Fonte

631.09

Ordinanza sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi

del 26 ottobre 1994 (Stato 1° marzo 2005)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso1 e 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane, ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’impiego di videoapparecchi per garantire la sicurezza della linea doganale e la riscossione del dazio nonché la vigilanza del passaggio del confine.

Art. 2 Impiego

La competente Direzione di circondario delle dogane decide circa l’impiego di videoapparecchi fissi e mobili.

La sorveglianza dei relativi settori di confine incombe al Corpo delle guardie di confine.

Sono reputati confine il confine doganale e quello nazionale.

Art. 3 Registrazioni

Le riprese video per la sorveglianza del confine possono essere registrate.

Le registrazioni devono essere cancellate entro tre settimane. 2 Sempre che sia ancora necessario chiarire se le registrazioni devono essere messe a disposizione per una procedura giusta l’articolo 4, certe sequenze possono essere custodite oltre tale termine.

Art. 4 Messa a disposizione di registrazioni

Le registrazioni concernenti il passaggio del confine da parte di una persona determinata sono consegnate alle autorità federali o cantonali se sono necessarie per l’adempimento di compiti giusta l’articolo 27 capoverso1 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane.

RU 1994 2471

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2005 (RU 2005 1101).

Sono competenti per decidere in merito alla consegna di registrazioni:

  1. trattandosi di domande della polizia cantonale, la Direzione del circondario doganale nel quale è stato varcato il confine;

  2. in tutti gli altri casi, la Direzione generale delle dogane.

Art. 5 Protezione dei dati

L’applicazione del diritto federale sulla protezione dei dati è retta dalla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati o dagli ordinamenti legali speciali.

La Direzione generale delle dogane disciplina l’accesso ai dati e provvede affinché terze persone non autorizzate non abbiano accesso ai locali di lavoro.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.