170.512.1
Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (Ordinanza sulle pubblicazioni; OPubb)
(OPubb)
del 15 giugno 1998 (Stato 30 maggio 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge federale del 21 marzo 19861 sulle Raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali), ordina:
Capitolo 1 Le diverse pubblicazioni
Sezione 1 Raccolta ufficiale delle leggi federali
Art. 1 Modo di pubblicazione
La Raccolta ufficiale è pubblicata nelle tre lingue ufficiali, in tre edizioni separate.
Di regola è pubblicata settimanalmente, insieme con il Foglio federale.
I testi giuridici pubblicati nella Raccolta recano, in ciascuna edizione, il medesimo numero di pagina iniziale.
Art. 2 Momento della pubblicazione
Le modifiche della Costituzione federale, accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sono pubblicate nella Raccolta ufficiale simultaneamente alla pubblicazione del decreto d’accertamento nel Foglio federale.
Le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale sono pubblicati nella Raccolta ufficiale appena sia decorso inutilizzato il termine di referendum o, in caso di referendum, accettati che siano da parte del popolo. I testi giuridici la cui entrata in vigore dev’essere ancora stabilita sono pubblicati appena la medesima sia stata decisa.
I decreti federali urgenti sono pubblicati nella Raccolta ufficiale entro due settimane dalla loro promulgazione da parte dell’Assemblea federale.
I trattati internazionali sono pubblicati nella Raccolta ufficiale appena nota la data della loro entrata in vigore. Se applicati provvisoriamente prima di tale data, sono pubblicati appena possibile.
I testi giuridici pubblicati giusta l’articolo4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali devono essere disponibili nelle tre lingue ufficiali il giorno in cui il rimando è pubblicato nella Raccolta ufficiale, salvo espressa disposizione contraria del Consiglio federale.
RU 1998 1526
Art. 3 Carattere normativo
I piani, gli schizzi, le formule, i moduli e i testi simili hanno carattere normativo secondo gli articoli 1-3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali solo se il corrispondente testo giuridico li considera espressamente dotati di obbligatorietà originaria.
Art. 4 Correzioni
La Cancelleria federale rettifica nella Raccolta ufficiale le imperfezioni che alterano il senso di un testo già pubblicato. Rimane salva la procedura di rettificazione per le leggi e i decreti federali secondo l’articolo 33 della legge sui rapporti fra i Consigli2.
Se l’imperfezione riguarda una sola lingua ufficiale, la correzione è pubblicata soltanto nella corrispondente edizione della Raccolta ufficiale.
Art. 4a3 Adeguamento delle designazioni delle unità amministrative
Qualora designazioni di unità amministrative siano modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 43 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, la Cancelleria federale le adegua nella Raccolta sistematica. Una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessaria.
I dipartimenti segnalano periodicamente le nuove designazioni alla Cancelleria federale.
Art. 5 Forme della pubblicazione straordinaria
La pubblicazione straordinaria di cui all’articolo7 della legge sulle pubblicazioni ufficiali avviene segnatamente mediante:
comunicazione attraverso la radio e la televisione da parte della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e degli enti locali di radiodiffusione;
consegna di comunicati-stampa ai giornalisti accreditati a Palazzo federale;
invio di circolari ecc. ai diretti interessati, per quanto determinabili singolarmente;
affissione pubblica nelle regioni interessate, sempreché il testo giuridico abbia unicamente validità locale;
notificazione diretta in caso di applicazione immediata del testo giuridico.
Se pare opportuno la pubblicazione straordinaria può anche essere effettuata in linea.
Rimangono salve le disposizioni particolari del diritto federale sulla forma della pubblicazione straordinaria.
Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 2000 (RU 2000 1294).
La pubblicazione straordinaria riproduce integralmente il testo giuridico o ne dà il contenuto essenziale.
Art. 6 Informazione dei Cantoni circa le pubblicazioni straordinarie
La Cancelleria federale trasmette senza indugio agli uffici designati dai Cantoni i testi giuridici dell’Assemblea federale e del Consiglio federale che devono essere divulgati mediante pubblicazione straordinaria secondo l’articolo7 capoverso1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.
Quando divulgano un testo giuridico mediante pubblicazione straordinaria, i dipartimenti, gli aggruppamenti, gli uffici e gli altri servizi federali lo trasmettono direttamente agli uffici cantonali competenti.
Sezione 2 Raccolta sistematica del diritto federale
Art. 7 Aggiornamento
Le due parti della Raccolta sistematica del diritto federale, «diritto interno» e «diritto internazionale», sono aggiornate di regola quattro volte all’anno.
Art. 8 Testi giuridici non inseriti nella Raccolta sistematica
I seguenti testi giuridici pubblicati nella Raccolta ufficiale non sono inseriti nella Raccolta sistematica:
testi giuridici la cui durata di validità è inferiore a tre mesi;
parti di testi giuridici, modificate periodicamente ad intervalli di non oltre tre mesi.
Si può parimenti rinunciare in tutto od in parte ad inserire nella Raccolta sistematica la tariffa delle dogane (allegato alla legge sulla tariffa delle dogane5 ed altri testi giuridici comprendenti per l’essenziale parti della tariffa doganale.
Nella Raccolta sistematica si indicherà l’omessa pubblicazione indicando in particolare che il testo determinante e aggiornato è solo quello pubblicato nella Raccolta ufficiale.
Sezione 3 Indice cronologico
Art. 9
L’indice cronologico (art. 13 cpv.2 della legge sulle pubblicazioni ufficiali) elenca i testi giuridici pubblicati nella Raccolta ufficiale a decorrere dal 1° gennaio 1948.
L’indice è periodicamente aggiornato ed è edito in forma elettronica.
Previa ordinazione l’indice è ottenibile anche in forma di stampato. L’articolo 11 capoversi4 e 5 si applica per analogia. Rimane salvo l’articolo 15 capoverso4.
Sezione 4 Foglio federale
Art. 10 Forme speciali di pubblicazione
Per i decreti federali urgenti sottostanti al referendum facoltativo, il Foglio federale indica unicamente il titolo ed il termine di referendum, con la menzione che il testo integrale è pubblicato nella Raccolta ufficiale.
I seguenti rapporti e messaggi del Consiglio federale sono pubblicati soltanto col titolo, corredato dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti giusta l’articolo l4 capoverso4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali:
rapporto di gestione;
messaggio sul bilancio di previsione della Confederazione e messaggio sul conto di Stato;
rapporto sul preventivo e rapporto sulla gestione e sui conti della Regìa federale degli alcool;
aggiunte ai rapporti e messaggi di cui alle lettere b e c.
Sezione 5 Tirature separate
Art. 11 Principio
La Cancelleria federale fa predisporre tirature separate di tutti i testi giuridici pubblicati o da pubblicare nella Raccolta sistematica del diritto federale.
In casi urgenti la Cancelleria federale può far predisporre tirature separate dalla Raccolta ufficiale.
La Cancelleria federale può far predisporre tirature separate di testi del Foglio federale.
Le tirature separate possono essere ottenute contro pagamento presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM).
La distribuzione gratuita delle tirature separate da parte delle unità amministrative delle Confederazione è permessa solo in casi precisi e per singoli esemplari.
Art. 12 Atti legislativi federali in lingua romancia
La Cancelleria federale propone al Consiglio federale, previa consultazione del Governo grigionese, la traduzione in lingua romancia degli atti legislativi federali di cui all’articolo 14 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.
Queste traduzioni sono pubblicate in forma di tirature separate.
Possono essere ottenute contro pagamento presso l’UCFSM, gratuitamente invece per quanto riguarda gli abbonati al Foglio federale o alla Raccolta federale.
Sezione 6 Consultazione e consegna
Art. 13 Consultazione
Le Raccolte e i testi giuridici menzionati nell’articolo 12 capoverso1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali devono essere disponibili nelle tre lingue ufficiali della Confederazione presso la Cancelleria federale per la consultazione e presso l’UCFSM per la consegna.
Presso le sedi designate dai Cantoni, le Raccolte possono essere consultate nelle lingue ufficiali del Cantone che siano anche lingue ufficiali della Confederazione.
Le sedi designate sono tenute ad aggiornare completamente le Raccolte.
Art. 14 Pubblicazione elettronica
La Cancelleria federale rende accessibili in linea o su supporti elettronici di dati la Raccolta ufficiale, la Raccolta sistematica, il Foglio federale e l’Indice delle Raccolte di leggi secondo l’ordinanza dell’8 aprile 19986 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici.
Fa fede la sola versione stampata.
Art. 15 Consegna gratuita
Ricevono gratuitamente la Raccolta ufficiale e il Foglio federale:
i membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dei tribunali federali e il cancelliere della Confederazione;
le unità amministrative designate dai dipartimenti federali d’intesa con la Cancelleria federale;
i Cantoni, per il Governo e le sedi da loro designate giusta l’articolo 12 capoverso1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali;
i dipartimenti cantonali, le direzioni cantonali, i tribunali e gli uffici distrettuali;
i Comuni che ne facciano richiesta.
Ricevono gratuitamente la Raccolta sistematica:
i membri dell’Assemblea federale che ne facciano richiesta, i membri del Consiglio federale e dei tribunali federali e il cancelliere della Confederazione;
i membri delle commissioni federali di ricorso, in quanto ne abbisognino per il loro lavoro;
le unità amministrative designate dai dipartimenti federali d’intesa con la Cancelleria federale;
i Cantoni, per il Governo e le sedi da loro designate giusta l’articolo 12 capoverso1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.
Chi riceve gratuitamente le Raccolte riceve anche, a richiesta, i testi pubblicati in altro modo giusta l’articolo4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.
In casi motivati, la Cancelleria federale accorda altre consegne gratuite.
Art. 16 Abbonamenti
La Raccolta ufficiale e il Foglio federale sono ottenibili in abbonamento.
La Raccolta sistematica può essere ottenuta, in forma di collezione completa o di singole parti, presso l’UCFSM. Gli abbonati ricevono anche i complementi.
Possono essere previsti abbonamenti alle pubblicazioni elettroniche.
Art. 17 Prezzi
L’ordinanza del 21 dicembre 19947 sulle tasse UCFMS è applicabile ai canoni d’abbonamento per la Raccolta ufficiale, per la Raccolta sistematica e per il Foglio federale nella forma di stampati nonché alla vendita di tirature separate.
Quando mette a disposizione pubblicazioni in linea o su supporti di dati la Cancelleria federale può stabilire le tariffe secondo l’articolo5 dell’ordinanza dell’8 aprile 19988 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Le tariffe sono pubblicate in linea.
Capitolo 2 Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU)
Art. 18 Funzione
Il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) è l’organo della Cancelleria federale incaricato delle pubblicazioni ufficiali.
Si propone di semplificare l’elaborazione dei testi giuridici e di garantirne la pubblicazione nel rispetto dei termini.
Art. 19 Compiti
Il CPU pubblica i testi giuridici ed altre pubblicazioni ufficiali nelle tre lingue ufficiali della Confederazione.
Coordina e sostiene il regolare svolgimento dell’elaborazione dei testi giuridici nei diversi stadi della procedura legislativa.
Gestisce a tal fine basi di dati relative allo sviluppo e alla pubblicazione.
Art. 20 Statuto
Il CPU è sottoposto alla Cancelleria federale.
Svolge i suoi compiti in modo autonomo dal profilo tecnico.
La Cancelleria federale emana istruzioni sull’elaborazione e il trattamento dei testi giuridici nonché sui rispettivi provvedimenti organizzativi.
Art. 21 Collaborazione
Il CPU collabora con le unità amministrative della Confederazione nella misura in cui sono loro affidati incarichi legislativi. Le unità amministrative consegnano i testi destinati alla pubblicazione in forma elettronica.
Definisce le sue attività d’intesa con il servizio incaricato di coordinare la pubblicazione elettronica di dati giuridici della Confederazione e mette a disposizione di quest’ultimo la sua infrastruttura (art. 10 dell’ordinanza dell’8 aprile 19989 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici).
Il CPU e l’UCFSM collaborano per la fissazione dei prezzi delle pubblicazioni.
Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 22 Esecuzione
La Cancelleria federale adotta le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza. Tali disposizioni disciplinano particolarmente l’organizzazione e le competenze del CPU.
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali del 15 aprile 198710 è abrogata.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.
[RU 1987 608, 1990 1446, 1995 5621 III, 1997 2779 II n. 2; RU 1995 153 all. I n. 1]