Fonte

RU 2006 5437

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo

del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo

concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

del 24 marzo 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 marzo 20052,
decreta:

Art. 1

Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione del 20 novembre 19893 sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale4

Art. 5 cpv.1 lett. a5

Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:

a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di18 anni;

Nel tenore della modifica del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535).

Art. 706 cpv.2 e 4

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.7

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20018 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.9

Art. 182

Tratta di esseri 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commerumani cio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o con la detenzione10. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione11.

In ogni caso è pronunciata anche la multa12.

È punibile anche chi commette il reato all’estero. L’articolo 6bis è applicabile13.

Nel tenore del diritto vigente il 24 marzo 2006.

All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) l’art. 70 cpv.2 diventerà art. 97 cpv.2.

All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) l’art. 70 cpv.4 diventerà art. 97 cpv.4.

All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «… è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «… , la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno».

All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «… è pronunciata anche una pena pecuniaria».

All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) il capoverso4, secondo periodo, avrà il tenore seguente: «Gli articoli 5 e 6 sono applicabili».

Art. 196

Abrogato

2. Legge federale del 20 giugno 200314 sull’inchiesta mascherata

Art. 4 cpv.2 lett. a

L’inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

a. articoli 111, 112, 122, 138–140, 143 capoverso1, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero2 secondo comma, 146 capoversi1 e 2, 147 capoversi1 e 2, 148, 156, 157 numero2, 160, 182–185, 187, 188, 191, 192, 195, 197 numero3, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224, 226–228, 231–234, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 241 capoverso1, 242, 244 capoverso2, 251, 260bis, 260ter, 264–266, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 277 numero1, 305bis numero2, 310, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale15;

3. Legge federale del 6 ottobre 200016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv.2 lett. a

La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a. articoli 111–113, 115, 118 capoverso2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero1 secondo comma, 146–148, 156, 160, 161, 180–183, 185, 187 numero1, 188 numero1, 189 capoversi1 e 3, 190 capoversi1 e 3, 191, 192 capoverso1, 195, 197, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 226, 227 numero1 primo comma, 228 numero1 dal primo al quarto comma, 231 numero1, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 241 capoverso1, 244, 251 numero1, 258, 259 capoverso1, 260bis–260quinquies, 264–266, 277 numero1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale (CP)17;

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all’articolo2.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.18

Conformemente all'articolo3 capoverso2, le leggi entrano in vigore il 1° dicembre 2006.19

29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

nov. 2006.