RU 2004 4635
Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(LPP)
Modifica del 18 giugno 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20031,
decreta:
I
La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 5 cpv.2
Essa s’applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso1 lettere c e d e 59 capoverso2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv.1 e 2, 65c, 65d cpv.1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 69 e 71) si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP).
Art. 30f Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente
L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l’entità.
Art. 30g
Ex articolo 30f
Art. 36 cpv. 44
L’articolo 65d capoverso3 lettera b è applicabile agli adattamenti all’evoluzione dei prezzi che l’organo paritetico dell’istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell’istituto medesimo.
Art. 49 cpv.2 n. 5 e 165
Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti: 5. l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4), 16. la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv.1, 2 e 3 lett. a, secondo perio- Art. 65c6 Copertura insufficiente temporanea
È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l’articolo 65 capoverso1, se:
è garantito che le prestazioni nell’ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e
l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza deve informare l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all’entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.
Art. 65d7 Misure in caso di copertura insufficiente
L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente.
Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del3 ott. 2003
Modifica della versione della 1a revisione della LPP del3 ott. 2003 (RU 2004 1677)
La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del3 ott. 2003
Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:
riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell’introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l’importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.
Sempre che le misure di cui al capoverso3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo15 capoverso2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.
Art. 65e8 Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente
L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.
I versamenti non devono superare l’importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:
lo scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;
l’importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.
Il datore di lavoro e l’istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.
La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del3 ott. 2003
Art. 81 cpv.1
I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Art. 81a Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite
Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all’articolo 65d capoverso3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 | Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 |
|---|---|
Il presidente: Fritz Schiesser | Il presidente: Max Binder |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2004.9
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile10
Art. 89bis cpv. 6 n. 411
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti: 4. l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),
2. Codice delle obbligazioni13
Art. 331f
3. Restrizioni in 1 L’istitutodi previdenza può prevedere nel suo regolamento che caso di copertura insufficiente durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire dell’istituto di previdenza in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso1 e ne determina l’entità.
Modifica della versione della 1a revisione della LPP del3 ott. 2003 (RU 2004 1677)
3. Legge federale del 14 dicembre 199014 sull’imposta federale diretta
Art. 33 cpv.1 lett. d
Sono dedotti dai proventi:
d. i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
4. Legge federale del 14 dicembre 199015 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 9 cpv.2 lett. d
Sono deduzioni generali:
d. i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
5. Legge del 17 dicembre 199316 sul libero passaggio
Art. 17 cpv.2 e 4
I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:
contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d’invalidità fino al limite ordinario d’età;
contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d’età;
contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d’età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;
contributo per spese amministrative;
contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;
contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.
I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi2 e 3 frutta interessi.