RU 2004 743
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 28 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 9bis Assegni speciali per i trasporti
L’assicurazione assume le spese di trasporto necessarie per:
l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo9 capoverso2;
permettere agli assicurati con un handicap fisico e della vista di frequentare la scuola pubblica.
L’articolo 8quater si applica per analogia.
Art. 39bis cpv.1 secondo periodo e cpv.2 secondo periodo
… Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall’Ufficio centrale di compensazione.
Art. 41 cpv.1 lett. c
L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:
c. trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni in corso;
Art. 44 Competenza
Gli articoli 122–125bis OAVS2 si applicano per analogia per determinare la cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Art. 45 cpv.1
L’articolo 125 OAVS3 si applica per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere, le rendite e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Art. 76 cpv.1 lett. c e d nonché cpv.2
La decisione è notificata segnatamente:
alla cassa di compensazione competente, se si tratta di una decisione riguardante una rendita, un’indennità giornaliera o un assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;
all’Ufficio centrale di compensazione, se non si tratta di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;
Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni, l’articolo 70 OAVS4 si applica per analogia.
Art. 77 Obbligo di informare
L’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Art. 82 Pagamento
Gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS5 si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Nel caso di assicurati maggiorenni che cambiano il luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, il nuovo importo è preso in considerazione a partire dal mese successivo.
Gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni.
Art. 83 cpv.1
L’articolo 74 OAVS6 si applica per analogia alle rendite e agli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Art. 85 cpv.1
L’articolo 77 OAVS7 si applica per analogia al ricupero di indennità giornaliere, rendite e assegni per grandi invalidi. Gli uffici AI sono competenti per il ricupero di assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni non riscossi. Sono fatte salve la prescrizione e la preclusione giusta l’articolo 48 LAI.
Art. 87 cpv.2 e 3
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità.
Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Art. 88 cpv.3
L’ufficio AI comunica il risultato del riesame di rendite o di assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni alla competente cassa di compensazione. Nel caso di assegni per grandi invalidi per assicurati minorenni, esso comunica il risultato all’Ufficio centrale di compensazione. L’ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l’assicurato ha chiesto una modificazione.
Art. 88a cpv.1 primo periodo e cpv.2 primo periodo
Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. ...
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. ...
Art. 104ter cpv.4
Art. 106 cpv.4
I sussidi per le spese d’esercizio sono accordati solo se una pianificazione cantonale o intercantonale prova l’esistenza di un bisogno specifico.
Art. 106bis cpv.2 e 4
L’Ufficio federale può accordare alle istituzioni un supplemento per i posti o un supplemento per assistenza. Il supplemento per i posti è versato per nuovi posti, sempreché il loro bisogno sia provato in base alla pianificazione di cui all’articolo 106 capoverso4. Il supplemento per assistenza è versato a istituzioni che forniscono le loro prestazioni in modo finalizzato ed economico e assistono gli invalidi il cui stato di salute dal 2000 si è a tal punto incontestabilmente modificato che questi ultimi necessitano di un’assistenza notevolmente più intensa.
I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni. Essi sono convenuti nell’ambito di contratti di prestazioni conformemente all’articolo 107bis capoverso1.
Art. 107bis cpv.4
Art. 108quater cpv.4
Art. 109 rubrica e cpv.3
Sussidi per l’accompagnamento a domicilio
I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.
Art. 117 cpv.4
L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 99–114.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 28 gennaio 2004
Il sussidio secondo l’articolo 109 capoverso2 destinato a un’organizzazione corrisponde al massimo, per gli anni 2005 e 2006, al sussidio accordato per l’esercizio annuale 2002.
Il sussidio secondo l’articolo 109 capoverso2 è accordato soltanto per le persone invalide che hanno bisogno di assistenza, alle quali il diritto a un assegno per grandi invalidi per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana sulla base dell’articolo 37 capoverso2 lettera c o dell’articolo 37 capoverso3 lettera e è stato rifiutato con decisione dell’ufficio AI e che hanno un bisogno dimostrabile di accompagnamento a domicilio. Rimane salvo il capoverso3.
Le persone che già attualmente hanno un bisogno di assistenza devono annunciarsi all’ufficio AI competente entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, affinché possa essere esaminato il loro diritto a un assegno per grandi invalidi per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Le persone il cui bisogno di assistenza è sorto dopo l’entrata in vigore della presente modifica, devono annunciarsi all’ufficio AI competente al più tardi entro un anno dalla prima volta in cui hanno fatto ricorso all’accompagnamento a domicilio. Il sussidio secondo l’articolo 109 capoverso2 è accordato sino all’inizio del diritto individuale a un assegno per grandi invalidi per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
III
Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 20038 cpv.1 secondo periodo Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 20039 cpv.2 ultimo periodo
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.
28 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |