Fonte

RU 2005 2521

Ordinanza del DATEC
sulle emissioni di aeromobili
(OEA)

Modifica del 7 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 10 gennaio 19961 sulle emissioni di aeromobili è modificata come segue:

Art. 5a Limitazione della potenza

Nei velivoli della categoria Ecolight, la potenza del motore installata (potenza all’asse) viene limitata a 90 kW (121 HP) secondo le condizioni ISA.

Art. 5b Carburante senza piombo

I velivoli della categoria Ecolight dotati di motori a combustione devono poter funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

7 giugno 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

Appendice

(art. 2) Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2) Numeri 131, 132, 14, 141, 15, 151

1 Rumore dei velivoli (volume I)

131 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in deroga al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per velivoli della categoria Ecolight, 68 dB(A) per velivoli con un peso non superiore a 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare. 132 Abrogato

Per i motoveleggiatori a decollo non autonomo si applica il capitolo 6 numeri 6.2–6.5. 141 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 6, in deroga al numero 6.3 i valori limite sono calcolati come segue: 65 dB(A) per velivoli con un peso non superiore a 600 kg, 77 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare.

Per gli elicotteri si applica il capitolo 8 numeri 8.1–8.7. 151 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore a 3175 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11 numeri 11.1–11.6.