631.09
Ordinanza sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi
del 26 ottobre 1994 (Stato 1° marzo 2005)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso1 e 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane, ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’impiego di videoapparecchi per garantire la sicurezza della linea doganale e la riscossione del dazio nonché la vigilanza del passaggio del confine.
Art. 2 Impiego
La competente Direzione di circondario delle dogane decide circa l’impiego di videoapparecchi fissi e mobili.
La sorveglianza dei relativi settori di confine incombe al Corpo delle guardie di confine.
Sono reputati confine il confine doganale e quello nazionale.
Art. 3 Registrazioni
Le riprese video per la sorveglianza del confine possono essere registrate.
Le registrazioni devono essere cancellate entro tre settimane. 2 Sempre che sia ancora necessario chiarire se le registrazioni devono essere messe a disposizione per una procedura giusta l’articolo 4, certe sequenze possono essere custodite oltre tale termine.
Art. 4 Messa a disposizione di registrazioni
Le registrazioni concernenti il passaggio del confine da parte di una persona determinata sono consegnate alle autorità federali o cantonali se sono necessarie per l’adempimento di compiti giusta l’articolo 27 capoverso1 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane.
RU 1994 2471
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2005 (RU 2005 1101).
Sono competenti per decidere in merito alla consegna di registrazioni:
trattandosi di domande della polizia cantonale, la Direzione del circondario doganale nel quale è stato varcato il confine;
in tutti gli altri casi, la Direzione generale delle dogane.
Art. 5 Protezione dei dati
L’applicazione del diritto federale sulla protezione dei dati è retta dalla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati o dagli ordinamenti legali speciali.
La Direzione generale delle dogane disciplina l’accesso ai dati e provvede affinché terze persone non autorizzate non abbiano accesso ai locali di lavoro.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.