RU 2004 4911
Ordinanza
sul controllo del commercio dei vini
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
L’inventario delle scorte deve essere allestito ogni anno al 31 dicembre e inviato alla Direzione, debitamente firmato, entro il 31 gennaio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |