RU 2003 4237
Legge sulle epizoozie
(LFE)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021,
decreta:
I
La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31bis, 64bis e 69 della Costituzione federale3; ...
Art. 20
Commercio del 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epibestiame zoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
Per commercio del bestiame s’intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di cavalli, muli, asini, bestiame bovino, pecore, capre e maiali. Non sono considerati commercio di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
Art. 30
Controllo 1 I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati. dei cani
Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Cantoni provvedono alla registrazione.
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Art. 38
Riduzione, 1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi diniego e restituzione di la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emanacontributi ta in virtù delle stesse.
Se i presupposti per l’assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.
I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.
Art. 56 cpv. 3
I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.
Art. 56a
Tassa per la 1 Chi esercita il commercio del bestiame ai sensi dell’articolo 20 prevenzione e la lotta contro le capoverso2 deve, per ogni animale negoziato, pagare una tassa destiepizoozie nata a coprire le spese per la prevenzione delle epizoozie e la lotta contro le epizoozie.
Il Consiglio federale determina gli importi della tassa, graduandoli secondo le categorie di animali.
Il Consiglio federale disciplina inoltre la riscossione della tassa e l’impiego dei proventi.
Art. 57 cpv.2 e 3 lett. c
Esso può in caso di urgenza:
emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un’epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
ordinare provvedimenti temporanei secondo l’articolo 10 capoverso1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizoozia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera. 3 L’Ufficio federale di veterinaria:
c. designa ogni anno, d’intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell’ambito della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.
Art. 62
Disposizioni 1 In connessione alle misure ordinate per sradicare l’ESB, la Confedetransitorie della modifica del razione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per 20 giugno 2003 i costi di eliminazione degli scarti di carne.
I contributi sono versati ai detentori di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.
Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale. Tiene conto in proposito dell’evoluzione delle possibilità di riciclaggio degli scarti di carne e adegua i contributi di conseguenza.
I contributi ai macelli sono versati se gli scarti di carne sono stati smaltiti in apposite aziende riconosciute. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti e esibendo le fatture delle aziende di smaltimento
La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura.
L’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale di veterinaria e l’Ufficio federale della sanità pubblica elaborano un piano di misure che consenta il riutilizzo degli scarti di origine animale.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 | Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 |
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Il presidente: Gian-Reto Plattner | Il presidente: Yves Christen |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.5
Fatto salvo gli articoli 30 et 56a, essa entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Gli articoli 30 e 56a entrano in vigore ulteriormente.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |