciata.
Una copia deve essere mandata, esente da spese, a ciascuna delle parti.
Ove la sentenza non possa essere intimata nè all’accusato nè al suo difensore, ne sarà pubblicato il dispositivo nel Foglio federale.
Art. 181
Il processo verbale del dibattimento indica il luogo e la data di esso, i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell’accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell’atto d’accusa. Riferisce lo svolgimento del dibattimento e constata l’osservanza delle formalità prescritte. Riproduce le istanze e le conclusioni delle parti e le decisioni prese a questo proposito, nonché il dispositivo della sentenza.
In via eccezionale, il presidente può ordinare altre inserzioni nel processo verbale.
VI. ...129
Art. 182 a 209
VII. Delle pretese di diritto civile
Art. 210130
Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dai tribunali penali federali nella misura in cui l’imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato.
Il tribunale penale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
Art. 211
L’azione civile deve essere prodotta al più tardi all’apertura del dibattimento.
Art. 212
La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso per cassazione importa la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.
Se la causa penale è ripresa, l’azione civile può essere riproposta.
130 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime
Art. 213131
Il giudice istruttore ed il presidente della giurisdizione federale penale possono accordare alla parte lesa il patrocinio gratuito e farla assistere da un avvocato (art. 152 Capo terzo: Dei mezzi di ricorso I. Del reclamo
Art. 214
È ammesso il reclamo contro le operazioni od omissioni del giudice istruttore.
Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno.
Art. 215
Il rappresentante legale dell’imputato può presentare reclamo di moto proprio.
Se l’imputato è detenuto, dev’esser posto in grado di esercitare il proprio diritto di reclamo.
Art. 216
Il reclamo deve essere presentato per iscritto al presidente della Camera d’accusa. Il detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immediatamente al presidente della Camera d’accusa.
Art. 217133
Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev’essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art. 218
Il reclamo non sospende l’esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Camera di accusa o il suo presidente lo ordini.
Art. 219
Se il reclamo non appare senz’altro irricevibile o infondato, il presidente della Camera d’accusa lo comunica al giudice istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Camera d’accusa decide.
131 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110). 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
Se il reclamo è dichiarato fondato, la Camera d’accusa ordina le misure necessarie.
Le spese sono sopportate dalla Confederazione. Esse possono peraltro essere messe a carico del reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.
II. Del ricorso per cassazione
Art. 220
Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze della Corte penale federale:134 1. se il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente; 2. se il tribunale non è stato costituito nel modo richiesto dalla legge; 3. ...135 4. se sono stati lesi i diritti delle parti.
Il ricorso per cassazione per uno di questi motivi non è ricevibile che se il ricorrente abbia già presentato delle conclusioni o rilevata la pretesa irregolarità durante il dibattimento.
Il ricorso per cassazione è inoltre ammesso contro le sentenze della Camera criminale per falsa applicazione della legge.
Art. 221
Possono ricorrere per cassazione il procuratore generale, l’accusato e il condannato.136
La parte lesa può ricorrere in cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.137
È applicabile per analogia l’articolo 215.
Art. 222
Il ricorso deve essere presentato per iscritto al presidente della Corte di cassazione138 entro dieci giorni dall’intimazione della sentenza.
134 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 136 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime 137 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5). 138 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).
Esso deve contenere la precisa indicazione dei motivi di nullità e dei fatti sui quali si fonda.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza che se la Corte di cassazione o il suo presidente lo ordini.
Art. 223
Il ricorso è dichiarato irricevibile se è presentato tardivamente o se non è motivato.
Se il ricorso è regolare e tempestivo, il giudice incaricato dal presidente di istruire la causa comunica il memoriale alle altre parti ed assegna loro un termine per presentare le loro osservazioni. Egli si fa rimettere gli atti dalla giurisdizione che ha giudicato.
La Corte o il giudice incaricato dell’istruzione ordina, se ne è il caso, delle inchieste sui fatti che hanno importanza per la decisione del ricorso.
Art. 224
A richiesta d’una delle parti, il presidente può ordinare un dibattimento orale. Le parti sono libere di comparire o di presentare dei memoriali.
Art. 225
Al dibattimento, il presidente comunica il risultato delle indagini ordinate.
Il ricorrente espone i motivi d’impugnazione. Se egli non è presente, nè si è fatto rappresentare, il cancelliere dà lettura della dichiarazione di ricorso e delle osservazioni del ricorrente.
Le altre parti rispondono a voce; altrimenti vien data lettura delle loro obiezioni.
Art. 226
La Corte di cassazione139 esamina in che misura i motivi di nullità addotti nella dichiarazione di ricorso siano fondati. In conformità annulla la sentenza impugnata e il procedimento.
Se la giurisdizione che ha pronunciato la sentenza non aveva competenza di giudicare il merito, la Corte di cassazione rinvia la causa alla giurisdizione competente. Se la giurisdizione che ha giudicato si è dichiarata a torto incompetente, la Corte di cassazione le rinvia la causa.
...140
Negli altri casi, la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte penale federale. Quest’ultima è vincolata dai considerandi della sentenza di cassazione.141 139 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 141 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
...142
Art. 227
Se il procuratore generale ricorre per nullità, la Corte di cassazione143 può annullare o modificare la sentenza anche a favore dell’accusato o del condannato.
Se il ricorso è presentato da un’altra parte, la sentenza non può essere annullata nè modificata a suo pregiudizio.
Art. 228
Le spese vanno a carico della parte soccombente.
Se il ricorso dell’accusato o della parte lesa è dichiarato fondato o quello del procuratore generale infondato, non vengono assegnate spese.144
Può essere assegnata un’indennità all’accusato, al condannato o alla parte lesa se il suo ricorso è stato dichiarato fondato o quello della controparte infondato. Se la parte lesa è ricorrente o controparte, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale.145
...146 III. Della revisione
Art. 229 Art. 230 Art. 231 149 RS 0.101
La revisione di una sentenza della Corte penale federale passata in giudicato può essere domandata:147 1. a favore del condannato, in ogni tempo:
a. se elementi di prova o fatti decisivi, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, mettono in dubbio la colpevolezza dell’accusato o dimostrano che il reato da lui commesso era meno grave di quello per il quale è stato condannato;
143 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 144 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime 145 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime 147 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
b. se, dopo la condanna, è stata pronunciata una seconda sentenza penale inconciliabile con la prima; 2. contro l’accusato assolto o il condannato, fin tanto che il reato non sia prescritto, se i fatti o elementi di prova di carattere decisivo, che non sono stati sottoposti al tribunale giudicante, stabiliscono la sua colpevolezza o dimostrano che il reato commesso era più grave di quello per il quale è stato condannato, specialmente se, dopo la sentenza, egli ha fatto una confessione degna di fede; 3. se la sentenza è stata pronunciata in conseguenza di atti punibili; 4.148 se la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950149 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione delle autorità europee da parte dell’Ufficio federale di giustizia.
Per ciò che concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere domandata:
1. nei casi previsti dall’articolo 229 numeri 1 lettera b e 3; 2. nei casi in cui non sono stati sottoposti al tribunale giudicante dei fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa delle pretese civili.
La revisione per i motivi indicati al numero 2 dev’essere domandata entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere domandata spirati che siano dieci anni dalla intimazione della sentenza.
La revisione può essere domandata:
dal procuratore generale;
dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge;
dal danneggiato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest’ultime.150 2 È applicabile per analogia l’articolo 215.
148 Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992 150 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime
Art. 232
La domanda di revisione dev’essere presentata per iscritto al presidente della Corte di cassazione151.
Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.
La domanda di revisione non sospende l’esecuzione della sentenza che se la Corte lo ordini.
Art. 233
Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, il presidente della Corte di cassazione152 la comunica alle altre parti ed assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.
Art. 234
La Corte di cassazione153 ordina, se ne è il caso, l’assunzione di prove. Può incaricare di ciò uno de’ suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all’autorità cantonale. La Corte di cassazione154 dà alle parti la facoltà di assistere all’assunzione delle prove.
