RU 2005 1063
Ordinanza
sulle derrate alimentari
(ODerr)
Modifica del 2 febbraio 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 373 cpv.1 lett. b
In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull’etichetta le indicazioni seguenti:
b. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imbottigliatore, dell’importatore o del venditore, della cantina e del negoziante;
Art. 423a Assenzio
L’assenzio è una bevanda spiritosa composta di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che:
è aromatizzata con assenzio (Arthemisia absinthium L.) o suoi estratti in combinazione con altre piante o estratti di piante come anice, finocchio o simili;
è fabbricata mediante macerazione e distillazione;
ha un sapore amaro e odore di anice o di finocchio; e
diluita con acqua, dà una bevanda torbida.
Art. 425 cpv.1 lett. a
Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono avere almeno il seguente tenore alcolico in per cento in volume:
a. whisky, acquavite di patate, assenzio, pastis: 40,0 per cento;
Art. 427 cpv. 2bis lett. m
Se le seguenti bevande spiritose vengono tagliate, esse non possono recare la propria denominazione specifica:
m. assenzio (art. 423a).
Art. 428 cpv. 3
Abrogato
Capitolo 40 (art. 433)
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
2 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |