RU 2005 1057
Ordinanza
sulle derrate alimentari
(ODerr)
Modifica del 26 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’articolo 31 della legge del 18 dicembre 19703 sulle epidemie; visti gli articoli 14 capoverso1, 16 capoverso2 e 17 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica (LIG),
Titolo prima dell’art. 11
Capitolo 3 Procedimenti di trattamento e tecnologia alimentare
Sezione 1 Procedimenti fisici
Titolo prima dell’art. 15
Sezione 2 Organismi modificati geneticamente
Art. 15 Definizione
Gli organismi modificati geneticamente (OMG) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali (art.5 cpv. 2 LIG).
Art. 15a Obbligo di autorizzazione
Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati e sono destinati ad essere consegnati ai consumatori, necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio federale.
L’autorizzazione è concessa se:
in base allo stato attuale della scienza può essere escluso un pericolo per la salute;
per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, sono soddisfatte le esigenze giusta la legge federale del 9 marzo 19785 sulla protezione degli animali, la legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente, la LIG, la legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie, la legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura nonché la legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie;
per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, oltre alle condizioni della presente ordinanza sono soddisfatte le esigenze giusta l’ordinanza del 25 agosto 19999 sull’emissione deliberata nell’ambiente.
L’Ufficio federale dirige e coordina la procedura di autorizzazione tenendo conto dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente, se si tratta di derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono.
Il DFI disciplina la procedura di autorizzazione mediante ordinanza.
Art. 15b Tolleranza
La presenza di materiale di cui all’articolo 15a capoverso1 è tollerata senza autorizzazione se:
il materiale è presente solo in quantità minime;
è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale; e
in base allo stato attuale della scienza o all’esperienza è possibile escludere una violazione dei principi contenuti negli articoli 6–9 della LIG.
Il DFI stabilisce il livello massimo delle quantità minime di materiale e disciplina la procedura per valutare se il materiale soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
L’Ufficio federale procede alla valutazione ed emana un elenco del materiale che soddisfa la condizione di cui al capoverso1 lettera c.
Art. 15c Obbligo di documentare
Chiunque consegna derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve informarne l’acquirente mediante un’apposita documentazione. Tale obbligo non si applica alla fornitura ai consumatori.
Chiunque importa derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve esigere un’apposita documentazione.
La documentazione deve precisare:
che la derrata alimentare, l’additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione è costituito di OMG, contiene OMG o ne è stato ricavato;
la designazione degli OMG contenuti nella derrata alimentare, nell’additivo o nella sostanza ausiliaria per la lavorazione;
l’indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell’articolo 27; e
nomi e indirizzi della persona che consegna e della persona che acquisisce la derrata alimentare, l’additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione.
L’indicazione di cui al capoverso3 lettera b deve essere fatta mediante l’identificatore unico riconosciuto a livello internazionale o, in mancanza di tale identificatore, mediante la specificazione dell’identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti.
I capoversi1 e 2 non si applicano in presenza di materiale di cui all’articolo 22b capoverso7.
Chiunque consegna o riceve la documentazione deve conservare i documenti per cinque anni a partire dalla data di consegna.
L’Ufficio federale può designare in modo più preciso le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sottostanno all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinanza.
Art. 15d Separazione del flusso delle merci
Chiunque utilizza derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, deve stabilire principi conformi alla «Buona prassi di fabbricazione» e adottare provvedimenti per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.
A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità che garantisca in particolare:
l’individuazione di punti lungo il flusso delle merci nei quali possono verificarsi mescolamenti indesiderati, nell’utilizzazione di derrate alimentari, additivi o materie ausiliarie per la lavorazione;
la definizione di principi e provvedimenti volti a evitare mescolamenti indesiderati nei punti di cui alla lettera a;
l’applicazione dei provvedimenti;
la verifica regolare dell’idoneità del sistema;
l’adeguata formazione delle persone incaricate dell’esecuzione dei provvedimenti;
la documentazione dei principi e dei provvedimenti di cui alle lettere a–e.
Titolo prima dell’art. 16
Sezione 3 Sostanze ausiliarie per la lavorazione
Art. 16, rubrica
Abrogata
Art. 22b cpv.1, 7 e 8, frase introduttiva e lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b
Le derrate alimentari e gli additivi, che sono organismi modificati geneticamente (OMG), contengono OMG o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica»10 oppure «ottenuto da X modificato geneticamente».
Per il materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato, è possibile rinunciare alla menzione, se:
nessun componente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi di cui al capoverso 3); e
si può dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tali materiali nel componente.
Le derrate alimentari, gli additivi o le sostanze ausiliarie per la lavorazione possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se:
per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che: 2. per la produzione della derrata alimentare non sono stati utilizzati OMG; sono eccettuati i medicamenti a uso veterinario; e 3. sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato;
è adempiuto il requisito di cui al capoverso7 lettera a; e
X = nome dell’organismo modificato geneticamente.
II
Disposizione transitoria della modifica del 26 gennaio 2005 Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, possono essere utilizzati, consegnati e importati secondo il diritto anteriore sino al 28 febbraio 2006.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
26 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |