Fonte

RU 2001 3071

Codice penale svizzero
(Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione
nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica)

Modifica del 22 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 19981,
decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

visto l’articolo 64bis della Costituzione federale3, ...

Indagini in caso 1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nedi criminalità organizzata e gli articoli 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 e 316, nonché i crimini criminalità economica commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter, a condizione che i reati:

  1. siano stati commessi prevalentemente all’estero; oppure

  2. siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi. 2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un’inchiesta qualora:

  3. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso1; e

  4. nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l’autorità cantonale preposta al

Con l’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia di corruzione, la frase introduttiva dell’articolo 340bis capoverso1 avrà il seguente tenore:

Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter, a condizione che i reati: ...

procedimento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confederazione la ripresa della procedura.

L’apertura di un’inchiesta secondo il capoverso2 determina la competenza giurisdizionale federale

Art. 344 n. 1

Abrogato

II

Modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale è modificata come segue:

visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale6, ...

Art. 18

Il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale ai sensi dell’articolo 340 del Codice penale7.

Se una causa di diritto penale federale soggiace sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il procuratore generale può ordinare che i procedimenti siano congiuntamente deferiti all’autorità federale o a quella cantonale.

Conclusa l’istruzione preparatoria, si può eccezionalmente delegare all’autorità cantonale il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso1. In tal caso, il procuratore generale sostiene l’accusa davanti al tribunale cantonale.

La Camera d’accusa del Tribunale federale decide sulle contestazioni tra Ministero pubblico della Confederazione e autorità cantonali sorte nell’applicazione dei capoversi 1-3.

Art. 18bis

Conclusa l’istruzione preparatoria, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi dell’arti-

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

colo 340bis del Codice penale8. In questo caso, sostiene l’accusa davanti al tribunale cantonale.

Egli può delegare l’istruzione, l’accusa e il giudizio di procedimenti semplici alle autorità cantonali.

L’articolo 18 capoversi2 e 4 si applica per analogia.

Art. 260

La Camera d’accusa del Tribunale federale decide in merito a contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale9.

IIIbis. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale in cui il procuratore generale sostiene l’accusa davanti ai tribunali cantonali

Art. 265bis

Dall’inoltro dell’atto di accusa all’autorità cantonale competente, la procedura è retta dal diritto cantonale, purché il diritto federale non disponga altrimenti.

Questo vale segnatamente per l’ammissione dell’accusa, la competenza della singola autorità giudiziaria, la preparazione e la condotta del dibattimento nonché per la procedura cantonale di ricorso.

Art. 265ter

Il procuratore generale funge da accusatore pubblico.

Ha gli stessi diritti e doveri procedurali attribuiti dal diritto cantonale all’accusatore pubblico del Cantone.

Art. 265quater

Le multe nonché gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione.

Le spese che secondo il diritto cantonale sono a carico dello Stato, sono assunte dalla Confederazione. Il Cantone può esigere dalla Confederazione il rimborso delle spese non ricuperabili presso l’imputato.

Gli indennizzi a favore dell’imputato sono a carico della Confederazione.

Art. 265quinquies

I Cantoni eseguono le pene privative della libertà, dietro rimborso delle spese da parte della Confederazione.

IV. Del diritto di ricorso davanti alle autorità cantonali

Art. 266

Il procuratore generale può in ogni caso avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale contro sentenze, decisioni amministrative di carattere penale nonché dichiarazioni di non doversi procedere emesse dalle autorità cantonali se:

  1. ha deferito alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;

  2. ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali;

  3. secondo l’articolo 265 capoverso1 o un’altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità federale.

Art. 267

Se la decisione cantonale indica compiutamente i motivi su cui è fondata, il procuratore generale può ricorrere, entro venti giorni dalla comunicazione, all’autorità cantonale competente con atto scritto e motivato.

Altrimenti, il procuratore generale può, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedere all’autorità giudicante copia della decisione motivata. Quest’ultima è impugnabile ai sensi del capoverso1.

Se la motivazione scritta è rilasciata d’ufficio successivamente, si applica il termine di ricorso di cui al capoverso1.

Art. 270 cpv. 6

Il procuratore generale può ricorrere per cassazione se:

  1. ha deferito alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa di diritto penale;

  2. ha sostenuto l’accusa davanti ai tribunali cantonali;

  3. secondo l’articolo 265 capoverso1 o un’altra legge federale, la decisione deve essere trasmessa al procuratore generale stesso o a un’altra autorità federale.

2. La legge federale del 7 ottobre 199410 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:

visti gli articoli 64bis e 85 numero7 della Costituzione federale11, ...

Art. 7 cpv.2 e 3

È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta

Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria, secondo le disposizioni della legge federale del 15 giugno 193413 sulla procedura penale.

Art. 8 cpv.1

Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all’Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un’organizzazione ai sensi dell’articolo 260ter numero1 capoverso1 del Codice penale14 o un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta. Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l’apertura e l’archiviazione di un’inchiesta nell’ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta.

Art. 9 cpv.3

Abrogato

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123 e 173 capoverso1 lettera b della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

III

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il presidente: Seiler

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.15

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz