RU 2005 1101
Ordinanza
sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi
Modifica del 16 febbraio 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 19941 sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 prima frase
Le registrazioni devono essere cancellate entro tre settimane. ...
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
16 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |