817.02
Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)
(Oderr)
del 1° marzo 1995 (Stato 22 febbraio 2005)
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’articolo31 della legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie; visti gli articoli 14 capoverso1, 16 capoverso2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG),4 ordina:
Titolo primo Disposizioni generali
Capitolo primo Campo d’applicazione ed esigenze per le derrate alimentari
Art. 1 Campo d’applicazione
Le disposizioni di questa ordinanza si applicano:
alla fabbricazione, al trattamento, al deposito, al trasporto e alla consegna di derrate alimentari;
alla caratterizzazione ed alla pubblicità di derrate alimentari;
alla produzione agricola, in quanto essa sia destinata alla produzione di derrate alimentari;
all’importazione, al transito ed all’esportazione di derrate alimentari.
Per il tabacco, gli articoli di tabacco e i surrogati di tabacco vale l’ordinanza del 1° marzo 19955 sul tabacco e gli articoli di tabacco.
Art. 2 Esigenze generali
Le derrate alimentari possono contenere sostanze e organismi solamente in quantità che non mettano in pericolo la salute umana.
Esse non devono essere alterate, contaminate od altrimenti diminuite di valore.
RU 1995 1491
Nuovo testo giusta n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005
[RU 1995 1659, 1998 149. RU 2004 4533 art. 20 cpv. 1]. Vedi ora l’O del27 ott. 2004 (RS 817.06)
Art. 3 Derrate alimentari ammesse
Possono venir utilizzate come derrate alimentari:
le derrate alimentari descritte in questa ordinanza con una denominazione specifica e che soddisfano i requisiti corrispondenti;
6 le miscele e le preparazioni di derrate alimentari ai sensi della lettera a.
Derrate alimentari che non cadono sotto il capoverso1 necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale).
In sede di autorizzazione di una derrata alimentare l’Ufficio federale esamina la composizione, la destinazione d’uso e la caratterizzazione delle derrate alimentari secondo il capoverso2. Esso tiene conto delle norme internazionali e delle legislazioni estere.
L’autorizzazione è rilasciata soltanto a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera. I richiedenti stranieri devono creare una rappresentanza in Svizzera, che richiede l’autorizzazione ed è responsabile per l’ossequio delle prescrizioni.7
L’Ufficio federale può subordinare l’autorizzazione alla condizione che i richiedenti producano una perizia, allestita a loro spese, che risponda allo stato attuale della scienza e attesti che il prodotto è ineccepibile per la salute, che la sua composizione è idonea allo scopo e che esso possiede le qualità indicate. Previo accordo con i richiedenti, l’Ufficio federale può avvalersi, a loro spese, di periti esterni ed esigere ulteriori basi di valutazione (p. es. un certificato di analisi).8
L’Ufficio federale fissa, con l’autorizzazione, la denominazione specifica e assegna alla derrata alimentare un numero di autorizzazione, che dev’essere indicato sull’imballaggio o sull’etichetta.9
L’autorizzazione è limitata a un massimo di dieci anni. Essa si estingue quando la derrata alimentare è definita in questa ordinanza sotto una denominazione specifica oppure se non è inoltrata un’istanza di rinnovo prima della scadenza della durata dell’autorizzazione.10
L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione se le condizioni alle quali essa è stata rilasciata non sono più soddisfatte. Questo è segnatamente il caso se, in base a nuove conoscenze scientifiche, non è possibile escludere un pericolo per la salute o un inganno dei consumatori.11
L’Ufficio federale pubblica periodicamente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio un elenco delle derrate alimentari autorizzate.12
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). Vedi anche cpv. 7 delle disp. trans. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Una derrata alimentare autorizzata ai sensi del capoverso2 può essere impiegata come ingrediente in una derrata alimentare composta ai sensi del capoverso 1 lettera b. Le condizioni d’autorizzazione si applicano per analogia alla derrata alimentare composta.13
Art. 4 Test di mercato
L’Ufficio federale può rilasciare un’autorizzazione di test di mercato per le derrate alimentari che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza.
Nell’autorizzazione vengono fissati le condizioni ed i vincoli per il test di mercato, in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione da inganni. L’autorizzazione dev’essere limitata nel tempo e va pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
I test di mercato per derrate alimentari, che secondo questa ordinanza sono soggetti ad autorizzazione, vengono ammessi nel quadro del corrispondente procedimento di autorizzazione.
Il rilascio delle autorizzazioni secondo i capoversi1 e 3 avviene dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione.
Art. 5 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati
Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati sono prodotti non destinati al consumo diretto che vengono lavorati per ottenere derrate alimentari.
Devono possedere requisiti tali da permettere di ottenere, con un trattamento od una lavorazione a regola d’arte delle derrate alimentari ineccepibili.
Art. 6 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari
Per conservare o migliorare il valore nutritivo di derrate alimentari, nonché per motivi inerenti la salute pubblica è lecito aggiungere alle derrate alimentari delle sostanze essenziali o fisiologicamente utili, come vitamine e sali minerali. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) regola in un’ordinanza (allegato 1):
la dichiarazione;
le quantità massime ammissibili;
la pubblicità ammissibile.
Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Capitolo 2 Sostanze e microorganismi
Art. 7 Componenti
Il DFI regola in un’ordinanza (allegato 1) l’apprezzamento di componenti pericolosi per la salute oppure ad azione antinutritiva ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LDerr (p. es. istamina, cianuri, metanolo) e fissa delle concentrazioni massime.
Art. 8 Additivi
Sono additivi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 LDerr:
le sostanze con o senza valore nutritivo, che vengono aggiunte alle derrate alimentari, di proposito, direttamente od indirettamente, in modo che esse o loro derivati rimangono interamente o in parte in quelle derrate alimentari;
le sostanze che vengono aggiunte ad una derrata alimentare per conferirle un odore o un sapore particolare (aromi); non sono considerati aromi: 1. derrate alimentari come spezie ed altre parti o sostanze vegetali, cacao, caffè, miele e frutti, 2. sostanze con sapore esclusivamente dolce, acido o salato.
Il DFI regola in un’ordinanza (allegato 1) l’ammissibilità, i valori limite e la dichiarazione dei singoli additivi.
Art. 9 Sostanze estranee
Sostanze estranee ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LDerr sono sostanze che:
possono entrare nelle derrate alimentari in corso di produzione, fabbricazione, deposito e preparazione (preparati per il trattamento dei vegetali e delle scorte, medicamenti veterinari ecc.):
che vi entrano a causa di influssi ambientali o che vi si formano a seguito di processi chimici o biologici (idrocarburi clorati, metalli pesanti, nitrosammine, micotossine ecc.).
Il DFI regola in un’ordinanza (allegato 1) l’apprezzamento delle sostanze estranee e dei componenti e fissa concentrazioni massime. Esso può pure vietare l’impiego di determinati medicinali per animali destinati alla produzione di derrate alimentari qualora, in base alle attuali conoscenze scientifiche, non si possa escludere che gli alimenti ricavati da tali animali costituiscano un pericolo per la salute umana14.
Art. 10 Microorganismi
Sono microorganismi: i virus, i batteri, i lieviti, le muffe, i parassiti, i protozoi ecc.
Il DFI regola in un’ordinanza (allegato 1):
Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
i requisiti igienici e microbiologici delle derrate alimentari;
i valori massimi per i microrganismi nelle derrate alimentari;
i procedimenti per la determinazione dei valori di cui alla lettera b.15 3 ...16
Capitolo 3 Procedimenti di trattamento e tecnologia alimentare
Sezione 1 Procedimenti fisici17
Art. 11 Surgelazione
Le derrate alimentari, a ciò adatte, possono venir surgelate onde prolungarne la conservabilità od aumentarne la sicurezza igienico-batteriologica. Questo procedimento va applicato in modo da modificare il meno possibile la composizione e le proprietà fisiche, fisiologico-nutrizionali ed organolettiche delle derrate alimentari.
I prodotti surgelati devono essere conservati ad una temperatura di –18 °C o più bassa. Questa temperatura può venir aumentata per breve tempo durante il trasporto e lo sbrinamento dei surgelatori nel commercio al dettaglio. La temperatura dei prodotti non deve tuttavia superare –15 °C negli strati marginali.
I prodotti surgelati devono essere preimballati. Sono eccettuati i prodotti greggi o intermedi, destinati alla lavorazione industriale od artigianale.
I mezzi frigorigeni, il cui uso a contatto diretto con le derrate alimentari è permesso, sono unicamente i seguenti:
aria;
azoto;
diossido di carbonio.
Art. 12 Refrigerazione
Le derrate alimentari, che a temperatura ambiente lasciano prevedere una rapida moltiplicazione di microorganismi (derrate alimentari facilmente deperibili), devono essere raffreddate il più presto possibile a 5 °C dopo la produzione, la fabbricazione o la preparazione e mantenute a questa temperatura fino alla consegna ai consumatori.
Sono riservate:
le prescrizioni specifiche per i singoli prodotti, di cui alle disposizioni particolari;
le regolamentazioni speciali, promulgate dal DFI per certi prodotti, in base all’articolo 17 capoverso 4.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
Art. 13 Trattamenti termici
Le derrate alimentari a ciò adatte possono venir termizzate, pastorizzate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate.18 Questi procedimenti vanno applicati in modo da modificare il meno possibile la composizione e le proprietà fisiche, fisiologiconutrizionali ed organolettiche delle derrate alimentari.
Le derrate alimentari sono considerate come:
19 termizzate, se sono state riscaldate a temperature da 57 a 68 °C e mantenute a tali temperature almeno per 15 secondi;
pastorizzate, se sono state riscaldate ad almeno 63 °C e mantenute a questa o a temperatura più elevata, fino a che siano stati uccisi tutti i germi patogeni vegetativi;
...20
21 riscaldate a temperatura ultra alta (UHT), se esse vengono riscaldate per alcuni secondi a temperature da 135 a 155 °C in modo da eliminare tutti i microorganismi e le spore che potrebbero proliferare;
sterilizzate, se esse sono state sottoposte ad un procedimento il quale garantisce che la derrata alimentare, in condizioni normali di deposito, non subisca alterazione microbiologica od enzimatica.
Sono riservate le prescrizioni specifiche per i singoli prodotti, di cui alle disposizioni particolari.
Art. 14 Altri trattamenti fisici
Necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio federale il trattamento di derrate alimentari con:
radiazioni ionizzanti;
nuovi procedimenti fisici suscettibili di modificare in modo provato le proprietà fisiologiche o la composizione delle corrispondenti derrate alimentari.
Non sono considerate trattate con radiazioni ionizzanti le derrate alimentari irradiate con radiazioni ionizzanti provenienti da apparecchi di misurazione o di verifica, se la dose assorbita non supera 0,01 Gy nel caso di apparecchi di verifica a neutroni e 0,5 Gy nel caso di altri apparecchi. L’energia massima della radiazione non deve superare:
10 MeV nel caso di raggi X;
14 MeV nel caso di neutroni;
Per. introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
c. 5 MeV negli altri casi.22 2 L’autorizzazione è rilasciata quando, secondo lo stato attuale della scienza, si può escludere una minaccia per la salute. L’autorizzazione è limitata a un massimo di dieci anni. L’autorizzazione si estingue se non è inoltrata un’istanza di rinnovo prima della scadenza della durata dell’autorizzazione.23 3 Le autorizzazioni vengono pubblicate periodicamente dall’Ufficio federale sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Sezione 2 Organismi modificati geneticamente 24
Art. 1525 Definizione
Gli organismi modificati geneticamente (OMG) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali (art. 5 cpv. 2 LIG).
Art. 15a26 Obbligo di autorizzazione
Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati e sono destinati ad essere consegnati ai consumatori, necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio federale.
L’autorizzazione è concessa se:
in base allo stato attuale della scienza può essere escluso un pericolo per la salute;
per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, sono soddisfatte le esigenze giusta la legge federale del 9 marzo 197827 sulla protezione degli animali, la legge del 7 ottobre 198328 sulla protezione dell’ambiente, la LIG, la legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie, la legge del 29 aprile 199829 sull’agricoltura nonché la legge del 1° luglio 196630 sulle epizoozie;
per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, oltre alle condizioni della presente ordinanza
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
sono soddisfatte le esigenze giusta l’ordinanza del 25 agosto 199931 sull’emissione deliberata nell’ambiente.
L’Ufficio federale dirige e coordina la procedura di autorizzazione tenendo conto dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente, se si tratta di derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono.
Il DFI disciplina la procedura di autorizzazione mediante ordinanza.
Art. 15b32 Tolleranza
La presenza di materiale di cui all’articolo 15a capoverso1 è tollerata senza autorizzazione se:
il materiale è presente solo in quantità minime;
è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale; e
in base allo stato attuale della scienza o all’esperienza è possibile escludere una violazione dei principi contenuti negli articoli 6–9 della LIG.
Il DFI stabilisce il livello massimo delle quantità minime di materiale e disciplina la procedura per valutare se il materiale soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
L’Ufficio federale procede alla valutazione ed emana un elenco del materiale che soddisfa la condizione di cui al capoverso1 lettera c.
Art. 15c33 Obbligo di documentare
Chiunque consegna derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve informarne l’acquirente mediante un’apposita documentazione. Tale obbligo non si applica alla fornitura ai consumatori.
Chiunque importa derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve esigere un’apposita documentazione.
La documentazione deve precisare:
che la derrata alimentare, l’additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione è costituito di OMG, contiene OMG o ne è stato ricavato;
la designazione degli OMG contenuti nella derrata alimentare, nell’additivo o nella sostanza ausiliaria per la lavorazione;
l’indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell’articolo27; e
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
d. nomi e indirizzi della persona che consegna e della persona che acquisisce la derrata alimentare, l’additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione.
L’indicazione di cui al capoverso3 lettera b deve essere fatta mediante l’identificatore unico riconosciuto a livello internazionale o, in mancanza di tale identificatore, mediante la specificazione dell’identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti.
I capoversi1 e 2 non si applicano in presenza di materiale di cui all’articolo 22b capoverso 7.
Chiunque consegna o riceve la documentazione deve conservare i documenti per cinque anni a partire dalla data di consegna.
L’Ufficio federale può designare in modo più preciso le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sottostanno all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinanza.
Art. 15d34 Separazione del flusso delle merci
Chiunque utilizza derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, deve stabilire principi conformi alla «Buona prassi di fabbricazione» e adottare provvedimenti per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.
A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità che garantisca in particolare:
l’individuazione di punti lungo il flusso delle merci nei quali possono verificarsi mescolamenti indesiderati, nell’utilizzazione di derrate alimentari, additivi o materie ausiliarie per la lavorazione;
la definizione di principi e provvedimenti volti a evitare mescolamenti indesiderati nei punti di cui alla lettera a;
l’applicazione dei provvedimenti;
la verifica regolare dell’idoneità del sistema;
l’adeguata formazione delle persone incaricate dell’esecuzione dei provvedimenti;
la documentazione dei principi e dei provvedimenti di cui alle lettere a–e.
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
Sezione 3 Sostanze ausiliarie per la lavorazione35
Art. 16 ...36
Le sostanze ausiliarie per la lavorazione sono sostanze o preparati che vengono usati per motivi tecnologici nella lavorazione di materie prime, di prodotti semilavorati o di derrate alimentari. Se vengono aggiunte alle materie prime, ai prodotti semilavorati od alle derrate alimentari, esse devono venir nuovamente allontanate, in quanto ciò sia tecnicamente possibile, nel corso del processo di lavorazione.
I residui o i derivati di sostanze ausiliarie, tecnicamente inevitabili, devono essere ineccepibili per la salute e non devono esplicare azione alcuna nel prodotto finale.
Il DFI può regolare in un’ordinanza (allegato 1) l’apprezzamento di sostanze ausiliarie per la lavorazione e fissare valori limite.
Capitolo 4 Disposizioni sull’igiene
Art. 17 Igiene
Nella produzione, nella lavorazione, nella fabbricazione, nel confezionamento, nel deposito, nel trasporto, nella distribuzione, nella vendita e nel lavoro con derrate alimentari devono essere attuate tutte le misure necessarie, affinché la derrata alimentare resti igienicamente ineccepibile e non venga modificata sfavorevolmente quanto all’odore, al sapore od alle altre caratteristiche.
I recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi, i materiali d’imballaggio, i mezzi di trasporto ecc., impiegati nei lavori con derrate alimentari, nonché i locali destinati alla fabbricazione, al deposito ed alla vendita di derrate alimentari, devono essere mantenuti puliti ed in buon stato.
Per garantire l’igiene delle derrate alimentari si devono esaminare i punti critici per la loro sicurezza. Si devono prevedere tutte le misure necessarie per eliminare i rischi specifici per la salute dal profilo biologico, chimico e fisico o a ridurli entro limiti accettabili.
Il DFI promulga in un’ordinanza (allegato 1) le prescrizioni sugli edifici, sui locali, sugli impianti e sull’igiene nel lavoro con derrate alimentari.
Art. 18 Persone malate in contatto con derrate alimentari
Le persone occupate in un’azienda alimentare, che sono portatrici di germi di infezioni che possono venir trasmesse alle derrate alimentari, e che in tal modo mettono in pericolo la sicurezza delle derrate alimentari, possono eseguire, durante il periodo di escrezione dei germi, solamente dei lavori che escludono ogni pericolo di contaminazione delle derrate alimentari.
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
Le persone occupate in un’azienda alimentare devono annunciare ai responsabili dell’azienda i reperti di malattia secondo il capoverso1, accertati da un medico. I responsabili sono obbligati, all’assunzione, a renderle attente a tale dovere di annuncio e ad informarle che potranno venir prescritte misure speciali di protezione.
Se tra le persone occupate in un’attività alimentare si manifestano, contemporaneamente per parecchie di esse, malattie infettive, i responsabili dell’azienda devono informare le competenti autorità cantonali di esecuzione.
Le autorità cantonali di esecuzione sono autorizzate ad esigere, dalle persone occupate in un’azienda alimentare, la prova medica che esse non sono portatrici di agenti patogeni ai sensi del capoverso1. Quale particolare misura di protezione, le autorità di esecuzione possono far congedare dal lavoro i portatori oppure proibire loro il lavoro con derrate alimentari non protette.
Capitolo 5 Indicazioni sulle derrate alimentari (caratterizzazione)
Art. 19 Divieto d’inganno
Le designazioni, le indicazioni, le immagini, gli imballaggi e le scritte che figurano sulle derrate alimentari, nonché le modalità di presentazione, devono corrispondere ai fatti e non devono essere tali da indurre in inganno sulla natura, la provenienza, la fabbricazione, la composizione, il modo di produzione, il contenuto, la conservabilità ecc. della corrispondente derrata alimentare. In particolare sono vietate:
indicazioni su effetti o proprietà di una derrata alimentare, che essa non possiede secondo lo stato attuale della scienza o non sufficientemente provate dal profilo scientifico;
indicazioni con le quali viene fatto credere che una derrata alimentare possiede caratteristiche particolari, quando queste sono comunque proprie di tutte le derrate alimentari identiche;
37 allusioni di ogni genere che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana oppure proprietà dimagranti o ancora che diano adito a supposizioni del genere; sono permesse allusioni agli effetti di aggiunte alle derrate alimentari, per motivi inerenti la salute pubblica (art. 6), di sostanze essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-fisiologico;
presentazioni di ogni genere che conferiscono ad una derrata alimentare l’apparenza di un medicamento;
indicazioni che fanno ritenere che una derrata alimentare abbia un valore superiore alla sua reale costituzione;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
per le bevande alcoliche: indicazioni che comunque si riferiscono alla salute, come «rinforzante», «fortificante», «energetico», «per la vostra salute», «tonico»;
38 indicazioni o presentazioni di ogni genere che possono dare origine a confusione con definizioni protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 199739 sulle DOP e le IGP, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale concluso con la Svizzera;
40 nel caso di prodotti soggetti ad autorizzazione: richiami pubblicitari all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale.
Il capoverso1 vale anche per la pubblicità.
Art. 20 Denominazione specifica
La denominazione specifica deve corrispondere alla natura, al genere, alla sorta, alla specie od alla costituzione della derrata alimentare oppure alle materie prime utilizzate per la sua fabbricazione.
Per denominazione specifica s’intende la denominazione espressamente prevista in questa ordinanza oppure la denominazione usata nella definizione delle singole derrate alimentari; vale in particolare quanto segue:
se viene definita solamente una categoria di prodotti (p. es. «articoli di panetteria»), può venir usata la denominazione solitamente impiegata nel commercio per il prodotto corrispondente (p. es. «chifel»); oppure
41 se una derrata alimentare è costituita esclusivamente di ingredienti di un determinato genere o sorta, può essere utilizzata una denominazione che caratterizzi la derrata alimentare e dalla quale sia possibile riconoscere il genere o la sorta utilizzati (p. es. «succo d’uva», «Williams»);
...42 3 Per denominazione specifica di miscele e preparazioni di derrate alimentari (art. 3 cpv.1 lett. b) s’intende la denominazione usuale in ambito commerciale o una descrizione del prodotto e, se necessario, del suo impiego.
Una denominazione di origine protetta secondo l’ordinanza del 28 maggio 199743 sulle DOP e le IGP, un’indicazione geografica protetta o una denominazione o indicazione analoga protetta in base a un trattato internazionale concluso con la Svizzera può sostituire la denominazione specifica. Le denominazioni specifiche di carne e prodotti a base di carne sono rette dall’articolo 123, quelle del vino dagli articoli 366 e 372.44
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il n. I
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il n. I
Una marca di produttore o un marchio di commercio oppure un nome di fantasia non possono sostituire la denominazione specifica.
Sonovietate le designazioni come «façon», «tipo», «genere» unitamente alla denominazione specifica.
Art. 20a45 Indicazioni quantitative di ingredienti
La quantità di un ingrediente utilizzato per produrre una derrata alimentare composta dev’essere indicata se l’ingrediente:
è menzionato nella denominazione specifica (p. es. «yogurt alle fragole», «sorbetto alla frutta», «pizza al prosciutto»);
è abitualmente messo in relazione dai consumatori alla denominazione specifica della derrata alimentare (p. es. carne di manzo nel «gulasch»); o
è messo in evidenza sull’imballaggio o sull’etichetta con parole, immagini o rappresentazioni grafiche (p. es. «al burro», «con arachidi»).
Il capoverso1 non si applica:
a ingredienti, il cui peso sgocciolato è specificato;
a ingredienti, usati in quantitativi minimi per conferire un sapore (p. es.
spezie o loro estratti);
nei casi in cui, in base ad altre prescrizioni contenute nella presente ordinanza, occorre indicare la presenza di edulcoranti, alcool, caffeina, chinina, anidride carbonica o zucchero (p. es. «con zucchero ed edulcoranti», «contiene alcool», «contiene anidride carbonica», «zuccherato»);
a ingredienti, le cui quantità devono figurare in base a un’altra prescrizione della presente ordinanza (p. es. la parte di succo di frutta nelle bevande da tavola secondo l’art. 245);
a ingredienti che, pur figurando nella denominazione specifica, non sono in grado di determinare la scelta dei consumatori, dato che la variazione di quantità degli ingredienti non è essenziale per caratterizzare la derrata alimentare in oggetto o non la distingue da altre derrate simili;
a vitamine, sali minerali o altre sostanze essenziali o utili dal punto di vista fisiologico, nei casi in cui figurino nell’ambito della caratterizzazione del valore nutritivo (art. 36).46 3 La quantità degli ingredienti dev’essere indicata in per cento in massa. Il momento della lavorazione è determinante. In deroga a quanto esposto:
nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante trattamento termico o in altro modo, dev’essere indicata la quantità degli ingredienti elaborati in per cento in massa, riferita al prodotto finito. Se la quantità di un simile ingrediente o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 che devono figurare nella caratterizzazione supera il 100 per cento in massa, invece, dev’essere indicato il peso degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;47
la quantità di ingredienti volatili dev’essere indicata secondo la loro parte in massa nel prodotto finito;
la quantità degli ingredienti impiegati in forma concentrata o essiccata e ricostituiti allo stato originale in corso di fabbricazione può essere indicata secondo la loro parte in massa prima della concentrazione o dell’essiccamento;
nel caso di derrate concentrate o essiccate alle quali dev’essere aggiunta acqua al momento della preparazione, la quantità degli ingredienti può essere indicata secondo la loro parte in massa nella derrata pronta per il consumo.
L’indicazione deve figurare nella denominazione specifica, nelle sue immediate vicinanze o nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.
Art. 20b48 Derrate alimentari aromatizzate
Se si allude a un determinato ingrediente con parole e se le sue caratteristiche organolettiche provengono prevalentemente da aromi, l’indicazione dev’essere «con aroma di X» o «con gusto di X» (p. es. «con aroma di fragola», «con gusto di vaniglia»).
La rappresentazione grafica degli ingredienti di cui al capoverso1 non è consentita. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per un determinato prodotto contenute nelle disposizioni particolari della presente ordinanza.
Art. 21 Caratterizzazione delle derrate alimentari
Tutte le indicazioni prescritte per la caratterizzazione di derrate alimentari devono:
essere apposte in un punto ben visibile, in caratteri facilmente leggibili ed indelebili;
essere redatte in almeno una lingua ufficiale; se sono redatte in un’altra lingua, devono essere completate da corrispondenti diciture in una lingua ufficiale, qualora l’informazione dei consumatori sia insufficiente o vi sia possibilità di confusione.
Art. 22 Indicazioni per le derrate alimentari preimballate
Le derrate alimentari che, fuori della portata visiva del consumatore, vengono misurate e imballate in unità di vendita in modo tale che non sia possibile modificare il contenuto dell’imballaggio senza aprire o modificare quest’ultimo (derrate alimen-
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
tari preimballate), al momento della consegna al consumatore devono recare, sugli imballaggi o sulle etichette, le seguenti indicazioni:49
la denominazione specifica (art. 20); essa può venir omessa se la natura, il genere, la sorta, la specie e la costituzione della corrispondente derrata alimentare sono senz’altro riconoscibili dal consumatore;
50 l’elenco dei componenti (art. 28);
la datazione (art. 25 e 26);
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona che fabbrica o importa o imballa rispettivamente riempie o vende;
51 il Paese di produzione (art. 22a), in quanto non deducibile dalla denominazione specifica o dall’indirizzo di cui alla lettera d;
«contiene alcool» per gli alimenti con un contenuto di etanolo superiore a 0,5 per cento in massa;
52 il tenore alcolico per le bevande con un contenuto di etanolo superiore a 0,5 per cento in volume; l’indicazione va completata col simbolo «% vol»; il tenore effettivo può scostarsi da quello indicato al massimo dello 0,5 per cento in volume in più o in meno; è fatto salvo l’articolo 22c.
un’allusione allo stato fisico della derrata alimentare oppure al trattamento speciale che essa ha subito (p. es. in polvere, liofilizzato, concentrato, affumicato, pastorizzato) nella misura in cui l’omissione di tale indicazione può portare ad un uso non appropriato;
per le derrate alimentari trattate con radiazioni ionizzanti: l’indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» o «irradiato» (art. 14);
53 una menzione conformemente all’articolo 22b per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono stati ricavati;
le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consenta ai consumatori di fare un uso conforme alla destinazione della derrata alimentare;
la partita (art. 27);
... 54 2 Le derrate alimentari ricostituite mediante diluizione devono essere designate come tali.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 1999 (RU 1999 1848).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 1999 (RU 1999 1848).
Le derrate alimentari che, secondo l’articolo 12, devono essere refrigerate, devono essere munite di un’indicazione della temperatura di conservazione.55
Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni prescritte nel capoverso1 devono essere completate da:
menzione «alimento surgelato», «surgelato», «surcongelato»;
temperatura di conservazione;
indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento;
un’avvertenza come «non ricongelare dopo lo scongelamento».
Se su di un imballaggio di derrate alimentari preimballate la superficie stampabile maggiore è inferiore a 10 cm2, si possono tralasciare le indicazioni prescritte nel capoverso1 lettere b, d–h, l ed m.
Nel caso di imballaggi multipli (ovvero di più prodotti uguali o diversi riuniti assieme in un nuovo imballaggio) si possono tralasciare le indicazioni sull’imballaggio esterno prescritte dalla presente ordinanza se le indicazioni:
figurano sugli imballaggi contenuti nell’imballaggio esterno; e
sono leggibili dall’esterno per i consumatori oppure se nel punto vendita si è provveduto a informare in altro modo.56 6 Per le derrate alimentari che vengono consegnate ad economie domestiche collettive, come esercizi pubblici, istituti di cura o cantine, le indicazioni secondo il capoverso1 lettere b, e–l ed n possono figurare anche su un documento commerciale accompagnante il bollettino di fornitura, la fattura o l’invio.
Per quanto concerne l’indicazione delle quantità, si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 15 luglio 197057 sulle dichiarazioni.58
Sono salve le prescrizioni specifiche per i singoli prodotti di cui alle disposizioni particolari.59 Art. 22a60 Paese di produzione
Una derrata alimentare è considerata prodotta in Svizzera:
se vi è stata interamente ottenuta; oppure
se vi è stata oggetto di un’elaborazione o una trasformazione considerate sufficienti.
Sono considerati interamente ottenuti in Svizzera:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il n. I
[RU 1970 936, 1972 1928 2750, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491 art. 440 n. 3. RU 1998 1614 art. 32]. Vedi ora: O dell’8 giu 1998 (SR 941.281).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
i prodotti minerali estratti dal suo sottosuolo;
i prodotti vegetali ivi raccolti;
la carne degli animali che vi sono stati allevati, il cui ingrasso è avvenuto principalmente in Svizzera o che vi hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza;
i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
le derrate alimentari ottenute esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere a–
3 Una derrata alimentare è considerata essere stata oggetto di un’elaborazione o una trasformazione sufficienti in Svizzera quando vi ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica conformemente alla presente ordinanza.
Qualora sussista il rischio, in relazione all’indicazione del Paese di produzione, che il consumatore venga indotto in errore quanto al Paese da cui provengono le materie prime o gli ingredienti essenziali, occorre indicare il nome dei Paesi dai quali tali materie prime o ingredienti essenziali provengono.
Il DFI stabilisce in maniera esaustiva, mediante ordinanza, le derrate alimentari per le quali occorre indicare dei complementi d’informazione secondo il capoverso 4. Stabilisce i dettagli relativi all’etichettatura. Prima della pubblicazione di tale ordinanza e di ogni sua modifica, consulta le autorità federali competenti, le cerchie interessate e le organizzazioni dei consumatori.
I capoversi 1–5 si applicano per analogia alle derrate alimentari prodotte all’estero.
Quando sulla base dei capoversi 1–3 non sia possibile stabilire in maniera univoca né il Paese di produzione né quello da cui provengono le materie prime o gli ingredienti, va indicata la più piccola zona geografica di provenienza della derrata alimentare, delle materie prime o degli ingredienti (p. es. lattuga da taglio dell’Unione Europea, pesce del Mar Baltico).
Art. 22b61 Organismi modificati con tecnologia genetica e prodotti derivati
Le derrate alimentari e gli additivi, che sono organismi modificati geneticamente (OMG), contengono OMG o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica»62 oppure «ottenuto da X modificato geneticamente».63
Le sostanze ausiliarie per la lavorazione che vengono consegnate come tali e che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o
Introdotto dal n. n. I dell’O del 14 giu. 1999 (RU 1999 1848). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 19 nov. 2003, alla fine del presente testo.
X = nome dell’organismo modificato geneticamente.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 ne sono state ricavate devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X geneticamente modificato».64
Le derrate alimentari che contengono microrganismi modificati con tecnologia genetica, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y geneticamente modificato»65. Se vengono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato».66
La menzione deve figurare nell’elenco dei componenti, tra parentesi, immediatamente dopo il nome del componente, della sostanza o del microrganismo corrispondente. Nel caso in cui non vi sia un elenco dei componenti, la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica del prodotto.
Se un componente o una sostanza figura già nell’elenco dei componenti o nella denominazione specifica come ottenuto da X, la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato».67
Se devono essere contrassegnati più componenti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» può essere riportata in una nota in calce all’elenco dei componenti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell’elenco dei componenti.68
Per il materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato, è possibile rinunciare alla menzione, se:
nessun componente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi di cui al capoverso 3); e
si può dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tali materiali nel componente.69 8 Le derrate alimentari, gli additivi o le sostanze ausiliarie per la lavorazione possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se:70
per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che:
Nuovo testo giusta il il n. I 4 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di
Y = nome dei microrganismi modificati con tecnologia genetica.
Nuovo testo giusta il il n. I 4 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 1. la derrata alimentare o i componenti, le sostanze, le sostanze ausiliarie per la lavorazione o i microrganismi di cui ai capoversi 1–3, utilizzati per la sua produzione, non provengono da organismi modificati con tecnologia genetica, 2.71 per la produzione della derrata alimentare non sono stati utilizzati OMG; sono eccettuati i medicamenti a uso veterinario; e 3.72 sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato;
73 è adempiuto il requisito di cui al capoverso 7 lettera a; e
74 derrate alimentari, additivi, sostanze, sostanze ausiliarie per la lavorazione o microrganismi dello stesso tipo di cui ai capoversi 1–3: 1. sono stati autorizzati conformemente all’articolo 15 capoverso2, oppure 2. possono essere prodotti, secondo il diritto svizzero, con materie ausiliarie dell’agricoltura o con prodotti di base che sono organismi modificati con tecnologia genetica, che contengono tali organismi o che sono prodotti da essi derivati.
Non sono permesse menzioni diverse da quelle indicate nei capoversi 1–3, 5, 6 oppure 8.75 Art. 22c76 Bevande alcoliche dolci Gli imballaggi o le etichette di bevande alcoliche dolci di qualsivoglia composizione con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume, che potrebbero essere scambiate dal punto di vista organolettico con bevande analcoliche dolci come gazzose, bevande da tavola, nettari, succhi di frutta o ice tea (p. es. «alcopops»), devono recare le seguenti menzioni:
«bevanda alcolica dolce»;
«contiene x % vol di alcool».
Art. 2377 Indicazioni per le derrate alimentari offerte sfuse
Le disposizioni relative alle indicazioni per le derrate alimentari preimballate (art. 22) valgono per analogia anche per le derrate alimentari offerte sfuse nonché
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005
Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1057).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° mar. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
per quelle proposte in stabilimenti quali i ristoranti, gli ospedali e le imprese di ristorazione collettiva.
È possibile rinunciare alle indicazioni di cui all’articolo 22 capoverso1 qualora l’informazione dei consumatori sia garantita in altro modo (p. es. mediante informazione verbale).
In ogni caso, devono comunque essere menzionate per scritto:
le indicazioni di cui all’articolo 22 capoverso1 lettere i e k;
il Paese di produzione della derrata alimentare, qualora il DFI lo preveda mediante ordinanza.
Negli stabilimenti quali i ristoranti, gli ospedali e le imprese di ristorazione collettiva, le indicazioni di cui al capoverso3 lettere a e b vanno fornite in forma appropriata (p. es. nella carta delle vivande o su appositi cartelli).
Prima della pubblicazione dell’ordinanza di cui al capoverso3 lettera b e di ogni sua modifica, il DFI consulta le autorità federali competenti, le cerchie interessate e le organizzazioni dei consumatori.
Per quanto concerne l’indicazione delle quantità, si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 15 luglio 197078 sulle dichiarazioni.
Art. 2479
Sezione 2 Datazione
Art. 25 Data minima di conservabilità, data di consumo
La data minima di conservabilità di una derrata alimentare è la data fino alla quale essa conserva le sue qualità specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
La data di consumo indica la data entro la quale una derrata alimentare dev’essere consumata. Dopo tale data la derrata alimentare non può più essere consegnata come tale ai consumatori.
Sulle derrate alimentari preimballate dev’essere indicata la data minima di conservabilità. Sulle derrate preimballate che, secondo l’articolo 12, devono essere refrigerate, si deve indicare, invece della data minima di conservabilità, la data di consumo.80
L’indicazione della data minima di conservabilità non è richiesta nei seguenti casi:
[RU 1970 936, 1972 1928 2750, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491 art. 440 n. 3. RU 1998 1614 art. 32]. Vedi ora: O dell’8 giu. 1998 (SR 941.281).
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
frutta e ortaggi freschi, che non sono stati sbucciati o tagliati oppure che non hanno subito trattamenti analoghi; questa eccezione non vale per i germi di semi e prodotti analoghi (germogli di leguminose, ecc.);
bevande alcoliche con tenore alcolico superiore al 7 per cento in volume;
aceto;
sale da cucina;
81 sorte di zuccheri allo stato solido;
82 prodotti di confetteria costituiti esclusivamente da sorte di zuccheri con sostanze aromatiche o coloranti;
miele;
gomme da masticare e prodotti analoghi da masticare;
gelati in imballaggi-porzioni;
derrate alimentari che vengono consegnate per il consumo entro le 24 ore.
Nel caso di frutti e di verdure facilmente deperibili che non siano stati né sbucciati né tagliati, né trattati con simili manipolazioni, è possibile indicare sull’etichetta, invece della data di consumo, la data dell’imballaggio o del raccolto. Questa deroga non vale per i semi germinati o altri prodotti simili (germogli di leguminose, ecc.).83
Sono riservate le prescrizioni specifiche per i singoli prodotti di cui alle disposizioni particolari.
Art. 26 Datazione
La datazione deve essere indicata come segue:
per le derrate alimentari che, secondo l’articolo 12, devono essere refrigerate, con la data di consumo accompagnata dalla dicitura «da consumare entro il ...»;
per le altre derrate alimentari, con la data minima di conservabilità espressa con le diciture: 1. in italiano: «da consumare preferibilmente entro il …», se è menzionato il giorno; «da consumare preferibilmente entro fine ...», negli altri casi; 2. in tedesco: «mindestens haltbar bis …», se è menzionato il giorno; «mindestens haltbar bis Ende …», negli altri casi;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
3. in francese: «à consommer de préférence avant le …» o «à consommer de préférence jusqu’au …», se è menzionato il giorno; «à consommer de préférence avant fin …», negli altri casi.84
Unitamente alle diciture del capoverso1 dev’essere indicata la data stessa oppure il punto dell’imballaggio, in cui essa figura. Ove occorra, tali indicazioni vanno completate con un accenno alle condizioni di conservazione.
La data consiste nell’indicazione esplicita del giorno, del mese e dell’anno, nell’ordine. Per le derrate alimentari, la cui conservabilità:
è inferiore a tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese;
è superiore a tre mesi, ma al massimo di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno;
è superiore a diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno.
Sezione 3 Partita
Art. 27
Si intende per partita un insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare, la quale è stata prodotta, fabbricata o imballata in condizioni praticamente uguali.
Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.
L’indicazione dev’essere preceduta dalla lettera «L». Salvo nel caso in cui essa si distingue già chiaramente dalle altre indicazioni della caratterizzazione. Per le derrate preimballate la designazione deve figurare sull’imballaggio e per le derrate non preimballate sul recipiente o sui corrispondenti documenti commerciali.
L’indicazione della partita non è richiesta:
per i prodotti agricoli, che, all’uscita dall’azienda agricola sono venduti o consegnati a centri di deposito o di confezionamento, o avviati verso organizzazioni di produttori oppure raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;
quando, nei punti di vendita al consumatore finale, le derrate vengono imballate su richiesta del compratore o vengono preimballate ai fini della loro vendita immediata;
85 quando esista l’indicazione della data di conservabilità minima o di consumo, rispettivamente quella di imballaggio o della raccolta, e che tale indicazione contenga, in modo chiaro e nell’ordine, almeno il giorno e il mese.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
d. per le porzioni individuali di gelato è sufficiente l’indicazione sull’imballaggio collettivo.
Sezione 4 Dichiarazione della composizione di derrate alimentari
Art. 28 Elenco degli ingredienti86
Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati con la loro denominazione in ordine di peso decrescente sugli imballaggi o sulle etichette delle derrate alimentari preimballate; fanno eccezione gli additivi per i quali il DFI non prevede una dichiarazione.87 Non è lecito usare denominazioni di fantasia oppure marche.
Determinante è la parte in massa al momento della lavorazione. Sono riservati gli articoli31 e 32.
Per le miscele di frutti, ortaggi, spezie o preparazioni di spezie i generi di frutti, ortaggi o spezie, che non si differenziano sensibilmente nella loro parte in peso, possono essere elencati in un altro ordine, nel qual caso l’elenco va munito di un’indicazione, come «in parti in peso variabili ...».
Art. 29 Dichiarazione degli ingredienti
Gli ingredienti devono essere elencati con la loro denominazione specifica.
In deroga al capoverso1 si possono usare le seguenti designazioni semplificate:
Ingredienti Designazione semplificata Oli raffinati, a eccezione dell’olio «Olio» o «Grasso/Materia grassa», d’oliva, e grassi raffinati completata: – da «vegetale» o «animale» oppure – dall’indicazione della provenienza specifica vegetale o animale; l’indicazione è necessaria se l’olio o il grasso è stato ottenuto da derrate alimentari secondo l’articolo30 capoverso3, rimanendo salvo l’articolo30 capoverso 4; – da «indurito», se l’olio o il grasso è indurito.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Abrogato dal n. I dell’O del
dic. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457). Vedi anche le disp. trans. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Ingredienti Designazione semplificata Miscele di farine di due o più specie «Farina», seguita dalle specie di cereali di cereali da cui è ottenuta elencate in ordine decrescente rispetto alla loro percentuale sul peso.
Amidi naturali e amidi modificati per «Amido(i)/Fecola(e)», completata via fisica o enzimatica nonché amidi dall’indicazione della sua provenienza speciali (se non sono considerati vegetale specifica, nel caso in cui additivi) potesse contenere «Glutine» (p. es. «Glutine di frumento»).
Pesci di ogni specie, se la denominazio- «Pesci» ne e la presentazione non fanno riferimento a una determinata specie di pesce Formaggi di ogni specie, se la denomi- «Formaggi» nazione e la presentazione non fanno riferimento a una determinata specie di formaggio Spezie di ogni specie, se complessiva- «Spezia(e)» oppure «Miscela di spezie», mente non superano il2 per cento di completata dalla menzione delle derrate massa della derrata alimentare alimentari secondo l’articolo 30 capoverso3 eventualmente contenute. Erbe aromatiche di ogni specie o loro «Erbe aromatiche/Pianta(e) aromatiparti, se complessivamente non supera- ca(che)» o «Miscela di erbe aromatino il2 per cento di massa della derrata che/Miscela di piante aromatiche», alimentare completata dalla menzione delle derrate alimentari secondo l’articolo 30 capoverso3 eventualmente contenute. Materie prime di ogni specie usate nella «Gomma base» fabbricazione della gomma di base delle gomme da masticare Saccarosio «Zucchero» Sciroppo di glucosio e sciroppo di «Sciroppo di glucosio» glucosio essiccato Proteine del latte di ogni specie (caseine, «Proteine del latte» caseinati e proteine di siero di latte) e loro mescolanze Frutti canditi, se non superano il 10 per «Frutta candita» cento in massa della derrata alimentare Ingredienti Designazione semplificata Vini di ogni specie «Vino» Mescolanze di ortaggi, se non superano «Ortaggi», completata dalla menzione il 10 per cento in massa della derrata delle derrate alimentari secondo alimentare l’articolo30 capoverso3 eventualmente contenute. Succo di sambuco, polvere di succo di «Succo di frutto colorante» o «Succo sambuco ecc., come colorante colorante di frutto»
Succo di bietola rossa, polvere di succo «Succo di ortaggio colorante» o «Succo di bietola rossa ecc., come colorante colorante di ortaggio», completata dalla menzione delle derrate alimentari secondo l’articolo30 capoverso 3 eventualmente contenute.89
Se una derrata alimentare autorizzata ai sensi dell’articolo3 capoverso2 è impiegata come ingrediente in una derrata alimentare composta ai sensi dell’articolo 3 capoverso1 lettera b, il numero di autorizzazione di cui all’articolo3 capoverso 5 deve essere indicato tra parentesi nell’elenco degli ingredienti immediatamente dopo l’ingrediente.90
Art. 3091 Dichiarazione degli ingredienti composti
Un ingrediente costituito da due o più ingredienti (ingrediente composto; p. es. cioccolato come ingrediente, costituito a sua volta dagli ingredienti zucchero, burro di cacao, massa di cacao ecc.) e descritto nella presente ordinanza, può essere designato con la sua denominazione specifica (p. es. cioccolato) purché, immediatamente dopo, figuri la composizione dell’ingrediente.
Se la parte dell’ingrediente composto è inferiore al 5 per cento in massa del prodotto finito, in deroga al capoverso1 devono essere indicati soltanto gli additivi ancora efficaci dal punto di vista tecnologico nel prodotto finale; è fatto salvo il capoverso3.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Devono essere sempre indicate le seguenti derrate alimentari, compresi i prodotti da esse ottenuti, e i solfiti:
cereali contenenti glutine, quali frumento, segale, orzo, avena, farro;
latte compreso il lattosio;
uova;
pesci;
crostacei;
fagioli di soia;
arachidi;
noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), nocciole (Corylus avellana), macadamia o noci dell’Australia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), mandorle (Amygdalus communis), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), noci di pecan (Carya illinoiesis), pistacchi (Pistacia vera);
semi di sesamo;
sedano;
senape;
solfiti (E 220–224, 226–228) in una concentrazione di oltre 10 mg SO2 per chilogrammo o litro riferita alla derrata alimentare pronta al consumo.
Se si prova che singoli prodotti fabbricati con le derrate alimentari menzionate nel capoverso3 non provocano allergie o intolleranze, si può rinunciare a indicarli.
Se un ingrediente entra nella composizione sia della derrata alimentare sia di un ingrediente composto menzionato nell’elenco degli ingredienti sotto la sua denominazione specifica, è sufficiente indicarlo soltanto una volta nell’elenco degli ingredienti. In questo caso, nelle immediate vicinanze dell’elenco degli ingredienti si deve precisare che esso entra sia nella composizione della derrata alimentare in questione sia in quella dell’ingrediente composto.
Art. 30a92 Dichiarazione di mescolanze prodottesi inavvertitamente
Le derrate alimentari e i solfiti menzionati nell’articolo30 capoverso3 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in un’altra derrata alimentare sempreché il loro tenore, riferito al prodotto finale:
superi o possa superare1 g per chilogrammo o litro nel caso di derrate alimentari;
superi o possa superare 10 mg SO2 per chilogrammo o litro nel caso di solfiti.
Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Si deve poter provare che sono state adottate tutte le misure necessarie nell’ambito della «buona prassi di fabbricazione» al fine di evitare o di ridurre per quanto possibile mescolanze prodottesi inavvertitamente secondo il capoverso1.
È ammesso indicare mescolanze con derrate alimentari o solfiti secondo l’articolo
capoverso3 la cui presenza è inferiore ai valori massimi stabiliti nel capoverso1.
Le indicazioni secondo i capoversi1 e 3 (p. es. «può contenere arachidi») devono essere riportate immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti.
L’articolo30 capoverso 4 è applicato per analogia.
Art. 31 Dichiarazione dell’acqua e delle sostanze volatili
L’acqua aggiunta e le sostanze volatili vanno indicate secondo la loro parte in massa del prodotto finito. Se la parte di acqua aggiunta non è superiore al cinque per cento in massa del prodotto finito, l’indicazione può essere tralasciata.
In deroga al capoverso1 l’acqua aggiunta in corso di fabbricazione non dev’essere indicata:
se l’impiego d’acqua serve unicamente a ricostituire allo stato originale un ingrediente in forma concentrata od essiccata;
per i liquidi di copertura.
Art. 32 Dichiarazione di ingredienti concentrati od essiccati
Gli ingredienti che vengono usati in forma concentrata od essiccata e che vengono ricostituiti allo stato originale in corso di fabbricazione della derrata alimentare, possono esser indicati secondo la loro parte in massa prima della concentrazione o dell’essiccamento.
Nel caso delle derrate concentrate od essiccate, alle quali dev’essere aggiunta acqua al momento della preparazione, gli ingredienti e gli additivi possono essere indicati secondo la loro parte in massa nella derrata pronta per il consumo; in tal caso l’elenco degli ingredienti e degli additivi va preceduto dall’allusione: «Composizione della preparazione pronta per il consumo: ...».
Art. 3393 «Vegetariano», «vegano»
Le derrate alimentari sono considerate:
«vegetariane» o «latto-ovo-vegetariane» o «latto-ovo-vegane», se non contengono ingredienti di origine animale a eccezione di latte, componenti del latte (p. es. lattosio), uova, componenti dell’uovo o miele;
«ovo-vegetariane» o «ovo-vegane», se non contengono ingredienti di origine animale a eccezione di uova, componenti dell’uovo o miele;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
«latto-vegetariane» o «latto-vegane», se non contengono ingredienti di origine animale a eccezione di latte, componenti del latte o miele;
«vegane» o «vegetaliane», se non contengono ingredienti di origine animale.
Art. 3494
Art. 35 Dichiarazione dei prodotti intermedi e semilavorati
Le indicazioni riguardanti i prodotti intermedi e semilavorati devono permettere di designare, in conformità alla legge, le derrate alimentari che con essi vengono fabbricate.
Sezione 5 Caratterizzazione del valore nutritivo
Art. 36
Per caratterizzazione del valore nutritivo s’intendono le indicazioni, figuranti sull’imballaggio o sull’etichetta di una derrata alimentare e riassunte possibilmente in una tabella, sul suo valore energetico e sul suo contenuto di sostanze nutrienti. Con riserva del capoverso2 e delle disposizioni per derrate alimentari che sono destinate ad un’alimentazione speciale, la caratterizzazione del valore nutritivo è facoltativa.
Qualora nelle rappresentazioni pubblicitarie, nella presentazione o sull’etichetta di una derrata alimentare si accenni a sue particolari proprietà nutrizionali, la dichiarazione del valore energetico è obbligatoria, fatta eccezione per le campagne pubblicitarie globali di prodotti. Non sono considerate riferimento a particolari proprietà nutrizionali le indicazioni prescritte da disposizioni, come per esempio «zuccherato» per i succhi di frutta.
Il DFI regola in un’ordinanza (allegato 1) le indicazioni ammissibili.
Capitolo 6 Disposizioni comuni sulle bevande alcoliche95
Art. 3796 Pubblicità per le bevande alcoliche
Ogni pubblicità di bevande alcoliche rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (giovani) è vietata. È segnatamente vietata la pubblicità:
in luoghi frequentati soprattutto da giovani;
su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinate soprattutto ai giovani;
su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne ecc.);
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). Vedi anche cpv. 7 delle disp. trans. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
mediante oggetti pubblicitari che vengono consegnati gratuitamente a giovani come T-shirt, berretti, banderuole, palloni da bagno;
su giocattoli;
mediante consegna gratuita di bevande alcoliche a giovani;
in manifestazioni culturali, sportive o altre frequentate principalmente da giovani.
Art. 37a97 Consegna di bevande alcoliche
Le bevande alcoliche devono essere messe in vendita in modo da non poterle confondere con le bevande analcoliche.
Esse non devono essere consegnate a bambini e minori di16 anni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sull’alcool.
Nel punto vendita dev’essere collocato un cartello ben visibile sul quale, in una scrittura chiara e leggibile, si specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche a bambini e minorenni. Vi si deve menzionare l’età minima per la consegna prescritta dal capoverso2 e dalla legislazione sull’alcool.
Le bevande alcoliche non devono riportare indicazioni e immagini rivolte in particolare ai giovani di età inferiore ai 18 anni.
Alla presentazione delle bevande alcoliche è applicabile per analogia il capoverso 4.
Capitolo 7:98 Regime della notifica Le autorità cantonali di esecuzione notificano all’Ufficio federale i superamenti dei valori limite constatati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LDerr, quando:
esiste un pericolo acuto per la salute; oppure
le derrate alimentari o gli additivi contestati sono stati distribuiti ad un numero indeterminato di consumatori ed è minacciata la popolazione di parecchi Cantoni.
Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). Vedi anche le disp. trans. di detta modificazione alla fine del presente
Originario cap. 6.
Originario art. 37.
Titolo secondo: Disposizioni speciali Capitolo primo:100 Latte
Art. 38
Il latte è tutto il prodotto della mungitura di una o più mucche munte regolarmente.
Il latte crudo è un latte che:
non è stato riscaldato a una temperatura superiore ai 40 °C né sottoposto ad altri trattamenti dalle conseguenze simili; e
oltre a essere stato sottoposto a una pulitura meccanica delle impurità e raffreddato, non ha subito nessun altro trattamento.
Art. 39 Latte crudo
Il latte crudo destinato alla consegna diretta ai consumatori dev’essere stato sottoposto a una pulitura meccanica.
Il latte crudo non destinato al consumo immediato dev’essere sottoposto a una pulitura meccanica e raffreddato a 6 °C al massimo.
Non raffreddato, il latte crudo può essere consegnato soltanto immediatamente dopo la mungitura oppure durante la presa in consegna del latte nei caseifici e nei centri di raccolta del latte.
Se vi è sospetto di una propagazione di malattie mediante il latte crudo, l’autorità competente può ordinare un trattamento termico per questo tipo di latte al fine di uccidere gli organismi patogeni.
Art. 40 Latte pronto al consumo, trattamenti101
Il latte è considerato pronto al consumo e può essere consegnato a tale scopo ai consumatori soltanto se è stato sottoposto a un trattamento sufficiente.102
Sono considerati trattamenti termici sufficienti:
103 la pastorizzazione: riscaldamento a una temperatura minima di 71,7 °C durante 15 secondi o rapporti tempo/temperatura con effetti uguali, che por- 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 tino a una reazione negativa al test della fosfatasi e positiva a quello della perossidasi oppure riscaldamento a una temperatura compresa tra 85 e 134 °C, che porti in più a una reazione negativa al test della perossidasi (pastorizzazione alta);
il riscaldamento a temperatura ultra alta secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera d;
la sterilizzazione secondo l’articolo 13 capoverso2 lettera e;
104 altri procedimenti che portino a una conservabilità e a un’igienizzazione equivalenti almeno a quelle dei procedimenti menzionati alla lettera a; è fatto salvo l’articolo 14.
Prima di essere riscaldato a temperatura ultra alta o sterilizzato, il latte dev’essere pastorizzato una sola volta.
Art. 41 Trattamento successivo al trattamento termico del latte
Immediatamente dopo il trattamento termico, il latte pastorizzato dev’essere raffreddato a una temperatura uguale o inferiore a 6 °C, alla quale va conservato in recipienti chiusi e in condizioni protette fino alla consegna.
Illatte riscaldato a temperatura ultra alta e il latte sterilizzato devono essere conservati in recipienti chiusi. Una volta riempite, le confezioni non devono più essere sottoposte a un nuovo riscaldamento.
Negli esercizi pubblici, il latte pronto al consumo servito sfuso può essere riscaldato una sola volta mediante introduzione di vapore acqueo secco. È permesso riscaldare unicamente porzioni di 0,5 litri al massimo.
Art. 42 Consegna di latte pronto al consumo
Il latte riscaldato a temperatura ultra alta e il latte sterilizzato devono essere consegnati preimballati, a eccezione degli esercizi pubblici e delle mense collettive.
Il latte pastorizzato può essere venduto sfuso direttamente ai consumatori, se il dispositivo di mescita (recipiente-rubinetto) garantisce un prelievo esente da contaminazioni. Il distributore di latte è tenuto a informare i consumatori sulla conservabilità e le condizioni di conservazione del latte nonché sulla pulitura dei recipienti.
Art. 43 Categorie di tenori di grasso permesse nel latte pronto al consumo
Per quanto riguarda il tenore di grasso nel latte pronto al consumo vale quanto segue:
a. nel latte intero il tenore di grasso non dev’essere modificato né aggiungendo o togliendo grasso di latte né mescolandolo con latte dal tenore di grasso modificato. Il tenore di grasso, tuttavia, non può essere inferiore a 35 g per kg;
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
il latte parzialmente scremato deve avere un tenore di grasso di oltre 5 g, ma meno di 35 g per kg;
il latte semiscremato deve avere un tenore di grasso di almeno 15 g e al massimo di 18 g per kg;
il latte scremato (latte magro) deve avere un tenore di grasso di 5 g per kg al massimo;
105 il latte arricchito con panna (latte arricchito di grasso) deve avere un tenore di grasso di almeno 50 g per kg, ma inferiore a 150 g per kg.
La regolazione del tenore di grasso deve avvenire solamente aggiungendo o togliendo panna oppure mediante mescolazione con latte intero o magro.
Il latte può essere omogeneizzato.
Art. 44 Esigenze minime del latte intero
Il latte intero deve avere:
in presenza di un tenore di grasso di 35 g per kg e una temperatura di 20 °C, una massa di almeno 1028 g per litro oppure, se il tenore di grasso è diverso, una massa corrispondente per litro;
in presenza di un tenore di grasso di 35 g per kg, almeno28 g di proteine per kg oppure, se il tenore di grasso è diverso, una concentrazione di proteine corrispondente;
in presenza di un tenore di grasso di 35 g per kg, almeno 85 g per kg di sostanza secca non grassa oppure, se il tenore di grasso è diverso, una parte corrispondente di sostanza secca non grassa.
Art. 45 Modifiche del tenore permesse
Il latte pronto al consumo, a eccezione del latte intero secondo l’articolo43 capoverso1 lettera a, può essere arricchito giusta l’articolo 6.
Il latte arricchito con proteine deve avere un tenore di proteine del latte di almeno
g per kg. Per arricchirlo possono essere utilizzate unicamente proteine del latte. Non è permesso ridurre in precedenza il tenore di proteine del latte.
Una riduzione del tenore di proteine non è permessa.
Al fine di diminuire il tenore di lattosio nel latte è permesso trasformare il lattosio in glucosio e galattosio.
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Sezione 3 106 Caratterizzazione
Art. 46107 Denominazioni specifiche per il latte
Le denominazioni di cui all’articolo43 capoverso1 devono essere impiegate quali denominazioni specifiche per il latte.
Art. 47 Latte crudo
Se il latte crudo è consegnato preimballato, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:
la menzione «conservare a 6 °C al massimo»; il pittogramma previsto nell’allegato 8 è permesso;
una menzione che il latte crudo dev’essere riscaldato ad almeno 70 °C prima del consumo.
Se il latte crudo è servito sfuso, il punto di consegna è tenuto a informare adeguatamente i consumatori sul fatto che il latte crudo non è pronto al consumo e che dev’essere riscaldato almeno a 70 °C prima di consumarlo. Inoltre, il punto di consegna è tenuto a informare sulla conservabilità e le condizioni di conservazione del latte crudo.
Art. 48 Latte pronto al consumo108
Nel caso del latte pronto al consumo, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:109
110 il tipo di trattamento; sono ammesse abbreviazioni quali «past», «UHT» o «sterile»;
il tenore di grasso in «grammi per chilogrammo» o in percentuale (%); nel caso del latte intero è ammesso indicare il tenore minimo di grasso;
indicazioni su modifiche del tenore secondo l’articolo 45;
nel caso del latte pastorizzato la menzione «conservare a 6 °C al massimo»; il pittogramma previsto nell’allegato 8 è ammesso;
la menzione «conservare al riparo dalla luce»;
se il latte è stato sottoposto a un’omogeneizzazione, la menzione «omogeneizzato».
106 Originario avanti art. 47. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 Capitolo 2:111 Prodotti di latte
Sezione 1 Esigenze generali
Art. 49112 Definizione
I prodotti di latte sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte e che possono contenere ingredienti e additivi specifici per quel determinato prodotto o processo di produzione.
Sono fatte salve le disposizioni specifiche per quel determinato prodotto.
Art. 50113 Trattamento termico
A un trattamento termico secondo l’articolo 13 capoverso2 lettere b–e devono essere sottoposti:
il latte utilizzato per fabbricare prodotti di latte; oppure
i prodotti di latte, se il latte utilizzato per fabbricarli non è stato sottoposto a un trattamento termico.
Nella fabbricazione di formaggio, latte acidulato, latte acidificato, yogurt, kefir, burro e grassi lattieri da spalmare si può rinunciare a un trattamento termico se è garantita la sicurezza della derrata alimentare.
Art. 51 Caratterizzazione
Nel caso dei prodotti di latte, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:
114 il tenore di grasso in grammi per chilogrammo, in grammi per ettogrammo o in percentuale («%»);
se devono essere conservati al fresco, la menzione «conservare a 6 °C al massimo» oppure il pittogramma previsto nell’allegato 8;
il tipo di trattamento termico.115 1bis Sono fatte salve le prescrizioni relative alla caratterizzazione specifiche per quel determinato prodotto.116 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 116 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Nel caso di prodotti di20 g al massimo per unità contenuti in imballaggi multipli, le indicazioni secondo gli articoli 22 capoverso1 e 8 possono figurare sul rivestimento dell’imballaggio multiplo.117 Sono eccettuate le indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso1 lettere a, i e k.
I prodotti di latte crudo secondo l’articolo 50 capoverso2 devono essere dichiarati come tali. Sono fatte salve le disposizioni specifiche per un determinato prodotto.
Art. 52118 Prodotti di latte con ingredienti non lattei
I prodotti di latte possono contenere al massimo 300 g di ingredienti non lattei per kg. Gli ingredienti non lattei non possono sostituire i componenti del latte dal profilo funzionale né interamente né in parte.
Sono fatte salve le disposizioni specifiche per quel determinato prodotto.
Sezione 2 Formaggio
Art. 53 Definizioni
Il formaggio è un prodotto ricavato dal latte, che viene separato dal siero mediante presame, altre sostanze o procedimenti coagulanti. A seconda della sua natura, esso può essere sottoposto a ulteriore trattamento o a maturazione.
Nella fabbricazione di formaggio maturato devono essere aggiunti, oltre alle sostanze di cui all’articolo54, soltanto componenti del latte.119
Il formaggio non maturato o il formaggio fresco (p. es. quark, mozzarella, cottage cheese, gelatina di formaggio fresco, mascarpone) è considerato formaggio pronto al consumo immediatamente dopo la fabbricazione.120
Il formaggio maturato (p. es. con crosta fiorita, morgia, crosta secca o anche maturato senza crosta) è formaggio pronto al consumo soltanto se è maturato per un certo periodo di tempo e a condizioni ben definite.
Art. 54 Sostanze ausiliarie per la lavorazione e procedimenti
Nella fabbricazione del formaggio sono permessi:
a. colture di batteri acidolattici e aromatizzanti (colture speciali incluse), lieviti e muffe ineccepibili dal punto di vista della salute;
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 119 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
b. l’impiego di sostanze ausiliarie per la lavorazione (art. 16) e di sale commestibile.
Per conferire sapore sono permessi:
il trattamento con bevande spiritose secondo gli articoli 399–421a, vino, sidro e aceto;
l’affumicatura;
l’aggiunta di spezie e di loro estratti nonché di altri ingredienti adatti a conferire sapore.
Art. 55 Categorie di tenore di grasso e di consistenza
Il formaggio è suddiviso secondo il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso
s.) nelle seguenti categorie:
formaggio alla doppia panna almeno 650 g/kg
formaggio alla panna 550–649 g/kg;
formaggio grasso 450–549 g/kg;
formaggio tre quarti grasso 350–449 g/kg;
formaggio mezzo grasso 250–349 g/kg;
formaggio quarto grasso 150–249 g/kg;
formaggio magro meno di 150 g/kg 2 Il formaggio maturato è suddiviso secondo il tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato (tafs) nei seguenti gradi di consistenza:
extra duro fino a 500 g/kg
semiduro più di 540 fino a 650 g/kg
molle più di 650 g/kg 3 Nel formaggio non maturato (formaggio fresco), il valore tafs può ammontare a un massimo di 880 g per kg. Nella gelatina di formaggio fresco il valore tafs deve superare gli 880 g per kg ma essere inferiore a 890 g per kg.
Art. 56 Caratterizzazione
Il formaggio può recare, invece di una denominazione specifica, una denominazione di formaggio. Per denominazione di formaggio s’intendono le denominazioni di origine, di provenienza e di sorta nonché le indicazioni di provenienza.
Per i formaggi svizzeri valgono le seguenti prescrizioni:
a. è permesso usare un’indicazione di origine se il formaggio è fabbricato e maturato in una regione di produzione tradizionale, geograficamente limitata, secondo procedimenti locali e costanti;
è permesso usare un’indicazione di provenienza se il formaggio è stato fabbricato in una regione delimitata, che oltrepassa la regione originale tradizionale;
è lecito usare un nome di sorta se il formaggio è fabbricato e maturato secondo un procedimento universalmente noto, ma che non gode della protezione di origine o di provenienza;
un’indicazione di provenienza dev’essere completata con la denominazione specifica «formaggio»;
il DFI elenca in un’ordinanza (allegato 1) i formaggi che possono recare una designazione di origine, provenienza e sorta e fissa le esigenze che tali formaggi devono soddisfare.
Il formaggio con una designazione di fantasia o con una designazione di formaggio non protetta deve recare la denominazione specifica «formaggio».
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:
le sostanze o i trattamenti che conferiscono un sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicatura, bevande spiritose o altri ingredienti;
121 se viene impiegato latticello, la sua parte in per cento in massa;
...122
123 nel caso del formaggio maturato, la definizione del grado di consistenza (duro, semiduro ecc.) secondo l’articolo 55 capoverso2;
la denominazione «pastorizzato» o «da latte pastorizzato», se in una fase della fabbricazione il latte o la massa di formaggio è stato sottoposto a un trattamento termico corrispondente alla pastorizzazione secondo l’articolo 40 capoverso2 lettera a;
la denominazione «da latte termizzato», se in una fase della fabbricazione il latte è stato sottoposto del tutto o in parte a una termizzazione secondo l’articolo 13 capoverso2 lettera a oppure a un trattamento con effetto analogo e se il latte presenta una reazione positiva al test della fosfatasi;
La denominazione «da latte crudo» o «formaggio da latte crudo» o un’altra menzione da cui si deduca che è stato utilizzato latte crudo per fabbricare il formaggio è ammessa soltanto se tutta la quantità di latte impiegata per la fabbricazione del formaggio soddisfa le esigenze poste al latte crudo secondo l’articolo 38 capover- 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso1 lettera a deve figurare la definizione delle categorie di tenore di grasso secondo l’articolo 55 capoverso1.124 Art. 56a125 Altre disposizioni
Il formaggio fresco deve essere conservato in luogo fresco a una temperatura massima di 6 °C.
Per marchiare la crosta del formaggio possono essere impiegati:
gli additivi ammessi dal DFI per colorare derrate alimentari;
l’Ultramarino (n. CI 77007);
il Violetto di metile B (n. CI 42535).
Sezione 3 Prodotti di formaggio
Art. 57 Formaggio grattugiato e mescolanze di formaggi
Il formaggio grattugiato e le mescolanze di formaggi per fondue, focacce al formaggio ecc. devono contenere solamente formaggio. È vietato grattugiare assieme croste di formaggio.
Art. 58 Preparazioni di formaggio
Le preparazioni di formaggio sono prodotti di formaggio con ingredienti. La parte di formaggio dev’essere di almeno 500 g per kg.
Invece della denominazione specifica «preparazione di formaggio» possono essere utilizzate denominazioni dalle quali risultino inequivocabilmente la preparazione e la mescolanza degli ingredienti (p. es. «preparazione di quark» oppure «insalata di formaggio»).126
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso1 devono figurare, riferiti alla parte di formaggio, le sostanze o i trattamenti che conferiscono un sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti.127
Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso1 lettera a può figurare, riferita alla parte di formaggio, la definizione delle categorie di tenore di grasso secondo l’articolo 55 capoverso1.128 124 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 125 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 128 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Art. 59 Fondue pronta, chips di formaggio
La fondue pronta è un prodotto fabbricato con formaggio e altri ingredienti mediante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento. La sua composizione deve avere le seguenti caratteristiche:
la sostanza secca dev’essere di almeno 300 g per kg di prodotto finito ed essere composta di almeno 700 g di sostanza secca di formaggio per kg;
129 a seconda del tenore di grasso presente nella sostanza secca (grasso s.s.), la fondue pronta è suddivisa nelle seguenti categorie di tenore di grasso: 1. fondue pronta categoria alla panna almeno 500 g/kg, 2. fondue pronta categoria tutto grasso 400–499 g/kg, 3. fondue pronta categoria semigrassa 200–399 g/kg.
la fondue pronta può contenere al massimo30 g di amido per kg.
I chips di formaggio sono un prodotto composto di formaggio, amido e altri eventuali ingredienti. La sostanza secca dev’essere di almeno 950 g per kg ed essere composta di almeno 600 g di sostanza secca di formaggio per kg.
...130
Art. 60 Formaggio fuso e formaggio fuso da spalmare
Il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare sono prodotti fabbricati con formaggio portato a fusione mediante l’impiego di calore e di un procedimento di emulsionamento, di solito usando sali di fusione.
Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare, oltre al formaggio possono essere impiegati:
latte e prodotti di latte;
spezie, erbe aromatiche e loro estratti;
sale commestibile;
acqua potabile.
La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito dev’essere di almeno 750 g per kg di sostanza secca di formaggio. Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), la sostanza secca dev’essere la seguente:
Categoria di tenore Grasso s.s. Formaggio fuso Formaggio fuso da spalmare di grasso in g/kg (min.) s.s. in g/kg (min.) s.s. in g/kg (min.) doppia panna 650 530 450 panna 550 500 450 tutto grasso 450 500 400 tre quarti grasso 350 450 400 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 Categoria di tenore Grasso s.s. Formaggio fuso Formaggio fuso da spalmare di grasso in g/kg (min.) s.s. in g/kg (min.) s.s. in g/kg (min.) mezzo grasso 250 400 300 quarto grasso 150 400 300 magro meno di 150 400 300
Per il formaggio fuso e il formaggio fuso da spalmare recanti un riferimento al formaggio, oltre al formaggio possono essere utilizzati esclusivamente:
grasso di latte;
sale commestibile;
acqua potabile.
Per la composizione valgono le seguenti esigenze:
se con la denominazione specifica viene usata una designazione di origine, per la fusione può essere usato esclusivamente il formaggio a essa corrispondente;
se oltre alla denominazione specifica viene usata un’indicazione di provenienza o di sorta fissata dal DFI (art. 56 cpv.2 lett. e), la mescolanza di fusione deve contenere almeno 750 g per kg del formaggio menzionato. Il resto della mescolanza deve essere formaggio di composizione simile;
se viene usata un’altra designazione di formaggio, la mescolanza di fusione deve contenere più di 500 g per kg del formaggio corrispondente.
Il tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) deve corrispondere a quello del formaggio menzionato nella designazione. Alla fusione la sostanza secca (s.s.) dev’essere di almeno 500 g per kg per il formaggio extra duro e duro, di almeno 450 g per kg per il formaggio semiduro e di almeno 350 g per kg per il formaggio molle.
Art. 61 Preparazioni di formaggio fuso
Le preparazioni di formaggio fuso sono composte di formaggio fuso e altri ingredienti.
La sostanza secca (s.s.) del prodotto finito deve provenire per almeno 500 g per kg da sostanza secca di formaggio.
Conformemente al tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.), il prodotto finito deve avere la seguente sostanza secca:
per 450 g per kg (grasso s.s.) e oltre: almeno 400 g di sostanza secca per kg;
per meno di 450 g per kg (grasso s.s.): almeno 200 g di sostanza secca per kg.
Art. 62131 Caratterizzazione di formaggio fuso, formaggio fuso da spalmare e preparazioni di formaggio fuso
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso1 devono figurare, riferiti alla parte di formaggio, le sostanze o i trattamenti che conferiscono un sapore come spezie, erbe aromatiche, affumicature, bevande spiritose o altri ingredienti.
Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso1 lettera a può figurare anche la categoria del tenore di grasso o il tenore minimo di grasso nella sostanza secca (grasso s.s.) secondo l’articolo 60 capoverso3.
Sezione 4 Panna
Art. 63132
La panna è la parte ricca di grasso di latte ottenuta mediante procedimenti di separazione fisici. La sostanza secca della parte priva di grasso di latte dev’essere di almeno 85 g per kg.
La panna può essere addizionata con al massimo30 g di componenti del latte per kg ai fini della stabilizzazione.
Sono ammesse le seguenti categorie di tenore di grasso:
«doppia panna»: almeno 450 g di grasso di latte per kg;
«panna intera», «panna da montare» o «panna»: almeno 350 g di grasso di latte per kg;
«mezza panna» o «panna da caffè»: almeno 150 g di grasso di latte per kg.
Ledenominazioni menzionate nel capoverso3 devono essere impiegate come denominazioni specifiche.
Nel caso della panna preimballata, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso1, deve figurare anche la natura del trattamento termico.
La panna, a eccezione della panna UHT non aperta, deve essere conservata al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
La panna acidula (crème fraîche compresa) è una panna acidificata con microrganismi appropriati e trattata termicamente. Alla panna acidula sono applicabili per analogia i capoversi 1–6.
La panna addensata è una panna sottoposta all’azione di addensanti fino a diventare da densa a spalmabile. Alla panna addensata sono applicabili per analogia i capoversi1, 2 e 5–7.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Sezione 5 Burro, prodotti del burro, preparazioni al burro, grassi lattieri
da spalmare
Art. 64 Definizioni
Il burro è un’emulsione di acqua in grasso di latte. Nella fabbricazione del burro si possono utilizzare esclusivamente le sostanze di cui all’articolo 65. È ammessa l’aggiunta di sale.133
I grassi lattieri da spalmare (compresi il burro tre quarti grasso e il burro mezzo grasso) sono prodotti in forma di emulsione solida e malleabile, prevalentemente del tipo acqua in grasso, ottenuti esclusivamente dal latte o da determinati prodotti di latte, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale; vi si possono aggiungere altre sostanze necessarie alla loro fabbricazione; sempreché non siano destinate a sostituire del tutto o in parte un componente del latte.134
Le preparazioni di burro sono mescolanze di burro con ingredienti che modificano sensibilmente le loro caratteristiche organolettiche.
Il burro disidratato è un prodotto del burro che, oltre a grasso di latte, contiene soltanto tracce di componenti del latte e di acqua.
Le frazioni di burro sono prodotti ottenuti dal grasso del burro mediante processi fisici le cui caratteristiche di fusione sono state modificate.
Art. 65 Burro di panna dolce e burro acidulato
Per la fabbricazione di burro di panna dolce si può utilizzare esclusivamente panna.
Per la fabbricazione di burro acidulato si possono utilizzare:
burro, acidificato mediante l’aggiunta di un concentrato di acidi lattici ottenuto biologicamente dal latte, oppure
panna acida.
Art. 66 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
I valori limite del contenuto di grasso di latte sono:
per il burro almeno 820 g per kg;
per il burro tre quarti grasso almeno 600 e al massimo 620 g per kg;
per il burro mezzo grasso almeno 390 e al massimo 410 g per kg;
per il burro salato almeno 800 g per kg;
per le preparazioni al burro almeno 620 g per kg;
per i grassi lattieri da spalmare:
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 134 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 457).
1. più di 100 e meno di 390 g per kg, 2. più di 410 e meno di 600 g per kg, oppure 3. più di 620 e meno di 820 g per kg.
I valori limite del grado di acidità del grasso di burro sono:
per le categorie di burro secondo il capoverso1: 1. per il burro da panna non pastorizzata: al massimo20 mmol NaOH/kg di grasso, 2. per il burro da panna pastorizzata: al massimo 12 mmol NaOH/kg di grasso;
per il burro disidratato: al massimo20 mmol NaOH/kg di grasso.
Il valore pH nel siero dev’essere almeno 6,0 nel burro di panna dolce e al massimo 5,5 nel burro acidulato.
Il punto di fusione limpido delle frazioni di burro deve trovarsi tra 30–38 °C.
Il burro salato può contenere al massimo20 g di sale commestibile per kg.
Art. 67 Denominazioni specifiche
Si devono utilizzare le seguenti denominazioni specifiche:
«burro», «burro tre quarti grasso», «burro mezzo grasso», «burro salato», «preparazione al burro» e «grasso lattiero da spalmare» secondo il rispettivo tenore di grasso giusta l’articolo 66 capoverso1;
«burro disidratato» («burro fuso», «burro anidro», «olio di burro», «grasso di burro», «grasso puro di burro», «burro per arrostire» ecc.) per prodotti secondo l’articolo 64 capoverso3;
«frazioni di burro» per prodotti secondo l’articolo 64 capoverso 4.
Per i grassi lattieri da spalmare la denominazione specifica dev’essere completata indicando il tenore di grasso in per cento.
Le denominazioni specifiche secondo il capoverso1 lettera a devono essere completate con la menzione «non pastorizzato», se i prodotti sono stati fabbricati con materie prime o ingredienti non trattati termicamente.
Il burro secondo l’articolo 66 capoverso1 lettera a può essere denominato anche «burro di panna di latte», «burro di panna dolce» oppure «burro di panna acidula» se è stato ottenuto dalle materie prime corrispondenti. La denominazione «burro di latticello» può essere utilizzata se il burro è stato ottenuto da una mescolanza di panna di latte e panna di latticello.
Il burro di latticello fabbricato in un caseificio può essere denominato «burro di caseificio».
Invece della denominazione specifica «burro» è permesso usare indicazioni di carattere qualitativo quali «burro speciale» o «burro dell’alpe non pastorizzato» in presenza di una fabbricazione corrispondente.
Per la fabbricazione di derrate alimentari la cui denominazione specifica comprenda il termine burro (p. es. biscotti al burro, margarina con burro) può essere utilizzato come ingrediente qualsiasi tipo di burro (cpv.1 lett. a–c).
Il burro tre quarti grasso può essere denominato anche «burro a ridotto tenore di grasso» e il burro mezzo grasso «burro a basso tenore di grasso», «burro leggero» oppure «burro light».
Art. 68 Ulteriori caratterizzazioni
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 51 capoverso1 deve figurare la menzione «conservare al riparo dalla luce».135
Se nelle colture di acidificazione sono impiegate colture speciali, le menzioni corrispondenti sono permesse unicamente se esse sono reperibili in quantità di almeno1 milione di unità formanti colonia per grammo di burro.
Per il burro salato, il burro tre quarti grasso, il burro mezzo grasso e i grassi lattieri da spalmare il tenore di sale dev’essere indicato in per cento nell’elenco degli ingredienti.
Per le frazioni di burro deve figurare, immediatamente in combinazione con la denominazione specifica, il punto di fusione limpido in °C.
Art. 68a136 Conservazione Il burro (art. 64 cpv. 1) e i grassi lattieri da spalmare (art. 64 cpv. 1bis) devono essere conservati al fresco a una temperatura massima di 6 °C.
Sezione 6 Latte acidulato, latte acidificato, yogurt, kefir, latticello
Art. 69 Latte acidulato, latte acidificato
Il latte acidulato (latte fermentato) è prodotto mediante fermentazione del latte con microrganismi adeguati.
Il latte acidificato è prodotto mediante aggiunta di acidificanti adeguati.
Nel caso del latte acidulato deve figurare che il trattamento termico è stato effettuato dopo la fermentazione acido-lattica. È ammessa una menzione dei microrganismi utilizzati soltanto se sono presenti in quantitativi di almeno1 milione di unità formanti colonia per grammo.
Per il tenore di grasso di latte sono applicabili per analogia le disposizioni relative allo yogurt (art. 70 cpv. 3).137 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 136 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Il latte acidulato deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di
°C.138
Art. 70 Yogurt
Lo yogurt è ottenuto dal latte fermentato con il Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus. Il prodotto finito deve contenere complessivamente almeno 10 milioni di unità formanti colonia per grammo dei microrganismi menzionati.
Lo yogurt può contenere anche altri microrganismi adeguati. È permesso indicarli se sono presenti in quantitativi di almeno1 milione di unità formanti colonia per grammo.
Per quanto riguarda il tenore di grasso di latte:
nello yogurt o nello yogurt intero: almeno 35 g per kg;
nello yogurt parzialmente scremato: più di 5 g, ma meno di 35 g per kg;
nello yogurt magro o nello yogurt scremato: al massimo 5 g per kg;
nello yogurt arricchito con panna, prodotto con latte e panna: almeno 50 g per kg.
Per lo yogurt parzialmente scremato e per lo yogurt arricchito con panna deve figurare, immediatamente in combinazione con la denominazione specifica, il tenore di grasso in per cento in massa. L’indicazione del tenore di grasso si riferisce alla parte di latte.
Se lo yogurt è aggiunto ad altre derrate alimentari come ingrediente, può essere indicato nella denominazione specifica se contiene i microrganismi utilizzati in quantitativi di almeno1 milione di unità formanti colonia per grammo di derrata alimentare. Se la concentrazione di microrganismi è inferiore, lo yogurt può figurare soltanto nell’elenco degli ingredienti.
Lo yogurt deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.139
Art. 71 Kefir
Il kefir è ottenuto dal latte fermentato. Oltre alla fermentazione acidolattica ha luogo una fermentazione alcolica con lieviti.
Il kefir deve contenere almeno1 milione di batteri acidolattici formanti colonia e almeno 10 000 lieviti vitali per grammo di prodotto finito.
Per il tenore di grasso di latte sono applicabili per analogia le disposizioni relative allo yogurt (art. 70 cpv. 3).
138 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 139 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Il kefir deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.140
Art. 72 Latticello, latticello acidulato
Il latticello (latticello dolce) è il liquido residuale del processo di burrificazione di panna non acidificata. Esso deve contenere almeno 80 g di sostanza secca sgrassata del latte per kg.
Il latticello acidulato è il liquido residuale del processo di burrificazione di panna pastorizzata acidificata. Esso deve contenere almeno 80 g di sostanza secca sgrassata del latte per kg. Può essere ottenuto anche da latticello dolce mediante acidificazione microbica.
Il tenore di sostanza secca sgrassata del latte può essere aumentato mediante concentrazione di latticello e di latticello acidulato.
Il latticello deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di 6 °C.141
Sezione 7 Siero di latte, scotta
Art. 73 Siero di latte
Il siero di latte (petit-lait, siero) è il liquido residuale della coagulazione del latte nella fabbricazione del formaggio oppure della caseina.142
Il siero di latte acidulo è un siero di latte il cui lattosio è stato parzialmente o totalmente fermentato con microrganismi adeguati.
Il siero di latte acidificato è prodotto mediante l’aggiunta di acidificanti adeguati al siero di latte.
Il siero di latte deve essere conservato al fresco a una temperatura massima di
°C.143
Art. 74 Scotta
La scotta è il liquido residuale dopo l’estrazione della proteina e del grasso dal latte o dal siero di latte. L’articolo 73 capoversi2 e 3 è applicabile per analogia alla scotta acidula e acidificata.
140 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 141 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Sezione 8 Ziger
Art. 75 Ziger
Lo ziger (ricotta) è un prodotto ottenuto per coagulazione a caldo e acidificazione dal siero di latte grasso o magro, con eventuale aggiunta di latte magro o latticello. È permesso sottrarre il liquido prima dell’acidificazione.
Lo ziger deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:
la parte delle proteine del siero nelle proteine totali del prodotto finito dev’essere di almeno 510 g per kg;
la parte della sostanza secca deve comportare almeno 200 g per kg del prodotto finito;
lo ziger deve contenere più di 150 g di grasso per kg di sostanza secca;
lo ziger magro può contenere al massimo 150 g di grasso per kg di sostanza 3 Lo ziger è pronto al consumo subito dopo la fabbricazione, quello maturato e lo ziger magro maturato, soltanto dopo un certo periodo di maturazione.
Come sostanze ausiliarie per la preparazione sono permessi l’acido lattico (p. es. l’azi), l’acido citrico o l’acido acetico.
Per conferire sapore sono permessi:
il sale commestibile;
le spezie e le erbe aromatiche nonché i loro estratti;
l’affumicatura.
Sezione 9 Latte concentrato, latte in polvere, prodotti di latte in polvere,
proteina del latte
Art. 76 Latte concentrato
Il latte concentrato è un latte zuccherato o non zuccherato al quale è stata sottratta una parte essenziale d’acqua. Deve avere le seguenti quantità di sostanza secca e i seguenti tenori di grasso:
latte concentrato (latte condensato): almeno 250 g di sostanza secca per kg e un tenore minimo di grasso di 75 g per kg;
latte magro concentrato (latte magro condensato): almeno 200 g di sostanza secca per kg e un tenore massimo di grasso di 10 g per kg;
c. 144 latte concentrato arricchito di grasso: almeno 265 g di sostanza secca per kg; un tenore minimo di grasso di 150 g per kg.
Per il latte concentrato zuccherato sono applicabili i valori secondo il capoverso 1 tenendo conto della percentuale di zucchero.
Il tenore di proteine del latte concentrato può essere standardizzato a un valore di almeno il 34 per cento di proteine del latte su sostanza secca di latte sgrassata. Per standardizzare il tenore di proteine del latte sono ammessi esclusivamente componenti del latte. Il rapporto tra le proteine del siero e la caseina non deve essere modificato.145
Art. 77 Latte in polvere
Il latte in polvere è un latte al quale è stata sottratta la maggior parte dell’acqua. Il tenore di acqua non deve superare i 50 g per kg.
La polvere di latte magro può avere un tenore di grasso di un massimo di 15 g per kg.
Il latte in polvere con ridotto tenore di grasso o parzialmente scremato deve avere un tenore di grasso inferiore a 260 g e superiore a 15 g per kg.
Il latte in polvere o il latte intero in polvere deve avere un tenore di grasso di almeno 260 g, ma meno di 420 g per kg.
Il latte in polvere con elevato tenore di grasso (latte in polvere arricchito di grasso, panna in polvere) deve avere un tenore di grasso di almeno 420 g per kg.
Il latte in polvere può essere standardizzato, nel suo tenore di proteine del latte, a un valore di almeno il 34 per cento della sostanza secca sgrassata di latte. Per standardizzare il tenore di proteine del latte sono ammessi esclusivamente componenti del latte. Il rapporto tra le proteine del siero e la caseina non deve essere modificato.146
Art. 78 Prodotti di latte in polvere
I prodotti di latte in polvere (siero di latte in polvere, latticello in polvere, latte acidulato in polvere ecc.) sono prodotti di latte ai quali è stata sottratta la maggior parte d’acqua.
Lo yogurt in polvere deve contenere almeno1 milione di unità formanti colonia di germi di fermentazione (art. 70 cpv.1 e 2) per grammo.
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Art. 79 Proteina del latte
La proteina del latte è un concentrato o una polvere di singole proteine del latte o della loro totalità.
La sostanza secca delle proteine del latte deve contenere almeno 500 g di proteine per kg.
Art. 80 Caratterizzazione
Sui prodotti destinati alla consegna ai consumatori, invece del tenore di grasso secondo l’articolo 51 capoverso1 lettera a devono figurare:
il tenore di sostanza secca sgrassata proveniente dal latte, a eccezione del latte in polvere;
147 il tenore di grasso in grammi per chilogrammo, in grammi per ettogrammo o in percentuale, a eccezione del latte magro concentrato (zuccherato e non zuccherato) e del latte magro in polvere.
Le indicazioni previste al capoverso1 lettere b e c devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica.
Nel caso dello yogurt in polvere, nella denominazione specifica deve essere indicato il tenore di grasso nella parte di latte (p.es. «yogurt alla fragola in polvere con 260 g di grasso nella parte di latte/kg»).148
Nel caso del latte in polvere con elevato tenore di grasso, nella denominazione specifica deve figurare il tenore di grasso.
...
Art. 81149
Capitolo 3:150 Latte e prodotti di latte di altri mammiferi
Art. 82
Per il latte e i prodotti di latte di altri mammiferi sono applicabili per analogia le disposizioni dei capitoli1 e 2.
Il latte di altri mammiferi dev’essere designato come tale.
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
I prodotti di latte fabbricati con il latte di altri mammiferi devono essere designati come tali.
Nel caso di mescolanze di latti di diverse specie animali destinate al consumo e alla fabbricazione di prodotti di latte, devono figurare le specie animali e le proporzioni della miscela (p. es. «latte vaccino con X% di latte di capra», «latte di pecora con Y% di latte vaccino»). Nel caso del formaggio non è necessario indicare le proporzioni della miscela.
Per i formaggi da latte di capra o di pecora valgono, se non è stato usato esclusivamente latte di capra o latte di pecora, le seguenti denominazioni specifiche:
«formaggio mezzo-capra» o «formaggio mezzo-pecora», se il latte destinato alla fabbricazione è composto di almeno 500 g per kg di latte di capra o di pecora;
«formaggio con aggiunta di X per cento di latte di capra» oppure «formaggio con Y per cento di latte di pecora», se il latte destinato alla fabbricazione è composto di meno di 500 g per chilogrammo di una delle sorti di tali latti.
Nel caso di latte che per motivi tecnici non può essere sottoposto a nessun trattamento termico (p. es. latte di giumenta), il produttore deve garantire la sicurezza della derrata alimentare mediante una garanzia di qualità specifica per il prodotto.
Art. 83 a 92
Abrogati Capitolo 4151 ...
Art. 93 a 97
Capitolo 5 Olio commestibile e grasso commestibile
Sezione 1 Olio commestibile
Art. 98 Definizioni
L’olio commestibile è olio di origine animale o vegetale, i cui componenti preponderanti sono gli esteri glicerici degli acidi grassi naturali. Esso è liquido a temperatura ambiente.
Art. 99 Esigenze minime e caratteristiche di composizione152
Il grado di acidità (acidità di 100 g di olio) non deve superare:
per l’olio commestibile: 10 ml NaOH (1 mole/l);
per l’olio d’oliva designato come «vergine»: 7,10 ml NaOH (1 mole/l);
per l’olio d’oliva designato come «extra vergine»:3,55 ml NaOH (1 mole/l).
L’olio commestibile può essere aromatizzato con ingredienti che conferiscono sapore quali spezie o erbe aromatiche come pure con aromi.153
Art. 100 Denominazione specifica
Le mescolanze di oli commestibili devono essere designate come «olio commestibile». Se sono stati impiegati esclusivamente oli vegetali è ammessa la designazione «olio vegetale».
La denominazione specifica delle mescolanze di oli commestibili può avvenire anche indicando le diverse materie prime impiegate, se esse vengono indicate secondo le quantità, per esempio «olio d’oliva col 15 per cento di olio di sesamo».
Gli oli commestibili aromatizzati devono contenere, nella denominazione specifica, una menzione relativa all’aromatizzazione (p. es. «con erbe della Provenza» o «con aroma di tartufo»).154
Art. 101 Ulteriore caratterizzazione
L’olio commestibile prodotto con particolare cautela, che soddisfa, per quanto concerne le sostanze estranee ed i componenti, i criteri del DFI, può essere designato come segue:
«spremuto a freddo» (rispettivamente «lavato a freddo», «nativo», «nativo extra», «allo stato naturale» o «non raffinato»), se: 1. è stato ottenuto per pressione o centrifugazione da materie prime non preventivamente riscaldate, e 2. la temperatura alla pressione non ha superato 50 °C, e 3. non è stato sottoposto a raffinazione di ogni genere, ossia nessuna neutralizzazione, nessun trattamento con adsorbenti, con terra chiarificante o con vapore;
«vaporizzato cautamente», se la raffinazione è stata limitata ad una vaporizzazione e se non sono stati superati i 130 °C;
«spremuto a freddo, vaporizzato cautamente», se: 1. esso è stato ottenuto secondo la lettera a numeri1 e 2, e 2. è stato vaporizzato secondo la lettera b;
152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 153 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 154 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
d. «raffinato cautamente», se l’olio è stato raffinato in condizioni miti.
L’olio indurito (idrogenato) dev’essere designato come tale (p. es. «olio di girasole indurito» o «olio commestibile, parzialmente indurito»).
Per l’olio che è usato come ingrediente, vale per analogia il capoverso2.
Sezione 2 Grasso commestibile
Art. 102 Definizione
Il grasso commestibile è grasso di origine animale o vegetale, i cui componenti preponderanti sono gli esteri glicerici degli acidi grassi naturali. Esso è solido a temperatura ambiente.
Art. 103 Esigenze minime e caratteristiche di composizione155
Il grado di acidità di 100 g di grasso non deve superare:
per il grasso di maiale quello di bue e per le mescolanze di grassi commestibili: 5 ml NaOH (1 mole/l);
per il grasso di noce di cocco, di palmisti ed i grassi induriti:2 ml NaOH (1 mole/l).
Il grasso commestibile può essere aromatizzato con ingredienti che conferiscono sapore quali spezie o erbe aromatiche come pure con aromi.156
Art. 104 Denominazione specifica
Le mescolanze di grassi commestibili devono essere designate come «grasso da cucina» oppure «grasso commestibile». Se vengono impiegati esclusivamente grassi vegetali od animali è permessa la designazione «grasso vegetale» rispettivamente «grasso animale».
Per le mescolanze di grassi commestibili vale per analogia l’articolo 100 capoverso 2.
Per i grassi commestibili aromatizzati vale per analogia l’articolo 100 capoverso3.157
Art. 105 Ulteriore caratterizzazione
Il grasso totalmente o parzialmente indurito dev’essere designato come tale.
Per il grasso che è usato come ingrediente, vale per analogia il capoverso1.
155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 156 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 157 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Capitolo 6:158 Margarina, minarina, grasso da spalmare
Art. 106 Definizione
La margarina, la minarina e il grasso da spalmare sono mescolanze contenenti acqua, ottenute emulsionando una mescolanza di grassi od oli commestibili vegetali o animali. Esse possono contenere ulteriori ingredienti quali latte, grasso di latte o prodotti di latte (se del caso acidificati con batteri acidolattici), ovoprodotti, proteine, amido, sale commestibile o sorte di zuccheri.
Art. 107 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il tenore di grasso dev’essere:
nella margarina: almeno 800 g per kg;
nella margarina tre quarti grassa: almeno 600 g e al massimo 620 g per kg;
nella minarina o nella margarina mezzo grassa: almeno 390 g e al massimo 410 g per kg;
nel grasso da spalmare: 1. meno di 390 g per kg, 2. più di 410 g e meno di 600 g per kg, oppure 3. più di 620 g e meno di 800 g per kg.
Il grado di acidità del grasso non deve superare i 5 ml NaOH (1 mol/l) per ogni 100 g di grasso.
La parte di sale commestibile non può superare lo 0,5 per cento in massa a eccezione della margarina, della minarina e dei grassi da spalmare salati.
Art. 108 Denominazione specifica
Secondo il tenore di grasso giusta l’articolo 107 capoverso1, si devono utilizzare le denominazioni specifiche «margarina», «margarina tre quarti grassa», «margarina mezzo grassa», «minarina» oppure «grasso da spalmare».
Per il grasso da spalmare la denominazione specifica dev’essere completata indicando il tenore di grasso in per cento («grasso da spalmare X%»). Invece della denominazione specifica può essere usata anche l’espressione «margarina con X% di grasso».
La margarina e la minarina contenenti una parte di grasso di latte compresa tra il
e l’80 per cento in massa del tenore di grasso totale possono essere denominate anche «grasso misto», «grasso misto tre quarti grasso» ecc.
La margarina tre quarti grassa può essere denominata anche «margarina a ridotto tenore di grasso», la margarina mezzo grassa e la minarina «margarina a basso tenore di grasso», «margarina leggera» oppure «margarina light».
158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
La margarina, la minarina e il grasso da spalmare possono essere denominati «margarina vegetale», «minarina vegetale», «grasso da spalmare vegetale» oppure «vegetale», sempreché siano stati fabbricati soltanto partendo da grassi di origine vegetale; è ammessa una tolleranza, dovuta a motivi tecnici di fabbricazione, per il grasso di origine animale di un massimo del2 per cento del tenore di grasso totale.
Art. 109 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 deve figurare il tenore di grasso in per cento.
All’aggiunta di un determinato grasso od olio (p. es. olio di girasole) si può accennare soltanto se non è né indurito né interesterificato.
La margarina, la minarina e il grasso da spalmare con oltre 0,5 per cento in massa di sale commestibile devono essere designati come «salati». Il tenore di sale dev’essere indicato in per cento nell’elenco degli ingredienti.
Art. 110 a 113
Abrogati
Capitolo 7 Mayonnaise, salsa per insalata
Sezione 1 Mayonnaise, mayonnaise per insalata
Art. 114 Definizione
La mayonnaise e la mayonnaise per insalata sono preparazioni contenenti olio commestibile, uova di gallina (intere o tuorli) e aceto di fermentazione, ai quali possono essere aggiunti sale commestibile, spezie, senape ed altri ingredienti come zucchero, sorte di zuccheri o succo di limone.
Art. 115 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La mayonnaise deve contenere almeno 70 per cento in massa, la mayonnaise per insalata 50 per cento in massa di olio commestibile.
Sezione 2 Salsa per insalata
Art. 116 Definizione
La salsa per insalata è una mescolanza di olio commestibile, aceto di fermentazione od acidi organici (acido tartarico, citrico o lattico), nonché eventuali altri ingredienti.
La salsa per insalata senza olio è una mescolanza secondo il capoverso1, che però non contiene olio commestibile.
Art. 117 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Le salse per insalata devono contenere almeno1 per cento in massa di acido acetico in forma di aceto di fermentazione oppure almeno1 per cento in massa di acidi organici (acido tartarico, citrico, lattico), riferito alla fase acquosa.
Capitolo 8 Carne, prodotti a base di carne
Art. 118 Carne
Per carne si intendono tutti i corpi di animali e loro parti, atti all’alimentazione umana, che non sono stati sottoposti ad alcun trattamento.
Non sono considerati come trattamento ai sensi del capoverso1:
la refrigerazione;
la riduzione in pezzi (il sezionamento, lo sminuzzamento e la macinazione);
il confezionamento;
l’impiego di sostanze ausiliarie per la lavorazione.
Art. 119159 Prodotti a base di carne
Per prodotti a base di carne s’intendono le derrate alimentari fabbricate impiegando più del20 per cento in massa di carne, che sono state sottoposte a un trattamento diverso di quelli menzionati all’articolo 118 capoverso2 e le cui caratteristiche sono determinate dal genere di carne.
Art. 120160
Sezione 2 Materie prime
Art. 121 Specie animali ammesse
La carne può essere ottenuta esclusivamente da:
a. 161 animali addomesticati delle famiglie zoologiche dei Bovidae (bovidi, ovidi, capridi), Cervidae (cervidi), Camelidae (cammelli), Suidae (suini) ed Equidae (equini);
159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 161 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 19 dic. 1997 alla fine del presente testo.
162 volatili domestici (gallina, tacchino, faraona, oca, anitra, piccione, quaglia da allevamento);
conigli (coniglio domestico);
selvaggina, ossia da mammiferi di terra e uccelli, viventi allo stato selvatico oppure in cattività; sono eccettuati: 1. Carnivora (carnivori) ad eccezione degli orsi di terra, 2. Primati (scimmie e proscimmie), 3. Rodentia (roditori), eccettuate la marmotta e la nutria;
rane (Rana spp.);
rettili d’allevamento;
pesci, eccettuati i pesci delle famiglie Tetraodontidae (pesci palla), Molidae (pesci luna), Diodontidae (pesci riccio) e Canthigasteridae (pesci palla dal capo appuntito);
crostacei;
molluschi;
echinodermi.
Art. 122163 Parti del corpo di animali improprie al consumo
Le seguenti parti del corpo di animali secondo l’articolo 121 lettere a–c, e di mammiferi terrestri viventi allo stato selvatico o allevati in cattività non devono essere trasformate in derrate alimentari né consegnate al consumatore:
apparati urinari e genitali, eccettuati i reni, la vescica urinaria e i testicoli;
laringe, tonsille, trachea e bronchi extralobulari;
occhi e palpebre;
dotto uditivo esterno;
trippa con linfonodi e grasso, eccettuata quella di vitello;
tessuto corneo e peli;
per i volatili domestici: l’intestino, gli organi genitali femminili e le piume.
La carne ottenuta mediante il disossamento meccanico di animali delle specie bovina, ovina o caprina (carne separata meccanicamente) non può essere utilizzata per la fabbricazione di derrate alimentari né consegnata come tale al consumatore.164
L’impiego di materiale a rischio specificato secondo gli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995165 sulle epizoozie per fabbri- 162 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 19 dic. 1997 alla fine del presente testo. 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo. 164 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).
care gelatina commestibile, sevo o prodotti a base di sevo o per produrre aminoacidi e peptidi è vietato.166
Sezione 3 Caratterizzazione delle carne e dei prodotti a base di carne
Art. 123 Denominazione specifica
La denominazione specifica per la carne ed i prodotti a base di carne deve comprendere:
un cenno alle specie animali dalle quali proviene la carne;
167 una delle seguenti designazioni corrispondenti alle caratteristiche del prodotto: 1. «carne» oppure la denominazione dei pezzi di carne usuale nel ramo specifico, 2. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione dei pezzi di carne usuale nel ramo specifico) da consumare dopo cottura» per prodotti a base di carne che devono essere riscaldati prima del consumo (per prodotti di carne macinata crudi, salsicce crude, prodotti salmistrati da cuocere ecc.), 3.168 «prodotto a base di carne (oppure la denominazione delle parti usuale nel ramo specifico) da consumare crudo» per prodotti a base di carne che possono essere consumati crudi (prodotti salmistrati crudi, insaccati crudi ecc.), 4. «prodotto a base di carne (oppure la denominazione dei pezzi di carne usuale nel ramo specifico) cotto» per tutti i prodotti a base di carne cotti (per prodotti salmistrati cotti, salsicce scottate e insaccati scottati, salsicce cotte e insaccati cotti, pasticci, terrine, mousse ecc.), 5.169 «(specie animale)» oppure la denominazione delle parti usuale nel ramo specifico per carne di pesci, crostacei e molluschi, 6.170 «prodotto di (specie animale, oppure la denominazione delle parti usuale nel ramo specifico) da consumare dopo cottura» per prodotti ittici, di crostacei o molluschi che devono essere riscaldati prima del consumo, 166 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).
167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 7.171 «prodotto di (specie animale, oppure la denominazione delle parti usuale nel ramo specifico) da consumare crudo» per prodotti ittici, di crostacei e molluschi che possono essere consumati crudi, 8.172 «prodotto di (specie animale, oppure la denominazione delle parti usuale nel ramo specifico) cotto» per tutti i prodotti ittici, di crostacei e molluschi cotti.
Se non è possibile assegnare il prodotto a nessuno dei gruppi di prodotti menzionati nel capoverso1 lettera b, allora vanno indicati al loro posto la tecnologia di fabbricazione oppure il genere di trattamento.
Nella denominazione specifica dei prodotti a base di carne devono essere inoltre indicati gli ingredienti non abituali estranei alla carne.
Invece di una denominazione specifica secondo i capoversi1 o 2, la designazione di provenienza e commerciale abituale può essere impiegata come denominazione specifica soltanto per i seguenti prodotti a base di carne: sanguinaccio (sanguinaccio alla panna), carne secca dei Grigioni, cervelas, fleischkäse, salsiccia di vitello da arrostire, landjäger, salsiccia di fegato, salsiccia di Lione, mortadella, pancetta piana, prosciutto crudo, salame (Milano, Nostrano, Varzi), prosciutto (cotto contadino, cotto di coscia, cotto di spalla, cotto sottovuoto), schüblig, salsiccia di maiale da arrostire, carne secca del Ticino, carne secca del Vallese, salsicce di Vienna.173
Non è richiesto l’accenno alla specie di animali per i prodotti a base di carne, che sono costituiti esclusivamente da carne animali delle specie bovina e suina e quando viene impiegata una designazione tradizionale secondo il capoverso 4 Se nella denominazione specifica si menziona una delle due specie, la parte di carne della specie animale menzionata deve eccedere il 50 per cento in massa della carne presente nella composizione del prodotto174.
Art. 124 Ulteriore caratterizzazione
Nell’elenco della composizione dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:
carne muscolare, cuore e lingua compresi: «carne di ...»175;
frattaglie (organi): «...176» (indicazione dell’organo);
tessuto grasso: «grasso di ...»177;
171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 174 Nuovo testo del per. giusta n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 175 Specie animale. 176 Specie animale. 177 Specie animale.
d. lardo, cotenna, sangue e plasma: possono essere dichiarati senza indicare le specie animali.
Il capoverso1 è applicabile per analogia anche alle derrate alimentari prodotte con un massimo del20 per cento in massa di carne.178
Gli involucri degli insaccati devono essere dichiarati nell’elenco della composizione nel seguente modo:
per gli involucri di insaccati di budello naturale od artificiale non atti al consumo: «involucro non atto al consumo»;
involucri di insaccati colorati o trattati con massa d’immersione: «involucro colorato».
Le seguenti derrate alimentari devono essere munite della data di consumo (art. 26 cpv.1 lett. a):
carne;
prodotti a base di carne pronti per essere cucinati;
tutti i prodotti crudi di carne macinata (hamburger, fette di carne tritata per arrosto, carne tritata per arrosto ecc.);
salsicce scottate (rubefatte e affettate, non rubefatte) e i loro semilavorati (impasto per salsicce scottate ecc.);
sanguinacci e salsicce di fegato, trippa pressata in gelatina e soppressata;
prodotti salmistrati cotti affettati;
articoli a base di gelatina;
carne cotta affettata;
trippa cotta;
crostacei, molluschi ed echinodermi, cotti;
salsicce crude da arrostire.179 4 Le derrate alimentari menzionate nel capoverso3 possono essere munite della data minima di conservabilità (art. 26 cpv.1 lett. b) se sono surgelate o se sono state sottoposte a un procedimento che ne prolunga evidentemente la conservabilità.180 5 Sugli imballaggi della carne o dei prodotti a base di carne non destinati a essere consegnati ai consumatori deve figurare una datazione ai sensi degli articoli 25 e 26.
Invece della data relativa alla durata minima o alla data limite per il consumo è permesso indicare:
per la carne: la data di confezione;
per i prodotti a base di carne: la data di fabbricazione.181 178 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 180 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 181 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
L’affumicatura, il condimento, la marinatura o l’impanatura di carne e prodotti a base di carne non sono considerati una lavorazione o trasformazione sufficienti secondo l’articolo 22a capoverso3.182
Sezione 4 Lavorazione, trattamento e conservazione
Art. 125 ...183
Durante il trasporto, il deposito e la vendita della carne e dei prodotti a base di carne devono essere rispettate le seguenti temperature massime:
Trasporto Conservazione Vendita
carne 7 °C 2 °C 5 °C
carne macinata, prodotti crudi di carne macinata, sminuzzata 5 °C 2 °C 5 °C
altri prodotti a base di carne 7 °C 5 °C 5 °C
pesci, crostacei, molluschi, echinodermi, interi o in pezzi, a eccezione di quelli vivi 2 °C 2 °C 2 °C
prodotti surgelati –18 °C –18 °C –18 °C
carne congelata in lavorazione quale prodotto intermedio –12 °C
Le temperature massime secondo il capoverso1 non valgono per:
trasporti di corpi di animali ancora caldi di macellazione dal macello all’azienda di refrigerazione, di sezionamento o di lavorazione, durante un’ora al massimo;
trasporti per il servizio di fornitura a domicilio durante due ore al massimo;
trasporti per il fabbisogno proprio dell’esercito;
carne e prodotti a base di carne che vengono esposti per la vendita in spacci mobili durante un’ora al massimo; fanno eccezione i prodotti menzionati al capoverso1 lettera b;
prodotti sterilizzati, insaccati crudi da maturazione interrotta, insaccati crudi maturati e insaccati salmistrati crudi nonché altri prodotti con un valore a w inferiore a 0,93.
182 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Capitolo 9 Estratto di carne, brodi di carne, gelatina e gelatina commestibile184
Art. 126 Definizioni
L’estratto di carne è un estratto acquoso, concentrato più o meno fortemente, di carne muscolare fresca, il più possibile priva di grasso, liberato da sostanze proteiche coagulabili, al quale può essere aggiunto, per conservarlo, del sale commestibile.
I brodi di carne e i consommé di carne sono preparazioni solide, semisolide o liquide che danno minestre e che contengono carne o estratto di carne. Vi si possono aggiungere ingredienti come estratti di ossi, grassi animali o vegetali, condimenti, estratti di lievito, ortaggi, estratti di ortaggi, sorte di zuccheri, sale commestibile, amidi, spezie o erbe oppure loro estratti.185
La gelatina di carne è una massa gelatinosa fabbricata cuocendo a fondo tendini, cartilagini, ossi ecc. con aggiunta di ingredienti quali condimenti, spezie, sale commestibile o sorte di zuccheri. Può essere preparata anche a base di gelatina commestibile. Stemperata in acqua, riscaldata e versata in stampi, deve dare al raffreddamento una massa gelatinosa.186
La gelatina commestibile è una proteina ottenuta mediante idrolisi parziale dal collagene di pelle, tendini, bandelle, ossi ecc. di animali. Alla gelatina commestibile è applicabile per analogia l’articolo 122.187
Art. 127 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il tenore di acqua dell’estratto di carne, che viene consegnato come tale ai consumatori, non deve essere superiore a 40 per cento in massa ed il tenore di creatinina non deve essere inferiore ad 8,5 per cento in massa (calcolato sulla sostanza secca senza il sale commestibile aggiunto).
Il brodo di carne deve contenere, per ogni litro di prodotto finale, preparato conformemente al modo d’uso, almeno 35 mg di creatinina, e il consommé di carne almeno 52,5 mg di creatinina, proveniente dalla carne o dall’estratto aggiunti. Il tenore di sale commestibile non deve essere superiore a 12,5 g per litro.
Il brodo di volatili deve contenere tanta carne o estratto di carne oppure grasso di volatili, quanto basta per far risaltare l’odore ed il sapore dei volatili. Il contenuto di azoto totale del prodotto finale, preparato secondo la prescrizione, non deve essere inferiore a 100 mg per litro. Il contenuto di sale commestibile non deve essere superiore a 12,5 g per litro.
Al brodo di pesce è applicabile per analogia il capoverso3.
184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 187 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
La gelatina commestibile deve avere un tenore di proteine di almeno l’84 per cento in massa.188
Art. 128189 Caratterizzazione
Gli estratti di carne e i brodi di carne che non provengono da carne di manzo, devono essere designati in modo corrispondente (p. es. «estratto di carne di maiale»).
La gelatina commestibile proveniente da materie prime di maiale dev’essere dichiarata come «gelatina commestibile» oppure «gelatina». Per le gelatine commestibili che non provengono esclusivamente da materie prime di maiale si devono indicare gli animali corrispondenti (p. es. «gelatina commestibile di manzo»).
Capitolo 10 Condimento, brodo, minestra, salsa
Art. 129 Definizioni
Condimento è un prodotto liquido, semisolido o solido di demolizione di sostanze proteiche, che serve a migliorare od a rafforzare il sapore di cibi. Per ottenere certe tonalità di sapore, vi si possono aggiungere estratti di carne, di lievito, di spezie oppure estratti di ortaggi nonché sorte di zuccheri.190
Il condimento in polvere è un prodotto solido e miscelabile a base di sale commestibile. Vi si possono aggiungere altri ingredienti quali lievito, ortaggi, funghi o spezie e, per migliorarne la scorrevolezza, amido o grasso.191
Mescolanza di condimenti è un condimento in polvere con almeno 10 per cento in massa di spezie, erbette o loro mescolanze.
Salsa di soia è una salsa simile a un condimento, ottenuta mediante demolizione enzimatica e in parte idrolisi acida soprattutto di fagioli di soia e di farina di soia sgrassata. Per influenzarne il gusto, può essere addizionata con sale commestibile o sorte di zuccheri.192
Brodo (minestra chiara) è una preparazione solida, semisolida o liquida di ingredienti come estratto di lievito, condimento, grasso, sorte di zuccheri, ortaggi, spezie, estratti di spezie oppure sale commestibile.193 188 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 190 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108) e per. introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Minestre e salse sono prodotti ottenuti a partire da ingredienti quali brodi, farine di cereali o di leguminose, fecole, uova o latte.194
Art. 130 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il condimento deve avere una densità di almeno 1220 kg/m3 (20 °C) e nella sostanza secca un tenore di azoto di aminoacidi di almeno2 per cento in massa e un tenore totale di azoto di almeno 4 per cento in massa. Il tenore di sale commestibile può essere al massimo del 50 per cento in massa della sostanza secca.
La salsa di soia deve contenere almeno1 per cento in massa di azoto totale, 0,4 per cento in massa di azoto di aminoacidi e 25 per cento in massa di sostanza secca.
Il brodo (minestra chiara) può contenere, per litro del prodotto finale preparato secondo le istruzioni, non meno di 50 mg di azoto totale e non più di 12,5 g di sale commestibile.195
L’estratto di lievito, che viene consegnato come tale ai consumatori, non può contenere più di 25 per cento in massa di acqua e non più di 15 per cento in massa di sale commestibile. Il tenore di azoto da aminoacidi dev’essere di almeno3 per cento
La salsa d’arrosto deve contenere per litro di prodotto finale preparato secondo le istruzioni almeno 140 mg di creatinina proveniente dalla carne o dall’estratto di carne aggiunti.
Art. 131196 Caratterizzazione
Indicazioni e illustrazioni facenti riferimento alla carne sono vietate per i condimenti e i brodi (minestre chiare).
Capitolo 11 Cereali e leguminose, prodotti di macinazione
Art. 132 Cereali
Si distinguono le seguenti specie di cereali:
le cariossidi di certe graminacee (Graminae), come frumento (tenero, duro), farro, segale, mais, riso, orzo, avena, sorgo, miglio e triticale);
i grani amidacei come grano saraceno, amaranto e quinoa.
Art. 133 Leguminose
Le leguminose sono i semi maturi e secchi di determinate papilionacee, in particolare piselli, lenticchie, fagioli, arachidi e fagioli di soia, che sono adatti alla fabbricazione di prodotti di macinazione.
194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Art. 134 Prodotti di macinazione
I prodotti di macinazione sono i prodotti ottenuti da cereali o da leguminose, mediante triturazione meccanica ed eventualmente con ulteriore trattamento.
Secondo il procedimento di produzione si distinguono:
perlati e mondati («Graupen», «perlé et mondé»): i grani interi o loro parti, rotondi, decorticati e lucidati;
tritello («Grütze», «gruau»): i grani interi o loro parti, decorticati, di rottura grossolana;
fiocchi: prodotti ottenuti con la spremitura o la cilindratura di grani interi, agliati o decorticati, oppure da tritello con trattamento con vapore e successiva essiccazione;
faricello («Schrot», «égrugé»): il prodotto di macinazione ottenuto con la grossolana triturazione di grani interi (con il germe);
semola («Griess», «semoule»): particelle di endosperma decorticate, ottenute con la triturazione o la macinazione;
friscello («Dunst», «fin finot»): semola fine ulteriormente triturata e depurata;
farina: il prodotto di grani finemente macinati con una grandezza delle particelle perlopiù inferiore a 180 ×m;
germe: l’embrione contenente grasso e proteina, con o senza scutello (cotiledone), che può essere stabilizzato mediante trattamento termico;
crusca: è il prodotto di macinazione che comprende gli strati esterni del grano, contenenti le fibre alimentari, ed una gran parte dello strato aleurone sottostante;
glutine (glutine di frumento): la massa gommosa, elastica, che è costituita prevalentemente da proteina insolubile in acqua e che rimane dopo l’estrazione con acqua dell’amido e dei componenti solubili della pasta.
farina rigonfiante («Quellmehe», «farine de gonflement»): farina il cui amido è stato pregelatinizzato.
Art. 135197 Farina normale
La farina normale (farina) è il prodotto di macinazione ottenuto dal frumento.
Si distinguono le seguenti sorte:
farina bianca: la farina ottenuta prevalentemente dalla parte interna del grano di cereali;
farina semibianca: farina quasi interamente priva di tegumenti;
farina bigia: farina che contiene ancora una parte di tegumenti esterni;
197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
d. farina integrale: farina ottenuta dalla macinazione dell’intero chicco di grano, sbarazzato o meno degli strati superficiali dell’involucro; la resa totale dev’essere di almeno il 98 per cento dell’intero grano di cereale.
Per migliorare l’idoneità alla cottura al forno, alla farina possono essere incorporati, fino a un massimo totale del 5 per cento in massa, farro, segale, farine di rigonfiamento, glutine di frumento, farina di malto enzimaticamente attivo come pure acerola in polvere oppure altre derrate alimentari adeguate che abbiano un elevato tenore naturale di acido ascorbico.
L’acerola in polvere secondo il capoverso3 può contenere ingredienti che fungono da supporto quali amido di manioca, maltodestrine o amido di frumento fino al
per cento in massa.
Art. 136 Farina speciale
La farina speciale è una farina che si differenzia dalla farina normale o per la sua composizione oppure per la sua destinazione (p. es. farina di farro, farina di segale, farina di orzo, farina di cinque cereali, farina con aggiunta di germi di frumento, farina per torte, farine per biscotti).
Art. 137 Fecola, amido
Fecola o amido (amido di frumento, di riso, di patate, sago o tapioca ecc.) è il polisaccaride di riserva, che viene ottenuto da vegetali.
Art. 137a198 Maltodestrina La maltodestrina è un carboidrato idrosolubile ottenuto mediante parziale demolizione dell’amido e che ha la proprietà di essere destrosio-equivalente di 3–20 per cento in massa.
Art. 138 Pane grattugiato
Il pane grattugiato è il prodotto di macinazione ottenuto da pane essiccato o da prodotto di panetteria espressamente preparato a tale scopo, mediante tostatura, triturazione e setacciatura oppure con il procedimento di estrusione.
Art. 139 Malto, farina di malto, estratto di malto
Il malto, la farina di malto e l’estratto di malto vengono ottenuti da cereali germinati e seccati.
L’estratto di malto può essere ottenuto anche da una mescolanza di malto e orzo con aggiunta di enzimi naturalmente presenti nel malto. La parte di malto dev’essere almeno del 25 per cento in massa.199 198 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 199 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 140
Il tenore di acqua dei prodotti di macinazione non deve essere superiore a16 per cento in massa. È riservato il capoverso3.
Le farine normali devono presentare i seguenti tenori di sostanze minerali (tenore di ceneri) (riferiti alla sostanza secca):
farina bianca al massimo 0,63 per cento in massa
farina semibianca 0,64–0,90 per cento in massa
farina bigia 0,91–1,69 per cento in massa
farina integrale almeno1,70 per cento in massa 3 Le fecole (amidi) devono soddisfare le seguenti esigenze:
tenore di acqua: al massimo 15 per cento in massa, per la fecola di patate al massimo 21 per cento in massa;
tenore di ceneri (riferito alla sostanza secca): al massimo1 per cento in massa.
Sezione 3 Procedimenti di trattamento
Art. 141
Il trattamento di cereali (p. es. riso od orzo) con zucchero od amido, oli o grassi commestibili è ammesso fino a 0,8 per cento in massa.
Sono vietati l’imbianchimento di farine ed il trattamento di prodotti di macinazione con gas nitrosi, composti alogenati contenenti ossigeno, persolfati ed altre sostanze che sviluppano ossigeno, cloro o sostanze che sviluppano cloro oppure con composti aventi azione analoga.
Art. 142
Il malto, la farina di malto e l’estratto di malto che non sono ottenuti dall’orzo, devono essere caratterizzati in modo corrispondente.
Aggiunte secondo l’articolo 135 capoverso3, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico, devono figurare nell’elenco degli ingredienti.200 200 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Capitolo 12 Pane, articoli di panetteria e di biscotteria
Sezione 1 Pane
Art. 143 Definizioni
Il pane normale (pane) è la pasta cotta al forno, fabbricata esclusivamente con farina normale (art. 135), acqua, sale commestibile nonché lievito da panificazione o pasta acida.
Il pane speciale è:
il pane normale con ingredienti come latte, grasso o frutti;
la pasta cotta al forno, da farina speciale (art. 136) con o senza ingredienti come latte, grasso o frutti.
Art. 144201 Caratteristiche di composizione
Ai pani speciali possono essere addizionate fibre alimentari provenienti da frumento, mele, barbabietole ecc.
Art. 145 Denominazione specifica
Come «pane bianco», «pane semibianco», «pane bigio» o «pane integrale» possono essere designati solo pani normali (art. 143 cpv. 1).
I pani speciali devono essere designati in modo corrispondente (p. es. come pane di segale, pane di farro, pane Graham, pane di cinque cereali, pane al latte, treccia al burro, pane per toast oppure pane ai frutti). Per tali pani valgono le seguenti esigenze:
202 se il pane speciale viene denominato secondo una specie di cereale, la parte di farina di tale specie dev’essere superiore al 50 per cento in massa nel caso di farina di frumento, farro e segale e al 25 per cento in massa nel caso di mais, riso, orzo, avena, sorgo, miglio e triticale.
se il pane speciale viene designato come «pane al latte», allora per la sua fabbricazione dev’essere stato impiegato almeno tanto latte quanta acqua (rispettivamente una corrispondente quantità di polvere di latte intero);
se il pane speciale viene designato come «pane al latte magro» allora per la sua fabbricazione dev’essere stato impiegato almeno tanto latte quanta acqua (rispettivamente la corrispondente quantità di polvere di latte magro);
nella denominazione specifica si può accennare ad un contenuto di burro (p. es. treccia al burro), se il prodotto presenta un contenuto di grasso di burro nella sostanza secca di almeno 70 g per chilogrammo. L’aggiunta di gras- 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 si o oli commestibili, nonché di margarina o minarina, è in questo caso vieta- Art. 145a204 Ulteriore caratterizzazione Se il pane normale è prodotto da farina normale alla quale sono stati aggiunti ingredienti secondo l’articolo 135 capoverso3, questi, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico, devono figurare nell’elenco degli ingredienti.
Sezione 2 Prodotti di panetteria e di biscotteria
Art. 146 Definizioni
I prodotti di panetteria sono derrate alimentari fabbricate mediante cottura o sistemi simili (p. es. estrusione), con o senza ripieni, rivestimenti, guarnizioni ecc., con prodotti di macinazione, sorte di zuccheri, grassi, uova o componenti delle uova.205 Quali ulteriori ingredienti possono venir impiegati latte e prodotti di latte, cacao, cioccolato, copertura, masse per glassare, miele, spezie, noci, preparazioni di frutti ecc.
Gli articoli di panetteria di piccolo formato sono prodotti di panetteria dolci o salati, come per esempio cornetti alle noci, brioches, sgonfiotti berlinesi (Berliner Pfannkuchen) brezel o salatini.
Gli articoli di biscotteria sono prodotti di panetteria che sono conservabili almeno un mese.
Art. 147 Denominazione specifica
Se nella denominazione specifica si fa menzione di uno degli ingredienti figuranti qui appresso, valgono le esigenze seguenti:
per il latte:1 kg di prodotto deve contenere almeno 100 g di latte oppure la quantità corrispondente di polvere di latte intero;
206 burro:1 kg della parte biscotto deve contenere almeno 100 g di burro. L’aggiunta di grassi o oli commestibili, nonché di margarina o minarina, non è permessa, salvo nel tradizionale petit-beurre. Il petit-beurre deve avere un tenore di burro pari ad almeno 25 g per kg di prodotto finito, e il grasso di burro deve rappresentare almeno il20 per cento in massa della materia grassa totale;
per le uova:1 kg di prodotto deve contenere almeno 100 g di contenuto di uova oppure la quantità corrispondente di uovo intero in polvere;
203 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 204 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 205 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
207 per il miele: la parte di prodotto di panetteria deve contenere almeno la stessa quantità di miele e di sorte di zucchero;
per il grano integrale: la parte di farina deve contenere almeno 70 per cento in massa di prodotto di macinazione di grano integrale.
Art. 147a208 Ulteriore caratterizzazione Se i prodotti di panetteria, gli articoli di panetteria di piccolo formato o gli articoli di biscotteria sono prodotti da farina normale alla quale sono stati aggiunti ingredienti secondo l’articolo 135 capoverso3, questi devono figurare nell’elenco degli ingredienti comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico.
Capitolo 13 Lievito di panetteria
Art. 148 Definizioni
Il lievito di panetteria è un lievito di coltura superiore (Saccharomyces cerevisiae ed i suoi ibridi), usato per allentare la pasta.
Il lievito compresso è un lievito di panetteria, parzialmente liberato dall’acqua aderente. Esso deve costituire una massa omogenea, umida, ma non glutinosa né untuosa al tatto, pastosa o friabile, di colore grigio giallastro e avere un odore leggermente acidulo, che ricorda quello dei prodotti di fermentazione.
Il lievito di panetteria secco è un lievito di panetteria che è stato essiccato cautamente e deve venir reidratato prima dell’uso.
Il lievito secco instant è un lievito di panetteria, che è stato essiccato cautamente e viene mescolato direttamente per la preparazione dell’impasto, in forma secca con la farina.
Il lievito liquido è un lievito di panetteria con elevato tenore di acqua.
Art. 149 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il lievito compresso può contenere al massimo1 per cento di massa di amido (dall’impiego di materie ausiliarie per la filtrazione) e 0,3 per cento in massa di olio commestibile (dall’impiego di olio di confezionamento). Il tenore di acqua non deve superare 75 per cento in massa.
La sostanza secca del lievito secco deve essere almeno di 90 e quella del lievito secco instant di almeno 93 per cento in massa.
Il tenore di acqua del lievito liquido non deve superare 80 per cento in massa.
207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 208 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Capitolo 14 Budini e creme
Art. 150 Budini e creme
I budini e le creme sono preparazioni semisolide o dense da prodotti di macinazione o amido di cereali, leguminose, patate e altri tuberi con latte, grasso, uova, sorte di zuccheri, acqua o altri ingredienti.209
Essi possono contenere ingredienti che conferiscono sapore, come succo di frutto, cacao, farina di mandorle, noci macinate, frutta secca o costituenti di frutti oppure spezie.
Art. 151 Polveri per budini o per creme
Le polveri per budini o creme devono dare, se preparate secondo le istruzioni d’uso, derrate alimentari secondo l’articolo 150.
Capitolo 15 Paste alimentari
Art. 152210 Definizioni
Le paste alimentari sono derrate alimentari fabbricate con prodotti di macinazione. Esse possono contenere ingredienti come uova, latte od ortaggi.
Le paste alimentari fresche sono paste alimentari che durante la fabbricazione non vengono seccate o lo sono soltanto leggermente. Sono ammessi il trattamento con acqua bollente o con vapore acqueo come pure la pastorizzazione, la refrigerazione o la surgelazione.
Le paste alimentari sterilizzate sono paste alimentari ai sensi del capoverso2, che però sono sterilizzate prima di essere messe in commercio.
Art. 153 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il tenore di acqua di paste alimentari secche di ogni specie non deve superare
per cento in massa.
L’acidità titolabile delle paste alimentari secche, fatta eccezione per le paste alimentari all’uovo, non deve superare 10 ml di NaOH (1 mol/l) per 100 g.
e 4 ...211
L’aggiunta di proteine di uova e di glutine, di grasso commestibile e di olio commestibile nonché di sale commestibile è permessa.
209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 211 Abrogati dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Art. 154 Denominazione specifica
I prodotti designati come «paste alimentari» possono essere fabbricati unicamente con prodotti di macinazione del frumento.
Se le paste alimentari vengono fabbricate con altri prodotti di macinazione (p. es. farina di segale, orzo, avena, farro o soia), ciò dev’essere indicato nella denominazione specifica.
L’aggiunta di ortaggi o di altri ingredienti deve venir indicata nella denominazione specifica. Sono eccettuati gli ingredienti secondo l’articolo 153 capoverso 5 nonché le uova e il latte.212
Nella denominazione specifica si può accennare alle uova («paste alimentari all’uovo», «tagliatelle all’uovo») quando il prodotto contiene almeno 135 g di uova in guscio o congelate oppure36 g di polvere di uovo intero per kg di prodotti di macinazione. Se vengono impiegate conserve di uova, il rapporto tra albume e tuorlo deve corrispondere a quello dell’uovo intero.213
Nella denominazione specifica si può accennare al latte («paste alimentari al latte»), quando il prodotto contiene almeno20 g di sostanza secca del latte per kg di prodotto di macinazione.214
Se le paste all’uovo contengono uova che non provengono dalla gallina, la specie delle uova aggiunte dev’essere indicata nella denominazione specifica.
Capitolo 16 Uova e ovoprodotti
Art. 155 Uova
Le uova (uova in guscio) sono le cellule germinative, non fecondate, avvolte in un guscio calcareo intatto, della gallina domestica (Gallus domesticus) o di altre specie di uccelli.
L’uovo è costituito da:
tuorlo (giallo): la parte più interna, trasparente, giallastra ed omogenea dell’uovo;
albume (bianco): la massa gelatinosa, trasparente, da incolore a biancastra, che circonda il tuorlo;
pellicola del guscio: la membrana situata tra l’albume ed il guscio calcareo.
212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 213 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 214 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Art. 156 Ovoprodotti
Gli ovoprodotti sono i prodotti ottenuti da uova di gallina, di anitra, di tacchina, di faraona o di quaglia oppure da loro componenti. Essi possono essere liquidi, concentrati, essiccati, cristallizzati, pastorizzati, congelati, surgelati o coagulati.
Sezione 2 Uova di gallina
Art. 157 Esigenze minime
Le uova destinate alla consegna ai consumatori devono soddisfare le seguenti esigenze:
altezza della camera d’aria: al massimo 9 mm;
camera d’aria: immobile;
guscio: normale, pulito, intatto;
albume (bianco): limpido, trasparente, privo di inclusioni estranee di ogni natura;
tuorlo: privo di inclusioni estranee;
germe: non visibilmente sviluppato;
odore: privo di odore estraneo.
Art. 158 Uova con difetti
Le uova con gusci danneggiati, ma ancora interi e con la pellicola intatta («uova fissurate»), nonché le uova che non soddisfano le esigenze dell’articolo 157, possono essere usate unicamente per la fabbricazione di ovoprodotti.
Non possono essere usate come derrate alimentari:
le uova con guscio screpolato e pellicola lacerata («uova ammaccate», «uova rotte»);
le uova provenienti dall’incubatrice, non fecondate oppure appena incubate e con embrione morto.
Al controllo di una partita di uova, destinate alla consegna ai consumatori, può essere presente il 7 per cento di uova con difetti di qualità, di cui al massimo:
4 per cento di uova ammaccate o uova fissurate, con difetto che deve essere visibile ad occhio nudo;
1 per cento di uova con macchie di carne o di sangue, ben riconoscibili.
Se la partita controllata secondo il capoverso3 comprende meno di 180 uova, le tolleranze per difetti di qualità vanno raddoppiate.
Art. 159 Conservazione
Le uova devono, a partire dal giorno della deposizione, venir protette dall’azione della luce solare diretta e depositate all’asciutto e con buona ventilazione (senza acqua di condensazione), a meno di 20 °C.
Le uova di20 o più giorni possono venir consegnate ai consumatori solamente previa refrigerazione a 5 °C o meno. Esse devono essere completamente asciutte e vanno depositate con buona ventilazione. La refrigerazione non deve essere interrotta.
Se le uova vengono raffreddate a 5 °C prima del 21° giorno, il raffreddamento non deve più venir interrotto fino alla consegna ai consumatori.
I capoversi 1–3 non valgono per le uova sode con guscio intatto, se sono state sottoposte ad un trattamento della superficie che impedisce la penetrazione di microorganismi.
Art. 160 Caratterizzazione
Sugli imballaggi di vendita al dettaglio, le indicazioni richieste dall’articolo 22 devono venir completate da:
allusione come «non refrigerato da vendere entro il ... (20 giorni dopo la data di deposizione);
allusione «da conservare a 5 °C o meno», se vengono offerte uova raffreddate a 5 °C;
numero di pezzi d’uova ed il peso netto oppure numero di pezzi d’uova ed il peso netto minimo per uovo in grammi.
Se viene indicata la data di deposizione, questa dev’essere chiaramente riconoscibile come tale.
L’indicazione del paese di produzione (art. 22 cpv.1 lett. e) può anche essere sostituito con un’abbreviazione usuale (p. es. D per la Germania o PL per la Polonia).
Sezione 3 Ovoprodotti
Art. 161 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Gli ovoprodotti che per l’ulteriore lavorazione non sono stati sottoposti a trattamento termico, devono essere pastorizzati prima dell’ulteriore utilizzazione.
Gli ovoprodotti pastorizzati, devono, dopo il riscaldamento, essere subito raffreddati a 5 °C o meno e mantenuti a questa temperatura fino all’ulteriore utilizzazione.
La polvere d’uova non dev’essere raffreddata.
È vietato mescolare uova di diverse specie animali.
Art. 162 Caratterizzazione
Le indicazioni secondo l’articolo 22 devono venir completate da:
allusione come «conservare sotto refrigerazione» oppure indicazione della temperatura di conservazione;
se gli ovoprodotti vengono mescolati ad altre derrate alimentari: indicazione del contenuto di uova in per cento in massa, riferito al prodotto finale.
Sezione 4 Prescrizioni speciali
Art. 163 Uova che non provengono da galline
Le uova che non provengono da galline (Gallus domesticus) devono essere caratterizzate in modo corrispondente alla loro provenienza (p. es. come uova di anitra o uova di piccione).
Gli imballaggi e i recipienti nei quali vengono poste in commercio le uova di anitra devono recare la scritta «Uova di anitra, da consumare solo dopo almeno dieci minuti di cottura».
Art. 164 Coloranti ammessi
Per colorare i gusci delle uova possono venir utilizzati:
i coloranti ammessi dal DFI quali additivi alimentari;
Verde brillante (n. CI 42040);
Blu Vittoria (n. CI 44045);
Rodamina B (n. CI 45170);
Ultramarino (n. CI 77007);
Alcanna (Alcannae Tinctoriae);
Legno di campeccio (Aematoxylon Campechianum);
Legno di fustetto (Maclura tinctoria, Morus tinctoria);
Legno rosso (Caesalpina echinata);
Legno di sandalo giallo (Santalum album ) o rosso (Pterocarpus santalinus);
Guscio di noce (Juglans regia);
215 silicato di potassio e alluminio (E555).
Per stampigliare le uova possono venir usati:
i coloranti menzionati nel capoverso1 lettere a, d ed e;
il Violetto di metile B (n. CI 42535).
215 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Capitolo 17 Alimenti speciali
Art. 165 Definizione
Gli alimenti speciali sono derrate alimentari, destinate ad un’alimentazione speciale e che in base alla loro composizione oppure allo speciale procedimento di fabbricazione:
corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di persone, le quali, per motivi di salute, necessitano di un’alimentazione di altro genere, oppure
che contribuiscono a conseguire determinati effetti fisiologico-nutrizionali.
Sono considerati alimenti speciali:
gli alimenti poveri di lattosio e privi di lattosio (art. 170);
gli alimenti poveri o molto poveri di sodio (art. 171);
gli alimenti poveri di proteine (art. 172);
gli alimenti privi di glutine (art. 173);
gli alimenti di valore energetico ridotto e debole (art. 174);
gli alimenti di tenore ridotto di carboidrati (art. 175);
gli alimenti privi di zucchero (art. 176);
gli alimenti adatti per diabetici (art. 177);
216 gli alimenti arricchiti di proteine (art. 179);
217 gli alimenti ricchi di fibre alimentari (art. 180);
218 gli alimenti destinati al controllo del peso (art. 181);
219 gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (art. 182);
220 gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età (art. 183);
221 gli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (art. 184);
216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 217 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
222 gli alimenti contenenti estratto di malto (art. 184a);
223 gli integratori alimentari (art. 184b);
224 le bevande speciali contenenti caffeina (art. 184c).
Art. 166 Esigenze generali
Gli alimenti speciali devono distinguersi nettamente dalle normali derrate alimentari (prodotti normali) per la loro composizione oppure per il procedimento di fabbricazione. Essi possono contenere alcool soltanto se quest’ultimo è un prodotto della loro fermentazione e se la quantità assorbita nell’uso conforme alla destinazione dell’alimento in questione non supera1 grammo per razione giornaliera.225
Le esigenze valevoli per i prodotti normali corrispondenti valgono per analogia per gli alimenti speciali, a meno che la loro destinazione particolare esiga delle deroghe.
Gli alimenti speciali possono venir consegnati ai consumatori solamente preconfezionati, a meno che tali alimenti vengano consumati sul posto.
Art. 167 Menzioni pubblicitarie
Sono ammesse le allusioni generali alla destinazione particolare ed alla speciale azione fisiologico-nutrizionale di un alimento speciale, come per esempio «per l’alimentazione speciale in caso di diabete mellito nell’ambito di un piano dietetico».
Art. 168226
Art. 169 Caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:
un cenno alle particolarità della composizione qualitativa e quantitativa oppure al particolare procedimento di fabbricazione col quale il prodotto acquista le qualità nutrizionali particolari;
la dichiarazione del valore nutritivo secondo l’articolo36;
...227 2 Oltre alle indicazioni secondo il capoverso1, può figurare l’allusione «10 g di carboidrati (compresi i succedanei dello zucchero) sono contenuti in X g oppure in ml».
Gli alimenti speciali possono essere caratterizzati con la menzione «dietetico». È fatta eccezione per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento nonché 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 224 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 225 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento.228
Gli alimenti speciali che contengono edulcoranti devono recare, accanto alla denominazione specifica, la menzione «con edulcorante (i)».229 Sui prodotti nei quali, oltre a edulcoranti, sono state aggiunte anche sorte di zuccheri, deve figurare una menzione come «con zucchero ed edulcorante(i)».230
e 6 ...231
I prodotti contenenti dell’aspartame devono recare la menzione: «contiene una fonte di fenilanilina».232
Sezione 2 Disposizioni speciali
Art. 170 Alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio
Un alimento è considerato come povero di lattosio quando il tenore di lattosio, nel prodotto pronto al consumo, è ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente ed è al massimo di2 g per 100 g di sostanza secca.
Un alimento è considerato come privo di lattosio quando esso non contiene lattosio rispetto all’alimento normale corrispondente.
Art. 171 Alimenti poveri di sodio e rigorosamente poveri di sodio, succedanei del sale commestibile
Un alimento è considerato come povero di sodio quando esso non ne contiene più di 0,12 g per 100 g di alimento pronto al consumo. Fanno eccezione i condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola, che sono considerati come poveri di sodio, quando il loro tenore di sodio non è superiore a 0,36 g per 100 g.
Un alimento è considerato come rigorosamente povero di sodio quando esso non ne contiene più di 0,04 g per 100 g di alimento pronto al consumo. Fanno eccezione i condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola, che sono considerati come rigorosamente poveri di sodio, quando il loro tenore di sodio non è superiore a 0,12 g per 100 g.
Per surrogato di sale commestibile o sale dietetico s’intendono mescolanze di solfato di potassio, di sali di potassio, magnesio, ammonio, calcio e colina di acidi organici e inorganici, come gli acidi glutammico, adipico, carbonico, piruvico, 228 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 230 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 232 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
lattico, citrico, malico, tartarico, acetico, cloridrico od ortofosforico.233 Il tenore di sodio non deve superare 0,12 g per 100 g.
Il tenore di sodio e quello di potassio dell’alimento pronto al consumo devono essere indicati in g per 100 g oppure 100 ml.
Art. 172 Alimenti poveri di proteine
Un alimento è considerato come povero di proteine quando il tenore di proteine dell’alimento pronto al consumo è ridotto di almeno la metà rispetto all’alimento normale corrispondente e non supera1 g per 100 g di sostanza secca.
Art. 173 Alimenti privi di glutine
Sono considerati come privi di glutine gli alimenti, la cui materia prima contenente glutine (frumento, segale, avena, orzo, ecc.) è stata sostituita con una materia prima per sua natura priva di glutine (mais, miglio, riso, patate, grano saraceno, soia) oppure con una materia prima privata del glutine. Il contenuto di prolamina (gliadina) non deve superare 10 mg per 100 g di sostanza secca.
Art. 174 Alimenti di valore energetico ridotto e debole
Un alimento è considerato come di valore energetico ridotto (ridotto in calorie), quando il valore energetico nell’alimento pronto al consumo è ridotto di almeno il
per cento rispetto all’alimento normale corrispondente.234 Questa riduzione non deve essere ottenuta mediante la riduzione del tenore di proteine.
Un alimento è considerato come povero di valore energetico (povero di calorie), quando il valore energetico nell’alimento pronto al consumo, rispetto all’alimento normale, è ridotto di almeno la metà e comporta per 100 g di prodotto pronto al consumo al massimo 210 kJ (50 kcal) e per le bevande e le minestre al massimo 84 kJ (20 kcal) per 100 ml. La riduzione del valore energetico non deve essere ottenuta mediante la riduzione del tenore di proteine.
Art. 175 Alimenti con tenore ridotto di carboidrati
Un alimento è considerato a tenore ridotto di carboidrati, quando il tenore di carboidrati assimilabili (compresi i succedanei dello zucchero) nell’alimento pronto al consumo è ridotto di almeno il 40 per cento rispetto all’alimento normale corrispondente, e del30 per cento per il pane, i prodotti cotti al forno e quelli di biscotteria, nonché le paste alimentari.
Art. 176 Alimenti privi di zucchero
Un alimento è considerato come privo di zucchero, quando le sorte di zucchero, rispetto all’alimento normale corrispondente, sono state tralasciate o sostituite com- 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 234 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 pletamente con edulcoranti e quando il tenore di sorte di zucchero, contenute naturalmente, non è superiore a1 g per 100 g di sostanza secca.235
Le designazioni «preserva i denti», «amico dei denti», figuranti sugli imballaggi o le etichette o nella pubblicità, devono essere dimostrate da una perizia medico-dentaria.
Art. 177 Alimenti adatti per diabetici
Gli alimenti adatti per diabetici devono soddisfare le seguenti esigenze:
il tenore di grasso non deve esser superiore a quello del corrispondente alimento normale;
non devono contenere i seguenti ingredienti: 1.236 glucosio, sciroppo di glucosio, zucchero invertito e disaccaridi; il lattosio può essere aggiunto unicamente nella misura in cui esso è usato come supporto di edulcoranti e la mescolanza possiede un potere edulcorante di almeno venti volte quello dello zucchero, 2. maltodestrine, tranne quando sono usate come supporto e nella misura in cui la proporzione nell’alimento pronto al consumo è al massimo di 2 per cento in massa;
237 al posto delle sostanze secondo la lettera b possono essere aggiunti unicamente fruttosio, edulcoranti e polidestrosio.
Art. 178238
Art. 179 Alimenti arricchiti di proteine
Un alimento è considerato come arricchito di proteine quando il tenore di proteine nell’alimento pronto al consumo è aumentato di almeno il 50 per cento rispetto all’alimento normale corrispondente. Il tenore di proteine deve essere aumentato con almeno 10 g di proteine equivalenti dal punto di vista fisiologico-nutrizionale per 100 g di sostanza secca.
Art. 180 Alimenti ricchi di fibre alimentari
Un alimento è considerato come ricco di fibre alimentari quando il tenore di fibre alimentari naturali od aggiunte (sostanze di zavorra) è di almeno il 10 per cento in massa nell’alimento pronto al consumo e nella razione giornaliera sono contenuti almeno 10 g di tali fibre alimentari.
235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Per le bevande ricche di fibre alimentari è sufficiente un tenore di 10 g nella razione giornaliera.
Art. 181239 Derrate alimentari per un’alimentazione mirante al controllo del peso
Le derrate alimentari per un’alimentazione mirante al controllo del peso sono alimenti di composizione particolare che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, sostituiscono completamente o parzialmente il fabbisogno alimentare quotidiano. Tali alimenti si suddividono in due categorie:
prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera;
prodotti sostitutivi di uno o più pasti.
La loro composizione deve corrispondere ai criteri specificati nell’allegato 7.
Tutti gli elementi costitutivi di un prodotto destinato a sostituire l’intera razione giornaliera devono essere contenuti nel medesimo imballaggio.
Le denominazioni specifiche sono le seguenti:
per i prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera: «razione giornaliera per un’alimentazione mirante al controllo del peso»;
per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti: «pasto per un’alimentazione mirante al controllo del peso».
In deroga all’articolo 8 dell’ordinanza del 26 giugno 1995240 sui valori nutritivi, il valore energetico, il tenore di proteine, carboidrati e lipidi e il tenore di ogni sale minerale e vitamina elencati nell’allegato 7 vanno indicati in quantità specifica del prodotto pronto all’uso proposto per il consumo. Nel caso di prodotti sostitutivi di uno o più pasti, oltre all’indicazione del tenore, l’indicazione relativa alle vitamine e ai sali minerali deve pure essere espressa in percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo l’allegato1 dell’ordinanza sui valori nutritivi.
Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 169 capoverso1 lettere a e b, l’etichettatura dei prodotti in questione deve recare le indicazioni seguenti:
se necessario, il modo d’uso corretto e una menzione sull’importanza della sua applicazione;
se un prodotto utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante apporta una quantità di polialcol superiore a20 g al giorno, una menzione riguardante il rischio di effetto lassativo;
una menzione relativa all’importanza dell’assunzione quotidiana di una quantità sufficiente di liquidi;
per i prodotti sostitutivi dell’intera razione giornaliera, la dichiarazione che il prodotto fornisce quantità sufficienti di tutte le sostanze nutritive essenziali per una giornata e una menzione riguardante il fatto che il prodotto non può essere consumato per oltre tre settimane senza consultazione medica;
239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
e. per i prodotti sostitutivi di uno o più pasti, l’indicazione relativa al fatto che avranno l’effetto desiderato solo nell’ambito di una dieta ipocalorica e che, in tale ambito, vanno completati con altri alimenti.
È vietato ogni riferimento al ritmo o all’importanza della perdita di peso che può risultare dal consumo di queste derrate o relativo alla riduzione dell’appetito o all’accentuazione della sensazione di sazietà che potrebbero manifestarsi.
Art. 182 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
Alimenti per lattanti sono derrate alimentari, destinate all’alimentazione speciale di lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi quattro a sei mesi di vita e che sono in grado di soddisfare già di per sé stesse il fabbisogno nutritivo di tale categoria di persone.
Alimenti di proseguimento sono derrate alimentari, destinate alla particolare alimentazione di lattanti sani di oltre quattro mesi di vita, costituenti il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata di tale categoria di persone.
Per gli alimenti per lattanti valgono le seguenti esigenze:
la composizione deve soddisfare i criteri di cui all’allegato2 di questa ordinanza;
abis. 241essa è fabbricata con le fonti proteiche menzionate nell’allegato2 e, se del caso, con altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. Devono essere osservati i divieti e le limitazioni stabiliti nell’allegato2;
devono essere pronte al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
per la fabbricazione possono esservi aggiunte unicamente le sostanze nutritive di cui all’allegato3 di questa ordinanza.
Per gli alimenti di proseguimento valgono le seguenti esigenze:
242 la composizione deve soddisfare i criteri di cui all’allegato 4 di questa ordinanza;
abis. 243essa è fabbricata con le fonti proteiche menzionate nell’allegato 4 e, se del caso, con altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai quattro mesi deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. Devono essere osservati i divieti e le limitazioni stabiliti nell’allegato 4;
241 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 243 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
b. vi possono essere aggiunte unicamente le sostanze nutritive di cui all’allegato3 di questa ordinanza.
La denominazione specifica è «alimento per lattanti» rispettivamente «alimento di proseguimento». I prodotti che sono fabbricati esclusivamente con proteine di latte, devono essere designati come «alimento latteo per lattanti» rispettivamente «latte di proseguimento».
Le indicazioni sull’imballaggio, sull’etichetta o sui prospetti allegati di alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento devono fornire le informazioni necessarie per il corretto uso del prodotto. Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 169 capoverso 1 lettere a e b devono figurare:
per gli alimenti per lattanti: un’indicazione come «avvertimento importante», seguita da un cenno alla superiorità dell’allattamento al seno e dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure di altre persone competenti nella cura dei lattanti;
per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, l’indicazione che il fabbisogno totale di ferro, nella somministrazione ai lattanti di oltre 4 mesi, deve venir coperto con altre fonti complementari;
per gli alimenti di proseguimento: l’indicazione che l’alimento deve costituire solo parte di una nutrizione mista e che esso non deve venir usato in sostituzione del latte materno durante i primi quattro mesi di vita;
244 la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui agli allegati 2 e 4 ed eventualmente di colina, inositolo, carnitina a taurina per 100 ml di preparato pronto al consumo.
le istruzioni per la corretta preparazione dell’alimento, nonché un avvertimento sulle ripercussioni dannose alla salute di una preparazione inadeguata.
Negli alimenti di proseguimento, oltre alle indicazioni relative al tenore in vitamine e sali minerali, possono figurare indicazioni espresse in percentuale dei valori di riferimento specificati nell’allegato 6, purché le quantità presenti siano pari ad almeno il 15 per cento dei valori di riferimento.245
Sull’imballaggio, sull’etichetta oppure sui prospetti allegati possono essere fatte affermazioni pubblicitarie sulla particolare composizione di un alimento per lattanti, unicamente nei casi contemplati dall’allegato 5 di questa ordinanza ed alle condizioni ivi fissate.
Gli alimenti per lattanti non devono recare né immagini né testi che idealizzano il prodotto; in particolare, non devono essere raffigurati bambini.
244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 245 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Art. 183246 Alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono alimenti che corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra i 4 mesi e i
anni.247
Non è considerato pappa di complemento il latte destinato a lattanti e bambini in tenera età.248
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali possono essere offerti come:
prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con il latte o altri liquidi nutrienti appropriati;
prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con il latte o altri liquidi privi di proteine;
249 paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;
fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o, dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti.
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alla particolare nutrizione dei bambini secondo il capoverso1 è avvalorata da dati scientifici generalmente riconosciuti. Per la composizione valgono le seguenti esigenze:
gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono soddisfare i criteri esposti nell’allegato 9;
le altre pappe di complemento devono soddisfare i criteri esposti nell’allegato 10;
durante la fabbricazione possono essere impiegate soltanto le sostanze nutritive secondo l’allegato 11.
...250
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 169 capoverso1, le indicazioni sull’imballaggio, l’etichetta o i prospetti allegati devono contenere le seguenti informazioni:251 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 248 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristiche particolari;
252 informazioni sul tenore (p. es. «contenente glutine») o l’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a sei mesi;
253 la quantità media dei singoli sali minerali e delle singole vitamine per i quali l’allegato 9 (alimenti per lo svezzamento a base di cereali) e 10 (altre pappe di complemento) stabiliscono tenori specifici, per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto;
254 se necessario, un’istruzione in merito alla corretta preparazione e una menzione sull’importanza di attenervisi.
Le menzioni del tenore medio delle sostanze nutritive contenute nell’allegato 11 sono permesse per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto.255
Le menzioni di vitamine e sali minerali contenute nell’allegato 11, espresse in parte percentuale dei valori di riferimento indicati nell’allegato 6, per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sono permesse se il tenore è superiore al 15 per cento dei valori di riferimento.256
Se agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e alle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età vengono aggiunti vitamine, sali minerali e oligoelementi, valgono le quantità massime menzionate nell’allegato 12.257
Art. 184258 Alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento)259
Una derrata alimentare è considerata alimento per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimento di complemento) quando soddisfa i loro bisogni particolari di nutrizione e copre il loro ulteriore fabbisogno fisiologico-nutrizionale. Si distinguono le seguenti categorie:260 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 255 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 256 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 257 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 260 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
prodotti energetici;
261 prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico;
preparati proteici e aminoacidi;
combinazioni dei gruppi di prodotti di cui alle lettere a-c.
2I prodotti per l’approvvigionamento di energia devono soddisfare le seguenti esigenze:
i prodotti ricchi di carboidrati devono contenere numerose sorte di zuccheri o prodotti di demolizione dell’amido diversamente riassorbibili. Almeno l’80 per cento dell’energia deve provenire dai carboidrati. L’energia da carboidrati può provenire per un massimo del 50 per cento dal saccarosio. Il tenore energetico nel prodotto pronto al consumo non può essere inferiore a 300 kJ per 100 ml oppure a 1400 kJ per 100 g di sostanza secca;
il tenore energetico nei prodotti ricchi di energia non può essere inferiore a 1400 kJ per 100 g di sostanza secca. Almeno il 50 per cento di questa energia deve provenire da carboidrati e al massimo il30 per cento da grassi;
le bevande energetiche devono essere adatte a compensare la perdita di sostanze nutritive. Il tenore energetico dev’essere di almeno 190 kJ per 100 ml. Almeno il 50 per cento di questa energia deve provenire da carboidrati e al massimo il30 per cento da grassi.
I prodotti con un tenore definito di vitamine, sali minerali (macroelementi oppure oligoelementi) o altre sostanze rilevanti per le persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico devono tener conto della perdita di sostanze nutritive dovuta all’attività sportiva. Le bevande contenenti elettroliti devono contenere i sali minerali più importanti presenti nel sudore come natrio, potassio, calcio o magnesio. Se la loro osmolarità è di 250–340 mOsmol per litro, possono essere definiti isotoni.262
Nei preparati proteici e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Se a queste mescolanze vengono aggiunte proteine di collagene, la loro parte non deve superare il20 per cento della parte proteica. L’aggiunta totale massima di proteine, comprese quelle assunte con la normale alimentazione, non deve superare2 g per kg di peso corporeo e per giornata.
I preparati combinati sono forme miste dei prodotti secondo i capoversi 2–4.
L’ammissibilità degli additivi, la loro caratterizzazione, le quantità massime e la pubblicità sono disciplinate negli allegati 13 e 14.263
L’Ufficio federale può autorizzare, su richiesta, ulteriori additivi. Esso verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità allo scopo, la caratterizzazione e le menzioni 261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 262 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 263 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 pubblicitarie degli additivi in questione. L’articolo3 capoversi3 e 8 è applicabile per analogia.
Oltre alle indicazioni contenute nell’articolo 169 capoverso1, i prodotti secondo il capoverso1 devono presentare:
una descrizione della particolare idoneità allo scopo dell’alimento;
le istruzioni per l’uso.
La denominazione specifica è disciplinata nell’articolo20 capoverso2 lettera a.
Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.264 Art. 184a265 Alimenti contenenti estratto di malto
Gli alimenti contenenti estratto di malto servono a integrare l’alimentazione con estratto di malto.
Essi devono contenere almeno il30 per cento in massa di estratto di malto, riferito alla sostanza secca, e almeno 10 g di estratto di malto nella razione giornaliera.
Per i prodotti destinati alla fabbricazione di bevande a base di estratto di malto che contengono latte e che devono essere mescolati con acqua, il tenore minimo di estratto di malto si riferisce alla sostanza secca senza i componenti del latte.
Gli alimenti contenenti estratto di malto possono contenere le vitamine e i sali minerali elencati nell’allegato 14 nelle quantità ivi descritte.
La razione giornaliera dev’essere indicata sull’imballaggio o sull’etichetta.
Art. 184b266 Integratori alimentari
Gli integratori alimentari sono prodotti che:
contengono vitamine o sali minerali in forma concentrata;
sono offerti al consumo sotto forma di capsule, pastiglie, liquidi o polveri;
servono a integrare gli alimenti con tali sostanze.
Essi possono contenere soltanto le vitamine e i sali minerali elencati nell’allegato 14.
La razione giornaliera raccomandata deve contenere almeno il30 per cento della dose giornaliera ammessa per gli adulti secondo l’allegato 14.267 La razione giornaliera raccomandata deve figurare sull’imballaggio o sull’etichetta.
Per rispondere ai bisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine secondo l’allegato 14 può essere superato fino a 264 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 265 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 266 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 tre volte la dose giornaliera raccomandata. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 100 per cento, per la vitamina D fino al 50 per cento.
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 169 capoverso1, gli integratori alimentari devono presentare:
una menzione, secondo cui il prodotto in oggetto è un integratore alimentare;
una menzione secondo cui il prodotto in oggetto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini;
negli integratori alimentari contenenti selenio, una menzione secondo cui la dose giornaliera raccomandata di 50 µg di selenio non dev’essere superata.
Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.
Art. 184c268 Bevande speciali contenenti caffeina
Le bevande speciali contenenti caffeina sono bevande analcoliche che per 100 ml hanno un valore energetico di almeno 190 kJ o di 45 kcal proveniente soprattutto da carboidrati e un tenore di caffeina superiore a 25 mg per 100 ml. L’aggiunta di taurina, gamma lattone dell’acido glucuronico, inositolo, vitamine, sali minerali e anidride carbonica è permessa.
Valgono le seguenti quantità massime (per 100 ml):
Caffeina 32 mg;
Taurina 400 mg;
Gamma lattone dell’acido glucuronico 240 mg;
Inositolo 20 mg;
Niacina 8 mg;
Vitamina B6 2 mg;
Acido pantotenico 2 mg;
Vitamina B12 0,002 mg.
Oltrealle indicazioni secondo l’articolo 169 capoverso1, le bevande speciali contenenti caffeina devono presentare:
una menzione che, a causa del maggiore contenuto di caffeina, le bevande dovrebbero essere consumate soltanto in quantità limitate e che non sono adatte a bambini, donne incinte e persone sensibili alla caffeina;
nelle bevande che contengono oltre2 g di anidride carbonica per litro, una menzione come «contenente anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica;
la menzione «non mescolare con alcool»;
268 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
d. il tenore di caffeina, taurina e gamma lattone dell’acido glucuronico in mg per 100 ml.
Nella caratterizzazione si deve precisare il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità.
Oltrealla denominazione specifica «bevanda speciale contenente caffeina» è permessa la denominazione «energy drink».
Capitolo 18 Frutta e verdura
Sezione 1 Frutta
Art. 185 Definizioni
Frutta sono i prodotti vegetali, non elaborati, destinati all’alimentazione umana. Si distinguono le seguenti specie di frutta:
frutta a granelli: mele, pere, cotogne, ecc.;
frutta a nocciolo: albicocche, ciliege, pesche, susine, prugne, mirabelle, reines-claudes ecc.;
frutta a bacche: more, fragole, mirtilli, lamponi, ribes, uvaspina, uva da tavola, ecc.;
agrumi: pompelmi, mandarini, clementine, arance, limoni, ecc.;
frutta esotica: ananas, banane, datteri, fichi, avocados, ecc.;
frutta con guscio: castagne, arachidi, noci, nocciole, noci di cocco, mandorle, noci del Brasile, pistacchi, ecc.
La frutta da tavola è frutta che, alla consegna ai consumatori, dev’essere fresca, pulita e matura, sviluppata normalmente quanto alla forma, al colore ed alla costituzione, esente da difetti che ne compromettano il valore di consumo.
La frutta da conserva o da cuocere è la frutta che non soddisfa o non soddisfa più le esigenze per la frutta da tavola, ma è adatta alla cottura, all’essicazione e ad altri modi di conservazione o di utilizzazione. Essa può presentare difetti esteriori, non essere perfettamente matura od essere troppo matura, essere leggermente alterata nella freschezza e la conservabilità e leggermente diminuita di valore a causa di conservazione inadeguata o troppo lunga oppure per danni dovuti al trasporto.
La frutta di coltivazione ecologica può presentare piccoli difetti esteriori. Valgono per analogia le esigenze dei capoversi2 e 3.
Art. 186 Denominazione specifica
Sui contenitori e gli imballaggi di mele e di pere dev’essere indicata la sorta.
Art. 187 Tolleranza per difetti
Il DFI può definire in un’ordinanza i difetti ammissibili e fissare i limiti di tolleranza per la frutta.
Sezione 2 Verdura
Art. 188 Definizione
Verdura sono le piante e le parti di piante, destinate all’alimentazione umana. Si distinguono le seguenti specie di verdura:
tuberi e radici: patate, carote, sedano-rapa, barbabietola, scorzonera, rape, ravanelli, rafano ecc.;
verdura a gambo: coste, rabarbaro, asparagi, finocchi, sedano, ecc.;
verdura a foglia: ogni specie di cavoli, spinaci, lattuga, insalata cappuccio ed altre insalate a foglia, catalogna, ecc.;
verdura a frutti: cocomeri, pomodori, zucchetti, melanzane, meloni, ecc.;
leguminose: fagiolini, piselli, taccole, ecc.;
cipolle: ogni specie di cipolle, aglio, ecc.;
specie di cicorie: cicoria indivia (Witloof), cicorino rosso e verde, insalata romana, ecc.;
erbette da cucina.
Art. 189 Esigenze minime
La verdura, alla consegna ai consumatori, dev’essere:
pulita, tipica della sua sorta, intatta;
normalmente sviluppata e matura per il raccolto;
ben sgocciolata, se è stata lavata.
Le patate, alla consegna ai consumatori, devono essere di una sorta ben determinata ed essere esenti il più possibile da terra aderente.
Art. 190 Denominazione specifica
La designazione della sorta deve figurare sui contenitori e sugli imballaggi delle patate.
Art. 191 Deposito, trasporto, vendita
Le insalate miste e la verdura pronte per essere cucinate devono essere conservate, trasportate e vendute a temperature di 12 °C o meno. È ammesso un breve aumento di temperatura durante il trasporto.
Art. 192 Tolleranza per difetti
Il DFI può stabilire in un’ordinanza i difetti ammissibili ed i limiti di tolleranza per la vendita della verdura.
Art. 193 Bagnatura
È vietato far aumentare il peso della frutta, della verdura e delle patate da tavola mediante bagnatura. Non è considerata bagnatura l’umidificazione praticata esclusivamente per mantenere i prodotti allo stato di freschezza.
Sezione 3 Conserve di frutta e conserve di verdura
Art. 194 Definizioni
Le conserve di frutta e di verdura sono prodotti di frutta e di verdura, le cui conservabilità ed idoneità al deposito vengono garantite con adeguati procedimenti.
Per specialità («delicatesses») s’intendono delle conserve di frutta o di verdura di un genere speciale, come conserve di cetrioli, olive ripiene, paste di rafano ecc., che di regola non vengono consumate che in piccole quantità ed unicamente quali aggiunte a cibi o bevande.
Art. 195 Procedimenti ammessi, conservazione
Per la fabbricazione di conserve di frutta e di verdura sono ammessi i seguenti procedimenti:
surgelazione (art. 11);
pastorizzazione (art. 13 cpv.2 lett. b);
sterilizzazione (art. 13 cpv.2 lett. e);
immersione in liquidi o soluzioni;
essiccazione;
fermentazione;
altri procedimenti atti a prolungare la conservabilità; sono riservate le disposizioni dell’articolo 14.
Le conserve di frutta e di verdura sterilizzate devono essere conservate in recipienti ermetici ai germi (p. es. boccali di vetro o scatole metalliche).
Art. 196 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Le conserve umide (acidule o acide) possono contenere, per la conservazione, spiritosi, oli vegetali, aceto di fermentazione, sale commestibile nonché sorte di zuccheri.269 È pure permessa l’aggiunta di spezie e di erbe.
Il contenuto di farina nelle conserve di spinaci pronte per la cottura o designate in modo simile, non può superare il2 per cento in massa, calcolato come amido anidro.
La frutta secca può contenere, per la conservazione, oltre agli additivi ammessi, anche sale commestibile o sorte di zuccheri.270
Alla verdura essiccata può venir aggiunto sale commestibile.
Capitolo 18a:271 Tofu, bevanda di soia, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali
Sezione 1 Tofu, bevanda di soia, tempeh
Art. 196a Definizioni
Il tofu è un prodotto ottenuto da fagioli di soia e acqua con l’aggiunta di una sostanza coagulante con o senza sottrazione di liquidi.
La bevanda di soia («sojadrink») è l’estratto acquoso dei fagioli di soia ammollati e macinati e infine filtrato o decantato e cotto.
Il tempeh è un prodotto di fagioli di soia fermentato con colture adatte (p. es. Rhizopus Oligosporus). Lo si può ottenere anche da cereali.
Art. 196b Sostanze coagulanti
Possono essere usati come sostanze coagulanti:
nigari (cloruro di magnesio e solfato di magnesio);
solfato di calcio, cloruro di calcio;
cloruro di magnesio;
delta-lattone dell’acido gluconico;
acidi alimentari;
colture di batteri acidolattici ineccepibili dal punto di vista della salute.
269 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 270 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 271 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Sezione 2 Altri prodotti a base di proteine vegetali
Art. 196c Definizione
Gli altri prodotti a base di proteine vegetali sono prodotti ottenuti da proteine di cereali o di legumi e da altri ingredienti puramente vegetali, ma che non rientrano tra i prodotti di cui all’articolo 196a.
Art. 196d Denominazione specifica
La denominazione specifica è disciplinata nell’articolo20. I prodotti surrogati della carne possono essere definiti, inoltre, come «fettina vegetale», «scaloppina vegetale», «ragù vegetale» ecc.
Capitolo 19 Funghi commestibili
Art. 197 Definizioni
I funghi commestibili sono le infruttescenze commestibili delle specie dei funghi superiori, che sono idonee come alimenti, se necessario dopo una corrispondente preparazione.
I funghi commestibili freschi possono essere sottoposti, prima della consegna ai consumatori, unicamente ad una pulitura meccanica secca della superficie.
I funghi commestibili conservati sono funghi commestibili che sono stati resi conservabili mediante uno dei procedimenti menzionati nell’articolo 195 capoverso1. È pure permessa una conservazione di breve durata mediante fermentazione acido-lattica (funghi insilati) oppure mediante macerazione in liquidi di copertura come oli vegetali, salamoia, aceto di fermentazione, spiritosi, ecc.
I funghi commestibili trasformati sono prodotti ottenuti da funghi commestibili freschi o resi conservabili, che sono stati elaborati in una forma di granulati, polveri, paste, masse per guarnire, estratti o concentrati e che come tali o come derrate alimentari pronte per la cottura vengono consegnati ai consumatori.
Art. 198272
Art. 199 Denominazione specifica
Sui contenitori e gli imballaggi dei funghi commestibili deve figurare la denominazione della specie. Se essa non esiste oppure se non è chiara, dev’essere indicata la denominazione latina.
Art. 200 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono essere indicate:
... 273
l’indicazione «preparato con funghi secchi», per i prodotti preparati con funghi secchi;
l’azienda produttrice, per i funghi commestibili freschi coltivati.
Art. 201 Disposizioni esecutive
Il DFI fissa in un’ordinanza (allegato 1) le specie di funghi commestibili ammissibili ed emana prescrizioni su:
esigenze per i funghi commestibili freschi e resi conservabili, nonché per la loro trasformazione e designazione;
esigenze per i preparati a base di funghi commestibili, loro trasformazione e designazione;
esigenze delle derrate contenenti tartufi e loro designazione;
difetti tollerati per i funghi commestibili;
controllo dei funghi selvatici;
274 formazione e requisiti per gli esami per persone che, in una funzione ufficiale, controllano le specie di funghi.
Capitolo 20 Miele, melassa, pappa reale, polline di fiori275
Sezione 1 Miele
Art. 202 Definizione
Per miele si intende la sostanza dolce che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalla mielata o dalle secrezioni zuccherine che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie ed immagazzinano e fanno maturare nei favi.
Il miele può essere fluido, denso o cristallizzato.
Art. 203 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il miele può presentare un tenore massimo di acqua del 21 per cento in massa, il miele di brughiera (Calluna) ed il miele di trifoglio (Trifolium sp.) del 23 per cento 274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Il miele non dev’essere surriscaldato. Quali criteri di surriscaldamento valgono la diastasi ed il tenore di idrossimetilfurfurale del miele. I requisiti sono regolati dal
capitolo 23A «Miele» (edizione 1995) del Manuale svizzero delle derrate alimen-
Art. 204 Denominazione specifica
Invece della denominazione specifica «miele» possono essere usate le seguenti denominazioni specifiche:
miele di fiori; per il miele proveniente principalmente dai succhi del nettare di fiori;
miele di mielata: per il miele proveniente principalmente da secrezioni di parti vive di piante oppure da secrezioni che si trovano sopra queste ultime;
miele in favi o dischi: per il miele che le api accumulano negli alveoli opercolati e privi di covata di favi appena costruiti e commerciato in favi interi o divisi;
miele con parti di favi: per il miele che contiene uno o parecchi pezzi di miele in favi;
miele scolato: per il miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati e privi di covata;
miele centrifugato: per il miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati e privi di covata;
miele torchiato: per il miele ottenuto mediante spremitura dei favi privi di colata, senza o con riscaldamento moderato.
Il miele in favi, il miele in dischi ed il miele con parti di favo devono essere caratterizzati come tali.
Il miele che presenta sapore od odore estranei, che ha iniziato a fermentare od a schiumeggiare oppure che è stato riscaldato eccessivamente, dev’essere designato come «miele per pasticceria» oppure «miele per industria».
La denominazione specifica, fatta eccezione per il miele per pasticceria ed il miele per industria, può essere completata con:
un’indicazione, concernente la provenienza da determinati fiori o piante, se il miele deriva principalmente da questi ultimi e ne presenta le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
277 un nome regionale, territoriale o topografico, se il miele proviene dalla regione indicata. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 maggio 1997278 sulle DOP e le IPG.
276 Non pubblicato nella RU; ottenibile presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna. 277 Nuovo testo giusta l’art. 24 dell’O del28 mag. 1997 sulle DOP/IGP, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 910.12).
Sezione 2 Melassa
Art. 205 Definizione
La melassa è il sottoprodotto liquido denso, ottenuto nel corso della fabbricazione dello zucchero oppure della fabbricazione del fruttosio dal mais.
Art. 206 Denominazione specifica
Per la designazione di mescolanze di melassa con miele non può essere usato il nome «miele».
Sezione 3:279 Pappa reale
Art. 206a Definizione
La pappa reale è il secreto delle ghiandole faringee sopracerebrali delle api operaie.
Art. 206b Denominazione specifica
La pappa reale può essere definita anche «gelatina reale».
Art. 206c Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La pappa reale può contenere al massimo il 70 per cento in massa di acqua.
Il tenore di acido 10-idrossidecenoico dev’essere di almeno l’1,4 per cento in massa.
Sezione 4:280 Polline di fiori
Art. 206d
Il polline di fiori consiste nelle cellule germinali maschili delle antere di fanerogame raccolte dalle api. Queste sono inumidite con il nettare o la melata secreti dallo stomaco delle api e quindi arricchite con enzimi propri dell’organismo, trasportate tra le api a fini di nutrimento come palline di polline e raccolte con speciali spazzoline.
Il polline con capsula frantumata è un polline il cui involucro è modificato meccanicamente in modo tale che il contenuto possa essere utilizzato meglio dall’organismo umano.
Il polline di fiori può contenere al massimo l’8 per cento in massa di acqua.
279 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 280 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Capitolo 21 Sorte di zuccheri
Art. 206e281 Sorte di zuccheri Sono considerate sorte di zuccheri tutti i mono e disaccaridi presenti nelle derrate alimentari. Ne fanno parte segnatamente i prodotti definiti negli articoli 207–213.
Art. 207 Zucchero
Lo zucchero (zucchero bianco) è il saccarosio purificato e cristallizzato. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:
tenore di saccarosio: almeno 99,7 per cento in massa;
tenore di invertosio: al massimo 0,04 per cento in massa;
perdita all’essiccazione: al massimo 0,1 per cento in massa.
Lo zucchero greggio è il prodotto di minor purezza che viene prelevato precocemente dal processo di cristallizzazione nella fabbricazione del saccarosio. Al momento della consegna ai consumatori esso deve soddisfare le seguenti esigenze:
tenore di saccarosio: almeno 90 per cento in massa;
tenore di acqua: al massimo1,5 per cento in massa.
Art. 208 Zucchero intervertito liquido e sciroppo di zucchero intervertito
Lo zucchero intervertito liquido è la soluzione acquosa di saccarosio parzialmente intervertito mediante idrolisi, nella quale predomina la parte di saccarosio invertito. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:
sostanza secca: almeno 62 per cento in massa;
tenore di zucchero intervertito: almeno3 per cento, ma al massimo 50 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;
ceneri conduttometriche: al massimo 0,4 per cento in massa riferito alla sostanza secca.
Lo sciroppo di zucchero intervertito è la soluzione acquosa, anche cristallizzata, di saccarosio parzialmente intervertito, mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero intervertito è superiore al 50 per cento in massa, riferito alla sostanza secca. Per il resto valgono le esigenze secondo il capoverso1 lettere a e c.
281 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 209 Sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di fruttosio-glucosio e sciroppo di glucosio essiccato, sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato, sciroppo di fruttosio-glucosio essicca-
Lo sciroppo di glucosio è la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi ottenuti da amido o da inulina, che sono idonei all’alimentazione. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:283
sostanza secca: almeno 70 per cento in massa;
equivalente di destrosio: almeno20 per cento in massa, riferito alla sostanza secca ed espresso come D-glucosio;
ceneri solfatiche: al massimo1 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.
284 contenuto di fruttosio: al massimo 5 per cento in massa, riferito alla sostanza 1bis Se lo sciroppo di glucosio è ottenuto esclusivamente da amido, può essere utilizzata la designazione «sciroppo d’amido».285 2 Lo sciroppo di glucosio essiccato è uno sciroppo di glucosio con una sostanza secca di almeno 93 per cento in massa. Per il resto valgono le esigenze del capoverso 1 lettere b, c e d. Se è stato ottenuto esclusivamente da amido, può essere utilizzata la designazione «zucchero d’amido».286 3 Se le derrate alimentari di cui ai capoversi1 o 2 contengono più del 5 per cento in massa di fruttosio, riferito alla sostanza secca, devono essere designate come sciroppo di glucosio-fruttosio oppure sciroppo di fruttosio-glucosio o come sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato oppure come sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato, a seconda se è maggiore la parte di glucosio o quella di fruttosio.287
Art. 210 Zucchero d’uva (glucosio o destrosio)
Lo zucchero d’uva (glucosio o destrosio), con acqua di cristallizzazione, è il D-glucosio purificato e cristallizzato con una molecola d’acqua di cristallizzazione per ogni molecola di D-glucosio. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:
contenuto: almeno 99,5 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;
sostanza secca: almeno 90 per cento in massa;
ceneri solfatiche: al massimo 0,25 per cento in massa, riferito ala sostanza 2 Lo zucchero d’uva senza acqua di cristallizzazione è il D-glucosio purificato e cristallizzato. Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:
282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 284 Introdotta dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 285 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 287 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
contenuto: almeno 99,5 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;
sostanza secca: almeno 98 per cento in massa;
ceneri solfatiche: come per il capoverso1 lettera c.
Art. 211 Zucchero di frutta (fruttosio)
Lo zucchero di frutta (fruttosio) è la sorta di zucchero ottenuto da frutta dolce o da altre piante mediante idrolisi oppure dallo zucchero intervertito (art. 208) od anche da sciroppo di glucosio isomerizzato (art. 209) mediante metodi fisico-chimici.
Esso deve soddisfare le seguenti esigenze:
288 contenuto di fruttosio: almeno 98 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;
sostanza secca: almeno 99,5 per cento in massa;
ceneri solfatiche: al massimo 0,1 per cento in massa, riferito alla sostanza secca;
289 contenuto di glucosio: al massimo 0,5 per cento in massa.
Art. 212 Zucchero di latte (lattosio)
Lo zucchero di latte (lattosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta dal siero di latte liberato dalla lattalbumina.
Art. 213 Zucchero di malto (maltosio)
Lo zucchero di malto (maltosio) è la sorta di zucchero che viene ottenuta da materie prime amidacee mediante scissione enzimatica.
Art. 214 Zucchero gelificante
Lo zucchero gelificante è una mescolanza di zucchero con pectina ed acido citrico.
Art. 215 Zucchero vanigliato, zucchero vanillinato
Lo zucchero vanigliato è una mescolanza di zucchero con almeno il 10 per cento in massa di frutto della vaniglia essiccato.
Lo zucchero vanillinato è una mescolanza di zucchero con almeno il2 per cento in massa di vanillina.
Le mescolanze di zucchero vanigliato con zucchero vanillinato o con vanillina vanno designate come «zucchero vanillinato».
288 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035). 289 Introdotta dal n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Art. 215a290 Zucchero caramellato (caramello) Lo zucchero caramellato (caramello) è il prodotto ottenuto esclusivamente per riscaldamento controllato di saccarosio – eventualmente con l’aggiunta di altre sorte di zuccheri – senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici.
Art. 216
Per i prodotti secondo gli articoli 207–214, che pesano meno di 50 g, si può rinunciare all’indicazione del peso netto.
Sezione 3:291 Sorte di zuccheri in tavolette
Art. 217
Le sorte di zuccheri offerte in tavolette possono contenere burro di cacao e amido. La quantità di questi ingredienti e degli additivi ammessi non dev’essere superiore al
per cento in massa.
Capitolo 22 Articoli di confetteria e dolciumi
Art. 218292 Definizioni
Gli articoli di confetteria e i dolciumi sono derrate alimentari di sapore dolce, che contengono principalmente sorte di zuccheri.
Art. 218a293 Esigenze minime e caratteristiche di composizione L’aggiunta di caffeina, compresa quella naturale, agli articoli di confetteria e ai dolciumi è ammessa, ma al massimo fino a 250 mg per kg.
Art. 219294 Denominazione specifica
Possono essere usate le denominazioni seguenti:
290 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 291 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 293 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
marzapane: per una mescolanza di mandorle sbucciate e macinate e di sorte di zuccheri; il tenore delle sorte di zuccheri può essere al massimo del 68 per cento in massa, il tenore d’acqua al massimo del 12,5 per cento in massa del prodotto finito;
persipane: per una mescolanza di semi deamaricati e macinati di albicocche o di pesche con sorte di zuccheri; il tenore delle sorte di zuccheri può essere al massimo del 74 per cento in massa, il tenore d’acqua al massimo dell’8 per cento in massa del prodotto finito; è ammessa un’aggiunta di amido fino allo 0,2 per cento in massa;
tartufi o pasta per tartufi: per una mescolanza di componenti del latte, cacao e sorte di zuccheri; è permesso aggiungere semi oleaginosi (noci, nocciole, mandorle, pistacchi ecc.) e spiritosi, che devono figurare nella denominazione specifica;
caramelle al latte: per caramelle che contengono almeno il2,5 per cento in massa di grasso di latte, riferito alla sostanza totale;
caramelle alla panna: per caramelle che contengono almeno il 4 per cento in massa di grasso di latte, riferito alla sostanza totale.
In deroga all’articolo 20b capoverso2, per i dolciumi sono permesse immagini di ingredienti anche se, al posto di questi ultimi, sono addizionati prevalentemente aromi, sempreché:
non siano utilizzate sostanze aromatiche artificiali; e
nel medesimo campo visivo dell’immagine si aggiunga la menzione «con aroma di X» oppure «con gusto di X» (p. es. «con aroma di fragola»).
Art. 219a295 Ulteriore caratterizzazione Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22, nei prodotti con caffeina si deve aggiungere una menzione come «contiene caffeina», se il tenore di caffeina supera i30 mg per razione giornaliera.
Capitolo 22 Gelati
Art. 220 Gelati
I gelati sono preparazioni congelate o semicongelate fabbricate con latte, latticini, acqua potabile, sorte di zuccheri, ovoprodotti, frutta o succhi di frutta, grassi vegetali oppure con mescolanze di cui all’articolo 228.296 È permesso aggiungervi noci, articoli di panetteria, dolciumi, conserve di frutta, miele, bevande alcoliche.
295 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Le miscele di base destinate alla fabbricazione di gelati devono essere pastorizzate prima del congelamento. Fanno eccezione i prodotti di cui all’articolo 228.
Il peso del gelato commestibile non deve essere inferiore a 450 g per litro di prodotto finito.297
Art. 221 Gelato alla panna
Il gelato alla panna (ice cream) è un gelato fabbricato con una mescolanza congelata di panna, latte e sorte di zuccheri. Al posto di panna liquida o latte possono anche essere usati burro, panna in polvere o latte in polvere. A complemento possono essere aggiunti altri prodotti di latte. L’aggiunta di altri ingredienti quali noci, articoli di panetteria, dolciumi, cioccolato, frutta o succhi di frutta è permessa.298
Il tenore di grasso di latte del gelato alla panna secondo il capoverso1 deve essere:
nel gelato alla panna al quale sono stati aggiunti ingredienti: almeno il 6 per
nel gelato alla panna al quale non sono stati aggiunti ingredienti: almeno l’8 per cento in massa.299 3 La sostanza secca totale non deve essere inferiore a30 per cento in massa.
Nel gelato alla panna non devono essere presenti altri grassi, salvo quelli provenienti dagli ingredienti permessi secondo il capoverso1.300
Art. 222 Gelato alla doppia panna
Il gelato alla doppia panna è il gelato, fabbricato secondo le prescrizioni valide per il gelato alla panna, che contiene almeno 12 per cento in massa di grasso di latte e
per cento in massa di sostanza secca.
Art. 223 Gelato al latte
Il gelato al latte (Ice Milk, Milchglace) è un gelato, preparato secondo le prescrizioni per il gelato alla panna, che contiene almeno3 per cento in massa digrasso di latte. Il gelato al latte deve contenere almeno 8 per cento in massa di sostanza secca sgrassata del latte ed almeno30 per cento in massa di sostanza secca totale.
Art. 224 Sorbetto
Il sorbetto è un gelato con almeno 25 per cento in massa di sostanza secca totale. Esso deve contenere almeno20 per cento in massa di frutta o 6 per cento in massa di limone oppure 10 per cento in massa di altri agrumi.
297 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 299 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 300 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 225 Gelato all’acqua
Il gelato all’acqua è un gelato contenente almeno 15 per cento in massa di sostanza secca totale ed al massimo3 per cento in massa di grasso.
Art. 226 Gelato
È un gelato contenente almeno3 per cento in massa di grasso totale. La sostanza secca totale deve essere almeno del30 per cento in massa e il contenuto di sostanza secca sgrassata del latte di almeno 8 per cento in massa.
Art. 227 Gelato semifreddo
Il gelato semifreddo (Soft Ice) è un prodotto semicongelato, destinato al consumo immediato.
Art. 228 Polveri per gelati, preparati, liquidi per la fabbricazione di gelati
Le polveri per gelati (polveri per gelato alla panna, per gelato al latte, per sorbetto, per gelato all’acqua) sono mescolanze conservabili, trattate col calore, le quali, dopo aggiunta di acqua, latte pastorizzato o panna pastorizzata, con o senza aggiunta di aromi, frutti, succhi di frutti, noci, cioccolato ecc., danno, allo stato gelato o semicongelato, dei gelati.
I preparati liquidi, conservabili, destinati alla fabbricazione di gelati o di gelati semifreddi, sono miscele sottoposte a trattamento col calore, con o senza aggiunta di aromi, frutti, succhi di frutta, noci, cioccolata, ecc., che allo stato congelato o semicongelato danno dei gelati.
Per i gelati, che vengono fabbricati secondo i capoversi1 e 2, valgono le prescrizioni per i gelati secondo questo capitolo.
Art. 229 ... 301
Al posto della denominazione specifica «gelato» possono essere usate le corrispondenti denominazioni specifiche secondo gli articoli 221–227.
Il gelato che reca il nome yogurt (p. es. gelato allo yogurt) deve contenere tanto yogurt da soddisfare le esigenze dell’articolo 70 capoverso 5.
Art. 230302
Capitolo 24 Succo di frutta, nettare di frutta
Sezione 1 Succo di frutta
Art. 231 Definizioni
Il succo di frutta è un succo non fermentato ma fermentescibile, ottenuto con procedimento meccanico a partire da frutti sani e maturi, freschi o conservati mediante refrigerazione, il quale possiede il colore, l’aroma ed il sapore caratteristici dei frutti dai quali proviene.
Succo di frutta è anche il succo che viene ottenuto mediante diluizione di succo di frutta concentrato con acqua potabile e che possiede le proprietà organolettiche ed analitiche affini a quelle del succo di frutta secondo il capoverso1, ottenuto da frutti della stessa specie.
Il succo di frutta concentrato è un succo di frutta, al quale è stata sottratta dell’acqua per via fisica.
Il succo di frutta disidratato è un succo di frutta, al quale è stata sottratta quasi tutta l’acqua per via fisica.
Il succo di frutta diluito è un prodotto non fermentato ma fermentescibile, che viene fabbricato mediante diluizione di succo di frutta, succo di frutta concentrato, polpa di frutta, polpa di frutta concentrata oppure di una mescolanza di tali prodotti con acqua potabile. La polpa di frutta è la polpa non fermentata ma fermentescibile, ottenuta mediante setacciatura della parte commestibile del frutto intero o sbucciato, senza separazione del succo.
Art. 232 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Per il succo di frutta valgono le seguenti esigenze:
il tenore di materia secca solubile proveniente dal frutto deve corrispondere al contenuto naturale del frutto in questione;
la miscelazione di diversi succhi di frutti o di polpe di frutti è permessa;
il succo di mele può contenere fino a 10 per cento in massa al massimo di succo di pere, il succo di pere fino al 10 per cento in massa al massimo di succo di mele ed il succo d’arancio fino a 10 per cento al massimo di succo di mandarino oppure la quantità corrispondente di concentrato;
l’aggiunta di anidride carbonica è permessa;
il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume;
303 l’aggiunta di zucchero, glucosio o fruttosio, a eccezione dei succhi di mela, pera e uva, è permessa alle seguenti condizioni: 1. per la correzione di una carenza naturale di sorte di zuccheri: 15 g per litro al massimo (in sostanza secca), 303 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 2. per ottenere un sapore dolce: 100 g per litro al massimo (in sostanza secca); nel caso dei succhi di limone, limetta, bergamotto nonché ribes nero, rosso o bianco, 200 g per litro al massimo.
lo zuccheraggio e l’acidificazione di un medesimo succo di frutta si escludono a vicenda;
l’aroma di succo di frutta ricostituito deve venir ripristinato mediante le sostanze aromatiche volatili, che erano state raccolte nel corso della concentrazione del succo originale.
Per il succo concentrato, disidratato e diluito, destinato alla consegna diretta ai consumatori, valgono le seguenti esigenze:
il succo di frutta concentrato deve essere concentrato almeno alla metà del volume del succo di frutta originale;
le sostanze aromatiche raccolte nel corso della concentrazione o della disidratazione devono venir nuovamente aggiunte;
per il succo di frutta diluito la parte di succo di frutta nel prodotto finale deve essere di almeno 50 per cento in massa;
le disposizioni del capoverso1 valgono per analogia.
Art. 233 Denominazione specifica
Se un succo di frutta contiene parecchie sorte di succo di frutta, questo fatto deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «miscela di succhi di frutti»). È pure permessa l’indicazione delle singole sorte di succhi di frutti in ordine decrescente di quantità (p. es. «succo di arancia e di albicocca»).
Le mescolanze di succhi di mela e di pera possono essere designate come «succo di frutti a granelli», «succo di frutti» oppure «sidro dolce».304
Per i succhi di frutta ai quali sono state aggiunte sorte di zuccheri allo scopo di adolcirli, la denominazione specifica deve venir completata dalla menzione «zuccherato» o «con aggiunta di zucchero», seguita dall’indicazione della quantità massima delle sorte di zuccheri aggiunte.305
Se nella denominazione specifica viene menzionata una sorta di frutta (p. es. «succo di mele Gravenstein»), il suo contenuto di succo nel prodotto finito deve essere di almeno 80 per cento in massa.
Per il succo di frutta disidratato il termine «disidratato» o «essiccato» può essere sostituito con «in polvere» e completato o sostituito con l’indicazione del trattamento speciale applicato (p. es. «liofilizzato»).
304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 305 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 234 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 vanno aggiunti:
a. una menzione «contiene anidride carbonica» vicino alla denominazione specifica per i prodotti che contengono oltre2 g/l di anidride carbonica (p. es. «contenente anidride carbonica»);
b. per il succo di frutta diluito, il tenore minimo di succo di frutta, di polpa di frutta oppure di una mescolanza di tali componenti, accanto alla denominazione specifica.
Sezione 2 Nettare di frutta
Definizione Il nettare di frutta è un prodotto non fermentato ma fermentiscibile, fabbricato mediante diluizione con acqua potabile di succo di frutta, succo di frutta concentrato, polpa di frutta, polpa di frutta concentrata o di una loro mescolanza con aggiunta di
Esigenze minime e caratteristiche di composizione 1 I prodotti finiti devono presentare, secondo la loro specie, i seguenti contenuti minimi di succo di frutta o di polpa di frutta in per cento in massa: a. frutti con succo acido non atto al consumo immediato:
frutto della passione (Passiflora edulis) 25 arance di Quito (Solanum Quitoense) 25 ribes nero 25 ribes bianco 25 ribes rosso 25 uvaspina 30 olivello (Hippophaé) 25 prugnolo 30 susine 30 prugne 30 sorbo 30 rosa canina 40 amarasche 35 altre ciliege 40 mirtilli 40 sambuco 50 lamponi 40
306 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
fragole 40 more 40 mirtilli rossi (airelles) 30 cotogne 50 limoni e limette 25 altri frutti di questa categoria 25
b. frutti con bassa acidità o molta polpa oppure frutti molto aromatici con succo non atto all’immediato consumo:
mango 35 banane 25 goyave 25 papajas 25 litschis 25 azarole 25 annona aculeata (Annona muricata) 25 annona reticolata (Annona reticolata) 25 cherimoya 25 melagrana 25 mele cachou 25 susine mombin rosse (Spondias purpurea) 25 umbu (Spondias tuberosa Aroda) 30 altri frutti di questa categoria 25
c. frutti con succo atto al consumo diretto:
mele 50 pere 50 pesche 45 agrumi, ad eccezione di limoni e limette 50 ananas 50 altri frutti di questa categoria 50
2 Le sorte di zuccheri sono permesse fino al 20 per cento al massimo in massa del
3 La miscelazione di nettari di frutti di una o più specie di frutti, eventualmente con aggiunta di succo di frutta o di polpa di frutta, è permessa. In tal caso la somma dei
307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
singoli quozienti (aliquota di succo di frutta e di polpa divisa per il tenore minimo del frutto corrispondente secondo il cpv. 1) dev’essere almeno1. 4 Le sorte di zuccheri possono essere sostituite completamente con miele; in tal caso la quantità massima di cui al capoverso2 non può essere superata.308 5 Le disposizioni dell’articolo 232 capoverso1 lettere d e e sono applicabili per analogia.
Art. 237 Denominazione specifica
L’articolo 233 capoverso1 vale per analogia.
Art. 238 Ulteriore caratterizzazione
una menzione «contiene anidride carbonica», accanto alla denominazione specifica, per i prodotti che contengono più di2 g/l di anidride carbonica;
il tenore minimo di componenti del frutto, vicino alla denominazione specifica.
Capitolo 25 Sciroppo di frutta, sciroppo con aromi, bevanda da tavola, gazosa,
polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche
Sezione 1 Sciroppo di frutta, sciroppo con aromi
Art. 239309 Definizioni
Lo sciroppo di frutta è un prodotto liquido denso, preparato con succo di frutta o suoi concentrati con aggiunta di sorte di zuccheri, secondo il procedimento di solubilizzazione all’ebollizione o a freddo.
Lo sciroppo con aromi è un prodotto liquido denso, preparato con acqua potabile e sostanze aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, estratti di aromi o succo di frutta, con aggiunta di sorte di zuccheri.
Lo sciroppo di granatina (granatina) è uno sciroppo secondo il capoverso2 aromatizzato essenzialmente con il succo di frutti rossi, con vaniglia o suoi estratti ed eventualmente con succo di limone.
308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 240 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La sostanza secca solubile dello sciroppo deve costituire almeno il 60 per cento della massa. Lo sciroppo di frutta deve avere un tenore di frutti pari ad almeno il
per cento della massa.310
...311
Per lo sciroppo di frutta di agrumi è permesso utilizzare anche i componenti aromatici della buccia.
Il tenore di alcool etilico della diluizione pronta al consumo non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
Art. 241 Denominazione specifica
Se un sciroppo di frutta contiene parecchie specie di frutti, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «sciroppo di frutta misto»). È ammessa l’indicazione delle singole specie di succhi di frutta in ordine decrescente delle quantità (p. es. «Sciroppo di arance-albicocche»).
Allo sciroppo con aromi si applica per analogia il capoverso1. Lo sciroppo secondo l’articolo 239 capoverso3 può essere denominato «sciroppo di granatina» o «granatina».312
Sezione 2 Bevanda da tavola con succo di frutta
Art. 242 Definizione
La bevanda da tavola con succo di frutta è una bevanda fabbricata mediante diluizione con acqua potabile o con acqua minerale naturale di succo di frutta, succo di frutta concentrato o sciroppo di frutta. È ammessa l’aggiunta di sorte di zuccheri.313
Art. 243 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La parte di succo di frutta nel prodotto finito dev’essere almeno 10 per cento in massa. Le bevande da tavola preparate esclusivamente con succo di limone devono contenere nel prodotto finito almeno 6 per cento in massa di succo di limone.
L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.
Il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 312 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 313 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 244 Denominazione specifica
Se una bevanda da tavola contiene parecchie specie di succo di frutta, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «bevanda da tavola con succhi di frutti»). È permessa l’indicazione delle specie di succhi di frutti utilizzate in ordine decrescente delle quantità (p. es. «bevanda da tavola con succo di arance ed albicocche»).
Se nella fabbricazione del prodotto viene utilizzata un’acqua minerale naturale, nella denominazione specifica è lecito menzionare l’origine dell’acqua minerale corrispondente. È vietato far figurare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.
Art. 245 Ulteriore caratterizzazione
Le indicazioni secondo l’articolo 22 vanno completate con:
l’indicazione della parte di succo di frutta nel prodotto finito, in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica;
una menzione «contiene anidride carbonica», accanto alla denominazione specifica, per i prodotti che contengono oltre a2 g/l di anidride carbonica.
Sezione 3 Gazosa
Art. 246314 Definizione
La gazzosa («Limonade», «limonade») è una bevanda contenente anidride carbonica fabbricata diluendo succo di frutta o aromi con acqua potabile o acqua minerale naturale, con o senza aggiunta di sorte di zuccheri, caffeina o chinina.
Art. 247 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La gazzosa con anidride carbonica deve contenere almeno2 g di anidride carbonica per litro.315
Il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
Le gazose con caffeina non devono contenere più di 150 mg di caffeina per litro.
Le gazose con chinina non devono contenere più di 80 mg di chinina per litro, calcolata come chinina cloridrato.
Art. 248 Denominazione specifica
Se la parte di succo di frutta è di almeno 4 per cento in massa, nella denominazione specifica si può indicare il tenore di succo di frutta (p. es. «gazosa con succo di 314 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 315 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 limone»). Il tenore di succo di frutta nel prodotto finito va indicato in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica.
Se la parte di succo è inferiore a 4 per cento in massa la denominazione specifica è per esempio «gazosa con aroma di limone»; in tal caso tutta la denominazione specifica deve figurare in caratteri di uguale grandezza.
Se per la fabbricazione è stata usata un’acqua minerale naturale invece di acqua potabile, il prodotto può essere designato come «acqua da tavola» (p. es. «acqua da tavola con succo di limone» rispettivamente «con aroma di limone»). È vietata l’indicazione dell’analisi dettagliata dell’acqua minerale.
Se il prodotto contiene diverse specie di succo di frutta o aromi ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «gazosa con succhi di frutti» rispettivamente «gazosa con aromi di frutti»). È permessa l’indicazione delle singole specie di succhi di frutti od aromi in ordine decrescente di quantità (p. es. «gazosa con succo di arancio e di limone» rispettivamente «gazosa con aroma di arancia e di limone»).
La gazzosa senza anidride carbonica dev’essere caratterizzata come tale.316
Art. 249 Ulteriore caratterizzazione
una menzione come «contiene caffeina», accanto alla denominazione specifica, per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a30 mg per litro; se il tenore di caffeina di una bevanda, che abitualmente contiene caffeina, è inferiore ad1 mg per litro, ciò va fatto rilevare, accanto alla denominazione specifica (p. es. con la menzione «senza caffeina»);
una menzione come «contiene chinina», accanto alla denominazione specifica, per le bevande che contengono chinina;
una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica, per l’acqua da tavola che contiene anidride carbonica in quantità superiore a2 g per litro.
Sezione 4 Bevanda da tavola con latte, siero di latte, latticello od altri prodotti
di latte
Art. 250 Definizione
Le bevande da tavola con latte, siero di latte, latticello o altri prodotti di latte sono prodotti fabbricati diluendo latte fermentato o non fermentato, latte parzialmente scremato, latte magro, latte di burro, latticello o siero di latte con acqua potabile oppure acqua minerale naturale ed eventualmente con aggiunta di altri ingredienti 316 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
come sorte di zuccheri, succo di frutta o estratti vegetali.317 Essi possono essere limpidi o torbidi.
Art. 251 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La parte di latte di tutte le categorie di tenori di grasso e di latte di burro dev’essere di almeno 10 per cento in massa, quella di siero di latte di almeno20 per cento in massa e quella di latticello di almeno 25 per cento in massa.
L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.
Il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
Art. 252 Denominazione specifica
La denominazione specifica dev’essere completata con l’indicazione dell’ingrediente di base impiegato (p. es. «bevanda da tavola con latticello»).
Se per la fabbricazione del prodotto viene impiegata un’acqua minerale naturale, può essere menzionata nella denominazione specifica l’origine della corrispondente acqua minerale. È vietato far figurare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.
Art. 253 Ulteriore caratterizzazione
l’indicazione della parte, nel prodotto finale, dell’ingrediente di base impiegato, accanto alla denominazione specifica (p. es. «25% di siero di latte»);
una menzione come «contiene anidride carbonica», accanto alla denominazione specifica, se al prodotto è stata aggiunta anidride carbonica in quantità superiore a2 g per litro.
Sezione 5 Polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche
Art. 254 Definizione
La polvere per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto solido, semisolido o liquido in forma concentrata, che con aggiunta d’acqua dà una bevanda analcolica.
Il concentrato per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto semiliquido o liquido in forma concentrata, che con aggiunta d’acqua dà una bevanda analcolica.
317 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 255 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Le polveri ed i concentrati devono dare, alla ricostituzione, una bevanda analcolica secondo gli articoli 231 capoverso 5, 235, 242, 246 oppure 250.
Le polveri possono contenere idrogencarbonato di potassio o di sodio per produrre anidride carbonica.
Art. 256 Denominazione specifica
Invece della denominazione specifica «polvere per la preparazione di una gazosa» oppure «concentrato per la preparazione di una gazosa», possono essere usate anche combinazioni di parole come «polvere effervescente» oppure «polvere per gazosa».
Capitolo 26 Succo di verdura
Art. 257 Definizioni
Il succo di verdura è un succo non diluito, non fermentato ma fermentescibile o avente subìto una fermentazione lattica, destinato alla consegna immediata ai consumatori, che è stato ottenuto mediante procedimento meccanico o metodi enzimatici e susseguente estrazione da verdura sana e pulita.
Il succo di verdura è anche il succo ottenuto da succo concentrato puro o da polpa di verdura, che è stato ricostituito nel contenuto originale con acqua potabile. La polpa di verdura è prodotto non fermentato ma fermentescibile o avente subìto una fermentazione lattica, ottenuto dalla porzione setacciata e commestibile della verdura.
Il succo di verdura concentrato è un succo di verdura al quale è stata sottratta una parte dell’acqua per via fisica.
Il succo di verdura essiccato è un succo di verdura al quale è stata sottratta per via fisica praticamente tutta l’acqua.
Il succo di verdura diluito è una bevanda ottenuta mediante diluizione di succo di verdura o di concentrato di succo di verdura con acqua potabile e che è stato reso conservabile per via fisica.
Art. 258 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il succo di verdura deve soddisfare le seguenti esigenze:
il tenore di sostanza secca solubile totale derivante dalla verdura deve corrispondere al contenuto naturale della verdura impiegata. Il tenore minimo è per il succo di pomodoro 4,5, per il succo di sedano 6,5, per il succo di carote 7,0, per il succo di bietole rosse 7,5 per cento in massa. I succhi ottenuti per ricostituzione mediante diluizione devono presentare un tenore minimo superiore di almeno1 per cento in massa;
la miscelazione di diversi succhi di verdura è permessa;
sono permessi come ingredienti: 1. sale commestibile, 2.318 sorte di zuccheri o miele fino a un totale di 50 g per kg, 3. spezie, erbe ed estratti da essi ricavati, 4. succhi di frutti, 5. latticello o siero di latte aventi subìto una fermentazione acidolattica, 2 Per il succo di verdura concentrato ed il succo di verdura diluito, destinati alla consegna immediata ai consumatori, valgono le seguenti esigenze:
per un concentrato di succo di verdura il tenore di sostanza secca solubile totale derivante dalla verdura deve essere almeno il doppio di quello del succo. Per il concentrato di succo di pomodoro esso dev’essere di almeno 8 per
il concentrato del succo di verdura ricostituito deve soddisfare le esigenze per il corrispondente succo di verdura;
per il succo di verdura diluito la porzione pura di succo di verdura nel prodotto finito deve essere almeno il 40 per cento in massa;
sono applicabili per analogia le disposizioni del capoverso1 lettere b e c.
Art. 259 Denominazione specifica
Per i prodotti di fermentazione acidolattica ciò dev’essere indicato nella denominazione specifica (p. es. «succo di carote di fermentazione acidolattica» rispettivamente «concentrato di succo di carote di fermentazione acidolattica»).
Se il prodotto contiene diverse specie di succhi di verdura, ciò deve risultare in modo evidente dalla denominazione specifica (p. es. «cocktail di succhi di verdura»). È permessa l’indicazione delle specie di verdure impiegate in ordine decrescente di quantità.
Se un prodotto contiene ingredienti secondo l’articolo 258 capoverso1 lettera c, la denominazione specifica va completata per esempio con l’indicazione «con aggiunta di zucchero» oppure «zuccherato».
Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia alle miscele di succhi di verdura e di succhi di frutta.
Art. 260 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 vanno indicate:
per il concentrato di succo di verdura: quante parti di acqua devono essere aggiunte al concentrato per ottenere la densità originale del corrispondente succo di verdura; per i concentrati di pomodoro questa indicazione può esse- 318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 re sostituita dalla menzione del tenore minimo della sostanza secca derivante dal pomodoro in per cento in massa oppure dalle seguenti indicazioni: – «semplice concentrato» per almeno il 12 per cento in massa di sostanza secca, – «doppio concentrato» per almeno il 24 per cento in massa di sostanza secca, – «triplo concentrato» per almeno il36 per cento in massa di sostanza secca;
per il succo di verdura diluito: l’indicazione della parte di succo di verdura nel prodotto finito, in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica.
La polpa di pomodoro concentrata può essere designata come «purea di pomodoro» o «concentrato di pomodoro».
Capitolo 27 Confettura, gelatina, marmellata di frutta, crema di marroni e prodotto
da spalmare
Art. 261319 Confetture e gelatine
La confettura è una derrata alimentare ottenuta mediante cottura di frutta o di altre parti di piante appropriate con sorte di zuccheri.
La gelatina è succo di frutta, cotto con sorte di zuccheri, che gelifica a temperatura ambiente, oppure un decotto di frutti o parti di frutti, trattati nello stesso modo; ai frutti che non gelificano può essere aggiunto succo di mele, ma unicamente per ottenere la consistenza voluta.
Art. 262 Confettura semplice e confettura extra
Per confettura semplice s’intende la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di sorte di zuccheri e di polpa o di purea di una o più specie di frutti.320
Per confettura extra s’intende la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri e di polpa o di purea di una o più specie di frutti.321 Non possono venir utilizzati mele, pere, susine a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
319 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 320 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 263 Gelatina semplice e gelatina extra
Per gelatina s’intende la mescolanza, sufficientemente gelificata, di sorte di zuccheri nonché di succo o di estratti acquosi di una o più specie di frutti.322
Per gelatina extra s’intende la mescolanza, sufficientemente gelificata, di sorte di di zuccheri nonché di succo o di estratti acquosi di una o più specie di frutti.323 Mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori non possono essere utilizzati.
Art. 264 Marmellata, marmellata-gelatina
Per marmellata s’intende la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri con polpa, purea, succo, estratti acquosi o bucce di agrumi.324
Per marmellata-gelatina s’intende il prodotto esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventuali esigui quantitativi di buccia tagliata finemente.
Art. 265325 Crema di marroni
Per crema di marroni o purea di castagne s’intende la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di sorte di zuccheri con la purea della castagna nobile.
Art. 266326 Prodotto da spalmare sul pane
Per prodotto da spalmare sul pane s’intende una derrata alimentare ottenuta da ingredienti quali la purea di frutti, il concentrato di succhi di frutta o la pasta di noci che, per la sua consistenza, si presta a essere spalmata sul pane. Non rientrano in questa categoria le derrate alimentari già descritte nella presente ordinanza sotto una denominazione specifica.327 Art. 266a328 Marmellata di panetteria Per marmellata di panetteria s’intende una pasta a base di frutta o un preparato a base di frutta e altri ingredienti, adatta alla farcitura di articoli di panetteria o di pasticceria.
322 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 324 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 327 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 328 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2002 (RU 1998 108) e nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 266b329 Confettura di latte La confettura di latte (confiture de lait) è un prodotto dal sapore di caramello ottenuto addensando latte e zucchero fino a ottenere una consistenza pastosa.
Art. 267 Confettura semplice e gelatina semplice
Per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito devono essere utilizzati almeno 350 g di polpa o di purea rispettivamente di succo o di estratti acquosi. Altre quantità minime valgono per:
ribes nero, rosa canina, mele cotogne: 250 g;
zenzero: 150 g;
pomo acagiù: 160 g;
frutto di granadiglia (frutto della passione): 60 g.
Per la gelatina i quantitativi indicati al capoverso1 vengono calcolati previa deduzione del peso dell’acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.
Art. 268 Confettura extra e gelatina extra
Per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito devono venir utilizzati almeno 450 g di polpa rispettivamente succo od estratti acquosi. Altre quantità minime valgono per:
ribes nero, rosa canina e mele cotogne: 350 g;
zenzero: 250 g;
pomo acagiù: 230 g;
frutto di granadiglia (frutto della passione): 80 g.
Vale per analogia l’articolo 267 capoverso2.
La confettura extra di rosa canina può essere fabbricata interamente o parzialmente con purea di rosa canina.
Art. 269 Marmellata
La quantità di agrumi utilizzata per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito dev’essere di almeno 200 g. Di essi almeno 75 g devono provenire dall’endocarpo.
Art. 270 Crema di marroni (purea di castagne)
Per la fabbricazione di 1000 g di crema di marroni (purea di castagne) devono essere utilizzati almeno 380 g di purea di castagne nobili.
329 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 271 Ingredienti ammessi
Alle derrate alimentari descritte negli articoli 262–265 possono essere aggiunti i seguenti ingredienti:
acqua potabile;
oli e grassi commestibili quali agenti antischiuma;
miele, melassa di zucchero o zucchero bruno;
330 bevande spiritose, vino e vino liquoroso, noci, nocciole, mandorle, erbe aromatiche, spezie;
altri, sempre che influiscano sul sapore.
Possono inoltre essere aggiunti:
prodotti contenenti pectina, ottenuti da residui essiccati di mele spremute o da bucce essiccate di agrumi oppure da loro mescolanze, mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sali di sodio o potassio; a tutti i prodotti descritti negli articoli 262–264;
331 vaniglia ed estratti di vaniglia ai prodotti descritti agli articoli 261–265;
scorze di agrumi e foglie di Pelargonium odoratissimum: alla confettura semplice, la confettura extra, la gelatina semplice, la gelatina extra, ottenute da mele cotogne o rosa canina;
succo di agrumi alla confettura extra e confettura semplice ottenute da altri frutti;
succo di barbabietole rosse alla confettura semplice e gelatina semplice, fabbricate con fragole, uva spina, ribes rosso o susine;
succo di frutti rossi alla confettura extra e confettura semplice, fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine;
succhi di frutti alla confettura semplice.
Sezione 3 Trattamento e conservazione dei prodotti di partenza
Art. 272
I frutti, la polpa di frutti, la purea di frutti, le bucce di agrumi, nonché gli estratti acquosi di frutti, utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari secondo gli articoli 261–265, possono subire i seguenti trattamenti:
trattamenti col calore od il freddo;
liofilizzazione;
concentrazione, a condizione che essi siano tecnicamente adatti.
330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2004 (RU 2004 3035).
Le albicocche destinate alla fabbricazione della confettura semplice possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.
Le bucce di agrumi possono venir conservate in salamoia.
Lo zenzero può essere conservato per essiccazione o in sciroppo.
Art. 273 Denominazione specifica
Se ai prodotti di cui agli articoli 262–265 sono aggiunti ingredienti menzionati nell’articolo 271 capoverso1 lettere d ed e in quantità tali da influire sul sapore, allora tali ingredienti devono essere menzionati nella denominazione specifica.
Art. 274 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 devono figurare:
a. l’indicazione «fabbricato con ... g di frutti ogni 100 g di prodotto finito», qualora vengano utilizzati: 1. polpa, purea, succo ed estratti acquosi nella fabbricazione di confettura extra, confettura semplice, gelatina extra, gelatina semplice e crema di marroni (purea di castagne), nella misura in cui è necessario, dopo deduzione del peso dell’acqua usata per la preparazione degli estratti acquosi, 2. agrumi nella fabbricazione di marmellata;
l’indicazione «tenore totale di zucchero: ... g per 100 g», in cui il numero indicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di ± 3 per cento in massa;
l’indicazione «dopo l’apertura conservare al freddo» per i prodotti il cui contenuto di materia secca solubile è inferiore a 63 per cento in massa; per i prodotti finiti in piccoli imballaggi, il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta, nonché per i prodotti con sostanze conservanti, si può rinunciare a tale indicazione.
Nell’elenco della composizione devono figurare:
le albicocche utilizzate per la confettura semplice e che sono state sottoposte a procedimenti di essiccazione diversi dalla liofilizzazione, con la menzione «albicocche essiccate»;
il succo di barbabietola rossa, che viene aggiunto alla gelatina semplice od alla confettura semplice di fragole, di lamponi, di uva spina, di ribes rosso o di susine, designato come «succo di barbabietola rossa per rinforzare il colore» o con altra indicazione simile.
Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti, la dichiarazione degli ingredienti può venir sostituita dalla menzione «più frutti» o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate oppure dalla menzione «frutti».
Le confetture fabbricate totalmente od in parte con frutti essiccati devono essere designate in modo corrispondente.
Capitolo 28 Acqua potabile, acqua sorgiva, acqua minerale naturale e artificiale,
acqua gasata332
Sezione 1 Acqua potabile333
Art. 275334 Definizione
Acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è destinata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.
L’acqua che, in un’azienda alimentare, è utilizzata per fabbricare, trattare o conservare prodotti e sostanze destinate all’uso umano, dev’essere potabile qualora la qualità dell’acqua possa pregiudicare l’idoneità al consumo del prodotto finale.
Art. 275a335 Esigenze minime
L’acqua potabile dev’essere atta al consumo dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico.
È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:
soddisfa i requisiti igienici e microbiologici stabiliti dal DFI per l’acqua potabile;
non supera i valori limite e di tolleranza dei componenti e delle sostanze estranee fissati dal DFI per l’acqua potabile; e
è ineccepibile dal punto di vista del gusto, dell’odore e dell’aspetto.
Art. 275b336 Ghiaccio, vapore acqueo Il ghiaccio e il vapore acqueo utilizzati per gli scopi secondo l’articolo 275 devono essere prodotti con acqua potabile.
332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 334 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 335 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 336 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 275c337 Caratterizzazione Sui recipienti di acqua potabile che vengono consegnati ai consumatori non possono figurare:
allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o designazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale o con un’acqua sorgiva;
allusioni pregiative concernenti la salute.
Art. 275d338 Informazioni Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.
Art. 276 Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile
Chi intende costruire, ampliare o modificare impianti di acquedotti (captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile, che viene fornita a terzi), lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.
Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli sorvegliare e mantenere regolarmente da parte di persone appositamente istruite.339
Gli impianti, gli apparecchi, le installazioni e i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile possono essere utilizzati soltanto se l’acqua potabile trattata soddisfa sempre le esigenze di cui all’articolo 275a.340
Necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale:
i mezzi e i procedimenti per la disinfezione dell’acqua potabile;
le sostanze chimiche aggiunte durante la preparazione dell’acqua potabile;
i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile.341 337 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
338 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 339 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 340 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Sezione 2 Acqua sorgiva342
Art. 277343 Definizione
L’acqua sorgiva è un’acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o trattata soltanto con il procedimento permesso per l’acqua minerale naturale.
Art. 278344 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
L’acqua sorgiva, al momento della consegna ai consumatori, deve soddisfare le esigenze di purezza applicabili all’acqua potabile. Deve soddisfare inoltre le esigenze igieniche fissate per le acque minerali naturali.
L’acqua sorgiva non dev’essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi. Sono eccettuati i procedimenti secondo l’articolo 281 capoverso2.
All’acqua sorgiva sono applicabili per analogia gli articoli 285 e 286.
Art. 278a345 Caratterizzazione
La denominazione specifica dell’acqua sorgiva è «acqua sorgiva».
A complemento delle indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso1 devono figurare il nome della sorgente e il luogo in cui scaturisce. L’articolo 283 capoversi3 e 5–
è applicabile anche all’acqua sorgiva. La denominazione specifica «acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica» è ammessa se all’acqua sorgiva è stata aggiunta anidride carbonica.
Per l’acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario. Sono vietate in particolare la denominazione «acqua minerale» o denominazioni simili contenenti il termine «minerale».
342 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573).Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457). 343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 344 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 345 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 Sezione 3:346 Acqua minerale naturale
Art. 279347 Definizione e campo di applicazione
L’acqua minerale naturale è un’acqua, ineccepibile dal punto di vista microbiologico, proveniente da una o più sorgenti naturali oppure captata artificialmente da falde freatiche con modalità particolarmente accurate.
Gli articoli 280-287 si applicano all’acqua minerale naturale che, condizionata in recipienti, è consegnata ai consumatori come derrata alimentare. L’acqua minerale naturale destinata a un altro uso non cade sotto queste disposizioni.
Art. 280 Esigenze minime
L’acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione, la temperatura e la portata, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:
geologici ed idrogeologici;
fisici, chimici e fisico-chimici;
microbiologici.
Il DFI fissa in un’ordinanza (allegato 1) la natura e l’estensione delle analisi e delle perizie.
I risultati delle analisi devono essere consegnati alla competente autorità cantonale di esecuzione.
Art. 281 Trattamenti ammessi ed esigenze di purezza
L’acqua minerale naturale non deve venir sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi.
In deroga al capoverso1 sono permessi:
la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile, onde allontanare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui l’acqua minerale naturale non venga modificata nelle sue componenti essenziali;
l’allontanamento totale o parziale dell’anidride carbonica con procedimenti esclusivamente fisici;
l’aggiunta di anidride carbonica;
346 Originario sez.2. 347 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
d. altri trattamenti, che: 1. sono assolutamente necessari, 2. che non modificano l’acqua minerale nei suoi componenti essenziali, e 3. non servono al miglioramento igienico di un’acqua minerale non ineccepibile alla sorgente.
L’acqua minerale naturale, al momento della consegna ai consumatori, deve soddisfare almeno le esigenze di purezza valevoli per l’acqua potabile;
Art. 282 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «acqua minerale naturale». Se l’acqua minerale libera, in condizioni normali di pressione e di temperatura, dell’anidride carbonica, la denominazione specifica è:
«acqua minerale naturale con anidride carbonica», se l’acqua contiene la stessa quantità di anidride carbonica come alla sorgente; l’anidride carbonica, che si libera entro le abituali tolleranze tecniche, può in tal caso essere compensata con una quantità uguale di provenienza dalla stessa fonte;
«acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica della stessa sorgente», se il suo tenore di anidride carbonica proviene dalla stessa sorgente ed è più elevato, dopo l’imbottigliamento, di quello alla sorgente;
«acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale viene aggiunta dell’anidride carbonica non proveniente dalla stessa sorgente.
Nel caso di un trattamento secondo l’articolo 281 capoverso2 lettera b, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione «totalmente sgasata» o «parzialmente sgasata».
Secondo la composizione la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti:
«debolmente mineralizzata», se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 500 mg/l;
«molto debolmente mineralizzata», se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 50 mg/l;
«fortemente mineralizzata», se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;
«sodica», se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;
«calcica», se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
«magnesica», se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;
«ferruginosa», se il tenore di ferro bivalente è superiore ad1 mg/l;
«contiene fluoruri», se il tenore di fluoro è superiore ad1 mg/l;
«contenente bicarbonato» o «contenente idrogencarbonato», se il tenore di idrogencarbonato è superiore a 600 mg/l;
«contiene solfati» se il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l;
«contiene cloruri», se il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l;
«acidula», se il tenore di anidride carbonica libera della sorgente è superiore
«con molta anidride carbonica», se il tenore di anidride carbonica è superiore
«con poca anidride carbonica», se il tenore di anidride carbonica non è superiore a 4000 mg/l;
«può avere effetto lassativo», se contiene più di 2000 mg/l di solfati.
Art. 283 Ulteriore caratterizzazione
Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso1, deve figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente.
L’elenco degli ingredienti (art. 28) dev’essere sostituito da:348
indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale; oppure
menzione «composizione secondo i risultati dell’analisi ufficialmente riconosciuta del ... (giorno dell’analisi)».
Se un’acqua minerale naturale viene arieggiata secondo l’articolo 281 capoverso 2 lettera a o trattata secondo la lettera d, dev’essere indicata la natura del trattamento.
Qualora nello stesso luogo venga sfruttata e fornita dell’acqua minerale naturale di diverse sorgenti, che si differenzia nella mineralizzazione totale oppure nel tipo di mineralizzazione, dev’essere aggiunto il nome della sorgente.
L’acqua minerale della stessa sorgente non può essere messa in commercio con diversi marchi o nomi di fantasia.
Se le etichette o le scritte sui recipienti di vendita di acqua minerale naturale recano un nome di fantasia, deve figurare anche il luogo o il nome della sorgente in caratteri almeno della stessa grandezza ed in modo ugualmente visibile del nome di fantasia. Ciò vale anche per la pubblicità.
Le disposizioni sulla caratterizzazione del valore nutritivo (art. 36) non sono applicabili.
Art. 284 Menzione di proprietà particolari
La menzione «indicata per un’alimentazione povera di sodio» è permessa, se il tenore di sodio è inferiore a20 mg/l. Ulteriori menzioni di tal genere sono permesse, se è comprovata una particolare azione fisiologica rispetto ad una normale acqua potabile.
348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 285 Captazione e riempimento
Chi intende costruire, ampliare o modificare impianti di captazione, adduzione, accumulazione o trattamento di acqua minerale naturale, deve annunciarlo preventivamente alla competente autorità esecutiva cantonale. Quest’ultima informa l’Ufficio federale, quando si tratta di nuove captazioni o di trattamenti.
La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riempimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche dell’acqua alla sorgente siano largamente conservate. In particolare, la sorgente dev’essere protetta alla scaturigine contro inquinamenti. I materiali impiegati per la captazione, le condotte ed i serbatoi devono essere adatti per l’acqua minerale naturale e tali da impedire ogni modificazione chimica, fisico-chimica e microbiologica dell’acqua.
L’acqua minerale naturale può venir trasportata dalla sorgente al luogo di riempimento unicamente mediante condotte. Non è permesso l’ulteriore trasporto in autocisterne.
I recipienti dell’acqua minerale naturale devono essere muniti di una chiusura che impedisca una falsificazione od una contaminazione.
Art. 286 Controllo
Il proprietario deve far controllare la sua sorgente ad intervalli regolari, ma almeno quattro volte all’anno, quanto a gettito, temperatura, componenti caratteristiche e purezza microbiologica.
Art. 287 Importazioni
Le acque minerali naturali estere possono essere fornite in Svizzera ai consumatori, unicamente se la competente autorità del Paese di provenienza attesta che le acque soddisfano le disposizioni degli articoli 279–281, 285 cpv. 2–4 e 286.
Sezione 4:349 Acqua minerale artificiale
Art. 288 Definizione
L’acqua minerale artificiale è un’acqua potabile, alla quale sono stati aggiunti acqua minerale naturale, acque madri saline, sali naturali di sorgente od imitazioni di tali miscele saline. Anche un’acqua minerale naturale, alla quale sono stati aggiunti sali minerali, è considerata come acqua minerale artificiale.
349 Originario sez.3.
Art. 289 Requisiti minimi e caratteristiche di composizione
L’acqua minerale artificiale deve soddisfare, alla consegna ai consumatori, i requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile. Deve soddisfare inoltre le esigenze igieniche fissate dal DFI per le acque minerali artificiali.
All’acqua minerale artificiale possono essere aggiunti solo sali puri di sodio, potassio, calcio o magnesio, dell’acido carbonico, dell’acido cloridrico o dell’acido solforico, ma non come idrogensolfati. È permessa l’aggiunta di anidride carbonica.
Art. 290 Denominazione specifica
La denominazione specifica è: «acqua minerale artificiale»; queste due ultime parole devono figurare sull’imballaggio in caratteri di uguale grandezza e colore, immediatamente una accanto all’altra. Un’acqua minerale artificiale che contiene almeno 600 mg/l di idrogencarbonato di sodio può essere designata come «acqua di soda».
Art. 291 Ulteriore caratterizzazione
Se ad un’acqua minerale artificiale è stata aggiunta dell’anidride carbonica in misura superiore a2 g/l, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione «contiene anidride carbonica».
L’articolo 275c è applicabile per analogia.350
Art. 292 Polvere per la preparazione di acque minerali artificiali
La polvere per la preparazione di acque minerali artificiali è una polvere, che, se disciolta in acqua potabile secondo le prescrizioni, dà un’acqua minerale artificiale.
Per la produzione di anidride carbonica tale polvere può contenere dell’idrogencarbonato di sodio o di potassio ed acido citrico o tartarico. Essa deve peraltro soddisfare l’articolo 289 capoverso2.
L’articolo 275c è applicabile per analogia.351 Sezione 5:352 Acqua gasata
Art. 293 Acqua gasata
L’acqua gasata è un’acqua potabile alla quale è stata aggiunta dell’anidride carbonica. Il tenore di anidride carbonica deve essere di almeno 4 g/l.
L’acqua gasata, al momento della consegna ai consumatori, deve essere conforme ai requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile.
350 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 351 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 352 Originario sez. 4.
La denominazione specifica è: «acqua gasata», «acqua potabile gasata» o «seltz».
L’articolo 275c è applicabile per analogia.353
Art. 294 Polvere per la preparazione di acqua gasata
La polvere per la preparazione di acqua gasata è una polvere con idrogencarbonato di sodio o di potassio ed acido citrico o tartarico, che, sciolta in acqua potabile secondo le prescrizioni, dà un’acqua gasata.
L’articolo 275c è applicabile per analogia.354
Capitolo 29 Vermut analcolico, bitter analcolico, sidro analcolico, birra analcolica
Sezione 1 Vermut analcolico
Art. 295
Il vermut analcolico è una bevanda fabbricata con acqua potabile, sorte di zuccheri, estratto di artemisia ed eventualmente di altre piante aromatiche o di parti di esse.355
Valgono le seguenti esigenze minime:
l’estratto senza zuccheri dev’essere di almeno 10 g/l;
il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
Sezione 2 Vermut analcolico diluito
Art. 296 Definizione
Il vermut analcolico diluito è una bevanda pronta per il consumo, fabbricata con vermut analcolico (art. 295) con aggiunta d’acqua potabile od acqua minerale naturale.
Art. 297 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
L’estratto senza zuccheri dev’essere di almeno2 g/l.
Il tenore di alcool etilico non deve superare 0,5 per cento in volume.
Il vermut analcolico diluito può essere addizionato di anidride carbonica.
353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 354 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 355 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 298 Denominazione specifica
La denominazione specifica è: «vermut analcolico diluito» oppure «vermut analcolico pronto da bere».
Se, nella fabbricazione di vermut analcolico, viene usata un’acqua minerale naturale, nella denominazione specifica può essere menzionata l’origine della corrispondente acqua minerale. L’indicazione dell’analisi dettagliata dell’acqua minerale è vietata.
Art. 299 Ulteriore caratterizzazione
Se al vermut analcolico diluito è stata aggiunta dell’anidride carbonica in quantità superiore a2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare la menzione «contiene anidride carbonica».
Sezione 3 Bitter analcolico
Art. 300
Il bitter analcolico è una bevanda fabbricata con acqua potabile ed estratti di piante o di loro parti amare ed aromatiche; vi possono venir aggiunti spezie, oli essenziali, aromi naturali nonché sorte di zuccheri.356
Esso deve soddisfare le seguenti esigenze minime:
l’estratto senza zuccheri dev’essere di almeno 10 g/l;
il tenore di alcool etilico non deve superare 0,5 per cento in volume.
Sezione 4 Bitter analcolico diluito
Art. 301 Definizione
Il bitter analcolico diluito è una bevanda pronta al consumo, preparata diluendo del bitter analcolico (art. 300) con acqua potabile od acqua minerale naturale.
Art. 302 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
L’estratto senza zuccheri dev’essere di almeno2 g/l.
Il tenore di alcool etilico non deve superare 0,5 per cento in volume.
Il bitter analcolico diluito può essere addizionato di anidride carbonica.
356 Nuovo testo della sec. parte del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 303 Denominazione specifica
La denominazione specifica è: «bitter analcolico diluito» oppure «bitter analcolico pronto da bere».
Se, nella fabbricazione del prodotto, viene usata un’acqua minerale naturale, nella denominazione specifica può essere menzionata l’origine della corrispondente acqua minerale. L’indicazione dell’analisi dettagliata dell’acqua minerale è vietata.
Art. 304 Ulteriore caratterizzazione
Se al bitter analcolico diluito è stata aggiunta dell’anidride carbonica in quantità superiore a2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare la menzione «contiene anidride carbonica».
Sezione 5 Sidro analcolico
Art. 305 Definizione
Il sidro analcolico è sidro (art. 378), al quale è stato tolto l’alcool mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcool.
Art. 306 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il tenore di alcool etilico del sidro analcolico non deve superare 0,5 volumi per cento.
Esso può essere addizionato di anidride carbonica.
Il succo di mele o quello di pere oppure i loro concentrati possono venir aggiunti in forma pura oppure ricostituita.
Le componenti volatili naturali possono venir nuovamente aggiunti in quantità uguali a quelle che in precedenza erano state tolte al sidro.
Art. 307 Denominazione specifica
La denominazione specifica è: «sidro analcolico» oppure «sidro senz’alcool» oppure «sidro dealcolizzato».
Art. 308 Ulteriore caratterizzazione
Se la bevanda è stata addizionata di oltre2 g/l di anidride carbonica, accanto alla denominazione specifica deve figurare la menzione «contiene anidride carbonica».
Sezione 6 Birra senz’alcool
Art. 309
La birra senz’alcool è birra (art. 394), che è stata privata dell’alcool o della quale si è fatto fermentare il mosto in modo da non produrre alcool. Essa può essere ricostituita mediante diluizione partendo dal concentrato.357
Valgono le seguenti esigenze minime:
il tenore di alcool etilico non deve superare 0,5 per cento in volume;
vale per analogia l’articolo 395.
La denominazione specifica è «birra analcolica», «birra senz’alcool» oppure «birra dealcolizzata».
Capitolo 30 Caffè, surrogati di caffè
Definizioni, requisiti minimi e caratteristiche di composizione
Art. 310 Caffè crudo
Per caffè crudo (caffè verde) si intendono i semi maturi della pianta di caffè (genere Coffea), liberati completamente dal guscio del chicco e quasi completamente dalla loro buccia.
Il caffè crudo non può contenere più di 13 per cento in massa di acqua nonché non più di 5 per cento in massa di impurezze (semi neri o semi comunque guasti od alterati, bucce, cascami o corpi estranei).
È permesso levigare o lucidare meccanicamente il caffè verde.
Art. 311 Caffè torrefatto
Il caffè torrefatto è il caffè crudo torrefatto.
Esso non deve contenere più di1 per cento in massa di semi carbonizzati e non più di 5 per cento in massa di acqua.
Il caffè torrefatto deve dare almeno 22 per cento in massa di estratto idrosolubile, riferito alla sostanza secca.
Art. 312 Caffè decaffeinato
Il caffè decaffeinato (caffè senza caffeina) è caffè crudo o torrefatto, il quale, dopo la torrefazione, presenta un tenore di caffeina di 0,1 per cento in massa al massimo, riferito alla sostanza secca.
357 Per. introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Al caffè possono essere aggiunte unicamente sostanze, che sono state involontariamente sottratte con l’estrazione. I quantitativi aggiunti non devono superare i quantitativi sottratti.
Il tenore di acqua non deve essere superiore a:
13 per cento in massa per il caffè crudo senza caffeina;
5 per cento in massa per il caffè torrefatto senza caffeina.
Il caffè decaffeinato deve dare almeno 22 per cento in massa di estratto idrosolubile, riferito alla sostanza secca.
Art. 313 Caffè trattato
Il caffè trattato deve differenziarsi, all’analisi o nei suoi effetti fisiologici, dal caffè secondo gli articoli 310 e 311 per il fatto che gli sono state sottratte delle sostanze diverse dalla caffeina oppure che esso è stato in altro modo modificato essenzialmente nelle sue proprietà.
Il caffè decaffeinato trattato deve soddisfare i requisiti dell’articolo 312.
Le disposizioni degli articoli 310 e 311 valgono per analogia.
Art. 314 Estratto di caffè
L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto.358 Esso può contenere, oltre alle sostanze insolubili inevitabili, unicamente i componenti solubili ed aromatici del caffè. Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
Il tenore della sostanza secca derivante dal caffè deve essere:
almeno 95 per cento in massa per l’estratto di caffè in forma solida (polvere, tavolette ecc.);
70–85 per cento in massa per l’estratto di caffè in pasta;
15–55 per cento per l’estratto di caffè liquido.
L’estratto di caffè in forma solida od in pasta non deve contenere altre sostanze che quelle provenienti dalla sua estrazione. L’estratto di caffè liquido può contenere sorte di zuccheri, caramellizzate o meno, fino a un massimo del 12 per cento in massa.359
L’estratto di caffè senza caffeina non deve contenere più di 0,3 per cento in massa di caffeina, rispetto alla sostanza secca.
Agli estratti di caffè trattato è applicabile per analogia l’articolo 313.
358 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 359 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 315 Surrogati di caffè, aggiunte per caffè
I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè sono polveri composte di parti di vegetali appropriate, torrefatte, contenenti amidi o zuccheri, come cicoria, cereali, frutta, malto, ghiande oppure di sorte di zuccheri o melassa.360
I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè devono contenere almeno 95 per cento in massa di sostanza secca.
Art. 316 Estratto di cicoria
L’estratto di cicoria (estratto di cicoria solubile, cicoria solubile, cicoria istantanea) è un estratto ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa della cicoria torrefatta.361 Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
Il tenore di sostanza secca proveniente dalla cicoria dev’essere:
almeno 95 per cento in massa per l’estratto di cicoria in forma solida (polvere, tavolette ecc.);
70–85 per cento in massa per l’estratto di cicoria in pasta;
25–55 per cento in massa per l’estratto di cicoria liquido.
L’estratto di cicoria in forma solida od in pasta non deve contenere altre sostanze che quelle provenienti dalla sua estrazione. Il contenuto di sostanze non derivanti dalla cicoria non deve essere superiore ad1 per cento in massa.
L’estratto di cicoria liquido può contenere sorte di zuccheri fino al 35 per cento in massa.362
Art. 317 Estratti di altri surrogati di caffè
Per estratti di surrogati di caffè e di aggiunte per caffè nonché di loro miscele con o senza caffè si intendono i prodotti solubili più o meno concentrati od essiccati, ottenuti mediante estrazione acquosa delle materie prime impiegate. Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
L’estratto in forma solida deve avere un tenore di sostanza secca di almeno 95 per cento in massa.
360 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 361 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 362 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 318 Denominazione specifica
La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione «concentrato» nei casi seguenti:
per l’estratto di caffè liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dal caffè è superiore a 25 per cento in massa;
per l’estratto di cicoria liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dalla cicoria è superiore a 45 per cento in massa.
Art. 319 Ulteriore caratterizzazione
Per gli estratti di caffè e di cicoria le indicazioni secondo l’articolo 22 devono essere completate con:
la menzione «decaffeinato» o «senza caffeina» per i corrispondenti estratti;
il contenuto minimo di sostanza secca proveniente dal caffè o dai succedanei di caffè, espresso in per cento in massa del prodotto finito, per l’estratto in forma liquida od in pasta;
363 la menzione «torrefatto con zucchero» per gli estratti liquidi di caffè e di cicoria ottenuti da materie prime torrefatte con zucchero; se vengono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse vanno menzionate;
364 la menzione «zuccherato» o «reso conservabile con zucchero» oppure «con aggiunta di zucchero», se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione; se vengono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse vanno menzionate.
Per le miscele di caffè con surrogati di caffè nonché per le miscele di estratti di caffè con estratti di surrogati di caffè, il tenore di caffè nella miscela di partenza deve figurare in per cento in massa sull’imballaggio e sui testi pubblicitari.
363 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 364 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Capitolo 31 Tè, mate, tè di erbe e di frutti
Art. 320 Tè
Per tè (tè verde e nero) si intendono le gemme fogliari e le foglie giovani della pianta di tè (Camellia sinensis L.). A secondo della sua provenienza il tè può contenere delle quantità più o meno rilevanti di parti di gambi.
Il tenore di acqua del tè non deve superare 12 per cento in massa.
Art. 321 Tè decaffeinato
Il tè decaffeinato o tè senza caffeina è tè con un tenore di caffeina non superiore a 0,1 per cento in massa.
Art. 322 Mate
Mate (yerba, tè del Paraguay) sono le foglie contenenti caffeina, leggermente torrefatte e sminuzzate grossolanamente, di certe specie di Ilex, in particolare di Ilex paraguayensis.
Il tenore di acqua non deve superare il 10 per cento in massa.
Il tenore di caffeina dev’essere almeno 0,6 per cento in massa.
Il tenore di estratto idrosolubile dev’essere almeno36 per cento in massa.
Il mate torrefatto deve corrispondere alle esigenze del mate.
Art. 323 Tè di erbe, tè di frutti
I tè di erbe e di frutti sono costituiti di parti di piante, di frutti o di loro estratti, i quali per infusione in acqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere del palato.
Per la preparazione di tè di erbe sono unicamente autorizzate, oltre alle verdure ed alle erbe per cucina (art. 188), o alle spezie (art. 357), le erbe non velenose e che non presentano un effetto prevalente farmacologico.
Per la preparazione di tè di frutti possono venir usati unicamente i frutti menzionati nell’articolo 185. Invece dei frutti interi possono essere usate anche parti di essi (p. es. la buccia).
Sono autorizzate le mescolanze di tè di erbe, tè di frutta e tè nero. È permessa la colorazione con succhi di frutta e di verdura oppure con i loro concentrati.
Art. 324
Se il tè di erbe od il tè di frutti è fatto di una miscela di parecchie specie di piante o di frutti, ciò deve chiaramente risultare dalla denominazione specifica (p. es. «miscela di tè di erbe»). È ammessa l’indicazione delle singole specie di piante in ordine decrescente di quantità (p. es. «tè di menta, tè di melissa e buccia di mela»).
Per il tè nero, il tè di erbe o il tè di frutti aromatizzato, la denominazione specifica è «tè aromatizzato (di erbe o di frutti)» oppure «tè (di erbe o di frutti) aromatizzato».365
In deroga all’articolo 20b capoverso2, per il tè nero, il tè di erbe o il tè di frutti aromatizzato sono permesse immagini di ingredienti anche se, al posto di questi ultimi, sono addizionati prevalentemente aromi, sempreché nel medesimo campo visivo dell’immagine si aggiunga la menzione «con aroma di X» oppure «con gusto di X» (p. es. «con aroma di fragola»).366
Capitolo 32 Guaranà
Art. 325
Guaranà è il seme della liana Paullinia cupana var. sorbilis con un contenuto di caffeina di almeno3 per cento in massa. Esso può essere pelato ed essiccato, nonché torrefatto o macinato.
Il tenore di acqua della polvere di guaranà non dev’essere superiore a 10 per cento
Accanto alla denominazione specifica deve figurare la menzione «contiene caffeina» e va indicato il tenore di caffè in mg per 100 g.
Per le derrate alimentari che contengono guaranà (p. es. gomme da masticare, dolciumi, sbarrette, bevande) dev’essere apposta la menzione «contiene caffeina», se il tenore di caffeina è superiore a30 mg per razione giornaliera.
Capitolo 33 Bevande istantanee e bevande pronte a base di ingredienti quali il caffè,
i succedanei del caffè, il tè, le erbe, i frutti e il guaranà367
Art. 326 Definizione
Le bevande istantanee e le bevande pronte (p. es. «ice-tea») sono bevande pronte alla preparazione o al consumo, a base di ingredienti quali il caffè, i succedanei del 365 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 366 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 367 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
caffè, il tè, le erbe, i frutti, il guaranà oppure di loro estratti o concentrati.368 Esse possono contenere ingredienti come sorte di zuccheri, maltodestrina, polvere di latte o anidride carbonica.369
Art. 327 Caratterizzazione
l’indicazione della parte di estratto in per cento in massa oppure, nel caso dei prodotti pronti per essere bevuti, in grammi per litro;
la menzione «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica, se il prodotto contiene oltre2 g per litro di anidride carbonica;
370 la menzione «contiene caffeina» accanto alla denominazione specifica se il prodotto contiene oltre30 mg di caffeina per litro, ad eccezione dei prodotti la cui denominazione specifica alluda esplicitamente al loro contenuto di caffè o tè.
Capitolo 34 Cacao, cioccolati, altri prodotti di cacao
Art. 328 Semi di cacao, mandorle di cacao, massa di cacao, burro di cacao
I semi di cacao sono i semi dell’albero di cacao (Theobroma cacao L.) fermentati ed essiccati.
Le mandorle di cacao sono i semi di cacao, torrefatti o no, puliti e decorticati.371
La massa di cacao è il prodotto ottenuto con procedimento meccanico dalle mandorle di cacao lavorate, alle quali non sono stati sottratti i grassi naturali.
Il burro di cacao è il grasso ottenuto dai semi di cacao o da parti di essi.
Art. 329 Cacao in polvere
Il cacao in polvere (cacao) è il panello di cacao ottenuto con spremitura idraulica, trasformato in polvere con un procedimento meccanico e contenente almeno20 per cento di burro di cacao e non oltre 9 per cento di acqua, entrambi riferiti alla sostanza secca.
368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 369 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 370 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 371 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Il cacao in polvere magro (cacao in polvere povero di grasso, cacao magro, cacao in polvere fortemente sgrassato, cacao fortemente sgrassato) è un cacao in polvere, il cui tenore minimo di burro di cacao è di 8 per cento in massa, riferito alla sostanza
Il cacao in polvere zuccherato (cacao zuccherato, cioccolato in polvere) è il prodotto ottenuto con la miscelazione di cacao in polvere e sorte di zuccheri, avente un contenuto di almeno il 32 per cento in massa di cacao in polvere.372
Il cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro (cacao zuccherato povero di grasso o magro, cacao zuccherato in polvere fortemente sgrassato, cacao zuccherato fortemente sgrassato) è cacao in polvere ottenuto con la miscelazione di cacao magro in polvere con sorte di zuccheri, avente un contenuto di almeno il 32 per cento in massa di cacao magro in polvere.373
Art. 330374 Cacao in polvere zuccherato per uso domestico
Il cacao in polvere zuccherato per uso domestico (cacao zuccherato per uso domestico, cioccolato in polvere per uso domestico) è una mescolanza di cacao in polvere e sorte di zuccheri, avente un contenuto di almeno il 25 per cento in massa di cacao in polvere.
Il cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro per uso domestico (cacao zuccherato povero di grasso o magro per uso domestico, cacao in polvere zuccherato fortemente sgrassato per uso domestico, cacao zuccherato per uso domestico fortemente sgrassato) è una mescolanza di polvere di cacao povera di grasso e sorte di zuccheri, avente un contenuto di cacao in polvere povero di grasso o magro del
per cento in massa.
Art. 331 Cioccolato
Il cioccolato è una derrata alimentare ottenuta con mandorle di cacao, massa di cacao, cacao in polvere o cacao in polvere povero di grasso e sorte di zuccheri con o senza aggiunta di burro di cacao, che presenta la seguente composizione (calcolo secondo l’art. 349):375
sostanza secca totale di cacao almeno 35 per cento in massa;
sostanza secca sgrassata di cacao almeno 14 per cento in massa;
burro di cacao almeno 18 per cento in massa.
372 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 374 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 375 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 332 Cioccolato per uso domestico
Il cioccolato per uso domestico è una derrata alimentare ottenuta con mandorle di cacao, massa di cacao, cacao in polvere o cacao in polvere povero di grasso o magro e sorte di zuccheri con o senza aggiunta di burro di cacao, che presenta la seguente composizione (calcolo secondo l’art. 349):376
sostanza secca totale di cacao almeno30 per cento in massa;
sostanza secca sgrassata di cacao almeno 12 per cento in massa;
burro di cacao almeno 18 per cento in massa.
Art. 333377 Cioccolato al latte
Il cioccolato al latte è un prodotto ottenuto con prodotti di cacao, sorte di zuccheri e latte o prodotti di latte, che presenta la seguente composizione (calcolo secondo l’art. 349):
sostanza secca totale di cacao almeno 25 per cento in massa;
sostanza secca di latte almeno il 14 per cento in massa di latte intero in parte o completamente disidratato, di latte in parte o completamente scremato, di panna, burro o grasso di latte in parte o completamente disidratati;
sostanza secca di cacao sgrassata almeno il2,5 per cento in massa;
grasso di latte almeno3,5 per cento in massa;
tenore totale di grasso (ottenuto da burro almeno 25 per cento in massa; di cacao e grasso di latte).
Art. 334378 Cioccolato al latte per uso domestico
Il cioccolato al latte per uso domestico è un prodotto ottenuto dagli stessi ingredienti del cioccolato al latte, che presenta la seguente composizione (calcolo secondo l’art. 349):
376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 377 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 378 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
sostanza secca totale di cacao almeno20 per cento in massa;
sostanza secca di latte almeno il20 per cento in massa di latte intero in parte o completamente disidratato, di latte in parte o completamente scremato, di panna, burro o grasso di latte in parte o completamente disidratati;
sostanza secca di cacao sgrassata almeno il2,5 per cento in massa;
grasso di latte almeno il3,5 per cento in massa;
tenore totale di grasso (ottenuto da burro almeno 25 per cento in massa; di cacao e grasso di latte).
Art. 335 Cioccolato al latte magro
Il cioccolato al latte magro è una derrata alimentare ottenuta con mandorle di cacao, massa di cacao, cacao in polvere oppure cacao in polvere povero di grasso, sorte di zuccheri e latte magro (liquido o disidratato) con o senza aggiunta di burro di cacao, che presenta la seguente composizione (calcolo secondo l’art. 349):379
sostanza secca totale di cacao almeno 25 per cento in massa; in caso d’impiego di burro di cacao la percentuale di sostanza secca di cacao deve essere di almeno 10 per cento in massa;
sostanza secca sgrassata di latte almeno 12,5 per cento in massa;
...380
Art. 336381 Cioccolato alla panna
Il cioccolato alla panna è un cioccolato al latte che contiene almeno il 5,5 per cento in massa di grasso di latte.
Art. 337382 Cioccolato alla doppia panna
Il cioccolato alla doppia panna è un cioccolato al latte che contiene almeno il 10 per cento in massa di grasso di latte.
379 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 381 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 382 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 338 Granelli di cioccolato, fiocchi di cioccolato
I granelli di cioccolato o fiocchi di cioccolato sono cioccolato in forma di granelli o fiocchi con un contenuto di sostanza secca totale di cacao di almeno 32 e di burro di cacao di almeno 12 per cento in massa.
Art. 339 Granelli di cioccolato al latte, fiocchi di cioccolato al latte
I granelli di cioccolato al latte o fiocchi di cioccolato al latte sono granelli o fiocchi di cioccolato al latte, le cui caratteristiche differiscono nel modo seguente da quelle menzionate nell’articolo 333:
sostanza secca totale di cacao almeno20 per cento in massa;
sostanza secca totale di latte, ottenuta almeno 12 per cento in massa; dalle componenti, menzionate nell’articolo 333
...383
grasso totale almeno 12 per cento in massa;
...384
Art. 340 Cioccolato alle nocciole gianduja
Il cioccolato alle nocciole gianduja è una derrata alimentare, ottenuta con cioccolato e nocciole finemente macinate, che presenta le seguenti caratteristiche di composizione:
sostanza secca totale di cacao almeno 32 per cento in massa (riferita alla parte di cioccolato);
sostanza secca sgrassata di cacao almeno 8 per cento in massa (riferita alla parte di cioccolato);
nocciole finemente macinate almeno20 per cento in massa e al massimo 40 per cento in massa (riferito al prodotto finale).
È permessa l’aggiunta di:
385 latte, latte parzialmente o totalmente scremato oppure suoi componenti; il prodotto finito non deve contenere più del 5 per cento in massa di sostanza secca totale di latte;
mandorle, nocciole ed altre noci, intere o in pezzetti, se il peso di tali ingredienti, compreso quello delle nocciole macinate, non supera il 60 per cento in massa del peso del prodotto.
385 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 341 Cioccolato al latte e alle nocciole gianduja
Il cioccolato al latte e alle nocciole gianduja è una derrata alimentare, ottenuta con cioccolato al latte e nocciole finemente macinate, che presenta la seguente composizione:
sostanza secca totale di latte almeno 10 per cento in massa (riferito alla parte di cioccolato);
nocciole finemente macinate almeno 15 ed al massimo 40 per cento in massa (riferito al prodotto finale).
L’aggiunta di mandorle, di nocciole e di altre noci, intere o a pezzetti, è autorizzata se il peso di queste aggiunte, compreso quello delle nocciole macinate, non supera
per cento in massa.
Art. 342 Cioccolato bianco
Il cioccolato bianco è una derrata alimentare ottenuta con burro di cacao, sorte di zuccheri, latte ed eventualmente latte totalmente o parzialmente scremato oppure sue componenti, che presenta la seguente composizione (calcolo secondo l’art. 349):386
burro di cacao almeno20 per cento in massa;
sostanza secca totale di latte, ottenuta almeno 14 per cento in massa; dalle componenti summenzionate
grasso di latte almeno3,5 per cento in massa;
...387 al massimo 55 per cento in massa.
Art. 343 Cioccolato di copertura
Il cioccolato di copertura (copertura) è un cioccolato il cui tenore minimo di burro di cacao è di31 per cento in massa e quello di sostanza secca sgrassata di cacao è di 2,5 per cento in massa. Se il cioccolato di copertura viene designato come «cioccolato di copertura oscuro», esso deve contenere almeno31 per cento in massa di burro di cacao ed almeno16 per cento in massa di sostanza secca sgrassata di cacao.
Art. 344 Cioccolato di copertura al latte
Il cioccolato di copertura al latte è un cioccolato al latte con un tenore di sostanze grasse di almeno31 per cento in massa.
Art. 345 Cioccolato di copertura bianco
Il cioccolato di copertura bianco (copertura bianca) è cioccolato bianco con un tenore di sostanza grassa di almeno31 per cento in massa.
386 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 346 Cioccolato ripieno
Il cioccolato ripieno è una derrata alimentare, la cui parte esterna è costituita da uno dei cioccolati menzionati negli articoli 331–337 e 340–345. Esso deve contenere almeno 25 per cento in massa del cioccolato utilizzato.
I prodotti cotti al forno e di biscotteria, che presentano una parte esterna ai sensi del capoverso1, non sottostanno alla presente disposizione.
Art. 347 Pralinés
I pralinés sono derrate alimentari della dimensione di un bocconcino, costituiti da:
cioccolato ripieno;
strati di cioccolati secondo gli articoli 331–337 e 340–345 e strati di altre sostanze commestibili; gli strati dei prodotti di cioccolato devono essere perlomeno in parte chiaramente visibili e costituire almeno il 25 per cento in massa della derrata alimentare finita; oppure
una mescolanza di cioccolati secondo gli articoli 331-337 e 342-345 con altre sostanze commestibili; la parte dei cioccolati utilizzati costituisce almeno il 25 per cento in massa della derrata alimentare finita.388
Art. 348 Articoli di confetteria al cioccolato
Gli articoli di confetteria al cioccolato, ad eccezione dei pralinés (art. 347), sono derrate alimentari come bouchées, branche o bastoncini che contengono almeno
per cento in massa di cioccolato (art. 331–337 nonché 342) o burro di cacao oppure sono ricoperti da almeno20 per cento in massa di cioccolato di copertura (art. 343–345).
Art. 349 Calcolo delle parti percentuali
Prima di calcolare le percentuali menzionate negli articoli 331–337 nonché 342, si devono dedurre dalla massa del prodotto finito i seguenti componenti:
gli ingredienti secondo l’articolo 352;
gli aromi aggiunti;
gli emulgatori aggiunti.
Per i cioccolati ripieni (art. 346) ed i pralinés (art. 347) la percentuale di cioccolato prescritta si calcola secondo il peso totale del prodotto finito, compresa la guarnitura.
388 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Sezione 2 Ingredienti ammessi
Art. 350389
Art. 351 Grassi vegetali
Ai cioccolati secondo gli articoli 331–335 nonché 342–345 è permesso aggiungere anche grassi o oli vegetali diversi dal burro di cacao fino ad un massimo di 5 per cento in massa del prodotto finito.390 Il tenore minimo prescritto di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao non deve tuttavia essere ridotto.
Art. 352 Ulteriori ingredienti
È permesso aggiungere altri ingredienti ai cioccolati secondo gli articoli 331–337 e 342–345. La quantità globale di tali ingredienti, riferita al peso totale, non può essere superiore al 40 per cento in massa del peso totale.
Non è permesso aggiungervi farine di cereali, amidi nonché grassi e oli animali, ad eccezione del grasso di latte.391
Art. 353 Denominazione specifica
La denominazione specifica dev’essere completata come segue:
per il cioccolato ripieno, con l’indicazione del ripieno utilizzato;
per i cioccolati menzionati degli articoli 331–337 e 342–345, aventi subìto un’aggiunta di ingredienti ai sensi dell’articolo 352, con l’indicazione degli ingredienti aggiunti.
Un’indicazione secondo il capoverso1 lettera b è vietata per l’aggiunta di:
latte e latticini ai cioccolati secondo gli articoli 331, 332 e 343;
caffè e bevande spiritose, se la quantità dell’ingrediente è inferiore ad1 per cento in massa del prodotto finito;
altri ingredienti che sono stati incorporati in modo da non essere praticamente individuabili, se la quantità dell’ingrediente è inferiore al 5 per cento in massa del prodotto finito.
Art. 354 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 22 deve figurare l’indicazione del contenuto minimo di sostanza secca di cacao in per cento in massa, nei seguenti casi:
390 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 391 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
cacao in polvere zuccherato;
cacao in polvere zuccherato per uso domestico;
cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro;
cacao in polvere zuccherato per uso domestico povero di grasso o magro;
cioccolato;
cioccolato per uso domestico;
cioccolato al latte;
cioccolato al latte per uso domestico;
prodotti per la preparazione di bevande di cacao (art. 355).
Per gli articoli di cioccolato, venduti a pezzi sotto forma di uova, coniglietti, maggiolini, ecc., per i pralinés e gli articoli di confetteria di cioccolato, il cui peso singolo è inferiore a 50 g, le indicazioni secondo il capoverso1 devono almeno figurare su un cartellino ben visibile, posto in vicinanza immediata dei prodotti corrispondenti.
In deroga all’articolo 22 capoverso3:
392 i cioccolati di cui agli articoli 331-341, 343 e 344 sono ritenuti prodotti in Svizzera se sono stati interamente fabbricati in Svizzera da fave di cacao o massa di cacao. I cioccolati bianchi di cui agli articoli 342 e 345 sono ritenuti prodotti in Svizzera soltanto se sono stati interamente fabbricati in Svizzera a partire dal burro di cacao.
per i prodotti di cui agli articoli 346–348, non interamente fabbricati a partire dal cioccolato secondo la lettera a, occorre inoltre indicare il Paese di provenienza di tale cioccolato.393 4 Per gli articoli di cioccolato che, oltre a burro di cacao, contengono anche altri grassi vegetali, deve figurare nel medesimo campo visivo dell’elenco degli ingredienti la menzione «oltre a burro di cacao contiene anche altri grassi vegetali».394
Sezione 4 Ulteriori disposizioni
Art. 355395 Prodotti per bevande al cacao
I prodotti per la preparazione di bevande al cacao sono mescolanze di cacao in polvere o di cacao in polvere povero di grasso (art. 329) in forma di polvere, granulato o soluzione (concentrato) con ingredienti come sorte di zuccheri, latte o componenti del latte.
392 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 393 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 394 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 395 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 356 Paste per glassare con acqua e paste per glassare grasse
Le paste per glassare con acqua sono miscele di cacao o cioccolato, zucchero ed acqua.
Le paste per glassare con grasso sono miscele di cacao o cioccolato, zucchero e grasso vegetale o di latte.
Capitolo 35 Spezie, sale commestibile, senape
Sezione 1 Spezie
Art. 357 Definizioni
Le spezie sono parti di piante (radici, rizomi, bulbi, cortecce, foglie, erbe, fiori, frutti, semi o loro parti), essiccate, di odore o di sapore pronunciato, che si aggiungono alle derrate alimentari per renderle più saporite.
Gli estratti di spezie sono estratti, ottenuti dalle spezie mediante procedimenti fisici (distillazione compresa).
Le mescolanze di spezie sono mescolanze costituite esclusivamente di spezie.
Preparazioni di spezie sono mescolanze di una o più spezie o erbe aromatiche con altri ingredienti come oli, grassi, sorte di zuccheri, amidi, estratto di lievito o sale commestibile, che vengono aggiunte per influenzare il sapore o per conservare l’aroma.396
Il curry o la polvere di curry è una mescolanza di curcuma con altre spezie, come pepe, paprica, zenzero, coriandolo, cardamomo, garofano. Possono essere aggiunti anche altri ingredienti per migliorare l’aroma e il sapore come amido, sorte di zuccheri o sale commestibile.397
Art. 358 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il curry può contenere al massimo 5 per cento in massa di sale commestibile ed al massimo 10 per cento in massa di altri ingredienti.
Art. 359 Caratterizzazione
Per le preparazioni di spezie con un contenuto di sale commestibile superiore al
per cento in massa, la menzione del sale commestibile nell’elenco della composizione dev’essere completata con l’indicazione della percentuale.
Se per le preparazioni di spezie sono usate esclusivamente erbe aromatiche, la denominazione specifica può essere «preparazione di erbe aromatiche (da cucina)».
396 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 397 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 360 Uso di estratti di spezie invece delle spezie
Per quanto questa ordinanza non disponga altrimenti, l’uso di estratti invece delle spezie è ammissibile nell’ambito della buona prassi di fabbricazione.
Sezione 2 Sale commestibile
Art. 361 Definizioni
Il sale commestibile è il sale proveniente da giacimenti sotterranei di salgemma, dall’acqua marina oppure da salamoie naturali, idoneo all’alimentazione umana.
Il sale commestibile con speciali aggiunte è una mescolanza di sale commestibile con aggiunte come spezie (sale con spezie) od aromi (p. es. sale con aromi di fumo). Esso può inoltre contenere altre aggiunte per migliorare l’aroma e il sapore come lievito, estratto di lievito, malto, sorte di zuccheri o farine amidacee.398
Art. 362 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il sale commestibile non ottenuto da acqua marina deve contenere almeno 97 per cento in massa di cloruro di sodio per kg di sostanza secca.
La sostanza secca del sale commestibile non deve contenere più di1 per cento in massa di sostanze d’accompagnamento insolubili.399
Il sale commestibile con speciali aggiunte deve contenere più di 40 per cento in massa di sale commestibile.
Art. 363 Caratterizzazione
Per il sale commestibile che contiene più di3 per cento in massa di acqua, il tenore di acqua va indicato vicino alla denominazione specifica.
Il sale commestibile da acqua marina può essere designato come sale marino. In tal caso, vicino alla denominazione specifica deve figurare il contenuto di cloruro di sodio e di eventuali sali di accompagnamento (perlopiù cloruri e solfati di potassio, calcio e magnesio).
Ilsale commestibile finemente cristallizzato o finemente macinato può essere designato come sale da tavola.
398 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 399 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Sezione 3 Senape
Art. 364 Definizione
La senape è una mescolanza di semi di senape (grani di senape) con aceto, vino od acqua. Possono essere aggiunti ingredienti come sale commestibile, sorte di zuccheri, spezie, farina di riso o di amido.400
Art. 365 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il contenuto di farina di riso e di amido non dev’essere superiore al 10 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.
