Fonte

RU 2004 4911

Ordinanza
sul controllo del commercio dei vini

Modifica del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 31 gennaio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz