Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento

AS 2007 1687 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 4 apr 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2007-1687/it/ordinanza-del-dff-concernente-il-traffico-di-perfezionamento

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFF concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo (RS 631.149.3)

Atto di base di: Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento (RS 631.016)

RU 2007 1687

Ordinanza del DFF
concernente il traffico di perfezionamento

del 4 aprile 2007

Il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 43 capoverso2, 168 capoverso3, 170 capoverso3 e 173 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane (OD); d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia per quanto concerne l’articolo3,
ordina:

Footnotes

  1. [2] RS 632.10
  2. [3] RU 1995 3206 4664, 2000 2667, 2002 411, 2004 5049, 2005 1043 3553
  3. [1] RS 631.01; FF 2007 1469

Sezione 1 Agevolazioni procedurali

Art. 1 Regime del perfezionamento attivo

Per gli uffici doganali legittimati dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:

  1. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;

  2. l’ufficio doganale attraverso il quale le merci vengono trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento è l’ufficio di vigilanza;

  3. la dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 168 capoverso2 lettera a OD;

  4. il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 168 capoverso2 lettera c OD se, entro il termine fissato dall’ufficio doganale, le merci trasportate nel territorio doganale per il perfezionamento o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza: 1. sono state esportate quali prodotti perfezionati, oppure 2. sono state tassate conformemente agli articoli 44 o 169 OD.

La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.

RS 631.016

Art. 2 Regime del perfezionamento passivo

Per gli uffici doganali legittimati dalla DGD a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali:

  1. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autorizzazione;

  2. la dichiarazione doganale per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 173 capoverso 2 lettera a OD;

  3. il regime del perfezionamento passivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 173 capoverso2 lettera c OD se i prodotti perfezionati sono stati trasportati nel territorio doganale entro il termine fissato dall’ufficio doganale.

La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da essa rilasciate.

Sezione 2 Traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale

per prodotti e materie prime agricoli

Art. 3 Campo d’applicazione

Il traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli di cui all’articolo 170 OD si limita a:

  1. oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 dell’allegato alla legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane;

  2. oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 dell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane;

  3. saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio;

  4. altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri), a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 dell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane;

  5. frumento (grano) duro;

  6. burro.

Le merci di cui al capoverso1 lettera a e quelle di cui all’articolo1 lettera b possono essere scambiate tra loro.

Art. 4 Regime di restituzione

Le merci di cui all’articolo3 capoverso1, importate nel regime di perfezionamento attivo, devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica. I tributi doganali sono restituiti se i prodotti perfezionati, contenenti merci di cui all’articolo3 capoverso1, sono dichiarati nel regime d’esportazione.

La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d’esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare alla DGD una domanda scritta entro tredici mesi dalla prima esportazione delle merci.

La domanda deve comprendere le esportazioni nell’intervallo da uno a 12 mesi.

Per la restituzione la DGD può chiedere la presentazione di decisioni d’imposizione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda.

Art. 5 Ammontare della restituzione

L’ammontare della restituzione si fonda sull’aliquota di dazio all’importazione vigente al momento dell’esportazione per le merci di cui all’articolo3 capoverso1; sono fatti salvi i capoversi 2–4.

Per le merci di cui all’articolo3 capoverso1, tassate a un’aliquota di dazio ridotta, è restituita l’aliquota ridotta vigente al momento dell’importazione.

Per il burro trasformato, ad eccezione di quello fuso, sono restituiti franchi 25.60 per 100 chilogrammi massa netta di materia grassa del latte.

Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell’olio d’oliva, sono restituiti franchi 159.50 per 100 chilogrammi massa netta (base prodotto raffinato).

Art. 6 Basi di calcolo per la restituzione

La restituzione viene calcolata secondo il peso delle merci di cui all’articolo 3 capoverso1 necessarie alla fabbricazione dei prodotti perfezionati. Tali quantità sono stabilite fondandosi sulla loro percentuale secondo la ricetta per il prodotto perfezionato.

Se durante la fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evaporazione, la restituzione viene calcolata secondo la percentuale delle merci di cui all’articolo3 capoverso1 effettivamente contenute nel prodotto perfezionato.

La restituzione non viene concessa per le perdite di fabbricazione non dovute a evaporazione.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFF del 19 giugno 19953 concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz