Fonte

311.0

Codice penale svizzero
(CP)

del 21 dicembre 1937 (Stato 18 dicembre 2000)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183, decreta:

Libro primo: Disposizioni generali

Parte prima Dei crimini e dei delitti

Titolo primo Dell’applicazione della legge penale

Art. 1 1. Nessuna pena senza legge

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena.

Art. 2 2. Condizioni di tempo

È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

Il presente Codice si applica anche ai crimini e ai delitti commessi prima della sua attuazione ma giudicati dopo, se esso è più favorevole all’imputato.

Art. 3 3. Condizioni di luogo. Crimini o delitti commessi nella Svizzera

1. Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto nella Svizzera.

Se, per questo reato, il colpevole ha scontato all’estero totalmente o parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da pronunciare. 2. Lo straniero perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non potrà più essere punito nella Svizzera per il medesimo atto: se è stato assolto con sentenza irrevocabile del tribunale estero;

RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all’art. 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

se la pena, inflittagli all’estero, è stata scontata o condonata oppure è prescritta. Se la pena non è stata scontata, essa sarà eseguita nella Svizzera; se all’estero è stata scontata solo parzialmente, la residua parte sarà eseguita nella Svizzera.

Art. 44 Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato

Il presente Codice si applica a chiunque commette in territorio estero un crimine o un delitto contro lo Stato (art. 265, 266, 266bis, 267, 268, 270, 271, 275, 275bis, 275ter), si rende colpevole di spionaggio (art. 272 a 274 ovvero attenta alla sicurezza militare (art. 276 e 277).

Se, per questo reato, il colpevole ha scontato all’estero totalmente o parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da pronunciare.

Art. 5 Crimini o delitti commessi all’estero contro uno svizzero

Il presente Codice si applica, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, a chiunque commette in territorio estero un crimine o un delitto contro uno svizzero, se si trova nella Svizzera e non è estradato all’estero o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione. Si applica però la legge straniera se questa è più favorevole all’imputato.

Il colpevole non è più punito per il suo atto, se la pena inflittagli all’estero è stata scontata o condonata oppure è prescritta.

Se il colpevole non ha scontato all’estero la pena inflittagli, essa sarà eseguita nella Svizzera; se l’ha scontata solo parzialmente, la residua parte sarà eseguita nella Svizzera.

Art. 6 Crimini o delitti commessi all’estero da uno svizzero

1. Il presente Codice si applica, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l’estradizione è ammessa dal diritto svizzero, se l’imputato si trova nella Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione. Si applica però la legge straniera se è più favorevole all’imputato. 2. L’imputato non è più punito nella Svizzera: se è stato assolto all’estero dal reato con sentenza irrevocabile; se la pena inflittagli all’estero è stata scontata o condonata oppure è prescritta. Se il colpevole ha scontato all’estero solo in parte la pena, questa parte gli sarà computata nella pena da pronunciare.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Art. 6bis 5 Altri crimini o delitti commessi all’estero

1. Il presente Codice si applica, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, a chiunque commette in territorio estero un crimine o un delitto che la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale, se l’imputato si trova nella Svizzera e non è estradato all’estero. Si applica però la legge straniera se è più favorevole all’imputato. 2. L’imputato non è più punito nella Svizzera: se nello Stato del luogo di commissione è stato assolto dal reato con sentenza irrevocabile; se la pena inflittagli all’estero è stata scontata o condonata oppure è prescritta. Se il colpevole ha scontato all’estero solo in parte la pena, questa parte gli sarà computata nella pena da pronunciare.

Art. 7 Luogo del crimine o del delitto

Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’agente lo compie quanto in quello in cui si verifica l’evento.

Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’agente lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua intenzione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.

Art. 8 4. Condizioni personali

Il presente Codice non è applicabile alle persone che devono essere giudicate secondo il diritto penale militare.

Titolo secondo: Della punibilità

Art. 9 1. Crimini e delitti

Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.

Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1982, in vigore dal 1° lug. 1983 (RU 1983 543 544; FF 1982 II 1).

Art. 106 2. Responsabilità. Persone irresponsabili

Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Sono riservate le misure previste negli articoli

e 44.

Art. 117 Responsabilità scemata

Se la sanità mentale o la coscienza dell’imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell’imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). Sono riservate le misure previste negli articoli 42 a 44

Art. 12 Eccezione

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando l’imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.

Art. 138 Dubbio sullo stato mentale dell’imputato

L’autorità istruttoria o giudicante ordina l’esame dell’imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.

I periti si pronunciano sulla responsabilità dell’imputato come anche quanto all’opportunità e alle modalità d’esecuzione di una misura di sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44.

Art. 14 a 179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).

Art. 18 3. Colpevolezza. Intenzione e negligenza

Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 19 Errore sui fatti

Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole.

Se il colpevole avesse potuto evitare l’errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l’atto come reato di negligenza.

Art. 20 Errore di diritto

Se l’agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l’atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66) o prescindere da ogni pena.

Art. 21 4. Tentativo. Reato tentato. Desistenza

Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può essere punito con pena attenuata (art. 65).

Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l’agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.

Art. 22 Reato mancato. Pentimento attivo

Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d’un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 65).

Ilgiudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 66), se l’agente ha spontaneamente impedito l’evento o contribuito ad impedirlo.

Art. 23 Reato impossibile

Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 se il mezzo usato dall’agente per commettere un crimine o un delitto o se l’oggetto contro il quale l’azione era diretta fosse di natura tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato.

Se il colpevole ha agito per difetto d’intelligenza, il giudice può esentarlo da ogni pena.

Art. 24 5. Partecipazione. Istigazione

Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25 Complicità

Può essere attenuata la pena (art. 65) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Art. 26 Circostanze personali

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l’autore, l’istigatore o il complice a cui si riferiscono.

Art. 2710 6.nPunibilità dei mass media

Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 Tutela delle fonti 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

  1. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona, oppure

  2. 12 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero3, 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 28 7. Querela della parte lesa. Diritto di querela

Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito.

Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all’autorità tutoria.

Se la persona lesa ha compiuto gli anni diciotto ed è capace di discernimento, può essa pure presentare la querela.

Se la persona lesa muore senza aver presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa ad ognuno dei suoi congiunti.

Se chi ha il diritto di querela vi ha espressamente rinunciato, la rinuncia è definitiva.

Art. 29 Termine

Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato.

Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Art. 30 Indivisibilità

Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.

Art. 31 Desistenza

Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza.

Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

Art. 32 8. Atti leciti. Legge, dovere d’ufficio o professionale

Non costituisce reato l’atto che è imposto dalla legge o dal dovere d’ufficio o professionale ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile.

Art. 33 Legittima difesa

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da pena.

Art. 34 Stato di necessità

1. Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non è imputabile all’agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere che egli rinunci al bene minacciato. Se il pericolo è imputabile all’agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). 2. Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio, non è punibile. Se l’agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).

Delle pene, delle misure di sicurezza e di altre misure

Capo primo Delle singole pene e misure

Art. 3514 1. Pene privative della libertà personale. Reclusione

La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.

Art. 3615 Detenzione

La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima è di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

Art. 3716 Esecuzione delle pene di reclusione e di detenzione Esecuzione di pene di detenzione di breve durata

1. Le pene di reclusione e di detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un’azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera. L’esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa.17 Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. 2. Le pene di reclusione e di detenzione possono essere scontate nello stesso stabilimento. Quest’ultimo, riservate le disposizioni speciali della presente legge, deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti nella legge. Il condannato che, durante gli ultimi cinque anni prima del reato commesso, non ha scontato né una pena di reclusione né una pena di detenzione superiori a tre mesi e non è mai stato collocato in uno stabilimento conformemente all’articolo 42 o 91 numero 2, è collocato in uno stabilimento per condannati primari. Può essere collocato in un altro stabilimento, qualora sussistano circostanze speciali come pericolo per la collettività, grave pericolo di evasione o di incitamento al reato. L’autorità competente può collocare eccezionalmente un recidivo in uno stabilimento per condannati primari quando ciò sia opportuno e conforme allo scopo educativo della pena.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

3. Durante la prima fase dell’esecuzione, il condannato è tenuto in segregazione cellulare. La direzione dello stabilimento, tenuto conto dello stato di salute fisica o mentale del condannato, può prescindere da provvedimento siffatto. Essa può rimettere il condannato alla segregazione anche in un momento successivo, qualora ciò sia richiesto dal suo stato o dallo scopo dell’esecuzione. Il condannato che ha scontato almeno la metà della pena e, trattandosi di reclusione perpetua, almeno dieci anni e che ha tenuto buona condotta può essere trasferito in uno stabilimento o reparto di stabilimento dove sia concessa maggiore libertà come anche essere occupato fuori del penitenziario. Queste mitigazioni possono essere concesse anche ad altri condannati, se il loro stato lo esige. I Cantoni determinano le condizioni e i limiti delle mitigazioni che possono essere consentite progressivamente al condannato.

1. Se, per i suoi reati, il condannato deve scontare una pena di detenzione non superiore a tre mesi, le disposizioni sull’arresto sono applicabili. Per le pene da eseguire simultaneamente rimane riservato l’articolo 397bis capoverso 1 lettera a; lo stesso vale per le pene cumulative e le pene suppletive. 2. Se, per effetto del computo del carcere preventivo o per altri motivi, il condannato a una pena di detenzione di lunga durata deve soltanto scontare una pena residua non superiore a tre mesi, l’autorità d’esecuzione decide se dev’essere inviato in uno stabilimento per l’esecuzione delle pene di arresto. I principi d’esecuzione dell’articolo 37 rimangono, di regola, applicabili per analogia. 3. Il condannato è in ogni caso obbligato al lavoro che gli è assegnato.

Art. 3819 Liberazione condizionale

1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l’autorità competente può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l’esecuzione della pena non vi si oppone se si può presumere ch’egli terrà buona condotta in libertà. Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l’autorità competente può liberarlo condizionalmente. L’autorità competente esamina d’ufficio se il condannato può essere

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfate. 2. L’autorità competente prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni. 3. L’autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l’attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, la astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno. 4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l’autorità competente ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l’autorità competente può prescindere dal ricollocamento. Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell’autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l’autorità competente ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto. Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev’essere ancora scontata. Se prescinde dal ricollocamento, l’autorità competente può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente. Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l’esecuzione di una misura prevista nell’articolo 43, 44 o 100bis, l’esecuzione dev’essere sospesa. L’esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova. 5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 3920 21 Arresto

1. La pena dell’arresto è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di tre mesi. Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l’arresto invece della detenzione.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Vedi anche l’OCP2 del 6 dic. 1982 (RS 311.02).

2. La pena dell’arresto è scontata in uno stabilimento speciale ma, in ogni caso, in locali che non servono all’esecuzione di altre pene privative della libertà personale o di misure. 3. Il condannato è obbligato al lavoro. Gli è permesso di procurarsi direttamente un lavoro adatto. Se non fa uso di questa facoltà, è tenuto a prestare il lavoro che gli è assegnato. Se le circostanze lo giustificano, può essere occupato fuori dello stabilimento in un lavoro che gli sarà assegnato.

Art. 4022 Interruzione dell’esecuzione 23

L’esecuzione di una pena privativa della libertà personale non può essere interrotta che per gravi motivi.

Se, durante l’esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute o di custodia, il soggiorno nella stessa gli sarà computato. L’autorità competente può prescindere in tutto o in parte dal computo, se il trasferimento è divenuto necessario in seguito a malattia o per altre cause anteriori all’incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.

Art. 4124 Sospensione condizionale della pena

1. Il giudice può sospendere l’esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore ed il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione. La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero. Sospendendo l’esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni. In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse. 2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 l’attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l’astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito. Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta. 3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena. Se v’è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell’esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza. In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide parimente se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena. Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale viene ad aggiungersi l’esecuzione di una misura prevista nell’articolo 43, 44 o 100bis, l’esecuzione della pena dev’essere sospesa. L’esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova. 4. Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l’autorità competente del Cantone in cui è stato reso il giudizio ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

Art. 4225 26 2. Misure di sicurezza. Internamento dei delinquenti abituali

1. Se il delinquente ha già commesso numerosi crimini o delitti intenzionali per i quali fu privato della libertà personale per un periodo complessivo di almeno due anni con pene di reclusione o di detenzione o con una misura d’educazione al lavoro o, in luogo dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, fu già internato come delinquente abituale e commette, entro cinque anni dalla liberazione definitiva, un nuovo crimine o delitto intenzionale che dimostra la sua tendenza al reato, il giudice, invece dell’esecuzione di una pena di re-

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Vedi anche l’OCP2 del 6 dic. 1982 (RS 311.02).

clusione o di detenzione, può ordinare l’internamento. Ove occorra, il giudice fa esaminare lo stato mentale dell’internando. 2. L’internamento è subìto in uno stabilimento aperto o chiuso, ma, in nessun caso, in uno stabilimento per condannati primari, né in uno stabilimento per l’esecuzione delle pene di arresto, in una casa d’educazione al lavoro o in un asilo per bevitori. 3. L’internato è obbligato al lavoro che gli è assegnato. Dopo un periodo uguale alla metà della pena, ma al minimo dopo due anni, l’internato che ha tenuto buona condotta può essere occupato fuori dello stabilimento. Questa mitigazione può essere eccezionalmente concessa ad altri condannati, se il loro stato lo esige. 4. L’internato rimane nello stabilimento almeno durante due terzi della pena ma in ogni caso tre anni. È tenuto conto del carcere preventivo computato dal giudice nella pena conformemente all’articolo 69. Alla fine della durata minima, l’autorità competente ordina la liberazione condizionale per tre anni, se reputa che l’internamento non sia più necessario, e sottopone il liberato al patronato. Nel caso di ricollocamento, la durata minima del nuovo internamento è, di regola, cinque anni. 5. Su proposta dell’autorità competente, il giudice può eccezionalmente porre fine all’internamento già prima della scadenza della durata minima di tre anni, se non vi è più motivo per esso e sono già trascorsi due terzi della durata della pena.

Art. 4327 Misure per gli anormali mentali

1. Se lo stato mentale della persona che, in relazione con questo suo stato, ha commesso un atto punito dalla legge con la reclusione o con la detenzione esige un trattamento medico o una cura speciale e se si deve presumere che in tal modo si potrà evitare o diminuire il rischio di nuovi reati, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute o di custodia. Il giudice può ordinare un trattamento ambulatorio in quanto l’agente non sia pericoloso per altri. Se, a causa del suo stato mentale, l’agente mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica, il giudice ne ordina l’internamento in quanto tale misura sia necessaria per prevenire un’ulteriore esposizione a pericolo di altre persone. L’internamento è eseguito in uno stabilimento appropriato. Il giudice emana la sua decisione in base a una perizia sullo stato fisico e mentale e sulla necessità d’internamento, di trattamento o di cura. 2. In caso d’internamento o di collocamento in una casa di salute o di custodia, il giudice sospende l’esecuzione di una eventuale pena privativa della libertà.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 In caso di trattamento ambulatorio, il giudice può sospendere l’esecuzione della pena per tener conto delle esigenze di questo. Egli può allora imporre al condannato determinate norme di condotta conformemente all’articolo 41 numero 2 e, se necessario, sottoporlo al patronato. 3. Quando il trattamento in uno stabilimento è interrotto senza esito positivo, il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire. Se il trattamento ambulatorio risulta inefficace o pericoloso per altri, ma lo stato mentale dell’agente esige un trattamento medico o una cura particolare, il giudice ordina il collocamento in una casa di salute o di custodia. Se il trattamento in un tale stabilimento non è necessario, il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire. Invece dell’esecuzione delle pene, il giudice può ordinare un’altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest’ultima sono adempiute. 4. L’autorità competente pone fine alla misura, quando la causa della stessa è cessata. Se la causa della misura non è completamente cessata, l’autorità competente può ordinare la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento. Essa può sottoporre il liberato al patronato. Il periodo di prova e il patronato sono revocati quando non sono più necessari. Prima della liberazione, l’autorità competente comunica la sua decisione al giudice. 5. Il giudice, udito il parere di un medico, decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dallo stabilimento o dopo la fine del trattamento. Egli può segnatamente prescindere dall’esecuzione, se vi è motivo per temere che la stessa comprometta gravemente l’esito della misura. La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in uno stabilimento dev’essere computata nella pena sospesa quando la misura venne ordinata. Comunicando la sua decisione, l’autorità competente dichiara se considera l’esecuzione della pena come pregiudizievole per il liberato.

Art. 4428 Trattamento degli alcolizzati e dei tossicomani

1. Se l’agente è alcolizzato e l’atto da lui commesso è in relazione con questa sua tendenza, il giudice, al fine di prevenire nuovi crimini o delitti, può ordinarne il collocamento in un asilo per alcolizzati o, se necessario, in un’altra casa di cura. Il giudice può parimente ordinare un trattamento ambulatorio. L’articolo 43 numero 2 è applicabile per analogia.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 Ove occorra, il giudice chiede una perizia sullo stato fisico e mentale e sulla opportunità del trattamento. 2. L’asilo per alcolizzati deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti nella legge. 3. Se il condannato è incurabile o se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora date dopo due anni di soggiorno nell’asilo, il giudice, chiesto un rapporto alla direzione dello stabilimento, decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire. Invece dell’esecuzione della pena, il giudice può ordinare un’altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest’ultima sono adempiute. 4. Se l’autorità competente considera guarito il condannato, essa ne decide la liberazione dall’asilo. L’autorità competente può liberarlo condizionalmente per uno a tre anni e sottoporlo durante questo periodo al patronato. Prima della liberazione, essa comunica la sua decisione al giudice. 5. Il giudice decide se e in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dall’asilo o alla fine del trattamento. Comunicando la sua decisione, l’autorità competente si esprime in proposito. La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in un asilo dev’essere computata nella pena sospesa quando la misura venne ordinata. 6. Il presente articolo si applica per analogia ai tossicomani. Se, nel corso d’esecuzione della pena, risulta che un condannato tossicomane ha bisogno di un trattamento, è atto ad essere curato e desidera esserlo, il giudice, a sua domanda, può collocarlo in uno stabilimento per tossicomani e sospendere l’esecuzione della pena.29

Art. 4530 Liberazione condizionale e a titolo di prova

1. L’autorità competente esamina d’ufficio se e quando deve essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova. In riguardo alla liberazione condizionale o per prova da uno stabilimento a tenore dell’articolo 42 o 43, l’autorità competente deve prendere una decisione almeno una volta all’anno e, trattandosi dell’internamento conformemente all’articolo 42, la prima volta alla scadenza della durata minima legale. Prima della decisione essa deve in ogni caso ascoltare il liberando o il suo rappresentante e chiedere un rapporto alla direzione dello stabilimento.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 2. L’autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l’attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l’astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno. 3. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto, per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l’autorità competente propone al giudice l’esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura. Se il liberato è condannato a una pena più mite o con sospensione condizionale, l’autorità competente può astenersi dal proporre al giudice l’esecuzione delle pene sospese e prescindere dal ripristino della misura. Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell’autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l’autorità competente propone al giudice l’esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura. Nei casi di lieve gravità, l’autorità competente può astenersi dal proporre l’esecuzione delle pene sospese e prescindere dal ripristino della misura. Se prescinde dal ripristino della misura, l’autorità competente può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente. L’autorità competente può parimente ordinare il ripristino della misura, se lo stato del liberato lo esige. Nel caso di ripristino dell’esecuzione della misura prevista nell’articolo 44, la nuova durata massima è di due anni. Tuttavia, se la misura è ripristinata più volte, la sua durata complessiva non deve superare i sei anni. Il presente numero3 è applicabile per analogia, se fu ordinato un trattamento ambulatorio con sospensione della pena conformemente all’articolo 43 o 44. 4. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. 5. L’articolo 40 sull’interruzione della esecuzione è applicabile, in quanto lo permetta lo scopo della misura. 6.

Se dalla condanna, dalla decisione di ripristino o dalla interruzione della misura sono trascorsi più di cinque anni, senza che sia stato possibile iniziare o continuare l’esecuzione, il giudice, qualora la misura non sia più necessaria, decide se e fino a qual punto le pene non scontate siano ancora da eseguire. Per l’internamento, il termine è di dieci anni; in caso di prescrizione della pena anche l’internamento non deve più essere eseguito.

Art. 4631 3. Disposizioni comuni alle pene privative della libertà personale e alle misure di sicurezza

1. In tutti gli stabilimenti uomini e donne saranno tenuti separati.

2. In ogni stabilimento si prenderanno i provvedimenti atti a soddisfare alle esigenze morali, culturali e fisiche dei detenuti e si appronteranno le attrezzature corrispondenti.

3. In una procedura giudiziaria o amministrativa, l’avvocato e l’assistente legale riconosciuto dal diritto cantonale hanno, nei limiti del regolamento interno, il diritto di liberamente visitare il condannato e corrispondere con lui nella misura in cui non vi si oppongano le leggi di procedura federali o cantonali. Nel caso di abuso, la direzione dello stabilimento può, d’intesa con l’autorità competente, negare tale diritto. La corrispondenza epistolare con le autorità di vigilanza è garantita.

Art. 4732 Patronato

Il patronato è inteso a ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e lavoro.

Il patronato sorveglia con discrezione le persone che gli sono affidate, in modo da non compromettere il loro avvenire.

Il patronato deve vigilare affinché coloro che sono dediti alle bevande alcoliche o agli stupefacenti o che, per il loro stato mentale o fisico, sono predisposti a ricadute siano collocati in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllati da un medico.

Art. 48 4. Multa. Importo

1. Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi.33 Se il delinquente ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo. 2. Il giudice fissa l’importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l’età e la salute. 3. La multa si estingue con la morte del condannato.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Art. 49 Esazione

1. L’autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Se il condannato non ha domicilio fisso nella Svizzera, deve essere obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie. L’autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissando l’importo e la scadenza di queste secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per lo Stato o per un Comune. In questi casi l’autorità competente può prorogare il termine concesso per il pagamento. 2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l’autorità competente ordina contro di lui l’esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace. 3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro, sarà commutata dal giudice in arresto. Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell’impossibilità di pagare la multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza. Nel caso di commutazione, un giorno di arresto sarà ragguagliato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d’arresto non potrà peraltro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto.34 4.35 Se sono adempiute le condizioni previste dall’articolo 41 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l’iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L’articolo 41 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia. La cancellazione sarà ordinata d’ufficio dall’autorità competente del Cantone incaricato dell’esecuzione.36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950 (RU 1951 1; FF 1949 613). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 808; FF 1965 I 474).

Comma introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Art. 50 Cumulo con la pena privativa della libertà

Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.

Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso cumulare le due pene.

Art. 5137 5. Pene accessorie. Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio

1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un’autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d’una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni. 2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall’eleggibilità a membro di un’autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni. Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d’internamento in virtù dell’articolo 42 è ineleggibile per dieci anni. 3. L’incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d’internamento, dal giorno della liberazione definitiva.

Art. 5238

Art. 53 Privazione della potestà dei genitori e della tutela

Il giudice può privare della potestà dei genitori, della tutela o della curatela chi fu condannato ad una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto col quale furono violati i doveri di genitore, di tutore o di curatore e può inoltre dichiararlo incapace di esercitare la potestà dei genitori o di essere tutore o curatore.

Negli altri casi in cui il giudice reputi che il condannato col suo reato si sia reso indegno d’esercitare la potestà dei genitori o di essere tutore o curatore, ne avvertirà l’autorità tutoria.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Art. 5439 Interdizione dell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio

Se alcuno nell’esercizio, subordinato a un’autorizzazione ufficiale, di una professione, di un’industria o di un commercio ha commesso un crimine o un delitto, pel quale fu condannato ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, e se si può temere un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli l’esercizio della sua professione, della sua industria o del suo commercio per un tempo da sei mesi a cinque anni.

L’interdizione ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. L’autorità competente decide se e a quali condizioni il condannato liberato condizionalmente potrà esercitare a titolo di prova la sua professione, la sua industria o il suo commercio.

Qualora il condannato liberato condizionalmente abbia tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la pena accessoria non è più eseguita se egli era stato autorizzato ad esercitare a titolo di prova la sua professione, la sua industria o il suo commercio. Se non era stato autorizzato a farlo, la durata dell’interdizione si conta dal giorno della sua liberazione condizionale.

Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova, la durata dell’interdizione si conta dal giorno in cui la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.

Art. 5540 Espulsione

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l’espulsione può essere pronunciata a vita.

L’autorità competente decide se e a quali condizioni l’espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova.

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l’espulsione che era stata sospesa non è più eseguita. Se l’esecuzione non era stata sospesa, la sua durata si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la Svizzera.

Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l’espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.

Art. 56 Divieto di frequentare osterie

Se un crimine o un delitto è da attribuirsi all’abuso di bevande alcooliche, il giudice, congiuntamente con la pena, può vietare al colpevole per un tempo da sei mesi a due anni di frequentare locali di osteria in cui sono somministrate bevande alcooliche. Secondo le circostanze, l’efficacia dell’interdizione potrà essere limitata ad un territorio determinato.

I Cantoni determineranno in qual modo i divieti debbano essere resi noti pubblicamente.

Il divieto ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. Se è stata pronunciata una pena privativa della libertà, la durata del divieto è computata dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata. Se il liberato condizionale ha, durante il periodo di prova, tenuto buona condotta, la durata del divieto è computata dal giorno della liberazione condizionale. Spirato il periodo di prova, il giudice può revocare il divieto di frequentare le osterie.

Art. 57 6. Altre misure. Cauzione preventiva

1. Se vi è ragione di temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione. 2. Rifiutandosi egli di promettere o non prestando per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo col carcere. Il carcere non può durare oltre due mesi e sarà scontato come la pena dell’arresto. 3. Se egli commette il reato nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso è restituita.

Art. 5841 Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 5942 b. Confisca di valori patrimoniali

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti. La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. 2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2. Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell’interessato. In vista dell’esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell’esecuzione forzata. 3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. 4. Se l’importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994

Art. 6043 Assegnamenti alla parte lesa

Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subìto un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l’agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all’importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:44

  1. la multa pagata dal condannato;

  2. 45 gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;

  3. 46 i risarcimenti;

  4. l’ammontare della cauzione preventiva.

Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito.

I Cantoni istituiscono una procedura semplice e rapida per i casi nei quali il giudice non possa ordinare tale misura già nell’ambito della sentenza penale.

Art. 61 Pubblicazione della sentenza

Se l’interesse pubblico oppure l’interesse della persona lesa o quello dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

Se l’interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

La pubblicazione nell’interesse della persona lesa oppure nell’interesse dell’avente diritto di querela o di quello dell’accusato assolto non avviene che a loro richiesta.

Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.

Art. 62 Casellario giudiziale

Le pene pronunciate e le misure di sicurezza sono iscritte nel casellario giudiziale (art. 359 a 364).

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 Capo secondo: Della commisurazione della pena

Art. 63 1. Regola generale

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.

Art. 64 2. Attenuazione della pena Circostanze attenuanti

Il giudice può attenuare la pena:

se il colpevole ha agito per motivi onorevoli, in istato di grave angustia, sotto l’impressione d’una grave minaccia, ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima, se ha reagito nell’impeto d’ira o d’intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa, se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui, se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta, se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell’atto.47

Art. 65 Effetti dell’attenuazione

Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia:

invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni; invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione; invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l’arresto o la multa.

Art. 66 Attenuazione libera Desistenza e impunità

Se la legge prevede l’attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.

Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.

Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Se l’agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Nelle stesse circostanze, la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate.

I Cantoni designano, quali autorità competenti, organi della giustizia penale.

Art. 6749 3. Aggravamento della pena. Recidiva

1. Se l’agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un’altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena. L’esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore dell’articolo 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell’articolo 100bis come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all’esecuzione della pena anteriore. 2. L’esecuzione all’estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all’esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.

Art. 68 Concorso di reati o di disposizioni penali

1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L’aumento non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della specie di pena. Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla colpevolezza. Le pene accessorie, le misure di sicurezza e le altre misure possono essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono. 2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

Art. 69 4. Computo del carcere preventivo

Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Se la sentenza condanna o soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.

Capo terzo: Della prescrizione

Art. 70 1. Prescrizione dell’azione penale. Termini

L’azione penale si prescrive:

in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua; in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni;50 in cinque anni, se al reato è comminata un’altra pena.

Art. 71 Decorrenza

La prescrizione decorre: dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato; se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 7251 Sospensione e interruzione

1. La prescrizione è sospesa finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà personale. 2. La prescrizione è interrotta da ogni atto d’istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d’arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione.52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 In ogni caso d’interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l’azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l’onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale.

Art. 73 2. Prescrizione delle pene. Termini

1. La pena si prescrive:

in trent’anni, se si tratta della reclusione perpetua; in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore; in vent’anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni; in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno; in cinque anni, se si tratta di un’altra pena. 2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie.

Art. 7453 Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l’esecuzione della pena.

Art. 7554 Sospensione e interruzione

1. La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova. 2. La prescrizione è interrotta dall’esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all’esecuzione stessa, compiuto dall’autorità che ne è incaricata. In ogni caso d’interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Art. 75bis 55 3. Imprescrittibilità

Sono imprescrittibili i crimini:

1. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica; 2. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194956 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui è stato commesso; 3. che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità corporale di persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d’ostaggio.

Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l’azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 70 a 72.

Capo quarto: Della riabilitazione

Art. 7657

Art. 7758 Reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio

Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un’autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo un ufficio eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 78 Reintegrazione nell’esercizio della potestà dei genitori o della tutela

Se il colpevole è stato dichiarato incapace di esercitare la potestà dei genitori oppure di essere tutore o curatore e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui e udita l’autorità tutoria, far cessare questa incapacità qualora tale provvedi-

Introdotto dall’art. 109 cpv. 2 lett. a della LF del 20 mar. 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS 351.1). Questo articolo è applicabile se l’azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 mento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 79 Revoca della interdizione di esercitare una professione, una industria o un commercio

Se al colpevole è stato interdetto l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo all’esercizio della professione, dell’industria o del commercio, qualora non sia da temere un ulteriore abuso, e qualora il richiedente abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 8059 Cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale

1. Il preposto al casellario giudiziale cancella d’ufficio la iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice: venti anni trattandosi della reclusione o dell’internamento secondo l’articolo 42; quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell’articolo 100bis; dieci anni trattandosi dell’arresto o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l’articolo 37bis numero 1. Trattandosi della multa come pena principale, l’iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza. 2. Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall’esecuzione della pena sono i seguenti: trattandosi della reclusione o dell’internamento, dieci anni; trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell’articolo 100bis, cinque anni; trattandosi dell’arresto o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l’articolo 37bis numero 1, o della multa come pena principale, due anni. La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato. Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

Art. 8160 Disposizioni comuni

All’esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l’esclusione della sua commutazione.61

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l’articolo 42, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.62

Se il giudice respinge una domanda di riabilitazione, può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.

Titolo quarto: Dei fanciulli e degli adolescenti63

Capo primo Dei fanciulli

Art. 8264 Limiti d’età

I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente Codice.

Se un fanciullo che ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dalla legge, si applicano le disposizioni seguenti.

Art. 8365 Inchiesta

L’autorità competente accerta i fatti. Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l’educazione, le condizioni di vita del fanciullo e richiede rapporti e perizie

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 sullo stato fisico e mentale di lui. Essa può parimente ordinare che il fanciullo sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

Art. 8466 Misure educative

Se il fanciullo ha bisogno di misure educative speciali, segnatamente se è difficile, abbandonato od in grave pericolo, l’autorità giudicante ordina l’educazione vigilata, l’affidamento a una famiglia idonea o il collocamento in una casa di educazione.

Con l’educazione vigilata, si provvede affinché al fanciullo siano date le cure, l’educazione e l’istruzione adeguate.

Art. 8567 Trattamento speciale

Se lo stato del fanciullo esige un trattamento speciale, in modo particolare se il fanciullo è infermo o debole di mente, cieco, affetto da sordità o logopatia grave od epilettico oppure se il suo sviluppo mentale o morale è gravemente turbato o presenta un ritardo anormale, l’autorità giudicante ordina il trattamento necessario.

Questo trattamento può essere ordinato in ogni tempo anche congiuntamente con le misure previste nell’articolo 84.

Art. 8668 Modificazione delle misure

L’autorità giudicante può sostituire un’altra misura a quella ordinata.

Dapprima si potrà ordinare che il fanciullo sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

Art. 86bis 69 Esecuzione e fine delle misure

In tutti i casi, l’autorità d’esecuzione vigila sull’educazione e sul trattamento speciale del fanciullo.

Quando il fanciullo ha compiuto gli anni quindici, le misure possono, su ordine dell’autorità d’esecuzione, essere eseguite conformemente agli articoli 91 a 94.

L’autorità d’esecuzione pone fine alle misure ordinate, quando il loro scopo è stato conseguito, ma al più tardi quando il fanciullo avrà compiuto i vent’anni. Nel caso di collocamento in un istituto, la direzione dello stesso deve essere sentita.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Art. 8770 Pene disciplinari

Se il fanciullo non ha bisogno di misure educative né di un trattamento speciale, l’autorità giudicante lo ammonisce o lo obbliga a prestare un lavoro o lo castiga con gli arresti scolastici da una a sei mezze giornate.

Nei casi poco gravi, l’autorità giudicante può prescindere anche da siffatte pene disciplinari e lasciare la cura di punire il fanciullo a chi esercita la potestà dei genitori.

Art. 8871 Rinuncia a qualsiasi misura e pena disciplinare

L’autorità giudicante può prescindere da qualsiasi misura o pena disciplinare, se una misura adeguata è già stata presa o il fanciullo è già stato punito, se il fanciullo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, segnatamente se, con propria prestazione, ha riparato il danno nella misura del possibile, ovvero se sono trascorsi tre mesi dal fatto.

Capo secondo: Degli adolescenti

Art. 8972 Limiti d’età

Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dalla legge, si applicano le disposizioni seguenti.

Art. 9073 Inchiesta

L’autorità competente accerta i fatti. Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l’educazione, le condizioni di vita dell’adolescente e richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale di lui. Essa può parimente ordinare che l’adolescente sia sottoposto ad osservazione a per un certo tempo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Art. 9174 Misure educative

1. Se l’adolescente ha bisogno di misure educative speciali, segnatamente se è difficile, abbandonato od in grave pericolo, l’autorità giudicante ordina l’educazione vigilata, l’affidamento a una famiglia idonea o il collocamento in una casa di educazione. La carcerazione fino a quattordici giorni o la multa può essere cumulata con l’educazione vigilata. All’adolescente possono essere imposte, in ogni tempo, norme di condotta, segnatamente circa la formazione professionale, il luogo di dimora, l’astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un certo termine. Con l’educazione vigilata, si provvede affinché all’adolescente siano date le cure, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale adeguate e affinché egli lavori regolarmente e impieghi giudiziosamente il tempo libero e il guadagno. 2. Se l’adolescente è particolarmente pervertito o ha commesso un crimine o un delitto grave denotante che è particolarmente pericoloso o difficile, l’autorità giudicante ne ordinerà il collocamento in una casa d’educazione per almeno due anni.

Art. 9275 Trattamento speciale

Se lo stato dell’adolescente esige un trattamento speciale, in modo particolare se è infermo o debole di mente, cieco, affetto da sordità o logopatia grave, epilettico, dedito al bere o agli stupefacenti, oppure se il suo sviluppo mentale o morale è gravemente turbato o presenta un ritardo anormale, l’autorità giudicante ordina il trattamento necessario.

Questo trattamento può essere ordinato in ogni tempo anche congiuntamente con le misure previste nell’articolo 91.

Art. 9376 Modificazione delle misure

L’autorità giudicante può sostituire un’altra misura a quella ordinata.

Dapprima si potrà ordinare che l’adolescente sia sottoposto ad osservazione per un certo tempo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Art. 93bis 77 sferimento in una casa di educazione al la- 2 voro

Esecuzione e tra- 1 In tutti i casi, l’autorità d’esecuzione vigila sull’educazione e sul trattamento speciale dell’adolescente.

Quando un adolescente è stato in una casa di educazione, l’autorità d’esecuzione può ordinare la continuazione della misura in una casa d’educazione al lavoro, se egli ha compiuto i diciassette anni.

Art. 93ter 78 Collocamento in una casa di educazione per adolescenti particolarmente difficili

Se l’adolescente collocato in una casa di educazione conformemente all’articolo 91 o in una casa di educazione al lavoro conformemente all’articolo 93bis si palesa straordinariamente difficile, l’autorità d’esecuzione, assunta all’occorrenza un perizia, può collocarlo in un centro terapeutico.

Se l’adolescente si palesa insopportabile in una casa di educazione e non vi è motivo di collocarlo in un centro terapeutico, l’autorità d’esecuzione può trasferirlo in una casa di rieducazione79. Un trasferimento temporaneo può avvenire anche per motivi disciplinari.

Art. 9480 Liberazione condizionale e fine della altre misure

1. Se l’adolescente ha passato almeno un anno in uno o più stabilimenti a tenore dell’articolo 91 numero 1, 93bis capoverso 2 o 93ter, ma almeno due anni nel caso del collocamento conformemente all’articolo 91 numero 2 e se si deve riconoscere che lo scopo della misura è stato conseguito, l’autorità d’esecuzione, chiesto il parere della direzione dello stabilimento, può liberarlo condizionalmente. Essa stabilisce un periodo di prova da sei mesi a tre anni. Essa sottopone il liberato al patronato. Può imporgli norme di condotta conformemente all’articolo 91 numero 1 capoverso3. 2. Se, durante il periodo di prova, l’adolescente, nonostante formale avvertimento dell’autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o abusa in altro modo della libertà, l’autorità d’esecuzione può ammonirlo, imporgli norme di condotta, ricollocarlo in uno stabilimento o proporre all’autorità giudicante di ordinare una nuova misura.

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1971 777 808, 1973 1840; FF 1965 I 474). Vedi anche il n. II della disp. fin. mod., alla fine del presente Codice.

Sintanto tale casa non sia istituita, l’autorità d’esecuzione può trasferire l’adolescente in uno stabilimento previsto negli art. 37, 39 o 100bis del presente Codice (art. 7 dell’O (1) del 13 nov. 1973 sul CP - RS 311.01).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 Ove occorra, l’autorità d’esecuzione può prolungare il periodo di prova sino a tre anni al massimo, ma non oltre i ventidue anni di età. Se l’adolescente da liberare condizionalmente era stato collocato in una casa di educazione conformemente all’articolo 91 numero 2, il periodo di prova può essere prolungato sino a cinque anni, ma non oltre i venticinque anni di età. 3. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. L’autorità d’esecuzione ordina la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale. 4. L’autorità d’esecuzione pone fine alle altre misure previste nell’articolo 91 numero 1, quando il loro scopo è stato conseguito. Se tale scopo non è stato conseguito appieno, l’autorità d’esecuzione può liberare condizionalmente l’adolescente o imporgli norme di condotta a tenore dell’articolo 91 numero 1 capoverso3 e sottoporlo al patronato. Il numero 2 capoverso 1 è applicabile per analogia. Norme di condotta e patronato sono revocati quando non sono più necessari. 5. L’autorità d’esecuzione pone fine al collocamento in una casa di educazione conformemente all’articolo 91 numero 2 al più tardi quando l’interessato ha compiuto i venticinque anni, alle altre misure quando l’interessato ha compiuto i ventidue anni.

Art. 94bis 81 Fine del trattamento speciale

Cessata che sia la causa della misura, l’autorità d’esecuzione ordina la liberazione da uno stabilimento a tenore dell’articolo 92. Se la causa della misura non è completamente cessata, l’autorità d’esecuzione può ordinare la liberazione a titolo di prova. L’articolo 94 numeri 1 a3 è applicabile per analogia. L’autorità d’esecuzione può parimente ordinare il ricollocamento quando risulta che lo stato del liberato esige tale misura.

Art. 9582 Punizione

1. Se l’adolescente non ha bisogno di misure educative né di un trattamento speciale, l’autorità giudicante lo ammonisce, lo obbliga a prestare un lavoro o gl’infligge una multa o la carcerazione da un giorno ad un anno. La multa e la carcerazione possono essere cumulate. Se un adolescente, contro il quale è già stata ordinata una misura, commette un nuovo reato e la continuazione o la modificazione della misura non basta, egli può essere punito con la multa o con la carcerazione. Qualora egli si trovi in uno stabilimento, il diret-

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 tore deve essere sentito. La multa e la carcerazione possono essere cumulate. 2. Se l’adolescente è punito con la multa, gli articoli 48 a 50 sono applicabili. Tuttavia, nel caso di commutazione, l’arresto è sostituito con la carcerazione. 3. La carcerazione è eseguita in un locale adatto agli adolescenti, mai in uno stabilimento di pena o d’internamento. La carcerazione superiore a un mese deve essere eseguita mediante trasferimento in una casa di educazione. Dopo i diciotto anni di età compiuti, la carcerazione può essere eseguita in un locale per gli arresti e, nel caso di carcerazione superiore a un mese, mediante trasferimento in una casa di educazione al lavoro. L’adolescente sarà obbligato ad un lavoro adatto e sottoposto a un azione educativa. La carcerazione non potrà più essere scontata, se non è stata eseguita entro tre anni. 4. Quando i due terzi della carcerazione, ma almeno un mese, sono stati scontati, l’autorità d’esecuzione può, di sua iniziativa o su domanda, concedere la liberazione condizionale dopo aver sentito il parere del direttore dello stabilimento. L’autorità d’esecuzione prescrive un periodo di prova da sei mesi a tre anni. Essa sottopone il liberato al patronato. Può imporgli norme di condotta conformemente all’articolo

numero 1 capoverso3. 5. Se, durante il periodo di prova, il liberato, nonostante formale avvertimento dell’autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l’autorità d’esecuzione ordina il ricollocamento nello stabilimento. Nei casi di lieve gravità, essa può, invece di ordinare il ricollocamento, ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva. L’autorità d’esecuzione ordina la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale.

Art. 9683 Sospensione condizionale della pena

1. L’autorità giudicante può sospendere la carcerazione e l’esecuzione della multa e prescrivere un periodo di prova da sei mesi a tre anni, se la condotta e il carattere dell’adolescente lasciano supporre che egli non commetterà altri reati, soprattutto se anteriormente egli non ne ha commessi o ha commesso soltanto reati di esigua gravità.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 2. L’adolescente è sottoposto al patronato, salvo che particolari circostanze giustifichino un’eccezione. All’adolescente possono essere imposte norme di condotta conformemente all’articolo 91 numero 1 capoverso3. 3. Se, durante il periodo di prova, l’adolescente, nonostante formale avvertimento dell’autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l’autorità giudicante ordina l’esecuzione della pena.

Nei casi di lieve gravità, l’autorità giudicante può, invece di ordinare l’esecuzione della pena, ammonire l’adolescente, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente. 4. Se l’adolescente ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, l’autorità giudicante ordina la cancellazione della condanna nel casellario giudiziale.

Art. 9784 Rinvio della decisione su pene o misure

Allorché non è possibile giudicare con certezza se l’adolescente ha bisogno di una delle misure previste o se dev’essergli inflitta una pena, l’autorità giudicante può rinviare la decisione. Essa prescrive un periodo di prova da sei mesi a tre anni e può imporgli norme di condotta conformemente all’articolo 91 numero 1 capoverso3. L’ulteriore sviluppo dell’adolescente è vigilato.

Se l’adolescente non ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova, l’autorità giudicante pronuncia le pene della carcerazione o della multa ovvero una delle misure previste.

Se, invece, la sua condotta è stata buona per il periodo di prova, l’autorità giudicante decide di prescindere da qualsiasi misura o pena.

Art. 9885 Rinuncia ad ogni misura o pena

L’autorità giudicante può prescindere da qualsiasi misura o pena, se una misura adeguata è già stata presa o l’adolescente è già stato punito, se l’adolescente ha dimostrato con fatti sincero pentimento, segnatamente se, con propria prestazione, ha riparato il danno nella misura del possibile, ovvero se è trascorso un anno dal fatto.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Art. 9986 Cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale

1. Il preposto al casellario giudiziale cancella d’ufficio la iscrizione se dalla sentenza sono decorsi cinque anni e, trattandosi di collocamento in una casa di educazione conformemente all’articolo 91 numero 2, dieci anni. 2. L’autorità giudicante può, a richiesta, ordinare la cancellazione già dopo due anni dall’esecuzione della sentenza, se la condotta del richiedente lo giustifica e se egli ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito dalla autorità o mediante transazione. Se, quando prende fine la misura d’educazione, il richiedente ha compiuto gli anni venti, l’autorità giudicante può abbreviare il termine previsto per la cancellazione. 3. L’autorità giudicante può disporre nella sentenza che la stessa non sarà iscritta nel casellario giudiziale, se circostanze particolari lo giustificano e se l’agente ha compiuto soltanto un lieve reato. 4. L’autorità giudicante competente a ordinare la cancellazione dell’ultima sentenza iscritta è parimente autorizzata a ordinare la cancellazione simultanea delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

Titolo quinto: Dei giovani adulti87

Art. 10088 Limiti d’età. Indagini Collocamento in una casa d’educazione al lavoro

Se l’agente, nel momento in cui ha commesso il crimine o il delitto, aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, sono applicabili le disposizioni generali del presente Codice, riservati gli

Ove occorra, il giudice indaga su la condotta, l’educazione e le condizioni di vita ed assume rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale come anche sull’educabilità al lavoro dell’agente.

1. Se l’agente è seriamente turbato o minacciato nello sviluppo del suo carattere, abbandonato o dedito alla dissolutezza o all’ozio e l’atto da

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Titolo introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Vedi anche l’OCP2 del 6 dic. 1982 (RS 311.02).

lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare, invece di una pena, il collocamento in una casa d’educazione al lavoro, se si deve presumere che con siffatta misura si potranno prevenire nuovi crimini o delitti. 2. La casa d’educazione al lavoro è separata dagli altri stabilimenti previsti nella legge. 3. Il collocato è istruito in un lavoro che tenga conto delle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. Il suo carattere, la sua formazione intellettuale e fisica e le sue conoscenze professionali devono essere sviluppati nella misura del possibile. Il collocato può essere autorizzato a compiere la formazione professionale o a svolgere un’attività professionale fuori dello stabilimento. 4.91 Se il collocato trasgredisce ostinatamente la disciplina della casa o è restìo ai metodi educativi ivi applicati, l’autorità competente può far eseguire la misura in un penitenziario. Se cessa la causa del trasferimento, l’autorità competente deve ricollocarlo nella casa d’educazione al lavoro.

Art. 100ter 92 Liberazione condizionale e fine della misura

1. Dopo una durata minima della misura di almeno un anno, l’autorità competente libera condizionalmente il collocato per un periodo di prova da uno a tre anni, se si deve presumere ch’egli sia atto e disposto al lavoro e che terrà buona condotta in libertà. Essa sottopone il liberato al patronato. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento dell’autorità competente, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l’autorità competente ordina il ricollocamento nella casa di educazione al lavoro. Nei casi di lieve gravità, essa può prescindere dal ricollocamento. Se è condannato per il reato commesso, l’autorità competente può prescindere dal ricollocamento. Il ricollocamento dura due anni al massimo. La durata totale della misura non deve superare in alcun caso quattro anni e l’autorità competente vi pone fine al più tardi quando il collocato avrà compiuto i trent’anni. Se prescinde dal ricollocamento, l’autorità competente può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

Valevole fino all’istituzione di uno stabilimento chiuso d’educazione al lavoro (n. III 2 disp. fin. mod. 18 mar. 1971, in fine al presente Codice).

Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 2. Se, dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento, le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora adempiute, l’autorità competente deve decidere se la misura sia da togliere o da continuare per un anno al massimo. L’autorità competente pone fine alla misura al più tardi quando il collocato avrà compiuto i trent’anni. 3. Il giudice decide se e in quale misura le pene eventualmente sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dall’esecuzione della misura o in caso di fine anticipata della stessa. Comunicando la sua decisione, l’autorità competente si esprime in proposito. 4. Qualora dalla sentenza, dalla decisione di ricollocamento o dall’interruzione della misura siano decorsi più di tre anni, senza che sia stato possibile iniziare o continuare la sua esecuzione, il giudice decide se la misura sia ancora necessaria. Egli può, anche successivamente, pronunciare una pena o ordinare un’altra misura, se le condizioni sono adempiute. Il giudice decide analogamente se la misura deve essere tolta per un qualsiasi motivo già prima della scadenza di tre anni, senza che le condizioni per la liberazione condizionale siano adempiute. 5. L’articolo 45 numeri 1, 2, 4 e 5 è applicabile.

Parte seconda: Delle contravvenzioni

Art. 101 Contravvenzioni

Si reputano contravvenzioni i reati cui il presente Codice commina l’arresto o la multa o soltanto la multa.

Art. 102 Applicazione delle disposizioni generali della parte prima

Le disposizioni generali della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 10393 Applicazione esclusa

Le disposizioni concernenti l’internamento dei delinquenti abituali non sono applicabili.

Art. 104 Applicazione condizionale

Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Il collocamento in uno degli stabilimenti previsti negli articoli 43, 44 e 100bis, la privazione della potestà dei genitori o di un ufficio tutorio, l’interdizione dall’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, l’espulsione e la pubblicazione della sentenza sono permessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.94

Art. 105 Sospensione condizionale della pena

Nel caso di sospensione condizionale della pena, il periodo di prova è di un anno.

Art. 10695 Multa

Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di cinquemila franchi.

Se il delinquente ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

Il periodo di prova per la cancellazione nel casellario giudiziale conformemente all’articolo 49 numero 4 è di un anno.

Art. 107 Attenuazione della pena

Nel caso di circostanze attenuanti, l’arresto è sostituito con la multa.

Art. 10896 Recidiva

La recidiva è esclusa se al momento della contravvenzione è decorso almeno un anno dal giorno in cui il contravventore scontò una pena privativa della libertà personale o fu liberato da uno degli stabilimenti previsti negli articoli 42 a 44 e 100bis.

Art. 10997 Prescrizione

L’azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 Spiegazione di termini legali

Art. 110

Per la terminologia di questo Codice valgono le disposizioni seguenti: 1. ...98 2. I congiunti di una persona sono il suo coniuge, i suoi parenti in linea retta, i fratelli germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli adottivi. 3. I membri della comunione domestica sono le persone conviventi nella medesima economia domestica. 4. Per funzionari s’intendono i funzionari ed impiegati di una amministrazione pubblica e della giustizia. Sono considerati funzionari anche le persone che occupano provvisoriamente un ufficio od un impiego o che esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. 5. Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. Le registrazioni su supporti di dati e di immagini sono equiparate a scritti, se servono allo stesso scopo.99 Documenti pubblici sono quelli emanati da un’autorità, da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. 6. Il giorno è contato in ragione di ventiquattr’ore consecutive. Il mese e l’anno sono computati secondo il calendario comune. 7. È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell’istruzione o per motivo di sicurezza.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 Libro secondo: Disposizioni speciali

Titolo primo Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

Art. 111 1. Omicidio. Omicidio intenzionale

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 112100 Assassinio

Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 113101 Omicidio passionale

Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da uno a cinque anni.

Art. 114102 Omicidio su richiesta della vittima

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la

Art. 115 Istigazione e aiuto al suicidio

Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 116103 Infanticidio

La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l’influenza del puerperio, uccide l’infante, è punita con la detenzione.

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

Art. 117 Omicidio colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la

Art. 118 2. Aborto. dalla madre

La persona incinta, che si procura l’aborto col fatto proprio o di un Aborto procurato terzo, è punita con la detenzione.

L’azione penale si prescrive in due anni.

Art. 119 Aborto procurato da terze persone

1. Chiunque procura l’aborto ad una persona incinta, col di lei consenso, chi le presta aiuto nel procurarsi l’aborto, L’azione penale si prescrive in due anni. 2. Chiunque procura l’aborto ad una persona incinta, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione sino a dieci anni. 3.104 La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole fa mestiere delle pratiche abortive.

Art. 120 Interruzione non punibile della gravidanza

1. Non vi è aborto nel senso del presente Codice quando la gravidanza sia interrotta in seguito ad atti praticati da un medico patentato con il consenso scritto della donna incinta e su parere conforme d’un secondo medico patentato, allo scopo di preservarla da un pericolo, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d’una menomazione grave e permanente. Il parere conforme richiesto nel capoverso 1 sarà dato da un medico qualificato come specialista in relazione alle condizioni di salute della persona incinta ed a ciò autorizzato, in modo generale o caso per caso, dall’autorità competente del Cantone in cui la donna incinta ha il suo domicilio o nel quale l’operazione avrà luogo. Se la donna incinta è incapace di discernimento, dev’essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale. 2. Rimangono riservate le disposizioni dell’articolo 34 numero 2, in quanto la gravidanza sia interrotta da un medico patentato e si tratti di preservare da un pericolo imminente, non altrimenti evitabile, che minacci la vita stessa della madre oppure minacci seriamente la salute di lei d’una menomazione grave e permanente. In casi siffatti, il medico curante deve, entro ventiquattro ore dall’in- 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 tervento operatorio, avvertire l’autorità competente del Cantone in cui l’intervento ha avuto luogo. 3. Se la gravidanza fu interrotta perché la donna incinta si è trovata in altro stato di grave angustia, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). 4. Le disposizioni dell’articolo 32 non sono applicabili.

Art. 121 Omissione dell’avviso in caso di interruzione della gravidanza

Il medico che, avendo interrotta una gravidanza secondo l’articolo 120 numero 2, omette di avvertirne l’autorità competente è punito con

Art. 122105 3. Lesioni personali. Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

Art. 123106 Lesioni semplici

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66). 2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

Art. 124107

Art. 125 Lesioni colpose

Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la

Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.

Art. 126 Vie di fatto

Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con

Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura.108

Art. 127109 4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. Abbandono

Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l’abbandona in siffatto pericolo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la

Art. 128110 Omissione di soccorso

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere,

Art. 128bis 111 Falso allarme

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di sal- 108 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 111 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 vataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 129112 Esposizione a pericolo della vita altrui

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 130 a 132113

Art. 133114 Rissa

Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.

Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Art. 134115 Aggressione

Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

Art. 135116 Rappresentazione di atti di cruda violenza

Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito

Gli oggetti sono confiscati.

Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione e della multa.

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 113 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

Art. 136117 Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, o stupefacenti a tenore della legge federale del 3 ottobre 1951118 sugli stupefacenti, è punito con la detenzione o con la multa.

Titolo secondo:119 Dei reati contro il patrimonio

Art. 137 1. Reati contro il patrimonio. Appropriazione semplice

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la multa, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138– 140. 2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza fine di lucro o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.

Art. 138 Appropriazione indebita 118 RS 812.121

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 139 Furto

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto. 3. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

Art. 140 Rapina

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi. È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata. 2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa. 3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. 4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.

Art. 141 Sottrazione di una cosa mobile

Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 141bis Impiego illecito di valori patrimoniali

Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 142 Sottrazione di energia

Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l’utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico,

Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 143 Acquisizione illecita di dati

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

L’acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 143bis Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati

Chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 144 Danneggiamento

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.

Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.

Art. 144bis Danneggiamento di dati

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo 2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con la detenzione o con la multa. Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 145 Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione

Il debitore che, nell’intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la

Art. 146 Truffa

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa.

La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 147 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

Art. 148 Abuso di cartechèques o di credito

Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell’istituto d’emissione, è punito con la detenzione sino a cinque anni, se l’istituto d’emissione e l’impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta.

inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

Art. 149 Frode dello scotto

Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 150 Conseguimento fraudolento di una prestazione

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, l’accesso ad una rappresentazione, ad un’esposizione o ad una manifestazione simile, il funzionamento di un impianto per l’elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,

Art. 150bis 120 Fabbricazione e immissione in spositivi per l’illecita decodificazione dice

.

Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in comcommercio di di- mercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l’elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, di offerte in co- a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 151 Danno patrimoniale procurato con astuzia

Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al 120 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 152 False indicazioni su attività commerciali

Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell’organo di gestione, del consiglio d’amministrazione o dell’ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un’altra azienda esercitata in forma commerciale, dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all’insieme dei soci o agli associati all’azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,

Art. 153 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Chiunque induce l’autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 154

Art. 155 Contraffazione di merci

1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con la detenzione o con la multa, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione. 2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con la detenzione, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.

Art. 156 Estorsione

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 140. 4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.

Art. 157 Usura

1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Art. 158 Amministrazione infedele

1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui. Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. 2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 159 Appropriazione indebita di trattenute salariali

Il datore di lavoro che disattende l’obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d’assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest’ultimo un danno patrimoniale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 160 Ricettazione

1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione.

Art. 161 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali

1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, della direzione, dell’organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende, in qualità di membro di un’autorità o di funzionario, o in qualità di loro ausiliario, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di azioni, di altri titoli o effetti contabili corrispondenti della società o sul corso di opzioni su tali titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo, 2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sè o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa. 3. È considerato fatto a tenore dei numeri 1 e 2 un’imminente emissione di nuovi diritti di partecipazione, un raggruppamento di imprese o un’analoga fattispecie di simile portata. 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 a3 si applicano alle due società. 5. I numeri 1 a 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

Art. 161bis 121 Manipolazione dei corsi

Chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo,

Art. 162 2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione ,

Art. 163 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, contro di lui un attestato di carenza di beni, con la reclusione sino a 2. Nelle stesse condizioni, è punito con la detenzione il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 164 Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, contro di lui un attestato di carenza di beni, con la reclusione sino a 121 Introdotto dall’art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

2. Nelle stesse condizioni, è punito con la detenzione il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 165 Cattiva gestione

1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, contro di lui un attestato di carenza di beni, con la detenzione sino a cinque anni. 2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza di beni. Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha sfruttato in modo usurario.

Art. 166 Omissione della contabilità

Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con la detenzione o con la multa, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’articolo 43 della legge federale dell’11 aprile 1889122 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 167 Favori concessi ad un creditore

Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con la detenzione, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.

Art. 168 Corruzione nell’esecuzione forzata

Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con la detenzione o con la multa.

Chiunque concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con la detenzione.

È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 169 Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell’attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,

Art. 170 Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale

Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,

Art. 171 Concordato giudiziale

Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.

Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 171bis Revoca del fallimento

Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF123, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.

Art. 172 4. Disposizioni generali. Persone giuridiche e società

Chi ha agito in qualità di organo di una persona giuridica o di membro di un tale organo, di collaboratore di una persona giuridica o di una società nella quale esercita competenze decisionali indipendenti nel settore di attività assegnatogli, oppure di dirigente effettivo di una persona giuridica o di una società, senza esserne organo, membro di un organo o collaboratore, è punibile secondo le disposizioni del presente titolo, anche se le circostanze personali che hanno per effetto di fondare o aggravare la pena sono realizzate solo nei confronti della persona giuridica o della società in questione.

Art. 172bis Cumulo di pena privativa della libertà e multa

In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può infliggere, oltre a questa, la multa.

Art. 172ter Reati di poca entità

Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139

n. 2 e 3), alla rapina e all’estorsione.

Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata124

Art. 173125 1. Delitti contro l’onore. Diffamazione

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la 2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. 3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. 4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. 5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

Art. 174 Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, 2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese. 3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Art. 175 Diffamazione e calunnia contro scomparso

Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona un defunto o uno defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.

Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.

Art. 176 Disposizione comune

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Art. 177 Ingiuria

Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Art. 178 Prescrizione

Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in due anni.

Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 29.

Art. 179 2.126 Delitti contro la sfera personale riservata. Violazione di segreti privati

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

Art. 179bis 127 Ascolto e registrazione di conversazioni estranee

Chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gl’interlocutori, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 127 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

Art. 179ter 128 Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la

Art. 179quater 129 Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. 130

Art. 179quinquies 131 Atti non punibili

Non è punibile secondo gli articoli 179bis capoverso 1 e 179ter capoverso 1 chiunque registra chiamate d’emergenza nell’ambito di servizi d’assistenza, di salvataggio e di sicurezza.

128 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 129 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 130 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 131 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal

Art. 179sexies 132 Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, 2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179septies 133 Abuso di impianti di telecomunicazioni

Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

Art. 179octies 134 Sorveglianza ufficiale, impunibilità 135 RS 780.1

Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente.

Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000135 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

132 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427). 133 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 134 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

Art. 179novies 136 Sottrazione di dati personali

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Art. 180 Minaccia

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 181 Coazione

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione o con la

Art. 182137

Art. 183138 Sequestro di persona e rapimento

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, 2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

Art. 184139 Circostanze aggravanti

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

136 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1). 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982

Art. 185140 Presa d’ostaggio

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con la reclusione. 2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà. 3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione perpetua. 4. Se il colpevole desiste dalla coazione o lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 65). 5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L’articolo 6 numero 2 è applicabile.

Art. 186 Violazione di domicilio

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con la detenzione o Titolo quinto:141 Dei reati contro l’integrità sessuale

Art. 187 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, 2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. 3. Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 141 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

contratto matrimonio con lui, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore. 5. ...142 6. L’azione penale si prescrive in dieci anni anche se il termine di prescrizione dell’atto secondo il numero 5 nella versione del 21 giugno 1991143 non è ancora scaduto il 1° settembre 1997.144

Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, 2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 189 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. Coazione sessuale

Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o

Se l’autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L’articolo 28 capoverso 4 non è applicabile.

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l’atto è perseguito 144 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997, in vigore dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

Art. 190 Violenza carnale

Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

Se l’autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la violenza carnale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L’articolo 28 capoverso 4 non è applicabile.

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena e della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l’atto è perseguito

Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

Art. 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con la

Se la vittima ha contrattomatrimonio con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno

Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione.

Se la vittima ha contrattomatrimonio con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 194 Esibizionismo

Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

Art. 195 3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

Art. 196 Tratta di esseri umani

Chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

In tutti i casi, il colpevole è inoltre punito con la multa.

Art. 197 4. Pornografia

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con la detenzione o con la multa. 2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena. 3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito Gli oggetti sono confiscati. 4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione e della multa.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 198 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale. Molestie sessuali

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa.

Art. 199 Esercizio illecito della prostituzione

Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 200 6. Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Art. 201 a 212145

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia

Art. 213146 Incesto

Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con la detenzione.

Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.

L’azione penale si prescrive in due anni.

145 Questi articoli (salvo l’art. 211) sono sostituiti dagli articoli 195 a 199 (cfr. commento nel

n. 23 del messaggio – FF 1985 II 901). L’articolo 211 è semplicemente stralciato. 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

Art. 214147

Art. 215148 Bigamia

Chiunque contrae matrimonio essendo già coniugato, chiunque contrae matrimonio con una persona coniugata,

Art. 216149

Art. 217150 Trascuranza degli obblighi di mantenimento

Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.

Art. 218151

Art. 219152 Violazione del dovere d’assistenza o educazione

Chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con la detenzione.

Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della detenzione può essere pronunciata la multa.

Art. 220153 Sottrazione di minorenne

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che esercita l’autorità parentale o la tutela, è punito, a querela di parte, 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo

Art. 221 Incendio intenzionale

Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la reclusione.

La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Art. 222 Incendio colposo

Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito

La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

Art. 223 Esplosione

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con la reclusione.

Art. 224 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi

Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.

Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 227 Inondazione. Franamento

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Art. 228 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Art. 229 Violazione delle regole dell’arte edilizia

Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa.

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è della detenzione o della multa.

Art. 230 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa. 2. La pena è della detenzione e della multa se il colpevole ha agito per Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Art. 231 Propagazione di malattie dell’uomo

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque anni. Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

Art. 232 Propagazione di epizoozie

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione fino a cinque anni.

Art. 233 Propagazione di parassiti pericolosi

1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con la detenzione. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

Art. 234 Inquinamento di acque potabili

Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per

Art. 235 Fabbricazione di foraggi nocivi

1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con la detenzione o con la multa. Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese e della multa. La sentenza di condanna è resa pubblica. 3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Art. 236 Commercio di foraggi adulterati

Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con la detenzione o con la multa. La sentenza di condanna è resa pubblica.

La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

3I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Art. 237 Perturbamento della circolazione pubblica

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con la detenzione. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

Art. 238 Perturbamento del servizio ferroviario

Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.

La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui.

Art. 239 Perturbamento di pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Art. 240 Contraffazione di monete

Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con la reclusione.

Nei casi d’esigua gravità la pena è della detenzione.

Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

Art. 241 Alterazione di monete

Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l’apparenza di un valore superiore, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Nei casi di esigua gravità la pena è della detenzione.

Art. 242 Messa in circolazione di monete false

Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è della detenzione o della multa.

Art. 243154 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell’originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.

La pena è dell’arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false

Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.155

Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con la reclusione sino a cinque anni.

154 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i 155 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i

Art. 245 Falsificazione di valori di bollo ufficiali

1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa, chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto. 2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con la detenzione o con

Art. 246 Falsificazione di marche ufficiali

Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,

Art. 247 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti

Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,

Art. 248 Falsificazione dei pesi e delle misure

Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente, altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati, usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,

Art. 249156 Confisca

Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.

Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

Art. 250 Monete e bolli di valore esteri

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 251157 Falsità in documenti

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o la

Art. 252158 Falsità in certificati

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, 156 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 253 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,

Art. 254 Soppressioni di documento

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.

Art. 255 Documenti esteri

Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.

Art. 256 Rimozione di termini

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con la reclusione sino a tre anni o

Art. 257 Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Art. 258159 Pubblica intimidazione

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Art. 259160 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o

Art. 260 Sommossa Atti preparatori punibili

Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa.

Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.

È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch’egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

Art. 111 Omicidio intenzionale

Art. 112 Assassinio

Art. 122 Lesioni gravi

Art. 140 Rapina

Art. 183 Sequestro di persona e rapimento

Art. 185 Presa d’ostaggio

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 161 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

Art. 221 Incendio intenzionale

Art. 264 Genocidio162

Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo

numero 1 capoverso 2 è applicabile.

Art. 260ter 163 Organizzazione criminale Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, 2. Il giudice può attenuare la pena (art. 66) se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione. 3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

Art. 260quater164

Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.

Art. 261 Perturbamento della libertà di credenza e di culto

Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 163 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193). 164 Introdotto dall’art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.54).

è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

Art. 261bis 165 Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

Art. 262 Turbamento della pace dei defunti

1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, 2. Chiunque, contro la volontà dell’avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con la

Art. 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione.

165 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 II 217).

Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale166

Art. 264167 Genocidio

Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico:

  1. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;

  2. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

  3. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;

  4. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo.

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni.

È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non può essere estradato. L’articolo 6bis numero 2 è applicabile.

L’articolo 366 capoverso 2 lettera b, le disposizioni riguardanti il permesso al procedimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958168 sulla responsabilità nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 1934169 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione non sono applicabili in caso di genocidio.

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

Art. 265 1. Crimini o delitti contro lo Stato. Alto tradimento

Chiunque commette un atto diretto a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione170 o d’un Cantone171, ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ri- 166 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 durle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,

Art. 266 Attentati contro l’indipendenza della Confederazione

1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione, a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione, 2.172 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Nei casi gravi, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 266bis 173 Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera

Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con la detenzione fino a cinque anni.

Nei casi gravi, può essere pronunciata la reclusione.

Art. 267 Tradimento nelle relazioni diplomatiche

1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,174 chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, 172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 173 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; 174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione, 2.nChiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.175 3. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.176

Art. 268 Rimozione di termini di confine pubblici

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d’un Cantone o d’un Comune è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 269177 Violazione della sovranità territoriale svizzera

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 270 Offese agli emblemi svizzeri

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone,

Art. 271178 Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero 176 Originario n. 2.

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;

chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con la detenzione e, nei casi gravi, con la reclusione.

175 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con la reclusione.

3. Chiunque prepara un tale ratto, è punito con la reclusione o con la

Art. 272179 2. Spionaggio. Spionaggio politico

1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, 2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia la reclusione. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.

Art. 273 Spionaggio economico

Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione. Con la pena privativa della libertà può essere cumulata la multa.

Art. 274180 Spionaggio militare

1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, 179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 Nei casi gravi, può essere pronunciata la reclusione. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 275181 3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. Attentati contro l’ordine costituzionale

Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione182 o di un Cantone183, è punito con la detenzione fino a cinque anni.

Art. 275bis 184 Propaganda sovversiva

Chiunque svolge una propaganda dell’estero intesa a sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone,

Art. 275ter 185 Associazioni illecite

Chiunque costituisce un’associazione che si propone di svolgere o svolge un’attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,

Art. 276 4. Attentati contro la sicurezza militare. Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, 2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 184 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; 185 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16;

Art. 277 Falsificazione d’ordini o di istruzioni

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

Art. 278 Turbamento del servizio militare

Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Art. 279 Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa,

Art. 280 Attentati contro il diritto di voto

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,

Art. 281 Corruzione elettorale

Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione, l’elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,

Art. 282 Frode elettorale

1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l’esercizio del referendum o dell’iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, 2. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese. Con questa pena può essere cumulata

Art. 282bis 186 Incetta di voti

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un’elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 283 Violazione del segreto del voto

Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 284187

186 Introdotto dall’art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Art. 285 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1.188 Chiunque con violenza o minaccia impedisce ad una autorità, a un membro di un’autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con la 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 286189 Impedimento di atti dell’autorità

Chiunque impedisce ad una autorità, a un membro di un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa.

Art. 287 Usurpazione di funzioni

Chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con la detenzione o

Art. 288190

Art. 289 Sottrazione di cose requisite o sequestrate

Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autorità, è punito

Art. 290 Rottura di sigilli

Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall’autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con la detenzione o con la multa.

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

Art. 291 Violazione del bando

Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con la detenzione.

La durata di questa pena non è computata in quella del bando.

Art. 292 Disobbedienza a decisioni dell’autorità

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con

Art. 293 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza, è punito con l’arresto o con la multa.

La complicità è punibile.

Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.191

Art. 294 Violazione della interdizione di esercitare una professione

Chiunque esercita una professione, un’industria od un commercio, il cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 295 Violazione del divieto di frequentare osterie

Chiunque contravviene al divieto di frequentare osterie, pronunciato contro di lui dal giudice, chiunque, come oste, potendo sapere che una persona non può frequentare osterie per divieto dell’autorità competente, le somministra o le fa somministrare bevande alcooliche, 191 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Art. 296192 Oltraggio ad uno Stato estero

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 297193 Oltraggi a istituzioni internazionali

Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con la detenzione o con la

Art. 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 299 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti, 2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con la detenzione.

Art. 300 Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,

Art. 301 Spionaggio in danno di Stati esteri

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 302194 Procedimento

I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.

Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a richiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.

Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in un anno.

Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia

Art. 303 Denuncia mendace

1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è della detenzione o della multa.

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

Art. 304 Sviamento della giustizia

1. Chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé medesimo di un atto punibile, 2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 305 Favoreggia mento

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100bis, è punito con la detenzione.195

È parimente punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 75bis.196

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 305bis 197 Riciclaggio di denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito 2. Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino a un milione di franchi. Vi è caso grave segnatamente se l’autore:

  1. agisce come membro di un’organizzazione criminale;

  2. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;

  3. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 196 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). 197 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077 1078; FF 1989 II 837).

3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

Art. 305ter 198 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione199

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino a un anno, con

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.200

Art. 306 Dichiarazione falsa di una parte in giudizio

Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a tre anni o della detenzione non inferiore a tre mesi.

Art. 307 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi.

Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

198 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077 1078; FF 1989 II 837). 199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 200 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

Art. 308 Attenuazione di pene

Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66) o prescindere da ogni pena.

Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).

Art. 309 Cause amministrative

Gli articoli 306 a 308 si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell’amministrazione, ai quali compete il diritto di assumere testimoni.

Art. 310 Liberazione di detenuti

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con la detenzione. 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 311 Ammutinamento di detenuti

1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con la detenzione non inferiore ad un mese. 2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi.

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali

Art. 312 Abuso di autorità

I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o

Art. 313 Concussione

Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 314201 Infedeltà nella gestione pubblica

I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà è cumulata la multa.

Art. 315 e 316202

Art. 317203 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione 201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 202 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721). 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 318 Falso certificato medico

1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con la Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è della detenzione.

Art. 319 Aiuto alla evasione di detenuti

Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Art. 320 Violazione del segreto d’ufficio

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con la detenzione o con la multa. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.

Art. 321 Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni204, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con la detenzione o con la Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi. 2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 321bis 205 Segreto professionale in medica

Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notimateria di ricerca zia nell’esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica è punito conformemente all’articolo 321.

Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca nei settori della medicina o della sanità pubblica se una Commissione peritale lo autorizza e se l’interessato, dopo aver preso conoscenza dei suoi diritti, non l’ha esplicitamente vietato.

La Commissione rilascia l’autorizzazione se:

  1. la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati;

  2. è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso dell’interessato, e

  3. l’interesse della ricerca prevale su quello della segretezza.

La Commissione vincola l’autorizzazione ad oneri per garantire la protezione dei dati. Essa pubblica l’autorizzazione.

La Commissione può accordare autorizzazioni generali o prevedere altre semplificazioni se nessun interesse degno di protezione degli interessati sia compromesso e se i dati personali sono anonimizzati all’inizio della ricerca.

La Commissione non è vincolata a istruzioni.

Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commissione. Esso ne regola l’organizzazione e la procedura.

Art. 321ter 206 Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni

.

Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con la detenzione o con 2.È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.

205 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1). 206 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 3.La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. .

La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto o per evitare danni. 5.Rimangono salve le disposizioni dell’articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 322207 Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media Mancata opposizione a una pubblicazione punibile

Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identità del responsabile (art. 27 cpv. 2 e 3).

Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.

In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 27 cpv. 2 e 3).

Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 27 capoversi 2 e 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con la detenzione o con la multa. Se ha agito per negligenza, la pena è dell’arresto o della multa.

207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 208 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 Titolo diciannovesimo:209 Della corruzione

Art. 322ter 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quater Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quinquies Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un militare in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322sexies Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322septies 2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o 209 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322octies 3. Disposizioni comuni

1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l’inflizione di una pena, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali. 3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

Titolo ventesimo:210 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 323211 Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento 213 RS 281.1

Sono puniti con l’arresto o con la multa:

1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1212 2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l’esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art.

cpv. 1 n. 2, 275 LEF); 3. il debitore che, all’atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 1214 LEF); 4. il fallito che non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF); 5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell’amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).

210 Originariamente tit. diciannovesimo. 211 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1). 212 Vedi ora l’art. 341 cpv. 1 214 Vedi ora l’art. 341 cpv. 1

Art. 324215 Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria

Sono puniti con la multa:

1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF216); 2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF); 3. chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF); 4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF); 5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 325 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità

Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d’affari,

Art. 325bis 217 Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali 216 RS 281.1 218 RS 220

Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni218, 215 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1).

217 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con l’arresto o con la multa.

Art. 326219 Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali 1. Nel caso degli articoli 323-325

Chi ha agito in qualità di organo di una persona giuridica o di membro di un tale organo, di collaboratore di una persona giuridica o di una società nella quale esercita competenze decisionali indipendenti nel settore di attività assegnatogli, oppure di dirigente effettivo di una persona giuridica o di una società, senza esserne organo, membro di un organo o collaboratore, è punibile secondo gli articoli 323-325, anche se le circostanze personali che hanno per effetto di fondare o aggravare la pena sono realizzate solo nei confronti della persona giuridica o della società in questione.

Art. 326bis 220 2. Nel caso dell’articolo 325bis

Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.

Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore.

Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

219 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 220 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

Art. 326ter 221 Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali

Chiunque utilizza per un’azienda iscritta nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un’azienda non iscritta nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque, senza autorizzazione, utilizza per un’azienda iscritta o non iscritta nel registro di commercio una denominazione nazionale, territoriale o regionale, chiunque suscita l’impressione che un’azienda straniera non iscritta nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,

Art. 326quater 222 False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest’obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 327223

Art. 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni, 2.224 Le contraffazioni sono confiscate.

Art. 329 Violazione di segreti militari

1. Chiunque indebitamente 221 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797). 222 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797). di pagamento (RS 941.10). 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall’autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, 2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 330 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito

Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall’Amministrazione dell’esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con l’arresto sino ad un mese o con la multa.

Art. 331 Uso indebito della uniforme militare

Chiunque indebitamente porta l’uniforme dell’esercito svizzero è punito con l’arresto fino ad otto giorni o con la multa.

Art. 332 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2 e dall’articolo 725 capoverso 1 del Codice civile225 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale

Titolo primo Della relazione del presente Codice con altre leggi della

Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Art. 333 1. Leggi federali. Applicazione della parte generale ad altre leggi federali

Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

Le disposizioni generali sui crimini e sui delitti si applicano ai reati, a cui altre leggi federali comminano una pena privativa della libertà personale superiore ai tre mesi; negli altri casi si applicano le disposizioni generali sulle contravvenzioni sostituendo l’arresto alla detenzione.

Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla dispo- sizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.

La grazia è in tutti i casi regolata dalle disposizioni del presente Codice.

Art. 334 Riferimento a disposizioni abrogate

Se in una disposizione di diritto federale è fatto riferimento a norme abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.

Art. 335 2. Leggi cantonali. Diritto penale di polizia, amministrativo e fiscale

1. Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.

Essi possono comminare pene per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura. 2. Essi conservano la facoltà di emanare le disposizioni penali necessarie per assicurare l’osservanza del diritto cantonale in materia fiscale.

Titolo secondo: Della relazione del presente Codice con la legislazione anteriore

Art. 336 Esecuzione di sentenze penali pronunciate prima dell’attuazione del Codice

L’esecuzione di sentenze, che sono state pronunciate secondo leggi penali anteriori, soggiace alle seguenti restrizioni:

  1. se il presente Codice non punisce il fatto, per il quale è stata pronunciata la condanna, la pena non può più essere eseguita;

  2. nessuna condanna alla pena di morte può essere eseguita dopo l’attuazione del Codice; la pena di morte è convertita d’ufficio nella reclusione perpetua;

  3. se un detenuto, condannato prima dell’attuazione del presente Codice a pene privative della libertà personale in diversi Cantoni o da diversi tribunali dello stesso Cantone, deve ancora scontare, al momento dell’attuazione stessa, più di cinque anni delle pene inflitte, il Tribunale federale, a richiesta del condannato, fissa una pena unica in conformità all’articolo 68. Il Tribunale federale incarica un Cantone della esecuzione di questa pena ed impone secondo il suo libero apprezzamento ai Cantoni che ne rimangono esonerati, un contributo alle spese;

  4. se un detenuto che al momento dell’attuazione del presente Codice sconta la sua pena è riconosciuto colpevole di un altro crimine o delitto punibile con pena privativa della libertà personale e commesso prima dell’attuazione stessa, il giudice che pronuncia la condanna fissa una pena unica e computa il carcere scontato in base alla prima sentenza;

  5. le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti condannati prima dell’attuazione del Codice stesso.

Art. 337 Prescrizione

Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell’attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.

Il periodo di tempo decorso prima dell’attuazione del presente Codice è computato.

Art. 338 Riabilitazione

La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.

È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione della iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna pronunciata prima dell’attuazione del Codice stesso.

Art. 339 Reati punibili a querela di parte

1. Per i reati punibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è regolato dalla legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso. 2. Se il presente Codice richiede la querela per punire un reato che, secondo la legge anteriore era perseguibile d’ufficio, il termine per la presentazione della querela decorre dall’attuazione del Codice. Se il procedimento fosse già introdotto, esso non continuerà che a querela di parte. 3. Se il presente Codice dispone che si deve perseguire d’ufficio un reato, il quale secondo la legge anteriore era punibile solo a querela di parte, il reato commesso prima dell’attuazione del Codice è punibile solo a querela di parte.

Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale

Art. 340 1. Giurisdizione federale. Limiti Indagini in caso di criminalità organizzata e criminalità economica

1.226 Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale;227 i reati previsti negli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;228 la presa d’ostaggio giusta l’articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere; i crimini e i delitti previsti negli articoli 224 a 226; i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione e i pesi e le misure; i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali; i reati previsti nell’articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un’autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329–331. 229 2.230 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimobis.

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 227 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611). 228 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611). 229 Nuovo testo del comma giusta il n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721). 230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 3.231 Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale federale.

Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter, a condizione che i reati:

  1. siano stati commessi prevalentemente all’estero; oppure

  2. siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi.

In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un’inchiesta qualora:

  1. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e

  2. nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l’autorità cantonale preposta al procedimento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confederazione la ripresa della procedura.

L’apertura di un’inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale

Art. 341 e 342233

Art. 343 2. Giurisdizione cantonale

I reati previsti nel presente Codice che non soggiacciono alla giurisdizione federale sono perseguiti e giudicati dalle autorità cantonali secondo le disposizioni di procedura delle leggi cantonali.

Art. 344

1. ...234 2. ...235 231 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611). 232 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 (Nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095). 233 Abrogati dal n I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali (RU 2000 505; FF 1999 6784). Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica)(RU 2001 3071; FF 1998 1095). federali (RU 2000 505; FF 1999 6784).

Titolo quarto: Delle autorità cantonali Della loro competenza per materia e per territorio Dell’assistenza fra le autorità

Art. 345 1. Competenza per materia

1. I Cantoni designano le autorità, a cui sono devoluti il procedimento ed il giudizio per i reati previsti nel presente Codice, che soggiacciono alla giurisdizione cantonale. Il giudizio sulle contravvenzioni può essere deferito ad una autorità amministrativa. 2. I Cantoni designano le autorità competenti per eseguire le decisioni del giudice intese all’internamento, alla cura o al ricovero dei delinquenti irresponsabili o di responsabilità scemata, ovvero per far cessare siffatte misure.

Art. 346236 2. Competenza per ragione di territorio. Foro del luogo del reato

Per il procedimento ed il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui esso fu compiuto. Se nella Svizzera trovasi soltanto il luogo in cui si è verificato o doveva verificarsi l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

Se l’agente ha compiuto il reato in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la prima istruzione.

Art. 347237 Foro in caso di reati commessi mediante mass media

In caso di reato in Svizzera giusta l’articolo 27 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se l’autore dell’opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In questo ultimo caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. 237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998

Se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione.

Se il colpevole non può essere tradotto davanti al tribunale di uno di questi luoghi, perché il Cantone della sua dimora ne rifiuta la consegna, sono competenti le autorità del luogo di dimora.

Art. 348 Foro per i reati commessi all’estero

Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora il colpevole. Se il colpevole non ha dimora nella Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d’origine. Se il colpevole non ha nella Svizzera né dimora né luogo d’origine, sono competenti le autorità del luogo dove egli fu arrestato.

Se la competenza non può essere determinata per nessuno dei detti fori, sono competenti le autorità del Cantone che ha provocato la estradizione. In questo caso, il Governo cantonale designa l’autorità a cui spetta la competenza locale.

Art. 349 Foro per i compartecipi

L’autorità competente per il procedimento e il giudizio contro l’autore principale è competente anche per il procedimento e il giudizio contro l’istigatore e il complice.

Se al reato hanno partecipato più persone come coautori, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione.

Art. 350 Foro in caso di concorso di reati

1. Quando si deve procedere contro la stessa persona per più reati commessi in diversi luoghi, le autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punito con la pena più grave sono competenti anche per perseguire e giudicare gli altri reati. Se ai diversi reati è comminata la medesima pena, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione. 2. Se, contrariamente alle norme sul concorso di reati (art. 68), alcuno è stato condannato da più tribunali a diverse pene privative della libertà, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

Art. 351 Contestazioni sul foro

Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro competente, il Tribunale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.238

Art. 351bis 239 2a. Assistenza in materia di polizia. a. Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) 240 RS 142.20

La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti legali seguenti:

  1. arresto di persone o ricerca della loro dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura;

  2. internamento di persone in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali;

  3. ricerca della dimora delle persone scomparse;

  4. controllo delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931240 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

  5. comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere;

  6. ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza protezione assicurativa;

  7. ricerca di veicoli e oggetti perduti o rubati.

Nell’ambito previsto dal capoverso 1, le autorità seguenti possono diffondere segnalazioni tramite il RIPOL:

  1. Ufficio federale di polizia;

  2. Ministero pubblico della Confederazione;

  3. Ufficio centrale per la repressione del rapimento internazionale dei minori;

  4. Ufficio federale degli stranieri;

  5. Ufficio federale dei rifugiati;

  6. Direzione generale delle dogane;

  7. autorità della giustizia militare;

  8. autorità cantonali di polizia e altre autorità cantonali civili.

238 Vedi altresì l’art. 264 PP (RS 312.0). 239 Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988

Le autorità seguenti possono ottenere dati dal RIPOL per lo svolgimento dei compiti secondo il capoverso 1:

  1. autorità elencate nel capoverso 2;

  2. uffici di confine;

  3. Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

  4. rappresentanze svizzere all’estero;

  5. organi d’INTERPOL;

  6. uffici della circolazione stradale;

  7. autorità cantonali di polizia degli stranieri;

  8. altre autorità giudiziarie e amministrative.

Il Consiglio federale:

  1. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

  2. designa le autorità che possono introdurre direttamente dati nel RIPOL, quelle che possono consultarlo direttamente e quelle cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

  3. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, in particolare la consultazione dei dati nonché la loro rettifica, archiviazione e distruzione.

Art. 351ter 241 b. Collaborazione con INTERPOL. Competenza

L’Ufficio federale di polizia242 assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

Esso è competente a mediare scambi d’informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL.

Art. 351quater 243 Compiti

L’Ufficio federale di polizia244 trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure.

241 Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988 242 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC). 243 Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988 244 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC).

Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.

Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti.

Onde prevenire o chiarire reati l’Ufficio federale di polizia245 può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse dell’interessato, se questi ha dato il suo consenso o se le circostanze permettono di presumerlo.

Art. 351 quinquies 246 Protezione dei dati

Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981247 sull’assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.

La legge federale del 19 giugno 1992248 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.

L’Ufficio federale di polizia249 può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.

Art. 351sexies 250 Aiuti finanziari e indennità

La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

Art. 351septies 251 c. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone

L’Ufficio federale di polizia252 registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o straniere nel quadro di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti le- 245 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC). 246 Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988 249 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC). 250 Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988 251 Introdotto dal n. I del DF del 19 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1988 252 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del

giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

gali. Esso confronta tra loro tali dati, allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

Esso comunica il risultato di tali lavori all’autorità richiedente, alle autorità preposte al perseguimento penale che svolgono un’inchiesta contro la stessa persona nonché alle altre autorità che devono conoscere l’identità di questa persona per lo svolgimento dei loro compiti legali.

Il Consiglio federale:

  1. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, la cerchia delle persone rilevate e i loro diritti procedurali nonché la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

  2. designa le autorità competenti per la consultazione, la rettifica e la distruzione dei dati.

Art. 351octies 253 d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all’Ufficio federale di polizia

L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell’IPAS possono essere trattati soltanto allo scopo di:

  1. accertare se l’Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona;

  2. trattare dati concernenti gli affari dell’Ufficio federale;

  3. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;

  4. tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;

  5. allestire statistiche.

Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene:

  1. le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall’Ufficio federale;

  2. la designazione dei servizi dell’Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona;

  3. la designazione dei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei sistemi previsti dall’articolo 11 della legge federale del 7 otto- 253 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all’Ufficio federale di polizia), in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1855 1857; FF 1997 IV 1029).

bre 1994254 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;

d. i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo delle pratiche.

Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti:

  1. assistenza giudiziaria internazionale;

  2. estradizione;

  3. servizio d’identificazione;

  4. polizia amministrativa di competenza dell’Ufficio federale;

  5. Interpol.

Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.

Oltre all’Ufficio federale, è autorizzata a trattare dati dell’IPAS l’autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d’identificazione.

Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell’IPAS ai sensi del capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo:

  1. il Ministero pubblico della Confederazione per l’attuazione di inchieste di polizia giudiziaria;

  2. l’autorità federale che assume i compiti ai sensi dell’articolo 2 capoverso3 della legge federale del 21 marzo 1997255 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

  3. l’autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol dell’Ufficio federale.

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

a. la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

  1. i servizi dell’Ufficio federale autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali;

  2. il diritto d’accesso, in particolare ai dati secondo i capoversi 2 lettere b e c,3 e 4;256

  3. i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l’informazione nonché la rettifica, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

Per quanto riguarda il diritto d’informazione, rimane salva l’applicazione dell’articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 352 3. Assistenza fra le autorità. Obbligo dei Cantoni

Nelle cause penali in cui è applicabile il presente Codice o altra legge federale, la Confederazione e i Cantoni, come pure i Cantoni tra di loro, sono obbligati a prestarsi assistenza. In modo particolare, gli ordini d’arresto e di comparizione forzata devono, in queste cause, essere eseguiti in tutta la Svizzera.

Un Cantone può rifiutare a un altro Cantone la consegna di un imputato o di un condannato solo quando la causa si riferisca a un crimine o delitto politico o a un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale. Se ne rifiuta la consegna, il Cantone è obbligato ad assumere esso stesso il giudizio.257

La persona consegnata non può essere perseguita dal Cantone richiedente né per un crimine o delitto politico o per un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale, né per una contravvenzione di diritto cantonale, salvo che la consegna sia stata concessa per uno di questi reati.258

Art. 353 Procedura

Le relazioni in materia d’assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.

Gli ordini d’arresto dati per telegrafo o per telefono devono immediatamente essere confermati per iscritto.

Gli agenti della polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva.

256 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC). 257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998

Prima della consegna al Cantone richiedente, un imputato o un condannato deve essere interrogato dall’autorità competente.

Art. 354 Gratuità

L’assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l’autorità richiedente deve rimborsare le spese per perizie scientifiche o tecniche.

È riservato l’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934259 sulla procedura penale.

La parte alla quale sono addossate le spese deve, nella stessa misura, sopportare le spese d’assistenza, comprese quelle che il Cantone richiedente non è obbligato a rifondere.

Art. 355 Atti procedurali in altri Cantoni

Un’autorità d’istruzione od un tribunale non può eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell’autorità competente di questo Cantone. Nei casi urgenti l’atto può essere eseguito anche senza il consenso dell’autorità competente, la quale deve tuttavia essere immediatamente informata mediante esposizione dei fatti.

La procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l’atto.

Le persone che dimorano in un altro Cantone possono essere citate per mezzo della posta. I testimoni possono chiedere una congrua anticipazione delle spese di viaggio.

I testimoni e i periti citati in un altro Cantone sono obbligati a comparire.

Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle prescrizioni in materia di atti giudiziali stabilite nella legislazione federale sul servizio delle poste, anche se una esplicita dichiarazione d’accettazione da parte dell’imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell’imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. La sottoscrizione dell’attestazione di ricevuta da rimandare al mittente non equivale a dichiarazione d’accettazione da parte del destinatario.260

Art. 356 Inseguimento

Gli agenti della polizia hanno diritto in casi urgenti di inseguire e di arrestare sul territorio di un altro Cantone un imputato od un condannato.

La persona arrestata deve essere immediatamente tradotta davanti al più vicino funzionario competente a rilasciare un ordine di arresto nel 260 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 Cantone dove avvenne l’inseguimento. Il funzionario interroga l’arrestato e prende tutte le misure necessarie.

Art. 357 Contestazioni

Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l’assistenza sono decise dal Tribunale federale. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.

Art. 358261 Avviso in caso di pornografia

L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale per la repressione della pornografia, istituito presso l’Ufficio federale di polizia262.

Titolo quartobis:263 Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni

Art. 358bis Obbligo d’avviso

Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenne l’autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente le autorità di tutela.

Art. 358ter Diritto d’avviso

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne le autorità di tutela.

261 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901). 262 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 263 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Titolo quinto: Del casellario giudiziale

Art. 359264 Scopo 266 RS 142.20

L’ Ufficio federale di giustizia265 gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 360bis cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

  1. attuazione di procedimenti penali;

  2. procedure internazionali in materia d’assistenza giudiziaria e d’estradizione;

  3. esecuzione delle pene e delle misure;

  4. controlli di sicurezza civili e militari;

  5. pronuncia e revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931266 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero;

  6. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 5 ottobre 1979267 sull’asilo;

  7. procedura di naturalizzazione;

  8. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dic. 1958268 sulla circolazione stradale;

  9. esecuzione della protezione consolare;

264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 265 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

267 [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262

art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31). 268 RS 741.01

  1. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 1992269 sulla statistica federale;

  2. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.

Art. 360 270 Contenuto

Nel casellario sono registrate soltanto le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero.

Nel casellario si iscrivono:

  1. le condanne per crimini e delitti;

  2. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;

  3. le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pronunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il presente Codice;

  4. la menzione che una condanna è stata pronunciata con sospensione condizionale della pena;

  5. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti;

  6. durante due anni, le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.

Art. 360bis 271 Trattamento dei dati e accesso 269 RS 431.01 273 RS 120

Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

  1. Ufficio federale di giustizia;

  2. autorità della giustizia penale;

  3. autorità della giustizia militare;

  4. autorità preposte all’esecuzione penale;

  5. servizi di coordinamento cantonali.

Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

a. autorità di cui al capoverso 1;

270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 271 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1029).

  1. Ministero pubblico della Confederazione;

  2. Ufficio federale di polizia272 nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria;

  3. Gruppo del personale dell’esercito;

  4. Ufficio federale dei rifugiati;

  5. Ufficio federale degli stranieri;

  6. autorità cantonali di polizia degli stranieri;

  7. autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;

  8. autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997273 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Qualora il numero delle domande d’informazione lo giustifichi e previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può estendere il diritto d’accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all’entrata in vigore di una base legale in senso formale.

I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione con procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.

Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

  1. la responsabilità del trattamento dei dati;

  2. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

  3. la collaborazione con le autorità interessate;

  4. i compiti dei servizi di coordinamento;

  5. il diritto d’informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;

  6. la sicurezza dei dati;

  7. le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;

272 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

h. la trasmissione elettronica dei dati all’Ufficio federale di statistica.

Art. 361274 Misure e pene per adolescenti

Nel casellario giudiziale devono pure essere iscritte le misure ordinate e le pene pronunciate contro adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto, eccettuati l’ammonimento e la multa. Le iscrizioni relative a un delitto sono da trattare a priori come già cancellate.

Art. 362275

Art. 363276 Estratti del casellario

L’autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.277

A persone private non possono essere rilasciati estratti del casellario.

Ognuno ha però il diritto di farsi rilasciare estratti che concernono se stesso. Tali estratti non contengono indicazioni sulle iscrizioni radiate, né su richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti.278

Per il rilascio di estratti destinati a scopi speciali il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive.

Un’iscrizione cancellata non dev’essere comunicata se non alle autorità istruttorie, ai tribunali penali, alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene e ai tribunali competenti per la riabilitazione e la cancellazione, con la menzione della cancellazione e solo se la persona, sulla quale si domanda l’informazione, è imputata nel processo o deve subire una pena o se una procedura di riabilitazione o di cancellazione è in corso. Un’iscrizione cancellata va parimente comunicata alle autorità amministrative competenti per il rilascio e la revoca della licenza di condurre conformemente agli articoli 14 e 16 della legge federale del 19 dicembre 1958279 sulla circolazione stradale.280 274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 278 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 280 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Art. 364281

Titolo sesto: Della procedura

Art. 365 Procedura delle autorità penali cantonali

La procedura davanti alle autorità cantonali è fissata dai Cantoni.

Sono riservate le disposizioni del presente Codice e quelle della legge federale del 15 giugno 1934282 sulla procedura penale concernenti la procedura dei tribunali cantonali e il ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate dai tribunali cantonali in applicazione di leggi penali federali.

Art. 366 Immunità parlamentare. Procedimento penale contro membri delle

Rimangono in vigore le disposizioni della legge federale del 9 dicembre 1850283 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari della Confederazione e quelle della legge federale del 26 marzo 1934284 sulle autorità superiori garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

I Cantoni conservano il diritto di emanare disposizioni:

  1. che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative per espressioni usate durante deliberazioni di dette autorità;

  2. che subordinano il procedimento penale per crimini o delitti commessi nell’esercizio delle loro funzioni da membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori cantonali all’autorizzazione preliminare di una autorità non giudiziaria, e deferiscono in tali casi il giudizio ad una autorità speciale.

Art. 367 Procedura per le contravvenzioni 282 RS 312.0 284 RS 170.21

Le contravvenzioni previste nel presente Codice od in altre leggi federali, se soggiacciono alla giurisdizione cantonale, sono perseguite e giudicate secondo la procedura istituita dal Cantone per le contravvenzioni.

283 [CS 1 431. RU 1958 1489 art. 27 lett. a]. Ora: le disposizioni della LF del 14 mar. 1958 sulla responsabilità (RS 170.32).

Art. 368285 Spese

I Cantoni determinano, con riserva dei doveri di assistenza tra i parenti (art. 328 CC286), chi deve sopportare le spese di esecuzione delle pene e delle misure, quando né il condannato, né, se è minorenne, i suoi genitori possono pagarle.

Titolo settimo: Della procedura concernente i fanciulli e gli adolescenti

Art. 369 Autorità

I Cantoni designano le autorità competenti per il trattamento dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 370287 Cooperazione privata

Per l’esecuzione dell’educazione vigilata e del patronato, possono essere chiamate a cooperare associazioni private e singole persone idonee.

Art. 371 Procedura

La procedura da seguire in confronto dei fanciulli e degli adolescenti è fissata dai Cantoni.

...288

Art. 372289 Competenza per luogo 286 RS 210

1. Per il procedimento contro fanciulli ed adolescenti sono competenti le autorità del domicilio o, se il fanciullo o l’adolescente risiede permanentemente in altro luogo, le autorità del luogo di dimora. Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo dove sono state commesse. In difetto di un domicilio o di una dimora permanente, si applicano le disposizioni generali concernenti il foro. In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Consiglio federale.

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 FF 1965 I 474). 289 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 2. Se il prevenuto non dimora permanentemente in Svizzera, l’autorità svizzera può prescindere dal procedimento penale, se l’autorità competente dello Stato in cui l’agente dimora permanentemente ha già avviato un procedimento per questo reato o si dichiara disposta ad avviarlo. L’autorità svizzera competente secondo il numero 1 può, a richiesta dell’autorità straniera, assumere parimente il giudizio di fanciulli e adolescenti che hanno commesso un reato all’estero, sempreché siano svizzeri o domiciliati in Svizzera o dimorino permanentemente in Svizzera. L’autorità svizzera applica esclusivamente il diritto svizzero.

Art. 373290 Spese

Riservati gli obblighi di assistenza tra i parenti, i Cantoni determinano chi deve sopportare le spese per le misure e le pene pronunciate contro fanciulli e adolescenti in quanto eccedano i mezzi di cui dispongono il figlio o i suoi genitori (art. 284 CC291).

Titolo ottavo: Dell’esecuzione delle pene. Del patronato

Art. 374 1. In generale. Obbligo di eseguire le sentenze

I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.

Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

Art. 375 Computo del carcere preventivo 291 RS 210. Ora: art. 293.

Nella pena privativa della libertà personale deve essere computato per intero il carcere che il condannato scontò dal momento in cui fu pronunciata la sentenza definitiva al momento in cui fu iniziata l’esecuzione della pena.

Se il condannato ha interposto ricorso temerario, il carcere scontato in questo frattempo non è computato.292 290 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 292 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Art. 376293 2. Peculio. Norma

A tutte le persone, di buona condotta e di soddisfacente laboriosità, collocate in uno stabilimento in virtù del presente Codice, dev’essere assegnata una parte del guadagno, il cui importo sarà determinato dal Cantone.

Art. 377 Impiego durante la privazione della libertà

Durante la privazione della libertà, il peculio è accreditato al detenuto.

Il regolamento dello stabilimento determina se e in quale misura possono, durante la privazione della libertà, essere fatti dei prelevamenti sul peculio in favore del detenuto o della sua famiglia.

Art. 378 Impiego dopo la liberazione

Al momento della liberazione, la direzione dello stabilimento dispone, secondo il suo libero apprezzamento, se il peculio deve essere in tutto od in parte pagato al liberato, oppure agli organi del patronato, all’autorità tutoria o all’autorità d’assistenza pubblica perché sia adoperato nel miglior modo a favore del liberato.

Il credito dipendente dal peculio e le somme pagate sullo stesso non possono essere né oppignorate, né sequestrate, né comprese in una massa di fallimento. È nulla ogni cessione o costituzione in pegno del credito dipendente dal peculio.

Art. 379294 3. Patronato

1. I Cantoni devono organizzare il patronato per i casi previsti dalla legge. Essi possono incaricare del patronato anche associazioni private idonee. Per ciascuna persona sottoposta al patronato, è designato un patrono.295 2. Il patronato è esercitato dal Cantone che l’ha ordinato. Sono riservati la possibilità di cedere l’esecuzione della pena o il patronato a un altro Cantone come anche il disciplinamento dell’esecuzione nel caso di concorso di più pene e misure. Qualora la persona sottoposta si trasferisce in un altro Cantone, l’ufficio di patronato di questo Cantone deve, a richiesta di quello che ha ordinato il patronato, collaborare alla designazione del patrono.

293 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 295 Comma introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 Se la persona sottoposta è espulsa dal Cantone di esecuzione, l’espulsione è sospesa per la durata del patronato.

Art. 380 4. Multe. Spese. Confisca. Devoluzioni allo Stato. Risarcimento dei danni. Esecuzione

Le sentenze definitive pronunciate in applicazione del presente Codice o di altra legge federale ovvero della legislazione cantonale in materia di contravvenzioni sono esecutive in tutta la Svizzera per ciò che concerne le multe, le spese, la confisca di oggetti, la devoluzione di doni od altri profitti allo Stato e il risarcimento dei danni.

Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

Art. 381 Disposizione del ricavo

I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe, le confische e le devoluzioni allo Stato che sono pronunciate in applicazione del presente Codice.

Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale dispone invece la Confederazione.296 Titolo nono: Degli stabilimenti

Art. 382297 1. Stabilimenti. Obbligo dei Cantoni di istituirli

I Cantoni devono provvedere affinché siano disponibili gli stabilimenti corrispondenti alle norme del presente Codice.

I Cantoni possono conchiudere intese per l’istituzione in comune di questi stabilimenti.

Art. 383 Obblighi dei Cantoni per l’esercizio

I Cantoni devono provvedere che i regolamenti e l’esercizio degli stabilimenti siano conformi alle norme del presente Codice. Devono inoltre provvedere che gli adolescenti collocati in una casa d’educazione possano farvi un tirocinio.

Essi possono conchiudere intese per l’esercizio in comune di questi stabilimenti; possono anche assicurarsi il diritto di usare stabilimenti d’altri Cantoni.

296 Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505; FF 1999 6784). 297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971

Art. 384298 Stabilimenti privati

I Cantoni possono conchiudere intese con stabilimenti privati, purché quest’ultimi adempiano alle condizioni richieste dal presente Codice circa il collocamento in asili per alcolizzati, in altre case di salute e di custodia, in stabilimenti aperti per internati, in case per l’affidamento transitorio dei detenuti liberati condizionalmente o prossimi alla liberazione, in case di educazione per fanciulli e per adolescenti, in centri di osservazione, in case di educazione per adolescenti particolarmente difficili e in case di educazione al lavoro per le donne.

Art. 385299 2. Locali e stabilimenti per la carcerazione di adolescenti

I Cantoni devono provvedere affinché siano disponibili locali o stabilimenti adatti alla carcerazione degli adolescenti (art. 95).

Art. 386 a 390300 3. 4...

Art. 391301 5. Vigilanza cantonale

I Cantoni sottopongono ad una adeguata vigilanza, segnatamente anche medica, l’esecuzione di misure di educazione e di sicurezza in stabilimenti privati nonché l’educazione vigilata e l’affidamento a una famiglia (art. 84 e 91).

Art. 392 6. Vigilanza superiore della Confederazione

Il Consiglio federale vigila all’osservanza delle disposizioni del presente Codice, nonché delle leggi e dei regolamenti destinati ad assicurarne l’applicazione (art. 102 n. 2 Cost.302).

Art. 393303

298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 300 Abrogati dall’art. 7 cpv. 2 della LF del 6 ott. 1966 sui sussidi federali agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione [RU 1967 32]. 301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 302 [CS 1 3]. Vedi ora l’art. 49 e 186 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Titolo decimo: Della grazia. Della revisione

Art. 394 1. Grazia. Competenza

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

  1. 304 all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione;

  2. all’autorità competente dei Cantoni nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

Art. 395 Domanda di grazia

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.

Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il Governo cantonale può inoltre promuovere d’ufficio la procedura per la grazia.

L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

Art. 396 Effetti

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 397 2. Revisione

I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.

304 Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505; FF 1999 6784).

Titolo undecimo: Disposizioni completive e finali305

Art. 397bis 306 Competenza del Consiglio federale a emanare disposizioni completive

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni completive circa:

  1. l’esecuzione di pene cumulative, di pene suppletive e di singole pene e misure da eseguire simultaneamente;

  2. l’assunzione dell’esecuzione delle pene e delle misure da parte di un altro Cantone;

  3. la partecipazione del Cantone d’origine e del Cantone di domicilio alle spese di esecuzione delle pene e delle misure;

  4. la procedura nel caso in cui un agente passa da una classe di età a un’altra fra il reato e il giudizio o durante l’esecuzione di una pena o di una misura e nel caso in cui i reati sono stati commessi in diverse classi di età;

  5. l’esecuzione, in giorni separati, dell’arresto e della carcerazione non superiori a due settimane e l’esecuzione della carcerazione in campi speciali e istituti analoghi;

  6. l’esecuzione dell’arresto e della carcerazione in modo che il condannato debba trascorrere nello stabilimento soltanto il tempo libero e la notte;

  7. l’esecuzione delle pene e misure nei confronti di ammalati, persone gracili e anziane;

  8. l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale;

  9. il lavoro negli stabilimenti e il riposo notturno;

  10. l’abbigliamento e il vitto negli stabilimenti;

  11. le visite e la corrispondenza epistolare;

  12. la rimunerazione del lavoro e l’impiego del tempo libero.

Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti per donne.

Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

Il Consiglio federale, nell’intento di promuovere l’evoluzione dei metodi impiegati nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure 305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 306 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 può, in via sperimentale, permettere per un tempo determinato forme d’esecuzione non previste dal presente Codice.

Art. 398 Abrogazione di diritto federale

Con l’attuazione del presente Codice sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi penali federali contrarie allo stesso.

Sono in ispecie abrogati:

  1. il Codice penale federale del 4 febbraio 1853307; la legge federale del 30 luglio 1859308 sugli arruolamenti e sull’entrata in servizio militare estero; il decreto federale del 5 giugno 1902309 concernente la revisione dell’articolo 67 del Codice penale federale; la legge federale del 30 marzo 1906310 che completa il Codice penale federale in quanto riguarda i delitti anarchici; la legge dell’8 ottobre 1936311 per reprimere fatti diretti a menomare l’indipendenza della Confederazione;

  2. la legge federale del 24 luglio 1852312 sulla estradizione di delinquenti od imputati; la legge federale del 2 febbraio 1872313 in complemento della legge d’estradizione; il concordato dell’8 giugno 1809 e dell’8 luglio 1818 relativo ai connotati, processure, arresti ed estradizioni di delinquenti o accusati, alle spese che ne risultano, agli interrogatori ed alla avocazione di testimoni in affari criminali, ed alla restituzione degli effetti rubati;

  3. l’articolo 25 numero3 della legge federale dell’11 aprile 1889314 sulla esecuzione e sul fallimento;

  4. la legge federale del 1° luglio 1922315 concernente la commutazione della multa in prigionia e tutte le disposizioni delle altre leggi federali concernenti la commutazione delle multe;

  5. gli articoli 55 a 59 della legge federale del 24 giugno 1902316 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole;

307 [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 286 art. 342 cpv. 2

n. 3, 4 777 art. 61, 7 813 art. 48 689 art. 69 n.4] 308 [RU VI 284] 309 [RU 19 250] 310 [RU 22 446] 311 [RU 53 37] 312 [RU III 161, IX 87] 313 [RU X 672] 315 [RU 38 527]

  1. gli articoli 36, 37, 42, 43, 44, 47, 49 a 53 capoverso 2 della legge federale dell’8 dicembre 1905317 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo;

  2. gli articoli 30 a 32 della legge federale del 24 giugno 1909318 sui pesi e sulle misure;

  3. gli articoli 66 a 71 della legge federale del 7 aprile 1921319 sulla Banca Nazionale Svizzera;

  4. nell’articolo38 capoverso3 della legge federale del 14 ottobre 1922320 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica, le parole «e dei Cantoni»;

  5. nella legge federale del 2 ottobre 1924321 sul servizio delle poste: l’articolo56 capoverso 1; l’articolo 58 in quanto concerne i segni di valore postali; l’articolo 62 numero 1 capoverso 4;

nell’articolo 63, le parole «e dei Cantoni»;

  1. la legge federale del 19 dicembre 1924322 concernente l’uso delittuoso di materie esplosive e di gas velenosi;

  2. la legge federale del 30 settembre 1925323 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;

  3. gli articoli13 a 18, 23 a 25, e 27 della legge federale del 3 giugno 1931324 sulle monete;

  4. gli articoli 9, 10 numeri 1 e 4, 19, 20, 21, 27 capoverso 2325, 71, 72, 260, 261, 262 capoversi 1 e 2, 263 capoversi 1, 2 e 4, 327 a 330 e 335 a 338 della legge federale del 15 giugno 1934326 sulla procedura penale;

  5. gli articoli 1 a 7 del decreto federale del 21 giugno 1935327 per garantire la sicurezza della Confederazione.

317 [CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1,1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0). 318 [CS 10 3. RU 1949 II 1564, 1958 613. RU 1977 2394 art. 28]. Nei testi ted. e franc.,

art. 30 e 32.

319 [CS 6 77. RU 1954 499 art. 70] 320 [CS 7 813; RU 1970 706 n. II 2, 1974 1857 all. n. 18, 1979 1170 n. V, 1992 601 art. 75

n. 1 lett. a e 2. RU 1992 581 art. 62 n. 1] 321 [CS 7 689; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1974 1857 allegato n. 17, 1975 2027, 1977 2117 n. II, 1979 1170 n. VI, 1986 1974 art. 54 n. 4, 1993 901 allegato n. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RU 1997 2452 appendice n. 1] 322 [RU 41 228] 323 [RU 42 9] 324 [CS 6 53. RU 1953 213 art. 19] 327 [RU 51 583. CS 3 499 art. 169]

Art. 399 Modificazione di disposizioni delle leggi federali

Con l’attuazione del presente Codice, le disposizioni qui appresso della legislazione federale sono modificate come segue:

  1. l’articolo3 numero 15 della legge federale del 22 gennaio 1892328 sull’estradizione agli Stati stranieri sarà del tenore seguente: ...

  2. negli articoli 39, 40 e 41 della legge federale dell’8 dicembre 1905329 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo, la pena privativa della libertà sarà la pena dell’arresto;

  3. l’articolo 11 ultimo capoverso della legge federale del 2 ottobre 1924330 sui prodotti stupefacenti sarà del tenore seguente: ...

  4. l’articolo 262 capoverso3 della legge federale del 15 giugno 1934331 sulla procedura penale sarà del tenore seguente: ...

  5. l’articolo 263 capoverso3 della legge federale del 15 giugno 1934332 sulla procedura penale sarà del tenore seguente: ...

Art. 400 Abrogazione di leggi cantonali

Con l’attuazione del presente Codice sono abrogate le leggi penali dei Cantoni.

Sono però riservate le disposizioni di diritto penale dei Cantoni sopra materie che il presente Codice ha espressamente riservate alla legislazione cantonale.

328 [CS 3 481. CS 1982 846 art. 109 cpv. 1] 329 [CS 4 463; RU 1979 1758, 1985 1992 n. I 1,1991 362 n. II 404. RU 1995 1469 art. 58 lett. a]. Vedi ora la LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0). 330 [CS 4 439. RU 1952 245 art. 37 cpv. 2] 332 La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata. 333 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Abrogato dal n.1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1).

Art. 401 Attuazione del Codice

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.

Prima del 31 dicembre 1940 i Cantoni devono sottoporre all’approvazione del Consiglio federale le necessarie leggi di applicazione. Se un Cantone lascia trascorrere invano questo termine, il Consiglio federale emana provvisoriamente, invece del Cantone i regolamenti necessari e ne informa l’Assemblea federale.

Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 1971334 II La riforma degli stabilimenti, resa necessaria dalla presente legge335 , deve essere eseguita dai Cantoni il più presto possibile, e in ogni caso entro dieci anni dall’entrata in vigore delle disposizioni modificate. Per gli istituti di cui all’articolo 93ter CP, il termine è di dodici anni al massimo. Il Consiglio federale prenderà le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.336 III 1. Il rapporto tra le nuove disposizioni e il diritto vigente si determina secondo le norme sancite negli articoli 336 lettera e, 337 e 338. 2. L’articolo 100bis numero 4 ha effetto soltanto fino all’istituzione di uno stabilimento chiuso d’educazione al lavoro. 3. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale connetteva finora alla privazione dei diritti civici non valgono in materia di ineleggibilità (art. 51). L’articolo 1 della legge federale del 29 aprile 1920337 sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento è modificato come segue: ...

334 LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 808; FF 1965 I 474) e, per gli art. 49 n. 4 cma 2, 82 a 99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cma 2, 385 e 391, dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). 335 LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777 808; FF 1965 I 474) e, per gli art. 49 n. 4 cma 2, 82 a 99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cma 2, 385 e 391, dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). 336 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 7 ott. 1983, in vigore fino al 31 dic. 1985 (RU 1983 1346; FF 1983 III 309). 337 [CS 3 70, 1971 n. III3, 1986 II 4. RU 1995 1227 all. n. 7] Gli effetti delle privazioni dei diritti civici pronunciate in sentenze anteriori cessano con l’entrata in vigore della presente legge in quanto non concernono l’eleggibilità a membro di un’autorità o a un pubblico ufficio. 4. L’articolo 241 capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934338 sulla procedura penale è modificato come segue: ...

Indice Libro primo: Disposizioni generali

Parte prima Dei crimini e dei delitti

Titolo primo Dell’applicazione della legge penale

1. Nessuna pena senza legge Art. 1 2. Condizioni di tempo Art. 2 3. Condizioni di luogo. Crimini o delitti commessi nella Svizzera Art. 3 Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato Art. 4 Crimini o delitti commessi all’estero contro uno svizzero Art. 5 Crimini o delitti commessi all’estero da uno svizzero Art. 6 Altri crimini o delitti commessi all’estero Art. 6bis Luogo del crimine o del delitto Art. 7 4. Condizioni personali Art. 8 Titolo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti Art. 9 2. Responsabilità. Persone irresponsabili Art. 10 Responsabilità scemata Art. 11 Eccezione Art. 12 Dubbio sullo stato mentale dell’imputato Art. 13 Abrogati Art. 14 a 17 3. Colpevolezza. Intenzione e negligenza Art. 18 Errore sui fatti Art. 19 Errore di diritto Art. 20 4. Tentativo. Reato tentato. Desistenza Art. 21 Reato mancato. Pentimento attivo Art. 22 Reato impossibile Art. 23 5. Partecipazione. Istigazione Art. 24

Complicità Art. 25 Circostanze personali Art. 26 6.nPunibilità dei mass media Art. 27 Tutela delle fonti Art. 27bis 7. Querela della parte lesa. Diritto di querela Art. 28 Termine Art. 29 Indivisibilità Art. 30 Desistenza Art. 31 8. Atti leciti. Legge, dovere d’ufficio o professionale Art. 32 Legittima difesa Art. 33 Stato di necessità Art. 34 Titolo terzo: Delle pene, delle misure di sicurezza e di altre misure

Capo primo Delle singole pene e misure

1. Pene privative della libertà personale. Reclusione Art. 35 Detenzione Art. 36 Esecuzione delle pene di reclusione e di detenzione Art. 37 Esecuzione di pene di detenzione di breve du- Liberazione condizionale Art. 38 Arresto Art. 39 Interruzione dell’esecuzione Art. 40 Sospensione condizionale della pena Art. 41 2. Misure di sicurezza. Internamento dei delinquenti abituali Art. 42 Misure per gli anormali mentali Art. 43 Trattamento degli alcolizzati e dei tossicomani Art. 44 Liberazione condizionale e a titolo di prova Art. 45 3. Disposizioni comuni alle pene privative della libertà personale e alle misure di sicurezza Art. 46 Patronato Art. 47 4. Multa. Importo Art. 48 Esazione Art. 49

Cumulo con la pena privativa della libertà Art. 50 5. Pene accessorie. Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio Art. 51 Abrogato Art. 52 Privazione della potestà dei genitori e della tutela Art. 53 Interdizione dell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio Art. 54 Espulsione Art. 55 Divieto di frequentare osterie Art. 56 6. Altre misure. Cauzione preventiva Art. 57 Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 58 b. Confisca di valori patrimoniali Art. 59 Assegnamenti alla parte lesa Art. 60 Pubblicazione della sentenza Art. 61 Casellario giudiziale Art. 62 Capo secondo: Della commisurazione della pena 1. Regola generale Art. 63 2. Attenuazione della pena Circostanze attenuanti Art. 64 Effetti dell’attenuazione Art. 65 Attenuazione libera Art. 66 Desistenza e impunità Art. 66bis 3. Aggravamento della pena. Recidiva Art. 67 Concorso di reati o di disposizioni penali Art. 68 4. Computo del carcere preventivo Art. 69 Capo terzo: Della prescrizione 1. Prescrizione dell’azione penale. Termini Art. 70 Decorrenza Art. 71 Sospensione e interruzione Art. 72 2. Prescrizione delle pene. Termini Art. 73 Decorrenza Art. 74 Sospensione e interruzione Art. 75

3. Imprescrittibilità Art. 75bis Capo quarto: Della riabilitazione Abrogato Art. 76 Reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio Art. 77 Reintegrazione nell’esercizio della potestà dei genitori o della tutela Art. 78 Revoca della interdizione di esercitare una professione, una industria o un commercio Art. 79 Cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale Art. 80 Disposizioni comuni Art. 81 Titolo quarto: Dei fanciulli e degli adolescenti

Capo primo Dei fanciulli

Limiti d’età Art. 82 Inchiesta Art. 83 Misure educative Art. 84 Trattamento speciale Art. 85 Modificazione delle misure Art. 86 Esecuzione e fine delle misure Art. 86bis Pene disciplinari Art. 87 Rinuncia a qualsiasi misura e pena disciplinare Art. 88 Capo secondo: Degli adolescenti Limiti d’età Art. 89 Inchiesta Art. 90 Misure educative Art. 91 Trattamento speciale Art. 92 Modificazione delle misure Art. 93 Esecuzione e trasferimento in una casa di educazione al lavoro Art. 93bis Collocamento in una casa di educazione per adolescenti particolarmente difficili Art. 93ter Liberazione condizionale e fine della altre misure Art. 94 Fine del trattamento speciale Art. 94bis Punizione Art. 95 Sospensione condizionale della pena Art. 96

Rinvio della decisione su pene o misure Art. 97 Rinuncia ad ogni misura o pena Art. 98 Cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale Art. 99 Titolo quinto: Dei giovani adulti Limiti d’età. Indagini Art. 100 Collocamento in una casa d’educazione al la- Liberazione condizionale e fine della misura Art. 100ter

Parte seconda: Delle contravvenzioni Contravvenzioni Art. 101 Applicazione delle disposizioni generali della

parte prima Art. 102

Applicazione esclusa Art. 103 Applicazione condizionale Art. 104 Sospensione condizionale della pena Art. 105 Multa Art. 106 Attenuazione della pena Art. 107 Recidiva Art. 108 Prescrizione Art. 109

Spiegazione di termini legali

Art. 110 Libro secondo: Disposizioni speciali Codice penale 18 marzo 1971

Titolo primo Dei reati contro la vita e l’integrità della

persona 1. Omicidio. Omicidio intenzionale Art. 111 Assassinio Art. 112 Omicidio passionale Art. 113 Omicidio su richiesta della vittima Art. 114 Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115 Infanticidio Art. 116 Omicidio colposo Art. 117 2. Aborto. Aborto procurato dalla madre Art. 118

Aborto procurato da terze persone Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza Art. 120 Omissione dell’avviso in caso di interruzione della gravidanza Art. 121 3. Lesioni personali. Lesioni gravi Art. 122 Lesioni semplici Art. 123 Abrogato Art. 124 Lesioni colpose Art. 125 Vie di fatto Art. 126 4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. Abbandono Art. 127 Omissione di soccorso Art. 128 Falso allarme Art. 128bis Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129 Abrogati Art. 130 a 132 Rissa Art. 133 Aggressione Art. 134 Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135 Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art. 136 Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio 1. Reati contro il patrimonio. Appropriazione semplice Art. 137 Appropriazione indebita Art. 138 Furto Art. 139 Rapina Art. 140 Sottrazione di una cosa mobile Art. 141 Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis Sottrazione di energia Art. 142 Acquisizione illecita di dati Art. 143 Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati Art. 143bis Danneggiamento Art. 144 Danneggiamento di dati Art. 144bis Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145 Truffa Art. 146

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati Art. 147 Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148 Frode dello scotto Art. 149 Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150 Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151 False indicazioni su attività commerciali Art. 152 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153 Abrogato Art. 154 Contraffazione di merci Art. 155 Estorsione Art. 156 Usura Art. 157 Amministrazione infedele Art. 158 Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159 Ricettazione Art. 160 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali Art. 161 Manipolazione dei corsi Art. 161bis 2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163 Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori Art. 164 Cattiva gestione Art. 165 Omissione della contabilità Art. 166 Favori concessi ad un creditore Art. 167 Corruzione nell’esecuzione forzata Art. 168 Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169 Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170 Concordato giudiziale Art. 171 Revoca del fallimento Art. 171bis 4. Disposizioni generali. Persone giuridiche e società Art. 172

Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis Reati di poca entità Art. 172ter Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata 1. Delitti contro l’onore. Diffamazione Art. 173 Calunnia Art. 174 Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175 Disposizione comune Art. 176 Ingiuria Art. 177 Prescrizione Art. 178 2. Delitti contro la sfera personale riservata. Violazione di segreti privati Art. 179 Ascolto e registrazione di conversazioni estra- Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini Art. 179quater Atti non punibili Art. 179quinquies Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies Sottrazione di dati personali Art. 179novies Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale Minaccia Art. 180 Coazione Art. 181 Abrogato Art. 182 Sequestro di persona e rapimento Art. 183 Circostanze aggravanti Art. 184 Presa d’ostaggio Art. 185 Violazione di domicilio Art. 186 Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli Art. 187

Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. Coazione sessuale Art. 189 Violenza carnale Art. 190 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192 Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193 Esibizionismo Art. 194 3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione Art. 195 Tratta di esseri umani Art. 196 4. Pornografia Art. 197 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale. Molestie sessuali Art. 198 Esercizio illecito della prostituzione Art. 199 6. Reato collettivo Art. 200 Abrogati Art. 201 a 212 Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia Incesto Art. 213 Abrogato Art. 214 Bigamia Art. 215 Abrogato Art. 216 Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217 Abrogato Art. 218 Violazione del dovere d’assistenza o educazione Art. 219 Sottrazione di minorenne Art. 220 Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo Incendio intenzionale Art. 221 Incendio colposo Art. 222 Esplosione Art. 223 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226 Inondazione. Franamento Art. 227 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228 Violazione delle regole dell’arte edilizia Art. 229 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230 Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica Propagazione di malattie dell’uomo Art. 231 Propagazione di epizoozie Art. 232 Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233 Inquinamento di acque potabili Art. 234 Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235 Commercio di foraggi adulterati Art. 236 Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237 Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238 Perturbamento di pubblici servizi Art. 239 Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure Contraffazione di monete Art. 240 Alterazione di monete Art. 241 Messa in circolazione di monete false Art. 242 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243 Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244 Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245 Falsificazione di marche ufficiali Art. 246 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247 Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248 Confisca Art. 249

Monete e bolli di valore esteri Art. 250 Titolo undecimo: Della falsità in atti Falsità in documenti Art. 251 Falsità in certificati Art. 252 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253 Soppressioni di documento Art. 254 Documenti esteri Art. 255 Rimozione di termini Art. 256 Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257 Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica Pubblica intimidazione Art. 258 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259 Sommossa Art. 260 Atti preparatori punibili Art. 260bis Organizzazione criminale Art. 260ter Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261 Discriminazione razziale Art. 261bis Turbamento della pace dei defunti Art. 262 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263 Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale Genocidio Art. 264 Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale 1. Crimini o delitti contro lo Stato. Alto tradimento Art. 265 Attentati contro l’indipendenza della Confederazione Art. 266 Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis

Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267 Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268 Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269 Offese agli emblemi svizzeri Art. 270 Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271 2. Spionaggio. Spionaggio politico Art. 272 Spionaggio economico Art. 273 Spionaggio militare Art. 274 3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. Attentati contro l’ordine costituzionale Art. 275 Propaganda sovversiva Art. 275bis Associazioni illecite Art. 275ter 4. Attentati contro la sicurezza militare. Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276 Falsificazione d’ordini o di istruzioni Art. 277 Turbamento del servizio militare Art. 278 Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279 Attentati contro il diritto di voto Art. 280 Corruzione elettorale Art. 281 Frode elettorale Art. 282 Incetta di voti Art. 282bis Violazione del segreto di voto Art. 283 Abrogato Art. 284 Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285 Impedimento di atti dell’autorità Art. 286 Usurpazione di funzioni Art. 287 Abrogato Art. 288 Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289 Rottura di sigilli Art. 290 Violazione del bando Art. 291

Disobbedienza a decisioni dell’autorità Art. 292 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293 Violazione della interdizione di esercitare una professione Art. 294 Violazione del divieto di frequentare osterie Art. 295 Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296 Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297 Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299 Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300 Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301 Procedimento Art. 302 Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia Denuncia mendace Art. 303 Sviamento della giustizia Art. 304 Favoreggiamento Art. 305 Riciclaggio di denaro Art. 305bis Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art. 307 Attenuazione di pene Art. 308 Cause amministrative Art. 309 Liberazione di detenuti Art. 310 Ammutinamento di detenuti Art. 311 Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali Abuso di autorità Art. 312 Concussione Art. 313 Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314 Abrogati Art. 315 e 316

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317 Falso certificato medico Art. 318 Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319 Violazione del segreto d’ufficio Art. 320 Violazione del segreto professionale Art. 321 Segreto professionale in materia di ricerca medica Art. 321bis Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art. 321ter Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media Art. 322 Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis Titolo diciannovesimo: Della corruzione 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. Corruzione attiva Art. 322ter Corruzione passiva Art. 322quater Concessione di vantaggi Art. 322quinquies Accettazione di vantaggi Art. 322sexies 2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies 3. Disposizioni comuni Art. 322octies Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323 Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325 Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali Art. 325bis Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali Art. 326 1. Nel caso degli articoli 323-325 Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali Art. 326ter

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater Abrogato Art. 327 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328 Violazione di segreti militari Art. 329 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito Art. 330 Uso indebito della uniforme militare Art. 331 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332

Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del

Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni 1. Leggi federali. Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333 Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334 2. Leggi cantonali. Diritto penale di polizia, amministrativo e fiscale Art. 335 Titolo secondo: Della relazione del presente Codice con la legislazione anteriore Esecuzione di sentenze penali pronunciate prima dell’attuazione del Codice Art. 336 Prescrizione Art. 337 Riabilitazione Art. 338 Reati punibili a querela di parte Art. 339 Titolo terzo: Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale 1. Giurisdizione federale. Limiti Art. 340 Indagini in caso di criminalità organizzata e criminalità economica Art. 340bis Abrogati Art. 341 e 342 2. Giurisdizione cantonale Art. 343 Abrogato Art. 344

Titolo quarto: Delle autorità cantonali. Della loro competenza per materia e per territorio. Dell’assistenza fra le autorità 1. Competenza per materia Art. 345 2. Competenza per ragione di territorio. Foro del luogo del reato Art. 346 Foro in caso di reati commessi mediante mass media Art. 347 Foro per i reati commessi all’estero Art. 348 Foro per i compartecipi Art. 349 Foro in caso di concorso di reati Art. 350 Contestazioni sul foro Art. 351 2a. Assistenza in materia di polizia. a. Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) Art. 351bis b. Collaborazione con INTERPOL. Competenza Art. 351ter Compiti Art. 351quater Protezione dei dati Art. 351 quinquies Aiuti finanziari e indennità Art. 351sexies c. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone Art. 351septies d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all’Ufficio federale di polizia Art. 351octies 3. Assistenza fra le autorità. Obbligo dei Cantoni Art. 352 Procedura Art. 353 Gratuità Art. 354 Atti procedurali in altri Cantoni Art. 355 Inseguimento Art. 356 Contestazioni Art. 357 Avviso in caso di pornografia Art. 358 Titolo quartobis: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni Obbligo d’avviso Art. 358bis Diritto d’avviso Art. 358ter

Titolo quinto: Del casellario giudiziale Scopo Art. 359 Contenuto Art. 360 Trattamento dei dati e accesso Art. 360 Misure e pene per adolescenti Art. 361 Abrogato Art. 362 Estratti del casellario Art. 363 Abrogato Art. 364 Titolo sesto: Della procedura Procedura delle autorità penali cantonali Art. 365 Immunità parlamentare. Procedimento penale contro membri delle autorità superiori Art. 366 Procedura per le contravvenzioni Art. 367 Spese Art. 368 Titolo settimo: Della procedura concernente i fanciulli e gli adolescenti Autorità Art. 369 Cooperazione privata Art. 370 Procedura Art. 371 Competenza per luogo Art. 372 Spese Art. 373 Titolo ottavo: Dell’esecuzione delle pene. Del patronato 1. In generale. Obbligo di eseguire le sentenze Art. 374 Computo del carcere preventivo Art. 375 2. Peculio. Norma Art. 376 Impiego durante la privazione della libertà Art. 377 Impiego dopo la liberazione Art. 378 3. Patronato Art. 379 4. Multe. Spese. Confisca. Devoluzioni allo Stato. Risarcimento dei danni. Esecuzione Art. 380 Disposizione del ricavo Art. 381

Titolo nono: Degli stabilimenti 1. Stabilimenti. Obbligo dei Cantoni di istituirli Art. 382 Obblighi dei Cantoni per l’esercizio Art. 383 Stabilimenti privati Art. 384 2. Locali e stabilimenti per la carcerazione di adolescenti Art. 385 3. 4.. Abrogati Art. 386 a 390 5. Vigilanza cantonale Art. 391 6. Vigilanza superiore della Confederazione Art. 392 Abrogato Art. 393 Titolo decimo: Della grazia. Della revisione 1. Grazia. Competenza Art. 394 Domanda di grazia Art. 395 Effetti Art. 396 2. Revisione Art. 397 Titolo undecimo: Disposizioni completive e finali Competenza del Consiglio federale a emanare disposizioni completive Art. 397bis Abrogazione di diritto federale Art. 398 Modificazione di disposizioni delle leggi federali Art. 399 Abrogazione di leggi cantonali Art. 400 Abrogato Art. 400 bis Attuazione del Codice Art. 401

Disposizioni finali della modificazione del