Art. 235
Esaurita l’assunzione delle prove, il presidente fissa alle parti un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.
A richiesta di una parte, il presidente ordina una discussione orale. Le parti sono libere di comparire personalmente o di presentare per iscritto dei memoriali.
Art. 236
Se la domanda di revisione è fondata, la Corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia l’accusato davanti alla Corte penale federale, la quale ordina un nuovo dibattimento.155
Se la domanda di revisione concerne esclusivamente le pretese di diritto civile o è fatta nell’interesse di un condannato che sia morto o colpito da malattia mentale, la Corte di cassazione156 giudica essa stessa.
151 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 152 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 153 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 154 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 155 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 156 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110).
Art. 237
Se, nella procedura di revisione, il condannato è assolto o se il verdetto toglie il procedimento iniziato contro di lui, egli deve essere reintegrato in tutti i suoi diritti. Le multe e le spese gli sono rimborsate. A sua richiesta, gli viene assegnata un’indennità adeguata, e la sentenza è pubblicata, a spese della Confederazione, nel Foglio federale e, se il tribunale lo reputa indicato, in altri giornali.
Se il condannato è morto, la Corte di cassazione157 può, a richiesta degli interessati, assegnare un’adeguata indennità alle persone verso le quali il condannato aveva obblighi di assistenza o che hanno subito un torto particolare a cagione della sua condanna.
Art. 238
Se la domanda di revisione è respinta, le spese di procedura possono essere messe a carico del richiedente.
Può essere assegnata un’indennità alla controparte.158 Capo quarto: Dell’esecuzione
Art. 239
Le sentenze della Corte penale federale acquistano forza di cosa giudicata quando il termine di ricorso per cassazione è spirato senza che ne sia stato fatto uso o quando il ricorso è stato respinto.159
Quando si tratta di una pena di reclusione o d’un condannato che potrebbe sottrarsi all’esecuzione della pena o frapporvi ostacoli, il tribunale può ordinare l’immediata incarcerazione.
Art. 240
Il Consiglio federale provvede che le sentenze e le decisioni delle giurisdizioni penali federali siano eseguite.
I Cantoni sono obbligati ad eseguire queste sentenze e decisioni.
La pena è fatta eseguire in conformità della legislazione cantonale, in quanto il diritto federale non disponga altrimenti. L’alta vigilanza spetta alla Confederazione.
157 Ora: Corte di cassazione straordinaria (art. 12 cpv. 2 OG - RS 173.110). 158 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5). 159 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Art. 241
Il tribunale giudicante designa il Cantone incaricato d’eseguire una pena privativa della libertà o una misura.160
La Confederazione rimborsa al Cantone le spese di mantenimento dei detenuti. La Camera d’accusa decide le contestazioni.
Art. 242
L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa o interrotta dal Consiglio federale se le condizioni di salute del condannato o altre circostanze speciali lo esigano.
Art. 243
Le autorità cantonali riscuotono le multe e ne versano l’importo alla cassa federale.
In caso di morte del condannato, la multa cade.
Art. 244
Le spese processuali che il condannato non avesse pagate entro il termine fissato saranno riscosse dalla cassa del Tribunale federale in via esecutiva. Capo quinto: Delle spese processuali
Art. 245161
Le spese sono stabilite secondo gli articoli da 146 a 161 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria162, in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.
Art. 246163
160 Nuovo testo giusta il n. III4 della LF del18 mar. 1971 che modifica il CP, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod.18 mar. 1971). 161 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992 Parte terza: Procedura davanti ai tribunali cantonali in materia penale federale I. Disposizioni generali
Art. 247
Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che sono attribuite loro dalla legislazione federale o deferite loro dal procuratore generale.164
Esse applicano in questi casi il diritto penale federale.
Ove il diritto federale non disponga altrimenti, la causa viene istruita e la pena eseguita secondo le norme della legislazione cantonale. La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione delle pene.
Art. 248
Se la procedura penale del Cantone permette alla persona lesa di costituirsi parte civile nel processo penale, la stessa facoltà le spetta anche per le cause di diritto penale federale.
Art. 249
L’autorità giudicante valuta liberamente le prove; essa non è vincolata da regole concernenti le prove legali.
Art. 250
Il tribunale che, in caso di concorso di più reati o di più disposizioni penali, deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella del Cantone, commisurerà la pena a norma dell’articolo 21165.
Art. 251
Le decisioni devono essere comunicate alle parti a voce o per iscritto. Se la comunicazione è stata fatta a voce, il processo verbale delle deliberazioni deve indicare quando essa è stata fatta.
In tutti i casi devono essere indicati i termini e le autorità di ricorso.
Alla parte che ne fa richiesta sarà rilasciata gratuitamente copia della decisione.
164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 165 L’art.21 è abrogato. Ora: a norma dell’art.68 n. 1 CP (RS 311.0).
Art. 252166
Nelle cause di diritto penale federale le autorità d’un Cantone devono prestare il loro concorso a quelle degli altri Cantoni, tanto durante il procedimento quanto per l’esecuzione della sentenza.
...167
La Camera d’accusa del Tribunale federale decide le contestazioni circa il rifiuto di assistenza o il rimborso di spese.
Art. 253
La Confederazione non rimborsa nessuna spesa ai Cantoni.
Ove nessuna legge federale disponga altrimenti, l’importo delle multe è devoluto ai Cantoni.
II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali 168
Art. 254169
Se il procuratore generale deferisce una causa di diritto penale federale a un Cantone, il procedimento può essere chiuso soltanto con una sentenza o con una dichiarazione di non doversi procedere.
Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all’estero, ovvero se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l’obbligo di istruire e giudicare la causa spettano al Cantone al quale il procuratore generale o la Camera d’accusa del Tribunale federale l’ha deferita.
Art. 255170
Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate senza indugio al procuratore generale.
166 Vedi anche gli art. 352 e 357 CP (RS 311.0). 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
Art. 256171
Art. 257
La cassa federale può rimborsare interamente o in parte le spese straordinarie che fossero cagionate dalla procedura investigatoria o dall’istruzione. In caso di contestazioni, decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
III. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale attribuite dalla legislazione federale alle autorità cantonali
Art. 258
Se l’autorità federale competente chiede alle autorità cantonali di perseguire reati contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto di alta vigilanza, la giurisdizione del Cantone deve senz’altro aprire il procedimento e provvedere all’istruzione.
Art. 259
Nei casi di procedimento per reati contro leggi federali che conferiscono alla Confederazione un diritto particolare di alta vigilanza, il procuratore generale può ordinare indagini, se gli atti punibili sono stati totalmente o parzialmente commessi all’estero o in più Cantoni.
Art. 260172
La Camera d’accusa del Tribunale federale decide in merito a contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale173.
Art. 259 e 261174
Art. 262
e 2 ...175 174 Abrogati dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 175 Abrogati dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0).
Per quanto concerne il foro in caso di reati commessi da più coautori, la Camera d’accusa del Tribunale federale può derogare alle norme dell’articolo 349 del Codice penale svizzero.176
Art. 263
e 2 ...177
Per quanto concerne il foro in caso di concorso di reati, la Camera d’accusa del Tribunale federale può derogare alle norme dell’articolo 350 del Codice penale svizzero.178
...179
Art. 264180
Se esiste contestazione sul foro competente tra le autorità di più Cantoni ovvero se l’accusato contesta la giurisdizione di un Cantone, la Camera d’accusa del Tribunale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.
Art. 265181
Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che siano comunicate al procuratore generale o a un’altra autorità federale, immediatamente e senza spese, le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in cause di diritto penale federale.
In tutti gli altri casi il procuratore generale può esigere che gli sia comunicata per informazione, in copia integrale e senza spese, la sentenza o la dichiarazione di non doversi procedere.
IIIbis.182 Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale in cui il procuratore generale sostiene l’accusa davanti ai tribunali cantonali
Art. 265bis
Dall’inoltro dell’atto di accusa all’autorità cantonale competente, la procedura è retta dal diritto cantonale, purché il diritto federale non disponga altrimenti.
176 Nuovo testo giusta l’art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0). 177 Abrogati dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 178 Nuovo testo giusta l’art. 399 lett. d CP, in vigore dal 1° gen. 1942 (RS 311.0). 180 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. I OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110). 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 182 Introdotto dal n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
Questo vale segnatamente per l’ammissione dell’accusa, la competenza della singola autorità giudiziaria, la preparazione e la condotta del dibattimento nonché per la procedura cantonale di ricorso.
Art. 265ter
Il procuratore generale funge da accusatore pubblico.
Ha gli stessi diritti e doveri procedurali attribuiti dal diritto cantonale all’accusatore pubblico del Cantone.
Art. 265quater
Le multe nonché gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione.
Le spese che secondo il diritto cantonale sono a carico dello Stato, sono assunte dalla Confederazione. Il Cantone può esigere dalla Confederazione il rimborso delle spese non ricuperabili presso l’imputato.
Gli indennizzi a favore dell’imputato sono a carico della Confederazione.
Art. 265quinquies
I Cantoni eseguono le pene privative della libertà, dietro rimborso delle spese da parte della Confederazione.
IV. 183 Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali
Art. 266
Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se:
ha deferito alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;
ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali;
secondo l’articolo 265 capoverso 1 o un’altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità federale.
183 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
Art. 267
Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procuratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all’autorità cantonale competente con atto scritto e motivato.
Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all’autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest’ultima è impugnabile ai sensi del capoverso 1.
Se la motivazione scritta è rilasciata d’ufficio successivamente, si applica il termine di ricorso di cui al capoverso 1.
V. Del ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale184
Art. 268185
Il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale è ammissibile: 1. contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale. Sono escluse le sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica; 2. contro le dichiarazioni di non doversi procedere, emesse in ultima istanza; 3. contro le decisioni penali delle autorità amministrative che non sono suscettive di ricorso ai tribunali.
Art. 269
Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale.
È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali.
Art. 270186
Possono ricorrere per cassazione:
l’accusato; l’articolo 215 è applicabile;
dopo la morte dell’accusato, il suo coniuge, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente;
l’accusatore pubblico del Cantone;
il procuratore generale della Confederazione se:
184 Nuovo testo giusta l’art. 168 n. II OG, in vigore dal 1° gen. 1945 (RS 173.110). 185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 907 908; FF 1964 2047). 186 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 1. ha deferito l’istruzione e il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale, 2. ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali, 3. secondo l’articolo 265 capoverso 1 o un’altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità federale;
la vittima se: 1. era già parte nella procedura, nella misura in cui la decisione concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art.8 cpv. 1 lett. c della legge federale del 4 ottobre 1991187 concernente l’aiuto alle vittime di reati), o 2. fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati;
il querelante, per quanto si tratti del diritto di querela come tale;
l’accusatore privato, se conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale ha sostenuto l’accusa da solo e senza l’intervento dell’accusatore pubblico;
chiunque sia toccato da una confisca o dalla pubblicazione di una sentenza e ha un interesse giuridicamente tutelato all’annullamento o alla modifica della decisione.
Art. 271
Quando l’azione civile è stata giudicata insieme con l’azione penale, possono ricorrere per cassazione, sulle conclusioni civili, tanto il danneggiato quanto il condannato e il terzo dichiarato corresponsabile. È escluso il ricorso per riforma.
Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato conformemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma in materia civile, non raggiunge l’importo necessario e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma in materia civile è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell’azione penale.188
Il ricorso per cassazione è ammissibile senza questa restrizione, ove sia stato applicato il diritto cantonale invece di quello federale.
Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti il ricorso adesivo.189 188 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992 189 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992
Art. 272
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all’articolo 273 entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione.190
...191
Se l’accusato muore prima della scadenza di questo termine, esso è computato dalla sua morte.192
Se le conclusioni civili non possono formare l’oggetto di un ricorso per cassazione che congiuntamente con quelle penali (art. 271 cpv. 2), il termine per presentare e motivare il ricorso è prorogato, in favore della parte che impugna la decisione soltanto sulle conclusioni civili, di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso di un altro interessato sulle conclusioni penali.
Per il procuratore generale della Confederazione, il termine decorre dal giorno in cui l’autorità federale competente ha ricevuto il testo integrale della decisione impugnata.193
Le parti devono poter consultare gli atti prima di presentare la motivazione del ricorso.
Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della decisione, a meno che la Corte di cassazione od il suo presidente lo ordini.
Art. 273
La motivazione del ricorso deve essere sottoscritta e presentata in un numero sufficiente di esemplari per il tribunale e per ogni controparte, ma in ogni caso in due esemplari; essa deve designare la decisione impugnata e contenere inoltre:
l’indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni;
la giustificazione delle conclusioni. Deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto nè addurre fatti nuovi nè proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi nè prevalersi della violazione del diritto cantonale.
L’atto di motivazione che non è conforme a queste regole, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro un breve termine con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso. È applicabile l’articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria194.
190 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 192 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 193 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
Art. 274195
La Corte di cassazione comunica il ricorso all’istanza inferiore e le assegna un termine per depositare gli atti e le sue eventuali osservazioni.
Le decisioni impugnabili con ricorso per cassazione devono essere motivate per scritto alle parti.
Se il diritto cantonale lo prevede, l’autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In questo caso, le parti possono esigere, entro 30 giorni dalla notifica, il testo integrale della decisione.
Art. 275
Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all’autorità cantonale competente un ricorso per cassazione fondato sulla violazione del diritto cantonale o una domanda di revisione, la Corte di cassazione soprassiede alla sentenza fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale alla Corte di cassazione.
La Corte di cassazione può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.
L’autorità cantonale adita comunica immediatamente alla Corte di cassazione in qual senso ha deciso. Se essa ha respinto la domanda di revisione, deve trasmetterle la sua decisione con i nuovi atti.
Sui risultati della procedura di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. La Corte di cassazione deve tenerne conto nella sua sentenza.
Di regola, la Corte di cassazione soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per cassazione fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.
Art. 275bis 196
È fatta salva la procedura semplificata secondo l’articolo 36a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria197.
Art. 276
Se ordina uno scambio di scritti, la Corte di cassazione comunica l’atto di ricorso agli interessati e assegna loro un termine per presentare le osservazioni scritte.198
In via eccezionale, può essere consentito uno scambio ulteriore di scritti oppure un dibattimento.
195 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 196 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992 198 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992
Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora litigioso davanti all’ultima giurisdizione cantonale raggiunge 15 000 franchi almeno.199
Le parti sono libere di presentarsi al dibattimento o di mandare al tribunale una memoria.
Art. 277
Quando la decisione impugnata è così difettosamente redatta che è impossibile riconoscere in quale modo sia stata applicata la legge, la Corte di cassazione l’annulla senza comunicare l’atto di motivazione agli interessati e rinvia la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio.
Art. 277bis
La Corte di cassazione non può andar oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente. È vincolata dagli accertamenti di fatto dell’autorità cantonale. Essa rettifica d’ufficio gli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.
La Corte di cassazione non è vincolata dai motivi fatti valere dalle parti.
Art. 277ter
Se la Corte di cassazione dichiara fondato il ricorso per quanto concerne l’azione penale, essa annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all’autorità cantonale perché decida di nuovo.
L’autorità cantonale deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione.
Art. 277quater
Sulle conclusioni civili la Corte di cassazione statuisce essa medesima o rinvia la causa all’autorità cantonale perché decida di nuovo.
Nel caso previsto dall’articolo 271 capoverso 2, la Corte di cassazione non esamina il ricorso riguardo alle conclusioni civili se non in quanto dichiari il ricorso fondato riguardo all’azione penale e ciò possa avere importanza anche per il giudizio delle conclusioni civili; essa rinvia le conclusioni civili con l’azione penale all’autorità cantonale perché decida di nuovo.
Art. 278
Le spese sono a carico della parte soccombente. Esse sono determinate giusta l’articolo 245. La Corte di cassazione, quando decide sulle conclusioni civili nel ri- 199 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 corso per cassazione, applica le tasse concernenti il ricorso per riforma in materia civile.200
Se sono soccombenti, l’accusatore pubblico e il procuratore generale della Confederazione sono dispensati dal pagamento delle spese.201
Alla parte vincente può essere assegnata un’indennità a carico della cassa del Tribunale federale. L’accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non hanno diritto ad indennità. La parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese alla cassa del Tribunale federale. L’accusatore pubblico del Cantone e il procuratore generale della Confederazione non sono in nessun caso tenuti a rimborsare le spese.202
Art. 278bis 203
La revisione e l’interpretazione di sentenze della Corte di cassazione sono disciplinate dagli articoli 136-145 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria204.
Parte quarta: 205 ...
Art. 279 a 320
Parte quinta: 206 ...
Art. 321 a 326
200 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 201 Introdotto dal n. III della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 202 Primitivo cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512). 203 Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del4 ott. 1991, in vigore dal15 feb. 1992 Parte sesta: Riabilitazione. Sospensione della pena I. Della riabilitazione
Art. 327 a 330207
Art. 331
Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale federale, la domanda di riabilitazione deve essere presentata a tale Corte.208
Il presidente della Corte penale federale assume le informazioni necessarie.
Egli sottopone, per preavviso, la domanda e gli atti al procuratore generale.
Art. 332
Se la Corte penale federale pronuncia la riabilitazione, la sua decisione viene comunicata al governo del Cantone di domicilio del riabilitato, nonché al riabilitato stesso.
Art. 333
A domanda del riabilitato, la decisione della Corte penale federale è pubblicata nel Foglio federale ed in altri giornali.
Le spese della procedura di riabilitazione sono sopportate dal richiedente. Possono essere condonate, se questi provi il suo stato di povertà.
Art. 334
Se la sentenza è stata pronunciata dal tribunale di un Cantone, l’autorità cantonale competente decide circa la domanda di riabilitazione in conformità delle disposizioni della presente legge.
207 Abrogati(o) dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 208 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
II. Della sospensione della pena
Art. 335 a 338209
Art. 339210
Art. 340
Se il tribunale deve applicare simultaneamente la legge penale della Confederazione e quella di un Cantone, la sospensione dell’esecuzione della pena deve essere regolata dalle disposizioni della legge applicabile al reato più grave.
Art. 341
Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale, la revoca è pronunciata, a richiesta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.211
I Cantoni designano le autorità competenti e regolano la procedura per la revoca nelle cause di diritto penale federale giudicate dalle loro autorità.
Parte settima: Disposizioni finali
Art. 342
A contare dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.
Sono particolarmente abrogati:
1. la legge federale del 30 giugno 1849212 sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione; 2. la legge federale del 27 agosto 1851213 sulla procedura penale federale; 3. gli articoli73 e 76 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853214; 4. l’articolo 10 e il capitolo III (art. 105 a 174), nonché l’articolo 220 numero 2 della legge del 22 marzo 1893215 sull’organizzazione giudiziaria federale.
209 Abrogati(o) dall’art. 398 cpv. 2 lett. o CP (RS 311.0). 211 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 212 [RU I 88, 28 127 art. 227 cpv. 2] 213 [RU II 734] 214 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a] 215 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod.20 giu. 1947. CS 3 499 art. 169]
Art. 343
Con l’attuazione del Codice penale svizzero216, le disposizioni della presente legge relative alla confisca (art. 71 e 72), alla competenza locale (art. 260 a 263), alla riabilitazione (art. 327 a 330) ed alla sospensione dell’esecuzione della pena (art. 335 a 338) saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di esso Codice.
Art. 344
Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1935217 217 DCF del 2 ott. 1934 (RU 50 842).