RU 2006 2319
Legge federale
sul principio di trasparenza dell’amministrazione
(Legge sulla trasparenza, LTras)
del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032,
decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.
Art. 2 Campo d’applicazione personale
La presente legge si applica:
all’amministrazione federale;
alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa;
ai Servizi del Parlamento.
La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera né alla Commissione federale delle banche.
Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, se:
è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati;
l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.
Art. 3 Campo d’applicazione materiale
La presente legge non si applica:
all’accesso a documenti ufficiali concernenti 1. procedimenti civili, 2. procedimenti penali, 3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, 4. procedure internazionali di composizione delle controversie, 5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché 6. procedimenti arbitrali;
al diritto di una parte di consultare gli atti nell’ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.
L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 4 Riserva di disposizioni speciali
Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:
dichiarano segrete determinate informazioni; o
prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.
Art. 5 Documenti ufficiali
Per documento ufficiale si intende ogni informazione:
registrata su un supporto qualsiasi;
in possesso dell’autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
concernente l’adempimento di un compito pubblico.
Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso1 lettere b e c.
Non sono considerati ufficiali i documenti:
utilizzati da un’autorità per scopi commerciali;
la cui elaborazione non è terminata; o
destinati all’uso personale.
Sezione 2 Diritto di accesso ai documenti ufficiali
Art. 6 Principio della trasparenza
Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore.
Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
Art. 7 Eccezioni
Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria;
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.
Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.
Art. 8 Casi particolari
Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.
I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.
Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.
L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.
L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito.
Art. 9 Protezione dei dati personali
I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD5. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
Sezione 3 Procedura di accesso ai documenti ufficiali
Art. 10 Domanda di accesso
La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.
IlConsiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.
La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
tiene conto dei bisogni particolari dei media;
può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.
Art. 11 Diritto di essere consultati
Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
Art. 12 Presa di posizione dell’autorità
L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.
Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.
Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.
L’autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L’informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell’accesso devono avvenire per scritto.
Art. 13 Mediazione
Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:
il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o
che è stata consultata secondo l’articolo11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà.
La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.
Art. 14 Raccomandazione
Se la mediazione non ha successo, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all’attenzione dei partecipanti alla procedura.
Art. 15 Decisione
Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.
La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso1.
Art. 16 Ricorso
La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (Commissione) secondo l’articolo 33 LPD7.
Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.
Nell’ambito della procedura di ricorso, la Commissione ha anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio.
La Commissione decide entro due mesi.
Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
Art. 17 Emolumenti
L’accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento.
Non vengono riscossi emolumenti per:
le domande il cui trattamento richiede poco lavoro;
la procedura di mediazione (art. 13); e
la procedura di decisione (art. 15).
Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.
Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.
Sezione 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Art. 18 Compiti e competenze
Secondo la presente legge, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all’articolo 26 LPD8, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
d’ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.
Art. 19 Valutazione
L’Incaricato valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
I rapporti dell’Incaricato sono pubblicati.
Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
Nell’ambito della procedura di mediazione, l’Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio.
L’Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:
la gestione dei documenti ufficiali;
l’informazione sui documenti ufficiali;
la pubblicazione dei documenti ufficiali.
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 23 Disposizione transitoria
La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un’autorità dopo la sua entrata in vigore.
Art. 24 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 | Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 |
|---|---|
Il presidente: Bruno Frick | Il presidente: Jean-Philippe Maitre |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Christophe Thomann |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.9
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2006.
24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 22) Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 18 cpv. 1–4
1 Chiunque può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale vengono
trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all’Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.
Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati o l’esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l’esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.
L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.
I Cantoni trasmettono all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.
2. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194312
Art. 17a Principio di trasparenza
La legge del 17 dicembre 200413 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale allorché adempie compiti amministrativi.
Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.
3. Legge del 4 ottobre 200214 sul Tribunale penale federale
Art. 25a Principio di trasparenza
La legge del 17 dicembre 200415 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale allorché adempie compiti amministrativi.
Il Tribunale penale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.
4. Legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati Sostituzione di espressioni Negli articoli6 capoverso2 e 11 capoverso1, nonché nel titolo precedente l’articolo 26 l’espressione «Incaricato federale della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza». Negli articoli 27 capoverso1, 28, 29 capoversi1, 30 capoverso1, 31 capoverso2,
capoverso1, 33 capoverso1 lettera a, nonché 34 capoverso2 lettera b l’espressione «Incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato ». Negli articoli 25 capoverso5, 29 capoverso4, 30 capoverso2, 32 capoverso3 e 33 capoverso1, nonché nel titolo precedente l’articolo 33 l’espressione «Commissione federale della protezione dei dati» è sostituita con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».
Art. 19 cpv. 1bis e 3bis
Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200417 sulla trasparenza se:
i dati personali da comunicare sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e
sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.
Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.
Art. 20 cpv.3
È fatto salvo l’articolo19 capoverso 1bis.
Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali
Finché è in corso una procedura concernente l’accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 200418 sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell’ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell’articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.
Art. 26 cpv.1
L’Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) è nominato dal Consiglio federale.
Art. 31 cpv.1, frase introduttiva e lett. e
L’Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:
e. assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 200419 sulla trasparenza.
5. Legge federale del 7 ottobre 199420 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione
Art. 14 cpv.2 e 3
2 Ogni interessato può esigere dall’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera
legale, dati a lui relativi. L’incaricato federale della protezione dei dati e della tra- sparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all’Ufficio centrale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.
Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico. Tuttavia, l’interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza verifichi la comunicazione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l’esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica all’interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.