RU 2006 4863
Ordinanza
sulla qualità del latte
(OQL)
Modifica del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulla qualità del latte è modificata come segue:
Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo di qualità
Al termine delle analisi, i laboratori di prova notificano senza indugio i risultati ai produttori.
Essi tengono i singoli risultati a disposizione dei competenti servizi d’esecuzione e li informano quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte sono soddisfatte.
Per l’informazione degli acquirenti del latte i laboratori di prova trasmettono i risultati dei servizi designati dall’Ufficio federale.
Art. 6a Sistema di riduzione in base alla qualità
Le organizzazioni dei produttori e degli acquirenti del latte si accordano su di un sistema, vincolante e uniforme, di riduzione del prezzo per il latte che non corrisponde ai requisiti di qualità (sistema di riduzione in base alla qualità). Il ricavo procurato dal sistema di riduzione in base alla qualità deve servire a coprire i costi del controllo di qualità del latte (art. 7) e di eventuali altre misure preventive per il promovimento della qualità del latte.
Art. 7 Assunzione dei costi del controllo di qualità
La Confederazione finanzia il controllo di qualità del latte nei limiti dei crediti approvati.
I costi del controllo di qualità del latte che oltrepassano i crediti approvati dalla Confederazione, sono a carico delle organizzazioni dei produttori e degli acquirenti del latte. A tal fine queste organizzazioni ricorrono al ricavo procurato dal sistema di riduzione in base alla qualità.
I costi dei prelevi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati.
La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.
Art. 10 cpv. 1bis
Esso istituisce una commissione di rappresentanti delle organizzazioni di produttori e di acquirenti del latte con compiti di coordinamento e di promovimento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |