Fonte

RU 2006 2499

Ordinanza
concernente la ricerca agronomica
(ORAgr)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:

Capitolo 1 Ricerca agronomica della Confederazione

Sezione 1 Scopo e orientamento

Art. 1

La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche necessarie per un’agricoltura sostenibile, per le decisioni di politica agricola e per l’esecuzione della legislazione.

La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale ed è volta alla realizzazione degli obiettivi seguenti:

  1. la Svizzera dispone di un’agricoltura multifunzionale, competitiva e conforme ai principi dello sviluppo sostenibile;

  2. l’agricoltura svizzera contribuisce alla preservazione della salute dell’essere umano e degli animali;

  3. l’agricoltura svizzera utilizza le risorse naturali quali il suolo, l’acqua, l’aria, la flora, la fauna e il paesaggio in maniera rispettosa e sostenibile; contribuisce al mantenimento e promovimento della biodiversità.

La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni, segnatamente le persone attive nell’agricoltura (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, la formazione e la consulenza), i consumatori e l’amministrazione.

Sezione 2 Organizzazione

Art. 2 Ufficio federale dell’agricoltura

L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio) definisce l’orientamento strategico e gli obiettivi della ricerca agronomica. A tale scopo tiene conto del quadro stabilito dalla RS 915.7 Confederazione in materia di politica della ricerca. Consulta preventivamente il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e gli altri ambienti interessati.

Art. 3 Agroscope

Le stazioni di ricerche costituiscono l’Unità di ricerca agronomica dell’Ufficio. Tale unità porta il nome di Agroscope.

Se il Consiglio federale attribuisce all’Ufficio un mandato di prestazioni per la gestione di Agroscope, si applicano le disposizioni di tale mandato.

L’organo direttivo di Agroscope è la sua direzione.

La direzione si compone dei direttori delle stazioni di ricerche e del membro responsabile della direzione dell’Ufficio. Il membro responsabile della direzione dell’Ufficio assume la presidenza.

L’Ufficio stabilisce i compiti e il modo di lavoro di Agroscope.

Per le stazioni di ricerche l’Ufficio istituisce gruppi di esperti con funzione consultiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno.

Art. 4 Stazioni di ricerche

La Confederazione dispone delle seguenti stazioni federali di ricerche ed esperimenti agronomici (stazioni di ricerche):

  1. Stazione di ricerche Agroscope di Changins-Wädenswil (ACW);

  2. Stazione di ricerche Agroscope di Liebefeld-Posieux (ALP);

  3. Stazione di ricerche Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART).

Art. 5 Direzione delle stazioni di ricerche

Ogni stazione di ricerche è diretta da un direttore.

L’Ufficio definisce i compiti e le competenze del direttore.

Art. 6 Consiglio della ricerca agronomica

Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) nomina il presidente del Consiglio permanente della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) e gli altri membri di quest’ultimo per un mandato di quattro anni.

Fanno parte del Consiglio della ricerca:

  1. almeno un rappresentante rispettivamente dell’Ufficio, del settore dei Politecnici federali, della produzione e dei consumatori;

  2. specialisti impegnati nella ricerca rilevante per l’agricoltura;

  3. persone che si occupano di temi di politica della ricerca, dell’economica, dell’ambiente e della società rilevanti per l’agricoltura e la produzione di derrate alimentari.

Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, ricerca, economia, ambiente e società.

Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l’attualità della ricerca. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca agronomica, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerche, d’intesa con l’Ufficio.

L’Ufficio accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Sezione 3 Compiti e competenze

Art. 7 Ambiti della ricerca

Le stazioni di ricerche sono responsabili per la ricerca, l’analitica, il monitoraggio, la sperimentazione e la consulenza negli ambiti seguenti:

  1. Stazione di ricerche Agroscope di Changins-Wädenswil (ACW): 1. campicoltura e sistemi pastorali, 2. selezione vegetale per la campicoltura, risorse genetiche, 3. viticoltura ed enologia, chimica analitica, 4. frutticoltura e orticoltura, inclusa la conservazione, 5. giardinaggio, bacche, piante medicinali, coltivazioni sotto protezione, 6. basi della protezione fitosanitaria, 7. qualità dei prodotti e sicurezza delle campicolture e delle coltivazioni speciali nonché dei prodotti trasformati;

  2. Stazione di ricerche Agroscope di Liebefeld-Posieux (ALP): 1. produzione di latte e di carne, 2. trasformazione del latte e della carne, in particolare produzione di formaggio e preparazione delle colture, 3. sicurezza, qualità e salute del latte e della carne nonché dei prodotti lattieri, carnei e apistici;

  3. Stazione di ricerca Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART): 1. risorse ambientali / protezione dell’ambiente nell’agricoltura, 2. natura e paesaggio inclusi coltivazioni di foraggi e prati, 3. sistemi di produzione ecologici / agricoltura biologica, 4. controllo ecologico, 5. economia agricola, 6. tecnologia agricola, energia, concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi aziendali.

La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze.

Art. 8 Compiti in materia di controllo ed esecuzione

Le stazioni di ricerche contribuiscono all’attuazione efficiente ed efficace dei compiti di controllo e di esecuzione relativi alla legislazione in materia di agricoltura e ad altre leggi che concernono direttamente l’agricoltura. A tale scopo tengono particolarmente in considerazione la protezione della popolazione e dell’ambiente, il miglioramento della competitività dei prodotti agricoli sul mercato interno e il mantenimento della capacità di esportazione, conformemente alle norme nazionali e internazionali.

In particolare, le stazioni di ricerche sono responsabili dei seguenti compiti in materia di controllo ed esecuzione:

  1. Stazione di ricerche Agroscope di Changins-Wädenswil (ACW): 1. esame di prodotti fitosanitari, 2. misure fitosanitarie, inclusa la certificazione delle varietà di frutta, 3. esame e protezione delle varietà, 4. riconoscimento di materiale vegetale, 5. controllo dei vini destinati all’esportazione, 6. norme di concimazione per le campicolture e le coltivazioni speciali, 7. preservazione delle risorse genetiche, banca genetica;

  2. Stazione di ricerche Agroscope di Liebefeld-Posieux (ALP): 1. laboratorio di riferimento nazionale in materia di economia lattiera, 2. alimenti per animali: – autorizzazione e controllo dei prodotti – notifica, ammissione e registrazione dei produttori e delle persone che mettono in commercio i prodotti;

  3. Stazione di ricerche Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART): 1. protezione chimica, fisica e biologica del suolo, sostanze inquinanti nel suolo, 2. riconoscimento delle sementi, esame delle varietà, protezione delle varietà nella campicoltura e nella coltivazione di foraggi, 3. basi per la concimazione, 4. norme di concimazione per la coltivazione di foraggi, 5. protezione delle acque: bilanci delle sostanze nutritive, immissione di sostanze nelle acque, 6. metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati all’analisi della concimazione e del suolo, 7. esame della situazione economica dell’agricoltura, 8. esame dei dispositivi di sicurezza dei veicoli agricoli, 9. misure edili di protezione delle acque nell’agricoltura, 10. esame degli impianti e dei sistemi di stabulazione degli animali da reddito, 11. protezione dalle emissioni (odori) causate dall’allevamento di animali da reddito, 12. assicurazione della qualità dell’esame di irroratori per prodotti fitosanitari.

La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze.

Art. 9 Prestazioni commerciali

Le stazioni di ricerche possono offrire prestazioni commerciali.

Tali prestazioni devono soddisfare i criteri seguenti:

  1. vi deve essere un legame stretto tra le prestazioni e gli ambiti della ricerca o i compiti esecutivi delle stazioni di ricerche;

  2. le prestazioni devono orientarsi alle esigenze del mercato;

  3. i prezzi delle prestazioni devono orientarsi a quelli del mercato;

  4. i prezzi devono coprire i costi globali delle prestazioni.

Art. 10 Collaborazione

Le stazioni di ricerche si completano negli ambiti che, in virtù del tema o delle specificità regionali (ad es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi.

Le stazioni di ricerche collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie professionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l’artigianato e l’economia.

Nello svolgimento dei loro compiti, le stazioni di ricerche collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i relativi mezzi finanziari presso organi riconosciuti di promovimento della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 11 Divulgazione delle conoscenze

Le stazioni di ricerche rendono accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pubblico i risultati delle loro ricerche nonché della loro attività in materia di controllo ed esecuzione mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni pratiche e scientifiche (incluse le pubblicazioni nei media elettronici), perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, nella misura in cui non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 12 Diritti su beni immateriali

I diritti sui beni immateriali prodotti dai collaboratori delle stazioni di ricerche nell’esercizio dell’attività di servizio appartengono alla Confederazione.

La stazione di ricerche interessata decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.

In caso di collaborazione con terzi la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

Art. 13 Immobili, edifici e locali delle stazioni di ricerche

Le stazioni di ricerche pianificano in collaborazione con l’Ufficio il loro sviluppo in materia di edifici e di locali.

Capitolo 2 Mandati di ricerca e aiuti finanziari

Art. 14 Mandati di ricerca

Entro i limiti del credito stanziato, l’Ufficio può affidare a istituti pubblici o privati mandati di ricerca che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo1.

Art. 15 Aiuti destinati a finanziare esperimenti e analisi

Su domanda, ed entro i limiti del credito stanziato, l’Ufficio può accordare aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche o private per l’esecuzione di esperimenti o di analisi che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo1.

L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 75 per cento dei costi provati e riconosciuti dall’Ufficio.

Se decide di assegnare un aiuto finanziario, l’Ufficio stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

L’Ufficio è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, nella misura in cui tale compito non incombe al Dipartimento.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 26 novembre 20032 sulla ricerca agronomica è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz