RU 2003 5143
Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
La modifica del 16 marzo 20011 dell’ordinanza del 21 settembre 19982 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è modificata come segue:
cifra II, secondo periodo … Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA (art. 40 cpv.1 lett. b, 41–43 e 45) valgono fino all’entrata in vigore della revisione della legge sulle armi del 20 giugno 19973, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2006.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero |
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Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz |