RU 2004 4937
Ordinanza
sulle raccolte del diritto federale
e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl)
del 17 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl),
ordina:
Capitolo 1 Raccolta ufficiale delle leggi federali
Sezione 1 Modo di pubblicazione
Art. 1
La Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) è pubblicata di regola settimanalmente, insieme con il Foglio federale.
I testi pubblicati nella RU recano il medesimo numero di pagina iniziale nelle edizioni tedesca, francese e italiana (lingue ufficiali, art. 14 cpv. 1 LPubl).
Sezione 2 Contenuto
Art. 2 Trattati internazionali di portata limitata
I trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv.2 legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione) sono pubblicati nella RU a titolo eccezionale (art.3 cpv. 3 LPubl) se:
concernono i diritti e i doveri di singole persone;
modificano trattati internazionali pubblicati nella RU; o
la pubblicazione è necessaria per motivi di certezza del diritto o di trasparenza.
Art. 3 Trattati internazionali di durata di validità limitata
Se prorogati, i trattati internazionali la cui durata di validità stabilita inizialmente non supera i sei mesi sono pubblicati nella RU non appena la loro durata di validità complessiva supera per la prima volta i sei mesi.
Art. 4 Campi d’applicazione dei trattati internazionali multilaterali nonché riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni relative a questi trattati
La prima pubblicazione di un trattato internazionale multilaterale nella RU è accompagnata dalla pubblicazione del suo campo d’applicazione. L’aggiornamento del campo d’applicazione è pubblicato quando sono intervenute cinque modifiche, ma al più tardi tre anni dopo la prima modifica non pubblicata.
Riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni della Svizzera sono pubblicate nella RU contemporaneamente al trattato a cui si riferiscono per quanto siano già state formulate al momento della ratifica del trattato.
Riserve, dichiarazioni, obiezioni e comunicazioni di altre parti contraenti sono menzionate nell’elenco dei campi d’applicazione. Vi è indicato il servizio presso il quale possono esserne ottenuti o consultati i testi.
Art. 5 Allegati
Un allegato ha carattere normativo e deve essere pubblicato se il testo giuridico vi rimanda esplicitamente.
Art. 6 Comunicazioni
Nella RU sono menzionati, sotto forma di comunicazione, in particolare:
i testi giuridici divenuti manifestamente privi di oggetto, ma non formalmente abrogati;
i testi giuridici da levare dalla Raccolta sistematica del diritto federale (RS) che, non essendone obbligatoria la pubblicazione, non sono più pubblicati nella RU e non sono più aggiornati nella RS;
le denunce di trattati internazionali;
le modifiche di testi di diritto internazionale per i quali la pubblicazione della decisione dell’organizzazione o dell’organismo di cui all’articolo3 capoverso1 lettera c LPubl non è obbligatoria.
Art. 7 Rettifiche formali
Le rettifiche formali degli errori di cui all’articolo10 capoverso 1 LPubl sono pubblicate nella RU sotto forma di una comunicazione che indica esplicitamente la rettifica.
Gli errori che, secondo l’articolo10 capoverso 1 LPubl, modificano il senso sono in particolare:
gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione che hanno un’incidenza sul contenuto;
gli errori formali come i rimandi sbagliati, gli errori di tecnica legislativa o le divergenze terminologiche;
gli errori di traduzione.
Gli errori possono essere oggetto di una rettifica formale soltanto se è certo che la decisione dell’autorità che emana l’atto è stata presa sulla base del testo corretto o che la decisione scaturisce dal testo corretto.
Gli errori devono essere segnalati alla Cancelleria federale. Quest’ultima esamina se le condizioni per la pubblicazione di una rettifica formale sono soddisfatte.
Sezione 3 Informazioni sui testi giuridici non pubblicati
Art. 8
La Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 53 legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento) riceve le informazioni sui titoli e sui contenuti degli atti normativi e dei trattati internazionali che non sono pubblicati secondo l’articolo 6 LPubl.
Le informazioni sono fornite ogni anno dalla Cancelleria federale d’intesa con il dipartimento competente in materia.
Sezione 4 Pubblicazione mediante rimando
Art. 9 Procedura
La pubblicazione di testi del diritto interno mediante rimando secondo l’articolo 5 LPubl è ordinata dall’autorità che ha emanato il testo in questione. In mancanza di un tale mandato, la Cancelleria federale, d’intesa con il servizio competente in materia, ordina la pubblicazione mediante rimando.
La pubblicazione di trattati internazionali e di decisioni in materia di diritto internazionale mediante rimando ai sensi dell’articolo 5 LPubl è ordinata dal servizio federale competente in materia. In mancanza di un tale mandato, la Cancelleria federale, d’intesa con tale servizio, ordina la pubblicazione mediante rimando.
Nei casi appropriati, le pubblicazioni mediante rimando compaiono nella RU in una pagina distinta.
Se il rimando menziona l’ente presso cui può essere ottenuto il testo, occorre se possibile indicare:
l’indirizzo esatto dove il testo può essere ottenuto;
il servizio dove il testo può essere consultato gratuitamente;
l’indirizzo Internet dove il testo può essere consultato.
Se il testo al quale si rimanda nella RU è modificato, rettificato o adeguato in altra maniera, anche questi adeguamenti sono indicati mediante rimando.
Art. 10 Doveri del servizio competente in materia
In caso di pubblicazione mediante rimando ai sensi dell’articolo 5 LPubl, il servizio competente in materia deve:
provvedere affinché i testi ai quali si rimanda siano disponibili dalla data della pubblicazione nella RU in qualsiasi momento nelle lingue ufficiali richieste e che un’eventuale versione in linea sia accessibile gratuitamente;
aggiornare i testi ai quali si rimanda e segnalare gli adeguamenti successivi;
comunicare alla Cancelleria federale gli adeguamenti dei testi, ai quali si rimanda;
garantire l’esattezza del contenuto dei testi ai quali si rimanda;
fornire alla Cancelleria federale i testi ai quali si rimanda, in forma elettronica e pronti per la stampa al fine di predisporre, in via eccezionale, tirature separate (art. 39).
Sezione 5 Pubblicazione straordinaria
Art. 11 Forme
La pubblicazione straordinaria di un atto normativo secondo l’articolo7 capoverso 3 LPubl avviene segnatamente nelle forme seguenti:
su una pagina Internet della Cancelleria federale;
attraverso la radio e la televisione da parte della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e degli enti locali di radiodiffusione;
comunicati stampa;
circolari e altre forme di comunicazione alle persone interessate dall’atto normativo, per quanto determinabili singolarmente;
affissione pubblica nelle regioni interessate, sempreché l’atto normativo abbia unicamente validità locale;
notifica diretta in caso di applicazione immediata dell’atto normativo.
Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale sulla forma della pubblicazione straordinaria.
Art. 12 Contenuto
La pubblicazione straordinaria riproduce integralmente l’atto normativo o ne dà il contenuto essenziale.
Art. 13 Procedura
L’autorità competente ordina esplicitamente la pubblicazione straordinaria indicando in particolare la data dell’entrata in vigore dell’atto normativo.
La Cancelleria federale trasmette ai servizi designati dai Cantoni, in forma elettronica, gli atti normativi dell’Assemblea federale e del Consiglio federale che devono essere divulgati mediante pubblicazione straordinaria secondo l’articolo7 capoverso
LPubl.
Gli enti di cui all’articolo2 lettera e LPubl che divulgano mediante pubblicazione straordinaria un atto normativo da essi emanato, lo trasmettono:
alla Cancelleria federale affinché lo trasmetta conformemente al capoverso2;
ai servizi cui compete l’esecuzione dell’atto normativo.
L’atto normativo divulgato mediante pubblicazione straordinaria deve essere pubblicato nella RU non appena possibile.
Capitolo 2 Raccolta sistematica del diritto federale
Art. 14 Aggiornamento
La versione stampata della RS e il supporto elettronico di dati (art. 29 cpv. 2) sono aggiornati al massimo quattro volte all’anno.
La versione in linea della RS è costantemente aggiornata.
Art. 15 Non pubblicazione della tariffa delle dogane
Si può rinunciare in tutto o in parte ad inserire nella RS la tariffa delle dogane (allegato alla legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane) e gli altri atti normativi comprendenti per l’essenziale parti della tariffa doganale.
Nella RS si menziona l’omessa pubblicazione indicando in particolare che il testo determinante e aggiornato è solo quello pubblicato nella RU.
Art. 16 Rettifiche e adeguamenti informali
Gli errori che non modificano il senso del testo ai sensi dell’articolo12 capoverso
LPubl, segnatamente gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto, sono rettificati in modo informale.
Sono rettificati in modo informale anche i testi che presentano errori e formulazioni che, secondo l’articolo10 capoverso 1 LPubl, ne modificano il senso, ma la cui versione pubblicata nella RU non comportava errori.
La Cancelleria federale adegua nella RS in modo informale le designazioni di unità amministrative contenute in atti normativi che sono modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 43 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione. I dipartimenti segnalano le nuove designazioni alla Cancelleria federale.
Capitolo 3 Foglio federale
Sezione 1 Contenuti
Art. 17 Testi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale
I testi sottoposti per approvazione all’Assemblea federale, come per esempio i trattati o le risoluzioni internazionali (art. 3 LPubl), sono pubblicati nel Foglio federale unitamente al messaggio che li accompagna. Lo stesso vale anche per i testi delle costituzioni cantonali che devono essere garantite dall’Assemblea federale.
Art. 18 Decisioni, istruzioni e comunicazioni che vanno pubblicate nel Foglio federale
Le decisioni, le istruzioni e le comunicazioni di cui all’articolo13 capoverso 2 LPubl sono pubblicate se esplicano importanti effetti esterni o se rivestono una notevole importanza generale. È segnatamente il caso:
delle istruzioni del Consiglio federale emanate in forma di atto normativo;
dei documenti del Consiglio federale come le convenzioni di prestazioni, le linee direttive e gli obiettivi strategici destinati agli enti di cui all’articolo 2 lettera e LPubl;
delle convenzioni amministrative importanti.
Art. 19 Messaggi non pubblicati nel Foglio federale
Conformemente all’articolo13 capoverso 3 LPubl, i messaggi sul bilancio di previsione e sulle relative aggiunte, nonché il messaggio sul conto di Stato della Confederazione Svizzera sono pubblicati nel Foglio federale soltanto con il titolo e l’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 2 Menzioni
Art. 20 Menzione delle leggi federali urgenti adottate
Le leggi federali urgenti adottate sono pubblicate nel Foglio federale soltanto con il titolo, il rimando alla RU e l’eventuale indicazione del termine di referendum.
La menzione nel Foglio federale appare contemporaneamente alla pubblicazione del testo di legge nella RU.
Art. 21 Menzione degli atti normativi dell’Assemblea federale pubblicati solo ulteriormente
Se la corrispondente base legale o il corrispondente trattato internazionale non sono ancora entrati in vigore, gli atti normativi dell’Assemblea federale sono segnalati in un primo momento nel Foglio federale con il titolo e la data di adozione; è fatta menzione dell’ulteriore pubblicazione nella RU o nel Foglio federale.
Capitolo 4 Indici
Art. 22 Indice sistematico
LaCancelleria federale pubblica annualmente un indice sistematico degli atti normativi, dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali pubblicati nella RU e nella RS.
L’indice comprende inoltre:
un indice alfabetico;
un elenco dei testi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 LPubl.
Art. 23 Indice cronologico
La Cancelleria federale raccoglie in ordine cronologico i dati relativi ai testi giuridici pubblicati nella RU a partire dal 1° gennaio 1948.
I dati sono aggiornati periodicamente e editi sotto forma di una banca dati elettronica accessibile a tutti.
In caso di provato bisogno, l’indice è pubblicato anche in forma stampata. L’articolo 39 capoverso2 si applica per analogia.
Art. 24 Indice alfabetico del Foglio federale
La Cancelleria federale pubblica periodicamente un indice alfabetico del Foglio federale.
Art. 25 Indice degli accordi settoriali fra la Svizzera e la CE
La Cancelleria federale pubblica un indice elettronico di tutti i testi giuridici della Comunità europea (CE) che sono significativi per la Svizzera in virtù degli accordi settoriali conclusi con la CE.
La Cancelleria federale può pubblicare nell’indice altri testi giuridici della CE ai quali rimanda il diritto federale.
Capitolo 5 Disposizioni comuni
Sezione 1 Lingue ufficiali
Art. 26 Edizioni separate per ogni lingua ufficiale
Le pubblicazioni nella RU, nella RS e nel Foglio federale, nonché i relativi indici, compaiono in edizioni separate per ognuna delle tre lingue ufficiali.
Art. 27 Istruzioni per gli utenti della pubblicazione elettronica
Le istruzioni per gli utenti della pubblicazione in forma elettronica devono essere disponibili nelle lingue ufficiali.
Art. 28 Competenza della Cancelleria federale in materia di deroga alla pubblicazione nelle lingue ufficiali
La Cancelleria federale decide d’intesa con il dipartimento competente in materia se le condizioni di cui all’articolo14 capoverso 2 LPubl sono adempite nel caso dei testi che non sono trattati dal Consiglio federale.
Sezione 2 Forme della pubblicazione elettronica
Art. 29
La pubblicazione elettronica di cui all’articolo 16 LPubl consiste nella pubblicazione in linea.
La RS può inoltre essere edita nella forma di un adeguato supporto elettronico di dati.
Sezione 3 Misure per assicurare la pubblicazione tempestiva
Art. 30 Doveri dei servizi competenti
La Cancelleria assicura la pubblicazione tempestiva dei testi giuridici sottoposti alla LPubl.
I testi giuridici destinati alla pubblicazione devono essere forniti tempestivamente al servizio della Cancelleria federale incaricato della loro pubblicazione, in forma elettronica, nella versione aggiornata e nelle lingue ufficiali richieste.
I trattati internazionali e le risoluzioni internazionali devono inoltre essere forniti tempestivamente alla Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri prima della loro entrata in vigore, nella lingua originale e, in forma elettronica, nelle lingue ufficiali richieste.
Qualora non fosse possibile la pubblicazione tempestiva di messaggi e rapporti ai sensi dell’articolo 149 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento, il servizio competente in materia è responsabile della loro consegna ai Servizi del Parlamento.
Art. 31 Testi del diritto interno
Per assicurare la pubblicazione tempestiva di atti normativi, messaggi e rapporti devono essere disponibili:
al momento della consultazione degli uffici (art.4 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA), in tedesco e in francese: i disegni degli atti normativi a proposito dei quali è stata condotta una consultazione o è elaborato un messaggio;
all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA), in tedesco e in francese: gli altri disegni di atti normativi e gli altri testi che devono essere pubblicati in base alla LPubl;
il giorno della decisione del Consiglio federale: la versione italiana dei testi.
Per assicurare la pubblicazione tempestiva dei testi di cui all’articolo 2 LPubl, questi devono essere disponibili nelle lingue ufficiali tre settimane prima della loro entrata in vigore.
Art. 32 Trattati e risoluzioni internazionali
I servizi competenti in materia provvedono affinché, nella misura del possibile, una versione autentica dei trattati e delle risoluzioni internazionali sia redatta in una lingua ufficiale.
Per assicurare la pubblicazione tempestiva, devono essere disponibili nelle lingue ufficiali:
all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA8, in vista dell’approvazione del trattato o della risoluzione in questione: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali che il Consiglio federale ha la competenza di concludere autonomamente o che devono essere applicati provvisoriamente;
all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA), in vista dell’approvazione del messaggio: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali a proposito dei quali deve essere elaborato un messaggio.
Sezione 4 Disposizioni sulla data della pubblicazione
Art. 33
Le modifiche della Costituzione federale accettate da popolo e Cantoni sono pubblicate nella RU contemporaneamente alla pubblicazione del decreto d’accertamento nel Foglio federale.
Le leggi federali e i decreti federali sottoposti a referendum sono pubblicati nella RU una volta scaduto inutilizzato il termine di referendum o accettati che siano in votazione popolare.
Le ordinanze dell’Assemblea federale sono pubblicate nella RU immediatamente dopo la loro adozione.
I testi di cui ai capoversi 1–3 la cui data d’entrata in vigore non è ancora stabilita sono pubblicati nella RU immediatamente dopo la decisione d’entrata in vigore.
Le leggi federali urgenti sono pubblicate nella RU entro due settimane dalla loro adozione.
I trattati internazionali applicati provvisoriamente prima dell’entrata in vigore sono pubblicati appena possibile nella RU una volta decisa l’applicabilità provvisoria.
Un decreto federale semplice è pubblicato nel Foglio federale contemporaneamente alla pubblicazione nella RU dell’atto normativo che ne costituisce la base legale.
Sezione 5 Servizio statale di base e utilizzazione da parte di terzi
Art. 34 Servizio di base
Il servizio di base di cui all’articolo 17 LPubl riguarda i testi che devono essere pubblicati in virtù della LPubl e i principali strumenti d’accesso come gli indici e la ricerca a pieno testo.
Art. 35 Ottenimento di dati per uso personale
La consultazione gratuita delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale nella forma elettronica di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPubl contempla anche lo scaricamento dei testi per uso privato. Per uso privato s’intende anche la citazione o il commento di singoli articoli o passaggi di testi in lavori o pubblicazioni scientifiche.
Art. 36 Ottenimento di dati a fini di sfruttamento
Chiunque intende sfruttare testi (dati) pubblicati nelle Raccolte del diritto federale o nel Foglio federale può, contro il versamento di un emolumento, richiederne la consegna in forma elettronica elaborata e strutturata alla Cancelleria federale. La riscossione di emolumenti è retta dall’ordinanza della Cancelleria federale del
24 giugno 19999 concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici. Non vi è diritto a una strutturazione dei dati a fini specifici.
Lo scaricamento in linea di dati a fini di sfruttamento è gratuito.
Art. 37 Condizioni per lo sfruttamento di dati
Per lo sfruttamento di dati ai sensi dell’articolo 36 si applicano le seguenti disposizioni:
il contenuto dei dati non può essere modificato;
i dati devono essere presentati in modo che visualmente si distinguano in modo chiaro da commenti o da aggiunte analoghe;
i dati devono essere accompagnati dalla menzione seguente: «Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.»;
devono essere pubblicate anche le indicazioni della Cancelleria federale sulla qualità dei dati forniti;
la pubblicità, l’imballaggio, il supporto di dati o il media elettronico non devono suscitare l’impressione che si tratti di una pubblicazione ufficiale.
Chiunque si procuri dati conformemente all’articolo 36 può, contro rimunerazione, trasmetterli o renderli accessibili a terzi soltanto in forma elaborata.
Sezione 6 Consultazione e consegna
Art. 38 Consultazione
Le Raccolte del diritto federale e del Foglio federale possono essere consultate nelle sedi designate dai Cantoni nelle lingue ufficiali del Cantone che sono parimenti lingue ufficiali della Confederazione secondo l’articolo14 capoverso 1 LPubl.
Le sedi designate sono tenute ad aggiornare completamente le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale.
Su richiesta, la Cancelleria federale trasmette in forma elettronica alle sedi designate e a terzi i testi adottati non ancora pubblicati nella RU o nel Foglio federale.
Art. 39 Tirature separate
In funzione dei bisogni prevedibili, la Cancelleria federale predispone tirature separate:
dei testi giuridici pubblicati nella RS;
dei testi giuridici che, in casi urgenti, sono pubblicati in un primo momento nella RU;
dei testi del Foglio federale;
se del caso, dei testi di cui all’articolo10 lettera e.
Le tirature separate possono essere ottenute presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).
Art. 40 Abbonamenti
La versione stampata della RU e del Foglio federale è ottenibile in abbonamento.
La versione stampata della RS può essere ottenuta, in forma di collezione completa o di singole parti, presso l’UFCL. Gli abbonati ricevono anche i complementi.
Art. 41 Emolumenti
L’ordinanza del 21 dicembre 199410 sulle tasse dell’UCFSM è applicabile ai canoni d’abbonamento per l’edizione stampata della RU, della RS e del Foglio federale, nonché alla vendita di tirature separate.
Art. 42 Consegna gratuita
Ricevono gratuitamente la versione stampata della RU e del Foglio federale, di regola in un esemplare:
i membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dei Tribunali federali, nonché il cancelliere della Confederazione;
le unità amministrative e i servizi designati dai dipartimenti federali d’intesa con la Cancelleria federale;
i servizi dell’amministrazione parlamentare designati d’intesa con la direzione dei Servizi del Parlamento;
i Cantoni, per il Governo e le sedi da essi designate giusta l’articolo 18 LPubl;
i dipartimenti cantonali, le direzioni cantonali, i tribunali e gli uffici distrettuali;
i Comuni che ne fanno richiesta.
Ricevono gratuitamente la RS, nella versione stampata o su supporto elettronico di dati, di regola in un esemplare:
i membri dell’Assemblea federale che ne fanno richiesta, i membri del Consiglio federale e dei Tribunali federali e il cancelliere della Confederazione;
i membri delle commissioni federali di ricorso, qualora ne necessitino per il loro lavoro;
le unità amministrative e i servizi designati dai dipartimenti federali d’intesa con la Cancelleria federale;
i servizi dell’amministrazione parlamentare designati d’intesa con la direzione dei Servizi del Parlamento;
i Cantoni, per il Governo e le sedi da essi designate giusta l’articolo 18 LPubl.
Le unità amministrative della Confederazione possono distribuire gratuitamente le tirature separate soltanto in casi precisi e per singoli esemplari.
In casi motivati, la Cancelleria federale accorda altre consegne gratuite ai sensi dei capoversi 1–3.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 43 Esecuzione
Nel caso di pubblicazione mediante rimando (art. 5 LPubl), la Cancelleria federale provvede affinché:
il rimando sia pubblicato tempestivamente; e
siano rispettati i principi di cui agli articoli9 e 10.
La Cancelleria federale designa il servizio incaricato della pubblicazione ai sensi della LPubl e ne stabilisce le competenze in materia di istruzioni e coordinamento nei confronti dei servizi competenti in materia, segnatamente ai fini:
di una pubblicazione dei testi tempestiva e conforme ai criteri qualitativi;
dell’allestimento, della presentazione e della consegna dei testi;
della tecnica da utilizzare.
Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 45 Disposizione transitoria
Durante la legislatura 2003–2007, il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione) è pubblicato mediante rimando ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 LPubl.
Art. 46 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
17 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 44) Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 15 giugno 199811 sulle pubblicazioni ufficiali; 2. ordinanza dell’8 aprile 199812 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 giugno 193713 sul registro di commercio
Art. 119
Registro centrale 1 L’Ufficio federale del registro di commercio tiene un registro centrale di tutti gli enti giuridici (ditte individuali, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni, succursali e istituti di diritto pubblico) iscritti nel registro di commercio.
A scopo d’identificazione senza effetti giuridici può registrare in una rubrica separata del registro centrale:
gli enti che non sono iscritti nel registro di commercio, a condizione che lo richiedano e che acconsentano alla pubblicazione dei loro dati;
le istituzioni di diritto pubblico, a condizione che i relativi dati d’identificazione siano pubblici. 3 Il registro centrale contiene i dati necessari all’identificazione, alla distinzione e alla localizzazione degli enti registrati. 4 I dati del registro centrale destinati alla pubblicazione sono accessibili gratuitamente e singolarmente mediante procedura di richiamo elettronica. I dati del registro centrale richiamati elettronicamente non esplicano effetti giuridici e non impegnano la responsabilità della Confederazione.
Su richiesta, l’Ufficio federale del registro di commercio fornisce informazioni scritte sui dati del registro centrale destinati alla pubblicazione. Le informazioni scritte a privati sono fornite a pagamento. L’Ufficio federale non dà informazioni telefoniche.
L’Ufficio federale del registro di commercio può concedere alle autorità federali, cantonali e comunali, nonché alle istituzioni incaricate dell’esecuzione della legislazione sulle assicurazioni sociali, un accesso gratuito in forma elettronica ai dati contenuti nel registro centrale.
Dietro pagamento di un emolumento, può concedere a privati un accesso elettronico all’insieme dei dati del registro centrale destinati alla pubblicazione, sempreché l’utilizzazione dei dati sia conforme allo scopo del registro centrale definito nel capoverso3.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina:
i dati iscritti nel registro centrale;
i dati destinati alla pubblicazione;
i dati ai quali le autorità e i privati possono avere accesso;
le condizioni e le modalità di accesso alle raccolte di dati.
2. Ordinanza del 3 dicembre 195414 sulle tasse in materia di registro di commercio
Art. 15 cpv.1 n. 6 e 7 nonché cpv.3
L’Ufficio federale del registro di commercio riscuote le seguenti tasse: 6. per la prima messa a disposizione dell’insieme dei dati del registro centrale, 10 000 franchi; 7. per ogni ulteriore messa a disposizione dell’insieme dei dati del registro centrale, 2000 franchi all’anno.
Per giustificati motivi, le tasse stabilite nel capoverso1 numeri6 e 7 possono essere ridotte o condonate.