Capitolo 36 Vino, vino-mosto pastorizzato in fase di fermentazione, prodotti
contenenti vino
Sezione 1 Vino
Art. 366401 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza:
il mosto d’uva è il mosto ottenuto da uve fresche, naturalmente o con procedimento fisico;
il vino è il prodotto ottenuto per fermentazione alcolica di uve fresche (frutti della specie Vitis), anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco;
402 il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da uve nere fermentate a contatto del mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate per l’ulteriore fermentazione;
il vino bianco è il vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate;
403 ...;
il vino frizzante è il vino con anidride carbonica disciolta, la quale esercita una sovrappressione di almeno1 fino a2,5 bar al massimo a 20 °C;
il vino spumante è il vino con anidride carbonica disciolta, la quale esercita una sovrappressione di almeno3 bar a 20 °C;
400 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 401 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 19 dic. 1997 alla fine del presente testo. 402 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
404 il vino liquoroso è il vino dal tenore alcolico di almeno il 15 per cento in volume e al massimo il 22 per cento in volume, ottenuto da mosto d’uva, mosto d’uva in fermentazione o vino, con aggiunta di vino o distillato ottenuto da uve essiccate o alcool neutro di vino;
405 lo Schiller è un vino ottenuto da uve di categoria1, nere e bianche, provenienti dalla medesima parcella e vinificate assieme.
Art. 367 Categorie di vini
I vini sono suddivisi in tre categorie:
406 categoria1: vini con denominazione di origine controllata;
categoria2: vini con denominazione di provenienza;
407 categoria3: vini senza denominazione di origine controllata o di provenienza.
Per la produzione di vini svizzeri devono essere utilizzati i mosti d’uva corrispondenti a queste categorie, conformemente all’aticolo 64 capoverso1 della legge del 29 aprile 1998408 sull’agricoltura.409
Art. 368 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il vino deve presentare un tenore alcolico totale (acquisito e potenziale) di almeno
per cento in volume e un tenore alcolico acquisito di almeno 5,5 per cento in volume.410
Possono essere aggiunti i seguenti ingredienti:
sciroppo zuccherino, per ottenere la fermentazione secondaria, nella produzione di vini spumanti o frizzanti;
sciroppo di dosaggio, nella produzione di vini spumanti o frizzanti;
anidride carbonica per la produzione di vini spumanti o frizzanti con anidride carbonica aggiunta secondo l’articolo 366 lettere f e g.
Il tenore alcolico dei vini spumanti e dei vini frizzanti non deve aumentare di oltre l’1,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo zuccherino, e di oltre lo 0,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo di dosaggio.
404 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 405 Introdotta dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457). 406 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915). 407 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915). 409 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). 410 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Il DFI stabilisce in un’ordinanza (allegato 1) i procedimenti e i trattamenti enologici permessi.411
Art. 369412 Decolorazione
È vietata la decolorazione del vino rosso e del vino rosato.
Art. 370 Aumento del tenore alcolico
Per aumentare il tenore alcolico naturale può essere aggiunto alle uve, al mosto d’uva o al vino in fase di fermentazione zucchero in forma secca o succo d’uva concentrato oppure concentrato di mosto d’uva rettificato.413
Il tenore alcolico naturale del vino svizzero può essere aumentato a seguito delle aggiunte secondo il capoverso1, di2,5 per cento in volume al massimo.
Il tenore alcolico del vino svizzero delle categorie2 e 3 non può superare a seguito delle aggiunte secondo il capoverso1, il 12,0 per cento in volume per il vino bianco e il 12,5 per cento in volume per il vino rosso ed il rosé.
A seguito dell’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di concentrato di mosto d’uva rettificato, il volume iniziale può essere aumentato dell’8 per cento al massimo.
Le aggiunte di cui al capoverso1 non sono considerate taglio.414
Art. 371 Taglio
Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uve o vini di origine o provenienza diverse.
Fatti salvi i capoversi3 e 5 è vietato:
il taglio di vini svizzeri delle categorie1 e 2 con vini esteri;
il taglio di vini esteri delle categorie1 e 2.415 3 Per quanto riguarda il taglio di vino svizzero con vino svizzero vale quanto segue:
il vino della categoria1 può essere tagliato fino al 10 per cento con vini di ugual colore;
il vino della categoria2 può essere tagliato fino al 15 per cento con vini di ugual colore.416 411 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
412 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 413 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 414 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 415 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Il vino della categoria3 può essere tagliato a piacimento.417
Il vino estero con una denominazione d’origine protetta o un’altra denominazione protetta ai sensi di una legislazione estera, deve corrispondere, alla consegna, alla legislazione estera in questione per quanto riguarda taglio e denominazione specifica.418
Art. 372 Denominazione specifica
Per i vini della categoria1 può essere usata, invece della denominazione specifica «vino», l’origine geografica.
Il vino della categoria2 deve recare la denominazione specifica «vino da tavola» completata con l’indicazione della provenienza geografica. In aggiunta si può indicare il colore del vino. La denominazione specifica «nostrano», completata con l’indicazione della provenienza geografica, è anche ammessa se la produzione d’uva è soggetta a una limitazione di quantità in virtù dell’articolo 14 capoverso3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998419 sul vino.420
Il vino della categoria3 deve recare la denominazione specifica «vino». Essa può essere completata con l’indicazione del colore del vino. Sono vietate altre indicazioni come origine, provenienza, vitigno o annata.421
Se ad un vino frizzante o ad un vino spumante è stata aggiunta anidride carbonica, la denominazione specifica è «vino frizzante con anidride carbonica aggiunta» rispettivamente «spumante con anidride carbonica aggiunta».
Art. 373 Caratterizzazione
In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull’etichetta le indicazioni seguenti:
la denominazione specifica secondo gli articoli 366 e 372;
422 il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imbottigliatore, dell’importatore o del venditore, della cantina e del negoziante;
423 il Paese di produzione dei vini, in quanto esso non sia riconoscibile dalla denominazione specifica o dal nome oppure dalla ditta e dall’indirizzo del produttore;
417 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 418 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 420 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 421 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del2 feb. 2005 (RU 2005 1063). 423 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
...424
le indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso1 lettere g, i, k, m ed n.
L’indicazione secondo l’articolo 22 capoverso1 lettera m (partita) può figurare, invece che sull’etichetta, in un altro punto della bottiglia.
L’indicazione dell’annata è permessa se il vino proviene per almeno l’85 per cento da uve dell’annata indicata. Le aggiunte ai sensi dell’articolo 370 capoverso1 non sono considerate. 425
L’indicazione del nome di uno o più vitigni è permessa se il vino proviene per almeno l’85 per cento dai vitigni menzionati. Le aggiunte ai sensi dell’articolo 370 capoverso1 non sono considerate. Se si menzionano più vitigni, l’indicazione deve avvenire in ordine decrescente quantitativo.426
Per i vini spumanti le indicazioni di cui all’articolo 22 devono essere completate, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, con le menzioni seguenti: – «extra brut» da 0 a 6 g – «brut» meno di 15 g – «extra secco» da 12 a20 g – «secco» da 17 a 35 g – «semisecco» da 33 a 50 g – «dolce» oltre 50 g
Per gli altri vini possono figurare, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, le menzioni seguenti: – «secco» fino a un massimo di 4 g; – «semisecco» o «leggermente dolce» da più di 4 a 12 g; – «amabile» da più di 12 a 45 g; – «dolce» da più di 45 g.427
Sezione 2 Vino-mosto, succo d’uva e mosto d’uva pastorizzato in fase di
Art. 374 Vino-mosto, vino-mosto pastorizzato
Il vino-mosto è un mosto d’uva o un succo d’uva recente ed in fase di fermentazione.
425 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 426 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 427 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Il tenore di alcool etilico dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
La denominazione specifica dev’essere completata con l’indicazione della provenienza geografica.
Il vino-mosto pastorizzato dev’essere denominato come tale.
L’indicazione del tenore alcolico per il vino-mosto non pastorizzato dev’essere sostituita con la menzione «contenente alcool».
Art. 375 Succo d’uva e mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione
Il succo d’uva ed il mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione sono bevande ottenute da succo d’uva o da mosto d’uva con parziale fermentazione e successiva pastorizzazione.
Il tenore di alcool etilico dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
La denominazione specifica è «succo d’uva pastorizzato in fase di fermentazione» oppure «succo d’uva parzialmente fermentato» rispettivamente «mosto d’uva parzialmente fermentato». Essa dev’essere completata con l’indicazione della provenienza geografica.
Sezione 3 Bevande contenenti vino
Art. 376428 Bevande aromatizzate a base di vino
Le bevande aromatizzate a base di vino sono bevande:
ottenute da vino;
senza aggiunta di alcool di qualsiasi tipo, a eccezione della Zurra;
con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono
sottoposte, se del caso, a un’edulcorazione secondo l’articolo 400g; e 2 Il tenore di vino nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.
Il tenore alcolico deve essere almeno del 7 per cento in volume, ma non superare il 14,5 per cento in volume.
A complemento della denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» possono essere impiegati i termini seguenti:
Sangria: per una bevanda aromatizzata a base di vino con un tenore alcolico inferiore al 12 per cento in volume, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed 428 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 essere stata eventualmente dolcificata. La denominazione «Sangria» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna o in Portogallo;
Clarea: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco, aromatizzata con aromi o estratti naturali di agrumi, che può contenere succo di agrumi, anidride carbonica o spezie ed essere stata eventualmente dolcificata. La denominazione «Clarea» deve essere sempre accompagnata dalla menzione «prodotta in …» seguita dal nome del Paese di produzione, a meno che non sia stata fabbricata in Spagna;
Zurra: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta aggiungendo acquavite di vino o brandy, che ha un tenore alcolico minimo pari al 9 per cento in volume e inferiore al 14 per cento in volume e che può contenere pezzi di frutta;
Bitter soda: per una bevanda aromatizzata a base di vino contenente almeno il 50 per cento di bitter vino (art. 377 cpv.3 lett. b), che ha un tenore alcolico minimo pari all’8 per cento in volume e inferiore al 10,5 per cento in volume e che contiene anidride carbonica;
Kalte Ente: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da una mescolanza di vino, vino frizzante e vino spumante con aggiunta di limone naturale o suoi estratti e il cui tenore di vino spumante nel prodotto finito non deve essere inferiore al 25 per cento in massa;
Vin brûlé: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Per il vin brûlé a base di vino bianco la denominazione deve essere accompagnata dalla menzione «di vino bianco»;
Maiwein: per una bevanda aromatizzata a base di vino con aggiunta di piante o estratti di asperula odorata, in modo che il gusto dell’asperula predomini.
Maitrank: per una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino bianco secco in cui sono state macerate piante o estratti di asperula odorata, con aggiunta di arance o altra frutta e del 5 per cento al massimo di zucchero. La frutta può essere aggiunta anche sotto forma di succo, di concentrato o d’estratto.
Cocktail aromatizzati a base di vino
I cocktail aromatizzati a base di vino sono bevande:
ottenute da vino o mosto d’uva;
senza aggiunta di alcool di qualsiasi tipo;
429 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono
sottoposte, se del caso, a un’edulcorazione secondo l’articolo 400g; e 2 Il tenore di vino o mosto d’uva nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa. Il tenore alcolico non deve superare il 7 per cento in volume.
A complemento della denominazione «cocktail aromatizzato a base di vino» possono essere impiegati i termini seguenti:
cocktail a base di vino: per un cocktail aromatizzato a base di vino in cui la proporzione di succo d’uva concentrato non supera il 10 per cento del volume totale del prodotto finito e il tenore di zucchero, espresso come zucchero invertito, è inferiore a 80 g per litro.
frizzante di uva aromatizzato: per un cocktail aromatizzato a base di vino ottenuto esclusivamente da mosto d’uva, il cui tenore alcolico è inferiore al 4 per cento in volume e la cui anidride carbonica proviene esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.
Vini aromatizzati
I vini aromatizzati sono bevande:
ottenute da vino o da mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato);
con aggiunta di alcool etilico di origine agricola, distillato di origine agricola, acquavite di vino, brandy o acquavite di vinaccia;
con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono
sottoposte di norma a un’edulcorazione secondo l’articolo 400g; e 2 Il tenore di vino o di mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato) nel prodotto finito deve essere almeno del 75 per cento in massa. Il tenore alcolico deve essere almeno del 14,5 per cento in volume, ma non superare il 22 per cento in volume.
I seguenti termini possono sostituire la denominazione «vino aromatizzato»:
vermut o vino vermut: per un vino aromatizzato il cui aroma caratteristico è ottenuto impiegando sostanze appropriate; in particolare devono essere sempre utilizzate anche sostanze estratte da specie appartenenti al genere artemisia. Per addolcire il vermut possono essere impiegati unicamente zucchero, 430 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 zucchero caramellato, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato o concentrato d’uva rettificato.
vino aromatizzato amaro: per un vino aromatizzato dal caratteristico aroma amaro. Il termine «vino aromatizzato amaro» può essere seguito dal nome della sostanza aromatizzante amara, ma può essere anche sostituito da una delle denominazioni seguenti: 1. «vino aromatizzato con corteccia di china», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale della corteccia di china, 2. «Bitter vino», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante l’aroma naturale della genziana e la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa, 3. «Americano», se l’aromatizzazione è stata ottenuta essenzialmente mediante sostanze aromatizzanti naturali provenienti dall’artemisia e dalla genziana e la bevanda ha subito una colorazione gialla o rossa.
vino aromatizzato all’uovo: per un vino aromatizzato contenente almeno 10 g di tuorlo d’uovo e 200 g di zucchero, espresso come zucchero invertito, per litro di prodotto finito.
Il termine «vino aromatizzato» può essere sostituito con il termine «aperitivo a base di vino».
Art. 377a431 Disposizione generale
Se la denominazione dei prodotti menzionati negli articoli 376 e 377 comprende il termine «spumante», la quantità di vino spumante impiegata nel prodotto finito deve essere pari almeno al 95 per cento.
Le denominazioni elencate negli articoli 376 e 377 possono essere completate, a seconda del tenore di zucchero residuo per litro, dalle menzioni seguenti: – «extra secco» inferiore a30 g per litro – «secco» inferiore a 50 g per litro – «semisecco» da 50 a 90 g per litro – «amabile» da oltre 90 a 130 g per litro – «dolce» superiore a 130 g per litro
Le menzioni «amabile» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del tenore in zucchero espresso in g per litro.
Se a uno dei prodotti menzionati è stata aggiunta anidride carbonica in una quantità superiore a2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contenente anidride carbonica».
431 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Capitolo 37 Sidro e vino di frutti, succhi di frutti a granelli in fase di fermentazione,
bevande a base di sidro o vino di frutti, idromele432
Sezione 1 Sidro
Art. 378 Definizione
Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta con succo di mele o di pere, spremuto di recente o reso conservabile con un procedimento fisico, mediante fermentazione alcolica parziale o totale.
Art. 379 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il tenore alcolico dev’essere di almeno3 per cento in volume.
È permesso aggiungere:
succo di mele o di pere;
433 sorte di zuccheri per la fermentazione secondaria nella produzione di sidro spumante;
anidride carbonica.
Art. 380 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «sidro spumante» se il tenore di anidride carbonica prodotta naturalmente è di almeno 4 g/l.
Se al sidro è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore totale di anidride carbonica è di almeno 4 g/l, la denominazione specifica è «sidro spumante con anidride carbonica aggiunta».
Se nella denominazione specifica è fatta menzione di un tipo di frutto (p. es. sidro di mele Sauergrauech), la quantità di succo della varietà menzionata deve essere almeno 80 per cento in massa del prodotto finito.
Art. 381 Ulteriore caratterizzazione
Il sidro con una densità relativa (20/20) superiore a1,005, corrispondente ad un tenore di zucchero invertito di 9–11 g/l, dev’essere designato, accanto alla denominazione specifica, come «parzialmente fermentato».
Per il sidro spumante si possono usare, al posto di «parzialmente fermentato» le designazioni seguenti:
432 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 433 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 – brut per uno zucchero residuo inferiore a 10 g/l – extra secco per uno zucchero residuo tra 8 e 20 g/l – secco per uno zucchero residuo tra 17 e 40 g/l – emisecco per uno zucchero residuo tra 37 e 65 g/l – dolce per uno zucchero residuo superiore a 65 g/l.
Sezione 2 Sidro diluito
Art. 382 Definizione
Il sidro diluito è una bevanda alcolica fabbricata mediante diluizione di sidro (art. 390) con acqua potabile oppure con la fermentazione alcolica parziale o totale di succo diluito di mele o di pere.
Art. 383 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il contenuto di sidro nel prodotto finito dev’essere di almeno 70 per cento in massa.
Il tenore alcolico dev’essere superiore a2 per cento in volume.
È permesso aggiungere:
succo di mele o di pere;
anidride carbonica.
Art. 384 Denominazione specifica
Se al sidro diluito è stata aggiunta anidride carbonica e il tenore totale di anidride carbonica è di 4 g/l ed oltre, nella denominazione specifica si deve menzionare tale aggiunta.
Art. 385 Ulteriore caratterizzazione
Il sidro diluito con una densità relativa (20/20) superiore a1,005, corrispondente ad un tenore di zucchero invertito di 9–11 g/l, deve recare accanto alla denominazione specifica la menzione «parzialmente fermentato».
Sezione 3 Succo di frutti a granelli pastorizzato in fase di fermentazione
Art. 386 Definizione
Il succo di frutti a granelli in fase di fermentazione è sidro parzialmente fermentato (art. 378) con un tenore di alcool etilico superiore a 0,5 ed inferiore a3 per cento in volume.
Art. 387 Denominazione specifica
Per il succo di frutti a granelli pastorizzato in fase di «fermentazione» la denominazione specifica dev’essere completata con la parola «pastorizzato».
Se al succo di frutti a granelli in fase di fermentazione è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore totale di anidride carbonica è uguale o superiore a 4 g/l, nella denominazione specifica dev’essere fatta menzione di tale aggiunta.
Art. 388 Ulteriore caratterizzazione
Per il sidro non pastorizzato in fase di fermentazione l’indicazione del tenore alcolico dev’essere sostituita con la menzione «contiene alcool».
Sezione 4 Vino di frutti
Art. 389434 Definizione
Il vino di frutti è una bevanda alcolica ottenuta con la fermentazione parziale o totale di succhi di frutti o di bacche, a eccezione dei succhi di mele, pere e uva spremuti di recente o conservati con procedimento fisico. Prima della fermentazione possono essere aggiunte sorte di zuccheri oppure acqua potabile.
Art. 390 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
La mescolanza sottoposta a fermentazione deve contenere almeno il30 per cento in massa di succo di bacche o di frutti.435
Il tenore alcolico dev’essere di almeno3 per cento in volume.
434 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 435 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Dopo la fermentazione è permesso aggiungere:436
437 succo di bacche o di frutti nonché sorte di zuccheri;
anidride carbonica.
La miscelazione di diversi vini di frutti è permessa.
Art. 391 Denominazione specifica
Se il contenuto di anidride carbonica è stato ottenuto con fermentazione naturale e se esso è di almeno 4 g/l, la denominazione specifica è «vino spumante di frutti».
Se al vino di frutti viene aggiunta anidride carbonica e se il tenore di anidride carbonica totale è di 4 g/l o superiore, la denominazione specifica è «vino spumante di X con anidride carbonica aggiunta»438 .
Art. 392 Ulteriore caratterizzazione
Se il vino di frutti non è stato prodotto con succo di bacche o di frutti diluito, la parte del succo in questione dev’essere indicata, accanto alla denominazione specifica, come segue: «dal Y% di succo di X»439.
È applicabile per analogia l’articolo 381.
Sezione 5 Bevande con sidro e vino di frutti
Art. 393
Le bevande con sidro o vino di frutti sono bevande che contengono principalmente sidro o vino di frutti e alle quali possono essere aggiunti acqua potabile, acqua minerale naturale, succo di frutti, bevande spiritose, sorte di zuccheri, miele, estratti di piante aromatiche o parti di piante oppure aromi naturali o naturidentici.440
Il tenore di sidro o di vino di frutti dev’essere di almeno 50 per cento in massa. Per gli ingredienti valgono le disposizioni della presente ordinanza.
Le disposizioni dell’articolo 376 capoversi3 e 4 si applicano per analogia.
436 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 437 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 438 X=specie di frutto o di bacca. 439 X = specie di frutto o di bacca, Y = contenuto minimo di succo di frutto o di bacca. 440 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 Sezione 6:441 Idromele
Art 393a Definizione
L’idromele («Met») è una bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica di una mescolanza di acqua e miele.
Art. 393b Esigenze minime e caratteristiche di composizione
L’idromele deve avere un tenore alcolico di almeno il 7 per cento in volume.
È vietata l’aggiunta di sorte di zuccheri prima della fermentazione.
È permesso aromatizzare con spezie ed erbe aromatiche.
Capitolo 38 Birra
Art. 394 Definizione
La birra è una bevanda alcolica e contenente anidride carbonica, ottenuta da un mosto fermentato mediante lievito, al quale è stato aggiunto luppolo in coni o prodotti del luppolo. Il mosto è preparato a partire da materie prime amidacee o zuccherine e acqua potabile.
Per prodotti del luppolo si intendono: polvere di luppolo, polvere di luppolo arricchita, estratto di luppolo, estratto di polvere di luppolo ed estratto di luppolo isomerizzato.
Art. 395 Requisiti minimi e caratteristiche di composizione
La birra dev’essere di regola limpida. Certi tipi di birra (p. es. birre non filtrate, birre di frumento su lievito) possono presentare intorbidamenti o depositi a seguito di uno speciale procedimento di fabbricazione.
Per la preparazione del mosto possono essere impiegati, oltre al malto di orzo o di frumento, le seguenti materie prime amidacee o zuccherine:
cereali, come l’orzo, il frumento, il mais ed il riso;
zucchero, zucchero invertito, destrosio, sciroppo di glucosio fino ad un massimo di 10 per cento in massa;
amido fino a20 per cento in massa.
Per la preparazione del mosto si possono usare il malto torrefatto e il suo estratto.
Il valore pH della birra alla consegna ai consumatori non deve superare 5,0.
Il tenore in anidride carbonica dev’essere almeno 0,30 per cento in massa.
La birra deve provenire da un mosto iniziale di almeno 10 per cento in massa. È fatto salvo l’articolo 396 capoversi3 e 4.
441 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
Art. 396 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «birra».
Secondo il tenore di mosto iniziale, possono essere usate anche le seguenti denominazioni specifiche:
birra normale da 10,0 a 12,0 per cento in massa;
birra speciale da 11,5 a 14,0 per cento in massa;
birra forte almeno 14 per cento in massa.
La birra con un tenore alcolico fino ad un massimo di3,0 per cento in volume può essere designata come «birra leggera». Il tenore di mosto iniziale della birra leggera non è soggetto a limitazioni.
La birra con un tenore di carboidrati fino a 7,5 g per litro ed un tenore alcolico fino a 4,5 per cento in volume può essere designata come povera di carboidrati. Il tenore di mosto iniziale deve essere di 8,0–9,0 per cento in massa.
Art. 397 Ulteriore caratterizzazione
Le birre torbide fabbricate secondo un procedimento speciale, devono recare sull’etichetta una menzione corrispondente.
Art. 398 Mescita
Per la mescita della birra da fusti sono ammessi solo gli apparecchi a pressione (pressioni da birra), nei quali viene usata anidride carbonica compressa oppure azoto.
Il raccordo al sifone od alla testa di spinatura del tubo per il gas sotto pressione dev’essere munito di una valvola di ritenuta.
Il rubinetto di mescita della birra non dev’essere usato per la mescita di altre bevande.
È vietato servire birra sgocciolata o resti di birra.
Capitolo 39 Bevande spiritose442
Sezione 1:443 Disposizioni generali
Art. 399 Bevande spiritose
Le bevande spiritose sono liquidi alcolici destinati al consumo, che hanno particolari qualità organolettiche e il cui tenore alcolico minimo deve essere del 15 per cento in volume.
442 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 443 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Esse sono ottenute per:
distillazione di prodotti fermentati naturalmente con o senza aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche;
444 macerazione di sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in un’acquavite secondo gli articoli 401–424, con o senza successiva distillazione;
aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, di sorte di zuccheri o di altri edulcoranti oppure di altri prodotti agricoli ad alcool etilico di origine agricola;
miscelazione di una bevanda spiritosa secondo le lettere a e b con: 1. altre bevande spiritose, 2. alcool etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o un’acquavite secondo gli articoli 401–424, oppure 3. altre bevande alcoliche o non alcoliche.
Art. 400 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile)
L’alcool etilico di origine agricola (alcool potabile) è alcool ottenuto per distillazione di alcool proveniente dalla fermentazione di prodotti agricoli che ha le caratteristiche elencate nell’allegato 15.
L’alcool etilico di origine agricola non è destinato al consumo diretto.
...445
Art. 400a Distillato di origine agricola
Il distillato di origine agricola è il liquido alcolico ottenuto per distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica e non ha né le caratteristiche dell’alcool etilico né quelle di una bevanda spiritosa, tuttavia ha conservato un aroma e un sapore derivanti dalle materie prime usate.
...446
Art. 400b Categoria di bevande spiritose
Per categoria di bevande spiritose s’intende un gruppo delle bevande spiritose che corrisponde alla medesima definizione.
Art. 400c Tenore alcolico
Il tenore alcolico di una bevanda spiritosa è il rapporto tra il suo volume in alcool puro e il volume totale a una temperatura di 20 °C.
444 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Art. 400d Tenore di sostanze volatili
Il tenore delle sostanze volatili di una bevanda alcolica prodotta esclusivamente per distillazione è la quantità delle sostanze volatili provenienti dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime usate. Non sono inclusi l’alcool etilico e il metanolo.
Art. 400e Miscelazione (blend)
La miscelazione (blend) è il procedimento nel quale sono mescolate due o più bevande spiritose che appartengono alla stessa categoria e che si differenziano l’una dall’altra al massimo per le caratteristiche seguenti:
procedimento di produzione;
apparecchi usati per la distillazione;
durata di maturazione o durata di invecchiamento;
luogo geografico di produzione.
La bevanda ottenuta appartiene alla stessa categoria di bevande spiritose della quale fanno parte le bevande spiritose originali prima della miscelazione.
Art. 400f447 Taglio Il taglio è il procedimento secondo il quale a una bevanda spiritosa sono aggiunti:
alcool etilico di origine agricola;
distillato di origine agricola; o
una o più bevande spiritose.
Art. 400g Edulcorazione
L’edulcorazione è il procedimento che impiega per la produzione di bevande spiritose uno o alcuni dei prodotti seguenti:
zucchero: solido, liquido o caramellato;
zucchero invertito liquido o sciroppo di zucchero invertito;
sciroppo di glucosio;
destrosio;
fruttosio;
mosto d’uva, fresco o concentrato;
concentrato di mosto d’uva rettificato;
miele;
sciroppo di carruba;
447 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
j. altre sostanze zuccherine naturali, che hanno un effetto analogo ai prodotti summenzionati.
Art. 400i Maturazione o invecchiamento
La maturazione o l’invecchiamento è il procedimento secondo il quale, in recipienti adatti, i processi possono aver luogo naturalmente e che consente alla bevanda spiritosa in questione di assumere caratteristiche organolettiche che non aveva in precedenza.
Art. 400j Riduzione
La riduzione è il procedimento nel quale è aggiunta acqua a una bevanda spiritosa al fine di diminuirne il tenore alcolico. L’acqua deve soddisfare i requisiti dell’acqua potabile giusta l’articolo 275 e può eventualmente essere stata distillata o demineralizzata.
Sezione 1a Categorie di bevande spiritose449
Art. 401450 Acquavite di vino
L’acquavite di vino è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente per distillazione di vino inferiore all’86 per cento in volume o per ridistillazione del distillato di vino precedentemente prodotto a meno dell’86 per cento in volume.
Essa deve avere un tenore di sostanze volatili pari almeno a1,25 g per litro di alcool puro; le sostanze volatili devono provenire esclusivamente dalla relativa materia prima.
Art. 402451 Brandy
Il brandy è una bevanda spiritosa ottenuta dall’acquavite di vino con o senza miscelazione di distillato di vino. Il distillato di vino deve essere inferiore al 94,8 per cento in volume e non può superare il 50 per cento del tenore alcolico del prodotto finito.
Il brandy deve avere un tenore di sostanze volatili pari almeno a1,25 g per litro di alcool puro provenienti esclusivamente dalla relativa materia prima.
449 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 450 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 451 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Esso deve essere invecchiato in fusti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei fusti di quercia è inferiore a 1000 l.
Art. 402a452 Acquavite di birra (Bierbrand) L’acquavite di birra (Bierbrand) è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta della birra fresca con un grado alcolometrico inferiore all’86 per cento in volume. Il distillato deve presentare caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.
Art. 403453 Acquavite di vinaccia, marc, grappa
L’acquavite di vinaccia (marc) è una bevanda alcolica ottenuta da vinacce d’uva fermentate, mediante vapore acqueo oppure mediante distillazione, con eventuale aggiunta di acqua o di fecce. La distillazione dev’essere eseguita a meno dell’86 per cento in volume. È ammessa una ridistillazione al medesimo tenore alcolico.
L’acquavite di vinaccia deve avere un tenore di sostanze volatili di almeno1,4 g per litro di alcool puro.
L’aggiunta di fecce non deve superare 25 kg di fecce ogni 100 kg di vinacce d’uva. La quantità di alcool ottenuta dalle fecce non deve superare il 35 per cento della quantità totale di alcool del prodotto finito.
La grappa è acquavite di vinaccia prodotta in Italia, nel Cantone Ticino, in Val Calanca, Val Bregaglia, Val Mesolcina o nella Valle di Poschiavo con uve delle relative regioni.
Art. 404454
Art. 405 Acquavite di fecce
L’acquavite di fecce è una bevanda spiritosa ottenuta per distillazione da fecce di vino oppure da una mescolanza di fecce di vino con resti di vino.
Art. 406455 Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali
La bevanda spiritosa di cereali è ottenuta per distillazione di cereali ammostati e fermentati e ha le caratteristiche organolettiche delle materie prime.
L’acquavite di cereali è una bevanda spiritosa di cereali ottenuta per distillazione inferiore al 95 per cento in volume da cereali ammostati e fermentati e ha le caratteristiche organolettiche delle materie prime.
452 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 453 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 455 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 407456 Whisky, whiskey
Il whisky (whiskey) è una bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di cereali ammostati, edulcorata con le amilasi del malto in essa contenute con o senza altri enzimi naturali e fermentata con lievito. Il mosto deve essere distillato a meno del 94,8 per cento in volume in modo che il prodotto distillato abbia l’aroma e il sapore delle materie prime usate.
Il whisky (whiskey) deve essere invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno di capacità di 700 litri al massimo.
Art. 408457 Acquavite di frutta
L’acquavite di frutta è una bevanda alcolica:
ottenuta esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione di frutta polposa fresca o del mosto fresco di tale frutta, con o senza noccioli; e
distillata a meno dell’86 per cento in volume in modo tale che il distillato conservi l’aroma e il sapore della frutta utilizzata.
Essa deve avere un tenore di sostanze volatili di almeno2,0 g per litro di alcool puro.
Art. 408a458 Bevanda spiritosa di frutta
La bevanda spiritosa di frutta è una bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di un frutto in alcool etilico di origine agricola o in distillati di origine agricola o in un’acquavite ai sensi del presente capitolo.
Per la macerazione devono essere utilizzati almeno 5 kg di frutta ogni20 litri di alcool puro.
Per l’aromatizzazione possono essere aggiunti aromi naturali o naturidentici che non provengono dal frutto elaborato. Il gusto caratteristico della bevanda e il suo colore devono tuttavia provenire esclusivamente dal frutto elaborato.
Art. 409459 Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere
L’acquavite di sidro di mele o l’acquavite di sidro di pere è una bevanda spiritosa:
prodotta esclusivamente per distillazione di sidro di mele o di pere; e
distillata a meno dell’86 per cento in volume di alcool in modo tale che il distillato conservi l’aroma e il sapore della frutta utilizzata.
456 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 457 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 458 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2002 573). 459 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Entrambe devono avere un tenore di sostanze volatili di almeno2,0 g per litro di alcool puro.
Art. 410460 Acquavite di residui di frutta
L’acquavite di residui di frutta è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente per fermentazione e distillazione di residui di frutta, eccettuate le vinacce d’uva, a meno dell’86 per cento in volume di alcool. È ammessa una ridistillazione allo stesso tenore alcolico.
Essa deve avere un tenore di sostanze volatili di almeno2,0 g per litro di alcool puro.
Art. 411 Acquavite di fecce di frutta
L’acquavite di fecce di frutta è una bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di fecce di sidro oppure di una miscela di fecce di sidro e resti di sidro.
Art. 412461 Acquavite di bacche o di altri tipi di frutti
L’acquavite di bacche o di altri tipi di frutti è una bevanda spiritosa ottenuta per macerazione di bacche o di altri tipi di frutti fermentati parzialmente o non fermentati, come lamponi, more, mirtilli, sambuco o kiwi, in alcool etilico di origine agricola, in un distillato di origine agricola o in un’acquavite secondo il presente capitolo e per successiva distillazione.
Per la macerazione devono essere utilizzati almeno 100 kg di frutta ogni20 litri di alcool puro.462
Art. 413463 Rum
Il rum è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione di melassa o di sciroppo provenienti dalla fabbricazione di zucchero di canna o di succo di canna da zucchero. Il rum deve essere stato distillato a meno del 96 per cento in volume e deve avere le caratteristiche organolettiche tipiche del rum.
Il rum ottenuto dal succo di canna da zucchero deve avere un tenore di sostanze volatili di almeno2,25 g per litro di alcool puro.
460 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 461 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 462 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 463 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
Art. 414464
Art. 415 Acquavite di patate
L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di patate ammostate e fermentate.
Art. 416 Vodka
La vodka è una bevanda spiritosa ottenuta da alcool etilico di origine agricola:
mediante rettificazione o filtrazione su carbone attivo, seguita eventualmente da una distillazione semplice; oppure
465 mediante un trattamento equivalente, che permetta di attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime utilizzate.
Con l’aggiunta di sostanze aromatiche possono essere conferite al prodotto particolari proprietà organolettiche, segnatamente un sapore morbido.466
Art. 417467 Bevanda spiritosa al ginepro
La bevanda spiritosa al ginepro è ottenuta per aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis) di alcool etilico di origine agricola, di distillato di cereali o di acquavite di cereali.
Possono essere aggiunte altre sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, altri estratti aromatici o altre piante aromatiche. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche delle bacche di ginepro devono restare percettibili.
Il gin è una bevanda spiritosa al ginepro ottenuta per aromatizzazione con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure con estratti aromatici di alcool etilico di origine agricola, che ha le relative caratteristiche organolettiche, nella quale il sapore delle bacche di ginepro deve prevalere.
Il gin distillato (es. «London Gin») è una bevanda spiritosa al ginepro fabbricata esclusivamente per ridistillazione di alcool etilico di origine agricola di qualità adeguata con le caratteristiche organolettiche desiderate e con aggiunta di bacche di ginepro e di altre sostanze vegetali naturali. Esso deve soddisfare le esigenze minime seguenti:
il prodotto iniziale della ridistillazione deve avere un tenore alcolico originale di almeno il 96 per cento in volume;
nella ridistillazione il sapore del ginepro deve prevalere;
465 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 466 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 467 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
c. per l’aromatizzazione possono essere utilizzate anche sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure estratti aromatici.
Art. 418468
Art. 419469 Acquavite di genziana
L’acquavite di genziana è una bevanda spiritosa fabbricata da distillato di acquavite di genziana, ottenuta per fermentazione di radici di genziana con o senza aggiunta di alcool etilico di origine agricola.
Art. 420 Acquavite di erbe
L’acquavite di erbe è una bevanda spiritosa ottenuta per:
distillazione di erbe macerate in alcool etilico di origine agricola o in un’acquavite secondo il presente capitolo; oppure
aggiunta di un estratto di erbe ad alcool etilico di origine agricola o a un’acquavite secondo il presente capitolo.470 2 Sono permesse la colorazione con estratti vegetali nonché l’aggiunta di oli essenziali.
Art. 421471 Carvi, aquavit
Il carvi (bevanda spiritosa al cumino) è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione con cumino (Carum carvi L.) di alcool etilico di origine agricola. Possono essere aggiunte altre sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure estratti aromatici. Tuttavia, il sapore del cumino deve prevalere.
L’aquavit (akvavit) è una bevanda spiritosa al cumino, la cui aromatizzazione è stata effettuata con un distillato di erbe o di spezie. Per la composizione vale quanto segue:
una parte essenziale dell’aroma deve provenire dalla distillazione di semi di cumino o di aneto (Anethum graveolens L.);
possono essere impiegate anche altre sostanze aromatiche;
non è permessa l’aggiunta di oli essenziali;
il sapore dell’amaricante non deve prevalere;
il tenore in estratto non deve essere superiore a1,5 g per 100 ml.
469 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 470 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 471 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 Art. 421a472 Distillato di agave Il distillato di agave è una bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione e rettificazione di almeno il 51 per cento di agave blu fermentata (Agave tequilana Weber).
Art. 422473 Liquore
Il liquore è una bevanda spiritosa ottenuta per aromatizzazione con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure con estratti aromatici e per edulcorazione di:
alcool etilico di origine agricola;
un distillato di origine agricola;
bevande spiritose del presente capitolo;
una miscela dei prodotti di cui alle lettere a-c.
L’aggiunta di altri ingredienti di origine agricola come latte, prodotti di latte, sidro o vino aromatizzato è permessa.
Il tenore alcolico di un liquore designato secondo una determinata bevanda spiritosa (cognac all’uovo, liquore al kirsch, liquore al williams) deve provenire esclusivamente da tale bevanda spiritosa.
Il liquore deve avere un tenore minimo di zucchero, espresso come zucchero invertito, di 100 g per litro. I seguenti valori derogano a tale disposizione:
...474
per il liquore al kirsch: 70 g per l;
per il liquore alla genziana: 80 g per l;
per il liquore all’uovo e il liquore con uovo: 150 g per l;
per la «crema di X475»: 250 g per l;
per la crema di cassis (ribes nero): 400 g per l.
Il liquore all’uovo (Advokat, Avocaat, Avocat) è una bevanda spiritosa ottenuta da alcool etilico di origine agricola, i cui elementi sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 140 g di tuorlo d’uovo per litro.
Il liquore con uovo è una bevanda spiritosa ottenuta da alcool etilico di origine agricola, i cui elementi sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 70 g di tuorlo d’uovo per litro.
472 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 473 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 475 Denominazione del frutto impiegato o della materia prima impiegata, a eccezione dei latticini.
Art. 423476 Aperitivo, bevanda spiritosa con sapore amaro, bitter
L’aperitivo è una bevanda composta di alcool etilico di origine agricola o di bevande spiritose secondo gli articoli 401-421a, acqua ed estratti aromatici di piante o sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, che conferiscono proprietà organolettiche caratteristiche. L’aperitivo può contenere sorte di zuccheri, miele o vino. Per l’aperitivo a base di vino si applicano le disposizioni del capitolo 36.
La bevanda spiritosa con sapore amaro (bitter) è ottenuta per aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola con sostanze aromatiche naturali o naturidentiche oppure con estratti aromatici. Essa deve avere un sapore amaro.
Art. 423a477 Assenzio L’assenzio è una bevanda spiritosa composta di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che:
è aromatizzata con assenzio (Arthemisia absinthium L.) o suoi estratti in combinazione con altre piante o estratti di piante come anice, finocchio o simili;
è fabbricata mediante macerazione e distillazione;
ha un sapore amaro e odore di anice o di finocchio; e
diluita con acqua, dà una bevanda torbida.
Art. 424478 Bevanda spiritosa all’anice
La bevanda spiritosa all’anice è ottenuta per aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum), di anice verde (Pimpinella anisum), di finocchio (Foeniculum vulgare) o di altre piante, che hanno lo stesso aroma principale, usando uno dei seguenti procedimenti:
macerazione o distillazione;
ridistillazione dell’alcool in presenza di semi o di altre parti delle piante summenzionate;
aggiunta di estratti distillati naturali di piante di anice;
impiego combinato dei procedimenti elencati nelle lettere a-c.
Oltre agli estratti naturali di piante o ai semi aromatici menzionati nel capoverso1, ne possono essere utilizzati anche altri. Tuttavia, il sapore dell’anice deve prevalere.
Il pastis è una bevanda spiritosa all’anice che contiene inoltre estratti naturali di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) e, di conseguenza, il cosiddetto calcone (colorante) nonché acido glicirrizinico. Per la composizione vale quanto segue:
476 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 477 Introdotto dal n. I dell’O del2 feb. 2005 (RU 2005 1063). 478 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
il tenore di acido glicirrizinico deve essere almeno di 0,05 g per litro e al massimo di 0,5 g per litro;
il tenore di anetolo deve essere almeno di1,5 g per litro e al massimo di 2,0 g per litro;
il tenore di zucchero non deve essere superiore a 100 g per litro.
L’ouzo è una bevanda spiritosa all’anice fabbricata in Grecia.
L’anice è una bevanda spiritosa all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice stellato (Illicium verum), dall’anice verde (Pimpinella anisum) o dal finocchio (Foeniculum vulgare).
Il distillato di anice è anice, la cui parte alcolica è costituita almeno per il20 per cento di alcool distillato mediante l’aggiunta di semi delle piante di cui al capoverso1.
Sezione 2:479 Tenore alcolico, edulcorazione, taglio
Art. 425 Tenore alcolico delle bevande spiritose
Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono avere almeno il seguente tenore alcolico in per cento in volume:
480 whisky, acquavite di patate, assenzio, pastis: 40,0 per cento;
acquavite di fecce, acquavite di birra: 38,0 per cento;
acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, grappa, acquavite di frutta, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di bacche o di altri frutti, bevanda spiritosa al ginepro, gin, gin distillato, acquavite di genziana, rum, acquavite di erbe, vodka, aquavit, ouzo: 37,5 per cento;
brandy:36,0 per cento;
fbis. 481 bevanda spiritosa di frutta: 25,0 per cento;
bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali, distillato di agave, anice: 35,0 per cento;
carvi (eccettuata l’aquavit):30,0 per cento;
liquori, bevanda spiritosa all’anice, bevanda spiritosa con sapore amaro nonché tutte le altre bevande spiritose non indicate: 15,0 per cento; sono eccettuati il liquore all’uovo (14,0%), il pastis (lett. a), l’ouzo (lett.c) e l’anice (lett. e).
479 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 480 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del2 feb. 2005 (RU 2005 1063). 481 Introdotta dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2002 573).
Le bevande spiritose con un tenore alcolico più elevato possono essere ridotte secondo l’articolo 400j.
Art. 426 Edulcorazione, aggiunta di correttivi
L’edulcorazione secondo l’articolo 400g di bevande spiritose è permessa.
Per arrotondare il sapore di bevande alcoliche possono essere utilizzati correttivi. È eccettuata l’acquavite di frutta.
Sono considerati correttivi le mescolanze di prodotti edulcoranti, gli estratti di piante, i coloranti e le sostanze aromatiche naturali o naturidentiche.
Il tenore di estratto totale dopo l’edulcorazione o dopo l’aggiunta di correttivi può essere di 10 g per litro al massimo. Per l’acquavite di frutta esso non deve superare3 g per litro.
Le specialità come la «vieille prune» possono contenere tra20 e 80 g di zucchero per litro.482
Nella denominazione deve essere indicata l’edulcorazione o l’aggiunta di correttivi.
Sezione 3:484 Caratterizzazione
Art. 427485 Denominazione specifica
La denominazione della categoria deve essere impiegata quale denominazione specifica.
Le bevande spiritose che non adempiono le caratteristiche di composizione e le esigenze minime di una categoria di bevande spiritose non possono assumere la relativa denominazione specifica. Esse devono essere designate come «bevanda spiritosa» o «bevanda alcolica».
Se le seguenti bevande spiritose vengono tagliate, esse non possono recare la propria denominazione specifica:
acquavite di vino (art. 401);
brandy (art. 402);
acquavite di vinaccia, marc, grappa (art. 403);
acquavite di fecce (art. 405);
482 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 484 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 485 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali (art. 406);
whisky, whiskey (art. 407);
acquavite di frutta (art. 408);
acquavite di sidro di mele486, acquavite di sidro di pere (art. 409);
acquavite di fecce di frutta (art. 411);
rum (art. 413);
acquavite di patate (art. 415);
acquavite di erbe (art. 420);
487 assenzio (art. 423a). 488 3 L’acquavite di frutta è designata come «acquavite di X», dove X è il nome del frutto utilizzato (es. «acquavite di mirabelle», «acquavite di prugne»). Essa può essere designata anche come «acqua di X», dove X è il nome del frutto utilizzato.
Se i mosti di due o più frutti sono distillati insieme, la denominazione specifica è «acquavite di frutta». A titolo complementare, i singoli frutti possono essere indicati in ordine decrescente rispetto alle quantità utilizzate.
Per le seguenti acqueviti di frutta, la denominazione «acquavite di X» può essere sostituita dall’indicazione del frutto:
mirabelle;
susine;
prugne;
mele gravenstein;
mele;
pere williams;
ciliegie;
mele cotogne.
La denominazione specifica dell’acquavite di residui di frutta è «acquavite di residui di X», dove X è il nome della frutta utilizzata (p. es. «acquavite di residui di mele»). Se sono utilizzati residui di diversi frutti, la denominazione specifica è «acquavite di residui di frutta».
Al fine di evitare una confusione con le acqueviti di frutta di cui all’articolo 408, la denominazione specifica «acquavite di X», dove X è il nome del frutto utilizzato, per l’acquavite di bacche o di altri frutti può essere impiegata soltanto se figura l’indicazione supplementare «ottenuta per macerazione e distillazione». Questo vale per more, fragole, mirtilli, lamponi, ribes, prugnoli, sorba, sorbo selvatico, agrifoglio, sorbo bianco, sambuco, rosa canina e ribes nero.
487 Introdotta dal n. I dell’O del2 feb. 2005 (RU 2005 1063). 488 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
L’acquavite di bacche o di altri frutti, fabbricata per macerazione di frutti interi, non fermentati, in alcool etilico di origine agricola e per successiva distillazione, può essere denominata «acquavite di X», dove X è il nome del frutto utilizzato p. es. «acquavite di lamponi»).
Art. 428 Ulteriore caratterizzazione
Per l’indicazione di un’annata o di un’età è determinante il componente alcolico utilizzato più giovane. È vietata la designazione «vecchio» per prodotti di una distillazione, il cui componente più giovane risale a meno di un anno, nonché indicazioni di età che si contraddicono o che altrimenti si prestano a confusione.
Se vengono fatte indicazioni geografiche, la fase di produzione nella quale la bevanda spiritosa ha assunto il suo carattere definitivo, dev’essersi svolta nella regione geografica menzionata. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 maggio 1997489 sulle DOP e le IPG.490 L’indicazione del Paese di produzione è regolata dall’articolo 22a491.
...492
Nella denominazione di alcool etilico o di distillato di origine agricola può essere menzionata soltanto una determinata materia prima se l’alcool è ottenuto esclusivamente da tale materia prima.493
In deroga all’articolo 22 capoverso1 lettera b, per le bevande spiritose di cui agli articoli 401-421a l’elenco degli ingredienti non deve essere indicato.494
L’etichetta dei tagli menzionati nell’articolo 427 capoverso 2bis può recare il riferimento a una categoria di bevande spiritose soltanto al di fuori della denominazione specifica. In tal caso, dopo la denominazione «miscela di bevande spiritose», devono essere indicati i singoli componenti alcolici seguiti dalla percentuale in volume di tutto il tenore alcolico della mescolanza in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati.495
Art. 429 Designazioni negli esercizi pubblici
Sulle carte delle bevande negli esercizi pubblici devono figurare per le bevande spiritose la denominazione specifica, il tenore alcolico e la quantità. L’obbligo di indicare la quantità e il tenore alcolico sulle liste delle bevande non si applica alle 490 Per. introdotto dall’art. 24 dell’O del28 mag. 1997 sulle DOP/IGP, in vigore dal 1° lug. 1997 (RS 910.12). 491 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 493 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 494 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 495 Introdotto dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
bevande spiritose o alle bevande a base di bevande spiritose preparate appositamente nell’esercizio stesso.496
Sui recipienti di bevande spiritose venduti negli esercizi pubblici devono figurare, in modo ben visibile e leggibile, la denominazione specifica, il Paese di produzione ed il tenore alcolico in per cento in volume.
Sezione 4 Disposizioni speciali
Art. 430497 Bevande spiritose estere
Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga altrimenti, le bevande spiritose estere che recano una denominazione di origine protetta o un’altra denominazione protetta secondo una legislazione estera possono essere messe in commercio unicamente come prodotti originali provenienti dalla regione di origine indicata.
Per quanto attiene alla denominazione di bevande spiritose straniere sono fatte salve le disposizioni generali.
Art. 431 Altro diritto applicabile
Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sull’alcool del 21 giugno 1932498 e del corrispondente diritto di esecuzione.
...
Art. 432499
Capitolo 39a:500 Altre bevande alcoliche
Art. 432a Definizione
Le altre bevande alcoliche sono tutte le bevande alcoliche che:
hanno un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume; e
501 non sono disciplinate negli articoli 366–431.
496 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 497 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 500 Introdotto dal n. I dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573). 501 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
Art. 432b Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Le bevande contenti caffeina non devono contenere più di 150 mg di caffeina per litro.
Le bevande contenenti chinina non devono contenere più di 80 mg di chinina per litro, calcolata come chinina cloridrato.
Art. 432c Denominazione specifica
La denominazione specifica è disciplinata nell’articolo20.
Art. 432d Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 22 devono figurare nel medesimo campo visivo della denominazione specifica:
una menzione come «contenente anidride carbonica» se alla bevanda è aggiunta anidride carbonica in quantità superiore a2 g per litro;
una menzione come «contenente caffeina» per una bevanda con un tenore di caffeina superiore a30 mg per litro;
una menzione come «contenente chinina» per una bevanda che contiene chinina.
Capitolo 40: ...
Art. 433502
Capitolo 41 Aceto di fermentazione, acido acetico commestibile
Sezione 1 Aceto di fermentazione
Art. 434 Definizioni
L’aceto di fermentazione è aceto ottenuto mediante fermentazione acetica di liquidi alcolici.
Sono specie di aceto di fermentazione:
l’aceto di vino: aceto di fermentazione ottenuto esclusivamente per fermentazione acetica del vino;
l’aceto di sidro: aceto di fermentazione ottenuto esclusivamente per fermentazione acetica del sidro o di concentrato fermentato di succhi di frutti;
l’aceto di alcool o aceto da puro alcool: aceto di fermentazione ottenuto da alcool derivato da sostanze vegetali;
l’aceto di latticello: aceto di fermentazione ottenuto esclusivamente per fermentazione di latticello;
l’aceto di siero di latte: aceto di fermentazione ottenuto esclusivamente per fermentazione di siero di latte e di ultrafiltrato (permeato);
altre specie di aceto di fermentazione (p. es. aceto di malto, di birra, di miele ecc.), ottenute per fermentazione alcolica ed acetica di derrate alimentari contenenti carboidrati.
Sono considerate mescolanze di aceti di fermentazione:
l’aceto vinoso, ottenuto esclusivamente per parziale fermentazione acetica di vino oppure per miscelazione di aceto di vino e di vino;
l’aceto di limone, ottenuto per sostituzione parziale di aceto di fermentazione con succo di limone;
le mescolanze di specie di aceto indicate al secondo capoverso;
l’aceto di fermentazione con ingredienti aromatici, come miele, spezie e loro estratti;
l’aceto di fermentazione addizionato di uno o più succhi di frutti o di bacche.
L’«aceto balsamico» è una specialità di aceto a base di uva fermentata, fabbricato con un procedimento tradizionale.
Art. 435 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
L’aceto di fermentazione deve soddisfare le esigenze seguenti:
l’acidità totale, calcolata come acido acetico, dev’essere di almeno 45 g per litro;
il tenore di alcool etilico non dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume e per l’aceto vinoso all’1 per cento in volume;
è permesso l’impiego di nutrienti necessari alla crescita dei batteri, come fosfati, solfati, oligoelementi e glucosio (al massimo 0,1% in massa);
è permessa la decolorazione con carbone attivo puro delle specie di aceto di fermentazione e del vino rosso utilizzato per la fabbricazione di aceto;
è vietato l’impiego di succhi di lisciviazione delle vinacce per la fabbricazione di aceti di fermentazione;
è vietata la miscelazione di aceti di fermentazione con acido acetico.
Le diverse specie di aceto, le loro materie prime e gli ingredienti devono inoltre soddisfare le esigenze seguenti:
il vino ed il sidro destinati alla fabbricazione di aceto devono soddisfare le esigenze dei capitoli36 e 37, fatta eccezione per l’acetosità e la torbidezza;
l’aceto di vino deve contenere almeno 14 per cento in massa di estratto senza zucchero, riferito all’acidità totale (calcolata come acido acetico); il tenore di ceneri, calcolato nello stesso modo, dev’essere di almeno1,4 per cento in massa;
l’aceto di sidro deve contenere almeno28 per cento in massa di estratto senza zucchero, riferito all’acidità totale (calcolata come acido acetico); il tenore di ceneri, calcolato nello stesso modo, dev’essere di almeno3 per
l’aceto vinoso deve avere un’acidità totale, calcolata come acido acetico, da 30 a 45 g/l ed un tenore alcolico da3,0 a 6,0 per cento in volume;
l’aceto di latticello o di siero di latte deve contenere come acido principalmente acido acetico ed acido lattico, con il primo in quantità predominante;
il tenore residuo di lattosio non dev’essere superiore a 5 g/l;
f. è vietata l’aggiunta di alcool alle materie prime per la fabbricazione delle specie di aceti di fermentazione.
Per le mescolanze di aceti di fermentazione valgono le seguenti esigenze:
l’aceto di limone dev’essere composto per almeno un terzo del suo volume di succo di limone; il succo di limone può essere sostituito, totalmente o parzialmente, con la quantità corrispondente di concentrato; è permessa l’aggiunta di acido citrico per equilibrare l’acidità;
il sale commestibile, gli ingredienti aromatizzanti ed i succhi di frutti destinati ad essere miscelati ad aceto di fermentazione, devono soddisfare le esigenze del corrispondente capitolo della presente ordinanza; l’aggiunta di succhi di frutta dev’essere di almeno 5 per cento in massa per rapporto al prodotto finito; il sapore delle spezie o di loro estratti deve essere nettamente percettibile;
i capoversi1 e 2 si applicano per analogia.
L’«aceto balsamico» deve avere un tenore di acido acetico non inferiore a 6 g per 100 ml, un tenore alcolico massimo di1,5 per cento in volume ed un tenore di estratto senza zucchero di almeno30 g per litro.
Art. 436 Denominazione specifica
Le designazioni come «aceto alle erbe aromatiche», «aceto alle spezie» valgono come denominazioni specifiche, se sono completate con l’indicazione della specie di aceto di fermentazione utilizzata.
L’aceto di alcool nonché le mescolanze di specie di aceti di fermentazione possono anche essere designate come «aceto da tavola» o «aceto commestibile».
Per l’aceto di limone si deve indicare nella denominazione specifica la specie di aceto di fermentazione utilizzata unitamente al succo di limone.
Art. 437 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 22 devono figurare:
il tenore di acido, calcolato come acido acetico, in per cento in massa o in grammi per litro;
per l’aceto vinoso, il tenore alcolico in per cento in volume.
Sezione 2 Acido acetico commestibile
Art. 438
L’acido acetico commestibile è acido acetico fabbricato chimicamente e diluito con acqua potabile.
L’acido acetico commestibile può avere un tenore di acido del 14 per cento in massa al massimo.
Sono permesse aggiunte aromatizzanti.
La denominazione specifica è: «acido acetico commestibile». Non sono ammesse le denominazioni come «aceto» senza ulteriori indicazioni oppure «aceto di essenza».
Titolo 3 Disposizioni finali
Art. 439 Abrogazione di diritto vigente
Sono abrogate:
l’ordinanza del 26 maggio 1936503 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo;
il decreto del Consiglio federale del 26 novembre 1940504 che autorizza il Dipartimento dell’interno a modificare l’ordinanza sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo;
l’ordinanza del DFI del 28 giugno 1989505 sui limiti massimi di vendita della carne e delle preparazioni di carne (OLV);
l’ordinanza del 9 aprile 1975506 sul trattamento dell’acqua potabile;
503 [CS 4 473; RU 1948 499, 1951 132, 1952 905, 1954 1415, 1957 953 art. 120 cpv. 2 1009, 1960 318, 1963 1198, 1964 941 1476, 1965 411 1316, 1966 525, 1967 1565, 1969 245, 1971 162, 1972 373 art. 91 1977, 1975 653 662, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 216 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966 2304, 1983 254, 1984 427 602 876, 1985 633, 1986 418 1924 n. II1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 800
art. 89 n. 2 1345, 1989 2365 2498, 1990 1549 art. 37, 1991 370 all. n. 7 1981 II n. 2].
504 [CS 4 616] 505 [RU 1989 1444] 506 [RU 1975 665, 1976 2738]
l’ordinanza d’esecuzione del 12 dicembre 1912507 per la legge federale sul divieto del vino artificiale e del sidro artificiale;
l’ordinanza del 20 agosto 1965508 sul divieto dell’assenzio.
Art. 440 Modificazione di diritto vigente
1. L’ordinanza sulle uova del 15 agosto 1990509 è modificata come segue:
Art. 15 cpv.3 secondo periodo
...
Art. 17 cpv.1
...
Art. 20 cpv.1 e 2
...
Abrogato 2. L’ordinanza del 9 giugno 1986510 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (ordinanza sulle sostanze, OSos) è modificata come segue:
Art. 20 cpv.1 lett. b
...
3. L’ordinanza del 15 luglio 1970511 sulle dichiarazioni è modificata come segue:
Art. 11
...
Art. 441 Disposizioni transitorie
Le derrate alimentari possono essere fabbricate, imballate, caratterizzate ed importate secondo il vecchio diritto fino al 31 dicembre 1997. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino al 31 dicembre 1998.512 507 [CS 4 694] 508 [RU 1965 665, 1991 952] 509 [RU 1990 1549, 1992 957, 1995 2093. RU 1996 838 art. 20] 511 [RU 1970 936, 1972 1928 2750, 1978 2074, 1986 1924. RU 1998 1614 art. 32] 512 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1145).
In deroga al capoverso1 vale quanto segue:
il vino secondo l’articolo 366 nonché le bevande spiritose secondo l’articolo 399 possono essere ancora fabbricati conformemente al vecchio diritto fino al 31 dicembre 1997.513 I prodotti fabbricati fino a questa data possono essere ancora consegnati ai consumatori secondo il vecchio diritto;
per le concentrazioni massime di sostanze estranee (art. 9 cpv. 2) e per le quantità massime di microorganismi (art. 10 cpv. 2), fissate per le derrate alimentari dal DFI, si applicano le disposizioni transitorie stabilite dal DFI;
il termine transitorio non è applicabile agli articoli 15 capoverso2 e 22 capoverso1 lettera k. Per contro, fino al 31 dicembre 1997; invece che sugli imballaggi o sulle etichette, la menzione «prodotto OGM» giusta l’articolo 22 capoverso1 lettera k può essere apposta altrove (ad es. su cartelloni sistemati presso gli scaffali, su lavagne o su tavole). In ogni caso occorre assicurarsi che tale indicazione risulti ben visibile e facilmente leggibile.514
515 alla consegna della carne di animali di cui all’articolo 121 lettere a e b, nonché di prodotti a base di carne di questi animali, il termine transitorio concernente l’indicazione del Paese di produzione (art. 22 cpv.1 lett. e) è il 30 aprile 1996. Per le altre derrate alimentari il termine transitorio è fissato al 31 dicembre 1999516.
517 per l’articolo 17 si applica un termine transitorio fino al 30 giugno 1997.
Le autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio diritto devono essere rinnovate entro il 30 giugno 1998. Le autorizzazioni non rinnovate entro tale data diventano caduche.
Art. 442 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.
Disposizioni finali della modificazione del 19 dicembre 1997518
Le derrate alimentari possono essere consegnate al consumatore conformemente al diritto anteriore (versione del 1° marzo 1995519) sino al 31 dicembre 1999.
L’indicazione del Paese di produzione per le carni di animali di cui all’articolo 121 lettere a e b, nonché per i prodotti a base di carne contenenti carni di tali animali è retta, sino a scadenza del termine transitorio ai sensi del capoverso1, dal diritto anteriore (compresa la revisione del 3 aprile 1996520).
513 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1145). 514 Secondo e terzo periodo introdotti dal n. I dell’O del 15 gen. 1997 (RU 1997 292). 515 Introdotta dal n. I dell’O del3 apr. 1996 (RU 1996 1211). 516 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 517 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1145).
Il vino ai sensi dell’articolo 366, nonché le bevande spiritose ai sensi dell’articolo 399 possono essere fabbricati conformemente al diritto anteriore sino al 31 dicembre 1999. I prodotti fabbricati sino a tale data potranno essere consegnati al consumatore conformemente al diritto anteriore anche dopo.
Nessun termine transitorio si applica all’articolo 122 capoversi2 e 3.
Disposizione finale della modificazione del 14 giugno 1999521 I prodotti di cui all’articolo 22b capoversi 1a3 possono ancora essere consegnati ai consumatori conformemente al diritto vigente fino al 31 dicembre 1999.
Disposizioni finali della modificazione del 27 marzo 2002522
Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2004. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. Sono fatti salvi i capoversi 3-7.
Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore per le derrate alimentari che sono ora descritte nella presente ordinanza con una denominazione specifica oppure che possono essere consegnate senza autorizzazione, diventano caduche il 30 aprile 2002. Le derrate alimentari in questione possono essere consegnate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2004.
Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore a tempo indeterminato devono essere rinnovate entro il 30 aprile 2005. Esse diventano caduche se non è stata presentata richiesta di rinnovo entro questo termine.
Le bevande spiritose e i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail a base di alcool aromatizzati protetti in virtù dell’allegato 8 dell’accordo del 21 giugno 1999523 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli e che sono fabbricati, caratterizzati e presentati in vendita fino al 30 giugno 2002, possono essere consegnati secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2003 dai commercianti all’ingrosso (art.39 cpv.3 della L del
giu. 1932524 sull’alcool) e fino a esaurimento delle scorte dai commercianti al minuto (art.39 cpv. 4 della L del 21 giu. 1932 sull’alcool).
Il vino rosso svizzero e il vino rosato svizzero delle categorie1 e 2 possono essere tagliati con vino estero secondo il diritto anteriore fino all’annata 2005 compresa. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Il vino bianco svizzero delle categorie1 e 2 può essere tagliato con vino estero secondo il diritto anteriore fino all’annata 2001 compresa. Esso può essere consegnato ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Non vi è alcun termine transitorio per:
il rispetto delle esigenze secondo l’articolo3 capoverso 3bis per autorizzazioni rilasciate a partire dall’entrata in vigore della presente modifica;
l’articolo 37a;
l’articolo 124 capoverso 6.
Disposizioni finali della modifica del 19 novembre 2003525 Gli organismi modificati con tecnologia genetica e i prodotti da essi derivati contrassegnati con le menzioni «ottenuto da X geneticamente modificato», «ottenuto da Y geneticamente modificato» o «geneticamente modificato» conformemente all’articolo 22b possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004.
Disposizioni finali della modifica del 15 dicembre 2003526
Le bevande contenenti vino di cui agli articoli 376–377 possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto vigente soltanto fino al 31 maggio 2005.
Agli articoli28 capoverso 1bis527, 29 capoverso2, 30, 30a, 427 capoverso 2bis e 428 capoverso 6 si applica un periodo transitorio fino al 31 maggio 2005.
Disposizione finale della modifica del 7 giugno 2004528 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.
Disposizione finale della modifica del 26 gennaio 2005529 Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, possono essere utilizzati, consegnati e importati secondo il diritto anteriore sino al 28 febbraio 2006.
Allegato 1530 Elenco delle ordinanze del Dipartimento emanate in virtù delle disposizioni di delega della presente ordinanza
a. ad articoli 6 e 36 capoverso3: ordinanza del DFI del 26 giugno 1995531 sul valore nutritivo;
b. ad articoli 7, 9 capoverso2 e 16 capoverso3: ordinanza del DFI del 26 giugno 1995532 sulle sostanze estranee e sui componenti;
c. ad articolo 8 capoverso2: ordinanza del DFI del 27 marzo 2002533 sugli additivi;
d. ad articoli 10 capoverso2 e 17 capoverso 4: ordinanza del DFI del 26 giugno 1995534 sui requisiti igienici;
e. ad articolo 15 capoverso 4: ordinanza del 19 novembre 1996535 concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG;
f. ad articolo 22a capoverso 5: ordinanza del 6 marzo 2000536 sulla dichiarazione delle materie prime;
g. ad articolo 56 capoverso2 lettera e: ordinanza del DFI del 10 dicembre 1981537 concernente la designazione dei formaggi svizzeri;
h. ad articolo 201 lettere a–e: ordinanza del DFI del 26 giugno 1995538 sui funghi;
i. ad articolo 201 lettera f: ordinanza del DFI del 26 giugno 1995539 sui micologi;
j. ad articolo 280 capoverso2: ordinanza del 12 febbraio 1986540 sul riconoscimento delle acque minerali naturali;
530 Nuovo testo giusta il n. II cpv.1 dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004
k. ad articolo 368 capoverso 4: ordinanza del DFI del 27 marzo 2002541 concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi.
Allegato 2542 (art. 182 cpv.3 lett. a e abis) Composizione essenziale di alimenti per lattanti dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo.
Energia 250 kJ 315 kJ Tenore di proteine = tenore di azoto×6,38 per le proteine di latte. Tenore di proteine = tenore di azoto×6,25 per proteine di soia e idrolizzati parziali di proteine. L’«indice chimico» è il più basso rapporto tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido
Alimenti per lattanti a base di proteine di latte A parità di valore energetico l’alimento deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26); in questo calcolo è tuttavia possibile sommare assieme i tenori di metionina e cistina.
Alimenti a base di idrolizzati parziali di proteine A parità di valore energetico l’alimento deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26); in questo calcolo è tuttavia possibile sommare assieme i tenori di metionina e cistina.
542 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). Aggiornato dal Il coefficiente di efficienza proteico (protein efficiency ratio, PER) e lo sfruttamento proteico netto (net protein utilisation NPU) devono esser almeno uguali a quelli della caseina. Il tenore di taurina e di L-carnitina non devono essere inferiori rispettivakcal).
Alimenti per lattanti a base di proteine di soia, sole o associate a proteine di latte almeno al massimo Nella fabbricazione di questi alimenti devono essere impiegate solamente proteine di soia. L’indice chimico non è inferiore all’80 per cento in massa di quello della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 25). A parità di valore energetico l’alimento deve contenere una quantità disponibile di metionina almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno, secondo il n. 26). Il tenore di L-carnitina non dev’essere inferiore ad1,8 mol/100 kJ (7,5
In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine ed unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.
I tenori in acidi amminici delle proteine del latte materno sono i seguenti (in g/100g di proteine)543: Arginina 3,8 Cistina 1,3 Istidina 2,5 Isoleucina 4,0 Leucina 8,5 Lisina 6,7 Metionina 1,6 Fenilanina 3,4 Treonina 4,4 Triptofano 1,7 Tirosina 3,2 Valina 4,5 543 Tenore in acidi amminici delle derrate alimentari e dati biologici sulle proteine. Studi della FAO sulla nutrizione, n. 24, Roma 1970, art. 375 e 383.
I tenori in acidi amminici essenziali e semiessenziali del latte materno sono i seguenti:
Arginina 16 69 Cistina 6 24 Istidina 11 45 Isoleucina 17 72 Leucina 37 156 Lisina 29 122 Metionina 7 29 Fenilanina 15 62 Treonina 19 80 Triptofano 7 30 Tirosina 14 59 Valina 19 80
Lipidi
L’impiego delle seguenti sostanze è vietato: – olio di sesamo; – olio di semi di cotone.
Acido laurinico – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale.
Acido miristinico – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale.
Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)
Il tenore di acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ Il rapporto acido linoleico/acido alfalinoleico non deve essere inferiore a
né superiore a 15.
Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 4 per cento del tenore di grassi totale.
Il tenore di acido erucico non deve superare l’1 per cento del tenore di grassi
È permessa l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi totale può essere: – per acidi grassi-n-3 polinsaturi a lunga catena, al massimo l’1 per cento, e – per acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena, al massimo il2 per cento (1% per gli acidi arachidonici). Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaexaenico (22:6 n-3).
Carboidrati (Glucidi)
Possono essere usati solo i seguenti carboidrati: – lattosio; – maltosio; – saccarosio; – maltodestrine; – sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato; – amido precotto (per natura senza glutine); – amido gelatinizzato (per natura senza glutine).
Lattosio Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale.
Saccarosio – 20 per cento in massa del tenore di carboidrati
Amido precotto e/o amido gelatinizzato – 2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore di carboidrati totale.
Sostanze minerali
Alimenti a base di proteine di latte almeno al massimo almeno al massimo Sodio (mg) 5 14 20 60 Potassio (mg) 15 35 60 145 Cloro (mg) 12 29 50 125 Calcio (mg) 12 – 50 – Fosforo (mg) 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg)544 0,12 0,36 0,5 1,5 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (g) 4,8 19 20 80 Iodio (g) 1,2 – 5 – Selenio (g)545 – 0,7 – 3 Il rapporto calcio/fosforo dev’essere compreso tra1,2 e 2,0.
Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte Si applicano tutte le esigenze di cui alla cifra 51, ad eccezione di quelle per il ferro e lo zinco, che sono le seguenti:
almeno al massimo almeno al massimo Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Zinco (mg) 0,18 0,6 0,75 2,4 544 I valori limite valgono per alimenti arricchiti con ferro. 545 I valori limite valgono per alimenti con aggiunta di selenio.
ogni 100 kJ ogni 100 kcal almeno al massimo almeno al massimo Vitamina A (-ER)546 14 43 60 180 Vitamina D (g)547 0,25 0,65 1 2,5 Tiamina (g) 12 10 – 40 – Riboflavina (g) 14 – 60 – Niacina (mg-NE)548 0,2 – 0,8 – Acido pantotenico (g) 70 – 300 – Vitamina B 6 (g) 9 – 35 – Biotina (g) 0,4 – 1,5 – Acido folico (g) 1 – 4 – Vitamina B 12 (g) 0,025 – 0,1 – Vitamina C (mg) 1,9 – 8 – Vitamina K (g) 1 – 4 – Vitamina E (mg--ET)549 0,5/g – 0,5/g – 0,5/g di acidi 0,5/g di acidi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linoleico, ma in co ma in nessun caso nessun caso meno di meno di 0,1 mg/ 0,5 mg/ 100 kJ 100 kcal disponibili disponibili
È permesso utilizzare i seguenti nucleotidi citidina-5monofosfato 0,60 2,50 uridina-5monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5monofosfato 0,12 0,50 inosina-5monofosfato 0,24 1,00 546 ER=equivalente retinolo, tutti trans. 547 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 g=400 U.I. di vitamina D. 548 EN=equivalente niacina=mg acido nicotinico+mg triptofano/60. 549 ET=equivalente tocoferolo. 550 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 Kj 551 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ Allegato 3552 (art. 182 cpv.3 lett. c, e cpv. 4 lett. b) Sostanze nutritive
Vitamine Vitamine Preparato vitaminico Vitamina A Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Retinolo Vitamina D Vitamina D2 (Ergocalciferolo) Vitamina D3 (Colecalciferolo) Vitamina B 1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B 2 Riboflavina Riboflavina-5-fosfato di sodio Niacina Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B 6 Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato Folati Acido folico Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo (Pantotenolo) Vitamina B 12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitoil-L-ascorbico (Palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina E D-alfa-Tocoferolo DL-alfa-Tocoferolo D-alfa-Tocoferilacetato DL-alfa-Tocoferilacetato Vitamina K Fillochinone (Fitomenadione) 552 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
Sostanze minerali Sostanze minerali Sali permessi Calcio (Ca) Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ortofosfato di calcio Idrossido di calcio Magnesio (Mg) Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Citrato di magnesio Ferro (Fe) Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico ammoniacale Fumarato ferroso Difosfato ferrico Rame (Cu) Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Iodio (I) Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio Zinco (Zn) Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco Manganese (Mn) Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese Sostanze minerali Sali permessi Sodio (Na) Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Ortofosfato di sodio Idrossido di sodio Potassio (K) Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio
Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Ortofosfato di potassio Idrossido di potassio Selenio (Se) Seleniato di sodio Seleniuro di sodio
Aminoacidi ed altri composti azotati L-Arginina ed il suo cloridrato L-Cistina ed il suo cloridrato L-Istidina ed il suo cloridrato L-Isoleucina ed il suo cloridrato L-Leucina ed il suo cloridrato L-Lisina ed il suo cloridrato L-Cisteina ed il suo cloridrato L-Metionina L-Fenilalanina L-Treonina L-Triptofano L-Tirosina L-Valina L-Carnitina ed il suo cloridrato Taurina Citidina-5-monofosfato e i suoi sali di sodio Uridina-5-monofosfato e i suoi sali di sodio Adenosina-5-monofosfato e i suoi sali di sodio Guanosina-5-monofosfato e i suoi sali di sodio Inosina-5-monofosfato e i suoi sali di sodio
Altre Colina Cloruro di colina Citrato di colina Tartrato di colina Inositol Allegato 4553 (art. 182 cpv. 4 lett. a e abis) Composizione essenziale di alimenti di proseguimento dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo.
Energia almeno al massimo Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38 per le proteine del latte. Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25 per le proteine di soia almeno al massimo L’indice chimico delle proteine presenti non è inferiore all’80 per cento in massa di quello della proteina di riferimento (caseina o latte materno) i cui tenori in acidi amminici sono i seguenti (g/100g di proteina)554:
Caseina Latte materno Arginina 3,7 3,8 Cistina 0,3 1,3 Istidina 2,9 2,5 Isoleucina 5,4 4,0 Leucina 9,5 8,5 Lisina 8,1 6,7 Metionina 2,8 1,6 Fenilalanina 5,2 3,4 Treonina 4,7 4,4 Triptofano 1,6 1,7 Tirosina 5,8 3,2 Valina 6,7 4,5 553 Nuovo testo giusta il n. I cpv.1 dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 554 Tenore in acidi amminici delle derrate alimentari e dati biologici sulle proteine. Studi della FAO sulla nutrizione, n. 14, Roma 1970, art. 375 e 383.
L’«indice chimico» è il rapporto più basso tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido Per gli alimenti di proseguimento a base di proteine di soia, sole o unitamente a proteine del latte, possono essere impiegate solo proteine di soia. Per migliorare il valore nutritivo delle proteine impiegate, agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti aminoacidi, nella proporzione necessaria a tal fine. A parità di valore energetico, l’alimento pronto deve contenere una quantità disponibile di metionina pari a quella del latte materno (secondo Allegato 2, cifra 26).
Lipidi
L’impiego delle seguenti sostanze è vietato: – olio di sesamo – olio di semi di cotone
Acido laurico – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale
Acido miristico – 15 per cento in massa del tenore di grasso totale
Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) questo valore minimo si applica soltanto al latte di proseguimento con aggiunta di olio vegetale.
Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 4 per cento del tenore di grassi totale.
Il tenore di acido erucico non deve superare l’1 per cento del tenore di grassi
Carboidrati (glucidi)
L’impiego di ingredienti contenenti glutine è vietato.
Lattosio La disposizione non si applica agli alimenti di proseguimento nei quali la parte di proteine di soia rappresenta più del 50 per cento in massa del tenore totale di proteine.
Saccarosio, fruttosio, miele – singolarmente o in totale:20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati.
Sali minerali
Ferro, iodio ogni 100 kJ ogni 100 kcal almeno al massimo almeno al massimo Ferro (mg) 0,25 0,5 1 2 Iodio (µg) 1,2 – 5 –
Zinco 521 Alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte 522 Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia, pure o miste a latte
Altri sali minerali Il loro tenore corrisponde almeno ai valori normalmente riscontrati nel latte, ridotto, eventualmente, nella stessa proporzione del tenore di proteine degli alimenti di proseguimento rispetto al tenore del latte. Fungono da riferimento i seguenti tenori di sali minerali:
ogni 100 g di componenti ogni grammo di proteina solidi privi di grasso Sodio (mg) 550 15 Potassio (mg) 1680 43 Cloruro (mg) 1050 28 Calcio (mg) 1350 35 Fosforo (mg) 1070 28 Magnesio (mg) 135 3,5 Rame (µg) 225 6
Il rapporto calcio/fosforo ammonta a2,0 al massimo.
almeno al massimo almeno al massimo Vitamina A (µg-ER)555 14 43 60 180 Vitamina D (µg)556 0,25 0,75 1 3 Vitamina C (mg) 1,9 – 8 – Vitamina E (mg-α-ET)557 0,5/g – 0,5/g – di acidi grassi di acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linoleico, ma in co, ma in nessun caso nessun caso meno di meno di 0,1 mg/ 0,5 mg/ 100 kJ 100 kcal disponibili disponibili 555 ER = equivalente retinolo, tutti trans. 556 Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 µg = 400 UI di vitamina D. 557 α-ET = δ-α-equivalente tocoferolo.
È permesso utilizzare i seguenti nucleotidi:
citidina-5’ monofosfato 0,60 2,50 uridina-5’ monofosfato 0,42 1,75 adenosina-5’ monofosfato 0,36 1,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,24 1,00 558 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ 559 La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ Allegato 5560 (art. 182 cpv. 7) Criteri per la composizione di alimenti per lattanti che giustificano un’indicazione corrispondente Indicazione relativa a Condizioni che giustificano l’indicazione 1. Proteina «adattata» Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero del latte/caseina non è inferiore ad1,0. 2. Basso tenore di sodio Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100 kJ 3. Senza saccarosio Assenza di saccarosio. 4. Unicamente lattosio Il lattosio è l’unico glucide presente. 5. Senza lattosio Assenza di lattosio561. 6. Arricchito con ferro Aggiunta di ferro. 7. Riduzione del rischio di allergie a. Gli alimenti per lattanti devono soddisfare alle proteine del latte. alle disposizioni dell’Allegato2, cifra 22; In questo contesto possono essere la quantità di proteina che provoca la reautilizzati concetti che si riferisco- zione immunitaria deve essere provata no a termini come ipoallergico e mediante metodi di misura generalmente ipoantigenico. accettati e può costituire al massimo l’1 per cento delle sostanze azotate contenute nell’alimento.
Nella descrizione occorre dichiarare che i lattanti che fossero allergici alle proteine intatte di cui l’alimento è composto non devono consumare quest’ultimo, a meno che test clinici generalmente riconosciuti non abbiano dimostrato la tollerabilità dell’alimento per lattanti in almeno il 90 per cento dei casi (intervallo di confidenza 95 per cento) di lattanti ipersensibili alla proteina che compone l’idrolizzato.
Sugli animali, l’alimento per lattanti non dovrebbe provocare sensibilizzazione alcuna nei confronti delle proteine intatte di cui è costituito.
560 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 561 Se determinato con un metodo i cui limiti di rivelazione verranno stabiliti più tardi.
Indicazione relativa a Condizioni che giustificano l’indicazione
d. A riprova delle presunte caratteristiche vanno presentati dati oggettivi e scientificamente validi.
Allegato 6562 Valori di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini in tenera età Sostanza nutritiva Valore di riferimento Vitamina A (µg) 400 Vitamina D (µg) 10 Vitamina C (mg) 25 Vitamina B1 (tiamina) (mg) 0,5 Vitamina B2 (riboflavina) (mg) 0,8 Equivalente della niacina (mg) 9 Vitamina B6 (mg) 0,7 Folato (µg) 100 Vitamina B12 (µg) 0,7 Calcio (mg) 400 Ferro (mg) 6 Zinco (mg) 4 Iodio (µg) 70 Selenio (µg) 10 Rame (mg) 0,4 562 Introdotto dal n. II dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). Nuovo testo giusta il n. II cpv.1 dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
Allegato 7563 (art. 181 cpv.2 e 5) Criteri per la composizione di alimenti destinati a un’alimentazione mirante al controllo del peso I dati si riferiscono a prodotti pronti al consumo, distribuiti come tali o pronti alla preparazione secondo le istruzioni del fabbricante.
Valore energetico
Il valore energetico di un prodotto di cui all’articolo 181 capoverso1 lettera a dovrebbe essere di almeno 3360 kJ (800 kcal) e al massimo 5040 kJ (1200 kcal) per razione giornaliera.
Il valore energetico di un prodotto di cui all’articolo 181 capoverso1 lettera b non dovrebbe situarsi al di sotto degli 840 kJ (200 kcal) e al di sopra dei 1680 kJ (400 kcal) per pasto.
Il valore energetico dei prodotti menzionati nell’articolo 181 capoverso 1 lettere a e b deve provenire almeno per il 25 per cento e al massimo per il
per cento dalle proteine. In nessun caso, un prodotto di cui all’articolo 181 capoverso1 lettera b deve contenere più di 125 g di proteine.
Le prescrizioni di cui sopra, relative alle proteine, si riferiscono a proteine il cui indice chimico corrisponde a quello delle seguenti proteine di riferimento della FAO/WHO (1985).
Proteine di riferimento564 g/100 g proteine cistina + metionina 1,7 istidina 1,6 isoleucina 1,3 leucina 1,9 lisina 1,6 fenilalanina + tirosina 1,9 treonina 0,9 triptofano 0,5 valina 1,3 563 Introdotto dal n. II dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). 564 Organizzazione mondiale della sanità, Energy and protein requirements (valore energetico e esigenze proteiche). Rapporto di una seduta comune FAO/WHO/UNU. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (WHO Technical Report Series: 724).
Se l’indice chimico si situa al di sotto del 100 per cento dell’indice della proteina di riferimento, il tenore proteico minimo va aumentato di conseguenza. L’indice chimico della proteina deve in ogni caso corrispondere ad almeno l’80 per cento dell’indice della proteina di riferimento.
L’«indice chimico» è il più basso rapporto tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido
In ogni caso, per il miglioramento del valore nutritivo della proteina è permessa solo l’aggiunta di aminoacidi e solo nella quantità strettamente necessaria.
Grassi
Il valore energetico dei grassi non può superare il30 per cento del valore energetico totale del prodotto.
I prodotti di cui all’articolo 181 capoverso1 lettera a devono contenere almeno 4,5 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi).
I prodotti di cui all’articolo 181 capoverso1 lettera b devono contenere almeno1 g di acido linoleico (sotto forma di gliceridi).
Fibre alimentari I prodotti di cui all’articolo 181 capoverso1 lettera a devono contenere almeno 10 g e al massimo30 g di fibre alimentari per razione quotidiana.
Vitamine e sali minerali
I prodotti menzionati nell’articolo 181 capoverso1 lettera a devono fornire, per razione giornaliera, almeno il 100 per cento delle vitamine e dei sali minerali contenuti nella tabella seguente.
I prodotti menzionati nell’articolo 181 capoverso1 lettera b devono fornire, per ogni pasto, almeno il30 per cento delle vitamine e dei sali minerali contenuti nella tabella seguente; per contro, questi prodotti devono contenere almeno 500 mg di potassio per ogni pasto.
Vitamina A (µg Retinol-Äquivalent) 700 Vitamina D (µg) 5 Vitamina E (mg Tocopherol-Äquivalent) 10 Vitamina C (mg) 45 Tiamina (mg) 1,1 Riboflavina (mg) 1,6 Niacina (mg Nicotinsäureamid-Äquivalent) 18 Vitamina B6 (mg) 1,5 Folati (µg) 200 Vitamina B12 (µg) 1,4 Biotina (µg) 15 Acido pantotenico (mg) 3 Calcio (mg) 700 Fosforo (mg) 550 Potassio (mg) 3100 Ferro (mg) 16 Zinco (mg) 9,5 Rame (mg) 1,1 Iodio (µg) 130 Selenio (µg) 55 Sodio (mg) 575 Magnesio (mg) 150 Manganese (mg) 1 Allegato 8565 (art. 47 cpv.1 lett. a e 48 lett. d) Pittogramma indicante la temperatura massima di conservazione autorizzata
565 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 Allegato 9566 (art. 183 cpv.3 lett. a e 5 lett. c) Composizione essenziale di alimenti per lo svezzamento a base di cereali per lattanti e bambini in tenera età I requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del produttore.
Tenore di cereali Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali sono fabbricati principalmente con uno o più prodotti di cereali o di fecola macinati. La quantità di prodotti di cereali e di fecola non deve essere inferiore al 25 per cento in massa (peso secco) della mescolanza finale.
Nei prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettere b e d il tenore di proteine non deve superare1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).
Nei prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettera b il tenore della proteina aggiunta non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
I biscotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettera d fabbricati aggiungendo una derrata alimentare a elevato tenore di proteine devono presentare un tenore di proteina aggiunta di almeno 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100
L’indice chimico della proteina aggiunta deve essere pari almeno all’80 per cento di quello della proteina di riferimento (caseina, cfr. la tavola al n. 25) oppure il rendimento energetico della proteina (PER) nella mescolanza deve essere pari almeno al 70 per cento di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo della miscela proteica e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.
566 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il
Composizione degli aminoacidi nella caseina (g per ogni 100 g di proteina) Arginina 3,7 Cistina 0,3 Istidina 2,9 Isoleucina 5,4 Leucina 9,5 Lisina 8,1 Metionina 2,8 Fenilalanina 5,2 Treonina 4,7 Triptofano 1,6 Tirosina 5,8 Valina 6,7
Carboidrati
Se ai prodotti secondo l’articolo 183 capoverso2 lettere a e d sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
Se ai prodotti secondo l’articolo 183 capoverso2 lettera b sono aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele, la quantità di carboidrati proveniente da tali aggiunte non deve essere superiore a1,2 g per ogni 100 kJ (5 g/100 kcal) e la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere
Grassi
Nei prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettere a e d, il tenore di grasso non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).
I prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettera b possono presentare un tenore di grasso di1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal) al massimo. Se il tenore di grasso supera gli 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
il tenore di acido laurico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;
il tenore di acido miristico non deve superare il 15 per cento del tenore totale di grasso;
il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) deve raggiungere un valore pari almeno a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).
Sali minerali
Sodio
I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.
Il tenore di sodio negli alimenti per lo svezzamento a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).
Calcio
I prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettera b devono presentare un tenore di calcio pari almeno a20 mg/100 kJ (80 mg/100
I prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettera d fabbricati utilizzando latte (biscotti al latte) e offerti come tali devono presentare un tenore di calcio pari almeno a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono presentare un tenore di tiamina pari almeno a 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).
Per i prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso2 lettera b si applicano i seguenti tenori:
ogni 100 kJ ogni 100 kcal almeno al massimo almeno al massimo Vitamina A (µg RE)1 14 43 60 180 Vitamina D (µg)2 0,25 0,75 1 3
ER = equivalente retinolo, tutti trans.
Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.
I valori massimi riportati si applicano anche quando le vitamine A e D sono aggiunte ad altri alimenti per lo svezzamento a base di cereali.
Allegato 10567 (art. 183 cpv.3 lett. b e 5 lett. c) Composizione essenziale di altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età I requisiti fisiologico-nutrizionali si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo oppure al prodotto pronto al consumo preparato secondo le istruzioni del produttore.
Proteine
Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto:
la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno il 40 per cento in massa del
la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti
il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate deve costituire 12 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono al primo posto nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:
la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno il 10 per cento in massa del
la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti
il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere 13 Se la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine appaiono nella denominazione del prodotto, singolarmente o combinati tra di loro, ma non al primo posto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto:
la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti tradizionali di proteine deve costituire almeno l’8 per cento in massa del 567 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il
la parte menzionata di carne, volatili, pesce, interiora o di altre fonti
il tenore di proteine provenienti dalle fonti menzionate non deve essere
il tenore totale di proteine di ogni tipo presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
Se il formaggio è menzionato assieme ad altri ingredienti nella denominazione di un prodotto non dolce, il tenore di proteine provenienti da prodotti di latte non deve essere inferiore a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) e il tenore di proteine provenienti da ogni fonte presenti nel prodotto non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal), indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato come pasto.
Se il prodotto è definito come pasto sull’etichetta, ma la carne, i volatili, il pesce, le interiora o altre fonti tradizionali di proteine non sono menzionati nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
I requisiti menzionati nei numeri 11–15 non sono applicabili alle salse presentate come contorno a un pasto.
I dolci nella cui denominazione di vendita sono indicati prodotti di latte come primo o unico ingrediente devono contenere almeno2,2 g di proteine del latte/100 kcal. A tutti gli altri dolci non sono applicabili i requisiti menzionati nei numeri 11–15.
L’aggiunta di aminoacidi è permessa esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.
Carboidrati Il tenore di carboidrati presenti nei succhi e nel nettare di frutta e verdura, nelle preparazioni a base di pura frutta, nei dessert o nei budini non può essere superiore ai seguenti valori:
10 g/100 ml per i succhi e le bevande di verdura a base di succo di verdura;
15 g/100 ml per i succhi o il nettare di frutta e le bevande fabbricate su tale base;
20 g/100 g per le preparazioni a base di pura frutta;
25 g/100 g per i dessert e i budini;
5 g/100 g per le altre bevande che non sono a base di latte.
Grassi
Se nei prodotti di cui al numero 11 del presente allegato carne o formaggio sono gli unici ingredienti menzionati nella denominazione del prodotto o se sono al primo posto, il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte non deve essere superiore a1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
In tutti gli altri prodotti il tenore totale di grasso proveniente da ogni fonte contenuto nel prodotto non deve essere superiore a1,1 g/100 kJ (4,5 g/100
Sodio
Il tenore di sodio nel prodotto finito non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg/100 g. Se però il formaggio è l’unico ingrediente menzionato nella denominazione del prodotto, il tenore di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
Alle preparazioni di frutta, ai dessert e ai budini non si possono aggiungere sali di sodio fuorché per scopi tecnologici.
Vitamine
Vitamina C Nel succo di frutta, nel nettare di frutta e nel succo di verdura il tenore di vitamina C del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ
Vitamina A Nel succo di verdura il tenore di vitamina A del prodotto finito non deve essere inferiore a 25 µg ER/100 kJ (100 µg ER/100 kcal)568. La vitamina A non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.
Vitamina D La vitamina D non può essere aggiunta ad altre pappe di complemento.
568 ER = equivalente retinolo, tutti trans.
Allegato 11569 Sostanze nutritive 1. Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina D Vitamina B1 (tiamina) Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B2 (riboflavina) Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio Niacina Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato Dipalmitato di piridossina Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo Folato Acido folico Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina 569 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitoil-L-ascorbico (L-palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato 2. Aminoacidi L-arginina e il suo cloridrato L-cistina e il suo cloridrato L-istidina e il suo cloridrato L-isoleucina e il suo cloridrato L-leucina e il suo cloridrato L-lisina e il suo cloridrato L-cisteina e il suo cloridrato L-metionina L-fenilalanina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina 3. Altri Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo L-carnitina L-cloridrato di carnitina 4.
Sali minerali (macroelementi e oligoelementi) Calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ossido di calcio Idrossido di calcio Ortofosfato di calcio Magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Citrato di magnesio Gluconato di magnesio Ossido di magnesio Idrossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Lattato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Glicerofosfato di potassio Ferro Citrato ferroso (II) Citrato ferrico (III) ammoniacale Gluconato ferroso (II) Lattato ferroso (II) Solfato ferroso (II) Fumarato ferroso (II) Difosfato ferrico (III) (pirofosfato ferrico) Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Saccarato ferrico (III) Difosfato ferrico di sodio Carbonato ferroso (II) Rame Complesso rame-lisina Carbonato rameico (II) Citrato rameico (II) Gluconato rameico (II) Solfato rameico (II) Zinco Acetato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Ossido di zinco Gluconato di zinco Manganese Carbonato di manganese (II) Cloruro di manganese (II) Citrato di manganese (II) Gluconato di manganese (II) Solfato di manganese (II) Glicerofosfato di manganese (II) Iodio Ioduro di sodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Iodato di sodio Allegato 12570 (art. 183 cpv. 7) Quantità massime di vitamine, sali minerali e oligoelementi aggiunti ad alimenti per lo svezzamento a base di cereali e ad altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età I requisiti delle sostanze nutritive si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo o preparato pronto al consumo in base alle istruzioni del produttore. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.
Sostanza nutritiva Valore massimo ogni 100 kcal Vitamina A (µg ER) 180a Vitamina D (µg) 3a Vitamina E (mg a-ET) 3 Vitamina C (mg) 12,5/25b/125c Vitamina B2 (riboflavina) (mg) 0,4 Niacina (mg NE) 4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (µg) 50 Vitamina B12 (µg) 0,35 Acido pantotenico (mg) 1,5 Biotina (µg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80/180e/100f Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (µg) 40 Iodio (µg) 35 Manganese (mg) 0,6 a In conformità alle disposizioni degli allegati 9 e 10. b Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro. c Valore massimo applicabile ai piatti a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura. d Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate. e Valore massimo applicabile ai prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettere a e b. f Valore massimo applicabile ai prodotti menzionati nell’articolo 183 capoverso 2 lettera d.
570 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 817.02 Allegato 13571 (art. 184 cpv. 6) Elenco delle sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento) Sostanza Sali Dichiarazione Quantità massima Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni L-carnitina base, tartrato, in mg per razione 1000 mg/giorno serve come molecola di non può essere pubblifumarato giornaliera trasporto degli acidi cizzato come alimento grassi nei mitocondri dalle proprietà dimadove consente una granti o atto a ridurre la combustione ottimale massa di grasso degli stessi (emissione di energia) Creatina monoidrato in g per razione giornalie- dose iniziale: fino a aumento delle prestazioni non adatto a bambini e avvertire che si ra 20 g/giorno per 7 giorni di corta durata in ambito adolescenti in fase di può verificare dose di mantenimento: anaerobico crescita, non idoneo a un aumento di 2–4 g/giorno essere assunto a
lungo peso termine Colina fino a1 g al giorno Inositolo 300–1000 mg/giorno Vitamine in mg per 100 g/100 ml e fino a3 volte il fabbisoper razione giornaliera gno giornaliero per razione giornaliera; a eccezione delle vitamine AeD 571 Introdotto dal n. II dell’O del27 mar. 2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il n. II cpv.1 dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 O sulle derrate alimentari 817.02 Sostanza Sali Dichiarazione Quantità massima Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni Sostanze in mg per 100 g/100 ml e secondo il fabbisogno minerali per razione giornaliera giornaliero raccomandato giusta l’art.
6 ODerr Selenio come selenito o lievito in µg per razione giorna- 50 µg/giorno il dosaggio non può essere arricchito con selenio liera superato Cromo in µg per razione giorna- 30–100 µg/giorno Molibdeno in µg per razione giorna- 50–100 µg/giorno Manganese in mg per razione giorna- 2–5 mg/giorno Rame in mg per razione giorna- 1–1,5 mg/giorno L-Arginina in mg per razione giorna- fino a2 g/giorno L-Ornitina in mg per razione giorna- fino a2 g/giorno Taurina fino a1 g/razione Polizia delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 817.02 Sostanza Sali Dichiarazione Quantità massima Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni Aminoacidi in mg per razione giorna- fabbisogno minimo liera o in mg/100g di giornaliero proteine (il fabbisogno ottimale è ca.
2 volte maggiore): L-lisina 700 mg L-leucina1,1 g L-treonina 500 mg L-metionina1,1 g L-valina 800 mg L-fenilalanina1,1 g L-isoleucina 700 mg Allegato 14572 Vitamine e sali minerali permessi negli integratori alimentari e dosi giornaliere ammesse per adulti Vitamina/sale minerale Dosi giornaliere ammesse per adulti Vitamina A 800 µg β- carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 µg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 µg Vitamina B12 1 µg Biotina 150 µg Acido pantotenico 6 mg Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 µg Selenio 50 µg Rame 1,5 mg Manganese 5 mg Cromo 100 µg Molibdeno 100 µg Sodio 2500 mg Potassio 4000 mg Cloro 3500 mg 572 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar.
2002 (RU 2002 573). Nuovo testo giusta il Allegato 15573 (art. 400 cpv. 1) Proprietà dell’alcool etilico di origine agricola 1. Proprietà organolettiche nessun sapore strano avvertibile 2. Tenore alcolico minimo 96.0% vol 3. Valori massimi dei composti minoritari (tutti i valori sono espressi in g/l di alcool al 100% in volume): Tenore di acidità totale, espressa come acido acetico 0.015 Esteri, espressi come acetato di etile 0.013 Aldeidi, espressi come acetaldeide 0.005 Alcooli superiori, espressi come metil-2 propanol-1 0.005 Metanolo 0.5 Residuo (solido) di evaporazione 0.015 Basi azotate volatili, espresse come azoto 0.001 Furfurolo non individuabile 573 Introdotto dal n. II cpv.3 dell’O del27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag.
2002 Indice delle materie Termini Articoli Aceto 25,54, 364, 434, 435, 438 Aceto alle erbe aromatiche 436 Aceto alle spezie 436 Aceto Balsamico di Modena 434, 435 Aceto commestibile 436 Aceto da tavola 436 Aceto di alcool 434, 436 Aceto di birra 434 Aceto di fermentazione 114, 116, 117, 196, 197, 434, 435, 436 Aceto di latticello 434, 435 Aceto di limone 434, 435, 436 Aceto di malto 434 Aceto di miele 434 Aceto di sidro 434, 435 Aceto di siero di latte 434, 435 Aceto di vino 434, 435 Aceto vinoso 434, 435, 437 Acido acetico commestibile 438 Acqua da tavola 248, 249 Acqua di soda 290 Acqua gassata 293, 294 Acqua gassata, polvere per la 294 preparazione Acqua minerale artificiale 288, 289, 290, 291, 292 Acqua minerale naturale 242, 244, 246, 248, 250, 252, 275c, 283, 285, 288, 289, 296, 298, 301, 303, 393 Acqua potabile 60, 182, 220, 228, 231, 235, 239, 242, 246, 248, 250, 257, 271, 275– 296, 300, 301, 382, 389, 393, 394, Acquavite 401, 402, 425 Acquavite di fecce 405, 425, 427 Acquavite di fecce di frutta 411, 425, 427 Acquavite d’uva 403, 425 Acquavite di bacche o di altri frutti 412, 425, 427 Acquavite di ciliege 427 Acquavite di erbe 420, 425, 427 Acquavite di frutta 408, 425, 427 Acquavite di genziana 419, 425, 426 Acquavite di grano 425 Acquavite di patate 415, 425, 427 Acquavite di pere Williams 427 Acquavite di prugne 427 Acquavite di
sidro di mele 409, 425, 427 Acquavite di sidro di pere 409, 425, 427 Acquavite di vinacce di frutta 410, 425 Acquavite di vinacce d’uva 403, 425, 427 Acquavite di vino 401, 425, 427 Additivi alimentari per colorare i gusci 164 Agenti patogeni 39 Aggiunte per caffè 315, 317 Agrumi 185 Alcool etilico di origine agricola 399, 400, 400f, 412, 416, 417, 419– 424, 427, 428 Alcool potabile 400 Alimenti a base di cereali per lattanti e 165, 169, 183 bambini in tenera età Alimenti adatti per diabetici 165, 177 Alimenti arricchiti di proteine 165, 179 Alimenti di complemento 165, 184 Alimenti di tenore ridotto di carboidrati 165, 175 Alimenti di valore energetico ridotto e 165, 174 debole Alimenti facilmente deperibili 12, 25 Alimenti per lattanti e bambini in tenera 165, 183 età Alimenti poveri di lattosio o privi di 165, 170 lattosio Alimenti poveri di proteine 165, 172 Alimenti poveri di sodio 165, 171 Alimenti preimballati 22, 23, 25,27, 28 Alimenti privi di glutine 165, 173, 183 Alimenti privi di zucchero 165, 176 Alimenti ricostituiti mediante diluizione 22, 232, 258 Alimenti speciali 165, 166, 167, 169 Allergie 30, 30a Allusioni concernenti la salute 19, 275 Alta pastorizzazione 13, 40 Americano 377, 377a Amico dei denti 176 Amido 29, 59, 106, 126, 129, 132,134, 137, 140, 149, 150, 196, 209, 213, 217, 219, 315, 352, 357, 361, 394, 395 Anis 424, 425 Anis distillato 424, 425 Aperitivo 423 Aperitivo anisato
424, 425 Apparecchi 17, 276, 398 Applicazioni generali 2, 49-52, 166 Arachidi 20a,30, 133, 185 Articoli di biscotteria 146, 175, 346 Articoli di confetteria e dolciumi 218, 218a, 219, 348, 354 Articoli di panetteria 20, 146, 147a, 175, 220, 221, 346 Assenzio 423a, 425, 427 Aumento del peso mediante bagnatura 193 Autorità cantonale 4, 18, 37b, 276, 280, 285 Autorizzazione 3, 4, 14, 15a, 19, 276, 441 Bacche 25, 185, 187, 194, 315, 427 Bevande a base di latticello 72 Bevande a base di siero di latte 73 Bevande alcoliche, altre 432a–432d Bevande alcoliche, disposizioni speciali 19, 22, 22c, 25, 37, 37a Bevande aromatizzate a base di vino 376, 377a Bevande con sidro e vino di frutti 393 Bevande contenenti elettroliti 184 Bevande da tavola con latte 250 Bevande da tavola con latticello 250 Bevande da tavola con prodotti di latte 250 Bevande da tavola con siero di latte 250 Bevande da tavola con succo di frutta 242 Bevande di cacao 354, 355 Bevande di soia 196a Bevande istantanee 326 Bevande speciali contenenti caffeina 165, 184c Bevande spiritose 54, 56, 58, 62, 196, 197, 219, 271, 353, 393, 399–431, 441 Bevande spiritose al ginepro 417, 425 Bevande spiritose di cereali 406, 425, 427 Bevande spiritose di frutta 408, 425 Bevande spiritose estere 430 Birra 394-398, 402a Birra da fusti 398 Birra forte 396 Birra leggera 396 Birra normale 396 Birra speciale 396 Birra, povera di carboidrati 396 Birra, senz’alcool 309 Birra, torbida 397 Bitter 423, 425 Bitter, analcolico
300 Bitter, analcolico, diluito 301–304 Bitter, analcolico, pronto da bere 303 Bitter soda 376, 377a Bitter vino 377, 377a Blend 400e Brandy 402, 425, 427 Brodo 129–131 Brodo di carne 126–128 Brodo di pesce 127 Brodo di volatili 127 Budini 150, 151 Burro 20a, 50, 64–68, 147, 221, 266, 333, 334 Burro, accenno ad un’aggiunta 145, 147 Burro anidro 67 Burro, denominazioni specifiche 67 Burro di altre specie di mammiferi 82 Burro di cacao 217, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 342, 343, 348, 351, 354 Burro di capra 82 Burro di panna di latte 63 Burro di panna acidula 63, 65 Burro di panna dolce 64–67 Burro disidratato 64, 66, 67 Burro frazionato 66–68 Burro fuso 67 Burro salato 66–68 Cacao 8, 146, 150, 219, 329, 356 Cacao in semi 328 Cacao in polvere 329, 330, 331, 332, 335, 354, 355 Cacao in polvere magro 329, 330 Cacao in polvere magro, zuccherato 329 Cacao in polvere zuccherato 329 Cacao in polvere zuccherato per uso 330, 354 domestico Cacao in polvere zuccherato per uso dom., 330, 354 povero di grasso Caffè 8, 310, 312, 313, 319, 326, 327, 353 Caffè decaffeinato 312 Caffè torrefatto 311 Caffè trattato 313 Caffè verde 310 Cagliate di formaggio fresco
55, 56 Caglio 53 Campo d’applicazione 1 Caramelle al latte 219 Caramelle alla panna 219 Caramello (zucchero caramellato) 215a, 400g Caratterizzazione del valore nutritivo 36, 169, 283 Carne 20, 22a, 118, 119, 121–128, 130, 131, 439, 441 Carne facilmente deperibile 122 Carne, denominazione specifica 20, 20a, 123 Carte delle bevande 429 Carvi 421, 425 Caseinati 29 Caseine 29 Categoria di bevande spiritose 400b, 400e, 427, 428 Cereali 132, 395 Chips di formaggio 59 Cioccolato 146, 221, 228, 331, 338, 340, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 356 Cioccolato al latte 333, 334, 336, 337, 339, 341, 344, 354 Cioccolato al latte e alle nocciole gianduia 341 Cioccolato al latte magro 335 Cioccolato al latte per uso domestico 334, 354 Cioccolato alla doppia panna 337 Cioccolato alla panna 336 Cioccolato alle nocciole gianduia 340 Cioccolato bianco 342 Cioccolato di copertura 343, 344, 345 Cioccolato di copertura al latte 344 Cioccolato in polvere 329 Cioccolato in polvere per uso domestico 330, 354 Cioccolato per uso domestico 332, 354 Cioccolato ripieno 346, 347, 353 Clarea 376, 377a Cocktail aromatizzati a base di vin 376a Componenti 7, 101, 275a, 286 Composizione 22, 28 Concentrato di pomodoro 260 Concentrato di succo di pomodoro 258, 260 Concentrato di succo di verdura
257, 258 Concentrato per la preparazione di 254 bevande analcoliche Condimento 126, 129, 130, 131, 171, 309, 394, 395 Condimento in polvere 129, 171 Confettura 261, 266, 271, 274 Confettura di latte 266b Confettura extra 262, 268, 271, 274 Confettura semplice 262, 267, 271, 272, 274 Conservabilità 11, 19, 26, 40,42, 47, 124, 185, 194, 195 Conservazione delle uova 159 Conserve di frutta 194, 195, 220 Conserve di verdura 194, 195 Conserve umide 196 Contiene caffeina 165, 184c, 219a, 247, 249, 322, 325, Copertura 343, 344, 345 Correttivi 426 Caratterizzazione del valore nutritivo 36, 169, 283 Crema di marroni 265, 270, 271, 274 Crostacei 30, 121, 124, 125 Crosta del formaggio (marchiare) 56a Crusca 134 Cumino 421, 425 Curry 357, 358 Data di confezionamento 25–27, 124 Datazione 22, 25, 26 Decolorazione del vino 369 Denominazione di fantasia 20, 278a, 283 Denominazioni di provenienza 56, 60, 367 Deposito 17 Derrate alimentari a base di proteine 196c vegetali Derrate alimentari ammesse 3 Derrate alimentari aromatizzate 20b Derrate alimentari contenenti estratto 165, 184a di malto Derrate alimentari per 184 l’approvvigionamento di energia Derrate alimentari per un’alimentazione 165, 181 mirante al controllo del peso Derrate alimentari per persone con un 165, 184 elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento) Derrate alimentari offerte sfuse 23, 42 Derrate ottenute con organismi modificati
15, 22, 22b geneticamente Derrate ricostituite mediante diluizione 22, 232, 258 Designazione di formaggio 75, 84, 85 Designazione di origine 56, 60, 367 Designazione delle bevande spiritose nei 429 ristoranti Designazione delle derrate alimentari 3, 19,20, 20a–20c, 21, 22, 22a, 22b,
Designazione semplificata 29 Destrosio 210, 395, 400g Dichiarazione degli additivi 8,28, 30, 32 Dichiarazione degli ingredienti 20a, 28–30, 32 Dichiarazione dei prodotti intermedi 35 Dichiarazione dei prodotti semilavorati 35 Distillato di agave 421a, 425 Distillato di origine agricola 399, 400, 400a, 412, 422, 428 Divieto d’inganno 19 Divieto dell’assenzio 439f Doppia panna 60, 63 Edulcoranti 169, 177 Elenco degli ingredienti 22, 28 Energy Drinks 184c Erbe aromatiche 29, 56, 60, 75, 99, 100, 103, 126, 420 Estratto di caffè (caffè solubile, caffè 314, 318, 319 istantaneo) Estratto di carne 126-128, 130 Estratto di cicoria (cicoria solubile, cicoria 316, 318, 319 istantanea) Estratto di lievito 126, 129, 130, 357, 361 Estratto di malto 139, 142, 184a Estratto di spezie 129, 357, 360 Etichettatura delle bevande spiritose nei 429 ristoranti Fagiolo di soia 30, 129, 133, 196a Faricello 134 Farina 29, 134, 135, 136, 141, 145, 148, 154, 196, 361 Farina bianca 135, 140 Farina bigia 135, 140 Farina di amido 129, 364, 365 Farina di malto 135, 139, 142 Farina di soia 129 Farina integrale 135, 140 Farina semibianca 135, 140 Farina speciale 136, 143 Fecola 29, 129, 364, 365 Fecola di patate 137, 140 Fiocchi 134, 338, 339 Fiocchi di cioccolato 338 Fiocchi
di cioccolato al latte 339 Fondue 57 Fondue pronta 59 Formaggio 29, 50, 51, 53, 55–59, 60, 82 Formaggio alla doppia panna 55 Formaggio alle erbe 60 Formaggio di capra 82 Formaggio di pecora 82 Formaggio fresco 53, 55 Formaggio fuso 60–62 Formaggio fuso da spalmare 60, 62 Formaggio grattugiato 57 Frattaglie 124 Frazioni di burro 64, 66-68 Friscello 134 Frutta 8,28, 29, 143, 150, 185, 211, 220, 271, 272, 274, 323, 326, 357, 366, Frutta a nocciolo 185 Frutta con guscio 185 Frutta da conserva 185 Frutta da cuocere 185 Frutta da tavola 185 Frutta secca 196 Frutti per infusione 323, 324 Fruttosio 177, 211, 232, 400g Funghi commestibili 197, 199, 200, 201 Funghi commestibili selvatici 201 Gazzosa 22, 246–248, 256 Gelatina 261, 266, 267, 271 Gelatina commestibile 122, 126–128 Gelatina di carne 126 Gelatina di formaggio fresco 53, 55 Gelatina extra 263, 268, 271, 274 Gelatina semplice 263, 267, 271, 274 Gelato 226 Gelato al latte 223 Gelato all’acqua 225 Gelato alla doppia panna 222 Gelato alla panna 221 Gelato allo yogurt 229 Gelato commestibile 25,27, 220–229 Gelato semifreddo 227, 228 Genetica: organismi modificati genetica- 15, 22, 22b, 441 mente Gin
417, 425 Gin distillato 417, 425 Glucosio 177, 209, 210, 232, 435 Glutine 30, 134, 135, 183 Glutine di frumento 134, 135 Granelli di cioccolato 338 Granelli di cioccolato al latte 339 Grappa 403, 425, 427 Grasso 29, 55, 59-62, 66, 74, 75, 80, 102, 103, 105, 107–109, 122, 124, 129, 143, 146, 150, 177, 181, 184, 221, 225, 328, 357 Grasso animale 29, 102, 104, 108, 126, 352 Grasso commestibile 102–104, 106, 141, 145, 147, 153 Grasso da spalmare 106–109, 266 Grasso lattiero da spalmare 64, 67 Grasso di cucina 104 Grasso vegetale 29, 102, 104, 108, 126, 351, 354 Guaranà 325, 326 Ice-tea 22c, 326 Igiene 17 Igienizzazione 40 Imballaggi multipli 22 Immagini 19, 20a, 34, 131, 168, 275 Impianti 17 Indicazione di provenienza, origine 19, 56, 60, 367 Indicazione di un’età per le bevande 22, 22c, 374, 388 spiritose Indicazioni sulle derrate alimentari 19-23 Indicazioni generale 19, 20a, 21, 22, 22c, 23, 25-36 Indicazioni geografiche 19,20, 428 Ingredienti composti 30 Ingredienti concentrata 20a, 32 Ingredienti essiccata 20a, 32 Ingredienti estranei alla carne 123 Ingredienti non lattei 52 Ingredienti volatili 20a Insalata di formaggio 58 Intolleranze 30.
30a Istruzioni per l’uso 22, 184 Kefir 50, 71 Latte 30, 33, 38,39, 40, 41,42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 63, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77,79, 80, 82, 106,129, 143, 145, 146, 147, 150, 152, 154, 422 Latte acidificato 50, 69 Latte acidulato 50 Latte arricchito di grasso 43, 76 Latte condensato, concentrato 76 Latte condensato zuccherato 76 Latte crudo 38,39, 47, 56 Latte di altri mammiferi 82 Latte di capra 82 Latte di pecora 82 Latte disidratato 77 Latte in polvere 77, 80, 221, 326 Latte intero 43–45, 48, 76, 333, 334 Latte intero concentrato, condensato 76 Latte intero condensato zuccherato 76 Latte intero in polvere 77, 145, 147 Latte parzialmente scremato 43, 76 Latte parzialmente scremato condensato, 76 zuccherato Latte pastorizzato 41,42, 48, 56, 228 Latte pronto al consumo 40–43, 45 Latte riscaldato a temperatura ultra alta 40–42 Latte scremato 43, 76 Latte scremato condensato, zuccherato 76 Latte semiscremato 43 Latte, specie 82 Latte speciale 39, 41, 46,54, 55, 58 Latte sterilizzato 41, 42 Termini Articoli Latte trattato termicamente 41, 48 Latte vaccino 38 Latticello 56, 72, 75, 250-252 Lattosio 30, 33, 73, 170, 177, 212 Lavorazione 15,16, 22, 22b,54, 75, 118 Leguminose 25, 133, 134, 188, 196c Lievito
10,54, 71, 129, 361, 394, 407 Lievito compresso 148, 149 Lievito di panetteria 143, 148, 149 Lievito di panetteria liquido 148, 149 Lievito di panetteria secco 148, 149 Lievito di panetteria secco instant 148, 149 Lingue ufficiali 21 Liquore alla crema 422 Liquore all’uovo 422, 425 Liquori 422, 425 Locali 17 Macadamia 30 Malto 139, 142, 315, 361 Maltodestrina 137a Maltosio 213 Mandorle 30, 185 Margarina 67, 106–109, 145, 147, 266 Margarina mezzo grassa 107 Marmellata 264, 266, 269, 274 Marmellata di panetteria 266a Marmellata-gelatina 264 Marzapane 219 Mascarpone 53 Massa di cacao 328, 331, 332, 335, 354 Mate 322 Materiale d’imballaggio 17 Materie prime 5,16, 20, 22a, 67, 100, 101, 213, 317, 394, 395, 435 Maionese 114, 115 Melassa 205, 206, 315, 413 Menzione «contiene alcool» 20a, 22, 22c, 374, 388 Menzione «contiene anidride carbonica» 20a, 184c, 234, 238, 245, 249, 253, Menzione «contiene caffeina» 20a, 219a, 249, 322, 325, 327, 432b, Menzione «contiene chinina» 20a, 247, 249, 432b, 432d Menzioni pubblicitarie 1, 6, 167, 176, 184, 275c, 284 Mescita della birra 398 Mescolanze di spezie 28, 357 Mescolanze di formaggi 57 Mescolanze di grassi commestibili 103, 104 Mescolanze di oli commestibili 100 Mescolanze di tè di erbe 323, 324 Mescolanze di tè di frutta 323, 324 Mescolanze prodottesi inavvertitamente 30a Mezza panna 63 Mezza panna in polvere
77 Microrganismi 10, 12, 13, 15, 22b, 63, 69, 70, 73, 159, 441 Miele 8, 25, 33, 146, 147, 202, 203, 204, 422, 423, 434 Miele centrifugato 204 Miele con parti di favi 204 Miele di fiori 204 Miele di mielata 204 Miele in favi o dischi 204 Miele per industria 204 Miele per pasticceria 204 Miele scolato 204 Miele torchiato 204 Minarina 106-109, 145, 147, 266 Minestra 126, 129, 130, 131, 174 Mosto d’uva 375 Mosto d’uva pastorizzato 374 Nettare di frutta 235, 236 Nocciole 30, 185 Noci comuni 30, 185 Noci del Brasile 30, 185 Noci di acagiù 30 Noci di pecan 30 Nome di sorta 56, 60 Olio 29, 98, 99, 100, 101, 109, 196, 197, 300, 351, 352, 357, 420, 421 Olio allo stato naturale 101 Olio commestibile 98, 99, 100, 101, 106, 114, 115, 116, 141, 149, 153, 271 Olio d’oliva 29, 99, 100 Olio essenziale 300, 420, 421 Olio idrogenato 29, 101 Olio spremuto a freddo 101 Olio vegetale 29, 100 Organismi modificati geneticamente 15, 15a-15d, 22, 22b, 441 Ouzo 424, 425 Ovoprodotti 106, 156, 158, 161, 220 Paese di produzione 22, 22a, 23, 160, 373, 428, 429, 441, disposizioni finali Pane 138, 143, 175,
266 Pane al latte 145 Pane bianco 145 Pane bigio 145 Pane grattugiato 138 Pane integrale 145 Pane semibianco 145 Pane speciale 143-145 Panna 43, 60, 63, 65, 66, 70, 72, 123, 221, 228, 333, 334 Panna acidula 63, 65 Panna addensata 63 Panna da caffè 63 Panna da montare 63 Panna in polvere 77, 221 Panna intera 63 Parti del corpo di animali improprie al 122 consumo Pasta per tartufi 219 Paste alimentari 152, 154, 175, 153 Paste alimentari all’uovo 153, 154 Paste per glassare con acqua 356 Paste per glassare grasse 356 Pastis 424, 425 Pastorizzazione 13, 40, 56, 152, 195 Patate 150, 173, 188-190 Persipane 219 Persone malate 18 Pesci 30,29, 121, 123, 125 Piante per infusione 323, 324 Pistacchi 30, 185, 219 Polline di fiori 206d Polline involucro, modificato meccanica- 206d mente Polvere di latticello 78 Polvere per budini, creme 151 Polvere per gelati 228 Polvere per la preparazione di acqua 294 gassata Polvere per la preparazione di acque 292 minerali artificiali Termini Articoli Polvere per la preparazione di bevande 254 analcoliche Polvere per la preparazione di una 256 gazzosa Pralinés 347-349 Preparati proteici e aminoacidi 184 Preparazioni di formaggio 58 Preparazioni di formaggio fuso 61, 62 Preparazioni di proseguimento 165, 169, 182 Preparazioni di spezie
28, 357, 359 Preparazioni per lattanti 165, 182 Preserva i denti 176 Pressioni della birra 398 Procedimento di produzione 16, 134, 166, 395, 400e Procedimento di trattamento 11–14, 141 Procedimento per acqua potabile 276 Prodotti a base di carne 126-128, 130 Prodotti a base di sevo 122 Prodotti con aggiunta di formaggio 58 Prodotti da spalmare sul pane 266 Prodotti del luppolo 394 Prodotti di latte 49, 50, 51, 52, 60, 78, 82, 106, 146, 220, 221, 250, 422 Prodotti di latte in polvere 78 Prodotti di macinazione 133, 134, 140, 141, 146, 150, 152– 154 Prodotti intermedi 5, 11,16, 35 Prodotti OMG 15, 22, 22b, 441 Prodotti preimballati 22, 25,27, 28 Prodotti ricchi di carboidrati 184 Prodotti semilavorati 5, 35, 124 Prodotti surrogati della carne 196d Proteine di cereali 196c Proteine di legumi 196c Proteine del latte 29, 45,79, 182 Proteine vegetali 196c Provenienza 19, 33, 163, 204, 280, 320, 371, 372, 374, 375 Pubblicità 19, 37, 283 Purea di pomodoro 260 Quark 53, 55 Radiazioni ionizzanti 14, 22 Termini Articoli 324 Recipienti 17 Refrigerazione 12, 38, 152, 159 Refrigerazione d’uova 159 Regime della notifica 37 Ricotta 75 Riscaldamento 13, 40 Ristorante
429 Rum 413, 425, 427 Sale commestibile 25,54, 60, 66, 75, 106, 107, 109, 114, 126, 127, 129, 130, 143, 153, 196, 258, 357, 358, 359, 361-364, 435 Sale commestibile con speciali aggiunte 361, 362 Sale con spezie 361 Sale da tavola 363 Sale marino 363 Sale minerali 6, 20a, 181, 182, 183, 184, 184a, Salsa d’arrosto 130 Salsa di soia 129, 130 Salsa per insalata 116, 117 Salse 129 Sangria 376, 377a Schiller 366 Sciroppo con aromi 239–241 Sciroppo d’amido 209 Sciroppo di frutta 239-242 Sciroppo di glucosio 29, 177, 209, 211, 395 Sciroppo di zucchero intervertito 208 Scotta 74 Sedano 30, 188, 258 Seltz 293, 398 Semi di cacao 328, 354 Semola 134 Senape 30, 114, 171, 364 Sesamo, semi 30 Sevo 122 Sicurezza igienico-batteriologica 11 Sidro 54, 305–308, 378, 380-382, 384–386, 422, 434, 435 Sidro analcolico 305, 307, 308 Sidro di mele 380, 409 Sidro diluito 379–381 Sidro spumante 379, 380, 381 Siero di latte 73, 74, 250, 251, 253, 258, 434 Siero di latte acidulo 67, 73, 75 Siero di latte acidulo in polvere 78 Siero di latte in polvere 78 Soft Ice 227 Soia 154, 173, 188 Solfiti 30, 30a Sorbetto
224 Sostanze ausiliare per la lavorazione 15,16, 22, 22b,54, 75, 118 Sostanze essenziali 6, 20a Sostanze estranee 9, 441 Sostanze volatili 31, 306, 401–404, 408, 409, 413 Specialità 194 Specie animali ammesse 121 Specie di cereali 29, 132, 134, 145 Spezie 8, 20a,28, 29, 54, 56, 58, 60, 62, 75, 99, 103, 114, 126, 129, 146, 150, 196, 258, 271, 300, 323, 357, 360, 435 Sterilizzare 13, 40–42, 48, 152, 195 Succedanei del caglio 53 Succedanei del sale commestibile 171 Succedanei dello zucchero 169, 175 Succo di bietole rosse 29, 258, 271, 274 Succo di carote 258, 259 Succo di frutta 20a,29, 150, 231–236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 261, 266, 390, 392, 435 Succo di frutta a granelli 233 Succo di frutta a granelli in fase di 386–388 Succo di frutta concentrato 231, 232 Succo di frutta diluito 231, 232, 234 Succo di frutta disidratato 231–233 Succo di pomodori 258 Succo di sedano 258 Succo di verdura 29, 257, 258, 259, 260 Succo di verdura concentrato 257, 258, 260 Succo di verdura diluito 257, 258, 260 Succo di verdura disidratato 257 Succo d’uva 375 Surgelazione 11, 22, 125, 152, 195 Surrogati di caffè 315, 317, 319, 326 Termini Articoli Taglio 370, 371, 400f Taglio del vino 371 Tartufo 219 Tè
320, 322, 323, 324, 326, 327 Tè decaffeinato (senza caffeina) 321 Tè del Paraguay 322 Tè nero 320, 323, 324 Tè verde 320 Tempeh 196a Temperature massime per la carne e i 125 prodotti a base di carne Tenore alcolico di bevande alcoliche 22, 22c, 25, 366, 368, 370, 374, 375, 435, 437 Tenore alcolico di bevande analcoliche 232, 240, 247, 251, 295, 297, 300, 302, 306, 309 Tenore alcolico, aumento 370 Test di mercato 4 Trasporto 11, 17, 125, 191, 276 Trattamento 5, 14, 19, 22, 38, 40, 48,54, 56, 101, 118, 119, 123, 141, 152, 197, 271, 272, 275, 278, 281-283, 285, 368, 416, 439 Trattamento termico 13, 20a,39, 41, 50, 63, 67, 69, 80, 82 Trattamenti fisici 14 Trattato internazionale 19, 20 Treccia al burro 145 Tritello 133, 134, 140, 141, 146, 150, 152, 153, 154 Unità 22, 27 Uova 30, 33, 129, 146, 147, 150, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164 Uova che non provengono da galline 163 Uova con difetti 158 Uova di anitra 163 Uova di gallina 114, 157 Uova fissurate 158 Uova incubate 158 Valore nutritivo, aggiunta di additivi 6 Vegane 33 Vegetaliane 33 Vegetariane 33, 196d Verdura 25,28, 29, 126, 129, 152, 154, 188, 189, 191–194, 257, 258, 323 Verdura essiccata 196 Vermut (vino vermut) 377, 377a Vermut analcolico
295 Vermut analcolico diluito 296-299 Vielle prune 426 Vinaccia 403, 425 Vino 29,54, 271, 364, 366–373, 376, 377, 401, 422, 423, 434, 435, 441 Vino aromatizzato 377, 377a Vino da tavola 372 Vino di bacche 389, 390, 392 Vino di frutti 389–393 Vino frizzante 366, 368, 372, 376 Vino liquoroso 371, 366 Vino nostrano 372 Vino spumante 366, 368, 372, 373, 376, 377a, 391 Vino spumante di frutti 391 Vino, aggiunta di zucchero 370 Vino-mosto 374 Vodka 416, 425 Whisky 407, 425, 427 Yerba 322 Yogurt 55, 70, 229 Yogurt in polvere 78, 80 Ziger 75 Zucchero 29, 106, 207segg Zucchero caramellato (caramello) 215a, 400g Zucchero d’amido 141, 209 Zucchero d’uva 210, 350 Zucchero di frutta 211 Zucchero di latte 212 Zucchero di malto 213 Zucchero gelificante 214 Zucchero greggio 207 Zucchero in tavolette 217 Zucchero intervertito liquido 208 Zucchero vanigliato 215 Termini Articoli Zucchero vanillinato 215 Zurra 376, 377a Indice
Titolo primo Disposizioni generali
Capitolo primo Campo d’applicazione ed esigenze
per le derrate alimentari Campo d’applicazione ................................................................... Art. 1 Esigenze generali ........................................................................... Art. 2 Derrate alimentari ammesse .......................................................... Art. 3 Test di mercato .............................................................................. Art. 4 Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati .......................... Art. 5 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari .................................................................... Art. 6
Capitolo 2 Sostanze e microorganismi
Componenti.................................................................................... Art. 7 Additivi .......................................................................................... Art. 8 Sostanze estranee ........................................................................... Art. 9 Microorganismi............................................................................ Art. 10
Capitolo 3 Procedimenti di trattamento e tecnologia
Sezione 1 Procedimenti fisici
Surgelazione ................................................................................ Art. 11 Refrigerazione.............................................................................. Art. 12 Trattamenti termici ...................................................................... Art. 13 Altri trattamenti fisici .................................................................. Art. 14
Sezione 2 Organismi modificati geneticamente
Definizione .................................................................................. Art. 15 Obbligo di autorizzazione.......................................................... Art. 15a Tolleranza .................................................................................. Art. 15b Obbligo di documentare .............................................................Art. 15c Separazione del flusso delle merci ............................................ Art. 15d
Sezione 3 Sostanze ausiliarie per la lavorazione
... .................................................................................................. Art. 16
Capitolo 4 Disposizioni sull’igiene
Igiene ........................................................................................... Art. 17 Persone malate in contatto con derrate alimentari....................... Art. 18
Capitolo 5 Indicazioni sulle derrate alimentari (caratterizzazione)
Divieto d’inganno .........................................................................Art. 19 Denominazione specifica..............................................................Art. 20 Indicazioni quantitative di ingredienti........................................Art. 20a Derrate alimentari aromatizzate..................................................Art. 20b Caratterizzazione delle derrate alimentari ....................................Art. 21 Indicazioni per le derrate alimentari preimballate........................Art. 22 Paese di produzione ....................................................................Art. 22a Organismi modificati con tecnologia genetica e prodotti derivati ........................................................................................Art. 22b Bevande alcoliche dolci..............................................................Art. 22c Indicazioni per le derrate alimentari offerte sfuse ........................Art. 23 Abrogato .......................................................................................Art. 24
Sezione 2 Datazione
Data minima di conservabilità, data di consumo..........................Art. 25 Datazione ......................................................................................Art. 26
Sezione 3 Partita
......................................................................................................Art.27
Sezione 4 Dichiarazione della composizione di derrate alimentari
Elenco degli ingredienti................................................................Art. 28 Dichiarazione degli ingredienti ....................................................Art. 29 Dichiarazione degli ingredienti composti.....................................Art. 30 Dichiarazione di mescolanze prodottesi inavvertitamente .........Art. 30a Dichiarazione dell’acqua e delle sostanze volatili........................Art. 31 Dichiarazione di ingredienti concentrati od essiccati ...................Art. 32 «Vegetariano», «vegano» .............................................................Art. 33 Abrogato .......................................................................................Art. 34 Dichiarazione dei prodotti intermedi e semilavorati ....................Art. 35
Sezione 5 Caratterizzazione del valore nutritivo
......................................................................................................Art.36
Capitolo 6 Disposizioni comuni sulle bevande alcoliche
Pubblicità per le bevande alcoliche ..............................................Art. 37
Consegna di bevande alcoliche.................................................. Art. 37a
Capitolo 7 Regime della notifica
................................................................................................... Art. 37b
Titolo secondo: Disposizioni speciali
..................................................................................................... Art. 38 Latte crudo ................................................................................... Art. 39 Latte pronto al consumo, trattamenti ........................................... Art. 40 Trattamento successivo al trattamento termico del latte.............. Art. 41 Consegna di latte pronto al consumo........................................... Art. 42 Categorie di tenori di grasso permesse nel latte pronto al consumo....................................................................................... Art. 43 Esigenze minime del latte intero.................................................. Art. 44 Modifiche del tenore permesse.................................................... Art. 45 Denominazioni specifiche per il latte .......................................... Art. 46 Latte crudo ................................................................................... Art. 47 Latte pronto al consumo .............................................................. Art. 48
Capitolo 2 Prodotti di latte
Sezione 1 Esigenze generali
Definizione .................................................................................. Art. 49 Trattamento termico..................................................................... Art. 50 Caratterizzazione ......................................................................... Art. 51 Prodotti di latte con ingredienti non lattei ................................... Art. 52
Sezione 2 Formaggio
Definizioni ................................................................................... Art. 53 Sostanze ausiliarie per la lavorazione e procedimenti ................. Art. 54 Categorie di tenore di grasso e di consistenza ............................. Art. 55 Caratterizzazione ......................................................................... Art. 56 Altre disposizioni....................................................................... Art. 56a
Sezione 3 Prodotti di formaggio
Formaggio grattugiato e mescolanze di formaggi ....................... Art. 57
Preparazioni di formaggio ............................................................Art. 58 Fondue pronta, chips di formaggio...............................................Art. 59 Formaggio fuso e formaggio fuso da spalmare ............................Art. 60 Preparazioni di formaggio fuso ....................................................Art. 61 Caratterizzazione di formaggio fuso, formaggio fuso da spalmare e preparazioni di formaggio fuso ..................................Art. 62
Sezione 4 Panna
......................................................................................................Art. 63
Sezione 5 Burro, prodotti del burro, preparazioni al burro, grassi lattieri da spalmare
Definizioni ....................................................................................Art. 64 Burro di panna dolce e burro acidulato ........................................Art. 65 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .....................Art. 66 Denominazioni specifiche ............................................................Art. 67 Ulteriori caratterizzazioni .............................................................Art. 68 Conservazione ............................................................................Art. 68a
Sezione 6 Latte acidulato, latte acidificato, yogurt, kefir,
latticello Latte acidulato, latte acidificato....................................................Art. 69 Yogurt...........................................................................................Art. 70 Kefir..............................................................................................Art. 71 Latticello, latticello acidulato .......................................................Art. 72
Sezione 7 Siero di latte, scotta
Siero di latte..................................................................................Art. 73 Scotta ............................................................................................Art. 74
Sezione 8 Ziger
Ziger..............................................................................................Art. 75
Sezione 9 Latte concentrato, latte in polvere, prodotti di
latte in polvere, proteina del latte Latte concentrato ..........................................................................Art. 76 Latte in polvere.............................................................................Art. 77 Prodotti di latte in polvere ............................................................Art. 78 Proteina del latte ...........................................................................Art. 79 Caratterizzazione ..........................................................................Art. 80 ... Abrogato .......................................................................................Art. 81
Capitolo 3 Latte e prodotti di latte di altri mammiferi
..................................................................................................... Art. 82 Abrogati ................................................................................. Art. 83–92
Abrogati ................................................................................. Art. 93–97
Capitolo 5 Olio commestibile e grasso commestibile
Sezione 1 Olio commestibile
Definizioni ................................................................................... Art. 98 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................... Art. 99 Denominazione specifica........................................................... Art. 100 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 101
Sezione 2 Grasso commestibile
Definizione ................................................................................ Art. 102 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 103 Denominazione specifica........................................................... Art. 104 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 105
Capitolo 6 Margarina, minarina, grasso da spalmare
Definizione ................................................................................ Art. 106 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 107 Denominazione specifica........................................................... Art. 108 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 109 Abrogati ............................................................................. Art. 110–113
Capitolo 7 Mayonnaise, salsa per insalata
Sezione 1 Mayonnaise, mayonnaise per insalata
Definizione ................................................................................ Art. 114 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 115
Sezione 2 Salsa per insalata
Definizione ................................................................................ Art. 116 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 117
Capitolo 8 Carne, prodotti a base di carne
Carne.......................................................................................... Art. 118 Prodotti a base di carne.............................................................. Art. 119 Abrogato .................................................................................... Art. 120
Sezione 2 Materie prime
Specie animali ammesse.............................................................Art. 121 Parti del corpo di animali improprie al consumo .......................Art. 122
Sezione 3 Caratterizzazione delle carne e dei prodotti a
base di carne Denominazione specifica............................................................Art. 123 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 124
Sezione 4 Lavorazione, trattamento e conservazione
... .................................................................................................Art. 125
Capitolo 9 Estratto di carne, brodi di carne, gelatina
e gelatina commestibile Definizioni ..................................................................................Art. 126 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 127 Caratterizzazione ........................................................................Art. 128
Capitolo 10 Condimento, brodo, minestra, salsa
Definizioni ..................................................................................Art. 129 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 130 Caratterizzazione ........................................................................Art. 131
Capitolo 11 Cereali e leguminose, prodotti di macinazione
Cereali.........................................................................................Art. 132 Leguminose ................................................................................Art. 133 Prodotti di macinazione ..............................................................Art. 134 Farina normale............................................................................Art. 135 Farina speciale ............................................................................Art. 136 Fecola, amido..............................................................................Art. 137 Maltodestrina ............................................................................Art. 137a Pane grattugiato ..........................................................................Art. 138 Malto, farina di malto, estratto di malto .....................................Art. 139 ....................................................................................................Art. 140
Sezione 3 Procedimenti di trattamento
....................................................................................................Art. 141
................................................................................................... Art. 142
Capitolo 12 Pane, articoli di panetteria e di biscotte-
Sezione 1 Pane
Definizioni ................................................................................. Art. 143 Caratteristiche di composizione................................................. Art. 144 Denominazione specifica........................................................... Art. 145 Ulteriore caratterizzazione....................................................... Art. 145a
Sezione 2 Prodotti di panetteria e di biscotteria
Definizioni ................................................................................. Art. 146 Denominazione specifica........................................................... Art. 147 Ulteriore caratterizzazione....................................................... Art. 147a
Capitolo 13 Lievito di panetteria
Definizioni ................................................................................. Art. 148 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 149
Capitolo 14 Budini e creme
Budini e creme........................................................................... Art. 150 Polveri per budini o per creme................................................... Art. 151
Capitolo 15 Paste alimentari
Definizioni ................................................................................. Art. 152 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 153 Denominazione specifica........................................................... Art. 154
Capitolo 16 Uova e ovoprodotti
Uova........................................................................................... Art. 155 Ovoprodotti................................................................................ Art. 156
Sezione 2 Uova di gallina
Esigenze minime........................................................................ Art. 157 Uova con difetti ......................................................................... Art. 158 Conservazione............................................................................ Art. 159 Caratterizzazione ....................................................................... Art. 160
Sezione 3 Ovoprodotti
Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 161
Caratterizzazione ........................................................................Art. 162
Sezione 4 Prescrizioni speciali
Uova che non provengono da galline .........................................Art. 163 Coloranti ammessi ......................................................................Art. 164
Capitolo 17 Alimenti speciali
Definizione .................................................................................Art. 165 Esigenze generali........................................................................Art. 166 Menzioni pubblicitarie................................................................Art. 167 Abrogato .....................................................................................Art. 168 Caratterizzazione ........................................................................Art. 169
Sezione 2 Disposizioni speciali
Alimenti poveri di lattosio o privi di lattosio .............................Art. 170 Alimenti poveri di sodio e rigorosamente poveri di sodio, succedanei del sale commestibile ...............................................Art. 171 Alimenti poveri di proteine.........................................................Art. 172 Alimenti privi di glutine .............................................................Art. 173 Alimenti di valore energetico ridotto e debole ...........................Art. 174 Alimenti con tenore ridotto di carboidrati ..................................Art. 175 Alimenti privi di zucchero..........................................................Art. 176 Alimenti adatti per diabetici .......................................................Art. 177 Abrogato .....................................................................................Art. 178 Alimenti arricchiti di proteine ....................................................Art. 179 Alimenti ricchi di fibre alimentari ..............................................Art. 180 Derrate alimentari per un’alimentazione mirante al controllo del peso .............................................................................Art. 181 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ......................Art. 182 Alimenti per lo svezzamento a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età...................Art. 183 Alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento).....................................Art. 184 Alimenti contenenti estratto di malto .......................................Art. 184a Integratori alimentari ................................................................Art. 184b Bevande speciali contenenti caffeina .......................................Art. 184c
Capitolo 18 Frutta e verdura
Sezione 1 Frutta
Definizioni ..................................................................................Art. 185
Denominazione specifica........................................................... Art. 186 Tolleranza per difetti.................................................................. Art. 187
Sezione 2 Verdura
Definizione ................................................................................ Art. 188 Esigenze minime........................................................................ Art. 189 Denominazione specifica........................................................... Art. 190 Deposito, trasporto, vendita ....................................................... Art. 191 Tolleranza per difetti.................................................................. Art. 192 Bagnatura................................................................................... Art. 193
Sezione 3 Conserve di frutta e conserve di verdura
Definizioni ................................................................................. Art. 194 Procedimenti ammessi, conservazione ...................................... Art. 195 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 196
Capitolo 18a Tofu, bevanda di soia, tempeh e altri
prodotti a base di proteine vegetali
Sezione 1 Tofu, bevanda di soia, tempeh
Definizioni ............................................................................... Art. 196a Sostanze coagulanti ................................................................. Art. 196b
Sezione 2 Altri prodotti a base di proteine vegetali
Definizione ...............................................................................Art. 196c Denominazione specifica......................................................... Art. 196d
Capitolo 19 Funghi commestibili
Definizioni ................................................................................. Art. 197 Abrogato .................................................................................... Art. 198 Denominazione specifica........................................................... Art. 199 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 200 Disposizioni esecutive ............................................................... Art. 201
Capitolo 20 Miele, melassa, pappa reale, polline di
Sezione 1 Miele
Definizione ................................................................................ Art. 202 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 203 Denominazione specifica........................................................... Art. 204
Sezione 2 Melassa
Definizione ................................................................................ Art. 205
Denominazione specifica............................................................Art. 206
Sezione 3 Pappa reale
Definizione ...............................................................................Art. 206a Denominazione specifica..........................................................Art. 206b Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................Art. 206c
Sezione 4 Polline di fiori
..................................................................................................Art. 206d
Capitolo 21 Sorte di zuccheri
Sorte di zuccheri .......................................................................Art. 206e Zucchero .....................................................................................Art. 207 Zucchero intervertito liquido e sciroppo di zucchero intervertito..........................................................................................Art. 208 Sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di fruttosio-glucosio e sciroppo di glucosio essiccato, sciroppo di glucosio-fruttosio essiccato, sciroppo di fruttosio-glucosio essiccato ........................................................Art. 209 Zucchero d’uva (glucosio o destrosio) .......................................Art. 210 Zucchero di frutta (fruttosio) ......................................................Art. 211 Zucchero di latte (lattosio)..........................................................Art. 212 Zucchero di malto (maltosio) .....................................................Art. 213 Zucchero gelificante ...................................................................Art. 214 Zucchero vanigliato, zucchero vanillinato..................................Art. 215 Zucchero caramellato (caramello) ............................................Art. 215a ....................................................................................................Art. 216
Sezione 3 Sorte di zuccheri in tavolette
....................................................................................................Art. 217
Capitolo 22 Articoli di confetteria e dolciumi
Definizioni ..................................................................................Art. 218 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................Art. 218a Denominazione specifica............................................................Art. 219 Ulteriore caratterizzazione........................................................Art. 219a
Capitolo 22 Gelati
Gelati.......................................................................................... Art. 220 Gelato alla panna ....................................................................... Art. 221 Gelato alla doppia panna ........................................................... Art. 222 Gelato al latte............................................................................. Art. 223 Sorbetto...................................................................................... Art. 224 Gelato all’acqua ......................................................................... Art. 225 Gelato......................................................................................... Art. 226 Gelato semifreddo...................................................................... Art. 227 Polveri per gelati, preparati, liquidi per la fabbricazione di gelati .......................................................................................... Art. 228 ... ................................................................................................ Art. 229 Abrogato .................................................................................... Art. 230
Capitolo 24 Succo di frutta, nettare di frutta
Sezione 1 Succo di frutta
Definizioni ................................................................................. Art. 231 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 232 Denominazione specifica........................................................... Art. 233 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 234
Sezione 2 Nettare di frutta
Definizione ................................................................................ Art. 235 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 236 Denominazione specifica........................................................... Art. 237 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 238
Capitolo 25 Sciroppo di frutta, sciroppo con aromi,
bevanda da tavola, gazosa, polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche
Sezione 1 Sciroppo di frutta, sciroppo con aromi
Definizioni ................................................................................. Art. 239 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 240 Denominazione specifica........................................................... Art. 241
Sezione 2 Bevanda da tavola con succo di frutta
Definizione .................................................................................Art. 242 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 243 Denominazione specifica............................................................Art. 244 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 245
Sezione 3 Gazosa
Definizione .................................................................................Art. 246 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 247 Denominazione specifica............................................................Art. 248 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 249
Sezione 4 Bevanda da tavola con latte, siero di latte, latticello od altri prodotti di latte
Definizione .................................................................................Art. 250 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 251 Denominazione specifica............................................................Art. 252 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 253
Sezione 5 Polvere e concentrato per la preparazione di
bevande analcoliche Definizione .................................................................................Art. 254 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 255 Denominazione specifica............................................................Art. 256
Capitolo 26 Succo di verdura
Definizioni ..................................................................................Art. 257 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 258 Denominazione specifica............................................................Art. 259 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 260
Capitolo 27 Confettura, gelatina, marmellata di frutta, crema di marroni e prodotto da spalmare
Confetture e gelatine...................................................................Art. 261 Confettura semplice e confettura extra.......................................Art. 262 Gelatina semplice e gelatina extra ..............................................Art. 263 Marmellata, marmellata-gelatina................................................Art. 264 Crema di marroni........................................................................Art. 265 Prodotto da spalmare sul pane ....................................................Art. 266 Marmellata di panetteria...........................................................Art. 266a
Confettura di latte .................................................................... Art. 266b Confettura semplice e gelatina semplice ................................... Art. 267 Confettura extra e gelatina extra................................................ Art. 268 Marmellata................................................................................. Art. 269 Crema di marroni (purea di castagne) ....................................... Art. 270 Ingredienti ammessi................................................................... Art. 271
Sezione 3 Trattamento e conservazione dei prodotti di
partenza ................................................................................................... Art. 272 Denominazione specifica........................................................... Art. 273 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 274
Capitolo 28 Acqua potabile, acqua sorgiva, acqua
minerale naturale e artificiale, acqua gasata
Sezione 1 Acqua potabile
Definizione ................................................................................ Art. 275 Esigenze minime...................................................................... Art. 275a Ghiaccio, vapore acqueo.......................................................... Art. 275b Caratterizzazione ......................................................................Art. 275c Informazioni ............................................................................ Art. 275d Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile ................... Art. 276
Sezione 2 Acqua sorgiva
Definizione ................................................................................ Art. 277 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 278 Caratterizzazione ..................................................................... Art. 278a
Sezione 3 Acqua minerale naturale
Definizione e campo di applicazione......................................... Art. 279 Esigenze minime........................................................................ Art. 280 Trattamenti ammessi ed esigenze di purezza............................. Art. 281 Denominazione specifica........................................................... Art. 282 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 283 Menzione di proprietà particolari .............................................. Art. 284 Captazione e riempimento ......................................................... Art. 285 Controllo .................................................................................... Art. 286
Importazioni................................................................................Art. 287
Sezione 4 Acqua minerale artificiale
Definizione .................................................................................Art. 288 Requisiti minimi e caratteristiche di composizione....................Art. 289 Denominazione specifica............................................................Art. 290 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 291 Polvere per la preparazione di acque minerali artificiali............Art. 292
Sezione 5 Acqua gasata
Acqua gasata...............................................................................Art. 293 Polvere per la preparazione di acqua gasata...............................Art. 294
Capitolo 29 Vermut analcolico, bitter analcolico, sidro analcolico, birra analcolica
Sezione 1 Vermut analcolico
....................................................................................................Art. 295
Sezione 2 Vermut analcolico diluito
Definizione .................................................................................Art. 296 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 297 Denominazione specifica............................................................Art. 298 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 299
Sezione 3 Bitter analcolico
....................................................................................................Art. 300
Sezione 4 Bitter analcolico diluito
Definizione .................................................................................Art. 301 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 302 Denominazione specifica............................................................Art. 303 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 304
Sezione 5 Sidro analcolico
Definizione .................................................................................Art. 305 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 306 Denominazione specifica............................................................Art. 307 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 308
Sezione 6 Birra senz’alcool
....................................................................................................Art. 309
Capitolo 30 Caffè, surrogati di caffè
Sezione 1 Definizioni, requisiti minimi e caratteristiche di
composizione Caffè crudo ................................................................................ Art. 310 Caffè torrefatto........................................................................... Art. 311 Caffè decaffeinato...................................................................... Art. 312 Caffè trattato .............................................................................. Art. 313 Estratto di caffè.......................................................................... Art. 314 Surrogati di caffè, aggiunte per caffè ........................................ Art. 315 Estratto di cicoria....................................................................... Art. 316 Estratti di altri surrogati di caffè ................................................ Art. 317 Denominazione specifica........................................................... Art. 318 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 319
Capitolo 31 Tè, mate, tè di erbe e di frutti
Tè ............................................................................................... Art. 320 Tè decaffeinato .......................................................................... Art. 321 Mate ........................................................................................... Art. 322 Tè di erbe, tè di frutti ................................................................. Art. 323 ................................................................................................... Art. 324
................................................................................................... Art. 325
Capitolo 33 Bevande istantanee e bevande pronte a
base di ingredienti quali il caffè, i succedanei del caffè, il tè, le erbe, i frutti e il guaranà Definizione ................................................................................ Art. 326 Caratterizzazione ....................................................................... Art. 327
Capitolo 34 Cacao, cioccolati, altri prodotti di cacao
Semi di cacao, mandorle di cacao, massa di cacao, burro di cacao ...................................................................................... Art. 328
Cacao in polvere .........................................................................Art. 329 Cacao in polvere zuccherato per uso domestico.........................Art. 330 Cioccolato...................................................................................Art. 331 Cioccolato per uso domestico.....................................................Art. 332 Cioccolato al latte .......................................................................Art. 333 Cioccolato al latte per uso domestico .........................................Art. 334 Cioccolato al latte magro............................................................Art. 335 Cioccolato alla panna..................................................................Art. 336 Cioccolato alla doppia panna......................................................Art. 337 Granelli di cioccolato, fiocchi di cioccolato...............................Art. 338 Granelli di cioccolato al latte, fiocchi di cioccolato al latte .......Art. 339 Cioccolato alle nocciole gianduja...............................................Art. 340 Cioccolato al latte e alle nocciole gianduja ................................Art. 341 Cioccolato bianco .......................................................................Art. 342 Cioccolato di copertura...............................................................Art. 343 Cioccolato di copertura al latte...................................................Art. 344 Cioccolato di copertura bianco ...................................................Art. 345 Cioccolato ripieno.......................................................................Art. 346 Pralinés .......................................................................................Art. 347 Articoli di confetteria al cioccolato ............................................Art. 348 Calcolo delle parti percentuali....................................................Art. 349
Sezione 2 Ingredienti ammessi
Abrogato .....................................................................................Art. 350 Grassi vegetali ............................................................................Art. 351 Ulteriori ingredienti ....................................................................Art. 352 Denominazione specifica............................................................Art. 353 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 354
Sezione 4 Ulteriori disposizioni
Prodotti per bevande al cacao.....................................................Art. 355 Paste per glassare con acqua e paste per glassare grasse............Art. 356
Capitolo 35 Spezie, sale commestibile, senape
Sezione 1 Spezie
Definizioni ..................................................................................Art. 357 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 358 Caratterizzazione ........................................................................Art. 359 Uso di estratti di spezie invece delle spezie ...............................Art. 360
Sezione 2 Sale commestibile
Definizioni ................................................................................. Art. 361 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 362 Caratterizzazione ....................................................................... Art. 363
Sezione 3 Senape
Definizione ................................................................................ Art. 364 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 365
Capitolo 36 Vino, vino-mosto pastorizzato in fase di
fermentazione, prodotti contenenti vino
Sezione 1 Vino
Definizioni ................................................................................. Art. 366 Categorie di vini ........................................................................ Art. 367 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 368 Decolorazione ............................................................................ Art. 369 Aumento del tenore alcolico ...................................................... Art. 370 Taglio ......................................................................................... Art. 371 Denominazione specifica........................................................... Art. 372 Caratterizzazione ....................................................................... Art. 373
Sezione 2 Vino-mosto, succo d’uva e mosto d’uva pastorizzato in fase di fermentazione
Vino-mosto, vino-mosto pastorizzato........................................ Art. 374 Succo d’uva e mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione........................................................................................ Art. 375
Sezione 3 Bevande contenenti vino
Bevande aromatizzate a base di vino......................................... Art. 376 Cocktail aromatizzati a base di vino ........................................ Art. 376a Vini aromatizzati ....................................................................... Art. 377 Disposizione generale.............................................................. Art. 377a
Capitolo 37 Sidro e vino di frutti, succhi di frutti a
granelli in fase di fermentazione, bevande a base di sidro o vino di frutti, idromele
Sezione 1 Sidro
Definizione ................................................................................ Art. 378 Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................. Art. 379 Denominazione specifica........................................................... Art. 380 Ulteriore caratterizzazione......................................................... Art. 381
Sezione 2 Sidro diluito
Definizione .................................................................................Art. 382 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 383 Denominazione specifica............................................................Art. 384 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 385
Sezione 3 Succo di frutti a granelli pastorizzato in fase di
Definizione .................................................................................Art. 386 Denominazione specifica............................................................Art. 387 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 388
Sezione 4 Vino di frutti
Definizione .................................................................................Art. 389 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 390 Denominazione specifica............................................................Art. 391 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 392
Sezione 5 Bevande con sidro e vino di frutti
....................................................................................................Art. 393
Sezione 6 Idromele
Definizione ................................................................................Art 393a Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................Art. 393b
Capitolo 38 Birra
Definizione .................................................................................Art. 394 Requisiti minimi e caratteristiche di composizione....................Art. 395 Denominazione specifica............................................................Art. 396 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 397 Mescita........................................................................................Art. 398
Capitolo 39 Bevande spiritose
Bevande spiritose........................................................................Art. 399 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile).....................Art. 400 Distillato di origine agricola .....................................................Art. 400a Categoria di bevande spiritose..................................................Art. 400b Tenore alcolico .........................................................................Art. 400c Tenore di sostanze volatili........................................................Art. 400d Miscelazione (blend) ................................................................Art. 400e Edulcorazione ...........................................................................Art. 400g
Abrogato .................................................................................. Art. 400h Maturazione o invecchiamento................................................. Art. 400i Riduzione.................................................................................. Art. 400j
Sezione 1a Categorie di bevande spiritose
Acquavite di vino....................................................................... Art. 401 Brandy........................................................................................ Art. 402 Acquavite di birra (Bierbrand)................................................. Art. 402a Acquavite di vinaccia, marc, grappa.......................................... Art. 403 Abrogato .................................................................................... Art. 404 Acquavite di fecce ..................................................................... Art. 405 Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali ...................... Art. 406 Whisky, whiskey........................................................................ Art. 407 Acquavite di frutta ..................................................................... Art. 408 Bevanda spiritosa di frutta ....................................................... Art. 408a Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere .............. Art. 409 Acquavite di residui di frutta ..................................................... Art. 410 Acquavite di fecce di frutta........................................................ Art. 411 Acquavite di bacche o di altri tipi di frutti................................. Art. 412 Rum............................................................................................ Art. 413 Abrogato .................................................................................... Art. 414 Acquavite di patate .................................................................... Art. 415 Vodka......................................................................................... Art. 416 Bevanda spiritosa al ginepro...................................................... Art. 417 Abrogato .................................................................................... Art. 418 Acquavite di genziana................................................................ Art. 419 Acquavite di erbe....................................................................... Art. 420 Carvi, aquavit............................................................................. Art. 421 Distillato di agave .................................................................... Art. 421a Liquore.......................................................................................
Art. 422 Aperitivo, bevanda spiritosa con sapore amaro, bitter .............. Art. 423 Assenzio................................................................................... Art. 423a Bevanda spiritosa all’anice ........................................................ Art. 424
Sezione 2 Tenore alcolico, edulcorazione, taglio
Tenore alcolico delle bevande spiritose..................................... Art. 425 Edulcorazione, aggiunta di correttivi......................................... Art. 426 Abrogato .................................................................................. Art. 426a
Denominazione specifica............................................................Art. 427 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 428 Designazioni negli esercizi pubblici...........................................Art. 429
Sezione 4 Disposizioni speciali
Bevande spiritose estere .............................................................Art. 430 Altro diritto applicabile ..............................................................Art. 431 ... Abrogato .....................................................................................Art. 432
Capitolo 39a Altre bevande alcoliche
Definizione ...............................................................................Art. 432a Esigenze minime e caratteristiche di composizione .................Art. 432b Denominazione specifica..........................................................Art. 432c Ulteriore caratterizzazione........................................................Art. 432d
Capitolo 40: ... Abrogato .....................................................................................Art. 433
Capitolo 41 Aceto di fermentazione, acido acetico
commestibile
Sezione 1 Aceto di fermentazione
Definizioni ..................................................................................Art. 434 Esigenze minime e caratteristiche di composizione ...................Art. 435 Denominazione specifica............................................................Art. 436 Ulteriore caratterizzazione..........................................................Art. 437
Sezione 2 Acido acetico commestibile
....................................................................................................Art. 438
Titolo 3 Disposizioni finali
Abrogazione di diritto vigente....................................................Art. 439 Modificazione di diritto vigente .................................................Art. 440 Disposizioni transitorie...............................................................Art. 441 Entrata in vigore .........................................................................Art. 442