Fonte

RU 2005 1063

Ordinanza
sulle derrate alimentari
(ODerr)

Modifica del 2 febbraio 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 373 cpv.1 lett. b

In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull’etichetta le indicazioni seguenti:

b. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imbottigliatore, dell’importatore o del venditore, della cantina e del negoziante;

Art. 423a Assenzio

L’assenzio è una bevanda spiritosa composta di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che:

  1. è aromatizzata con assenzio (Arthemisia absinthium L.) o suoi estratti in combinazione con altre piante o estratti di piante come anice, finocchio o simili;

  2. è fabbricata mediante macerazione e distillazione;

  3. ha un sapore amaro e odore di anice o di finocchio; e

  4. diluita con acqua, dà una bevanda torbida.

Art. 425 cpv.1 lett. a

Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono avere almeno il seguente tenore alcolico in per cento in volume:

a. whisky, acquavite di patate, assenzio, pastis: 40,0 per cento;

Art. 427 cpv. 2bis lett. m

Se le seguenti bevande spiritose vengono tagliate, esse non possono recare la propria denominazione specifica:

m. assenzio (art. 423a).

Art. 428 cpv. 3

Abrogato

Capitolo 40 (art. 433)

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

2 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz